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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1952, n. 1239

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 25 marzo 1911, n. 855, che da' esecuzione all'Accordo internazionale per la repressione della Circolazione delle pubblicazioni oscene, firmato a Parigi il 4 maggio 1910;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per le finanze; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo firmato a Lake Success-New York il 4 maggio 1949, che apporta emendamenti all'Accordo relativo alla repressione della circolazione delle pubblicazioni oscene, firmato a Parigi il 4 maggio 1910.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo suddetto.

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1952

Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 48. - FRASCA

Protocole

Protocole amendant l'Arrangement relatif a la repression de la circulation des publications obscenes, signe' a' Paris le 4 mai 1910. Parte di provvedimento in formato grafico