LEGGE 14 ottobre 1957, n. 1203
Protocollo-Allegato I
Allegato I Elenchi da A a G previsti dagli articoli 19 e 20 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Allegato II
ALLEGATO II Elenco previsto dall'articolo 38 del Trattato Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Allegato III
ALLEGATO III Elenco delle transazioni invisibili contemplato dall'art. 106 del Trattato - Noli marittimi, ivi compresi contratti di noleggio, spese portuali, spese per pescherecci ecc. - Noli fluviali, ivi compresi i contratti di noleggio. - Trasporti su strada viaggiatori, noli e noleggi. - Trasporti aerei: viaggiatori, noli e noleggi. Pagamento da parte dei passeggeri dei biglietti di passaggio aereo internazionali, dei supplementi per eccedenze di bagaglio; pagamento del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio Introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di passaggio aereo internazionali, dei supplementi per eccedenze di bagaglio, del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio. - Per tutti i mezzi di trasporto marittimi: spese di scalo (rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di manutenzione, riparazioni, spese per l'equipaggio ecc.). - Per tutti i mezzi di trasporto fluviali: spese di scalo (rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di manutenzione e piccole riparazioni, di materiale da trasporto, spese per l'equipaggio, ecc.). - Per tutti i mezzi di trasporto commerciali su strada: carburante, olio, piccole riparazioni, autorimessa, spese per gli autisti e il personale viaggiante, ecc. - Per tutti i mezzi di trasporto aerei: spese di gestione e spese commerciali, ivi comprese le riparazioni di aeromobili e di materiale di navigazione aerea. - Spese e diritti di deposito doganale, di magazzinaggio, di sdoganamento. - Dazi doganali e tasse. - Oneri derivanti dal transito. - Spese di riparazione e di montaggio. - Spese di trasformazione, di officina, di lavori a cottimo o altri servizi dello stesso genere. - Riparazioni di natanti. - Riparazioni di materiale da trasporto a esclusione dei natanti e degli aeromobili. - Assistenza tecnica (assistenza per la produzione e la distribuzione di beni e servizi in tutte le fasi, fornita per un periodo determinato in ordine all'oggetto specifico di tale assistenza, e comprendente ad esempio consultazioni e missioni di esperti, elaborazione di piani e disegni di carattere tecnico, controlli di fabbricazione, studio dei mercati, come pure la formazione del personale). - Commissioni e provvigioni. Utili derivanti dalle operazioni di transito. Commissioni e spese bancarie. Spese di rappresentanza. - Pubblicita' in qualsiasi forma. - Viaggi per affari. - Partecipazioni di filiali, succursali, ecc. alle spese generali della loro sede principale all'estero e viceversa. - Contratti d'imprese (lavori di costruzione e di manutenzione di edifici, strade, ponti, porti, ecc. eseguiti da imprese specializzate, in generale a prezzi forfettari dopo aggiudicazione pubblica). - Differenze, garanzie e depositi riguardanti le operazioni a termine relative a merci effettuate conformemente alle pratiche commerciali d'uso. - Turismo. - Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi di studio. - Viaggi e soggiorni di carattere personale dovuti a motivi di salute. - Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi familiari. - Abbonamenti a giornali, periodici, libri, edizioni musicali. - Giornali, periodici, libri, edizioni musicali e dischi. - Pellicole gia' impressionate, di carattere commerciale, informativo, educativo, ecc. (noleggio, canoni cinematografici, sottotitoli, spese di doppiaggio e di stampa delle copie). - Contributi. - Manutenzione e riparazioni ordinarie di proprieta' private all'estero. - Spese governative (rappresentanze ufficiali all'estero, contributi alle organizzazioni internazionali). - Imposte e tasse, spese giudiziarie, spese di registrazione di brevetti e di marchi di fabbrica. Danni e interessi. Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti non dovuti. Multe. - Saldi periodici delle amministrazioni delle poste, telegrafi e telefoni e delle imprese di trasporto pubblico. - Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalita' straniera che migrano all'estero. - Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalita' straniera che rientrano in patria. - Salari e stipendi (lavoratori, delle zone di frontiera o stagionali, e altre prestazioni di non residenti, restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'occupazione della mano d'opera straniera). - Rimesse di emigranti (restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'immigrazione). - Onorari e retribuzioni. - Dividendi e rendite di quote beneficiarie. - Interessi (titoli mobiliari, titoli ipotecari, ecc.). - Canoni di affitto di stabili e di fondi rustici, ecc. - Ammortamenti contrattuali di prestiti (eccettuati i trasferimenti che rappresentino un ammortamento avente carattere di rimborso anticipato o di pagamento di arretrati accumulatisi). - Utili derivanti dalla gestione di imprese. - Diritti d'autore. Brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni (cessioni e licenze d'uso di brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni, protetti o meno, e trasferimenti derivanti da tali cessioni o licenze d'uso). - Introiti consolari. - Pensioni e trattamenti di quiescenza e altri redditi analoghi. Pensioni alimentari legali e assistenza finanziaria in caso di particolare disagio. Trasferimenti frazionati di averi detenuti in un paese membro da persone residenti in un altro paese membro e prive di risorse sufficienti al loro mantenimento personale. - Transazioni e trasferimenti inerenti all'assicurazione diretta. - Transazioni e trasferimenti inerenti alla riassicurazione e alla retrocessione. - Apertura e rimborso di crediti di carattere commerciale o industriale. - Trasferimenti all'estero di somme di entita' trascurabile. - Spese di documentazione di qualsiasi natura sostenute per proprio conto da istituti di cambio riconosciuti. - Premi per competizioni sportive e vincite alle corse. - Successioni. - Doti.
