DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328

Type DPR
Publication 1952-02-15
Ultimo aggiornamento 2025-12-18
State In force
Source Normattiva
articles 557
Reform history JSON API

Art. 499. (Servizio di ronda) Ai fini della sorveglianza sulla regolarita' dei servizi l'autorita' marittima mercantile ha facolta' di disporre servizi di renda. Gli agenti in servizio di ronda possono visitare, in qualunque momento, le navi, i galleggianti e gli aeromobili nonche' gli stabilimenti e le altre opere situati nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale. Il servizio di ronda e' eseguito per mezzo di marinai o sottufficiali di porto e, ove occorra, dai carabinieri e dagli agenti di pubblica sicurezza, previa richiesta alle autorita' da cui questi agenti della forza pubblica dipendono ovvero da militari del corpo equipaggi della marina, militare o di altre categorie destinati presso gli uffici di porto.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 500

Art. 500. (Registri degli uffici circondariali) Per l'esercizio della giurisdizione penale gli uffici circondariali devono essere provvisti dei registri: 1) delle sentenze e dei decreti di condanna; 2) delle cause penali; 3) delle denuncie, rapporti e referti; 4) dei reati denunciati alle autorita' giudiziarie; 5) delle contravvenzioni; 6) delle spese di giustizia anticipate dall'erario; 7) delle opposizioni, degli appelli e dei ricorsi per cassazione. Per la tenuta dei registri di cui al n. 6 si osservano le disposizioni della tariffa penale.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 501

Art. 501. (Funzioni di cancelliere e di ufficiale giudiziario) Le funzioni di cancelliere nell'ufficio del circondario marittimo sono esercitate da un ufficiale subalterno o da un sottufficiale del corpo delle capitanerie di porto. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale o del sottufficiale designato a tali funzioni il capo di circondario designa altro dipendente. Le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate da un agente delle capitanerie di porto o, in mancanza di questi, dall'ufficiale giudiziario della pretura o della conciliazione.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 502

Art. 502. (Richiesta per atti di istruzione) Il capo di circondario, nei procedimenti di sua competenza, puo' rivolgersi, per gli atti di istruzione da eseguirsi fuori della sua circoscrizione, al capo di circondario o, in mancanza, al pretore del luogo in cui gli atti stessi debbono essere eseguiti.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 503

Art. 503. (Anticipazione di spese di giustizia) L'anticipazione delle spese di giustizia nei casi in cui essa sia a carico dell'erario e' fatta dall'amministrazione finanziaria a norma delle vigenti disposizioni.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 504

Art. 504. (Competenza per l'esecuzione) L'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna pronunciati dai capi di circondario e' affidata al pretore della circoscrizione nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 505

Art. 505. (Trasmissione di sentenza di condanna) A cura del cancelliere dell'ufficio circondariale copia della sentenza o del decreto di condanna e' trasmessa all'ufficio di porto in cui e' iscritto il condannato, quando questi appartenga alla gente di mare, perche' ne sia fatta annotazione nelle matricole. Al medesimo obbligo sono tenuti i cancellieri dell'autorita' giudiziaria ordinaria e di ogni altra autorita' giudiziaria per le sentenze o i decreti di condanna che importino l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice o, comunque, la decadenza dall'abilitazione ai titoli professionali o la cancellazione dai registri o dalle matricole del personale marittimo.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 506

Art. 506. (Esecuzione volontaria di condanna a pene pecuniarie) Nel caso di esecuzione volontaria di sentenze o di decreti di condanna a pena pecuniaria o a spese di giustizia, il capo di circondario consegna al condannato un ordine di introito per il versamento della somma in esso indicata al competente ufficio del registro che deve rilasciarne ricevuta. Per l'esecuzione i ricevitori del registro e i cancellieri applicano l'articolo 1086 del codice e le norme sulla tariffa penale e sull'eventuale diritto di partecipazione degli agenti che abbiano accertato i reati.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 507

Art. 507. (Pagamento della somma per l'oblazione) Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e delle spese a norma dell'articolo 1239 del codice si esegue in base ad ordine di introito emesso dal comandante del porto. Il provvedimento che determina la somma da pagarsi per l'oblazione deve contenere l'invito all'interessato a ritirare l'ordine d'introito per eseguire il pagamento. Nell'ordine di introito sono liquidate le eventuali spese del provvedimento e quelle della notifica di cui al terzo comma dell'articolo 1239 del codice, se la notifica stessa ha avuto luogo.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 508

