LEGGE 14 ottobre 1957, n. 1203

Type Legge
Publication 1957-10-14
Ultimo aggiornamento 1957-12-23
State In force
Source Normattiva
articles 528
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Art. 41 Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'art. 39, puo' essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune: a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune, b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Protocollo-art. 42

Art. 42 Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'art. 43, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'art. 39. Il Consiglio puo' in particolare autorizzare la concessione di aiuti: a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali, b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Protocollo-art. 43

Art. 43 1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il Trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro poliche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni. 2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme d'organizzazione comune previste dall'art. 40, paragrafo 2, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo. Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo. Su proposta della Commissione, previa consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando all'unanimita' durante le due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare. 3. L'organizzazione comune prevista dall'art. 40, paragrafo 2, puo' essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata: a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di una organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi, garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunita' condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale. 4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati alla esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunita'.

Protocollo-art. 44

Art. 44 1. Nel corso del periodo transitorio, sempreche' la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'art. 39, ciascuno Stato membro ha facolta' di applicare per determinati prodotti, in modo non discriminatorio e in sostituzione dei contingentamenti, in misura che non ostacoli l'espandersi del volume degli scambi previsti dall'art. 45, paragrafo 2, un sistema di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere: temporaneamente sospese o ridotte, ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione. Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai dazi doganali. 2. I prezzi minimi non devono avere per effetto una riduzione degli scambi esistenti fra gli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, ne' ostacolare un progressivo estendersi di questi scambi. I prezzi minimi non devono essere applicati in modo da ostacolare lo sviluppo di una preferenza naturale tra gli Stati membri. 3. Non appena entrato in vigore il presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce dei criteri obiettivi per l'instaurazione di sistemi di prezzi minimi e per la fissazione di questi prezzi. Tali criteri tengono particolarmente conto dei costi nazionali medi nello Stato membro che applica il prezzo minimo, della situazione delle diverse imprese in riguardo a questi costi medi, e parimenti della necessita' di promuovere il graduale miglioramento dello sfruttamento agricolo e gli adattamenti e specializzazioni necessari all'interno del mercato comune. La Commissione propone egualmente una procedura di revisione di tali criteri, per tener conto del progresso tecnico e renderlo piu' celere nonche' per ravvicinare progressivamente i prezzi all'interno del mercato comune. Questi criteri, come pure la procedura di revisione, devono essere determinati all'unanimita' dal Consiglio nel corso dei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato. 4. Fino a quando non abbia effetto la decisione del Consiglio, i prezzi minimi potranno essere fissati dagli Stati membri, a condizione d'informarne preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri, per consentire loro di presentare le proprie osservazioni. Una volta presa la decisione del Consiglio, i prezzi minimi vengono fissati dagli Stati membri in base ai criteri stabiliti alle condizioni di cui sopra. Su proposta della Commissione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, puo' rettificare le decisioni prese quando non siano conformi ai criteri cosi' definiti. 5. A decorrere dall'inizio della terza tappa e qualora non fosse stato ancora possibile stabilire per determinati prodotti i criteri obiettivi precitati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' modificare i prezzi minimi applicati a questi prodotti. 6. Alla fine del periodo transitorio, si procede a una rilevazione dei prezzi minimi ancora esistenti. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza di 9 voti secondo la ponderazione prevista dall'art. 148, paragrafo 2, primo comma, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune.

