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LEGGE 17 luglio 1954, n. 648

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni della legge 5 febbraio 1934, n. 305, del regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393 e successive modificazioni, che si riferiscono al platino ed agli oggetti di platino, sono estese al palladio ed agli oggetti di palladio. Al titolo impresso sul palladio e sugli oggetti di palladio devono seguire le lettere Pd.