LEGGE 17 luglio 1954, n. 823

Type Legge
Publication 1954-07-17
Ultimo aggiornamento 1954-09-10
State In force
Source Normattiva
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PROTOCOLLO FINALE Al momento della firma della Convenzione sulle assicurazioni sociali, conclusa oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, i Plenipotenziari dei due Stati contraenti dichiarano di essere d'accordo su quanto segue: 1. La Convenzione si applica ai cittadini italiani e tedeschi e alle persone ad essi equiparate secondo le legislazioni dei due Stati contraenti. 2. Per assicurati ai sensi della Convenzione si intendono le persone che, secondo le disposizioni interne di uno dei due Stati contraenti tenuto conto della Convenzione stessa, hanno diritti in base a un rapporto di assicurazione proprio o altrui. 3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, n. 2, lettere a), c) e d) della Convenzione s'intendono: per assicurazione-malattie, l'assicurazione per i casi di malattia, maternita' e morte (indennita' funerarie); per assicurazione-infortuni, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; per assicurazione-pensioni degli operai (Invalidenversicherung), assicurazione-pensioni degli impiegati (Angestelltenversicherung) e assicurazione-pensioni dei minatori, le assicurazioni per i casi di invalidita' o di incapacita' professionale, di vecchiaia e di morte (pensioni). 4. Per assicurazione volontaria ai sensi della Convenzione s'intende l'assicurazione volontaria nelle assicurazioni sociali di uno dei due Stati contraenti. 5. a) Per periodi contributivi e sostitutivi delle assicurazioni-pensioni ai sensi dell'articolo 29, n. 2, lettera a) in collegamento con l'articolo 38 della Convenzione, compiuti nel Land Berlin, si intendono i periodi contributivi e sostitutivi compiuti: fino al 30 giugno 1945 presso gli enti legali per l'assicurazione-pensioni degli operai e per l'assicurazionepensioni degli impiegati, per il periodo dal 1 luglio 1945 al 31 gennaio 1949 presso la Versicherungsanstalt Berlin (Ente assicuratore di Berlino), per il periodo dal 1 febbraio 1949 al 31 marzo 1952 presso la Versicherungsanstalt Berlin-Wilmersdorf (Ente assicuratore di Berlino-Wilmersdorf), a decorrere dal 1 aprile 1952 presso la Landesversicherungsanstalt Berlin (Ente assicuratore del Land Berlin); b) per enti assicuratori con sede nel Land Berlin ai sensi dell'articolo 29, n. 2, lettera b), comma bb) in collegamento con l'articolo 38 della Convenzione, s'intendono, per i periodi di cui alla lettera a), gli enti assicuratori ivi citati; c) per enti assicuratori con sede nel territorio della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlin ai sensi dell'articolo 29, n. 2, lettera b), comma bb) in collegamento con l'articolo 38 della Convenzione, non s'intendono la Reichsversicherungsanstalt fuer Angestellte (Ente assicuratore del Reich per gli impiegati), la Reichsknappschaft (Ente assicuratore del Reich per i minatori) e la Landesversicherungsanstalt Brandenburg (Ente assicuratore della Provincia di Brandenburgo). 6. Il Governo della Repubblica Federale di Germania provvedera' immediatamente a quanto occorre per poter fare la comunicazione prevista dall'articolo 38 della Convenzione. Resta inteso che le disposizioni della Convenzione e del Protocollo finale, nonche' le disposizioni degli Accordi aggiuntivi e amministrativi, entreranno in vigore nel Land Berlin alla stessa data stabilita per il territorio della Repubblica Federale di Germania. 7. Le disposizioni della Convenzione si applicano in modo analogo alle prestazioni previste dalla legislazione tedesca sulla tutela della madre lavoratrice (articolo 1, paragrafo 1, n. 2, lettera b) della Convenzione). 8. Non e' derogato, in virtu' delle disposizioni della Convenzione, alla, decisione dei Consiglio della Societa' delle Nazioni del 21 giugno 1921 (Reichsgesetzblatt 1921, pagina 1289) secondo la quale gli enti dell'assicurazione legale contro gli infortuni nel territorio della Repubblica Federale di Germania sono obbligati a concedere prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, verificatisi fuori del territorio della Repubblica Federale. Fatto in Roma, il 5 maggio 1953, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno ugualmente fede. Per la Repubblica Federale di Germania SAUERBORN Per la Repubblica italiana DOMINEDO' Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

Allegato

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik ueber Sozialversicherung Parte di provvedimento in formato grafico Schlussprotokol Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

