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LEGGE 2 febbraio 1952, n. 61

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Agli ufficiali della Guardia di finanza e dell'Esercito nominati insegnanti, titolari od aggiunti, presso l'Accademia e Scuola di applicazione e presso la Scuola sottufficiali della guardia di finanza, sono dovute, per ciascun mese di durata effettiva dei corsi, le seguenti indennità: indennità di 1ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300 indennità di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 indennità di 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000