La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' approvato lo scambio di Note firmato a Stresa il 25 maggio 1951 e concernente la proroga del termine utile per la presentazione delle domande di prolungamento dei brevetti per invenzioni industriali, stabilito all'art. 7 dell'Accordo italo-francese in materia di proprieta' industriale del 29 maggio 1948, ratificato e reso esecutivo con la legge n. 752 del 18 luglio 1949.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Scambio di Note
Scambio di Note tra l'Italia e la Francia concernente la proroga del termine previsto nell'art. 7 dell'Accordo del 29 maggio 1948 per la presentazione delle domande di prolungamento della durata di validita' dei brevetti per invenzioni industriali. Parte di provvedimento in formato grafico ((1))