DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328
Art. 285. (Avviso) Sessanta giorni prima dell'apertura della sessione di esami l'autorita' marittima mercantile pubblica nella propria sede e fa pubblicare presso i dipendenti uffici un avviso nel quale sono indicati: a) il luogo e i giorni in cui si svolgeranno gli esami; b) i documenti prescritti; c) il programma degli esami; d) ogni altra opportuna indicazione. Tale avviso, per gli esami di cui all'articolo 282, e pubblicato anche presso tutti gli uffici compartimentali.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 286
Art. 286. (Ammissione agli esami) L'autorita' marittima mercantile informa i candidati della loro ammissione agli esami e provvede alla pubblicazione nell'albo dell'ufficio dell'elenco nominativo degli ammessi.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 287
Art. 287. (Inizio degli esami) Prima dell'inizio degli esami la commissione esaminatrice prende conoscenza dell'elenco degli aspiranti ammessi all'esame. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, prepara tre temi e li chiude in buste suggellate. Tali buste, firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario, solo conservate dal presidente. All'ora stabilita per ciascuna piova, il presidente della, commissione fa procedere all'appello nominativo dei candidati e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Fatta constatare l'integrita' della chiusura delle tre buste contenenti i temi, il presidente fa sorteggiare da parte di uno dei candidati il tema da svolgere.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 288
Art. 288. (Esecuzione delle prove scritte) Durante le prove scritte i candidati non possono comunicare fra di loro, non possono portare appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie ne' carta da scrivere, e i lavori devono, a pena di nullita', essere scritti esclusivamente su carta fornita dall'amministrazione, portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I candidati possono consultare solo le pubblicazioni eventualmente stabilite dalla commissione. Il concorrente che contravviene a tali disposizioni e' escluso dall'esame. Per assicurare l'osservanza delle disposizioni stesse e per vigilare sul regolare svolgimento degli esami, due membri della commissione devono trovarsi costantemente nella sala degli esami. Le prove scritte devono essere compiute nel tempo massimo stabilito dal programma di esame, trascorso il quale i lavori vengono ritirati anche se incompleti. Compiuto il lavoro, ciascun candidato, a pena di nullita', senza apporvi la firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio nome, cognome e paternita'. Chiusa, quindi, anche la busta piu' grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione della data e dell'ora della consegna. Al termine di ogni prova d'esame le buste vengono raccolte in un piego che e' suggellato dal presidente e da lui firmato, unitamente ad uno degli altri membri della commissione ed al segretario. Ciascuno dei pieghi contenenti i lavori, e' aperto dalla commissione all'atto in cui e' iniziata la revisione dei lavori stessi. Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti i lavori scritti siano stati giudicati.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 289
Art. 289. (Votazione) Ogni membro della commissione dispone di dieci voti per ciascuna prova di esame.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 290
Art. 290. (Ammissione agli esami orali) I candidati che superano le prove scritte, conseguendo il voto di sei decimi per ciascuna di esse, sono ammessi a sostenere gli esami orali e gli esperimenti pratici. I candidati sono informati della loro ammissione agli esami orali e agli esperimenti pratici; inoltre un elenco di essi, in ordine alfabetico, e' pubblicato nell'albo dell'ufficio che ha bandito il concorso.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 291
Art. 291. (Svolgimento delle prove orali e dell'esperimento pratico) Le prove orali si svolgono alla presenza dell'intera commissione. La durata dell'esperimento pratico e' stabilita dal programmata di esame.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 292
Art. 292. (( (Risultato degli esami) I candidati che conseguono la media di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte, in ciascuno dei gruppi di prove orali e, ove sia prescritto, nell'esperimento pratico, sono dichiarati idonei.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 293
Art. 293. (Verbale degli esami) Di tutte le operazioni svolte, delle deliberazioni adottate dalla commissione e del risultato degli esami dei singoli candidati e' redatto, per ogni seduta, processo verbale che e' sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Al termine della sessione viene redatto altro processo verbale riassuntivo dei risultati degli esami.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 294
Art. 294. (Spese per gli esperimenti pratici) Qualora per gli esperimenti pratici sia necessario l'impiego di mezzi nautici, le spese relative sono a carico dei candidati.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 295
Art. 295. (Autorita' competente al rilascio dei titoli professionali) Fermo quanto e' stabilito dal primo comma dell'articolo 124 del codice per il rilascio delle patenti relative ai titoli di capitano superiore di lungo corso di capitano superiore di macchina, di capitano di lungo corso e di capitano di macchina, il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali e' effettuato: 1) dal capo del compartimento marittimo per i titoli: a) di aspirante e di allievo capitano di lungo corso, di aspirante e di allievo capitano di macchina, di padrone marittimo, di meccanico navale, di marinaio autorizzato, di fuochista autorizzato e di capo barca per il traffico nello Stato; b) d'ingegnere navale e di costruttore navale; 2) dal capo del circondario marittimo per i titoli: a) di capo barca per il traffico locale, di capo barca per la pesca costiera, di motorista abilitato, di conduttore e di marinaio motorista; b) di maestro d'ascia. Per ottenere le patenti e i documenti di abilitazione gli interessati devono presentare all'ufficio di iscrizione domanda corredata dell'estratto del verbale di esame nonche' degli altri documenti prescritti.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 296
Art. 296. (Modelli delle patenti) Le patenti e gli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali di cui all'articolo 123 del codice sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 297
Art. 297. (Esami) Il ministro per la marina mercantile stabilisce, in via generale la composizione delle commissioni giudicatrici, le norme e le modalita' per la costituzione di esse, i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi agli esami, nonche' le norme per l'effettuazione di quieti e per gli esperimenti pratici. Il ministro stabilisce altresi' in via generale i documenti che devono essere presentati per il rilascio delle patenti e degli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 298
Art. 298. (Navigazione valida per conseguire i titoli professionali) ((IL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136), HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). COMMA ABROGATO DALLA [L. 7 DICEMBRE 1999, N. 472](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-07;472). ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136))).