Art. 508. (Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari) Agli effetti dell'articolo 1086 del codice, la meta' della somme versate a titolo di pene pecuniarie e' devoluta come segue: per i reati concernenti il lavoro portuale al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali; per i reati marittimi alla cassa nazionale per la previdenza marinara. L'autorita' che procede all'esecuzione delle sentenze o dei decreti di condanna, o che riceve le oblazioni, ovvero che applica la pena disciplinare, nell'ordine di introito designa la cassa o il fondo a cui, a norma dei commi precedenti, spetta la meta' delle somme versate a titolo di pene pecuniarie. Nel caso previsto al n. 3 dell'articolo 1252 del colore i capi di circondario esigono dal comandante della nave le relative somme e le versano alla cassa.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 509

Art. 509. (Infrazioni disciplinari dei componenti dell'equipaggio) Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio, previste dai nn. 1 e 2 dell'articolo 1252 del codice, sono applicate dal comandante del porto o dal comandante della nave quando l'infrazione e' stata commessa a terra, e dal comandante della nave, quando l'infrazione e' stata commessa a bordo. Per le infrazioni disciplinari commesse a terra, in territorio estero, il potere disciplinare, quando non puo' essere esercitato dagli organi previsti nei nn. 5 e 6 dell'articolo 1249 del codice, e' esercitato dal comandante della nave.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 510

Art. 510. (Rapporto all'autorita' marittima) Il comandante della nave e' tenuto ad annotare nel giornale nautico le infrazioni disciplinari commesse dai componenti dell'equipaggio e dai passeggeri e le pene disciplinari applicate. Nel caso in cui il potere disciplinare spetta al comandante del porto a norma del l'articolo precedente, il comandante della nave e' tenuto a fare rapporto dell'infrazione al comandante del porto, entro ventiquattro ore da quando ne abbia avuto notizia.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 511

Art. 511. (Registro e comunicazione delle pene disciplinari) Gli uffici delle autorita' marittime mercantili e gli uffici consolari devono essere provvisti di un registro in cui sono annotate le pene disciplinari inflitte da essi o dai comandanti delle navi. Gli uffici suddetti devono comunicare agli uffici di iscrizione le pene disciplinari inflitte diverse dalla consegna a bordo e dagli arresti di rigore.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 512

Art. 512. (Menzione sul giornale nautico di pene disciplinari) Il comandante della nave militare, che abbia inflitto, a norma dell'articolo 1249 del codice, pene disciplinari al componente dell'equipaggio di una nave mercantile, ne fa menzione sul giornale generale e di contabilita' della, nave sulla quale e' imbarcata la persona cui e' stata inflitta la pena.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 513

Art. 513. (Contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare) La contestazione degli addebiti prevista dall'articolo 1263 del codice viene fatta mediante comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale e' esposto un cenno sommario del fatto. L'invito deve contenere l'assegnazione di un termine non interiore a quindici giorni dalla data del ricevimento della raccomandata. In tale termine l'interessato o una persona munita di procura puo' prendere visione di tutti gli atti del procedimento disciplinare ed inviare le sue discolpe, indicando, se del caso, testimoni ed altre prove.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 514

Art. 514. (Rinvio) Per quanto non e' previsto dal presente libro si applicano le disposizioni regolamentari per l'esecuzione del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447), le disposizioni di attuazione del medesimo codice e quelle della tariffa penale.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 515

Art. 515. (Attribuzioni dell'amministrazione marittima nella laguna veneta) Osservate le attribuzioni generali di polizia sulla intera laguna di Venezia conferite al Magistrato alle acque dal [regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1936-06-18;1853), convertito nella [legge 7 gennaio 1937, n. 191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1937-01-07;191), all'amministrazione marittima compete in tutto l'ambito lagunare delimitato dall'articolo 1 del predetto decreto la polizia degli ambiti portuali e degli approdi, la polizia della navigazione e la disciplina del personale marittimo, delle navi e dei galleggianti.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 516

Art. 516. (Concessioni demaniali nella laguna veneta) L'amministrazione marittima provvede pure, in conformita' delle norme del codice e del presente regolamento, alle concessioni demaniali interessanti i canali e le altre zone della laguna di Venezia che a questo effetto sono gia' state o potranno essere determinate d'accordo fra il Magistrato alle acque e la direzione marittima competente.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 517

Art. 517. (Canali di traffico urbano nella laguna veneta) Nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano che rimangono in consegna ai comuni, i poteri di polizia sono esercitati dai comuni stessi, secondo norme da approvarsi dal Magistrato alle acque, dall'autorita' marittima e dall'ispettorato di porto.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 518

Art. 518. (Lagune di Marano e di Grado) Le disposizioni di cui agli articoli 515, 516 e 517 si applicano anche alla navigazione sulle lagune di Marano e di Grado.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 519

Art. 519. (Personale navigante dei servizi pubblici lagunari di Venezia) Il personale navigante in servizio di coperta o di macchina sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia, salvo che non abbia la qualifica di allievo marinaio o allievo barcaiolo o apprendista di macchina, deve provenire dalla gente di mare e avere effettuato diciotto mesi di navigazione rispettivamente in servizio di coperta o di macchina, con qualifica equivalente a quella con la quale e' assunto. Il personale anzidetto conserva l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ma fino alla cessazione del rapporto di lavoro si applicano ad esso le sole disposizioni riguardanti il personale della navigazione interna.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 520

