DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328
Art. 213. (( (Iscrizione nei registri, libretto di ricognizione e tesserino di riconoscimento).)) ((1. Il comandante del porto nomina allievo ormeggiatore ciascun vincitore della procedura concorsuale di cui all'articolo 211 e gli rilascia la licenza provvisoria per lo svolgimento del servizio. Decorsi dodici mesi dal rilascio della licenza e a seguito del superamento di una prova pratica di idoneita' al servizio, l'allievo ormeggiatore e' iscritto nel registro degli ormeggiatori tenuto dal comandante del porto con la qualifica di aspirante ormeggiatore. Al momento dell'iscrizione viene rilasciato dal comandante del porto il libretto di ricognizione conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. La prova pratica di cui al comma 1 e' sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo, composta dal comandante del porto o da un rappresentante della locale autorita' marittima e da altri due ormeggiatori designati dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio. 3. Se l'allievo ormeggiatore non supera la prova pratica di cui al comma 1, il comandante del porto revoca la nomina di cui al comma 1, dispone l'esonero in via definitiva dello stesso, la cancellazione dal registro e il ritiro della licenza provvisoria, e nomina allievo ormeggiatore il candidato idoneo non vincitore mediante scorrimento della graduatoria e rilascia a quest'ultimo la licenza provvisoria. 4. L'aspirante ormeggiatore deve conseguire entro cinque anni dalla data di iscrizione di cui al comma 1 il certificato professionale di competenza di cui all'articolo 213-bis. Al conseguimento del suddetto certificato, viene iscritto nel registro degli ormeggiatori con la qualifica di ormeggiatore. 5. Il libretto di ricognizione dell'ormeggiatore contiene la fotografia di riconoscimento e indica il registro degli ormeggiatori con il numero e la data della relativa iscrizione, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il certificato professionale di cui all'articolo 213-bis. 6. Nello svolgimento del servizio gli ormeggiatori possono attestare la propria identita' e qualifica esibendo il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. 7. Per tutto il tempo in cui svolgono il servizio, gli ormeggiatori devono conservare l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - art. 213 bis
Art. 213-bis. (( (Certificato professionale di competenza di ormeggiatore). )) ((1. Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore e' rilasciato all'aspirante ormeggiatore in possesso di: a) titolo di capo barca per il traffico nello Stato di cui all'articolo 259; b) titolo di motorista abilitato di cui all'articolo 273; c) certificato limitato di radiotelefonista per navi di cui al decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 23 febbraio 1957; d) certificato attestante l'obbligo formativo e i relativi aggiornamenti secondo il programma stabilito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Gli ormeggiatori iscritti nei registri alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono conseguire il certificato professionale di competenza di ormeggiatore entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 4. 3. Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore ha validita' di cinque anni dalla data del rilascio. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' vietato l'esercizio della professione di ormeggiatore in assenza del certificato di cui al comma 1. 4. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati: a) le modalita' e le procedure di rinnovo dei certificati professionali di competenza di ormeggiatore; b) i corsi formativi e i relativi aggiornamenti; c) le condizioni per il rilascio, il mantenimento e il rinnovo del certificato professionale di competenza; d) le condizioni e i termini per il rilascio del certificato agli ormeggiatori di cui al comma 2.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 214
Art. 214. (( (Cancellazione dal registro degli ormeggiatori).)) ((1. L'ormeggiatore e' cancellato dal registro degli ormeggiatori: a) per morte; b) per permanente inidoneita' al servizio; c) in caso di accertata positivita' al test per il rilevamento della presenza di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope, a seguito delle visite eseguite nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 211-ter, comma 3, se nel triennio precedente e' stata disposta per due volte la sospensione dal servizio a causa della medesima positivita'; d) per raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata di cui all'[articolo 24, commi 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art24-com6), [7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art24-com7), [10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art24-com10) e [11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art24-com11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214), ovvero se beneficia di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo dal Fondo bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (Fondormoli); e) per cancellazione dalle matricole della gente di mare; f) per mancato rinnovo del certificato professionale di competenza entro il termine di cui all'articolo 213-bis, comma 4, lettera c); g) per mancato rilascio del certificato professionale di competenza entro il termine di cui all'articolo 213-bis, comma 4, lettera d); h) a domanda dell'interessato e comunque in caso di recesso dalla societa' cooperativa di cui all'articolo 209; i) per perdita della cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea; l) per condanna, con sentenza irrevocabile, per uno o piu' reati che impediscono la partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'articolo 211; m) per trasferimento a seguito di mobilita'; n) nei casi previsti dall'[articolo 1254 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1254). 2. La cancellazione dal registro comporta la perdita della qualita' di socio della cooperativa.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 215
Art. 215. (Attivita' dei barcaioli) I barcaioli sono addetti alla condotta dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico nell'ambito del porto presso il cui ufficio essi sono iscritti. Il comandante del porto disciplina il servizio dei barcaioli in modo da assicurare la regolarita' del servizio stesso secondo le esigenze del porto. Il comandante del porto determina, in particolare, le tariffe per le operazioni svolte dai barcaioli. Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunita', il capo del compartimento puo' costituire i barcaioli in gruppo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 216
