DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361
Art. 68. 1. COMMA ABROGATO DALLA [L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-21;270). 2. COMMA ABROGATO DALLA [L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-21;270). 3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato attributo il voto e il cognome del candidato ((al quale e' attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale)). Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti ((di ciascun candidato nel collegio uninominale)). ((Prende altresi' nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a piu' liste)). (42) 3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti ((di ciascun candidato nel collegio uninominale)). Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheta stessa viene subito impresso il timbro della sezione. (42) 4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto. 5. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;534). 6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. PERIODO ABROGATO DAL [D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;534). 7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. PERIODO SOPPRESSO DALLA [L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-21;270). 8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale. ((8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale)).
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 69
Art. 69. ([L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art29)). La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. ((Quando un unico segno sia tracciato su piu' rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso)).
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 70
Art. 70. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 51, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art51), art. 30). Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni ((chiaramente riconoscibili,)) tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto ((far identificare)) il proprio voto. Sono, altresi', nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 71
Art. 71. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1° e 50, comma 3°, prima parte, e [L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art31-com1) e [2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art31-com2)). Il presidente, udito il parere degli scrutatori: 1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonche' sulla nullita' dei voti; 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, da' atto del numero dei voti di lista e dei voti ((di ciascun candidato nel collegio uninominale)) contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76. (42) I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti. (42) Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 72
Art. 72. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 50, comma 3°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art50-com3) e [4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art50-com4), art. 32). Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione: a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste; b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli; c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma, dello scrutatore; d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-21;270))). I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti ((...)) di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 73
Art. 73. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50, ultimo comma, 52, 49 e 47, n. 4, e [L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art28), ultimo comma). Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del ((lunedi')) successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede gia' spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 74
Art. 74. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5°, e 53, primo comma). Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e' redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti ((...)) delle liste presenti. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste ((...))) e delle decisioni del presidente, nonche' delle firme e dei sigilli. Il verbale e' atto pubblico.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 75
Art. 75. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 53, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art53), art. 33). Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale e' poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti ((...)) delle liste presenti. L'adunanza e' poi sciolta immediatamente. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione. La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonche' ((della cassetta, dell'urna)), dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73. L'altro esemplare del suddetto verbale e' depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; e' vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;534). COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;534). COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;534). L'estratto e' trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito, per quindici giorni, nella Segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto. Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale puo' far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 76
Art. 76. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 54, comma 1, n. 1, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art54-com1-num1), art. 34). L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti: 1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformita' dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, ((...)), 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75; 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il piu' sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fara' chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verra' allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 77
Art. 77. ((1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parita', e' eletto il candidato piu' giovane di eta'; c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis; d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista; e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento; f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa; g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento; h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parita' di cifre individuali percentuali, prevale il piu' giovane di eta'. In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento; i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche' il totale dei voti validi della circoscrizione)).
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 78
Art. 78. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 4 AGOSTO 1993, N. 277](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-08-04;277)))
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 79
Art. 79. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 56, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art56), art. 34, comma 1°, n. 2). L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri. Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, e' vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza. Non puo' essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste ((della circoscrizione)). Nessun elettore puo' entrare armato. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso e' riservato agli elettori; l'altro e' esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti ((...)) delle liste dei candidati. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli puo', inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti ((...)) delle liste dei candidati.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 80
Art. 80. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 4 AGOSTO 1993, N. 277](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-08-04;277)))
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 81
Art. 81. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 58, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art58), artt. 6, comma 1°, e 35, n. 4). Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti ((...)) di lista presenti. IL [D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;534) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformita' del numero 6) dell'art. 77. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;534). L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 86, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 82
Art. 82. ([L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 40](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art40)). Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 83
Art. 83. 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e); d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c); e) individua quindi: 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno ((un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore)); 2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno ((un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore)); f) procede al riparto ((dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta)); a tale fine, detrae i ((...)) seggi gia' attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio; g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonche' fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno ((un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore)). A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi gia' individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio; h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo cosi' il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parita', alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali e' stato gia' attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate; i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. 2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. 3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 83 bis
Art. 83-bis. ((1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parita' di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui e' stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parita' di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie)). 2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione. (42)
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 84
Art. 84. ((1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. 2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. 3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). 4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. 5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente gia' utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, secondo l'ordine decrescente. 6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). A tale fine si procede con le modalita' previste dal comma 4. 7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalita' previste dai commi 4 e 5. 8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parita' della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. 9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla segreteria generale della Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico)).
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 85
Art. 85. ((1. Il deputato eletto in piu' collegi plurinominali e' proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e) )). ((1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o piu' collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale)).
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 86
Art. 86. 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, ((in un collegio plurinominale)) e' attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato ((primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione)). (42) 2. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, commi 2, 3 ((, 4 e 5)). 3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio ((attribuito in un collegio uninominale)) si procede ad elezioni suppletive. (42) 3-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165))). 4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533), in quanto applicabili.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 87
Art. 87. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62). Alla Camera dei deputati e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attivita' o posteriormente. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto. Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta. Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 88
Art. 88. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art63), art. 41). I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonche' i dipendenti degli Enti ed istituiti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Qualora il loro trattamento netto di attivita', escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennita' parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresi' l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, e' loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia. Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non puo', per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianita'. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio. Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, e' adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero. Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare e' considerato a tutti gli effetti periodo di attivita' di servizio ed e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per se' e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio. ((2a)) Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati. I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 89
Art. 89. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64). E' riservata alla Camera dei deputati la facolta' di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 90
Art. 90. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65). Qualora un deputato sia tratto in arresto perche' colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 91
Art. 91. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66). Non e' ammessa rinunzia o cessione dell'indennita' spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 92
Art. 92. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 67, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art67), artt. 5 e 10, comma 1°). L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell'[art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1945-09-07;545~art22), e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti: 1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato; 1-bis) ((NUMERO ABROGATO DALLA [L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165))); 2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non piu' di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione e' ridotto della meta'; 2-bis) ((NUMERO ABROGATO DALLA [L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165))); 3) la' dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta; ((4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla [legge 13 marzo 1980, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-03-13;70))). ((L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale)). COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA [L. 6 MAGGIO 2015, N. 52](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-05-06;52). (42)
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 93
Art. 93. ((1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale. 2. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. 3. In caso di parita' e' proclamato eletto il candidato piu' giovane di eta')).