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 298-bis
Art. 298-bis. (( (Norme transitorie) A coloro che per eta' non siano soggetti agli obblighi scolastici derivanti dall'applicazione della [legge 31 dicembre 1962, n. 1859](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1859), nonche' a coloro che siano in possesso di licenza delle soppresse scuole professionali di educazione marinara continueranno ad applicarsi le norme di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-02-18;678). Coloro i quali abbiano gia' conseguito o che, a norma del comma precedente, conseguano titoli professionali per i quali il [decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-02-18;678), prescriva la licenza di scuola elementare, o di scuola professionale di educazione marinara, possono, previo superamento di apposito esame integrativo secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, conseguire i corrispondenti titoli di coperta o di macchina per i quali il presente decreto prescrive rispettivamente la licenza di scuola media o il diploma di istituto professionale di Stato per le attivita' marinare.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 299
Art. 299 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 300
Art. 300 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 301
Art. 301. (Annotazioni delle abilitazioni successive) Quando il marittimo in possesso di titolo professionale consegue i requisiti che lo abilitano ad esercitare le varie attribuzioni stabilite per il titolo di cui egli e' in possesso l'autorita' marittima mercantile annota sul libretto di navigazione tali successive abilitazioni, dandone comunicazione all'ufficio d'iscrizione del marittimo per l'annotazione in matricola.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 302
Art. 302. (Distinzione fra navi maggiori e navi minori) Agli effetti del secondo comma dell'articolo 136 del codice, si considerano navi alturiere le navi a propulsione meccanica o a vela, che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte a navigazione di altura. Si considerano navi costiere tutte le altre navi che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte soltanto a navigazione costiera. Per navigazione costiera si intende la navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 303
Art. 303. (Procedura per la distinzione) L'iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti e' determinata dal capo del compartimento o, nel caso previsto dall'articolo 148 del codice, dall'autorita' consolare. A tal fine, nel richiedere l'iscrizione, il proprietario deve presentare all'ufficio del porto presso il quale intende ottenere l'iscrizione stessa: 1) la documentazione relativa alle caratteristiche della nave o del galleggiante da iscrivere, alle dotazioni e alle sistemazioni riservate all'equipaggio; 2) una, dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante. Contro il provvedimento dei capo dei compartimento o dell'autorita' consolare il richiedente puo' proporre ricorso al ministro.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 304
Art. 304. (Limiti di navigazione delle navi minori e dei galleggianti) Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri nazionali, per compiere viaggi per l'estero, devono essere munite di autorizzazione dell'autorita' marittima secondo le norme stabilite dal ministro per la marina mercantile. Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri consolari possono navigare unicamente nelle acque dello Stato nel quale ha sede l'ufficio d'iscrizione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 305
Art. 305. (Ristazzatura nello Stato di navi stazzate all'estero) La stazzatura della nave eseguita all'estero a norma del secondo comma dell'articolo 139 del codice deve essere nuovamente eseguita in via definitiva nello Stato, nel termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'approdo nello Stato e in ogni caso prima che la nave intraprenda un nuovo viaggio per l'estero.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 306
Art. 306. (Esami per periti stazzatori) Possono conseguire e l'abilitazione di perito stazzatore, ai sensi dell'articolo 138 del codice, i costruttori navali e i capitani di lungo corso che abbiano superato un esame pratico presso l'ufficio compartimentale davanti ad una commissione nominata dal capo del compartimento stesso secondo le modalita' stabilite, in via generale, dal ministro per la marina mercantile. Il ministro predetto determina altresi' in via generale i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi agli esami e le modalita' degli esami. Quando nella circoscrizione del compartimento non vi un numero sufficiente di ingegneri e costruttori navali o di capitani di lungo corso, abilitati a esercitare le funzioni di perito stazzatore, il ministro per la marina mercantile puo' autorizzare l'ammissione all'esame di padroni marittimi o di altre persone in considerazione della loro particolare attivita' tecnica.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 307
Art. 307. (Rilascio dei certificati di abilitazione) I certificati di abilitazione all'esercizio delle funzioni di perito stazzatore sono rilasciati dal capo del compartimento.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 308
Art. 308. (Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi maggiori) Il nome della nave e quello del luogo dell'ufficio di iscrizione devono essere segnati in modo ben visibile sulla superficie esterna della poppa con lettere di altezza non minore di dieci centimetri e di larghezza proporzionata. Il nome del luogo d'iscrizione deve essere segnato sotto quello della nave. Il nome della nave deve essere parimenti segnato in modo ben visibile ai due lati della prora.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 309
Art. 309. (Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi minori e dei galleggianti) Il numero d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. Tale numero e' preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione, stabilita dal ministro per la marina mercantile.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 310
Art. 310. (Societa' autorizzate a possedere navi italiane) Agli effetti dell'articolo 143, secondo comma, del codice, la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale sociale si considera sussistente nelle societa' le cui partecipazioni spettano per tre quarti a cittadini italiani. La prevalenza degli interessi nazionali negli Organi di amministrazione si considera sussistente, agli stessi effetti, nelle societe' in nome collettivo quando la maggioranza dei soci sono cittadini italiani, nelle societa' in accomandita quando cittadini italiani sono la maggioranza degli accomandatari, e nelle societa' per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative e negli altri enti privati di cui al successivo articolo 312 quando sono cittadini italiani la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, la maggioranza dei sindaci e i direttori generali.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 311
Art. 311. (Elenco delle societa' autorizzate) La societa' che richiede l'autorizzazione prevista dall'articolo 143 del codice deve inoltrare al ministro per la marina mercantile domanda corredata dei documenti, rilasciati dall'autorita' competente, dai quali risulti la sussistenza dei requisiti indicati dall'articolo precedente. La societa' che richiede l'equiparazione prevista dall'articolo 144 del codice deve inoltrare al ministro per la marina mercantile domanda corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, nonche' da (documenti, rilasciati dall'autorita' competente, dai quali risulti che la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa e' nello Stato. L'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 143 del codice e' tenuto presso il ministero della marina mercantile, e indica, per ciascuna societa' autorizzata, la denominazione sociale, la sede, il capitale e gli elementi dai quali si desume la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale e negli organi di amministrazione, ovvero, nel caso di societa' equiparate a norma dell'articolo 144 del codice, la costituzione o la sede o l'oggetto principale dell'impresa nello Stato.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 312
Art. 312. (Istituzioni di carattere privato con personalita' giuridica) Agli effetti dell'articolo 143 del codice, tra le societa' s'intendono compresi gli enti di carattere privato che abbiano acquistato la personalita' giuridica a norma dell'[articolo 12 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art12).
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 313
Art. 313. (Matricole e registri delle navi e dei galleggianti marittimi) Le imatricole delle navi maggiori e i registri delle navi minori e dei galleggianti sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile. I registri delle navi minori e dei galleggianti sono tenuti, oltre che dagli uffici indicati dal secondo comma dell'articolo 146 del codice, dagli uffici locali ma rittimi. Possono essere tenuti anche dalle delegazioni di spiaggia, qualora ne sia riconosciuta la necessita' dal direttore marittimo. Le matricole si distinguono in: a) matricola dei piroscafi e delle motonavi; b) matricola delle altre navi maggiori. Le matricole e i registri sono corredati da rubriche
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 314
Art. 314. (Tipi delle navi) Nelle matricole, nei registri e in tutti gli altri documenti, ufficiali le navi sono indicate secondo i tipi specificati in leggi e regolamenti speciali. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171))).
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 315
Art. 315. (Documenti per l'iscrizione) Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto e' disposto dall'articolo 303, il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti: 1) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica o, quando la nave e' stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione; 2) il certificato di stazza. Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorita' consolare deve trasmettere al ministro della marina mercantile: 1) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica; 2) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati a termini dell'articolo 149 del codice; 3) il certificato di stazza, se la stazzatura e' stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139 del codice; 4) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi gia' di nazionalita' estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali; 5) una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave. Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve versare la somma e presentare i documenti indicati nel comma precedente, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 3. Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato d'iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi. L'iscrizione di navi maggiori non puo' essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140 del codice.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 316
Art. 316. (Iscrizione delle navi minori e dei galleggianti nei registri) Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri con un numero progressivo e con l'indicazione, di nave minore o di galleggiante.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 317
Art. 317. (Designazione di rappresentante del proprietario) Il rappresentante del proprietario designato a termine dell'articolo 147 del codice deve consegnare all'ufficio di iscrizione della nave la dichiarazione del proprietario, con firma autenticata, che gli attribuisce tale qualita'. La dichiarazione e' annotata sulla matricola o sul registro d'iscrizione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 318
Art. 318. (Mancata designazione di rappresentante) Se il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui e' l'ufficio di iscrizione della nave non provvede a designare un rappresentante ivi residente, l'ufficio invita l'interessato a procedere alla predetta designazione, fissandogli il termine. Trascorso inutilmente tale termine, sempre che nel luogo di iscrizione della nave non risieda l'armatore o il suo rappresentante, e sempre che non debba farsi luogo al trasferimento dell'iscrizione della nave a norma dell'articolo 422, ultimo comma, l'ufficio promuove, nei modi previsti dall'articolo 320, l'iscrizione nelle matricole dell'ufficio del luogo di domicilio del proprietario. Quando il proprietario non abbia il domicilio in una> localita' in cui esista un ufficio marittimo autorizzato a tenere le matricole, le notificazioni degli atti relativi alla nave sono fatte, a tutti gli effetti, presso l'ufficio d'iscrizione della nave. L'ufficio d'iscrizione provvede analogamente per le navi minori e per i galleggianti nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 147 dei codice.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 319
Art. 319. (Domanda di trasferimento) Quando il proprietario chiede il passaggio della nave o del galleggiante dalle matricole o dai registri di un ufficio a quelli di un altro deve farne domanda scritta all'ufficio d'iscrizione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 320
Art. 320. (Modalita' della nuova iscrizione) Nei casi indicati negli articoli 318, 319 e 422 l'ufficio che deve procedere al trasferimento della nave o del galleggiante trasmette all'ufficio presso il quale la nave o il galleggiante deve essere iscritto l'estratto della matricola, o del registro e il certificato di stazza. Tale ufficio iscrive la nave o il galleggiante nelle matricole o nei registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riporta letteralmente le annotazioni relative alla proprieta' e agli altri diritti reali e comunica la data e il numero della nuova iscrizione all'ufficio di provenienza. Questo provvede alla cancellazione della nave o del galleggiante, facendo menzione sulla matricola o sul registro del motivo della cancellazione, nonche' dell'ufficio, della data e del numero di nuova iscrizione. Gli estremi della nuova iscrizione sono annotati, appena possibile, sull'atto di nazionalita' o sulla licenza e sugli altri documenti di bordo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 321
Art. 321. (Annotazione dell'armamento e del disarmo) Sulle matricole e sui registri d'iscrizione delle navi deve farsi annotazione dei dati relativi all'armamento e al disarmo con l'indicazione del luogo e della data, nonche', per le navi maggiori, del numero e della data del rilascio del ruolo d'equipaggio. Se l'armamento o il disarmo avviene in luogo diverso da quello dell'ufficio d'iscrizione della nave, l'ufficio del luogo ne avvisa quello competente e gli trasmette le notizie relative, affinche' siano eseguite le corrispondenti annotazioni nelle matricole o nei registri d'iscrizione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 322
Art. 322. (Iscrizione nei registri dell'autorita' consolare) Per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorita' consolare a termini dell'articolo 148 del codice, si osservano le norme per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 323
Art. 323. (Atto di nazionalita') L'atto di nazionalita' e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 324
Art. 324. (Domanda per il rilascio dell'atto di nazionalita') Per ottenere l'atto di nazionalita' il proprietario della nave deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione, il quale la trasmette alla competente direzione marittima, corredandola dei documenti di cui all'articolo 315, nonche' del certificato della potenza dell'apparato motore da rilasciarsi dall'ufficio competente a norma delle leggi speciali e della quietanza di pagamento della tassa per il rilascio dell'atto di nazionalita'.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 325
Art. 325. (Rilascio e trasmissione dell'atto di nazionalita') La direzione marittima compila l'atto di nazionalita' a norma dell'articolo 150 del codice e lo trasmette al l'ufficio di iscrizione della nave. L'ufficio d'iscrizione riporta sulla matricola l'indicazione della data e del numero dell'atto di nazionalita'; annota sull'atto stesso il numero di matricola nonche' le eventuali trascrizioni effettuate nel frattempo sulla matricola e quindi, unitamente al certificato di stazza, consegna l'atto al proprietario o all'armatore o al comandante della nave. Se l'atto di nazionalita' riguarda navi provenienti da bandiera estera, l'autorita' marittima mercantile che lo rilascia ne informa l'autorita' doganale del luogo di iscrizione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 326
Art. 326. (Licenza delle navi e dei galleggianti) La licenza delle navi minori e dei galleggianti e' conforme al I modello approvato dal ministro per la marina, mercantile.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 327
Art. 327. (Rinnovazione dell'atto di nazionalita' e della licenza) L'atto di nazionalita' e la licenza devono essere rinnovati quando sono resi inservibili o illeggibili, quando non possono piu' contenere annotazioni e quando sono perduti o distrutti.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 328