Protocollo-Allegato IV
ALLEGATO IV Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del Trattato L'Africa occidentale francese comprendente: il Senegal, il Sudan, la Guinea, la Costa d'Avorio, il Dahomey, la Mauritania, il Niger e l'Alto Volta; L'Africa equatoriale francese comprendente: il Medio Congo, l'Ubanghi-Ciari, il Ciad e il Gabon; Saint-Pierre et Miquelon, l'Arcipelago delle Comore, il Madagascar e dipendenze, la Somalia francese, la Nuova Caledonia e dipendenze, gli Stabilimenti francesi dell'Oceania, le Terre australi e antartiche; La Repubblica autonoma del Togo; Il territorio del Cameroun sotto amministrazione fiduciaria della Francia; Il Congo belga e il Ruanda-Urundi; La Somalia sotto amministrazione italiana; La Nuova Guinea olandese.
Protocollo-art. 1
Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Desiderando stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'art. 129 del Trattato, Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato stesso: Art. 1 La Banca europea per gli investimenti istituita dall'art. 129 del Trattato, in seguito denominata la "Banca" e' costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attivita' conformemente alle disposizioni del Trattato del presente statuto. La sede della Banca e' fissata di comune accordo dai governi degli Stati membri.
Protocollo-art. 2
Art. 2 I compiti della Banca sono definiti dall'art. 130 del Trattato.
Protocollo-art. 3
Art. 3 Conformemente all'art. 129 del Trattato, i membri della Banca sono: il Regno del Belgio; la Repubblica federale di Germania; la Repubblica francese; la Repubblica italiana; il Granducato del Lussemburgo; il Regno dei Paesi Bassi.
Protocollo-art. 4
Art. 4 1. Il capitale della Banca e' di un miliardo di unita' di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri, sono le seguenti: Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 milioni Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 milioni Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 milioni Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,5 milioni Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,5 milioni Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 milioni Il valore delle unita' di conto corrisponde a 0,888 670 88 grammi d'oro fino. Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato. 2. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro. 3. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimita', puo' decidere un aumento del capitale sottoscritto. 4. La quota di capitale sottoscritta non e' cedibile, non puo' essere costituita in garanzia ne' e' sequestrabile.
Protocollo-art. 5
Art. 5 1. Gli Stati membri versano il 25% del capitale sottoscritto in cinque rate uguali, che maturano rispettivamente al piu' tardi due mesi, nove mesi, sedici mesi, ventitre' mesi e trenta mesi dall'entrata in vigore del Trattato. Ogni versamento e' effettuato per un quarto in oro e moneta liberamente convertibile e per tre quarti in moneta nazionale. 2. Il Consiglio di amministrazione puo' esigere il versamento del rimanente 75% del capitale sottoscritto, sempreche' tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca nei confronti dei suoi mutuanti. Il versamento e' effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni.
Protocollo-art. 6
Art. 6 1. Su proposta del Consiglio di amministrazione, il Consiglio dei governatori puo' decidere a maggioranza qualificata, che gli Stati membri accordino alla Banca prestiti speciali fruttiferi, nel caso e nella misura in cui la Banca necessiti di un prestito di tal genere per il finanziamento di determinati progetti e il Consiglio di amministrazione dimostri che la Banca non e' in grado di procurarsi sul mercato dei capitali i fondi necessari a condizioni convenienti, avuto riguardo alla natura e allo scopo dei progetti da finanziare. 2. I prestiti speciali possono essere richiesti soltanto a decorrere dall'inizio del quarto anno successivo alla entrata in vigore del Trattato. I prestiti non debbono superare un totale di 400 milioni di unita' di conto, ne' 100 milioni di unita' di conto per anno. 3. La durata dei prestiti speciali sara' fissata in funzione della durata dei crediti o garanzie che la Banca si propone di concedere mediante tali prestiti; tale durata non deve essere superiore a 20 anni. Il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del Consiglio di amministrazione, puo' decidere il rimborso anticipato dei prestiti speciali. 4. Il saggio d'interesse dei prestiti speciali sara' del 4% annuo, salvo che il Consiglio dei governatori, avuto riguardo all'evoluzione e al livello del saggio d'interesse sul mercato dei capitali, non decida di fissare un saggio diverso. 5. I prestiti speciali devono essere accordati dagli Stati membri proporzionalmente al capitale sottoscritto; i versamenti saranno effettuati in moneta nazionale durante i sei mesi successivi al richiamo. 6. In caso di liquidazione della Banca, i prestiti speciali degli Stati membri sono rimborsati soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti della Banca.
Protocollo-art. 7
Art. 7 1. Qualora la parita' della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unita' di conto di cui all'art. 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sara' adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parita', mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca. Tuttavia, l'ammontare sul quale e' effettuato l'adeguamento non puo' eccedere l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca e iscritti nella moneta in questione e degli averi della Banca nella moneta stessa. Il versamento deve essere effettuato entro due mesi oppure, nella misura in cui corrisponde a prestiti, alle scadenze di questi. 2. Qualora la parita' della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unita' di conto definita dall'art. 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sara' adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parita' mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato. Tuttavia, l'ammontare sul quale e' effettuato l'adeguamento non puo' eccedere l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca e iscritti nella moneta in questione e degli averi della Banca nella moneta stessa. Il versamento deve essere effettuato entro due mesi oppure, nella misura in cui corrisponde a prestiti, alle scadenze di questi. 3. La parita' della moneta di uno Stato membro rispetto all'unita' di conto definita all'art. 4 e' stabilita in base al rapporto fra il peso di oro fino contenuto in tale unita' di conto ed il peso di oro fino corrispondente alla parita' di tale moneta dichiarata al Fondo Monetario Internazionale. In mancanza, tale parita' sara' determinata in base al tasso di cambio rispetto a una moneta definita o convertibile in oro, applicato dallo Stato membro per i pagamenti ordinari. 4. Il Consiglio dei governatori puo' decidere che non saranno applicate le norme stabilite dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualora si proceda a una modificazione uniformemente proporzionale al rapporto di parita' di tutte le monete dei paesi membri del Fondo Monetario Internazionale o dei membri della Banca.
Protocollo-art. 8
Art. 8. La Banca e' amministrata e gestita da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione e un Comitato direttivo.
Protocollo-art. 9
Art. 9 1. Il Consiglio dei governatori e' composto dei Ministri designati dagli Stati membri. 2. Il Consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca, massime per quanto riguarda gli obiettivi ai quali ci si dovra' ispirare a misura che progredisce l'attuazione del mercato comune. Il Consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive. 3. Inoltre, il Consiglio dei governatori: a) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'art. 4, paragrafo 3, b) esercita i poteri previsti dall'art. 6 in merito ai prestiti speciali, c) esercita i poteri previsti dagli articoli 11 e 13 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo. d) concede la deroga di cui all'art. 18, paragrafo 1, e) approva la relazione annuale redatta dal Consiglio di amministrazione, f) approva il bilancio annuo nonche' il conto profitti e perdite, g) esercita i poteri e le attribuzioni previsti dagli articoli 7, 14, 17, 26, e 27, h) approva il regolamento interno della Banca. 4. Il Consiglio dei governatori e' competente a prendere, all'unanimita', nell'ambito del trattato e del presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attivita' della Banca e alla sua eventuale liquidazione.
Protocollo-art. 10
Art. 10 Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del Consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Le votazioni del Consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'art. 148 del Trattato.
Protocollo-art. 11
Art. 11. 1. Il Consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva per decidere della concessione di crediti e di garanzie e per la conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonche' le commissioni di garanzia; controlla la sana amministrazione della Banca; assicura, la conformita' della gestione della Banca con le disposizioni del Trattato e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal Consiglio dei governatori. Alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione e' tenuto a sottoporre al Consiglio dei governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l'approvazione. 2. Il Consiglio di amministrazione e' composto di 12 amministratori e di 12 sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori, su rispettiva designazione degli Stati membri e della Commissione, in ragione di: 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; 3 amministratori designati dalla Repubblica Francese; 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana; 2 amministratori designati di comune accordo dai paesi del Benelux; 1 amministratore designato dalla Commissione. Il loro mandato e' rinnovabile. Ogni amministratore e' assistito da un sostituito nominato alle stesse condizioni e secondo le stesse procedure degli amministratori. I sostituti possono partecipare alle sedute del Consiglio d'amministrazione; non hanno diritto di voto salvo quando sostituiscono il titolare in caso d'impedimento di questi. Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del Comitato direttivo, presiede le sedute del Consiglio d'amministrazione senza partecipare alle votazioni. I membri del Consiglio d'amministrazione sono scelti tra personalita' che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza, essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca. 3. Soltanto nel caso che un amministratore non si risponda piu' ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, potra' dichiararlo dimissionario d'ufficio. La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del Consiglio d'amministrazione. 4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione. secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato. 5. Il Consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del Consiglio d'amministrazione. Esso definisce all'unanimita' le eventuali incompatibilita' con le funzioni di amministratore e di sostituto.
Protocollo-art. 12
Art. 12 1. Ogni amministratore dispone di un voto nel Consiglio d'amministrazione. 2. Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza semplice dei membri del Consiglio aventi voto deliberativo. La maggioranza qualificata richiede otto voti. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validita' delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Protocollo-art. 13
Art. 13 1. Il Comitato direttivo e' composto di un presidente e di due vice-presidenti nominati per un periodo di sei anni dai Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio d'amministrazione. Il loro mandato e' rinnovabile. 2. Su proposta del Consiglio d'amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata, puo' dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del Comitato direttivo. 3. Il Comitato direttivo provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca, sotto, l'autorita' del presidente e sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione. Esso prepara le decisioni del Consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di crediti e garanzie; assicura l'esecuzione di tali decisioni. 4. Il Comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri circa i progetti di concessione di crediti e di garanzie e progetti di emissione di prestiti. 5. Il Consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del Comitato direttivo e definisce le incompatibilita' con le loro funzioni. 6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extra giudiziaria. 7. I funzionari e gli impiegati della Banca sono posti sotto l'autorita' del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si deve tener conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri. 8. Il Comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.
Protocollo-art. 14
Art. 14 1. Un Comitato, composto di tre membri nominati dal Consiglio dei governatori, in ragione della loro competenza, verifica ogni anno la regolarita' delle operazioni e dei libri della Banca. 2. Tale Comitato conferma che il bilancio ed il conto profitti e perdite sono conformi alle scritture contabili i rispecchiano esattamente la situazione della Banca, sia all'attivo che al passivo.
Protocollo-art. 15
Art. 15 La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorita' da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla Banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.
Protocollo-art. 16
Art. 16 1. La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attivita' copra settori analoghi ai suoi. 2. La Banca ricerca ogni utile contatto, per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni.
Protocollo-art. 17
Art. 17 A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ovvero d'ufficio, il Consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell'art. 9 del presente statuto:
Protocollo-art. 18
Art. 18 1. Nell'ambito del mandato definito dall'art. 130 del Trattato, la Banca concede crediti ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per progetti d'investimenti da attuare nei territori europei degli Stati membri, sempreche' non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti. Tuttavia, per deroga concessa all'unanimita' dal Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio d'amministrazione, la Banca puo' concedere crediti per progetti di investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori europei degli Stati membri. 2. La concessione di crediti e' subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento. 3. Quando un prestito e' accordato a una impresa o ad una collettivita' che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sara' attuato il progetto, oppure ad altre garanzie sufficienti. 4. La Banca puo' garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettivita' per l'attuazione di operazioni previste dall'art. 130 del Trattato. 5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere in alcun momento superiore al 250% del capitale sottoscritto. 6. La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterra' idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.
Protocollo-art. 19
Art. 19 1. I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca nonche' le commissioni di garanzia devono essere adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e devono essere calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e di costituire un fondo di riserva, conformemente all'art. 24. 2. La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico del progetto da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio di interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorita' terza puo' concedere bonifici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'art. 92 del Trattato.
Protocollo-art. 20
Art. 20 Nelle operazioni di prestito e di garanzia la Banca deve osservare i seguenti principi: 1. Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo piu' razionale nell'interesse della Comunita'. Puo' accordare o garantire prestiti soltanto: a) quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel caso di progetti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza il progetto, o in qualsiasi altra maniera, nel caso di altri progetti; b) e quando l'esecuzione del progetto contribuisca all'incremento della produttivita' economica in generale e favorisca l'attuazione del mercato comune. 2. Non deve acquistare partecipazioni in imprese ne' assumere responsabilita' di sorta nella loro gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri crediti. 3. Puo' cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori l'emissione di obbligazioni o di altri titoli. 4. La Banca e gli Stati membri non debbono imporre condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro. 5. La Banca puo' subordinare la concessione di crediti alla organizzazione di aggiudicazioni internazionali. 6. La Banca non finanzia, ne' interamente ne' in parte, alcun progetto al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio il progetto stesso deve essere messo in esecuzione.
Protocollo-art. 21
Art. 21 1. Le domande di prestiti o di garanzie possono essere inoltrate alla Banca per il tramite sia della Commissione sia dello Stato membro sul territorio del quale sara' attuato il progetto. Un'impresa puo' presentare anche direttamente alla Banca una domanda di prestito o di garanzia. 2. Quando le domande siano inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sani attuato il progetto. Quando siano inoltrate per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione. Gli Stati membri interessati e la Commissione devono esprimere il loro parere nel termine massimo di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca puo' ritenere che il progetto di cui trattasi non sollevi obiezioni. 3. Il Consiglio d'amministrazione delibera in merito alle domande di prestiti o di garanzie a lui sottoposte dal Comitato direttivo. 4. Il Comitato direttivo esamina, se le domande di prestiti o di garanzie che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle dell'art. 20. Se il Comitato direttivo si pronuncia a favore della concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre il progetto di contratto al Consiglio d'amministrazione; puo' subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il Comitato direttivo si pronunci contro la concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre al Consiglio d'amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere. 5. In caso di parere negativo del Comitato direttivo, il Consiglio d'amministrazione puo' accordare il prestito o la garanzia in questione soltanto all'unanimita'. 6. In caso di parere negativo della Commissione, il Consiglio d'amministrazione puo' accordare il prestito o la, garanzia richiesta soltanto all'unanimita', e l'amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione. 7. In caso di parere negativo del Comitato direttivo e della Commissione, il Consiglio d'amministrazione non puo' accordare il prestito o la garanzia in questione.
Protocollo-art. 20
Art. 22 1. La Banca contrae sui mercati internazionali dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti. 2. La Banca puo' contrarre prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro nel quadro delle disposizioni legislative relative alle emissioni interne oppure, ove manchino tali disposizioni in uno Stato membro, dopo che lo Stato membro e la Banca si siano consultati e si siano accordati sul prestito che quest'ultima ha in progetto. Il consenso degli organi competenti dello Stato membro puo' essere ricusato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti sul mercato dei capitali di questo Stato.
Protocollo-art. 23
Art. 23 1. La Banca puo' impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilita' di cui non abbia immediata necessita' per far fronte alle sue obbligazioni: a) puo' effettuare collocamenti sui mercati monetari; b) fatte salve le disposizioni dell'art. 20, paragrafo 2, puo' acquistare o vendere titoli emessi sia direttamente sia dai suoi debitori; c) la Banca puo' effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalita'. 2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 25, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti o alle garanzie concesse dalla Banca stessa. 3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agira' di concerto con le autorita' competenti degli Stati membri o con la loro banca di emissione.
Protocollo-art. 24
Art. 24 1. Sara' costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10% del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il Consiglio d'amministrazione puo' decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, si dovra' alimentarlo mediante; a) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell'art. 5, b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca, sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a), sempreche' tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca. 2. Le risorse del fondo di riserva devono essere collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere allo scopo di tali fondi.
Protocollo-art. 25
Art. 25 1. La Banca sara' sempre autorizzata, a convertire in una delle monete degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di uno altro Stato membro per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, cosi' come definiti dall'art. 130 del Trattato, e avuto riguardo delle disposizioni dell'art. 23 del presente statuto. La Banca evitera' per quanto possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita. 2. La Banca non puo' convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri, senza il consenso di quest'ultimo. 3. La Banca puo' disporre liberamente dalla parte del suo capitale versato in oro o in valute convertibili, nonche' delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi. 4. Gli Stati, membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per progetti da attuare sul loro territorio.
Protocollo-art. 26
Art. 26 Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in particolare l'obbligo di versare la propria quota o i suoi prestiti speciali o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il Consiglio dei governatori, deliberante a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tale decisione non libera lo Stato ne' i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.
Protocollo-art. 27
Art. 27 1. Qualora il Consiglio dei governatori decida di sospendere l'attivita' della Banca, tutte le attivita' dovranno essere sospese senza indugio, eccezioni fatta, per le operazioni necessarie a debitamente garantire l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonche' la liquidazione degli impegni. 2. In caso di liquidazione, il Consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione.
Protocollo-art. 28
Art. 28. 1. In ognuno degli Stati membri la Banca ha la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa puo' in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. I privilegi e immunita' accordati alla Banca sono definiti dal Protocollo previsto dall'art. 218 del Trattato. 2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.