Art. 520. (( (Mansioni richiedenti titolo professionale) 1. Il personale imbarcato per mansioni richiedenti titolo professionale sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione, di linea, nelle zone di navigazione interna della laguna veneta, deve essere provvisto di titolo professionale marittimo equivalente a quello richiesto per la navigazione interna ed avere conseguito la qualifica di "autorizzato" secondo le norme vigenti in materia di navigazione interna. 2. Il personale imbarcato per la condotta di navi adibite ai servizi pubblici non di linea di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art1-com2), ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le procedure indicate dalla normativa regionale, deve conseguire l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale imbarcato sulle navi destinate al servizio di trasporto di passeggeri in navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta, ove acquisiscano i servizi nelle zone lagunari di navigazione marittima e ancorche', ai sensi dell'articolo 24 del codice e dell'articolo 4 del presente regolamento, estendano i viaggi alle zone lagunari di navigazione interna)).

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 521

Art. 521. (Equivalenza di titoli e qualifiche) La equivalenza dei titoli e delle qualifiche di cui ai due precedenti articoli e' stabilita dai ministri per i trasporti e per la marina mercantile.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 522

Art. 522. (Navi adibite ai servizi pubblici lagunari di Venezia) Le navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici marittimi. L'autorita' marittima comunica all'ispettorato di porto il nome e le caratteristiche delle navi iscritte. Alle visite e ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni e delle dotazioni di cui alla lettera d) del secondo comma e al terzo comma dell'articolo 164 del codice provvede il capo del compartimento marittimo o un suo delegato, insieme con un rappresentante dell'ispettorato compartimentale o dell'ispettorato di porto.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 523

Art. 523. (Inchieste per i sinistri alle navi dei servizi pubblici lagunari di Venezia) In caso di sinistro riguardante nave adibita ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia l'inchiesta sommaria e' eseguita dagli uffici di compartimento. Alla inchiesta formale provvede la commissione inquirente indicata nell'articolo 467, della quale fa parte anche il capo dell'ispettorato di porto.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 524

Art. 524. (Mare territoriale) Per l'occupazione e l'uso di zone di mare territoriale e per l'esercizio della polizia sul mare territoriale si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dal codice e dal presente regolamento. Per le concessioni per allevamento di pesci, per coltivazione e deposito di mitili, il capo del compartimento promuove il parere del medico provinciale per quanto concerne l'igiene e la sanita'.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 525

Art. 525. (Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio) Fino all'emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti locali attualmente in vigore in quanto compatibili, oltre che con le norme del codice ai sensi dell'articolo 1277 del codice stesso, con le norme del presente regolamento.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 526

Art. 526. (Decreti istitutivi di uffici del lavoro) I decreti ministeriali attualmente vigenti, relativi alla istituzione degli uffici del lavoro portuale e alla disciplina del lavoro nei porti di minor traffico, continuano ad avere vigore fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 109 del codice e dalle norme del presente regolamento.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 527

Art. 527. (Lavoratori portuali avventizi) Nelle localita' in cui alla data di entrata in vigore del presente regolamento i lavoratori sono distinti in permanenti ed avventizi, il ruolo di questi ultimi continua ad esistere fino a quando i lavoratori in esso iscritti non siano stati tutti cancellati o trasferiti nei registri previsti dall'articolo 150. Il trasferimento ha luogo secondo le modalita' stabilite dal capo del compartimento.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 528

Art. 528. (Trasferimenti di categoria degli iscritti marittimi) Al trasferimento del personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera dagli attuali registri della. gente di mare di seconda categoria nelle matricole della gente di mare di terza categoria o al trasferimento negli appositi registri del personale addetto al servizio dei porti e del personale tecnico delle costruzioni navali si provvede d'ufficio entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 529

Art. 529. (Gente di mare di prima e di seconda categoria) Sulle attuali matricole della gente di mare e' annotata per ciascun iscritto la nuova categoria di appartenenza secondo le disposizioni del presente regolamento. Le nuove iscrizioni fra la gente di mare di prima e di seconda categoria sono effettuate su matricole di stinte. Le nuove matricole di prima categoria continueranno la numerazione progressiva delle esistenti matricole della gente di mare; quelle di seconda categoria inizieranno invece la numerazione col numero uno.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 530

Art. 530. (Capitani superiori di lungo corso e capitani superiori di macchina) I capitani di lungo corso e i macchinisti navali in prima che hanno ottenuto la patente in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento sono abilitati all'esercizio delle funzioni di capitano superiore di lungo corso e di capitano superiore di macchina.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 531

Art. 531. (Capitani di gran cabotaggio e macchinisti navali in seconda, costruttori navali di seconda classe) Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione al conseguimento del grado di capitano di gran cabotaggio o di macchinista navale in seconda, o di costruttore navale di seconda classe a termini del [decreto-legge luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1919-06-08;1067), possono conseguire le relative patenti o titoli ed esercitare le mansioni ad essi inerenti, purche' comprovino di possedere i requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 532

Art. 532. (Esami) Coloro che nei diciotto mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento hanno sostenuto esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e non hanno conseguito l'idoneita' in due sole materie, possono entro un anno dalla data predetta presentarsi a nuovo esame ripetendo soltanto le prove sulle due materie per le quali non conseguirono l'idoneita'.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 533

Art. 533. (Ormeggiatori e barcaioli) Gli ormeggiatori e i barcaioli che alla data dell'entrata in vigore del regolamento esercitano la loro attivita' almeno da un anno, sono iscritti nei registri anche in mancanza dei requisiti stabiliti dal regolamento stesso, purche' presentino domanda nel termine di un anno.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 534

Art. 534. (Navi e galleggianti gia' iscritti) Per le navi e i galleggianti, che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti nelle matricole o nei registri, il proprietario deve presentare i documenti e la dichiarazione di cui all'articolo 303 entro sessanta giorni dalla data stessa. Qualora entro tale termine i documenti e la dichiarazione non siano stati presentati, si presume la destinazione alla navigazione alturiera delle navi iscritte in matricola e la destinazione alla navigazione costiera o ai servizi ausiliari della navigazione delle navi e dei galleggianti iscritti nei registri. Sui registri esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento per ciascun galleggiante e' apposta, l'indicazione di nave minore o di galleggiante.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 535

Art. 535. (Assegnazione del nome) Per le navi maggiori di stazza lorda inferiore alle cinquecento tonnellate, alle quali e' stato assegnato il nome alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario deve, entro sei mesi dalla data stessa, presentare al ministero della marina mercantile domanda per la conferma o il cambiamento del nome. Se la domanda non e' presentata entro il termine pre scritto, il ministero della marina mercantile puo' disporre d'ufficio l'assegnazione del nome, quando sia ne cessario a termini dell'articolo 140 del codice. Per le navi minori di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, alle venticinque in ogni altro caso, alle quali e' stato assegnato un nome alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario deve entro sei mesi dalla data stessa presentare all'ufficio di iscrizione la domanda di cui al primo comma del presente articolo. Se la domanda non e' presentata entro il termine pre scritto, s'intende che il proprietario abbia rinunziato all'assegnazione del nome.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 536

Art. 536. (Sigla dell'ufficio d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti) Sulle navi minori e sui galleggianti l'indicazione della sigla dell'ufficio d'iscrizione, di cui al secondo comma dell'articolo 309, deve essere apposta entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto del ministro per la marina mercantile, con il quale vengono stabilite le sigle stesse.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 537

Art. 537. (Rappresentante del proprietario) Chi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' stato designato a rappresentare il proprietario, a termini dell'articolo 54 del codice per la marina mercantile, deve entro sei mesi dalla data stessa presentare la dichiarazione di cui all'articolo 317 del presente regolamento. In caso di mancata presentazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 318 e seguenti del regolamento stesso.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 538

Art. 538 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171)))

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 539

Art. 539. (Dichiarazione di armatore) Chi anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e' stato dichiarato armatore, a termini dell'articolo 53 del codice per la marina mercantile, deve entro quattro mesi dalla data stessa fare la dichiarazione di cui all'[articolo 265 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art265).

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 540

Art. 540. (Membri delle commissioni d'inchiesta gia' in carica) I membri delle commissioni d'inchiesta che alla data di entrata in vigore del regolamento sono stati nominati ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 17 settembre 1925, convertito nella [legge 18 marzo 1926, n. 562](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-03-18;562), s'intendono confermati in carica fino alla scadenza del termine di tre anni dalla data della loro nomina.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 541

Art. 541. (Rinvio a norme speciali) Nelle materie la cui disciplina e' dal presente regolamento rinviata a norme particolari da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica o ministeriale, fino a quando queste non saranno emanate si osservano le norme attualmente in vigore in quanto compatibili.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 542

Art. 542. (Pareri di enti estranei all'Amministrazione) Qualora per l'emanazione di un provvedimento della autorita' amministrativa sia richiesto il parere di organi o enti estranei all'amministrazione, si puo' emanare il provvedimento senza attendere il parere medesimo se gli organi competenti non l'abbiano fatto pervenire nel termine prescritto o, in mancanza, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 543

Art. 543. (Cessazione del regolamento) Il presente regolamento cessera' di avere effetto con l'entrata in vigore del regolamento integrale per l'esecuzione del [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327). IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE CAPPA IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA ZOLI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)