Art. 216. (Registro dei barcaioli) Il registro dei barcaioli e' tenuto dal comandante del porto nei quale essi esercitano la loro attivita'. Per ottenere l'iscrizione nel registro dei barcaioli sono necessari i seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni; 2) cittadinanza italiana; 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia avvenuta la riabilitazione; 5) buona condotta morale e civile; 6) residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino; 7) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta. Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 dei precedente comma e' ammesso ricorso nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento. IL comandante del porto puo' limitare il numero dei barcaioli in relazione alle esigenze del traffico.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 217
Art. 217. (Libretto di ricognizione) Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, e' rilasciato al barcaiolo dal comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro previsto nell'articolo precedente. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 218
Art. 218. (Cancellazione dal registro) Alla cancellazione dal registro si procede: 1) per morte; 2) per permanente inabilita' al servizio; 3) per avere il barcaiolo raggiunta l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell'articolo 216. L'invalidita' di cui al n. 2 del precedente comma e' accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 219
Art. 219. (Matricole) Le matricole nelle quali a termini dell'articolo 118 del codice e' iscritta la gente di mare sono conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. Per le tre categorie della gente di mare di cui all'articolo 115 del codice le matricole sono tenute separatamente. Le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria sono tenute da tutti gli uffici di compartimento e dagli uffici di circondario autorizzati dal ministro per la marina mercantile. Le imatricole della gente di mare di terza categoria sono tenute da tutti gli uffici marittimi, nonche' dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici consolari autorizzati dal ministro per la marina mercantile.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 220
Art. 220. (Libretto di navigazione) Il libretto di navigazione e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. Il libretto di navigazione e' l'unico documento che abilita alla professione marittima. Per la gente di mare di terza categoria tale abilitazione e' limitata esclusivamente all'esercizio del traffico locale e della pesca costiera. Il libretto di navigazione vale anche, a tutti gli effetti di legge, come libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei galleggianti. Il libretto di navigazione, rilasciato nelle forme prescritte dal presente regolamento, e' documento di identita' personale e vale come passaporto per le esigenze connesse con l'esercizio della professione marittima; ha anche lo stesso valore nei casi stabiliti da leggi e regolamenti speciali. Le norme per il coordinamento del libretto di navigazione con quello di lavoro a terra sono stabilite con decreto del ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni sindacali interessate.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 221
Art. 221. (Rilascio del libretto) Il libretto di navigazione e' rilasciato dal capo dell'ufficio di iscrizione ed e' da questi consegnato, all'atto del primo imbarco dell'iscritto, al comandante della nave direttamente o a mezzo dell'ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave stessa.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 222
Art. 222. (Annotazioni sul libretto) Sul libretto di navigazione sono riprodotte le annotazioni della matricola. Non sono annotate le condanne per reati marittimi o comuni, eccettuate le condanne per diserzione. Sono invece annotati i provvedimenti di interdizione o di sospensione dai titoli o dalla professione marittima e quelli di inibizione dell'esercizio della professione stessa. Trascorsi cinque anni senza che il marittimo abbia, subito altri provvedimenti della natura di quelli indicati nel comma precedente, si procede alla cancellazione delle annotazioni sul libretto di navigazione, che verra' sostituito.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 223
Art. 223. (Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco) Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco devono essere effettuate sui libretto al momento in cui il marittimo imbarca o sbarca. Le annotazioni devono indicare il luogo e la data dell'imbarco; la qualilica con la quale il marittimo e' arruolato; il tipo, il nome, il tonnellaggio, l'ufficio e il numero di iscrizione della nave; il numero e la serie del ruolo di equipaggio; il luogo e la data di sbarco con l'indicazione del motivo dello sbarco stesso, nonche' della specie della navigazione compiuta.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 224
Art. 224. (Modalita' delle annotazioni) Le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a cio' delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria, qualifica.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 225
Art. 225. (Rilascio di un nuovo Libretto) L'ufficio di iscrizione rilascia un nuovo libretto di navigazione quando consti o si abbiano sufficienti indizi della perdita o della distruzione del precedente. In ogni caso, e' sempre in facolta' degli uffici di porto di munire i richiedenti di un foglio provvisorio, conforme ai modello approvato dal ministro per la marina mercantile, valevole fino alla emissione del nuovo libretto. Se il libretto smarrito e' in seguito ritrovato, l'ufficio di porto cui e' presentato provvede a ritirarlo e, previo accertamento che non sia servito a fini illeciti, lo annulla annotandovi la ragione dell'annullamento. Un nuovo libretto di navigazione e' pure rilasciato quando il precedente sia reso inservibile per il suo cattivo stato o per aver tutte le pagine scritte. In tal caso il vecchio libretto e' annullato. I libretti annullati sono conservati presso l'ufficio d'iscrizione del marittimo. Il nuovo libretto di navigazione deve contenere le annotazioni del precedente libretto desunte alla matricola; i periodi di navigazione sono riprodotti in complesso.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 226
Art. 226. (Comunicazione dei movimenti di imbarco e sbarco) I movimenti di imbarco e sbarco dei marittimi devono essere comunicati entro quindici giorni all'ufficio marittimi d'iscrizione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 227
Art. 227. (Immatricolazione richiesta per tramite dell'autorita' comunale) Nei luoghi nei quali non esiste un ufficio di porto i documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati all'autorita' comunale, la quale li trasmette all'ufficio di porto competente.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 228
Art. 228. (Verifica della regolarita' dei documenti) I documenti prodotti per la iscrizione della gente di mare sono verificati dal funzionario che procede all'iscrizione. Della, constatata regolarita' e' fatta annotazione firmata dal funzionario stesso. I documenti prodotti si conservano in apposito fascicolo sul quale e' annotato il nome e cognome dell'iscritto nonche' la data e il numero d'iscrizione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 229
Art. 229. (Rubrica degli iscritti) Gli uffici autorizzati alla tenuta delle matricole della gente di mare tengono anche una rubrica degli iscritti distinta per categorie.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 230
Art. 230. (Facolta' degli iscritti di prima e di seconda categoria) Gli iscritti di prima e di seconda categoria possono esercitare anche le attivita' consentite agli iscritti della terza categoria.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 231
Art. 231. (Passaggio di categoria) Per il passaggio da una categoria ari altra superiore della gente di mare, e' necessario il possesso dei requisiti prescritti per l'immatricolazione nella nuova categoria, a eccezione di quello dell'eta'.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 232
Art. 232. (Modalita' per il passaggio di categoria) Il passaggio dai una categoria ad altra si effettua mediante cancellazione dalla matricola della categoria cui l'iscritto appartiene e la contemporanea iscrizione nella matricola della nuova categoria, con opportuni richiami nelle due matricole. Il libretto di navigazione della categoria a cui l'iscritto cessa di appartenere e' annullato all'atto della nuova iscrizione e sostituito con quello stabilito per la categoria a cui egli si iscrive. Il documento annullato si restituisce all'interessato. Sulla matricola della nuova categoria e sul nuovo libretto e' riportata in complesso la navigazione eftettuata.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 233
Art. 233. (Navigazione su navi estere) La navigazione effettuata su navi di bandiera, estera e' provata con documenti rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero e autenticati dall'autorita' consolare italiana.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 234
Art. 234. (Domicilio degli iscritti) Gli iscritti nelle matricole della gente di mare devono comunicare all'ufficio di iscrizione le variazioni del loro domicilio.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 235
Art. 235. (Trasferimento d'iscrizione) Se un marittimo chiede di essere trasferito, nelle matricole di altro ufficio, l'ufficio presso cui il marittimo e' iscritto compila un estratto di matricola e lo trasmette col libretto di navigazione unitamente al fascicolo personale all'ufficio presso cui il marittimo ha chiesto di essere trasferito. L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e da comunicazione del nuovo numero di matricola all'ufficio di provenienza, che provvede alla cancellazione del marittimo trasferito. Sulla nuova matricola devono essere effettuate le annotazioni di cui agli articoli 243 e 247. I periodi della navigazione effettuata sono riportati in complesso.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 236
Art. 236. (Imbarco su nave nazionale all'estero) Il marittimo che si reca all'estero per prendere imbarco su nave nazionale deve ottenere il nulla osta dell'autorita' marittima e deve stipulare nel territorio dello Stato contratto di arruolamento. Del rilascio del nulla osta e della stipulazione del contratto e' fatta annotazione sul libretto di navigazione. Quando sia richiesto, il libretto deve essere vistato dall'autorita' consolare dello Stato al quale il marittimo e' diretto o che deve attraversare.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 237
Art. 237. (Imbarco su navi di bandiera estera) L'arruolamento di marittimi su navi di bandiera estera e' subordinato al nulla osta dell'autorita' marittima mercantile che vi provvede, sentita, nei casi previsti dalle leggi speciali, l'autorita' militare. Il marittimo deve dare comunicazione dell'avvenimento imbarco su nave di bandiera estera all'autorita' marittima competente.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 238
Art. 238. (Requisiti per l'iscrizione) Per ottenere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 (del codice, e' necessario: 1) essere riconosciuto idoneo alla navigazione a termini delle leggi speciali sulla idoneita' fisica dei marittimi; 2) saper nuotare e vogare; 3) essere domiciliato nel territorio dello Stato; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 239
Art. 239. (Documenti per l'iscrizione) I requisiti per l'iscrizione si provano con i seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di idoneita' fisica rilasciato dal medico di porto e certificato di vaccinazione antivaiolosa; 4) certificato di nuoto e voga rilasciato, in seguito approva pratica, da un'autorita' marittima mercantile; 5) per i minori di anni diciotto, dichiarazione scritta di consenso all'immatricolazione, fatta innanzi all'autorita' comunale, o all'ufficio di porto competente, dal genitore esercente la patria potesta', ovvero dal tutore o da persona munita di mandato speciale dil genitore o del tutore. Il consenso puo' anche constare da processo verbale raccolto dall'autorita' comunale o dall'autorita' marittima mercantile, e il mandato da una semplice lettera. Nei casi previsti deoli [articoli 354](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art354) e [402 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art402) la dichiarazione e' rilasciata dagli istituiti designati ad esercitare i poteri tutelari a termini degli articoli stessi 6) certificato di domicilio in un comune dello Stato Il requisito di cui al n. 4 dell'articolo precedente e' accertato dal certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'autorita' marittima mercantile che provvede all'immatricolazione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 240
Art. 240. (Altri documenti per l'iscrizione) I richiedenti l'immatricolazione devono altresi' produrre: 1) certificato d'iscrizione nelle liste di leva di terra e nulla osta all'imbarco rilasciato dal competente commissario di leva per coloro che presentino la domanda nell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di eta'; ovvero certificato d'esito di leva per coloro che abbiano gia' concorso alla leva, ovvero estratto della matricola militare per coloro che abbiano prestato servizio militare; in quest'ultimo caso, se abbiano prestato servizio nell'esercito, nulla osta del distretto militare; 2) fotografia autenticata dall'autorita' comunale; 3) eventuali documenti professionali. Per gli allievi degli istituti di educazione marinara, deve essere prodotto un certificato di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto. I militari della marina militare che chiedono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare non oltre tre mesi dalla data del congedo, possono produrre in sostituzione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo, un estratto della matricola militare. Il possesso dei requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 238 puo' risultare da annotazione apposta sull'estratto matricolare dall'autorita' militare marittima che lo rilascia. Qualora il militare sia inviato in congedo per riforma o per malattia comunque contratta, devono essere esibiti i certificati di cui al n. 3 del precedente articolo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 241
