DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328
Art. 396. (Oggetti appartenenti a cittadini italiani) In caso di morte in navigazione di un cittadino italiano, se il luogo di primo approdo della nave sia all'estero, l'autorita' consolare, qualora non abbia la possibilita' di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo avere proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, ritira una copia dell'inventario e nel caso che la nave sia diretta a un porto nazionale da' incarico al comandante della nave di consegnare gli oggetti, i documenti e i valori all'autorita' marittima mercantile del porto nazionale di primo approdo; se la nave non e' diretta a un porto nazionale provvede a inoltrare gli oggetti, i documenti e i valori all'ufficio di porto di iscrizione del defunto se trattasi di marittimo, e all'ufficio di porto nella cui circoscrizione e' compreso il luogo di ultimo domicilio del defunto se trattasi di passeggero.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 397
Art. 397. (Oggetti appartenenti a stranieri) Qualora la persona deceduta a bordo sia uno straniero, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare, salvo che non sia diversamente disposto da convenzioni internazionali, dopo aver ritirato gli oggetti, i documenti e i valori, ne informa il ministero della marina mercantile e quello degli affari esteri nonche' l'autorita' consolare dello Stato cui il defunto apparteneva. Se non ha la possibilita' di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo aver proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, ritira una copia dell'inventario e inoltra gli oggetti, i documenti e i valori all'ufficio del porto di iscrizione della nave.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 398
Art. 398. (Avviso all'autorita' comunale) L'autorita' marittima mercantile o quella consolare, che ha ricevuto in consegna gli oggetti, ne da avviso all'autorita' comunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto o, qualora il domicilio sia sconosciuto, all'autorita' comunale del luogo di armamento della nave. Tale avviso e' pubblicato mediante affissione nell'albo del comune.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 399
Art. 399. (Vendita degli oggetti) Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 195 del codice, qualora il valore degli oggetti superi le lire ventimila, l'autorita' che ne ha la custodia procede alla vendita a pubblici incanti o a licitazione privata. Se gli oggetti sono deteriorabili o non superano il valore di lire ventimila, la vendita avviene a trattativa privata. L'autorita' che procede alla vendita, prima di consegnare gli oggetti venduti, informa l'autorita' doganale. I proventi della vendita, per il periodo indicato nel terzo comma dell'articolo 195 del codice, sono depositati a cura dell'autorita' che ha proceduto alla vendita presso un istituto di credito determinato dal ministero della marina mercantile.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 400
Art. 400. (Scomparizione in mare e assenza) Le norme del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di scomparizione in mare o di assenza da bordo per qualsiasi motivo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 401
Art. 401 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 402
Art. 402 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 403
Art. 403 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 404
Art. 404 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 405
Art. 405 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 406
Art. 406 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 407
Art. 407 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171)))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 408
Art. 408. (Categorie di pesca) ((1. La pesca costiera e' quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonche' quella effettuata lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, fatti salvi gli atti e le convenzioni internazionali.)) La pesca mediterranea e' quella che si esercita nel Mediterraneo entro gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli e il Canale di Suez. La pesca oltre gli stretti e' quella che si esercita fuori dei limiti di cui al comma precedente.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 409
Art. 409. (Forma della dichiarazione di costruzione) La dichiarazione di costruzione deve essere fatta presso l'ufficio autorizzato a tenere il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione, nella cui circoscrizione viene eseguita la costruzione. La dichiarazione deve constare da processo verbale e, oltre i dati di cui all'articolo 233 del codice, deve contenere l'indicazione del nome e della quantita' del dichiarante, del tipo, delle caratteristiche e delle principali dimensioni della nave e del galleggiante, nonche' della data del presumibile inizio della costruzione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 410
Art. 410. (Dichiarazione a ufficio non autorizzato) Se la costruzione della nave o del galleggiante e' eseguita in luogo compreso nella circoscrizione di un ufficio locale o di una delegazione di spiaggia non autorizzati a tenere il registro delle navi o dei galleggianti in costruzione, l'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione deve informare l'ufficio locale o la delegazione di spiaggia, trasmettendo copia della dichiarazione stessa.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 411
Art. 411. (Registro delle navi in costruzione) Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. Sul registro sono indicati il nome del proprietario e quello del costruttore, gli estremi del contratto di costruzione, la data di inizio della costruzione e quella del presumibile termine della stessa, nonche' gli altri elementi richiesti dal modello.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 412
Art. 412. (Ordine di sospensione della costruzione) L'ordine di sospensione della costruzione di una nave o di un galleggiante, nei casi previsti dall'articolo 236 del codice, deve essere notificato, a mezzo di un agente dell'autorita' marittima mercantile, al costruttore a cura dell'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione di costruzione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 413
Art. 413. (Pubblicita' del contratto verbale) Per quanto riguarda il titolo da trascrivere, la dichiarazione prevista dall'articolo 239 del codice, per il caso di cui al secondo comma dell'articolo 237 dello stesso codice deve contenere gli elementi del contratto verbale di costruzione e indicare le quote di partecipazione alla proprieta'.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 414
Art. 414. (Esecuzione delle trascrizioni) Le trascrizioni e annotazioni degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi, sono eseguite e firmate nello Stato dall'ufficiale di porto all'uopo delegato dal capo dell'ufficio e all'estero dal console o da un funzionario da questi delegato. Il repertorio sul quale deve essere presa nota della domanda di pubblicita', ai sensi dell'articolo 256 del codice, e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile d'intesa, con il ministro per la grazia e la giustizia e su di esso le domande sono annotate in ordine di presentazione. Qualora le trascrizioni o le annotazioni siano richieste ad un ufficio locale marittimo e ad una delegazione di spiaggia, la pubblicita' non e' effettuata se non sia autorizzata dall'ufficio circondariale marittimo competente al quale devono essere trasmessi gli atti.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 415
Art. 415. (Trascrizione di atti riguardanti piu' navi) Se la trascrizione riguarda due o piu' navi iscritte nel medesimo ufficio, e' sufficiente produrre una sola copia dei documenti prescritti.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 416