Protocollo-art. 45

Art. 45. 1. In attesa che una delle forme di organizzazione comune previste dall'art. 40, paragrafo 2, sia sostituita alle organizzazioni nazionali e per i prodotti nei riguardi dei quali esistano in taluni Stati membri: disposizioni intese ad assicurare ai produttori nazionali lo smercio della loro produzione, e bisogni d'importazione, lo sviluppo degli scambi e' perseguito mediante la conclusione di accordi o contratti a lungo termine tra Stati membri esportatori e importatori. Tali accordi o contratti devono tendere progressivamente a eliminare qualsiasi discriminazione nella applicazione di tali disposizioni ai differenti produttori della Comunita'. La conclusione di questi accordi o contratti interviene nel corso della prima tappa; si tiene conto del principio di reciprocita'. 2. Per quanto riguarda i quantitativi, tali accordi o contratti prendono come base il volume medio degli scambi fra gli Stati membri per i prodotti in questione durante i tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente Trattato, e prevedono un incremento di tale volume nei limiti dei bisogni esistenti, avuto riguardo alle correnti commerciali tradizionali. Per quanto riguarda i prezzi, tali accordi e contratti consentono ai produttori di esitare i quantitativi convenuti a prezzi che gradatamente si accostano ai prezzi pagati ai produttori nazionali sul mercato interno del paese compratore. Tale ravvicinamento deve avvenire nel modo piu' regolare possibile e dev'essere completato al piu' tardi alla fine del periodo transitorio. I prezzi sono negoziati fra le parti interessate, nel quadro delle direttive stabilite dalla Commissione per la applicazione dei due precedenti comuni. In caso di prolungamento della prima tappa, l'esecuzione degli accordi o contratti continua alle condizioni applicabili alla fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, mentre gli obblighi relativi all'accrescimento dei quantitativi e al ravvicinamento dei prezzi restano sospesi fino al passaggio alla seconda tappa. Gli Stati membri fanno appello a tutte le possibilita' loro offerte dalle proprie disposizioni legislative, specialmente in materia di politica d'importazione, allo scopo d'assicurare la conclusione e l'esecuzione degli accordi o contratti in questione. 3. Nella misura in cui gli Stati membri necessitano di materie prime per la fabbricazione di prodotti destinati a essere esportati all'esterno della, Comunita' in concorrenza con i prodotti di paesi terzi, detti accordi o contratti non possono essere di ostacolo alle importazioni di materie prime all'uopo effettuate in provenienza da paesi terzi. Tuttavia tale disposizione non e' applicabile se il Consiglio decide all'unanimita' di concedere i versamenti necessari a compensare il margine di prezzo pagato in piu' per importazioni effettuate a tal fine in base a detti accordi o contratti, rispetto ai prezzi franco consegna delle stesse forniture acquistate sul mercato mondiale.

Protocollo-art. 46

Art. 46 Quando in uno Stato membro un prodotto e' disciplinato da una organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l' organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta, una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione. La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio: essa puo' ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalita'.

Protocollo-art. 47

Art. 47 Per quanto attiene alle funzioni che il Comitato economico e sociale deve svolgere in applicazione del presente titolo, la sezione dell'agricoltura e' incaricata di tenersi a disposizione della Commissione per preparare le deliberazioni del Comitato conformemente alle disposizioni degli articoli 197 e 198.

Protocollo-art. 48

Art. 48 1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' e' assicurata al piu' tardi al termine del periodo transitorio. 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalita' tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanita' pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive, b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri, c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attivita' di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali, d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Protocollo-art. 49

Art. 49 Fin dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori, quale e' definita dall'articolo precedente, in particolare: a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro, b) eliminando, in base a un piano progressivo, quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe d'ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori, c) abolendo in base a un piano progressivo, tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali, d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitare l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

Protocollo-art. 50

Art. 50 Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.

Protocollo-art. 51

Art. 51 Il Consiglio, con deliberazione unanime, su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste, b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

Protocollo-art. 52

Art. 52 Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio. Tale graduale soppressione si estende altresi' alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro. La liberta' di stabilimento importa l'accesso alle attivita' non salariate e al loro esercizio, nonche' la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di societa' ai sensi dell'art. 58, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

Protocollo-art. 53

Art. 53 Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni allo stabilimento nel loro territorio dei cittadini degli altri Stati membri, fatte salve le disposizioni contemplate dal presente Trattato.

Protocollo-art. 54

Art. 54 Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimita', su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, un programma generale per la soppressione delle restrizioni alla liberta' di stabilimento esistenti all'interno della Comunita'. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa. Il programma fissa, per le singole categorie di attivita', le condizioni generali per l'attuazione della liberta' di stabilimento e in particolare le tappe di tale attuazione. 2. Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell'attuazione della liberta' di stabilimento in una determinata attivita', il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, delibera, mediante direttive, all'unanimita' fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito. 3. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtu' delle disposizioni che precedono, in particolare: a) trattando, in generale, con precedenza le attivita' per le quali la liberta' di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi, b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunita' delle diverse attivita' interessate, c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberta' di stabilimento, d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere una attivita' non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attivita' di cui trattasi, e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprieta' fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro sempreche' non siano lesi i principi stabiliti dall'art. 39, paragrafo 2, f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla liberta' di stabilimento in ogni ramo di attivita' considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro, e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime, g) coordinando, nella necessaria misura e a fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' a mente dell'art. 58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi, h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Protocollo-art. 55

Art. 55 Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attivita' che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' escludere talune attivita' dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.