Art. 328. (Documenti per la rinnovazione dell'atto di nazionalita) Nei casi in cui e' prescritta a la rinnovazione dell'atto di nazionalita', il proprietario deve presentare all'ufficio di iscrizione i seguenti documenti: 1) l'atto di nazionalte' da sostituire, salvo il caso di perdita o di distruzione; 2) l'estratto di matricola della nave; 3) la quietanza di pagamento della tassa per il rilascio del nuovo atto di nazionalita'; 4) il certificato attestante i lavori eseguiti in caso di mutamento delle catteristiche principali o del tipo della nave; 5) il nuovo certificato di stazza in caso di combattimento della stazza. L'ufficio d'iscrizione trasmette alla competente direzione marittima i documenti, allegando nel caso di di perdita o di distruzione dell'atto di nazionalita' la copia del processo verbale di cui all'articolo 383 e, nel caso, di cambiamento del nome, comunica gli estremi della approvazione ministeriale.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 329
Art. 329. (Documenti per la rinnovazione della licenza) Nei casi in cui e' prescritta la rinnovazione della licenza, il proprietario deve presentare all'ufficio d'iscrizione i seguenti documenti: 1) la licenza da sostituire, salvo il caso di perdita o di distruzione; 2) la quietanza di pagamento della tassa per il rilascio della nuova licenza; 3) il certificato attestante i lavori eseguiti in caso di mutamento delle caratteristiche principali o del tipo della nave o del galleggiante; 4) il nuovo certificato di stazza in caso di cambiamento di stazza della nave o del galeggiante.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 330
Art. 330. (Aggiornamento delle matricole e dei registri) Quando alla nave o al galleggiante viene rilasciato un nuovo atto di nazionalita', o una nuova licenza, le matricole o i registri devono essere aggiornati.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 331
Art. 331. (Ritrovamento dell'atto di nazionalita' o della licenza) L'atto di nazionali o la licenza smarriti, se vengono ritrovati, sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione ovvero riconsegnati alla nave se non e' stato ancora rilasciato il nuovo atto o la nuova licenza.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 332
Art. 332. (( (Visto sulla licenza).)) ((1. Per le navi adibite al traffico, la licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell'autorita' marittima mercantile che l'ha rilasciata, per la riconferma della validita' e per il pagamento delle relative tasse. 2. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima o all'acquacoltura, la licenza di navigazione e' sottoposta ogni tre anni al visto della autorita' marittima che l'ha rilasciata, in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 333
Art. 333. (Contenuto del passavanti provvisorio) Il passavanti provvisorio e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile e deve contenere le seguenti indicazioni: 1) autorizzazione a inalberare la bandiera nazionale; 2) nome, tipo e stazza, ufficio d'iscrizione; 3) nome del proprietario e dell'armatore; 4) durata della sua validita'; 5) motivo del rilascio. Se la nave e' sprovvista di ruolo d'equipaggio, il passavanti provvisorio deve contenere anche l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonche' del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 334
Art. 334. (Contenuto della licenza provvisoria) La licenza provvisoria e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile e deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo, nonche' l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione delle qualifiche e delle retribuzioni.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 335
Art. 335. (Ritiro dei documenti provvisori) Al momento del rilascio dell'alto di nazionalita' o della licenza, l'autorita' competente provvede al ritiro dei documenti provvisori.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 336
Art. 336. (Atti di nazionalita', e licenze di navi cancellate dai registri) L'atto di nazionalita' o la licenza delle navi cancellate dalle matricole o dai registri sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 337
Art. 337. (Bandiera delle navi mercantili) La bandiera nazionale da usarsi dalle navi mercantili deve avere l'altezza eguale ai due terzi della larghezza. La bandiera nazionale e' alzata all'asta di poppa, o all'estremita' del picco o dell'antenna di poppa. Le navi mercantili non possono alzare la fiamma e le insegne di comando adoperate dalle navi da guerra.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 338
Art. 338. (Uso della bandiera in navigazione) In navigazione la bandiera nazionale si tiene alzata qualunque sia l'ora, quando si naviga in prossimita' di terra o a portata di opere militari, quando si incontrano navi che tengono spiegata la loro bandiera o navi di cui si voglia riconoscere la nazionalita' e quando una nave da guerra nazionale o di potenza amica ne faccia invito alzando la propria bandiera.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 339
Art. 339. (Uso della bandiera in porto) In porto la bandiera nazionale deve essere alzata in tutte le feste nazionali, in tutte le solennita' civili e quando viene ordinato dall'autorita' marittima mercantile; essa si alza alle otto e si ammaina al tramonto del sole. Durante la sosta nei porti nazionali le navi mercantili alzano la gala di bandiera nelle feste nazionali e quando venga ordinato dall'autorita' marittima. La bandiera deve essere altresi' alzata all'entrata nei porti e all'uscita, nonche' durante i movimenti in porto.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 340
Art. 340. (Uso della bandiera da parte delle navi estere) Le navi estere devono alzare la propria bandiera nazionale all'entrata nei porti e all'uscita, nonche' durante i movimenti in porto e quando viene ordinato dall'autorita' marittima mercantile.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 341
Art. 341. (Uso della bandiera di Stato estero) L'uso da parte delle navi nazionali della bandierai di Stati esteri all'entrata nei rispettivi porti o all'uscita o durante la permanenza nelle loro acque territoriali e' regolato, a condizione di reciprocita', dagli usi internazionali. Quando viene alzata la bandiera di Stati esteri deve essere sempre alzata al picco dell'albero poppiero o all'asta di poppa anche la bandiera nazionale italiana. Nelle feste nazionali e nelle solennita' civili di uni> Stato estero il comandante della nave nazionale, che trovasi in un porto o nelle acque territoriali di detto Stato, deve domandare istruzioni all'autorita' consolare per l'uso della bandiera nazionale e di quella dello Stato estero.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 342
Art. 342. (Vendita giudiziale di navi e di carati di proprieta' di stranieri.) Alla vendita giudiziale di carati di nave prevista dall'ultimo comma degli articoli 158 e 159 del codice non possono concorrere se non cittadini o enti pubblici italiani ovvero societa' o enti italiani autorizzati a, norma dell'articolo 143 del codice o stranieri e societa' equiparati a norma dell'articolo 144 del codice stesso.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 343
Art. 343. (Processo verbale di demolizione) La demolizione della nave o del galleggiante dove risultare da processo verbale compilato dall'autorita' n marittima mercantile ovvero dall'autorita' consolare del luogo dove e' avvenuta.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 344
Art. 344. (Indagini in caso di perdita presunta) Qualora non si abbiano notizie di una nave o di un, galleggiante, l'ufficio d'iscrizione procede alle opportune indagini, rivolgendosi ai proprietari, agli armator: , agli assicuratori e a chiunque altro ritenga in grado di darne notizia. Ove da tali indagini sia da presumere la perdita della nave o del galleggiante e siano trascorsi i termini indicati dall'articolo 162 del codice, l'ufficio predetto ne' redige processo verbale.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 345