Art. 241. (Presentazione dei documenti) I documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, i quali li trasmettono all'ufficio presso cui l'immatricolando chiede di essere iscritto.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 242
Art. 242. (Qualifiche per l'immatricolazione) L'immatricolazione fra la gente di mare di prima e di seconda categoria si effettua, per coloro che siano in possesso di titoli o di specializzazioni professionali, con la qualifica rispondente a tali titoli o specializzazioni, in relazione alle norme che regolano l'iscrizione nei turni di collocamento della gente di mare. Per coloro che non sono in possesso di titoli o di specializzazioni, l'immatricolazione si effettua con la qualifica di "mozzo" per i servizi di coperta, con quella di "giovanotto di macchina" per i servizi di macchina e con quella di "piccolo di camera" o "piccolo di cucina" per i servizi complementari di bordo. ((Gli allievi degli istituti di educazione marinara, anche se di eta' inferiore ai quindici anni ma non ai dieci, sono immatricolati con la qualifica di "allievo" seguita dalla indicazione dell'istituto presso cui sono iscritti. Essi possono imbarcare soltanto sulle navi scuola degli istituti di educazione marinara presso i quali sono iscritti e sulle navi il cui equipaggio era formato unicamente da membri della famiglia)). I diplomati degli istituti nautici sono immatricolati con il titolo di "allievo capitano di lungo corso" o "allievo capitano di macchina". Gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, che abbiano cessato dal servizio permanente effettivo, effettuato per un periodo non minore a quindici anni, possono essere immatricolati ed imbarcare con la qualifica di "commissario di bordo". Con la stessa qualifica possono essere immatricolati ed imbarcare i funzionari (civili dell'Amministrazione centrale della marina mercantile aventi grado non inferiore al settimo, dopo il loro collocamento a riposo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 243
Art. 243. (Annotazioni sulle matricole) Sulle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre alle generalita' e al domicilio, al numero progressivo e alla data in cui si opera l'iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto: 1) la qualifica all'atto dell'immatricolazione, i titoli professionali e le abilitazioni ottenute dopo l'immatricolazione; 2) le attestazioni di benemerenze civili e militari; 3) il cambiamento di domicilio; 4) l'iscrizione sulle liste della leva di terra, quando sia iniziato l'anno in cui l'iscritto compie il diciottesimo anno di eta'; 5) l'esito di leva; 6) ogni indicazione relativa al servizio militare marittimo; 7) l'autorizzazione d'imbarco ottenuta dall'iscritto prossimo alla leva, a norma dell'articolo 240, n. 1; 8) il nulla osta al rilascio del passaporto per l'estero, nei casi in cui sia necessario per ragioni di leva o di servizio militare; 9) il nulla osta dell'autorita' marittima mercantile per l'imbarco su navi di bandiera estera, a norma dell'articolo 237; 10) il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela, per l'arruolamento dei minori, nei casi in cui e' richiesto; 11) la prestazione del giuramento da parte dei marittimi che vi sono soggetti; 12) i movimenti di imbarco e di sbarco, e i servizi che possono essere riconosciuti utili al conseguimento dei titoli professionali, o di altre qualiliche attinenti alla professione marittima, o agli effetti delle leggi sulla previdenza; 13) i periodi di inabilita' al lavoro marittimo per infortuni e malattie, che danno diritto alle prestazioni di legge; 14) l'eventuale possesso del libretto di lavoro a terra; 15) le pene disciplinari; 16) le condanne per reati marittimi o comuni; 17) la cancellazione della matricola e i motivi che l'hanno determinata. Oltre a quelle suindicate, si fa pure sulle matricole ogni altra annotazione, che secondo le circostanze sia ritenuta necessaria. Sulla matricola e' applicata la fotografia dell'iscritto.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 244
Art. 244. (Requisiti per l'iscrizione) Per essere iscritti nelle matricole della gente di mare di terza categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice, e' necessario: 1) saper nuotare e vogare; 2) essere domiciliati in uno dei comuni compresi nella circoscrizione del circondario marittimo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 245
Art. 245. (Documenti per l'iscrizione) I requisiti per l'iscrizione si provano con i documenti indicati nei un. 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 239. I richiedenti l'immatricolazione nella terza categoria della gente di mare devono altresi' produrre il documento indicato al n. 2 dell'articolo 240 e il certificato di vaccinazione antivaiolosa.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 246
Art. 246. (Qualifiche per l'immatricolazione) L'immatricolazione fra la gente di mare di terza categoria, si effettua con la qualifica di "mozzo per il traffico locale" o di "mozzo per la pesca costiera". Tuttavia coloro che sono in possesso di qualifiche o di specializzazioni professionali sono immatricolati con tali qualiliche o specializzazioni in relazione alle norme che regolano l'iscrizione nei turni di collocamento della gente di mare.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 247
Art. 247. (Annotazioni sulle matricole) Per la tenuta delle matricole della gente di mare di terza categoria si applica il disposto dell'articolo 243, ma, non si fanno le annotazioni di cui ai nn. 1,4, 5, 6, 7, 8, 10 e 15.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 248
Art. 248 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 249
Art. 249 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 250
Art. 250 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 251
Art. 251 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 252
Art. 252. (( (Padrone marittimo) Il titolo di padrone marittimo e' di quattro categorie: padrone marittimo di prima classe per il traffico, padrone marittimo di seconda classe per il traffico, padrone marittimo di prima classe per la pesca, padrone marittimo di seconda classe per la pesca.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 253
Art. 253 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 253-bis
Art. 253-bis ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 254