Protocollo-art. 56

Art. 56 1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtu' di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilita' delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica. 2. Prima dello scadere del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni, che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o amministrativo.

Protocollo-art. 57

Art. 57 1. Al fine di agevolare l'accesso alle attivita' non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce, deliberando all'unanimita' durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito, direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli. 2. In ordine alle stesse finalita', il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce, prima della scadenza del periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attivita' non salariate e all'esercizio di queste. Per le materie che, in uno Stato membro almeno, siano disciplinate da disposizioni legislative e per le misure concernenti la tutela del risparmio, in particolare la distribuzione del credito e la professione bancaria, come pure i requisiti richiesti nei singoli Stati membri per l'esercizio delle professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, e' necessaria l'unanimita'. Negli altri casi, il Consiglio delibera all'unanimita' durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito. 3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sara' subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

Protocollo-art. 58

Art. 58 Le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attivita' principale all'interno della Comunita', sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per societa' si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro.

Protocollo-art. 59

Art. 59 Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunita' sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunita' che non sia quello del destinatario della prestazione. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunita'.

Protocollo-art. 60

Art. 60 Ai sensi del presente Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare: a) attivita' di carattere industriale, b) attivita' di carattere commerciale, c) attivita' artigiane, d) le attivita' delle libere professioni. Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore puo', per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attivita' nel paese ove la prestazione e' fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

Protocollo-art. 61

Art. 61 1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, e' regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti. 2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali.

Protocollo-art. 62

Art. 62 Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni alla liberta' effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la prestazione dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, fatte salve le disposizioni di quest'ultimo.

Protocollo-art. 63

Art. 63 1. Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimita', su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, un programma generale per la soppressione delle restrizioni esistenti all'interno della Comunita' relative alla libera prestazione dei servizi. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa. Il programma fissa, per le singole categorie di servizi, le condizioni generali e le tappe della loro liberalizzazione. 2. Per attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e della Assemblea, stabilisce direttive, deliberando all'unanimita' fino al termine della prima tappa, e a maggioranza qualificata in seguito. 3. Nelle proposte e decisioni contemplate dai paragrafi 1 e 2 sono in generale considerati con priorita' i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Protocollo-art. 64

Art. 64 Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtu' delle direttive stabilite in applicazione dell'art. 63, paragrafo 2, quando cio' sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

Protocollo-art. 65

Art. 65 Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalita' o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'art. 59, primo comma.

Protocollo-art. 66

Art. 66 Le disposizioni degli articoli da 55 a 58 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

Protocollo-art. 67

Art. 67 1. Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri, e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalita' o la residenza delle parti, o sul luogo del collocamento dei capitali. 2. I pagamenti correnti che concernono i movimenti di capitale fra gli Stati membri sono liberati da qualsiasi restrizione al piu' tardi entro la fine della prima tappa.

Protocollo-art. 68

Art. 68 1. Gli Stati membri accordano con la maggiore liberalita' possibile, nelle materie contemplate dal presente capo, le autorizzazioni di cambio, nella misura in cui queste sono ancora necessarie dopo l'entrata in vigore del presente Trattato. 2. Quando uno Stato membro applica ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformita' alle disposizioni del presente capo, la sua disciplina interna relativa ai mercato dei capitali e al credito, deve agire in modo non discriminatorio. 3. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro o i suoi enti locali possono essere emessi o collocati negli altri Stati membri soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito. Tale disposizione lascia impregiudicata l'applicazione dell'art. 22 del Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti.

Protocollo-art. 69

Art. 69 Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione che all'uopo consulta il Comitato monetario di cui all'art. 105, stabilisce, all'unanimita' nel corso delle due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie alla progressiva attuazione delle disposizioni dell'art. 67.

