DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1952, n. 360
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;
Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16;
Sentita la Commissione centrale di cui ai decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta:
Art. 1
I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, dovuti per l'anno 1952, sono determinati ed applicati con le norme previste per l'anno 1951 dal decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16, ed in conformita' alla tabella allegata allo stesso decreto.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI SCELBA - VANONI - PELLA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 17. - FRASCA