Art. 416. (Trascrizione di atti relativi a navi perite) La trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta o di altri diritti reali su navi puo' essere eseguita anche per le navi che sono o si presumono perite successivamente alla data in cui sono stati fatti gli atti. Tale trascrizione puo' eseguirsi anche quando non e presentato l'atto di nazionalita', nel caso di perdita presunta della nave, o quando e' accertata la perdita o la distruzione dell'atto.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 417
Art. 417. (Trascrizione di atti scritti in lingua straniera) Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicita' navale deve essere allegata la loro traduzione in lingua italiana fatta da un interprete nominato dal presidente del tribunale del luogo o, in mancanza, dal pretore. Gli atti presentati all'estero all'autorita' consolare possono essere da questa tradotti e autenticati. Tali atti prima di essere resi pubblici devono essere bollati e, se tradotti dall'autorita' consolare, devono. essere legalizzati.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 418
Art. 418. (Orario per la presentazione delle domande di pubblicita') Le domande di pubblicita' sono ricevute durante l'orario normale d'ufficio.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 419
Art. 419. (Documenti comprovanti la nazionalita' dei nuovi proprietari) L'ufficio di iscrizione, nel procedere alla trascrizione, richiede il certificato di cittadinanza del nuovo proprietario o, nel caso di societa', il certificato dal quale risulta se la societa' sia o meno iscritta nell'elenco di cui all'articolo 143 del codice. Se il nuovo proprietario non e' cittadino italiano o la societa' non e' iscritta nell'elenco predetto, ne' risulta l'equiparazione prevista dall'articolo 144 del codice, l'ufficio d'iscrizione promuove, se del caso, i provvedimenti necessari, ai sensi degli articoli 158 e 159 del codice stesso.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 420
Art. 420. (Conversazione dei documenti presentati per la trascrizione) Alla fine di ogni anno l'ufficio d'iscrizione della nave provvede a riunire in volumi, secondo l'ordine del repertorio, i documenti presentati per la trascrizione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 421
Art. 421. (Annotazione sull'atto di nazionalita') Quando la pubblicita' e' richiesta all'ufficio marittimo o consolare del luogo dove la nave si trova, l'ufficio predetto, prima di trasmettere i documenti all'ufficio di iscrizione, a norma dell'articolo 251, secondo comma del codice, provvede all'annotazione sull'atto di nazionalita', informando telegraficamente l'ufficio di iscrizione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 422
Art. 422. (Rappresentante dell'armatore) La designazione di rappresentante, a norma dell'articolo 267 del codice, e' fatta a mezzo di dichiarazione dell'armatore con sottoscrizione autenticata. Nelle stesse forme la designazione di rappresentante e' fatta quando l'armatore, successivamente alla dichiarazione di cui all'articolo 265 del codice, trasferisce il domicilio fuori del luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave. Quando l'esercizio della nave e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, la designazione di rappresentante, nel caso che la sede della societa' venga stabilita fuori del luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave, e' fatta mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata di tutti i comproprietari consenzienti, ovvero del gerente, se la designazione del rappresentante e' compresa nei poteri conferiti a quest'ultimo. Nelle stesse forme la designazione deve essere fatta quando la sede della societa', successivamente alla costituzione, e' trasferita fuori del luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave. Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma non sono necessarie quando la designazione del rappresentante e' fatta nella dichiarazione di armatore ovvero nell'atto costitutivo della societa' di armamento. Se l'armatore ovvero i comproprietari consenzienti o il gerente della societa' di armamento non provvedono, nei casi indicati dall'articolo 267 del codice e dal presente articolo, a designare un rappresentante residente nel luogo in cui e' l'ufficio di iscrizione della nave, l'ufficio invita a provvedere alla designazione in un termine fissato. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza, l'ufficio promuove, nei modi previsti dall'articolo 320, il trasferimento dell'iscrizione della nave nel registro dell'ufficio nella cui circoscrizione e compreso il luogo del domicilio dell'armatore ovvero della sede della societa' di armamento.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 423
Art. 423. (Dichiarazione verbale di armatore) Ai fini degli articoli 268 e 269 del codice, la dichiarazione di armatore quando e' fatta verbalmente deve constare da processo verbale assunto dall'autorita', competente, con le indicazioni di cui all'articolo 270 del codice. Della dichiarazione viene rilasciata copia agli interessati per l'adempimento delle formalita' di trascrizione previste dall'articolo 271 del codice.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 424
Art. 424. (Registro delle raccomandazioni di navi) Il registro delle procure relative ai rapporti di raccomandazione di navi, di cui all'articolo 289 del codice, e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia, ed e' tenuto dall'ufficio circondariale nella cui circoscrizione risiede il raccomandatario. A tale ufficio sono trasmesse dagli uffici dipendenti le procure conferite al raccomandatario, le eventuali modificazioni o revoche, presentate a norma dell'articolo 289 del codice. Il registro deve essere corredato da due indici alfabetici, uno contenente i nomi dei raccomandatari e l'altro i nomi delle navi raccomandate.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 425
Art. 425. (Incaricati presso gli uffici di porto) Chi intende compiere presso gli uffici di porto atti per conto di armatori, raccomandatari, spedizionieri o comandanti di navi deve essere autorizzato dal comandante del porto. Dell'autorizzazione e' presa nota in apposito registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 426
Art. 426. (Poteri del comandante di porto) Nella formazione dell'equipaggio della nave, spetta esclusivamente al comandante del porto: 1) accertare che l'equipaggio comprenda il numero di marittimi di stato maggiore e di bassa forza, ritenuto indispensabile alla sicurezza della navigazione; 2) vigilare che sia garantita l'osservanza delle leggi sul lavoro applicabili ai marittimi e delle norme sulle condizioni per l'igiene e abitabilita' dei locali destinati all'equipaggio; 3) vigilare sull'osservanza delle tabelle di armamento stabilite, secondo i casi, dal ministero della marina mercantile o nei contratti collettivi d'arruolamento. Ove non siano stabilite tabelle d'armamento, il comandante del porto, sentite le associazioni sindacali interessate, deve controllare cime la tabella proposta dall'armatore risponda, nella composizione numerica e qualitativa, alle esigenze dei servizi tecnici e complementari di bordo, in rapporto alle caratteristiche, alla destinazione e all'impiego della nave. Il comandante dei porto ha facolta' di negare le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformita' alle norme di cui ai precedenti commi.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 427
Art. 427. (Formazione dell'equipaggio) Per la formazione o il completamento dell'equipaggio di una nave nei porti dello Stato l'autorita' che provvede all'arruolamento deve accertare che i marittimi chiamati a far parte dell'equipaggio siano in possesso del libretto di navigazione in corso di validita' e dei titoli professionali marittimi o delle qualifiche relative alle mansioni che ciascuno deve esplicare a bordo, prescritti dal codice, dal presente regolamento, dalle norme sul collocamento della gente di mare e da altre leggi e regolamenti speciali.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 428
Art. 428. (Annotazione dei movimenti di sbarco) Qualora sul libretto di navigazione non sia regolarmente annotato l'ultimo sbarco, l'autorita' marittima mercantile, possibilmente prima, di procedere all'arruolamento del marittimo, deve accertarne la posizione matricolare e curare la regolarizzazione del libretto.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 429
