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LEGGE 9 aprile 1952, n. 449

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' approvato lo scambio di Note firmato a Stresa il 25 maggio 1951 e concernente la proroga del termine utile per la presentazione delle domande di prolungamento dei brevetti per invenzioni industriali, stabilito all'art. 7 dell'Accordo italo-francese in materia di proprieta' industriale del 29 maggio 1948, ratificato e reso esecutivo con la legge n. 752 del 18 luglio 1949.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Scambio di Note

Scambio di Note tra l'Italia e la Francia concernente la proroga del termine previsto nell'art. 7 dell'Accordo del 29 maggio 1948 per la presentazione delle domande di prolungamento della durata di validita' dei brevetti per invenzioni industriali. Parte di provvedimento in formato grafico ((1))