Art. 254. (( (Padrone marittimo di prima classe per la pesca) Per conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 3) possedere il diploma di istituto professionale per le attivita' marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato - settore gente di mare (sezione padroni marittimi per la pesca) - di Stato o legalmente riconosciuto; 4) avere effettuato 3 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca di cui almeno 1 oltre gli Stretti; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il padrone marittimo di prima classe per la pesca puo': 1) imbarcare come ufficiale su navi che esercitano la pesca oltre gli Stretti; 2) assumere il comando di navi adibite alla pesca: a) di stazza lorda non superiore a 250 tonnellate; b) di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate nel Mediterraneo purche' abbia effettuato successivamente al conseguimento del titolo almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualita' di ufficiale su navi adibite alla pesca; c) di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate oltre i limiti del Mediterraneo purche' abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualita' di ufficiale, di cui almeno uno quale primo ufficiale, su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti. Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di padrone marittimo per la pesca di prima classe qualora: a) abbiano compiuto almeno 3 anni di imbarco, dei quali almeno 1 al comando di unita navali; b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la difesa.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 254-bis
Art. 254-bis. (( (Padrone marittimo di seconda classe per la pesca) Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 3) avere conseguito la licenza di scuola media; 4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile; 5) avere effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il padrone marittimo di seconda classe per la pesca puo': 1) imbarcare come ufficiale su navi di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate, adibite alla pesca; 2) assumere il comando di navi adibite alla pesca: a) di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate; b) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate nel Mediterraneo purche' abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualita' di ufficiale; c) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate altre lo stretto di Gibilterra fino a Huelva e sino a capo Palmas, comprese le isole a non piu' di trecento miglia dalla costa, oltre il canale di Suez, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia, dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, e della Africa fino a capo Guardafui, purche' abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualita' di primo ufficiale, di cui almeno due su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti. Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, sempreche' abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1 al comando di unita' navale.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 255
Art. 255. (( (Marinaio autorizzato) Il titolo di marinaio autorizzato e' di due categorie: marinaio autorizzato al traffico e marinaio autorizzato alla pesca.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 256
Art. 256 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 257
Art. 257. (( (Marinaio autorizzato alla pesca) Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 3) avere conseguito la licenza di scuola media; 4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 1 su navi adibite alla pesca; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il marinaio autorizzato alla pesca puo': 1) imbarcare: a) come primo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'india, compreso il golfo Persico e fino a Bombay, lungo le coste africane, comprese le isole a non piu' di trecento miglia dalla costa, purche' abbia effettuato almeno 3 anni di imbarco in qualita' di secondo ufficiale su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti; b) come secondo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 3000 tonnellate adibite alla pesca entro i limiti di cui alla precedente lettera a), purche' abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti e almeno 2 anni al comando di navi addette alla pesca mediterranea; 2) assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano. I secondi capi e i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 258
Art. 258. (Capo barca) Il titolo di capo barca e' di tre specie: capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 259
Art. 259. (( (Capo barca per il traffico nello Stato) Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 3) avere conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico; 4) avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il capo barca per il traffico nello Stato puo' assumere il comando: a) di navi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate adibite al trasporto di merci lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro le venti miglia dalla costa; b) di navi di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale. I sottocapi nocchieri volontari della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 260
Art. 260. (( (Capo barca per il traffico locale) Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto 18 anni di eta'; 4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico; 5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il capo barca per il traffico locale puo' assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate adibite al trasporto di merci e non superiore alle 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, nel compartimento di iscrizione della nave e nei due limitrofi. Il capo barca per il traffico locale puo' altresi' condurre galleggianti di qualsiasi stazza. Il capo barca per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, puo' esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse. ))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 261
Art. 261. (Capo barca per la pesca costiera) Per conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4; 3) avere compiuto i 18 anni di eta'; 4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico; 5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. ((Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera)) Il capo barca per la pesca costiera, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, puo' esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite alla pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 262
Art. 262. (( (Conduttore) Il titolo di conduttore e' di due categorie: conduttore per il traffico locale e conduttore per la pesca locale.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 263
