LEGGE 7 marzo 1957, n. 298

Type Legge
Publication 1957-03-07
Ultimo aggiornamento 1957-05-13
State In force
Source Normattiva
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PROTOCOLLO DI FIRMA Al momento di firmare la Convenzione consolare in data di oggi fra il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e la Repubblica italiana, i sottoscritti, debitamente autorizzati, dichiarano quanto segue: Le Alte Parti Contraenti desiderano affermare che, in caso di guerra o di rottura delle relazioni diplomatiche, considerano che i seguenti principi sono applicabili agli uffici ed ai funzionari consolari secondo il diritto internazionale generale: 1) nel caso di guerra o di rottura di relazioni diplomatiche fra due Stati, ciascuno di essi ha il diritto di chiedere la chiusura di alcuni o tutti gli uffici consolari dell'altro Stato, sul proprio territorio. Esso ha inoltre il diritto di chiudere tutti o alcuni degli uffici consolari dell'altro Stato situati in altri Paesi sottoposti alla sua occupazione militare; 2) nel caso di chiusura di alcuni o tutti gli uffici consolari di uno Stato sul territorio di un altro Stato o in un territorio che sia sottoposto all'occupazione militare di quest'ultimo Stato ai funzionari consolari (ivi compresi quegli onorari) e agli impiegati consolari del primo Stato, che ne abbiano la cittadinanza senza avere la cittadinanza dell'altro Stato, purche' i loro nomi siano stati debitamente notificati per il tramite appropriato, come a tutti i membri delle loro famiglie, deve essere fissato un termine ragionevole e concesse le facilitazioni del caso perche' possano lasciare il territorio per il proprio Stato. Ad essi devono essere accordati un trattamento ed una protezione adeguati fino al momento della loro partenza, che deve avere luogo entro un termine ragionevole, essi devono essere autorizzati a portare con loro gli archivi ed i documenti ufficiali come pure i loro effetti personali e mobilio o, se lo preferiscono, a depositarli in custodia nel territorio. In ambedue i casi i detti archivi e documenti ufficiali sono inviolabili e devono essere prese tutte le misure necessarie per salvaguardare i loro effetti personali ed il mobilio. In fede di che, i sopraindicati Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto, a Roma, in duplice originale, il giorno 1° giugno 1954, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede. Per Sua Maesta' ASHLEY CLARKE Per il Presidente della Repubblica italiana PICCIONI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

Convenzione-2° Protocollo

SECONDO PROTOCOLLO DI FIRMA Al momento di procedere alla firma della Convenzione consolare in data di oggi tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, dichiarano quanto segue: Le Alte Parti Contraenti hanno, concordato che alle disposizioni dell'articolo 14 e del paragrafo 2) dell'articolo 29 della Convenzione non verra' data applicazione fino al momento in cui ciascuna delle Alte Parti Contraenti non avra' data notifica all'altra e a tale effetto. In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i propri sigilli. Fatto, a Roma, in duplice originale, il giorno 1° giugno 1954, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede. Per Sua Maesta' ASHLEY CLARKE Per il Presidente della Repubblica italiana PICCIONI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

Convenzione-Lettere

BRITISH EMBASSY ROME Parte di provvedimento in formato grafico

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