Art. 429. (Arruolamento di stranieri) Nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del codice, gli stranieri assunti a far parte dello equipaggio di navi nazionali devono essere provvisti di documenti che li abilitino alla navigazione e all'espletamento delle mansioni che dovrebbero assumere, secondo le leggi de lo Stato al quale appartengono. L'autorita' marittima mercantile o quella consolare che procede all'imbarco puo' esigere che la validita' dei documenti suddetti sia attestata dalla competente autorita' dello Stato cui il marittimo appartiene.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 430
Art. 430. (Custodia di libretti di navigazione) I libretti di navigazione dei marittimi arruolati sono consegnati dall'autorita' marittima mercantile al comandante della nave e da questi custoditi. All'atto dello sbarco sono riconsegnati all'autorita' marittima mercantile che li restituisce agli interessati, dopo avervi effettuate le prescritte annotazioni.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 431
Art. 431. ((Navigazione oltre gli stretti Sulle navi che imprendono la navigazione oltre gli stretti il comandante e il primo ufficiale di coperta devono essere in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso e il direttore di macchina e il primo ufficiale di macchina di quello di capitano di macchina, ferme le disposizioni di cui agli articoli 248, 249, 250, 253, 254, 265, 266, 267, 270, 271 e 272.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 432
Art. 432. (Imbarco di allievo ufficiale) Quando nella composizione dell'equipaggio e' previsto l'imbarco di un allievo ufficiale di coperta o di macchina, il marittimo arruolato in tale qualita', deve essere in possesso di uno dei titoli professionali di cui a gli articoli 251 e 268.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 433
Art. 433. (Medici, marconisti, commissari di bordo) Per imbarcare in qualita' di medico, di commissario di bordo o di marconista, e' richiesta un'autorizzazione dell'autorita' marittima mercantile. L'autorizzazione a imbarcare in qualita' di medico di bordo e di marconista di bordo e' subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti speciali; quella a imbarcare in qualita' di commissario di bordo e' subordinata al possesso di un titolo di studio non inferiore a quello dell'ordine medio superiore.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 434
Art. 434. (Sottufficiali) Oltre i marittimi indicati nel numero 6 dell'articolo 321 del codice, sono sottufficiali: il carpentiere, l'ottonaio, il capitano d'armi, il maestro di casa, il capo fuochista, l'operaio meccanico, l'operaio motorista, l'operaio frigoriferista, l'elettricista. Il ministro per la marina mercantile puo', sentite le associazioni sindacali interessate, attribuire la qualifica di sottufficiale ad altri marittimi.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 435
Art. 435. (Poteri delle autorita' consolari) Le autorita' consolari nell'esplicazione dei poteri a esse conferiti dall'articolo 127 del codice applicano, in quanto possibile, le norme stabilite per l'armamento delle navi.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 436
Art. 436. (Registro tenuto dagli uffici consolari) In ogni ufficio consolare e' tenuto un registro dei movimenti d'imbarco e di sbarco della gente di mare delle navi nazionali. In esso sono annotati: 1) il nome, la nazionalita', il numero di matricola e l'ufficio d'iscrizione delle persone imbarcate, sbarcate o disertate, la loro provenienza, la mansione esercitata a bordo e la navigazione rispettivamente effettuata; 2) il nome della nave e quello del comandante, il numero del ruolo d'equipaggio, la destinazione e la provenienza della nave medesima. Alla fine di ogni trimestre, l'autorita' consolare trasmette al ministero della marina mercantile un estratto conforme del suddetto registro unitamente ai libretti di navigazione, depositati presso l'ufficio consolare.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 437
Art. 437. (Consenso all'arruolamento dei minori di anni diciotto) Chi esercita la patria potesta' o la tutela, nel dare il consenso all'arruolamento dei minori di anni diciotto ai termini del primo comma dell'articolo 324 del codice, deve precisare se il consenso si estende a tutti i contratti di arruolamento da stipularsi dal minore prima che abbia raggiunto la detta eta', o se invece riguarda uno o piu' determinati contratti, o e' limitato a un determinato periodo di tempo, o a una determinata classe di viaggi. La forma e le modalita' per la manifestazione del consenso nonche' per la eventuale modificazione e limitazione o revoca di esso, sono quelle stabilite dal numero 5 dell'articolo 239 per la immatricolazione dei minori degli anni diciotto. Se la dichiarazione relativa al consenso e' fatta o presentata a un ufficio di porto diverso da quello dove e' iscritto il marittimo, l'ufficio che la riceve, dopo averla annotata sul libretto di navigazione, la trasmette all'ufficio di iscrizione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 438
Art. 438. (Arruolamento del comandante) L'autorita' che riceve la dichiarazione dell'armatore prevista dall'articolo 331 del codice la trasmette in originale al comandante del porto dove deve avvenire l'imbarco, conservandone copia in archivio. L'autorita' che riceve la dichiarazione del comandante conserva l'originale in archivio, rimettendone copia al comandante del porto che ha trasmesso la dichiarazione dell'armatore. Copie conformi di ambedue le dichiarazioni, firmate dall'ufficiale rogante e con il bollo d'ufficio sono consegnate al comandante arruolato per essere conservate fra i documenti di bordo. Quando, a norma del secondo comma dell'articolo 331 del codice, gli estremi della dichiarazione dell'armatore sono trasmessi ((...)) al comandante del porto dove deve avvenire l'imbarco, l'autorita' che ha effettuato la comunicazione ((...)) provvede successivamente alla trasmissione in originale della dichiarazione conservandone copia.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 439
Art. 439. (Annotazione della dichiarazione di accettazione dell'arruolato) Se il marittimo da arruolare non e' in condizione di firmare il contratto, l'ufficiale rogante, accertata la identita' del marittimo in base al libretto di navigazione, annota sul contratto la dichiarazione di accettazione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 440
Art. 440. (Raccolta e conservazione dei contratti di arruolamento) Gli originali dei contratti di arruolamento sono annualmente raccolti in volumi e sono conservati nell'archivio dell'ufficio. Le copie autentiche dei contratti di arruolamento sono conservate fra i documenti di bordo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 441
Art. 441. (Spese per il rimpatrio) Per il viaggio di rimpatrio nei casi previsti dall'articolo 363 del codice e agli effetti del primo comma dell'articolo 364 del codice stesso, e' assegnato allo equipaggio: 1) un posto di prima classe ordinaria su nave o su ferrovia per il personale indicato nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 321 del codice, purche' il personale di coperta o di macchina sia fornito del titolo professionale di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. Lo stesso trattamento e' fatto ai marittimi muniti del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso o di padrone marittimo e di aspirante capitano di macchina o di meccanico navale, purche' rivestano rispettivamente le funzioni di comandante o di direttore di macchina; 2) un posto di seconda classe su nave o su ferrovia per il personale di coperta e di macchina indicato nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 321 del codice, che non sia provvisto dei titolo professionale indicato al numero precedente, nonche' al personale indicato ai numeri 4 e 5 dell'articolo predetto; 3) un posto di terza classe su nave o su ferrovia, per gli altri componenti dell'equipaggio. Per i viaggi su nave, quando nel prezzo di passaggio non sono comprese le spese di mantenimento, e per i viaggi in ferrovia, spetta ai marittimi, se le spese di mantenimento non sono determinate nel contratto di arruolamento, una diaria nella misura stabilita con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con il ministro per il tesoro, sentite le associazioni sindacali interessate. Nei viaggi in ferrovia spetta altresi' un'indennita' di bagaglio pari alla spesa per il trasporto di chilogrammi cento per le persone indicate ai numeri 1 a 2 del presente articolo, di chilogrammi sessanta per i sottufficiali e di chilogrammi quaranta per gli altri componenti dell'equipaggio.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 442
Art. 442. (Nota dei depositi) L'autorita' marittima mercantile o quella consolare che ha ricevuto in deposito somme per il rimpatrio, nonche' per le spese di cura, deve trasmettere al ministero della marina mercantile una nota documentata relativa a ciascun deposito liquidato.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 443
Art. 443. (Rimpatrio di cittadini italiani) Nei casi previsti dall'articolo 197 del codice, il numero delle persone da ricoverare per il rimpatrio e determinato dalla disponibilita' di bordo; nell'ipotesi prevista dal secondo comma del predetto articolo il numero dei rimpatriandi non puo' essere superiore a dieci persone. Le spese di mantenimento e di trasporto sono corrisposte nella seguente misura: 1) se si tratta di marittimi abbandonati o indigenti lire millecinquecento al giorno per ciascuna persona avente la qualifica di ufficiale o allievo ufficiale; lire milleduecentocinquanta per ogni sottufficiale e lire mille per ciascun'altra persona dell'equipaggio; 2) se si tratta di marittimi rimpatriati per ordine dell'autorita' consolare le spese sono determinate nella misura di cui al numero precedente a meno che non si tratti di imputati detenuti per i quali sia necessaria una particolare custodia, nel qual caso e' stabilita dall'autorita' consolare una speciale indennita' integrativa; 3) se si tratta di persone estranee alla gente di mare il prezzo complessivo del mantenimento e del trasporto e' stabilito dall'autorita) consolare, tenuto conto che il trasporto e' obbligatorio e avuto riguardo allo stato fisico della persona e alla durata del viaggio. Il ministro per la marina mercantile puo' con suo decreto, di concerto con il ministro per il tesoro, modificare l'ammontare dei compensi previsti dal presente articolo. Il rimborso delle spese per il rimpatrio dei marittimi di cui ai nn 1 e 2 deve essere richiesto al ministero della marina mercantile in base a dichiarazione resa dal comandante della nave al porto di arrivo, corredata da un estratto del giornale nautico. Negli altri casi al rimborso provvede il ministero degli affari esteri in base alla richiesta di trasporto fatta dall'autorita' consolare, contenente il nome, l'eta', la cittadinanza e la professione delle persone rimpatriate, il porto d'imbarco e il motivo del rimpatrio, nonche' l'indicazione del prezzo stabilito per il trasporto e mantenimento, delle somme eventualmente anticipate e degli obblighi imposti al comandante della nave.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 444
Art. 444. (Naufraghi stranieri) Quando non esistono le condizioni di reciprocita' di cui all'articolo 3 del codice, il naufrago di nazionalita' straniera e' inviato all'agente consolare dello Stato di cui ha la cittadinanza per il rimpatrio, a meno che non sia diversamente stabilito dal contratto di arruolamento stipulato dall'interessato.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 445
Art. 445. (Prosecuzione del viaggio a cura dell'autorita' marittima) Le autorita' - marittime mercantili alle quali siano inviati marittimi rimpatriati non provvisti dei mezzi necessari per la prosecuzione del viaggio di destinazione, curando l'inoltro dei marittimi stessi a norma dell'articolo 441.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 446
Art. 446. (Rinunzie e transazioni) Agli effetti dell'[articolo 2113 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2113), quando la rinunzia o la transazione avvenga all'estero, i tre mesi richisti dal secondo comma di detto articolo decorrono dal momento del rimpatrio del marittimo, sempre che questo avvenga entro l'anno dalla cessazione o dalla risoluzione del rapporto di arruolamento ovvero dalla rinunzia o dalla transazione, o altrimenti da tale iltimo termine.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 447
Art. 447. (Denuncia dell'identificazione di relitti) La denuncia prevista dall'articolo 501 del codice deve essere fatta al capo del compartimento nella cui circoscrizione e' stato identificato il relitto e deve contenere la descrizione del relitto, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'identificazione e le altre eventuali notizie. L'autorita' marittima mercantile che riceve la denuncia indica sulla medesima, se questa e' presentata per iscritto, il giorno e l'ora in cui e' pervenuta all'ufficio; in caso diverso redige processo verbale contenente tutte le indicazioni predette. Della denuncia, e' presa nota, in un registro, conforma" al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono successivamente annotate le relative operazioni di ricupero, compiute da privati ovvero d'ufficio. Sul richiesta dell'interessato, l'autorita', marittima mercantile gli rilascia copia della denuncia, con l'annotazione di cui al secondo comma, o del processo verbale.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 448
Art. 448. (Avviso dell'identificazione) Un avviso contenente gli estremi della denuncia, e' affisso per sessanta giorni nell'ufficio compartimentale, ed e' comunicato in copia ai proprietari dei relitti, quando sono noti. L'avviso e' comunicato per l'affissione a tutti gli uffici compartimentale della Repubblica che lo restituiranno cui la relata di avvenuta affissione per il tempo previsto nel comma precedente e con l'indicazione di eventuali dichiarazioni da parte di chi vi abbia interesse. Quando si tratta di relitti di aeromobile, della denuncia e' data altresi' comunicazione alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione i relitti si trovano; quando si tratta di relitti di nave o aeromobile stranieri della denuncia e' data comunicazione anche al console dello Stato nei cui registri la nave o l'aeromobile erano immatricolati.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 449
Art. 449. (Domanda per l'assunzione di ricupero) Chi intende assumere, a norma degli articoli 501 e 504 del codice, il ricupero di un relitto di mare, deve farne domanda ai capo del compartimento nella cui circoscrizione si trova il relitto da ricuperare. Qualora la domanda sia fatta da chi non ha per primo presentato la denuncia di identificazione del relitto, l'autorita' marittima mercantile invita, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, coloro che avrebbero diritto di preferenza in caso di concorso, a norma dell'articolo 501 del codice, a dichiarare entro un termine non superiore a sessanta giorni se intendano assumere il ricupero. Trascorso tale termine, gli interessati che non abbiano presentato la relativa domanda, decadono dal diritto e la preferenza prevista dall'articolo 501 del codice si stabilisce unicamente fra quelli che hanno presentato domanda. Delle domande di ricupero presentate all'autorita' marittima mercantile e' data notizia ai proprietari dei relitti, quando sono noti.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 450
Art. 450. (Autorizzazione per l'esecuzione del ricupero) Il capo del compartimento, prima di dare l'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni di ricupero, richiede a colui che intende effettuarle una dichiarazione scritta indicante: a) il termine entro cui saranno iniziate le operazioni di ricupero; b) il termine entro cui ritiene che le operazioni stesse possano essere portate a compimento ed i mezzi con i quali si intende effettuare il ricupero; c) l'assunzione a proprio carico delle spese occorrenti per il ricupero; d) l'assunzione dell'obbligo di rimuovere i relitti di venuti d'intralcio alla navigazione salva l'applicazione dell'articolo 73 del codice; e) l'elezione del domicilio legale nei comune dove ha sede l'ufficio compartimentale. Ricevuta la dichiarazione, il capo del compartimento, dopo gli eventuali accertamenti, fissa il termine entro cui devono essere portate a compimento le operazioni di ricupero; il termine stesso deve essere prorogato per fondiari motivi. Qualora entro il termine stabilito le operazioni non siano portate a compimento, il capo del compartimento puo' revocare l'autorizzazione. L'autorizzazione e la revoca sono rese note agli interessati nelle forme prescritte dai commi primo e terzo dell'articolo 448 e sono comunicate all'autorita' doganale. Qualora si proceda ai ricupero in spazi acquei che siano da mantenere integralmente sgombri per la sicurezza della navigazione, i ricuperatori debbono depositare le cose ricuperate sotto la vigilanza dell'ufficio di porto locale ovvero dell'autorita' doganale e non ne possono disporre, salva la prestazione di una congrua cauzione, fino a quando non sia del tutto sgombrato lo spazio acquaceo in cui si procede al ricupero.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 451
Art. 451. (Costituzione del comandante detta nave a capo ricuperatore) Il comandante di una nave naufragata, se intende costituirsi capo ricuperatore ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 505 del codice, deve farne dichiarazione al capo del compartimento nella cui circoscrizione trovansi i relitti da ricuperare. Della dichiarazione del comandante e' data dall'autorita' marittima mercantile notizia al proprietario della nave naufragata, quando questa e' nazionale o, se e' straniera, al console dello Stato nei cui registri era iscritta.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 452
Art. 452. (Cessazione del ricupero operaio da privati per assunzione delle operazioni da parte dei proprietari) Il ricuperatore che nel corso delle operazioni di ricupero cessa dalle operazioni stesse, essendo state queste assunte direttamente dai proprietari, deve darne entro dieci giorni comunicazione al capo del compartimento dal quale ha ricevuto autorizzazione all'esecuzione del ricupero, indicando altresi' se ai proprietari e' stata fatta consegna delle cose ricuperate. Analogamente al capo del compartimento dev'essere dal ricuperatore data comunicazione della consegna alle cose ricuperate al proprietario, a norma del secondo comma dell'articolo 502 del codice, entro dieci giorni dalla, consegna medesima.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 453
Art. 453. (Consegna delle cose ricuperate all'autorita' marittima) L'autorita' marittima mercantile che a norma dell'articolo 502 del codice riceve in consegna le cose ricuperate deve far constare il fatto con processo verbale redatto in triplice esemplare. Il processo verbale deve contenere: a) la descrizione degli oggetti ricuperati, con le principali dimensioni o il peso, le marche e gli altri segni distintivi; b) l'indicazione del luogo in cui gli oggetti furono trovati, dei mezzi adoperati e delle spese incontrate per il ricupero; c) il valore di ciascun oggetto o di ciascun gruppo di oggetti della medesima specie, accertato, secondo lo stato in cui si trovano, con l'intervento di un funzionario dell'amministrazione doganale e quando occorra con l'assistenza di un perito; d) l'indicazione del grado di conservabilita' delle cose ricuperate. Il processo verbale e' sottoscritto dal ricuperatore, dal perito se e' intervenuto, dal funzionario dell'amministrazione doganale e dall'autorita' marittima mercantile che lo ha compilato. Una copia e' rimessa a chi ha fatto consegna delle cose ricuperate, un'altra conservata nell'ufficio dell'autorita' che lo ha compilato, e la terza trasmessa al capo del compartimento.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 454
Art. 454. (Assunzione del ricupero da parte dell'autorita' marittima) L'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 507 del codice deve essere affisso nell'albo dell'ufficio compartimentale, nonche', quando si tratta di relitti di notevole entita', pubblicato nel giornale degli annunzi legali e deve essere trasmesso a tutti i compartimenti per la affissione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 455
Art. 455. (Cessazione del ricupero operato dall'autorita' marittima per assunzione delle operazioni da parte dei proprietari) Se, durante il corso delle operazioni compiute dall'autorita' marittima mercantile, i proprietari intendono assumere il ricupero a norma del secondo comma dell'articolo 507 del codice, devono farne dichiarazione all'autorita' medesima. Ricevuto il rimborso delle spese sostenute, l'autorita' marittima mercantile consegna ai proprietari le cose eventualmente ricuperate. Il rimborso e la consegna sono fatti constare con processo verbale redatto in duplice esemplare, dei quali uno e' rimesso agli interessati e l'altro e' conservato presso l'ufficio. Qualora le spese per il ricupero eseguito dall'autorita' marittima mercantile siano state coperte in tutto o in parte mediante la vendita delle cose ricuperate, a norma del secondo comma dell'articolo 508 del codice, della circostanza e' fatta speciale menzione nel processo verbale e ai proprietari, e' fatta consegna dei documenti relativi alla vendita, nonche' della somma eventualmente residuata.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 456
Art. 456. (Compimento delle operazioni di ricupero eseguito dall'autorita' marittima) L'autorita' marittima mercantile al termine delle operazioni di ricupero redige processo verbale contenente le indicazioni stabilite dal secondo comma dell'articolo 453. Il processo verbale e' sottoscritto dal perito, se e' intervenuto per la determinazione del valore delle cose riciperate, dal funzionario dell'amministrazione doganale e dall'autorita' marittima mercantile che lo ha compilato.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 457
Art. 457. (Ritiro da parte dei proprietari delle cose ricuperate) All'atto del ritiro delle cose ricuperate, il proprietario e' tenuto al pagamento delle spese incontrate per il ricupero operato dall'autorita' marittima mercantile ovvero delle indennita' e del compenso spettante al ricuperatore, nonche' delle spese di custodia. L'autorita' che procede alla consegna ne redige processo verbale in triplice esemplare, sottoscritto anche dal proprietario delle cose ricuperate e dal rappresentante dell'amministrazione doganale, facendo constare l'avvenuto pagamento delle spese. Una copia del processo verbale e' rimessa al proprietario delle cose ritirate, l'altra e' conservata nell'ufficio, e la terza e' tra smessa al capo del compartimento.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 458
Art. 458. (Vendita delle cose ricuperate) Per la vendita delle cose ricuperate durante le operazioni di ricupero, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 508 del codice, l'autorita' marittima mercantile procede a trattativa privata. Per la vendita delle cose ricuperate al termine delle operazioni di ricupero a norma del terzo comma dell'articolo predetto, l'autorita' marittima mercantile procede a trattativa privata, quando le cose stesse sono deteriorabili ovvero non superano il valore di lire centomila; negli altri casi procede a pubblici incanti o a licitazione privata secondo le norme stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio o per la contabilita' generale dello Stato. L'avviso di cui al predetto articolo 508 del codice e' reso pubblico nei modi stabiliti dall'articolo 454. Alla vendita deve intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 459
Art. 459. (Assunzione del ricupero all'estero da parte dell'autorita' consolare) All'estero, quando cio' sia consentito dall'ordinamento dello Stato nelle cui acque territoriali si trovano navi o aeromobili nazionali naufragati o altri relitti della navigazione, il ricupero di essi puo' essere assunto dalle autorita' consolari, nei casi e con le modalita' fissate dal codice per il ricupero nelle acque dello Stato ad opera delle autorita' marittime mercantili. L'avviso relativo deve essere inviato al ministero della marina, mercantile che provvede a farlo pubblicare nell'albo delle capitanerie della Repubblica. In tal caso la somma ricavata dalla vendita delle cose ricuperate, prevista dal secondo comma dell'articolo 508 del codice, deve essere trasmessa, con i documenti relativi, al ministero della marina mercantile, che provvede poi a norma della precitata disposizione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 460
Art. 460. (Denuncia del ritrovamento) La denuncia di cui all'articolo 510 del codice deve contenere la descrizione del relitto, l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo in cui il relitto e' stato ritrovato e le altre eventuali notizie; deve indicare altresi' se del relitto sia stata fatta consegna al proprietario esibendo, nel caso affermativo, dichiarazione di questo. L'autorita' marittima mercantile che riceve la denuncia procede a norma del secondo comma dell'articolo 447. Copia della denunzia ovvero del processo verbale e' trasmessa al capo del compartimento.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 461
Art. 461. (Avviso del ritrovamento) Un avviso contenente gli estremi della denuncia e' comunicato al proprietario del relitto, ovvero, quando questi non e' noto, e' affisso per tre mesi nell'ufficio dell'autorita' marittima mercantile che lo ha ricevuto. Della denuncia e' presa nota in un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale e' successivamente fatta menzione della consegna, custodia, ritiro o vendita, delle cose ritrovate, a norma, degli articoli 510 e 511 del codice.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 462
Art. 462. (Consegna delle case ritrovate all'autorita' marittima) L'autorita' marittima mercantile che ai sensi dell'arli colo 510 del codice riceve in consegna le cose ritrovate procede a norma dell'articolo 453.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 463
Art. 463. (Ritiro delle cose ritrovate da parte del proprietario) All'atto del ritiro delle cose ritrovate, il proprietario e' tenuto al rimborso delle spese sostenute dal ritrovatore e al pagamento del premio a lui spettante al pagamento delle spese di custodia, nonche' degli eventuali diritti doganali. L'autorita' marittima mercantile che procede alla consegna ne redige processo verbale a norma dell'articolo 457. Nel caso in cui si proceda alla vendita delle cose ricuperate o rinvenute e manchino acquirenti, il ministero della marina mercantile su conforme proposta del capo del compartimento, puo' disporre l'abbandono delle cose al ricuperatore o all'inventore.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 464
Art. 464. (Vendita delle cose ritrovate) Per la vendita delle cose ritrovate, prevista dal primo comma dell'articolo 511 del codice, l'autorita' marittima mercantile procede a trattativa privata. Alla vendita deve intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 465
Art. 465. (Inchiesta sommaria) L'autorita' marittima mercantile o quella, consolare che procede all'inchiesta sommaria, deve compilare: 1) le risposte al questionario sul sinistro, formulate sul modello approvato dal ministro per la marina mercantile, in base ai documenti di bordo e alle prime dichiarazioni del comandante della nave; 2) il rapporto riassuntivo del sinistro, in base ai risultati delle indagini eseguite, nonche', quando gli elementi raccolti lo rendono possibile, il parere sulle circostanze e sulle cause del sinistro. Il rapporto deve essere corredato da uno schizzo della zona ove avvenne il sinistro e delle eventuali manovre eseguite dalle navi, nonche', ove del caso, di fotografie e di rilievi; 3) l'elenco dei componenti dell'equipaggio della nave con l'indicazione delle generalita', del numero di matricola e dell'ufficio d'iscrizione; 4) l'elenco delle persone presenti al sinistro con la indicazione delle generalita' e della residenza. Gli elenchi di cui ai numeri 3 e 4 sono formati nei casi in cui la natura e l'entita' del sinistro lo richiedano. L'autorita' inquirente deve trasmettere all'autorita' competente a disporre l'inchiesta formale il processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 578 del codice, i documenti indicati nel primo comma del presente articolo e un estratto del giornale nautico nella parte relativa al sinistro o, in difetto, la copia del rapporto del comandante della nave sul sinistro.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 466
Art. 466. (Facolta' del ministro) Nel caso in cui l'autorita' competente ritiene di non disporre l'inchiesta, il ministro per la marina mercantile, esaminata la dichiarazione prevista nel secondo comma dell'articolo 579 del codice, puo' ordinare che l'inchiesta venga eseguita.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 466-bis
Art. 466-bis (Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi) 1. E' istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi con il compito di monitorare i sinistri al fine di proporre interventi di modifica delle regole tecniche o normative che risultino necessari o opportuni per il costante miglioramento delle condizioni della sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino; per tale ultima finalita', la composizione della commissione centrale e' integrata da un esperto dotato di specifica professionalita' e comprovata esperienza in materia, designato dal Ministero dell'ambiente. 2. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165))). 3. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi e' nominata con decreto interdirigenziale dal Capo del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed e' composta come segue: a) un ufficiale ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto, presidente; b) due ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri; c) due dirigenti del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna, membri; d) un esperto designato dal Ministero dell'ambiente; e) un ufficiale inferiore del Corpo delle Capitanerie di Porto, segretario; ((37)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165))). 5. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165))). 6. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165))). 7. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165))). 8. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165))). 9. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165))). 10. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165))).
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 467
Art. 467. (Composizione della commissione d'inchiesta formale nel territorio nazionale) La commissione inquirente di cui all'articolo 581 del codice ha sede presso la direzione marittima ed e' costituita nel seguente modo: 1) il direttore marittimo, presidente; 2) un ufficiale di vascello o un capitano di lungo corso che abbiano non meno di dieci anni di effettiva navigazione e che non abbiano cessato di navigare da un periodo superiore a tre anni; 3) un ufficiale del genio navale o un ingegnere navale civile o, in mancanza, un capitano di macchina; 4) un capitano di lungo corso. Le funzioni di segretario sono espletate da un ufficiale inferiore del corpo delle capitanerie di porto. Il presidente della commissione ha facolta' di aggregare alla stessa; in qualita' di esperti, quelle persone, il cui intervento ritenga necessario ai fini dell'inchiesta, scegliendole a preferenza fra gli iscritti negli albi speciali dei consulenti tecnici. Uguale facolta' puo' essere esercitata dal ministro per la marina mercantile, il quale potra' disporre, nei singoli casi, che sia raddoppiato il numero dei membri di cui ai numeri 2 e 3.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 468
Art. 468. (( (Nomina dei membri delle commissioni). )) ((I membri delle commissioni di cui all'articolo 467 sono nominati dal competente Direttore marittimo per la durata di tre anni. Essi possono essere confermati alla scadenza del triennio o sostituiti anche prima di detto termine. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 sono nominati i membri supplenti.))
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 469
Art. 469. (Convocazione della commissione) Il presidente convoca i membri ordinari, sostituendoli, in caso di assenza o di impedimento, con supplenti delle rispettive categorie, scelti nell'ordine della designazione. In caso di assenza o di impedimento del direttore marittimo, le funzioni di presidente sono esercitate dall'ufficiale superiore di porto che lo sostituisce normalmente nel comando della direzione marittima, ovvero da altro ufficiale superiore della direzione marittima stessa, quando abbiano grado superiore o, se di pari grado, abbiano maggiore anzianita' degli altri ufficiali in servizio attivo permanente o richiamati in servizio, che fanno parte della commissione. Qualora nel sinistro sia coinvolta una nave militare nazionale, il ministro per la marina mercantile, d'intesa con quello per la difesa, provvede con suo decreto a sostituire con altri ufficiali di grado superiore il presidente della commissione, nonche' gli ufficiali di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 467, quando essi abbiano grado uguale o inferiore a quello che riveste l'ufficiale in comando della nave militare. Per la validita' delle adunanze e' richiesta la presenza di tutti i membri della commissione inquirente.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 470
Art. 470. (Commissioni costituite all'estero) Il console o un suo delegato presiede la commissione di cui all'articolo 581 del codice che costituisce di volta in volta nel seguente modo: 1) un ufficiale di vascello di grado non inferiore a capitano di corvetta o, in mancanza, un capitano di lungo corso; 2) un ingegnere navale, scelto possibilmente tra i rappresentanti dei Registri italiani di classificazione che risiedono nella circoscrizione consolare, o un capitano di macchina. In caso di mancanza o di impedimento di nazionali, possono essere chiamati a far parte della commissione capitani di lungo corso, ingegneri navali o capitani di macchina stranieri. Le inchieste possono essere effettuate soltanto presso i consolati che siano retti da un console.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 471
Art. 471. (Indennita' ai membri delle commissioni) Ai membri delle commissioni inquirenti che siano funzionari civili o militari dello Stato in servizio attivo permanente o temporaneo sono corrisposte le indennita' di missione e sono rimborsate le spese di viaggio. Agli altri membri e' corrisposta una indennita' giornaliera da determinarsi con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, oltre il rimborso delle spese di viaggio se residenti fuori della localita' in cui si riunisce la commissione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 472
Art. 472. (Svolgimento dell'inchiesta formale) Le persone chiamate a deporre sono esaminate separatamente, salva in ogni caso la facolta' del presidente di procedere a confronti. Le deposizioni sono assunte senza giuramento; tuttavia il presidente avverte gli interrogati di dire la verita'. Del parere degli esperti aggregati alle commissioni deve farsi espressa menzione nella relazione d'inchiesta.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 473
Art. 473. (Indennita' ai testimoni) Alle persone chiamate a deporre sono corrisposte le indennita' da determinarsi con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 474
Art. 474. (Inchiesta in caso di sinistro di una nave straniera) Quando il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 579 del codice, l'inchiesta formale deve essere disposta qualora dal sinistro siano derivati danni a navi nazionali o ad opere portuali o ne sia comunque derivato impedimento alla navigazione o quando sia stabilito in convenzioni internazionali o sussistano condizioni di reciprocita'. Anche in tali casi, all'esame dell'equipaggio la commissione inquirente puo' procedere soltanto se il sinistro e' avvenuto nel mare territoriale, a norma del quarto comma dell'articolo 581 del codice.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 475
Art. 475. (Istituzione dell'elenco) Presso ogni tribunale, la cui circoscrizione confina con il mare, e' istituito uno speciale elenco di consulenti tecnici per le cause riguardanti sinistri marittimi. Per quanto attiene all'elenco speciale e ai consulenti tecnici si applicano gli articoli 13 e da 15 a 24 delle disposizioni per l'attuazione del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443), in quanto non modificati dal seguente articolo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 476
Art. 476. (Formazione dell'elenco) L'elenco e' formato da un comitato presieduto dal presidente del tribunale e composto dal procuratore della Repubblica, e da un rappresentante della categoria interessata. Nell'elenco possono essere iscritti coloro che sono forniti di speciale esperienza tecnica nella materia marittima.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 477
Art. 477. (Istituzione dell'elenco) Presso ogni corte d'appello il cui distretto confina con il mare, e' istituito uno speciale elenco di liquidatori d'avarie. A tale elenco e ai liquidatori in esso iscritti si applicano gli articoli 13 e da 15 a 24 delle disposizioni per l'attuazione del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443) in quanto non modificati dal seguente articolo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 478
Art. 478. (Formazione dell'elenco) L'elenco e' formato da un comitato presieduto dal primo presidente della corte d'appello e composto dal procuratore generale della Repubblica e da un rappresentante della categoria interessata. Nell'albo possono essere iscritti coloro che sono forniti di speciale esperienza tecnica nella materia.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 479
Art. 479. (Designazione alle funzioni di cancelliere) Al principio di ogni anno, il comandante di porto designa per le funzioni di cancelliere un ufficiale subalterno del corpo delle capitanerie di porto.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 480
Art. 480. (Determinazione del giorni di udienza) Le udienze di trattazione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il comandante di porto stabilisce con decreto al principio di ogni anno; nei casi di urgenza possono, su istanza dell'interessato, essere fissate udienze speciali.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 481
Art. 481. (Registri di cancelleria) I cancellieri devono tenere i registri richiesti per la cancelleria della pretura, tranne quelli indicati ai numeri 6 e 7 dell'articolo 29 delle disposizioni per l'attuazione del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443).