Art. 263. (( (Conduttore per il traffico locale) Per conseguire il titolo di conduttore per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4; 3) avere compiuto i 18 anni di eta'; 4) avere assolto l'obbligo scolastico; 5) avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave. Il conduttore per il traffico locale puo' condurre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, adibite al trasporto di merci nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi, e non superiore alle 5 tonnellate; adibite ml trasporto di passeggeri entro tre miglia dalla costa, nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi. Il conduttore per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, puo' esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti adibiti al traffico, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 264
Art. 264. (( (Conduttore per la pesca locale) Per conseguire il titolo di conduttore per la pesca locale occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4; 3) avere compiuto 18 anni di eta'; 4) avere assolto l'obbligo scolastico; 5) avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 6 su navi adibite alla pesca. Il conduttore per la pesca locale puo' condurre navi di Stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, adibite alla pesca entro i limiti del mare territoriale. Il conduttore per la pesca locale, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, puo' esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti da pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 265
Art. 265. (Capitano superiore di macchina) Per conseguire il titolo di capitano superiore di macchina occorrono i seguenti requisiti: 1) possedere il titolo di capitano di macchina; 2) avere effettuato complessivamente, dopo il conseguimento del titolo di capitano di macchina, dieci anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e uno su motonavi: nell'anzidetto periodo di navigazione almeno tre anni devono essere stati effettuati in direzione di macchina, Il capitano superiore di macchina puo' assumere la direzione di macchina di navi di qualsiasi stazza e velocita' e per qualsiasi destinazione comprese le navi il cui comando e' riservato ai capitani superiore di lungo corso. Gli ufficiali superiori del genio navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano superiore di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i periodi di navigazione richiesti al n. 2 del presente articolo ed abbiano diretto apparati motori di potenza non inferiore a milleduecento cavalli asse o millecinquecento cavalli indicati. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano superiore di macchina.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 266
Art. 266 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 267
Art. 267 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 268
Art. 268 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 269
Art. 269. (( (Meccanico navale) Il titolo di meccanico navale e' di tre categorie: meccanico navale di prima classe specializzato, meccanico navale di prima classe, meccanico navale di seconda classe per motonavi.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 270
Art. 270. (Meccanico navale di prima classe specializzato) Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe specializzato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 3) possedere il diploma di istituto professionale per le attivita' marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato - settore gente di mare, sezione meccanici navali - di Stato o legalmente riconosciuti; 4) avere effettuato diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi. Il tirocinio di navigazione su navi a vapore puo' essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il meccanico navale di prima classe specializzato puo': 1) imbarcare: a) come secondo ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi da carico o adibite al rimorchio, dotate di apparato motore a combustione interna o a vapore, con esclusione di quelli diesel elettrici e a turbina a gas; di potenza non superiore a 3500 cavalli asse o 3800 cavalli indicati; b) come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina, sulle navi di cui al precedente punto a), purche' abbia effettuato dieci anni di navigazione in qualita' di ufficiale in servizio di guardia in macchina; c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 4000 tonnellate, con le esclusioni di cui al precedente punto a); 2) assumere la direzione di macchina: a) delle navi di cui al precedente punto 1), a), purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione in qualita' di ufficiale in servizio di guardia in macchina; b) di navi da passeggeri, dotate di apparato motore non superiore agli 800 cavalli asse o ai 900 cavalli indicati purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina; c) di navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno 3 anni di navigazione, di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina; d) di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione, dei quali almeno 1 in servizio di guardia in macchina. I meccanici e i motoristi navali della marina militare provenienti dal servizio permanente, entro 5 anni dall'invio in congedo, possono conseguire il titolo di meccanico navale specializzato di prima classe, purche' abbiano effettuato, prima del congedamento una navigazione complessiva di 4 anni in servizio di macchina. ((32))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 270-bis
Art. 270-bis. (Meccanico navale di prima classe) Per consentire il titolo di meccanico navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 3) possedere la licenza di scuola media; 4) avere lavorato almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi. Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine puo' essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata in qualita' di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista. Il tirocinio di navigazione su navi a vapore puo' essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore; 5) avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio di officina e di navigazione un corso integrativo secondo le modalita' e i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per la pubblica istruzione; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il meccanico navale di prima classe puo': 1) imbarcare: a) come ufficiale in servizio di guardia ai macchinari ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio o potenza di apparato motore e per qualsiasi destinazione; b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da carico o addette al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore a 1800 cavalli asse o ai 2000 cavalli indicati; c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate; 2) assumere la direzione di macchina: a) ((LETTERA ABROGATA DAL [D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71))); b) ((LETTERA ABROGATA DAL [D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71))); c) di navi da pesca di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina; d) ((LETTERA ABROGATA DAL [D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71))). (3)