Art. 345. (Cancellazione dai registri) La cancellazione delle navi maggiori dalle matricole e delle navi minori e dei galleggianti dai registri si effettua: 1) per la perdita effettiva o presunta, in base al processo verbale compilato dall'autorita' marittima mercantile ovvero dall'autorita' consolare; 2) per la demolizione, in base al relativo verbale; 3) per la perdita dei requisiti di nazionalita', in base al certificato di dismissione di bandiera; 4) per il passaggio in altra matricola o in altro registro, in base alla comunicazione da parte dell'autorita' competente della avvenuta nuova iscrizione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 346
Art. 346. (Commissione per le riparazioni e per le demolizioni) La Commissioni prevista dall'articolo 161 del codice e' composta da un ufficiale di porto, da Un capitano di lungo corso e da un ingegnere o costruttore navale designati dal capo del compartimento. Quando si tratta di navi minori o galleggianti, possono essere chiamati a far parte della commissione un padrone marittimo e un maestro d'ascia. Il giudizio della commissione deve constare da processo verbale. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 347
Art. 347. (Stivaggio delle navi) L'autorita' marittima mercantile o quella consolare ha facolta' di accertarsi, in qualunque momento, del regolare stivaggio delle merci caricate sulle navi e di ordinare a tal fine visite e ispezioni. Le visite e le ispezioni per l'accertamento del regolare stivaggio sono eseguite secondo le norme stabilite per l'accertamento delle condizioni di navigabilita'. Tenuto conto dei risultati delle visite e delle ispezioni, l'autorita', marittima mercantile o quella consolare dispone gli opportuni provvedimenti. Tali autorita', possono rifiutare le spedizioni alla, nave in caso di inosservanza dei provvedimenti da esse disposti.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 348
Art. 348. (Visite ed ispezioni alle navi) Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 166 del codice, all'accertamento delle altre condizioni previste dall'articolo 164 del codice si provvede a norma di leggi e di regolamenti speciali.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 349
Art. 349. (Modello) Il ruolo di equipaggio e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 350
Art. 350. (Numerazione) I ruoli di equipaggio sono numerati dal ministero della marina mercantile. La numerazione, giunta al numero diecimila, e' rinnovata; tutti i ruoli, compresi dall'uno al diecimila, formano una serie. Le serie prendono un numero progressivo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 351
Art. 351. (Distribuzione dei ruoli) Il ministero della marina mercantile provvede all'invio dei ruoli di equipaggio agli uffici compartimentali, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, e agli uffici consolari. Gli uffici compartimentali e consolari trascrivono, in un registro conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, i numeri dei ruoli di equipaggio e danno ricevuta dei ruoli stessi al ministero della marina mercantile. Altrettanto fanno gli uffici circondariali verso l'ufficio compartimentale e gli uffici di porto verso l'ufficio circondariale da cui dipendono. I ruoli di equipaggio, prima di essere posti in uso, devono essere numerati, firmati e bollati col timbro di ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorita' consolare. Nella prima pagina del ruolo deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante del porto o dalla autorita' consolare, attestante il numero delle pagine di cui il ruolo si compone, il nome, il tipo, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante e la data di rilascio.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 352
Art. 352. (Consegna) Gli uffici marittimi, all'atto del rilascio del ruolo di equipaggio, devono riportare le annotazioni in esso contenute in un registro copia ruoli conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. Ogni qualvolta gli uffici marittimi rilasciano un ruolo di equipaggio devono darne notizia alla cassa nazionale perla previdenza marinara.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 353
Art. 353. (Fogli supplementari) Qualora, nel periodo di validita', sia necessario aggiungere al ruolo di equipaggio fogli supplementari, devono essere fatte sul ruolo stesso le opportune annotazioni. I fogli aggiunti devono portare il numero e la serie del ruolo al quale si riferiscono, il bollo d'ufficio e la firma del funzionario che ha rilasciato i fogli supplementari.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 354
Art. 354. (( (Durata del ruolo).)) ((1. Per le navi adibite al traffico, la durata del ruolo non puo' eccedere il periodo di tre anni dalla data del rilascio. 2. Allo spirare del termine previsto dal comma 1 gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo. 3. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima il ruolo di equipaggio ha durata triennale e viene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza. 4. Il ruolo ritirato e' trasmesso in copia vistata all'I.N.P.S., che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio di compartimento che ne aveva assunto il carico. 5. I ruoli rilasciati dall'autorita' consolare, effettuata l'operazione di decontazione, sono conservati presso l'ufficio di compartimento designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 355
Art. 355. (Proroga della validita' del ruolo) Qualora la nave alla data di scadenza, del ruolo si trovi all'estero e l'ufficio consolare sia sprovvisto di ruoli, la validita' del ruolo e' prorogata, (on annotazioni dell'ufficio stesso, sino a quando la nave non faccia scalo in un porto in cui sia possibile provvedere al rilascio di un nuovo ruolo. In tal caso l'ufficio consolare che pone l'annotazione di cui al precedente comma deve darne notizia all'ufficio che ha rilasciato il ruolo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 356
Art. 356. (Annotazioni relative all'armamento e al disarmo) L'annotazione dell'armamento della nave si effettua all'atto dell'imbarco dell'equipaggio; quella del disarmo all'atto dello sbarco di tutto l'equipaggio. Il ruolo della nave in disarmo e' custodito dall'ufficio di Porto del luogo dove si trova la nave, per il periodo di validita' del ruolo stesso.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 357
Art. 357. (Annotazioni relative alle persone arruolate) Relativamente all'indicazione di cui al n. 5 dell'articolo 170 del codice, il ruolo di equipaggio deve anche contenere, per ciascuna persona arruolata, il nome, il compartimento d'iscrizione e il numero di matricola, la data e il luogo di imbarco e sbarco, la firma di chi effettua il movimento e il timbro d'ufficio. Quando la retribuzione e' convenuta nelle forme indicate dalle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 325 del codice si deve indicare sul ruolo la parte spettante all'arruolato in rapporto al numero totale delle parti convenuto e specificare gli altri elementi fissi della retribuzione. Le stesse annotazioni si effettuano sulla licenza delle navi minori ai fini dell'applicazione degli articoli 172, 330 e 1287 del codice. I contratti di arruolamento stipulati in localita' estera dove non sia autorita' consolare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e convalidati dalla autorita' marittima o consolare nel primo porto in cui abbia sede una di tali autorita'.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 358
Art. 358. (Firma delle annotazioni) Le annotazioni apposte sul ruolo di equipaggio e sulla licenza devono essere firmate dall'autorita' che le esegue.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 359
