LEGGE 14 ottobre 1957, n. 1203
CONVENZIONE RELATIVA A TALUNE ISTITUZIONI COMUNI ALLE COMUNITA' EUROPEE SUA MAESTA IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI, Solleciti di evitare la molteplicita' delle istituzioni chiamate ad assolvere compiti analoghi nelle Comunita' Europee che essi hanno costituito, Hanno deciso di creare per queste Comunita' talune istituzioni uniche ed hanno a tal fine designato come plenipotenziari: SUA MAESTA IL RE DEI BELGI S. E. Paul-Henri SPAAK, Ministro degli Affari esteri; S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli Affari economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA S. E. Konrad ADENAEUR, Cancelliere federale; S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli Affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE S. E. Christian PINEAU, Ministro degli Affari esteri; S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli Affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri; S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli Affari esteri; SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO S. E. Joseph BECH, Presidente del Governo, Ministro degli Affari esteri; S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI S. E. Joseph LUNS, Ministro degli Affari esteri; S. E. J. LINTHORST-HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa. I quali dopo avere scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1 I poteri e le competenze attribuiti all'Assemblea dai Trattato che istituisce la Comunita' economica europea da una parte, e dal Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica dall'altra, sono esercitati alle condizioni rispettivamente previste dai Trattati stessi, da un'Assemblea unica composta e designata come previsto sia dall'art. 138 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, sia dall'art. 108 del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.
Convenzione-art. 2
Art. 2 1. Fin dalla sua entrata in funzione, l'Assemblea unica di cui all'articolo precedente sostituisce l'Assemblea comune prevista dall'art. 21 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. Essa esercita i poteri e le competenze devoluti all'Assemblea comune da questo Trattato, conformemente alle disposizioni dello stesso. 2. A tal fine, l'art. 21 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alla data dell'entrata in funzione dell'Assemblea unica di cui all'articolo precedente, e' abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti: "Art. 21 1. L'Assemblea e' formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro. 2. Il numero dei delegati e' fissato come segue: Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3. L'Assemblea elaborera' dei progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'umanita', stabilira' le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettivo norme costituzionali".
Convenzione-art. 3
Art. 3 Le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea da una parte, e dal Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica dall'altra, sono esercitate alle condizioni rispettivamente previste da questi Trattati, da una Corte di giustizia unica composta e designata come previsto sia dagli articoli da 165 a 167 inclusi del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, sia dagli articoli da 137 a 139 inclusi del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.
Convenzione-art. 4
Art. 4 1. Fin dalla sua entrata in funzione, la Corte di giustizia unica di cui all'articolo precedente sostituisce la Corte prevista dall'art. 32 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. Essa esercita le competenze attribuite a questa Corte da quest'ultimo Trattato, conformemente alle disposizioni dello stesso. Il presidente della Corte di giustizia unica di cui all'articolo precedente esercita le attribuzioni devolute dal Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio al presidente della Corte unica prevista da questo Trattato. 2. A tal fine, alla data dell'entrata in funzione della Corte di giustizia unica di cui all'articolo precedente: a) l'art. 32 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti: "Art. 32 La Corte e' composta di sette giudici. La Corte si riunisce in seduta plenaria. Essa puo', tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sara' composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito. La Corte si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi nelle cause di cui e' investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunita', cosi' pure quando dove pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'art. 41. Ove cio' sia richiesto dalla Corte, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'art. 32-ter, comma secondo". "Art. 32-bis La Corte e assistita da due avvocati generali. L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause proposte alla Corte, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, cosi' come definita dall'art. 31. Ove cio' sia richiesto dalla Corte, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'art. 32-ter, comma terzo". "Art. 32-ter I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione e' soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale, la cui designazione e' soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, e' designato a sorte. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte. Il suo mandato e' rinnovabile". "Art. 32-quater La Corte nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto". b) le disposizioni del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia allegato al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono abrogate limitatamente alle disposizioni in esso contenute che siano contrarie agli articoli da 32 a 32-quater inclusi di questo Trattato.