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 271
Art. 271. (Meccanico navale di seconda classe per motonavi) Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 3) avere conseguito la licenza di scuola media; 4) avere frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato presso istituti scolastici o altri enti autorizzati dal Ministro per la marina mercantile; avere effettuato, inoltre 18 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna, di potenza non inferiore a 100 cavalli asse; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il meccanico navale di seconda classe per motonavi puo': 1) imbarcare: a) LETTERA ABROGATA DAL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136); b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate; 2) assumere la direzione di macchina: a) ((LETTERA ABROGATA DAL [D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71))); b) LETTERA ABROGATA DAL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136); c) ((LETTERA ABROGATA DAL [D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;71))); d) su motonavi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate; e) su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, purche', dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi. I secondi capi e i sergenti meccanici e motoristi navali provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare possono, entro 5 anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purche' abbiano effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di macchina.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 272
Art. 272 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 273
Art. 273. (Motorista abilitato) Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 19 anni di eta'; 3) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4; 4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico; 5) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile; 6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; 7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il motorista abilitato puo' condurre: a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci; ((b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi 'di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera)). L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata. I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneita' alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abituato, senza sostenere i relativi esami, purche' in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3), 4) e 6) del presente articolo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 274
Art. 274. (( (Marinaio motorista) Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanna per i reati indicati nello art. 238, n. 4; 3) avere compiuto i 19 anni di eta'; 4) avere assolto l'obbligo scolastico; 5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il marinaio motorista puo' condurre: a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 250 cavalli asse, su navi adibite al trasporto di merci; b) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, adibite alla pesca locale. L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 275
Art. 275. (Registro d'iscrizione) Il personale tecnico delle costruzioni navali e' iscritto in registri conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario. Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e indica: a) le generalita' dell'iscritto; b) il domicilio; c) l'abilitazione professionale di cui e' in possesso; d) i dati relativi all'attivita' professionale svolta dall'iscritto, precisandone i periodi. Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre: 1) i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all'iscrizione; 2) le benemerenze civili e militari; 3) il cambiamento di domicilio; 4) le condanne riportate.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 276
Art. 276. (Certificato d'iscrizione) All'iscritto e' rilasciato un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. Su tale certificato sono riprodotte le indicazioni e le annotazioni risultanti dal registro, salvo quelle relative alle condanne.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 277
Art. 277. (Ingegnere navale) Per essere iscritto in qualita' di ingegnere navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti: 1) possedere il titolo di abilitazione alla professione d'ingegnere navale, 2) avere compiuto ventitre' anni di eta'; 3) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4. L'ingegnere navale puo' progettare o dirigere la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo e tonnellaggio.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 278
Art. 278. (Costruttore navale) Per essere iscritto in qualita'; di costruttore navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti: 1) avere conseguito il diploma di istituto nautico, sezione costruttori navali; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; 4) aver compiuto due anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali. Il costruttore navale puo' progettare, costruire e riparare navi e galleggianti con scafo in legno di qualunque tipo e tonnellaggio. Puo' progettare, costruire e riparare scafi metallici privi di mezzi meccanici di propulsione e di macchinari in genere fino alla stazza lorda di 300 tonnellate e navi con scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide fino alla stazza lorda di 100 tonnellate e con apparato motore di potenza fino a 100 cavalli asse.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 279
Art. 279. (( (Allievo maestro d'ascia) Per essere iscritto, in qualita' di allievo maestro d'ascia nel Registro di cui all'art. 275 occorre aver compiuto i 15 anni di eta', avere assolto l'obbligo scolastico ed essere domiciliato nel territorio dello Stato.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 280
Art. 280. (Maestro d'ascia) Per conseguire l'abilitazione all'esercizio della, professione di maestro d'ascia occorrono i seguenti requisiti: a) avere compiuto i ventuno anni di eta'; b) essere iscritto nel registro di cui all'articolo 279; c) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4; d) avere lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro d'ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta innanzi l'autorita' marittima mercantile da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto; e) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il maestro d'ascia, puo' costruire e riparare navi e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle centocinquanta tonnellate.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 280-bis