Protocollo-art. 29
Art. 29 Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise dalle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia. La Banca deve eleggere domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa puo', in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio o prevedere una procedura arbitrale. I beni e gli averi della Banca potranno essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria; Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Protocollo
Protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Considerando le condizioni attualmente in essere a causa della divisione della Germania, Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato: 1. Atteso che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla Legge fondamentale della Repubblica, federale di Germania e i territori tedeschi ove la Legge fondamentale non sia applicabile fanno parte del commercio interno tedesco, l'applicazione del Trattato non esige alcuna modificazione del regime attuale di tale commercio in Germania. 2. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non sia applicabile, come anche delle disposizioni esecutive degli accordi stessi. Esso Stato vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principi del mercato comune e adotta in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possano essere arrecati alle economie degli altri Stati membri. 3. Ciascuno Stato membro puo' adottare misure idonee a prevenire le difficolta' eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra uno Stato membro e i territori tedeschi ove la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non sia applicabile. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Protocollo
Protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Desiderando risolvere, in conformita' degli obiettivi generali del Trattato, taluni problemi particolari attualmente esistenti, Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate ai Trattato: I. - TASSE E AIUTI 1. La Commissione e il Consiglio procedono annualmente ad un esame del regime degli aiuti all'esportazione e delle tasse speciali all'importazione esistenti nella zona del franco. In occasione di tale esame, il Governo francese rende note le misure che intende adottare per ridurre e rendere razionali i livelli degli aiuti e tasse. Esso Governo comunica altresi' al Consiglio e alla Commissione le nuove imposizioni che intende effettuare in seguito a nuove liberalizzazioni e gli adattamenti degli aiuti e delle tasse cui intende procedere nei limiti dell'aliquota massima della tassa in vigore al 1 gennaio 1957. Le singole misure possono costituire l'oggetto di una discussione nell'ambito delle istituzioni suddette. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, quando ritenga che la mancanza di uniformita' sia pregiudizievole a taluni settori industriali degli altri Stati membri, puo' chiedere al Governo francese di adottare determinate misure per uniformare le tasse e gli aiuti, in ciascuna delle tre categorie alle materie prime, ai semiprodotti e ai prodotti finiti. Qualora il Governo francese non adotti tali misure, il Consiglio, sempre deliberando a maggioranza qualificata, autorizza gli altri Stati membri a prendere le misure di salvaguardia di cui definisce le condizioni e modalita'. 3. Ove la bilancia dei pagamenti ordinari della zona del franco risulti equilibrata per oltre un anno e le sue riserve monetarie abbiano raggiunto un livello ritenuto soddisfacente, particolarmente nei riguardi del volume del suo commercio estero, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' decidere che il Governo francese deve abolire il sistema delle tasse e aiuti. Qualora la Commissione e il Governo francese non concordino nel ritenere soddisfacente il livello delle riserve monetarie nella zona del franco, essi si rimettono al parere di una personalita' o di un organismo scelto di comune intesa come arbitro. In caso di disaccordo, l'arbitro e' designato dal presidente della Corte di giustizia. L'abolizione cosi' decisa deve essere eseguita secondo modalita' che non la rendano pregiudizievole all'equilibrio della bilancia dei pagamenti e puo', in particolare, essere operata gradatamente. Le disposizioni del Trattato si applicano integralmente non appena intervenuta tale abolizione. L'espressione "bilancia dei pagamenti ordinari" va intesa nel significato adottato dalle organizzazioni internazionali e dal Fondo monetario internazionale, vale a dire la bilancia commerciale e le transazioni invisibili aventi carattere di rendite o di prestazioni di servizi. II. - RETRIBUZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO 1. Gli Stati membri ritengono che l'instaurazione del mercato comune condurra', al termine della prima tappa, ad una situazione in cui il limite oltre il quale sono retribuite le ore di lavoro straordinario e il tasso medio di maggiorazione per tali ore nell'industria corrisponderanno a quelli esistenti in Francia secondo la media dell'anno 1956. 2. Ove tale situazione non si realizzasse al termine della prima tappa, la Commissione e' tenuta ad autorizzare la Francia ad adottare, nei confronti dei settori industriali che risentono della disparita' nel modo di retribuzione delle ore di lavoro straordinario, misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e modalita', salvo qualora, nel corso di tale tappa, l'aumento medio del livello dei salari negli stessi settori di altri Stati membri, rispetto alla media dell'anno 1956, fosse superiore a quello intervenuto in Francia di una percentuale fissata dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Protocollo
Protocollo concernente l'Italia LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia, Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato: GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA Prendono atto del fatto che il Governo italiano e' impegnato nell'esecuzione di un programma decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in particolare grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle Isole e alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione; Ricordano che tale programma del Governo italiano e' stato preso in considerazione e approvato nei suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono membri; Riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro interesse comune; Convengono, onde agevolare il Governo italiano nell'adempimento di tale compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunita' di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal Trattato, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo; Ritengono che le istituzioni della Comunita' debbano considerare, ai fini dell'applicazione del Trattato, lo sforzo che l'economia italiana dovra' sostenere nei prossimi anni, e l'opportunita' di evitare che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il livello dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del Trattato in Italia; Riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 108 e 109, si dovra' aver cura che le misure richieste al Governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Protocollo-art. 1
Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano il Granducato del Lussemburgo, Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato: Art. 1 1. In ragione della particolare situazione della sua agricoltura, il Granducato del Lussemburgo e' autorizzato a mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti compresi nell'elenco allegato alla decisione delle Parti Contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, in data 3 dicembre 1955, riguardante l'agricoltura lussemburghese. Il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'art. 6, terzo comma, della Convenzione di Unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921. 2. Il Granducato del Lussemburgo adotta tutte le misure di ordine strutturale, tecnico ed economico, atte a consentire la progressiva integrazione dell'agricoltura lussemburghese nel mercato comune. La Commissione puo' rivolgergli raccomandazioni circa le misure da adottare. Al termine del periodo transitorio, il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, in quale misura le deroghe concesse al Granducato del Lussemburgo debbano essere mantenute, modificate o abolite. Ad ogni Stato membro interessato e' riconosciuto il diritto di ricorso contro tale decisione dinanzi ad un organo arbitrale, designato conformemente alle disposizioni dell'art. 8, paragrafo 4, del Trattato.