Protocollo-art. 70

Art. 70 1. Per quanto attiene ai movimenti di capitale fra gli Stati membri e i paesi terzi, la Commissione propone al Consiglio le misure intese al coordinamento progressivo delle politiche degli Stati membri in materia di cambio. A tal riguardo, il Consiglio stabilisce all'unanimita' delle direttive, procurando di raggiungere il piu' alto grado possibile di liberalizzazione. 2. Qualora l'azione intrapresa in applicazione del paragrafo precedente non consenta di eliminare le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri e che tali divergenze inducano le persone residenti in uno degli Stati membri a servirsi delle facilitazioni di trasferimento all'interno della Comunita', quali sono previste dall'art. 67, allo scopo di eludere le norme regolamentari di uno degli Stati membri nei riguardi dei paesi terzi, questo Stato puo' previa consultazione degli altri Stati membri e della Commissione, adottare le misure idonee per eliminare tali difficolta'. Se il Consiglio constata che tali misure restringono la liberta' dei movimenti dei capitali all'interno della Comunita' oltre quanto necessario ai fini del comma precedente, esso puo' decidere, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere tali misure.

Protocollo-art. 71

Art. 71 Gli Stati membri procurano di non introdurre all'interno della Comunita' nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali ed ai pagamenti correnti relativi a tali movimenti e di non rendere piu' restrittive le regolamentazioni esistenti. Essi si dichiarano disposti ad andare oltre il livello di liberalizzazione dei capitali previsto dagli articoli precedenti, nella misura in cui cio' sia loro consentito dalla situazione economica, in particolare dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti. La Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, puo' rivolgere agli Stati membri raccomandazioni al riguardo.

Protocollo-art. 72

Art. 72 Gli Stati membri comunicano alla Commissione i movimenti di capitale a destinazione e in provenienza dai paesi terzi, di cui sono a conoscenza. La Commissione puo' rivolgere agli Stati membri i pareri che essa giudica opportuni in materia.

Protocollo-art. 73

Art. 73 1. Qualora dei movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, autorizza tale Stato ad adottare nel campo dei movimenti di capitale le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. L'autorizzazione puo' essere revocata e le condizioni e modalita' modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. 2. Tuttavia, lo Stato membro che si trova in difficolta' puo' adottare direttamente le misure summenzionate quando queste siano necessarie in ragione del carattere di segretezza o urgenza che rivestono. La Commissione e gli Stati membri ne devono essere informati al piu' tardi al momento dell'entrata in vigore delle misure stesse. In tal caso, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, puo' decidere che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere le misure di cui trattasi.

Protocollo-art. 74

Art. 74 Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del Trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

Protocollo-art. 75

Art. 75 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 74 e avuto riguardo agli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio deliberando all'unanimita' fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea: a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o piu' Stati membri, b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro, c) ogni altra utile disposizione. 2. Le disposizioni di cui ai punti a) e b) del paragrafo precedente sono stabilite durante il periodo transitorio. 3. In deroga alla procedura prevista dal paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimita', avuto riguardo alla necessita' di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato comune.

Protocollo-art. 76

Art. 76 Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'art. 75, paragrafo 1, e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri puo' rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia all'entrata in vigore del presente Trattato.

Protocollo-art. 77

Art. 77 Sono compatibili con il presente Trattato gli aiuti richiesti dalle necessita' del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitu' inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Protocollo-art. 78

Art. 78 Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del presente Trattato, deve tener conto della situazione economica dei vettori.

Protocollo-art. 79

Art. 79 1. Entro e non oltre il termine della seconda tappa, devono essere abolite, nel traffico interno della Comunita', le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, e fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati. 2. Il paragrafo 1 non esclude che il Consiglio possa adottare altre misure in applicazione dell'art. 75, paragrafo 1. 3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Esso puo' prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni della Comunita' di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti. 4. La Commissione, di sua iniziativa, o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.

Protocollo-art. 80

Art. 80 1. A decorrere dall'inizio della seconda tappa, e' fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno della Comunita' l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o piu' imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione. 2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessita' delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto. Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

Protocollo-art. 81

Art. 81 Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere, non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione. La Commissione puo' rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Protocollo-art. 82

Art. 82 Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempreche' tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.

Protocollo-art. 83

Art. 83 Presso la Commissione e' istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile, restando impregiudicate le attribuzioni della sezione dei trasporti del Comitato economico e sociale.

Protocollo-art. 84

Art. 84 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili. 2. Il Consiglio, con deliberazione unanime, potra' decidere se, in quale misura e con qual procedura, potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea.