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 93 bis
Art. 93-bis. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165)))
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 93 ter
Art. 93-ter. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165)))
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 93 quater
Art. 93-quater. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165)))
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 94
Art. 94. ([L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art42)). Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, e' punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 2000 a lire 10.000.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 95
Art. 95. ([L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art44)). Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 96
Art. 96. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69). Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilita', o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o piu' elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, ((e' punito con la reclusione da uno a quattro anni)) e con la multa da lire 3000 a lire 20.000, anche quando l'utilita' promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita'.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 97
Art. 97. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70). Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, e' punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 98
Art. 98. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71). Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 99
Art. 99. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72). Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 100
Art. 100. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del [codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398) aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. ((36))
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 101
Art. 101. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75). Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siano cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da piu' persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena e' aumentata e sara', in ogni caso, non inferiore a tre anni. Se la violenza o la minaccia e' fatta da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 20.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398).
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 102
Art. 102. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76). Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, e' punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 2000. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 103
Art. 103. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, [art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art77), art. 43). Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 50.000. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi da' il voto in piu' sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a lire 20.000.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 104
Art. 104. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78). Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 10.000. Se il reato e' commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20.000. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 20.000. I rappresentanti ((...)) e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 20.000. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 105
Art. 105. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79). Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 e' punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena e' diminuita della meta'.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 106
Art. 106. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). L'elettore che sottoscrive piu' di una candidatura nel collegio uninominale o piu' di una lista di candidati e' punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 10.000. ((32))
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 107
Art. 107. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81). I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 3000 a lire 10.000.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 108
Art. 108. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82). Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 3000 a lire 5000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 109
Art. 109. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84). L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, e' tratto in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma e' confiscata.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 110
Art. 110. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85). L'elettore che non riconsegna ((una scheda)) o la matita e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000. Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 111
Art. 111. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86). Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 112
Art. 112. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87). Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti ((...)) di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 113
Art. 113. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88). Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci. Il Giudice puo' ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398) e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 27 DICEMBRE 1973, N. 933](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-12-27;933))).
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 114
Art. 114. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89). L'autorita' giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronuncie definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 115
Art. 115. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;534)))
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 116
Art. 116. ([L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art46)). In occasione delle elezioni politiche, e' autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 117
Art. 117. ([L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art47)). Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa. ((29))
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 118
Art. 118. ([L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 48](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art48)). Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennita' di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 119
Art. 119. 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti ((dei candidati nei collegi uninominali e)) di lista o di gruppo di candidati nonche', in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa. (15)
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 120
Art. 120. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico.
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 121
Art. 121. ([L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 51, comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art51-com1)). Le nuove norme relative alle incompatibilita' e alle ineleggibilita' nei riguardi dei Sindaci e dei magistrati, nonche' quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli articoli 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico. Visto: Il Ministro per l'interno TAMBRONI
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-Tabelle
TABELLA A (articolo 1, comma 2) I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.
Circoscrizione
Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1 Piemonte 1 Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Torino
2 Piemonte 2 Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Torino
3 Lombardia 1 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Milano
4 Lombardia 2 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35 Milano
5 Lombardia 3 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 Milano
6 Lombardia 4 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30 Milano
7 Veneto 1 Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Venezia
8 Veneto 2 Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Venezia
9 Friuli Venezia Giulia Territorio dell'intera Regione Trieste
10 Liguria Territorio dell'intera Regione Genova
11 Emilia-Romagna Territorio dell'intera Regione Bologna
12 Toscana Territorio dell'intera Regione Firenze
13 Umbria Territorio dell'intera Regione Perugia
14 Marche Territorio dell'intera Regione Ancona
15 Lazio 1 Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 Roma
16 Lazio 2 Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 Roma
17 Abruzzo Territorio dell'intera Regione L'Aquila
18 Molise Territorio dell'intera Regione Campobasso
19 Campania 1 Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Napoli
20 Campania 2 Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Napoli
21 Puglia Territorio dell'intera Regione Bari
22 Basilicata Territorio dell'intera Regione Potenza
23 Calabria Territorio dell'intera Regione Catanzaro
24 Sicilia 1 Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Palermo
25 Sicilia 2 Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Palermo
26 Sardegna Territorio dell'intera Regione Cagliari
27 Valle d'Aosta Territorio dell'intera Regione Aosta
28 Trentino-Alto Adige Territorio dell'intera Regione Trento
Tabella A.1 ((TABELLA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2019, N. 51)) TABELLA A-bis (articolo 31, comma 1) Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA A-ter (articolo 31, comma 1) Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEI CONSIGLI REGIONALI NELLE REGIONI A STATUTO NORMALE, DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA, DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI E DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI PARTE INTERNA DELLA SCHEDA Parte di provvedimento in formato grafico (20) TABELLA C MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D BOLLO DELLA SEZIONE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA E MODELLO DI URNA DI VECCHIO TIPO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA F MODELLO DI URNA DI NUOVO TIPO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA G MODELLO PER LA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA H MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA Parte di provvedimento in formato grafico
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