Art. 359. (Ricostituzione del ruolo) Nel caso di dispersione o di distruzione del ruolo di equipaggio l'ufficio che lo ha rilasciato deve provvedere alla ricostituzione del ruolo assumendo le necessarie infomazioni dall'armatore della nave e dalle autorita' marittime o consolari che abbiano effettuato movimenti sul ruolo stesso. Il ruolo cosi' ricostituito prende lo stesso numero di quello disperso o distrutto e deve essere inviato, per il deconto, alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 360
Art. 360. (Comunicazione della dispersione o distruzione del ruolo) L'autorita' che accerta la dispersione o la distruzione del ruolo ai termini dell'articolo 199 del codice deve darne notizia all'ufficio marittimo che lo ha rilasciato per i provvedimenti di cui all'articolo precedente.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 361
Art. 361. (Ritrovamento del ruolo) Qualora il ruolo smarrito sia ritrovato, deve essere trasmesso all'autorita' marittima mercantile che lo ha rilasciato. In tal caso questa ne fa invio alla cassa nazionale per la previdenza marinara che provvede al confronto tra il ruolo stesso e quello ricostituito per gli eventuali conguagli agli effetti del deconto.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 362
Art. 362. (Forma e vidimazione) I libri di bordo sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile e prima di essere posti in uso devono essere numerati, firmati e bollati col timbro d'ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorita' consolare. Nella prima pagina di ciascun libro deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante del porto attestante il numero delle pagine di cui il libro si compone, il nome, il tipo, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante e la data di rilascio.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 363
Art. 363. (Tenuta) I libri di bordo devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Gli spazi vuoti devono essere riempiti con linee a penna.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 364
Art. 364. (Presentazione) I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'autorita' marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facolta' di rilasciarne copie o estratti.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 365
Art. 365. (Ritiro e custodia) Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163 del codice, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio d'iscrizione della nave. Quando i libri siano esauriti o resi inservibili l'autorita' del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalita' di cui all'articolo 362, li ritira e li trasmette per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 366
Art. 366. (Libri provvisori) Se in corso di navigazione un libro di bordo e' esaurito o perduto o distrutto, il comandante ne forma uno provvisorio, nel quale deve indicare innanzi tutto la causa della perdita o della distruzione. Il libro provvisorio e' valido fino al primo porto di approdo, dove il comandante deve fare la sua dichiarazione all'autorita' marittima mercantile o a quella consolare. Queste redigono, in calce al libro provvisorio e (dopo la vidimazione, sulla dichiarazione del comandante e alla presenza di due testimoni, apposito processo verbale, di cui trasmettono copia all'ufficio d'iscrizione della nave.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 367
Art. 367. (Sostituzione dei libri provvisori) Dopo la redazione del processo verbale, di cui allo articolo precedente l'autorita' marittima mercantile o quella consolare ritira il libro di bordo provvisorio e rilascia, un nuovo libro. Il libro di bordo provvisorio ritirato e' trasmesso per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave. Quando l'autorita' marittima mercantile o quella consolare non ha a disposizione libri in bianco, essa numera, firma e bolla col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, il libro provvisorio, annotando altresi' l'obbligo del comandante di provvedere, appena possibile, alla regolare sostituzione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 368
Art. 368. (Sequestro) L'autorita' marittima mercantile o quella consolare, se rileva che in un libro di bordo sono state inserite false dichiarazioni, dispone il sequestro del libro e compila processo verbale, che deve essere allegato alla denuncia, all'autorita' giudiziaria unitamente al libro sequestrato. Il tal caso alla nave viene rilasciato un nuovo libro di bordo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 369
Art. 369. (Inventario di bordo) L'inventario di bordo deve essere sottoscritto dal comandante della nave, controfirmato dai periti incaricati della visita della nave e vistato dall'autorita' marittima mercantile o da quella consolare. Le variazioni negli attrezzi e negli altri oggetti di corredo e di armamento della nave devono essere annotate sull'inventario di bordo e giustificate col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale e di contabilita'. Nelle successive visite fatte alla nave, la verifica dell'inventario e delle variazioni suddette e' compiuta dai periti incaricati della visita, i quali ne fanno annotazione sull'inventario stesso; tale annotazione e' vistata dall'autorita' marittima, mercantile o da quella con sola re. Per le navi non soggette a visita, la verifica dell'inveitario deve essere fatta ogni due anni. La copia dell'inventario di bordo, agli effetti dell'articolo 621 del codice, e' vistata, all'atto della compilazione nonche' delle successive variazioni, dall'autorita' marittima mercantile o da quella consolare. Agli effetti previsti dagli articoli 247 e 248 del codice, le annotazioni relative alla destinazione e alla cessazione della pertinenza della nave devono essere vistate, a richiesta del proprietario o di un suo rappresentante ovvero del titolare del diritto sulla pertinenza, dalla autorita' marittima mercantile o da quella consolare.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 370
Art. 370. (Giornale generale e di contabilita') Il giornale generale e di contabilita', deve essere scritto dal comandante o da un ufficiale da lui incaricato e firmato dal comandante stesso. Su di esso, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo 174, secondo comma, del codice, si devono annotare in ordine di data: 1) la qualita' e la quantita' complessiva del carico; 2) le cause che hanno prodotto variazioni all'inventario di bordo; 3) l'inventario degli oggetti e dei valori appartenenti alle persone decedute, scomparse o assenti dai bordo per altra causa; 4) la vendita o la distruzione fatta per ragioni igieniche degli effetti delle persone dell'equipaggio o dei passeggeri deceduti; 5) il conto delle retribuzioni dovute alle persone dell'equipaggio disertate, decedute, scomparse o assenti da bordo per altra causa; 6) le azioni di merito compiute dalle persone dell'equipaggio o dai passeggeri; 7) le malattie e gli infortuni occorsi alle persone dell'equipaggio e ai passeggeri; 8) le riduzioni che per forza, maggiore si fossero fatte sulle razioni dei viveri; 9) i prestiti contratti; 10) il pegno o la vendita delle cose caricate; 11) tutto cio' che concerne l'ufficio del comandante, che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che puo' dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri di bordo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 371
Art. 371. (Giornale di navigazione) Sul giornale di navigazione si devono fare, alla fine di ogni turno di guardia, le annotazioni richieste dal terzo comma dell'articolo 174 del codice. Il giornale di navigazione e' scritto e firmato dal comandante per le guardie da lui fatte e per ogni altra annotazione che egli stimi opportuna; e' scritto e firmato dagli ufficiali di bordo per le guardie da essi fatte ed e' vistato dal comandante.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 372
Art. 372. (Giornale di carico) Terminato l'imbarco o lo sbarco delle merci, le annotazioni, indicate nell'articolo 174, quarto comma, del codice, sul giornale di carico devono essere competente con la data e con la firma dell'ufficiale incaricato dal comandante e col visto del comandante stesso.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 373
Art. 373. (Contenuto del giornate di macchina). Il giornale di macchina consta di una premessa e di due parti. La premessa, compilata dal direttore di macchina, comprende una descrizione sommaria delle motrici delle caldaie e dei principali apparecchi ausiliari di bordo, con indicazioni sul loro funzionamento. Tale descrizione e' fatta secondo le istruzioni da emanarsi dal ministro della marina mercantile, salvo quelle varianti e aggiunte ritenute necessarie in relazione a particolari caratteristiche del macchinario e degli apparecchi e strumenti esistenti a bordo. La prima parte del giornale e' compilata a cura del direttore di macchina, in base ai dati e alle notizie che il personale di macchina in comando di guardia deve scrivere, guardia per guardia, su apposito quaderno. Tali dati e notizie devono essere firmati dal personale in comando di guardia sulla prima parte devono essere altresi' annotati: 1) le variazioni di andatura delle motrici ordinate sia durante la manovra sia durante la navigazione dal ponte di comando, con l'ora corrispondente letta, in ore e minuti primi, all'orologio di macchina; 2) l'eventuale rilievo di diagrammi indicatori; 3) gli avvenimenti straordinari, facendo semplice cenno della natura dell'avvenimento, del quale deve poi essere data notizia particolareggiata nella, Feconda parte del giornale; 4) i dati, per periodi successivi, di quattro in quattro ore, delle caratteristiche di funzionamento delle motrici e delle caldaie, nonche' i valori medi approssimativi delle caratteristiche di funzionamento degli apparecchi ausiliari principali 5) ogni altra notizia che il direttore di macchina o il personale di servizio in comando di guardia ritenga utile porre in evidenza. Il comandante della nave deve apporre il visto alle pagine corrispondenti ai giorni di arrivo e di partenza. Nella seconda parte del giornale devono essere scritti i nomi del comandante e del direttore di macchina in carica e l'eventuale sostituzione dei medesimi mentre il giornale e' in uso. Nella seconda parte devono essere altresi' annotati: 1) la descrizione sufficientemente dettagliata delle avarie di qualche importanza occorse alle motrici, alle caldaie o agli apparecchi ausiliari sia in navigazione sia in porto, indicando i provvedimenti presi a seguito delle varie riparazioni eseguite e i risultati ottenuti, esponendo considerazioni e presentando le proposte del caso; 2) le visite periodiche e occasionali passate alle macchine, alle caldaie e agli apparecchi ausiliari indicando, per le visite straordinarie, i motivi che le hanno determinate; 3) i grandi lavori di manutenzione e di riparazione delle motrici, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari; 4) le immissioni in bacino per la visita della carena o per qualsiasi altra circostanza. Devono essere sempre indicati la data e il luogo corrispondenti alle notizie riportate. Ogni rapporto del direttore di macchina, deve essere datato e sottoscritto, nonche' vistato dal comandante.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 374
Art. 374. (Giornale radiotelegrafico) Il giornale radiotelegrafico e scritto dal marconista ed e' vistato dal comandante. In esso devono essere annotati i nomi degli operatori e degli ascoltatori, qualora siano presenti a bordo, nonche' qualsiasi avvenimento o incidente che riguardi il servizio radiotelegrafico o che interessi la sicurezza della vita umana in mare e, in particolare, tutti i dispacci scambiati o intercettati.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 375
Art. 375. (Registro delle partenze) Presso ogni ufficio di porto e' tenuto un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati i dati relativi alla partenza di ciascuna nave.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 376
Art. 376. (Rilascio delle spedizioni) L'autorita' marittima, mercantile o quella consolare, nell'apporre il visto di cui all'articolo 179 del codice, indica la destinazione della nave, il numero delle persone dell'equipaggio, il numero dei passeggeri e la natura del carico. Il rilascio delle spedizioni puo' essere negato dall'autorita' marittima mercantile quando il proprietario l'armatore non abbia nominato un rappresentante nel luogo d'iscrizione della nave, a, norma degli articoli 147 e 267 del codice, e la coincidenza del luogo in cui e' il domicilio del proprietario o dell'armatore con il luogo in cui e' l'ufficio d'iscrizione della nave non sia ottenuta mediante il trasferimento dell'iscrizione a norma, degli articoli 318 e 422.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 377
Art. 377. (Rilascio delle spedizioni alle navi straniere) Il rilascio delle spedizioni alle navi straniere da parte dell'autorita' marittima mercantile risulta dal visto sulle carte di bordo; tuttavia quando sia consentito al comandante della nave straniera di consegnare le carte di bordo al proprio console, il rilascio delle spedizioni risulta da un permesso di partenza da compilarsi su modello approvato dal ministro per la marina mercantile. In ogni caso per il rilascio delle spedizioni alle navi straniere e' necessario il nulla osta consolare, quando nei porto risieda un console dello Stato, del quale la nave batte bandiera.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 378
Art. 378. (Registro degli arrivi) L'ufficio di porto annota in un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, gli arrivi delle navi anche in caso di rilascio volontario o forzato. Nel registro degli arrivi sono annotate tutte le indicazioni contenute nella nota prescritta dall'articolo 180 del codice.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 379
Art. 379. (Vidimazione del giornale nautico) L'ufficiale di porto che procede, a norma dell'articolo 181 del codice, alla vidimazione del giornale nautico vi appone il visto pagina per pagina, empiendo con linee gli spazi bianchi, cominciando dal giorno in cui fu iniziato il viaggio, oppure dall'ultimo visto, in modo da assicurare l'inalterabilita' del giornale stesso. La vidimazione e' apposta sul giornale generale di contabilita', su quello di navigazione e su quelli di carico o di pesca-, nonche' sul giornale di macchina e su quello radiotelegrafico.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 380
Art. 380. (( (Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto ed adibite ai servizi locali).)) ((1. Per le navi adibite alla pesca marittima la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all'autorita' marittima per la vidimazione deve essere effettuata ogni tre anni in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza; per le navi adibite alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell'articolo 179 del codice e dei primi tre commi dell'articolo 181 del codice. 2. Per le navi adibite ai servizi locali, determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che le navi stesse compiano viaggi fuori dai limiti stabiliti nel decreto stesso.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 381
Art. 381. (Menzione nel giornale nautico della denuncia di avvenimenti straordinari) Se nel giornale nautico non sono stati annotati gli avvenimenti straordinari verificatisi durante la navigazione, l'autorita' che, a norma del secondo comma dell'articolo 182 del codice, riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale, deve far menzione di questa formalita' nel giornale nautico.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 382