Protocollo-art. 2
Art. 2 Nello stabilire i regolamenti contemplati dall'art. 48, paragrafo 3, del Trattato, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, la Commissione considera, nei riguardi del Granducato del Lussemburgo, la particolare situazione demografica di tale paese. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Protocollo
Protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare alla importazione in uno degli Stati membri LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Desiderando dare precisazioni in merito all'applicazione del Trattato a talune merci originarie e provenienti da taluni paesi, che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri, Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato: 1. L'applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea non richiede alcuna modificazione del regime doganale applicabile, al momento dell'entrata in vigore del Trattato, alle importazioni: a) nei paesi del Benelux, di merci originarie e provenienti dal Surinam e dalle Antille olandesi; b) in Francia di merci originarie e provenienti dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Repubblica del Vietnam, dalla Cambogia e dal Laos. Le disposizioni che precedono si applicano altresi' agli Stabilimenti francesi del Condominio delle Nuove Ebridi; c) in Italia, di merci originarie e provenienti dalla Libia e dalla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria italiana. 2. Le merci importate in uno Stato membro in base al regime suddetto non possono considerarsi in libera pratica in tale Stato, ai sensi dell'art. 10 del Trattato, quando siano riesportate in un altro Stato membro. 3. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del Trattato, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni relative ai regimi particolari contemplati dal presente Protocollo, nonche' l'elenco dei prodotti che beneficiano di tali regimi. Essi informano altresi' la Commissione e gli altri Stati membri delle modificazioni successivamente apportate a tali elenchi o a tali regimi. 4. La Commissione vigila a che l'applicazione delle disposizioni che precedono non sia pregiudizievole agli altri Stati membri; essa puo' prendere, a tal fine, ogni opportuna disposizione nelle relazioni fra Stati membri. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Protocollo
Protocollo relativo al regime da applicare ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio nei confronti dell'Algeria e dei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Consapevoli del fatto che le disposizioni del Trattato concernenti l'Algeria e i dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese sollevano il problema del regime da applicare, nei confronti dell'Algeria e di tali dipartimenti, ai prodotti che costituiscono l'oggetto del Trattato istitutivo della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, Desiderando ricercare una soluzione adeguata, in armonia coi principi dei due Trattati, Risolveranno con spirito di reciproca collaborazione tale problema nel piu' breve termine, e al piu' tardi in occasione della prima revisione del Trattato istitutivo della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Protocollo
Protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato: 1. Ciascuno Stato membro puo' mantenere, nei confronti degli altri Stati membri e degli Stati terzi, per un periodo di sei anni dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, i dazi doganali e tasse d'effetto equivalente applicati ai prodotti contemplati nelle posizioni 27.09, 27.10, 27.11, 27.12 e ex 27.13 (paraffina, cere di petrolio o di scisti, e residui paraffinosi) della Nomenclatura di Bruxelles, alla data del 1 gennaio 1957, ovvero quelli applicati alla data dell'entrato in vigore del Trattato, quando questi ultimi siano inferiori. Tuttavia, il dazio da mantenere sugli oli grezzi non potra' avere per effetto di accrescere in misura superiore al 5% il divario esistente al 1 gennaio 1957 fra i dazi applicabili agli oli grezzi, da una parte, e quelli applicati ai derivati summenzionati dall'altra. Ove tale scarto non esista, quello eventualmente creato non potra' superare il 5% del dazio applicato al 1 gennaio 1957 ai prodotti contemplati nella posizione 27.09. Qualora, prima dello scadere del periodo di sei anni, si proceda a una riduzione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei confronti dei prodotti contemplati nella posizione 27.09, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicati agli altri prodotti summenzionati devono formare oggetto di una riduzione corrispondente. Allo scadere del periodo stesso, i dazi mantenuti alle condizioni previste dal comma precedente sono interamente aboliti nei riguardi degli altri Stati membri. Alla stessa data diventa applicabile nei confronti dei paesi terzi la tariffa doganale comune. 2. Agli aiuti alla produzione degli oli minerali contemplati nella posizione 27.09 della Nomenclatura di Bruxelles si applicano le disposizioni dell'art. 92, paragrafo 3-c) del Trattato, nella misura in cui tali aiuti appaiano necessari per riportare il prezzo degli oli grezzi al livello del prezzo praticato sul mercato mondiale, CAF porto europeo di uno Stato membro. Durante le due prime tappe, la Commissione fa uso dei poteri previsti dall'art. 93 soltanto nella misura necessaria a impedire un'applicazione abusiva di tali aiuti. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Protocollo
Protocollo concernente l'applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi. LE ALTE PARTI CONTRAENTI. Sollecite di precisare, al momento della firma del Trattato che istituisce tra loro la Comunita' economica europea, la portata del disposto dell'art. 227 del Trattato nei confronti del Regno dei Paesi Bassi, Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato stesso: Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, a motivo della struttura costituzionale del Regno quale risulta dallo Statuto del 29 dicembre 1954, avra' facolta', in deroga all'art. 227, di ratificare il Trattato soltanto per quanto riguarda il Regno in Europa e la Nuova Guinea olandese. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Convenzione-art. 1
Convenzione d'applicazione relativa a l'associazione dei Paesi e territori d'oltremare alla Comunita' LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Desiderando stabilire la Convenzione d'applicazione prevista dall'art. 136 del Trattato, Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato: Art. 1 Gli Stati membri partecipano, alle condizioni in appresso stabilite, alle misure atte a promuovere lo sviluppo sociale ed economico dei paesi e territori elencati nell'allegato IV del Trattato, mediante uno sforzo complementare a quello compiuto dalle autorita' responsabili di tali paesi e territori. A tal fine, e' costituito un Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, al quale gli Stati membri versano per cinque anni i contributi annui previsti dall'allegato A della presente Convenzione. Il Fondo e' amministrato dalla Commissione.
Convenzione-art. 2
Art. 2 Le autorita' responsabili dei paesi e territori presentano alla Commissione, d'intesa con le autorita' locali o con i rappresentanti della popolazione dei paesi e territori interessati, i progetti sociali ed economici per i quali e' richiesto il finanziamento della Comunita'.
Convenzione-art. 3
Art. 3 La Commissione definisce ogni anno i programmi generali per lo stanziamento, a favore delle singole categorie di progetti, dei fondi disponibili a mente dell'allegato B della presente Convenzione. I programmi generali comprendono progetti per il finanziamento: a) di talune istituzioni sociali, in particolare di ospedali, di istituti per l'insegnamento o le ricerche tecniche, di istituti per l'orientamento e l'incoraggiamento delle attivita' professionali delle popolazioni, b) di investimenti economici di interesse generale, direttamente connessi con l'esecuzione di un programma che implichi progetti di sviluppo produttivi e concreti.