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 482
Art. 482. (Gratuito patrocinio) Il beneficio del gratuito patrocinio, per le cause che devono essere trattate avanti i comandanti di porto, e' concesso dalla commissione costituita presso il tribunale, nella cui circoscrizione ha sede il comandante di porto competente. In caso di urgenza, il comandante di porto puo' ammettere al beneficio del gratuito patrocinio la parte che versa in condizioni di poverta', a termini delle disposizioni vigenti in materia, salvo convalida della commissione predetta.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 483
Art. 483. (Proroga del termine per il deposito della dichiarazione di valore) L'istanza di proroga del termine gia' fissato ai sensi dell'articolo 621 del codice dal presidente del tribunale in tempo successivo alla domanda di limitazione, si propone con ricorso al presidente del tribunale ovvero al giudice designato se questo e' stato gia' nominato. Il presidente o il giudice accoglie l'istanza con ordinanza non impugnabile, ovvero rimette le parti avanti il collegio.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 484
Art. 484. (Rinvio delle parti avanti il collegio) Il presidente del tribunale, se non sono depositati nel termine i documenti indicati dal terzo comma dell'articolo 621 del codice, e se non e' presentata istanza di proroga del termine nell'ipotesi in cui non e' depositata insieme con la domanda di limitazione la dichiarazione di valore, rimette le parti avanti il collegio.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 485
Art. 485. (Vendita della nave) Insieme con la istanza di autorizzazione a vendere la nave, di cui all'articolo 631 del codice, l'armatore deve depositare, nella forma dei depositi giudiziari, l'importo approssimativo delle spese e i documenti necessari per la vendita. La vendita si fa per contanti, secondo le modalita' prescritte dai primi tre commi dell'articolo 659 del codice, e la somma ricavata e' immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari. Il processo verbale di vendita e' fatto registrare ed e' trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave per essere reso pubblico a norma dell'articolo 256 del codice; di esso e' dato avviso ai creditori ipotecari.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 486
Art. 486. (Cessione dei proventi) Insieme con l'istanza di autorizzazione alla cessione dei proventi, di cui all'articolo 631 del codice, l'armatore deve depositare nelle forme dei depositi giudiziari i proventi gia' esatti, i documenti e l'approssimativo importo delle spese necessarie per l'esazione di quelli non ancora riscossi. Il giudice designato, se accoglie l'istanza, consegna i documenti e fa versare un acconto per spese, da prelevarsi sull'importo depositato dall'armatore, al liquidatore, il quale provvede all'esazione dei proventi nel termine stabilito. Le somme corrispondenti ai proventi esatti dal liquidatore sono immediatamente depositate dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari: il giudice designato dispone che sia dato avviso dei depositi ai creditori ipotecari, se questi hanno diritto alla distribuzione. Il liquidatore non puo' esercitare la ritenzione sulle somme riscosse per il compenso e per le spese, ma puo' chiederne la liquidazione al giudice designato, il quale vi provvede con decreto, che costituisce titolo esecutivo contro l'armatore per l'eccedenza sulle somme preventivamente depositate. Il liquidatore esegue la esazione a rischio e pericolo dell'armatore.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 487
Art. 487. (Riassunzione dei processi di esecuzione sospesi) Se il tribunale omette di fissare il termine per la riassunzione dei procedimenti di esecuzione, questi devono essere riassunti entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di estinzione del procedimento di limitazione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 488
Art. 488. (Prefissione di termine all'armatore) Il proprietario della nave ed ogni altro coobligato o responsabile in garanzia di debiti dell'armatore, quando siano escussi da un creditore assoggettabile a limitazione, possono chiedere che il giudice fissi un termine entro il quale l'armatore dichiari se intende avvalersi del beneficio della limitazione. L'armatore che abbia lasciato trascorrere inutilmente questo termine non puo' piu' opporre il beneficio della limitazione al richiedente che agisce in via di regresso.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 489
Art. 489. (Riscossione del nolo, degli accessori e degli altri valori) Il curatore della nave provvede all'esazione del nolo, degli accessori e degli altri valori, per i quali e' stata fatta ingiunzione. Egli puo' richiedere un acconto per spese, da prelevarsi, con decreto del giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, del capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, sull'importo depositato dal richiedente, e deve immediatamente consegnare le somme riscosse al cancelliere, che le deposita nelle forme dei depositi giudiziari. Il curatore non puo' esercitare la ritenzione su le somme riscosse per il compenso e per le spese e puo' chiedere la liquidazione al giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, al capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, il quale vi provvede con decreto. Il decreto costituisce titolo esecutivo per l'eccedenza sulle somme preventivamente depositate contro colui ad istanza del quale fu disposta l'amministrazione della nave e contro chi propose il ricorso per l'ingiunzione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 490
Art. 490. (Cessione del nolo, degli accessori e degli altri valori) Il cancelliere cura la registrazione del processo verbale di cessione del nolo e dei crediti di cui all'ultimo comma dell'articolo 652 del codice, ne dil avviso ai creditori ipotecari, se a questi non e' stato ancora notificato il ricorso per l'ordinanza di vendita, e deposita il prezzo nelle forme dei depositi giudiziari.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 491
Art. 491. (Omologazione del rendiconto) Compiuta la riscossione o depositato il prezzo della cessione del nolo e dei crediti di cui all'articolo 652 del codice, il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, sentito il curatore della nave, provvede alla formazione del rendiconto. Del deposito di questo e dei documenti giustificativi il cancelliere da' comunicazione alle parti. Il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, dispone l'audizione delle parti a norma dell'[articolo 485 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art485). Risolte le eventuali contestazioni, il giudice Dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, omologa il rendiconto con ordinanza non impugnabile e puo' disporre l'assegnazione del sopravanzo ai creditori secondo gli articoli 596 a 598 del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443).
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 492
Art. 492. (Distribuzione delle somme ricavale) Se il sopravanzo del rendiconto non e' inferiore allo importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori intervenuti e ipotecari, il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo del l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, ne dispone l'assegnazione secondo gli articoli 596 a 598 del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443) e dichiara la chiusura del processo di esecuzione. Se il sopravanzo eccede l'importo dei crediti e delle spese di cui al precedente comma, il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, ne dispone l'assegnazione al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 493
Art. 493. (Competenza) La competenza a disporre l'amministrazione della nave sequestrata spetta al giudice investito del giudizio di convalida del sequestro.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 494
Art. 494. (Istanza) L'istanza per l'amministrazione della nave sequestrata e' proposta con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario, competente a norma del precedente articolo, il quale designa un giudice e dispone, ai sensi dell'[articolo 485 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art485), l'audizione degli interessati avanti a quest'ultimo.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 495
Art. 495. (Riscossione e cessione del noto, degli accessori e di altri valori) Alla riscossione e alla cessione del nolo, degli accessori e di altri valori si applicano gli articoli 489 e 490.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 496
Art. 496. (Omologazione del rendiconto) Compiuta la riscossione e depositato il prezzo della cessione del nolo e dei crediti di cui all'articolo 652 comma quarto del codice, il giudice designato, sentito il curatore della nave, provvede alla formazione del rendiconto. Del deposito di questo e dei documenti giustificativi il cancelliere da' comunicazione alle parti, delle quali il giudice designato dispone l'audizione a norma dell'[articolo 485 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art485). Risolte le eventuali contestazioni, il giudice designato omologa il rendiconto con ordinanza non impugnabile.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 497
Art. 497. (Revoca del sequestro) Se il sopravanzo del rendiconto non e' inferiore allo importo del credito, che ha dato causa al sequestro e delle spese, si applica l'[articolo 684 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art684).
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 498
Art. 498. (Sbarco d'autorita) Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 1235 del codice devono ordinare lo sbarco delle persone imputate di un delitto che siano imbarcate per l'estero sfornite di regolare passaporto. Dell'ordine di sbarco devono informare immediatamente il procuratore della Repubblica.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 499
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