Convenzione-art. 5
Art. 5 1. Le funzioni attribuite al Comitato economico e sociale dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea da una parte e dal Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica dall'altra sono esercitate, alle condizioni rispettivamente previste da questi Trattati, da un Comitato economico e sociale unico, composto e designato come previsto sia dall'art. 194 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, sia dall'art. 166 del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. 2. Il Comitato economico e sociale unico di cui al paragrafo precedente deve comprendere una sezione specializzata, e puo' annoverare sottocomitati competenti, nei settori o per le questioni che rientrano nella sfera di competenza del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. 3. Le disposizioni degli articoli 193 e 197 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea sono applicabili al Comitato economico e sociale unico di cui al paragrafo 1.
Convenzione-art. 6
Art. 6 Le spese di funzionamento dell'Assemblea unica, della Corte di giustizia unica e del Comitato economico e sociale unico sono ripartite, in proporzioni eguali, fra le Comunita' interessate. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono stabilite di comune intesa dalle autorita' competenti di ogni Comunita'.
Convenzione-art. 7
Art. 7 La presente Convenzione sara' ratificata dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data alla quale saranno in vigore il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.
Convenzione-art. 8
Art. 8 La presente Convenzione redatta in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Atto Finale
ATTO FINALE LA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA PER IL MERCATO COMUNE E L'EURATOM, istituita a Venezia il 29 maggio 1956 dai Ministri degli affari esteri del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, che ha continuato i suoi lavori a Bruxelles e, al termine di questi, si e' riunita a Roma il 25 marzo 1957, ha redatto i testi seguenti: I 1. Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e suoi allegati, 2. Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti, 3. Protocollo relativo a commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono, 4. Protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia, 5. Protocollo concernente l'Italia, 6. Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, 7. Protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano d'un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri, 8. Protocollo relativo al regime da applicare ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio nei confronti dell'Algeria e dei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, 9. Protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati, 10. Protocollo relativo all'applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi, 11. Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita', e suoi allegati, 12. Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane, 13. Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di caffe' verde. II 1. Trattato che istituisce la Comunita' europea della energia atomica, e suoi allegati, 2. Protocollo relativo all'applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi III Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunita' europee. Al momento di firmare questi testi, la Conferenza ha adottato le dichiarazioni sotto elencate ed allegate al presente atto: 1. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione con gli Stati membri delle organizzazioni internazionali, 2. Dichiarazione comune concernente Berlino, 3. Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunita' economica europea dei Paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco, 4. Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunita' economica europea del Regno di Libia, 5. Dichiarazione d'intenzioni relativa alla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria della Repubblica italiana, 6. Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunita' economica europea del Surinam e delle Antille olandesi. La Conferenza ha preso atto altresi' delle dichiarazioni sotto elencate ed allegate al presente atto: 1. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi, 2. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione dei Trattati a Berlino, 3. Dichiarazione del Governo della Repubblica Francese relativa alle domande di brevetto che coprono cognizioni sottoposte a un regime di segretezza per ragioni attinenti alla difesa. Infine, la Conferenza ha deciso di elaborare ulteriormente: 1. Il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' economica europea, 2. Il Protocollo sui privilegi e immunita' della Comunita' economica europea, 3. Il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea dell'energia atomica, 4. Il Protocollo sui privilegi e immunita' della Comunita' europea dell'energia atomica. I protocolli 1 e 2 saranno allegati al Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e i protocolli 3 e 4 saranno allegati al Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale. Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA - - - Dichiarazione comune relativa alla cooperazione con gli Stati membri delle Organizzazioni internazionali I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEI LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI, All'atto della firma dei Trattati che istituiscono tra loro la Comunita' economica europea, e la Comunita' europea dell'energia atomica, Consapevoli delle responsabilita' che assumono nei confronti dell'avvenire dell'Europa unificando i loro mercati, ravvicinando le loro economie e definendo in questo campo i principi e le modalita' di una politica comune, Riconoscendo che l'istituzione fra loro di una unione doganale e di una stretta collaborazione nello sviluppo pacifico dell'energia nucleare, efficaci strumenti di progresso economico e sociale, deve contribuire, noti soltanto alla loro prosperita' ma anche a quella di altri paesi, Solleciti di associare tali paesi alle prospettive di espansione che questa realizzazione offre, Si dichiarano disposti a concludere, fin dall'entrata in vigore di tali Trattati, con gli altri paesi e in particolare nell'ambito delle organizzazioni internazionali alle quali partecipano, accordi che permettano di raggiungere tali obiettivi di interesse comune e di garantire lo sviluppo armonioso dell'insieme degli scambi. - - - Dichiarazione comune concernente Berlino I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI, Avuto riguardo alla situazione particolare di Berlino e alla necessita' di apportarle l'appoggio del mondo libero, Solleciti di confermare la solidarieta' che li unisce alla popolazione di Berlino, Adopreranno i loro buoni uffici nella Comunita' perche' vengano adottate tutte le misure necessarie per agevolare la situazione economica e sociale di Berlino, favorirne lo sviluppo e garantirne la stabilita' economica. - - - Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunita' economica europea dei Paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco. I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI, Prendendo in considerazione gli accordi e convenzioni di carattere economico, finanziario e monetario conclusi tra la Francia e gli altri Paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco, Solleciti di mantenere e intensificare le correnti tradizionali di scambi fra gli Stati membri della Comunita' economica europea e tali Paesi indipendenti, e di contribuire allo sviluppo economico e sociale di questi ultimi. Si dichiarano pronti, fin dall'entrata in vigore del Trattato, a proporre a tali Paesi negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associazione economica alla Comunita'. - - - Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunita' economica europea del Regno della Libia I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI, Prendendo in considerazione i vincoli economici esistenti fra l'Italia e il Regno di Libia, Solleciti di mantenere e intensificare le tradizioni correnti di scambi fra gli Stati membri della Comunita' e il Regno di Libia e di contribuire allo sviluppo economico e sociale di quest'ultimo, Si dichiarano pronti, fin dall'entrata in vigore dei Trattato, a proporre al Regno di Libia negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associazione economica alla Comunita'. - - - Dichiarazione d'intenzioni relativa alla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria della Repubblica italiana I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI, Solleciti, al momento di firmare il Trattato che istituisce tra loro la Comunita' economica europea, di precisare la portata delle disposizioni degli articoli 131 e 227 di detto Trattato, considerato che, a mente dell'art. 24 dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia, l'amministrazione italiana di tale territorio avra' termine il 2 dicembre 1960, Hanno convenuto di riservare alle Autorita' che assumeranno dopo tale data la responsabilita' delle relazioni con l'esterno della Somalia, la facolta' di confermare l'associazione di tale territorio alla Comunita', e si dichiarano pronti, ove necessario, a proporre alle suddette Autorita' negoziati diretti alla conclusione di convenzioni d'associazione economica alla Comunita'. - - - Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunita' economica europea del Surinam e delle Antille olandesi. I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI, Prendendo in considerazione gli stretti vincoli che uniscono le Parti del Regno dei Paesi Bassi, Solleciti di mantenere e intensificare le tradizionali correnti di scambi fra gli Stati membri della Comunita' economica europea da una parte e il Surinam e le Antille olandesi dall'altra, e di contribuire allo sviluppo economico e sociale di questi Paesi, Si dichiarano pronti, fin dall'entrata in vigore dei Trattato e a richiesta del Regno dei Paesi Bassi, ad aprire negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associazione economica del Surinam e delle Antille olandesi alla Comunita'. - - - Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi All'atto della firma del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, il Governo della Repubblica federale di Germania fa la seguente dichiarazione: "Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, devonsi intendere per cittadini, tutti i Tedeschi nel senso definito dalla sua Legge fondamentale". - - - Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla applicazione dei Trattati a Berlino. Il Governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito dei propri strumenti di ratifica, che il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica si applicano ugualmente al Land di Berlino. - - - Dichiarazione del Governo della Repubblica Francese relativa alle domande di brevetto che coprono cognizioni sottoposte a un regime di segretezza per ragioni attinenti alla difesa. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, Considerando le disposizioni di cui agli articoli 17 e 25, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, Si dichiara disposto ad adottare le misure amministrative e a proporre al Parlamento francese le misure legislative necessarie affinche', fin dall'entrata in vigore del Trattato, le domande di brevetto che proteggono cognizioni segrete siano seguite, conformemente alla procedura normale, dal rilascio di brevetti con la clausola del divieto di temporanea pubblicazione.
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