La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Agli ufficiali della Guardia di finanza e dell'Esercito nominati insegnanti, titolari od aggiunti, presso l'Accademia e Scuola di applicazione e presso la Scuola sottufficiali della guardia di finanza, sono dovute, per ciascun mese di durata effettiva dei corsi, le seguenti indennità: indennità di 1ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300 indennità di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 indennità di 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000