Convenzione-art. 4
Art. 4 All'inizio di ogni esercizio, il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata, previa consultazione della Commissione, le somme da destinare al finanziamento: a) delle istituzioni sociali di cui all'art. 3-a,), b) degli investimenti economici d'interesse generale di cui all'art. 3-b). La decisione del Consiglio deve mirare a una, razionale ripartizione geografica, delle somme disponibili.
Convenzione-art. 5
Art. 5 1. La Commissione stabilisce la ripartizione delle somme disponibili, a mente dell'art. 4-a), fra le singole domande per il finanziamento d'istituzioni sociali. 2. La Commissione elabora le proposte di finanziamento dei progetti d'investimenti economici che accoglie a mente dell'art. 4-b). Essa le trasmette al Consiglio. Se, nel termine di un mese, nessuna richiesta sia, avanzata da uno Stato membro perche' siano portate dinanzi al Consiglio, le proposte si ritengono approvate. Quando il Consiglio ne sia stato investito, delibera a maggioranza qualificata nel termine di due mesi. 3. Le somme che non siano state assegnate nel corso di un anno vengono riportate agli anni successivi. 4. Le somme assegnate sono messe a disposizione delle autorita' responsabili dell'esecuzione dei lavori. La Commissione provvede a che il loro uso sia conforme alle assegnazioni stabilite e si effettui alle migliori condizioni economiche.
Convenzione-art. 6
Art. 6 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa, entro sei mesi dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, le modalita', relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo.
Convenzione-art. 7
Art. 7 La maggioranza qualificata di cui agli articoli 4, 5 e 6 e' di 67 voti. I voti di cui dispongono gli Stati membri sono rispettivamente: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 voti Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 voti Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 voti Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 voti Lussemburgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 voti
Convenzione-art. 8
Art. 8 In ciascun paese o territorio, il diritto di stabilimento e' progressivamente esteso ai cittadini e alle societa' degli Stati membri diversi da quello che ha relazioni particolari con tale paese o territorio. Le modalita' sono stabilite, durante il primo anno di applicazione della presente Convenzione, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in modo che venga meno gradatamente ogni discriminazione nel corso del periodo transitorio.
Convenzione-art. 9
Art. 9 Negli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi e territori, il regime doganale applicabile e' quello previsto dagli articoli 133 e 134 del Trattato.
Convenzione-art. 10
Art. 10 Per la durata della presente Convenzione, gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori le disposizioni del capo del Trattato relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri, che essi mettono in atto durante lo stesso periodo nelle loro relazioni reciproche.
Convenzione-art. 11
Art. 11 1. In ciascun paese e territorio ove esistano contingentamenti all'importazione, e un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, i contingenti accordati agli Stati diversi da quello con cui il paese o territorio ha relazioni particolari, sono trasformati in contingenti globali accessibili senza discriminazione agli altri Stati membri. A decorrere dalla stessa data, tali contingenti sono aumentati annualmente in applicazione delle disposizioni dell'art. 32 e dell'art. 33, paragrafi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del Trattato. 2. Quando, nei riguardi di un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge il 7% dell'importazione totale in un paese o territorio, e' istituito un contingente pari al 7% di tale importazione, al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ed e' aumentato annualmente conformemente alle disposizioni previste dal paragrafo 1. 3. Quando, per taluni prodotti, non sia accordato alcun contingente all'importazione in un paese o territorio, la Commissione stabilisce mediante decisioni le modalita' di concessione e di aumento dei contingenti accordati agli altri Stati membri.
Convenzione-art. 12
Art. 12 Nella misura in cui i contingenti d'importazione degli Stati membri riguardano sia importazioni provenienti da uno Stato avente relazioni particolari con un paese o territorio, sia importazioni provenienti da tale paese o territorio, la quota d'importazione in provenienza dai paesi e territori costituisce l'oggetto di un contingente globale stabilito in base alle statistiche delle importazioni. Tale contingente e' fissato durante il primo anno di applicazione della presente Convenzione ed aumenta secondo le norme di cui all'art. 10.
Convenzione-art. 13
Art. 13 Le disposizioni dell'art. 10 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della; vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire ne' un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione dissimulata del commercio.
Convenzione-art. 14
Art. 14 Dopo la data di scadenza della presente Convenzione e fino alla determinazione delle disposizioni di associazione da prevedere per un nuovo periodo, i contingenti d'importazione nei paesi e territori, da una parte, e negli Stati membri, dall'altra, rimangono, per quanto riguarda i prodotti originari di tali paesi e territori, al livello fissato per il quinto anno. E' del pari mantenuto il regime del diritto di stabilimento esistente alla fine del quinto anno.
Convenzione-art. 15
Art. 15 1. Le importazioni di caffe' verde in Italia e nei paesi del Benelux, da una parte, e, dall'altra, le importazioni di banane nella Repubblica federale di Germania, provenienti da paesi terzi, beneficiano di contingenti tariffari alle condizioni stabilite dai Protocolli allegati alla presente Convenzione. 2. Qualora la Convenzione venga a scadere prima della conclusione di un nuovo accordo, gli Stati membri, in attesa del nuovo accordo, beneficiano, per quanto riguarda le banane, i semi di cacao e il caffe' verde, di contingenti tariffari ammissibili ai dazi applicabili allo inizio della seconda tappa e pari al volume delle importazioni provenienti da paesi terzi durante l'ultimo anno per cui si dispone di statistiche. Tali contingenti sono maggiorati, ove occorra, proporzionalmente all'incremento del consumo nei paesi importatori. 3. Gli Stati membri che beneficiano di contingenti tariffari ammissibili ai dazi applicati al momento della entrata in vigore del Trattato, a mente dei Protocolli sulle importazioni di caffe' verde e di banane provenienti da paesi terzi, hanno il diritto di ottenere per tali prodotti, anziche' il regime di cui al paragrafo precedente, il mantenimento dei contingenti tariffari al livello che hanno raggiunto alla data di scadenza della Convenzione. Tali contingenti sono maggiorati, dove occorra, alle condizioni previste dal paragrafo 2. 4. La Commissione, a richiesta degli Stati interessati, fissa il volume dei contingenti tariffari previsti dai paragrafi che precedono.