Protocollo-art. 85

Art. 85 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza, e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtu' del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese, e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, b) dare a tali imprese la possibilita' di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Protocollo-art. 86

Art. 86 E' incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo dai parte di una o piu' imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori, c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cosi' per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza, d) nel subordinare la conclusione di contratti alla accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Protocollo-art. 87

Art. 87 1. Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, con deliberazione unanime, su proposta della Commissione e dopo consultata l'Assemblea stabilisce tutti i regolamenti o le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86. Tali disposizioni, qualora non siano state adottate entro il termine suindicato, sono stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di: a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, e all'art. 86, comminando ammende e penalita' di mora, b) determinare le modalita' di applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessita' di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo, c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 85 e 86, d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo, e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte, e le disposizioni della presente sezione nonche' quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.

Protocollo-art. 88

Art. 88 Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'art. 87, le autorita' degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilita' di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformita' del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'art. 85, in particolare del paragrafo 3, e dell'art. 86.

Protocollo-art. 89

Art. 89 1. Senza pregiudizio dell'art. 88, la Commissione, fin dall'entrata in funzione, vigila perche' siano applicati i principi fissati dagli articoli 85 e 86. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio, e in collegamento con le autorita' competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine. 2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa puo' pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalita', per rimediare alla situazione.

Protocollo-art. 90

Art. 90 1. Gli Stati membri non emanano ne' mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94 inclusi. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunita'. 3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

Protocollo-art. 91

Art. 91 1. Qualora, durante il periodo transitorio, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, constati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate all'interno del mercato comune, essa rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine. Quando le pratiche di dumping continuino a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro che ne sia stato leso ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. 2. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, i prodotti originari di uno Stato membro o che si trovino quivi in libera pratica e siano stati esportati in un altro Stato membro sono ammessi alla reimportazione nel territorio del primo Stato, senza che possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o a misure di effetto equivalente. La Commissione stabilisce le disposizioni regolamentari opportune ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

Protocollo-art. 92

Art. 92 1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali, c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957 in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi, d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Protocollo-art. 93

Art. 93 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Protocollo-art. 94

Art. 94 Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'art. 93, paragrafo 3, nonche' le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

Protocollo-art. 95

Art. 95 Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni. Gli Stati membri aboliscono o modificano, non oltre l'inizio della seconda tappa, le disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato che siano contrarie alle norme che precedono.

Protocollo-art. 96

Art. 96 I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ritorno d'imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Protocollo-art. 97

Art. 97 Gli Stati membri che riscuotono l'imposta sulla cifra di affari in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata possono, per quanto riguarda le imposizioni interne che applicano ai prodotti importati o i ristorni che accordano ai prodotti esportati, procedere alla fissazione di aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati negli articoli 95 e 96. Qualora le aliquote medie fissate da uno Stato membro non siano conformi ai principi suindicati, la Commissione rivolge a tale Stato le direttive o decisioni del caso.

Protocollo-art. 98

Art. 98 Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Protocollo-art. 99

Art. 99. La Commissione esamina in qual modo sia possibile armonizzare, nell'interesse del mercato comune, le legislazioni dei singoli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo e ad altre imposte indirette, ivi comprese le misure di compensazione applicabili agli scambi fra gli Stati membri. La Commissione sottopone proposte al Consiglio che delibera all'unanimita', fatte salve le disposizioni degli articoli 100 e 101.

Protocollo-art. 100

Art. 100 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano una incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune. L'Assemblea e il Comitato economico e sociale sono consultati sulle direttive la cui esecuzione importerebbe, in uno o piu' Stati membri, una modificazione nelle disposizioni legislative.

Protocollo-art. 101

Art. 101 Qualora, la Commissione constati che una disparita' esistente nelle disposizioni legislative regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, la Commissione provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati. Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive all'uopo necessarie, deliberando all'unanimita' durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente Trattato.

Protocollo-art. 102

Art. 102 1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione. 2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potra' richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione dell'art. 101, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 101.

Protocollo-art. 103

Art. 103 1. Gli Stati membri considerano la loro politica di congiuntura come una questione d'interesse comune. Essi si consultano reciprocamente e con la Commissione circa le misure da adottare in funzione delle circostanze. 2. Senza pregiudizio delle altre procedure previste dal presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' decidere all'unanimita' in merito alle misure adatte alla situazione. 3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, ove occorra, le direttive necessarie in ordine alle modalita' d'applicazione delle misure decise a termini del paragrafo 2. 4. Le procedure previste dal presente articolo sono altresi' applicabili in caso di difficolta' sopravvenute nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

Protocollo-art. 104

Art. 104 Ogni Stato membro attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della sua bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire un alto livello di occupazione e la stabilita' del livello dei prezzi.