Art. 382. (Formalita' dell'arrivo in porto estero) Quando le formalita' indicate negli articoli 181 e 182 del codice non possono essere eseguite nei porti esteri, perche' non esiste autorita' consolare e all'autorita' locale non sia riconosciuta tale competenza dalle leggi locali e da trattati internazionali, le formalita' stesse sono eseguite nel primo porto di approdo nello Stato o nel porto di approdo all'estero, dove risieda una autorita' consolare italiana.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 383
Art. 383. (Rilascio di carte provvisorie di bordo) Nel caso di perdita o di distruzione delle carte di bordo, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare redige processo verbale della denuncia del comandante della nave, procede alle indagini sulle cause e sulle circostanze della perdita o della distruzione e trasmette gli atti relativi all'ufficio che ha rilasciato le carte stesse. Le carte provvisorie di bordo rilasciate in sostituzione delle carte perdute o distrutte sono redatte in base agli altri documenti o certificati esistenti a bordo e, se necessario, in base a dichiarazione giurata del comandante della nave e delle altre persone dell'equipaggio, che siano in condizione di dare informazioni.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 384
Art. 384. (Consegna di armi e di munizioni da parte dei passeggeri) I passeggeri, all'atto dell'imbarco, devono consegnare al comandante della nave, che provvede a custodirli fino al momento dello sbarco, le armi e le munizioni in loro possesso. Il ritiro delle armi o munizioni nei confronti di coloro che le detengono a causa del loro ufficio o servizio e' ammesso solo per gravi ed accertate ragioni da indicarsi con apposita dichiarazione all'atto del ritiro.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 385
Art. 385. (Imbarco di merci vietate e pericolose) Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 194 del codice, il comandante deve compilare processo verbale dei provvedimenti adottati, dai consegnarsi alla autorita' marittima mercantile o a quella consolare del porto di primo approdo. Il comandante del porto da' avviso all'autorita' doganale delle merci sbarcate con l'indicazione della localita' dove esse sono custodite.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 386
Art. 386. (Iscrizione degli atti di stato civile) L'iscrizione sul ruolo d'equipaggio degli atti di stato civile compilati a bordo delle navi deve essere effettuata nelle forme stabilite dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia. Oltre le indicazioni richieste dal secondo comma dell'articolo 205 del codice, sul giornale generale e di contabilita' devono essere indicate le generalita' delle persone cui l'atto si riferisce e dei testimoni.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 387
Art. 387. (Processi verbali di scomparizione) Nei processi verbali di scomparizione da bordo per caduta in mare il comandante della nave deve indicare se a suo avviso ricorrono gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti dall'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile. La trasmissione dei processi verbali di scomparizione, a norma dell'articolo 210 del codice, deve essere fatta al procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione si trovano le autorita' competenti ad eseguire le annotazioni nel registro delle nascite ai norma dell'articolo 211, secondo comma, del codice.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 388
Art. 388. (Accertamento delle persone scomparse) In caso di naufragio, in cui siano andate perdute le carte di bordo, l'autorita' marittima mercantile o quella, consolare per individuare le persone scomparse, si valle delle convenzioni d'arruolamento, del registro copia ruoli, delle annotazioni dei movimenti d'imbarco e sbarco dei componenti l'equipaggio e di ogni mezzo di indagine, Le autorita' stesse, ove necessario, devono rivolgersi all'armatore e alle autorita' marittime e consolari dei porti dove approdo' la nave per conoscere le eventuali variazioni avvenute nell'equipaggio e nei passeggeri. Le autorita' predette compilano processo verbale nel quale indicano le generalita' e la qualifica delle persone scomparse, nonche' le indagini effettuate e i relativi risultati.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 389
Art. 389. (Registri per gli atti di stato civile) Gli atti di stato civile e i processi verbali di scomparizione in mare compilati dalle autorita' marittime mercantili e da quelle consolari in base all'articolo 208 del codice, devono essere redatti su apposito registro nella forma stabilita dal ministro per la marina mercantile, d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 390
Art. 390. (Trascrizione dei verbali di interrogatorio) All'autorita' marittima mercantile o a quella consolare, che a norma dell'articolo 209 del codice e' tenuta a provvedere alla redazione dei processi verbali di scomparizione in mare, devono essere trasmessi i verbali di interrogatorio dei naufraghi approdati in altra localita'.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 391
Art. 391. (Inventario e custodia degli oggetti) In caso di morte in navigazione di persona imbarcata, il comandante deve procedere, in presenza di due testimoni, alla formazione dell'inventario degli oggetti appartenenti alla persona deceduta. L'inventario e' fatto constare da processo verbale sottoscritto dal comandante e dai testimoni. Se la persona deceduta apparteneva all'equipaggio della nave, il comandante deve compilare il conto delle retribuzioni spettanti al defunto lino al giorno della sua morte. Di tutte le operazioni e' fatta menzione nel giornale generale e di contabilita'. Compiuto l'inventario, gli oggetti indicati nel primo comma sono conservati dal comandante.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 392
Art. 392. (Distruzione degli oggetti) Quando la morte e' avvenuta per malattia trasmissibile o contagiosa, il comandante provvede alla immediata (distruzione degli effetti d'uso del defunto, che siano ritenuti pericolosi, e compila apposito processo verbale da, annotarsi sul giornale generale e di contabilita'. Nel processo verbale devono essere elencati gli oggetti distrutti con l'indicazione del motivo della distruzione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 393
Art. 393. (Documenti da consegnare all'autorita' marittima o consolare) Nel primo porto di approdo il comandante deve consegnare all'autorita' marittima mercantile o a quella consolare: a) i processi verbali di cui agli articoli precedenti; b) gli oggetti e i valori appartenenti alla persona decaduta; c) il conto delle retribuzioni e le eventuali rimanenze; d) il libretto di navigazione e gli altri documenti; e) un estratto del giornale generale e di contabilita'. L'autorita' marittima mercantile o quella consolare, all'atto della consegna, procede alla verifica degli oggetti, dei documenti e dei valori e ne rilascia ricevuta al comandante della nave.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 394
Art. 394. (Navi non munite di giornale nautico) Quando il decesso avviene a bordo di navi non munite del giornale nautico l'adempimento delle formalita' prescritte dagli articoli precedenti deve risultare da processo verbale compilato dall'autorita' marittima mercantile o da quella consolare.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 395
Art. 395. (Indagini dell'autorita' marittima o consolare) Qualora sorgano dubbi di occultazione di oggetti appartenenti alla persona deceduta, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare compila processo verbale delle indagini compiute e delle prove raccolte e, in ogni caso, provvede a ricercare e a custodire gli oggetti non compresi nell'inventario.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 396
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