Convenzione-art. 16
Art. 16 Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 inclusi della presente Convenzione sono applicabili all'Algeria. e ai dipartimenti francesi d'oltremare.
Convenzione-art. 17
Art. 17 Salva restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15, la presente Convenzione e' conclusa per la durata di cinque anni. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Convenzione-Allegato A
ALLEGATO A PREVISTO DALL'ART. 1 DELLA CONVENZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-Allegato B
ALLEGATO B PREVISTO DALL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo
Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane (Ex 08,01 della Nomenclatura di Bruxelles) LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Convenzione: 1. Fin dal momento del primo ravvicinamento dei dazi esterni di cui all'art. 23, paragrafo 1 b), del Trattato e fino al termine della seconda tappa, la Repubblica federale di Germania beneficia di un contingente annuo di importazione in franchigia doganale pari al 90% dei quantitativi importati nel 1956, dedotti i quantitativi in provenienza dai paesi e territori di cui all'art. 131 del Trattato. 2. Subito dopo la fine della seconda tappa e fino allo scadere della terza tappa, tale contingente e' pari allo 80% del quantitativo suindicato. 3. I contingenti annui fissati dai paragrafi precedenti sono aumentati in misura corrispondente al 50% della differenza tra i quantitativi totali importati durante l'anno precedente da una parte, e quelli importati nel 1956 dall'altra. Qualora il totale delle importazioni fosse diminuito rispetto all'anno 1956, i contingenti annui di cui sopra non potranno essere superiori al 90% delle importazioni dell'anno precedente nel periodo contemplato dal paragrafo 1 e all'80% delle importazioni dell'anno precedente nel periodo contemplato dal paragrafo 2. 4. Subito dopo l'integrale applicazione della tariffa doganale comune, il contingente e' pari al 75% delle importazioni dell'anno 1956. Tale contingente viene maggiorato alle condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma. Qualora le importazioni fossero diminuite rispetto all'anno 1956, il contingente annuo di cui sopra non potra' essere superiore al 75% delle importazioni dell'anno precedente. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide dell'abolizione o della modificazione di tale contingente. 5. Il totale delle importazioni dell'anno 1956, dopo deduzione delle importazioni provenienti dai paesi e territori di cui all'art. 131 del Trattato che, a norma delle disposizioni precedenti, deve servire di base al calcolo dei contingenti, e' di 290.000 tonnellate. 6. Qualora i paesi e territori si trovassero nell'impossibilita' di fornire integralmente i quantitativi richiesti dalla Repubblica federale di Germania, gli Stati membri interessati si dichiarano pronti a consentire un aumento corrispondente del contingente tariffario tedesco. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Al momento di firmare il presente Protocollo, il plenipotenziario della Repubblica federale di Germania ha fatto, a nome del suo governo, la seguente dichiarazione, di cui gli altri plenipotenziari hanno preso atto: La Repubblica federale di Germania, si dichiara pronta a incoraggiare le misure che potrebbero essere adottate da parte degli interessi privati tedeschi per favorire la vendita nella Repubblica federale delle banane provenienti dai paesi e territori associati d'oltremare. A tal fine dovranno iniziarsi non appena possibile colloqui tra i circoli economici dei vari paesi interessati alle forniture e allo smercio delle banane. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Protocollo
Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di caffe' verde (Ex 09.01 della Nomenclatura di Bruxelles) LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate alla Convenzione A. PER QUANTO RIGUARDA L'ITALIA Durante il primo periodo di associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' e dopo la prima modificazione dei dazi doganali operata in conformita' dell'art. 23 del Trattato, le importazioni di caffe' verde provenienti da paesi terzi in territorio italiano sono sottoposte ai dazi doganali applicabili al momento dell'entrata in vigore del Trattato, nei limiti di un contingente annuo pari al totale delle importazioni di caffe' verde effettuate in Italia in provenienza da paesi terzi durante l'anno 1956. A decorrere dal sesto anno successivo all'entrata in vigore del Trattato e fino allo scadere della seconda tappa, il contingente iniziale previsto dal comma precedente e' ridotto del 20%. Fin dall'inizio della terza tappa, e per la durata di quest'ultima, il contingente e' fissato in misura pari al 50% del contingente iniziale. Al termine del periodo transitorio e per un periodo di quattro anni, le importazioni di caffe' verde in Italia potranno continuare a beneficiare dei dazi doganali applicabili in tale paese al momento dell'entrata in vigore del Trattato fino a concorrenza del 20% del contingente iniziale. La Commissione esamina se la percentuale e il termine previsti dal comma precedente siano giustificati. Le disposizioni del Trattato sono applicabili ai quantitativi importati a prescindere dai contingenti previsti piu' sopra. B. PER QUANTO RIGUARDA I PAESI DEL BENELUX Fin dall'inizio della seconda tappa e per la durata di quest'ultima, le importazioni di caffe' verde in provenienza da paesi terzi nei territori dei paesi del Benelux potranno continuare a effettuarsi in franchigia doganale, fino a concorrenza di un tonnellaggio pari all'85% del quantitativo totale di caffe' verde importato nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili le statistiche. Fin dall'inizio della terza tappa e per la durata di quest'ultima, le importazioni in franchigia doganale previste dal comma precedente, sono riportate al 50% del tonnellaggio totale delle importazioni di caffe' verde effettuate durante l'ultimo anno per il quale siano disponibili le statistiche. Le disposizioni del Trattato sono applicabili ai quantitativi importati a prescindere dai contingenti previsti piu' sopra. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Convenzione-art. 1
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