Art. 280-bis (( (Progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto). )) ((1. Salvo le competenze stabilite dagli articoli 277, 278 e 280, per essere iscritto nel registro di cui all'articolo 275 in qualita' di progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto, occorrono i seguenti requisiti: a) aver compiuto i 21 anni di eta'; b) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, numero 4, del regolamento per l'esecuzione del [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327); c) essere cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea; d) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame secondo il programma e le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Per l'ammissione all'esame di abilitazione di cui al comma 1, lettera d), e' richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti: a) laurea in ingegneria navale, civile, meccanica, aeronautica o in architettura; b) diploma universitario o scuola universitaria diretta ai fini speciali per la progettazione della nautica da diporto; c) iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali di costruttore navale, di cui all'articolo 278, ed aver maturato, dopo l'avvenuta iscrizione, tre anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; d) diploma di istituto nautico - sezione costruttori navali - ed aver maturato cinque anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; e) iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali di maestro d'ascia, di cui all'articolo 280, ed aver maturato, dopo l'avvenuta iscrizione, almeno cinque anni di tirocinio professionale presso un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; f) titoli riconosciuti equipollenti a quelli sopraelencati conseguiti nell'ambito dei Paesi membri della Unione europea. 3. Il periodo di tirocinio indicato al comma 2, lettere c), d) ed e) concerne qualificate esperienze professionali maturate nell'ambito della progettazione nautica, navale e della costruzione con comprovate mansioni di responsabilita'. 4. La maturata esperienza di cui al comma 3 e' documentata da una dichiarazione resa all'autorita' marittima competente da un ingegnere navale, iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali, di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327), preposto alla direzione del cantiere di costruzione, ovvero alla progettazione navale, presso il quale il candidato ha prestato la propria opera con regolare rapporto di lavoro. 5. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1998 possono essere ammessi agli esami i candidati in possesso di diploma di scuola media superiore che hanno maturato otto anni di esperienza nel settore delle costruzioni navali. 6. La maturata esperienza di cui al comma 5 e' documentata da una dichiarazione, resa all'autorita' marittima competente, da un ingegnere navale iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali, di cui all'articolo 275 del regolamento di esecuzione del [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327), attestante che il candidato nel periodo prescritto ha fornito la propria opera professionale in forma autonoma, con posizione di responsabilita', conservando la proprieta' intellettuale dei progetti e degli elaborati tecnici realizzati che vanno indicati nella dichiarazione stessa. 7. Per il conseguimento dell'abilitazione a progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto sono tenute sessioni ordinarie di esami presso le direzioni marittime di Genova nel mese di settembre, Napoli nel mese di marzo e Trieste nel mese di novembre.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 281
Art. 281. (Cancellazione dai registri) Alla cancellazione dai registri del personale tecnico delle costruzioni navali si procede oltre che nei casi previsti dall'articolo 1254 del codice, per i seguenti motivi: a) morte dell'iscritto; b) dichiarazione dell'iscritto di volere abbandonare la professione; c) avere riportato condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 238, n. 4. La causa di cancellazione prevista, dalla lett. c) del presente articolo non si applica agli allievi maestri d'ascia.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 282
Art. 282. (Esami presso le direzioni marittime) Per il conseguimento dei titoli professionali di capitano di lungo corso, di aspirante capitano di lungo corso, di capitano di macchina e di aspirante capitano di macchina nonche' della specializzazione alla pesca di cui alla lettera b) del numero 2 dell'articolo 250, sono tenute sessioni di esami presso le direzioni marittime di Genova, in febbraio e settembre; di Napoli in marzo e ottobre; di Venezia in giugno e dicembre; di Palermo in aprile e novembre e di Cagliari in gennaio e agosto. Il ministro per la marina mercantile puo' disporre che siano tenute sessioni d'esame per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo, presso altre direzioni marittime stabilendone l'epoca.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 283
Art. 283. (Esami presso gli uffici compartimentali) Per il conseguimento dei titoli professionali di padrone marittimo per il traffico e per la pesca, di marinaio autorizzato al piccolo traffico e alla pesca mediterranea, di capo barca per il traffico nello Stato, di meccanico navale di prima classe e di seconda classe e di fuochista autorizzato, nonche' dell'abilitazione a perito stazzatore sono tenute sessioni ordinarie di esami presso gli uffici compartimentali di Genova, in gennaio, aprile, luglio e ottobre; di Napoli, in febbraio, maggio, agosto e novembre; di Venezia, in marzo, giugno, settembre e dicembre; di Palermo, in marzo e ottobre; di Cagliari, in aprile e novembre e di Bari, in maggio e dicembre. Possono, inoltre, essere autorizzate dal direttore marittimo sessioni straordinarie di esami per uno dei titoli, o per la abilitazione professionale, anzidetti presso altri uffici compartimentali ai quali siano state presentate domande da almeno cinque aspiranti.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 284
Art. 284. (Esami presso gli uffici circondariali) Per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca per il traffico locale, di capo barca per la pesca costiera, di motorista abilitato, di marinaio motorista e per l'abilitazione a maestro d'ascia sono tenute, presso gli uffici circondariali marittimi, sessioni ordinarie di esami nei mesi di aprile e di ottobre. Possono, inoltre, essere autorizzate dal capo del compartimento, fuori dei mesi nei quali sono tenute sessioni ordinarie, sessioni straordinarie di esami per i conseguimento di uno dei titoli professionali, o della abilitazione professionale, di cui al presente articolo presso gli uffici circondari ai quali siano state presentate domande da almeno cinque aspiranti.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 285
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