Accordo aggiuntivo alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore alla entrata in vigore della Convenzione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA hanno convenuto di concludere il presente Accordo aggiuntivo per l'esecuzione dell'articolo 36, comma 3, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 ed hanno, quindi, nominato come loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: il Ministro Plenipotenziario JUSTO GIUSTI del GIARDINO, direttore generale dell'emigrazione al Ministero degli affari esteri, e il dott. GAETANO LAMPERTICO, vice direttore generale dell'emigrazione al Ministero degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania a Roma, Sig. CLEMENS VON BRENTANO, e il Direttore ministeriale al Ministero Federale del Lavoro, Sig. JOSEF ECKERT, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Articolo 1 Disposizioni comuni Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione sono concesse rendite dell'assicurazione infortuni (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e pensioni delle assicurazioni pensioni (assicurazioni per i casi di invalidita', incapacita' professionale, vecchiaia e morte), comprese le assicurazioni pensioni per i minatori, ai cittadini italiani e tedeschi che si trovano nel territorio di uno dei due Stati contraenti. La concessione delle prestazioni si effettua in conformita' alle disposizioni seguenti e alle disposizioni interne in vigore per l'ente assicuratore competente.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (1) Le rendite dell'assicurazione infortuni sono pagate: a) con decorrenza dal 1 luglio 1948, se trattasi di rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, che abbiano causato una riduzione della capacita' lavorativa del cinquanta per cento o piu', nonche' di rendite ai superstiti; b) con decorrenza dal 1 luglio 1951, se trattasi di rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, che abbiano causato una riduzione della capacita' lavorativa inferiore al cinquanta, per cento. (2) Le maggiorazioni e le aggiunte per le rendite indicate nel paragrafo 1, lettera a) sono pagate con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1949 e per le rendite indicate nel paragrafo 1, lettera b) con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1951.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Assicurazioni pensioni (Assicurazioni per i casi di invalidita', incapacita' professionale, vecchiaia e morte - Pensioni) (1) Nelle assicurazioni pensioni, comprese le assicurazioni per i minatori, sono pagate: a) le pensioni gia' determinate e pagate prima dell'entrata in vigore della Convezione, dal momento della sospensione del pagamento, ma con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1948; b) le pensioni determinate, ma non ancora pagate prima dell'entrata in vigore della Convenzione, dal momento stabilito nella determinazione della pensione, ma con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1948; c) le pensioni richieste, ma non ancora determinate prima dell'entrata in vigore della Convenzione, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, ma con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1948. Le domande presentate presso enti assicuratori od altri uffici competenti di uno dei due Stati contraenti valgono anche come domande presentate presso enti assicuratori od altri uffici competenti dell'altro Stato. Le pensioni sono determinate tenendo conto dei periodi assicurativi compiuti nei due Stati contraenti secondo le disposizioni della Convenzione: non costituisce ostacolo l'efficacia giuridica di precedenti decisioni. (2) Le maggiorazioni, le aggiunte e gli altri supplementi a carico di fondi pubblici per le pensioni di cui al paragrafo 1 sono pagate a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione: tuttavia la quota fissa (Grundbetrag) delle pensioni dell'assicurazione pensioni tedesca per gli operai (assicurazione invalidita) e' pagata anche per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della Convenzione.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Procedimento (1) I pagamenti sono concessi su domanda. La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio di collegamento competente dello Stato Contraente in cui si trova il richiedente, stabilito nell'Accordo amministrativo per la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle assicurazioni sociali del 5 maggio 1953. (2) La scadenza dei termini di prescrizione o decadenza non puo' essere opposta se la domanda e' fatta entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della Convenzione.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Documentazione dei diritti Nei casi in cui la documentazione relativa al diritto e alla misura delle prestazioni non fosse piu' reperibile, tali diritti potranno essere comprovati con ogni altro mezzo idoneo.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Rapporti di pagamento I trasferimenti derivanti dal presente Accordo sono effettuati come pagamenti correnti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della Convenzione. Cio' vale anche per le rendite che fossero state gia' versate in conti bloccati, da parte degli enti assicuratori obbligati, a favore dei beneficiari.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Entrata in vigore (1) Il presente Accordo sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile in Bonn. (2) Il presente Accordo entra in vigore contemporaneamente alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle assicurazioni sociali del 5 maggio 1953. Esso vale per la durata della Convenzione. In fede di che i sottoscritti hanno munito il presente Accordo aggiuntivo delle loro firme e dei loro sigilli. Fatto in Roma, il 12 maggio 1953, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno egualmente fede. Per la Repubblica Federale di Germania VON BRENTANO ECKERT Per la Repubblica italiana GIUSTI LAMPERTICO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

Accordo-Protocollo finale

PROTOCOLLO FINALE Al momento della firma dell'Accordo Aggiuntivo alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953, concluso oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania circa la concessione di pensioni e rendite per il periodo anteriore all'entrata in vigore di detta Convenzione, i Plenipotenziari dei due Stati contraenti dichiarano di essere d'accordo su quanto segue: 1. Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione i diritti a rendite dell'assicurazione infortuni dei cittadini italiani e tedeschi che si trovano in un terzo Stato sono trattati in base alla Convenzione n. 19 adottata il 19 maggio 1925 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. 2. E' fatta riserva di un regolamento speciale per il trattamento dei diritti a pensioni e rendite delle persone contemplate nell'articolo 2 dell'Accordo del 26 febbraio 1941 per il regolamento delle assicurazioni sociali interessanti le persone considerate dall'Accordo del 21 ottobre 1939 per l'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento degli allogeni tedeschi e dei cittadini germanici dall'Italia in Germania. 3. Relativamente ai diritti non soddisfatti fatti valere da parte italiana nel campo dell'assicurazione contro le malattie, le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti concorderanno, in ogni caso entro il 1 ottobre 1953, la somma da versare all'Ente assicuratore italiano. 4. Le due Parti contraenti si propongono di iniziare i pagamenti in base all'Accordo Aggiuntivo gia' prima dell'entrata in vigore di tale Accordo. Fatto in Roma, il 12 maggio 1953, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno egualmente fede. Per la Repubblica Federale di Germania VON BRENTANO ECKERT Per la Repubblica italiana GIUSTI LAMPERTICO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

Allegato

Zusatzvereinbarung zu dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik uber Sozialversicherung vom 5 Mai 1953 uber die Gewahrung von Renten fur die Zeit vor dem Inkrafttreten des Abkommens. Parte di provvedimento in formato grafico Schlussprotokol Parte di provvedimento in formato grafico

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