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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1952, n. 771

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125 e 31 marzo 1952, n. 169, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1952;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti Contraenti ed i Paesi Aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena, ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti Contraenti ed i Paesi Aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale di alcune merci e di aggiungere alcune nuove riduzioni od esenzioni daziarie alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio; Decreta:

Art. 1

Alla tabella di cui all'art. 3, lett. b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 2

Ai dazi previsti nella tabella allegata al presente decreto e' applicabile, per le voci della tariffa dei dazi doganali n. ex 330-b, 608-a, b, 611-a, ex 849-a, la riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125. La riduzione stessa non sara' invece piu' applicata ai dazi delle voci n. 280-a-2; 328; 329; 362-b-1-gamma, della e kappa; 367-c-2-beta; 368-a-1-zeta; 810-a-2; 810-b; 811-a-2 e 811-b.

Art. 3

Il dazio previsto dal decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, successivamente prorogato e modificato, per la voce della tariffa dei dazi doganali n. ex 1245 (lenti e prismi ottici), continuera' ad essere applicato solo per "lenti e prismi ottici, diottrici, e catadiottrici, non montati oppure montati in pannelli, con distanza focale superiore a 200 millimetri, tamburi diottrici (compresi quelli costituiti di un sol pezzo) aventi un diametro interno superiore a 300 millimetri, destinati ad installazioni su fari marittimi".

Art. 4

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, lett. c) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, ed all'art. 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, dalla data della entrata in vigore del presente decreto cessano dall'avere effetto i dazi stabiliti dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i seguenti prodotti: a) specialita' medicinali contenenti antibiotici comprese nella voce n. 394-a-4 della tariffa dei dazi doganali, rendendosi ad esse applicabile il dazio convenzionato col Protocollo di Annecy; b) prodotti siderurgici, compresi nelle voci della tariffa dei dazi doganali dal n. 879 al n. 896 incluso, rendendosi ad essi applicabili, per quanto non viene disposto nell'unita tabella, i dazi convenzionati per le anzidette voci col Protocollo di Torquay. I prodotti siderurgici suindicati continueranno tuttavia ad essere ammessi ai dazi applicabili prima della entrata in vigore del presente decreto, entro i limiti di contingenti, che non eccedano complessivamente le 425.000 tonnellate annue, da stabilirsi dal Ministro per le finanze di intesa con i Ministri per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; c) aghi e vasche da bagno delle voci n. 916-c e 920-a-1 della tariffa doganale, articoli di coltelleria e di posateria compresi nelle voci dal n. 1017 al n. 1019 incluso e dal n. 1021 al n. 1024 incluso; rendendosi applicabili per le anzidette voci, in quanto non sia altrimenti disposto nell'unita tabella, i dazi rispettivamente convenzionati col Protocollo di Torquay. Cessano inoltre di avere effetto: d) l'esenzione convenzionata con il Protocollo di Annecy per l'olio di palma della voce n. 139-m della tariffa dei dazi doganali, rimanendo applicabile all'olio di palma greggio ed a quello depurato il regime daziario pattuito col Protocollo di Torquay; e) i dazi convenzionati col Protocollo di Annecy e quelli stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i torni, le piallatrici, le stozzatrici e le alesatrici compresi nelle voci n. 1113, 1116 e 1117 della tariffa dei dazi doganali, rimanendo ad essi applicabili i dazi e la relativa nomenclatura convenzionati col Protocollo di Torquay.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - FANFANI - CAMPILLI - LA MALFA - CAPPA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1952

Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 122. - FRASCA

Tabella

TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico