LEGGE 14 ottobre 1957, n. 1203

Type Legge
Publication 1957-10-14
Ultimo aggiornamento 1957-12-23
State In force
Source Normattiva
articles 528
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Art. 119 Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parita' delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro. Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La parita' di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unita' di misura, b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

Protocollo-art. 120

Art. 120 Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedi retribuiti.

Protocollo-art. 121

Art. 121 Il Consiglio, con deliberazione unanime, previa consultazione del Comitato economico e sociale, puo' affidare alla Commissione funzioni riguardanti l'attuazione di misure comuni, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza sociale dei lavoratori migranti di cui agli articoli da 48 a 51 inclusi.

Protocollo-art. 122

Art. 122 La Commissione dedica, nella sua relazione annuale all'Assemblea, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nella Comunita'. L'Assemblea puo' invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

Protocollo-art. 123

Art. 123 Per migliorare le possibilita' di occupazione dei lavoratori all'interno del mercato comune e contribuire cosi' al miglioramento del tenore di vita, e' istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che avra' il compito di promuovere all'interno della Comunita' le possibilita' di occupazione e la mobilita' geografica e professionale dei lavoratori.

Protocollo-art. 124

Art. 124 L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione. In tale compito la Commissione e' assistita da un Comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Protocollo-art. 125

Art. 125 1. A richiesta di uno Stato membro, il Fondo, nel quadro della regolamentazione prevista dall'art. 127, copre il 50% delle spese destinate da tale Stato o da un organismo di diritto pubblico a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato: a) ad assicurare ai lavoratori una nuova, occupazione produttiva mediante: la rieducazione professionale, le indennita' di nuova sistemazione, b) concedere aiuti ai lavoratori il cui lavoro sia ridotto o sospeso temporaneamente in tutto o in parte, in seguito alla riconversione dell'impresa verso altre produzioni, per permettere loro di conservare lo stesso livello di retribuzione in attesa di essere pienamente occupati. 2. Il contributo del Fondo alle spese di rieducazione professionale e' subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati abbiano potuto essere impiegati soltanto in un nuovo genere di lavoro e che abbiano trovato, da sei mesi almeno, un'occupazione produttiva nella professione per la quale sono stati rieducati. Il contributo alle indennita' di nuova sistemazione e' subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati siano stati costretti a cambiare domicilio all'interno della Comunita' ed abbiano trovato nella nuova residenza, da almeno sei mesi, un'occupazione produttiva. Il contributo concesso in favore dei lavoratori in caso di riconversione di un'impresa e' subordinato alle seguenti condizioni: a) che i lavoratori in questione siano di nuovo pienamente occupati in tale impresa da almeno sei mesi, b) che il governo interessato abbia in precedenza presentato un progetto elaborato dall'impresa di cui trattasi, relativo a tale riconversione e al suo finanziamento, e c) che la Commissione abbia concesso la sua preventiva approvazione a tale progetto di riconversione.

Protocollo-art. 126

Art. 126 Allo scadere del periodo transitorio, il Consiglio, su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, puo': a) a maggioranza qualificata, disporre che non siano piu' concessi, in tutto o in parte, i contributi di cui all'art. 125, b) all'unanimita', determinare i nuovi compiti che possono essere affidati al Fondo, nel quadro del suo mandato, quale e' definito dall'art. 123.

Protocollo-art. 127

Art. 127 Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, il Consiglio fissa a maggioranza qualificata le disposizioni regolamentari necessarie all'applicazione degli articoli da 124 a 126 inclusi; determina in particolare le modalita' relative alle condizioni per la concessione del contributo del Fondo a norma dell'art. 125, come pure le modalita' relative alle categorie d'imprese i cui lavoratori beneficiano del contributo previsto dall'art. 125, paragrafo 1-b).

Protocollo-art. 128

Art. 128 Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissa i principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale che possa contribuire allo sviluppo armonioso sia delle economie nazionali sia del mercato comune.

Protocollo-art. 129

Art. 129 E' costituita una Banca europea per gli investimenti, con personalita' giuridica. Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri. Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un Protocollo allegato al presente Trattato.

Protocollo-art. 130

Art. 130 La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell'interesse della Comunita'. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia: a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate, b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione d'imprese oppure la creazione di nuove attivita' richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri, c) progetti d'interesse comune per piu' Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

Protocollo-art. 131

Art. 131 Gli Stati membri convengono di associare alla Comunita' i paesi e i territori non europei che mantengono con il Belgio, Francia, l'Italia e i Paesi Bassi delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati "paesi e territori", sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato IV del presente Trattato. Scopo dell'associazione e' di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunita' nel suo insieme. Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente Trattato, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperita', in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.

Protocollo-art. 132

Art. 132 L'associazione persegue gli obiettivi seguenti: 1. Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtu' del presente Trattato. 2. Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari. 3. Gli Stati membri contribuiscono gli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi o territori. 4. Per gli investimenti finanziati dalla Comunita', la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture e' aperta, a parita' di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori. 5. Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle societa' e' regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtu' dell'art. 136.

Protocollo-art. 133

Art. 133 1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente Trattato. 2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori, sono progressivamente soppressi conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17. 3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessita' del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio. I dazi di cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari. Le percentuali e il ritmo delle riduzioni previste nel presente Trattato sono applicabili alla differenza esistente tra il dazio che grava il prodotto in provenienza dallo Stato membro che mantiene relazioni particolari con il paese o territorio e quello da cui e' gravato lo stesso prodotto in provenienza dalla Comunita' alla entrata nel paese o territorio importatore. 4. Il paragrafo 2 non e' applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano gia' al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato una tariffa doganale non discriminatoria. 5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Protocollo-art. 134

Art. 134 Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'art. 133, paragrafo 1 , e' tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo puo' domandare alla Commissione di pro porre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Protocollo-art. 135

Art. 135 Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanita', la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la liberta' di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sara' regolata da convenzioni successive per le quali e' richiesta l'unanimita' degli Stati membri.

Protocollo-art. 136

Art. 136 Per un primo periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, una Convenzione di applicazione, allegata a tale Trattato, stabilisce le modalita' e la procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunita'. Prima dello scadere della Convenzione prevista dal comma precedente il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce, movendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel presente Trattato, le disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo.

Protocollo-art. 137

Art. 137 L'Assemblea, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita', esercita i poteri deliberativi e di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.

Protocollo-art. 138

Art. 138 1. L'Assemblea e' formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro. 2. Il numero dei delegati e' fissato come segue: Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3. L'Assemblea elaborera' progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri. Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilira' le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Protocollo-art. 139

Art. 139 L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il terzo martedi di ottobre. L'Assemblea puo' riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.

Protocollo-art. 140

Art. 140 L'Assemblea designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza. A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta. La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dall'Assemblea o dai membri di questa. Il Consiglio e' udito dall'Assemblea, secondo le modalita' che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.

Protocollo-art. 141

Art. 141 Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi. Il regolamento interno fissa il numero legale.

Protocollo-art. 142

Art. 142 L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la compongono. Gli atti dell'Assemblea sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.

Protocollo-art. 143

Art. 143 L'Assemblea, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che le e' sottoposta dalla Commissione.

Protocollo-art. 144

Art. 144 L'Assemblea, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non puo' pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Se la mozione di censura e' approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'art. 158.

Protocollo-art. 145

Art. 145 Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente Trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio: provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri, dispone di un potere di decisione.

Protocollo-art. 146

Art. 146 Il Consiglio e' formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno dei sui membri. La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi seguendo l'ordine alfabetico degli Stati membri.

Protocollo-art. 147

Art. 147 Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.

Protocollo-art. 148

Art. 148 1. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono. 2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno dodici voti quando, in virtu' del presente Trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione, dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri, negli altri casi. 3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentanti non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per' le quali e' richiesta l'unanimita'.

Protocollo-art. 149

Art. 149 Quando, in virtu' delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio puo' emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa, soltanto con deliberazione unanime. Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione puo' modificare la sua proposta iniziale, specie quando l'Assemblea sia stata consultata in merito alla proposta.

Protocollo-art. 150

Art. 150 In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio puo' ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Protocollo-art. 151

Art. 151 Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno. Il regolamento puo' prevedere la costituzione di un comitato formato di rappresentanti degli Stati membri. Il Consiglio definisce i compiti e la competenza di tale comitato.

Protocollo-art. 152

Art. 152 Il Consiglio puo' chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni, e di sottoporgli tutte le proposte del caso.

Protocollo-art. 153

Art. 153 Il Consiglio stabilisce; previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati previsti dal presente Trattato.

Protocollo-art. 154

Art. 154 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennita' e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresi', sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di retribuzione.

Protocollo-art. 155

Art. 155 Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunita', la Commissione: vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtu' del Trattato stesso, formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario, dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e della Assemblea, alle condizioni previste dal presente Trattato, esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l' attuazione delle norme da esso stabilite.

Protocollo-art. 156

Art. 156 La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione dell'Assemblea, una relazione generale sull'attivita' della Comunita'.

Protocollo-art. 157

Art. 157 1. La Commissione e' composta di nove membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza. Il numero dei membri della Commissione puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione. La Commissione non puo' comprendere piu' di due membri aventi la cittadinanza di uno stesso Stato. 2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunita'. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuni organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito. I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, puo', a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'art. 160 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Protocollo-art. 158

Art. 158 I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri. Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed e' rinnovabile.

Protocollo-art. 159

Art. 159 A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. L'interessato e' sostituito per la restante durata del suo mandato. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione. Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'art. 160, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.

Protocollo-art. 160

Art. 160 Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione. In tal caso, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo', a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni e procedere alla sua sostituzione, fino a quando la Corte di giustizia si sia pronunciata. La Corte di giustizia, a titolo provvisorio, puo' sospenderlo dalle sue funzioni, su istanza del Consiglio o della Commissione.

Protocollo-art. 161

Art. 161 Il presidente e i due vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato puo' essere rinnovato. Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina e' fatta dopo consultazione della Commissione. In caso di dimissioni o di decesso, il presidente e i vicepresidenti sono sostituiti per la restante durata del mandato alle condizioni fissate dal primo comma.

Protocollo-art. 162

Art. 162 Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalita' della loro collaborazione. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi, alle condizioni previste dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.

Protocollo-art. 163

Art. 163 Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'art. 157. La Commissione puo' tenere una seduta valida solo se e' presente il numero di membri stabilito nel suo regolamento interno.

Protocollo-art. 164

Art. 164 La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato.

Protocollo-art. 165

Art. 165 La Corte di giustizia e' composta di sette giudici. La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa puo', tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sara' composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito. La Corte di giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui e' investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunita', e cosi' pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'art. 177. Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'art. 167, secondo comma.

Protocollo-art. 166

Art. 166 La Corte di giustizia e' assistita da due avvocati generali. L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, quale e' definita dall'art. 164. Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'art. 167, terzo comma.

Protocollo-art. 167

Art. 167 I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, siano nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione e' soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale, la cui designazione e' soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, e' designato a sorte. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato e' rinnovabile.

Protocollo-art. 168

Art. 168 La Corte di giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.

Protocollo-art. 169

Art. 169 La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtu' del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa puo' adire la Corte di giustizia.

Protocollo-art. 170

Art. 170 Ciascuno degli Stati membri puo' adire la Corte di giustizia, quando reputi che in altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtu' del presente Trattato. Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtu' del presente Trattato, deve rivolgersi alla Commissione. La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali. Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facolta' di ricorso alla Corte di giustizia.

Protocollo-art. 171

Art. 171. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' del presente Trattato, tale Stato e' tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.

Protocollo-art. 172

Art. 172 I regolamenti stabiliti dal Consiglio in virtu' delle disposizioni del presente Trattato possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.

Protocollo-art. 173

Art. 173 La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimita' sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. A tal fine, essa e' competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente Trattato o di qualsiasi regola diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione. Qualsiasi persona fisica o giuridica puo' proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Protocollo-art. 174

Art. 174 Se il ricorso e' fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.

Protocollo-art. 175

Art. 175 Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunita' possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione. Il ricorso e' ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso puo' essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. Ogni persona fisica o giuridica puo' adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunita di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

Protocollo-art. 176

Art. 176 L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, e' tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della sentenza della Corte di giustizia importa. Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell'art. 215, secondo comma.

Protocollo-art. 177

Art. 177 La Corte di giustizia e' competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, a) sull'interpretazione del presente Trattato, b) sulla validita' e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunita', c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi. Quando una questione del genere e' sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione puo', qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere e' sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione e' tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

Protocollo-art. 178

Art. 178 La Corte di giustizia e' competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'art. 215, secondo comma.

Protocollo-art. 179

Art. 179 La Corte di giustizia e' competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunita' e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.

Protocollo-art. 180

Art. 180 La Corte di giustizia e' competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di: a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo Statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'art. 169, b) deliberazioni del Consiglio dei governatori della Banca. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il Consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'art. 173, c) deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'art. 173, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione, e unicamente per violazione delle forme di cui all'art. 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello Statuto della Banca,

Protocollo-art. 181

Art. 181 La Corte di giustizia e' competente a giudicare in virtu' di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunita' o per conto di questa.

Protocollo-art. 182

Art. 182 La Corte di giustizia e' competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto del presente Trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtu' di un compromesso.

Protocollo-art. 183

Art. 183 Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente Trattato, le controversie nelle quali la Comunita' sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

Protocollo-art. 184

Art. 184. Nell'eventualita' di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte puo', anche dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 173, terzo comma, valersi dei motivi previsti dall'art. 173, primo comma, per invocare davanti alla Corte di giustizia l'inapplicabilita' del regolamento stesso.

Protocollo-art. 185

Art. 185 I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte puo', quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Protocollo-art. 186

Art. 186 La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, puo' ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

Protocollo-art. 187

Art. 187 Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'art. 192.

Protocollo-art. 188

Art. 188 Lo Statuto della Corte di giustizia e' stabilito con un Protocollo separato. La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.

Protocollo-art. 189

Art. 189 Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola, lo Stato membro cui e' rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione e' obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

Protocollo-art. 190

Art. 190 I regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato.

Protocollo-art. 191

Art. 191 I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'; essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Le direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtu' di tale notificazione.

Protocollo-art. 192

Art. 192 Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecunario costituiscono titolo esecutivo. L'esecuzione forzata e' regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva e' apposta, con la sola verificazione dell'autenticita' del titolo, dall'autorita' nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designera' a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia. Assolte tali formalita' a richiesta dell'interessato, quest'ultimo puo' ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale. L'esecuzione forzata puo' essere sospesa soltanto in virtu' di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarita' dei provvedimenti esecutivi e' di competenza delle giurisdizioni nazionali.

Protocollo-art. 193

Art. 193 E' istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo. Il Comitato e' composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonche' delle libere professioni e degli interessi generali.

Protocollo-art. 194

Art. 194 Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue: Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio. che delibera all'unanimita'. Il loro mandato e' rinnovabile. I membri del Comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.

Protocollo-art. 195

Art. 195 1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini. La composizione del Comitato deve tener conto della necessita' di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale. 2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso puo' chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attivita' della Comunita'.

Protocollo-art. 196

Art. 196 Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni. Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il Comitato e' convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.

Protocollo-art. 197

Art. 197 Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente Trattato. Il Comitato annovera in particolare una sezione per l'agricoltura e una sezione per i trasporti, che formano oggetto delle disposizioni particolari previste dai titoli relativi all'agricoltura e ai trasporti. L'attivita' delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato. Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato. Il regolamento interno stabilisce le modalita' di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.

Protocollo-art. 198

Art. 198 Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente Trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno. Quando lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non puo' essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si puo' non tener conto dell'assenza di parere. Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

Protocollo-art. 199

Art. 199 Tutte le entrate e le spese della Comunita', ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio. Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.

Protocollo-art. 200

Art. 200 1. Le entrate del bilancio comprendono, a prescindere da altre entrate, i contributi finanziari degli Stati membri, stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9 2. Tuttavia, i contributi finanziari degli Stati membri destinati a far fonte alle spese del Fondo sociale europeo sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3. I criteri di ripartizione possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.

Protocollo-art. 201

Art. 201 La Commissione studiera' a quali condizioni i contributi finanziari degli Stati membri di cui all'art. 200 potrebbero essere sostituiti con risorse proprie, e in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di questa ultima. A tal fine, la Commissione presentera' proposte al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', dopo aver consultato l'Assemblea in merito a tali proposte, potra' stabilire le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, in conformita' delle loro rispettive norme costituzionali.

Protocollo-art. 202

Art. 202. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209. Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'art. 209, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno, essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo. I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformita' del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209. Le spese dell'Assemblea, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

Protocollo-art. 203

Art. 203 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre. 2. Ciascuna istituzione della Comunita' elabora uno Stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali Stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che puo' importare previsioni divergenti. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 30 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione. Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate. 3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette successivamente all'Assemblea. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione. L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio. 4. Qualora, entro un mese dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, il progetto di bilancio si considera definitivamente stabilito. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio cosi' modificato viene trasmesso al Consiglio. Quest'ultimo delibera in proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente il bilancio, deliberando a maggioranza qualificata. 5. Ai fini dell'approvazione della parte del bilancio relativa al Fondo sociale europeo, ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la seguente ponderazione: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Le deliberazioni si reputano valide quando abbiano ottenuto almeno 67 voti.

Protocollo-art. 204

Art. 204 Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non e' stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, puo' autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreche' siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma. Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, in conformita' ai criteri di ripartizione adottati nell'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo.

Protocollo-art. 205

Art. 205. La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209, sotto la propria responsabilita' e nei limiti dei crediti stanziati. Il regolamento prevede le modalita' particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese. All'interno del bilancio, la Commissione puo' procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209, a trasferimenti di eredita', sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.

Protocollo-art. 206

Art. 206 I conti relativi alla totalita' delle entrate e delle spese del bilancio sono esaminati da una Commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', fissa il numero dei revisori. I revisori e il presidente della Commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni. La loro retribuzione e' fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessita', sul posto, ha lo scopo di constatare la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono. Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio, unitamente alla relazione della Commissione di controllo. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunita'. Il Consiglio da' atto alla Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, dell'esecuzione del bilancio e comunica la sua decisione all'Assemblea.

Protocollo-art. 207

Art. 207 Il bilancio e' stabilito nell'unita' di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esercizio dell'art. 209. I contributi finanziari previsti dall'art. 200, paragrafo 1, sono messi a disposizione della Comunita' dagli Stati membri nella loro moneta nazionale. I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le Tesorerie degli Stati membri o presso organismi da essi designati. Per la durata di questi depositi, i fondi depositati conservano, rispetto all'unita' di conto di cui al primo comma, il valore corrispondente alla parita' in vigore il giorno del deposito. Le disponibilita' di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato. Il regolamento adottato in esecuzione dell'art. 209 stabilisce le modalita' tecniche dell'esecuzione delle operazioni finanziarie relative al Fondo sociale europeo.

Protocollo-art. 208

Art. 208 La Commissione con riserva d'informarne le autorita' competenti degli Stati membri interessati, puo' trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente Trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno. La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorita' da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, essa ricorre alla banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

Protocollo-art. 209

Art. 209 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione: a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti, b) fissa le modalita' e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri devono essere messi a disposizione della Commissione, c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilita' degli ordinatori e contabili.

Protocollo-art. 210

Art. 210 La Comunita' ha personalita' giuridica.

Protocollo-art. 211

Art. 211 In ciascuno degli Stati membri, la Comunita' ha la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa puo' in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa e' rappresentata dalla Commissione.

Protocollo-art. 212

Art. 212 Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunita'. A decorrere dalla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, lo statuto e il regime di cui trattasi possono essere modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate.

Protocollo-art. 213

Art. 213 Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione puo' raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

Protocollo-art. 214

Art. 214 I membri delle istituzioni della Comunita', i membri dei Comitati, e parimenti i funzionari e agenti della Comunita', sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

Protocollo-art. 215

Art. 215 La responsabilita' contrattuale della Comunita' e' regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. In materia di responsabilita' extra contrattuale, la Comunita' deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La responsabilita' personale degli agenti nei confronti della Comunita' e' regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

Protocollo-art. 216

Art. 216 La sede delle istituzioni della Comunita' e' fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.

Protocollo-art. 217

Art. 217 Il regime linguistico delle istituzioni della Comunita' e' fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.

Protocollo-art. 218

Art. 218 La Comunita' gode, sui territori degli Stati membri, delle immunita' e privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite da un protocollo separato.

Protocollo-art. 219

Art. 219 Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal Trattato stesso.

Protocollo-art. 220

Art. 220 Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini: la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini, l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunita'. il reciproco riconoscimento delle societa' a mente dell'art. 58, comma secondo, il mantenimento della personalita' giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilita' di fusione di societa' soggette a legislazioni nazionali diverse, la semplificazione delle formalita' cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.

Protocollo-art. 221

Art. 221 Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato, gli Stati membri, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle societa' a mente dell'art. 58.

Protocollo-art. 222

Art. 222 Il presente Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprieta' esistente negli Stati membri.

Protocollo-art. 223

Art. 223 1. Le disposizioni del presente Trattato non ostano alle norme seguenti. a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza, b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. 2. Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio con deliberazione unanime stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1-b). 3. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' apportare modificazioni a tale elenco.

Protocollo-art. 224

Art. 224 Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro puo' essere indotto a prendere nell'eventualita' di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace o della sicurezza internazionale.

Protocollo-art. 225

Art. 225 Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 223 e 224 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente Trattato. In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato membro puo' ricorrere, direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 223 e 224. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.

Protocollo-art. 226

Art. 226 1. Durante il periodo transitorio, in caso di difficolta' gravi in un settore dell'attivita' economica e che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, uno Stato membro puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune. 2. A richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' di applicazione. 3. Le misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme del presente Trattato nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovra' accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

Protocollo-art. 227

Art. 227 1. Il presente Trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica Francese, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica, italiana, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi. 2. Per quanto riguarda l'Algeria e i dipartimenti francesi d'oltremare, le disposizioni e particolari e generali del presente Trattato riguardanti: la libera circolazione delle merci, l'agricoltura, escluso l'art. 40, paragrafo 4, la liberalizzazione dei servizi, le regole di concorrenza, le misure di salvaguardia contemplate dagli articoli 108, 109 e 226, le istituzioni, sono applicabili fin dall'entrata in vigore del presente Trattato. Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato saranno definite al piu' tardi entro due anni dall'entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. Le istituzioni della Comunita', vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal presente Trattato e in particolare dall'art. 226, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni. 3. I Paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato IV del presente Trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del Trattato stesso. 4. Le disposizioni del presente Trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.

Protocollo-art. 228

Art. 228 1. Quando le disposizioni del presente Trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunita' e uno o piu' Stati ovvero una organizzazione internazionale, tali accordi sono negoziati dalla Commissione. Fatte salve le competenze riconosciute in questo campo alla Commissione, essi sono conclusi dal Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea nei casi previsti dal presente Trattato. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare preventivamente il parere della Corte di giustizia circa la compatibilita' dell'accordo previsto con le disposizioni del presente Trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo puo' entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite, a seconda dei casi, dall'art. 236. 2. Gli accordi conclusi alle condizioni suindicate sono vincolanti per le istituzioni della Comunita' e per gli Stati membri.

Protocollo-art. 229

Art. 229 La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. La Commissione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.

Protocollo-art. 230

Art. 230 La Comunita' attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.

Protocollo-art. 231

Art. 231 La Comunita' attua con l'Organizzazione europea di cooperazione economica una stretta collaborazione le cui modalita' saranno fissate d'intesa comune.

Protocollo-art. 232

Art. 232 1. Le disposizioni del presente Trattato non modificano quelle del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunita' e le norme sancite da tale Trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio. 2. Le disposizioni del presente Trattato non derogano a quanto stipulato dal Trattato che istituisce la Comunita' europea per l'energia atomica.

Protocollo-art. 233

Art. 233 Le disposizioni del presente Trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pur tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente Trattato.

Protocollo-art. 234

Art. 234 Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all'entrata in vigore del Trattato stesso, tra uno o piu' Stati membri da una parte e uno o piu' Stati terzi dall'altra. Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilita' constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta. Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente Trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunita' e sono, per cio' stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.

Protocollo-art. 235

Art. 235 Quando un'azione della Comunita' risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunita', senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso.

Protocollo-art. 236

Art. 236 Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente Trattato. Qualora il Consiglio, dopo aver consultato l'Assemblea ed, ove del caso, la Commissione, esprime parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa e' convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo gli emendamenti da apportare al presente Trattato. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.

Protocollo-art. 237

Art. 237 Ogni Stato europeo puo' domandare di diventare membro della Comunita'. Esso invia la sua domanda al Consiglio che, dopo aver chiesto il parere della Commissione, si pronuncia all'unanimita'. Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti del presente Trattato, da questa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo e' sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Protocollo-art. 238

Art. 238 La Comunita' puo' concludere con uno Stato terzo, una unione di Stati o una organizzazione internazionale, accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimita' e dopo consultazione dell'assemblea. Qualora tali accordi importino degli emendamenti al presente Trattato, questi ultimi devono essere preventivamente adottati secondo la procedura prevista dall'art. 236.

Protocollo-art. 239

Art. 239 I Protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente Trattato, ne costituiscono parte integrante.

Protocollo-art. 240

Art. 240 Il presente Trattato e' concluso per una durata illimitata.

Protocollo-art. 241

Art. 241 Il Consiglio si riunisce entro un mese dall'entrata in vigore del Trattato.

Protocollo-art. 242

Art. 242 Il Consiglio prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato economico e sociale entro tre mesi dalla sua prima riunione.

Protocollo-art. 243

Art. 243 L'Assemblea si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su convocazione dei presidente di questo, per eleggere il suo ufficio di presidenza ed elaborare il suo regolamento interno. Fino all'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea e' presieduta dal decano.

Protocollo-art. 244

Art. 244 La Corte di giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La prima designazione del presidente e' fatta per tre anni secondo le stesse modalita' seguite per i membri. La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di tre mesi dalla sua entrata in funzione. La Corte di giustizia non puo' essere udita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento. I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a contare dalla stessa data. Fin dalla nomina, il presidente della Corte di giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente Trattato.

Protocollo-art. 245

Art. 245 La Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente Trattato dal momento della nomina dei suoi membri. Non appena entrata in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i collegamenti necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione economica della Comunita'.

Protocollo-art. 246

Art. 246 1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del Trattato e termina al 31 dicembre successivo. Tuttavia, l'esercizio si protrae al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del Trattato quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre. 2. Fino all'elaborazione del bilancio per il primo esercizio, gli Stati membri versano alla Comunita' delle anticipazioni senza interessi che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all'esecuzione del bilancio stesso. 3. Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunita', di cui all'art. 212, ciascuna istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata. Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.

Protocollo-art. 247

Art. 247 Il presente Trattato sara' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana. Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a tale formalita'. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del Trattato sara' rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

Protocollo-art. 248

Art. 248 Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato. Fatto a Roma, addi' 25 marzo 1957 P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'ORRUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J.LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA

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