Protocollo-art. 105

Art. 105 1. Allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 104, gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche. Essi istituiscono all'uopo una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni e tra i loro istituti bancari centrali. La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni per l'attuazione di tale collaborazione. 2. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri nel campo monetario in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato comune, e' istituito un Comitato monetario a carattere consultivo, con il compito di: seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri e della Comunita', nonche' il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione. formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni. Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato monetario.

Protocollo-art. 106

Art. 106 1. Ciascuno Stato membro s'impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone e' liberalizzata tra gli Stati membri in applicazione del presente Trattato. Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui cio' sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti. 2. Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi e i movimenti di capitale sono limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, sono per analogia applicate, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni dei capi che trattano dell'abolizione delle restrizioni quantitative, della liberalizzazione dei servizi e della libera circolazione dei capitali. 3. Gli Stati membri s'impegnano a non introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni per i trasferimenti relativi alle transazioni invisibili, enumerate nell'elenco di cui all'allegato III del presente Trattato. La graduale soppressione delle restrizioni esistenti si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 63 ai 65 inclusi, sempreche' non sia disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 o dal capo relativo alla libera circolazione dei capitali. 4. Ove necessario, gli Stati membri si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e trasferimenti di cui al presente articolo; tali misure non possono essere pregiudizievoli agli obiettivi enunciati nel presente capo.

Protocollo-art. 107

Art. 107 1. Ogni Stato membro considera la propria politica, in materia di tassi di cambio, come un problema d'interesse comune. 2. Qualora uno Stato membro proceda ad una modificazione del suo tasso di cambio che non risponda agli obiettivi di cui all'art. 104 e alteri gravemente le condizioni di concorrenza, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, puo' autorizzare altri Stati membri ad adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie di cui essa definisce le condizioni e modalita', per ovviare alle conseguenze di tale azione.

Protocollo-art. 108

Art. 108 1. In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno State membro, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapresa o puo' intraprendere conformemente alle disposizioni dell'art. 104, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato. Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficolta' o minacce di difficolta' incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del Comitato monetario, il concorso reciproco e i metodi del caso. La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione. 2. Deliberando a maggioranza qualificata il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalita'. Il concorso reciproco puo' assumere in particolare la forma di: a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere, b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficolta' mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi. c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri con riserva del consenso di questi inoltre, durante il periodo transitorio, il concorso reciproco puo' assumere altresi' la forma di riduzioni speciali dei dazi doganali o di aumenti di contingenti destinati a favorire l'incremento delle importazioni provenienti dal paese in difficolta', a condizione di ottenere l'accordo degli Stati che adotterebbero tali misure. 3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficolta' ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. Tale autorizzazione puo' essere revocata e le condizioni e modalita' modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Protocollo-art. 109

Art. 109 1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti, e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'art. 108, paragrafo 2, lo Stato membro interessato puo' adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficolta' improvvise manifestatesi. 2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al piu' tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione puo' proporre al Consiglio il concorso reciproco a termini dell'art. 108. Su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario, il Consiglio puo', deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

Protocollo-art. 110

Art. 110 Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali. La politica commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri puo' esercitare sullo sviluppo della capacita' di concorrenza delle imprese di tali Stati.

Protocollo-art. 111

Art. 111 Senza pregiudizio degli articoli 115 e 116, sono applicabili durante il periodo transitorio le disposizioni seguenti: 1. Gli Stati membri procedono al coordinamento dei loro rapporti commerciali con i paesi terzi, in modo che al termine del periodo transitorio sussistano le condizioni necessarie all'attuazione di una politica comune in materia di commercio estero. La Commissione sottopone al Consiglio proposte relative alla procedura da applicare durante il periodo transitorio per la realizzazione di un'azione comune, e all'uniformazione della politica commerciale. 2. La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni in merito ai negoziati tariffari con paesi terzi sulla tariffa doganale comune. Il Consiglio autorizza la Commissione ad aprire i negoziati. La Commissione conduce tali negoziati in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in tale compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio puo' impartirle. 3. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera all'unanimita', durante le due prime tappe, ed alla maggioranza qualificata in seguito. 4. Gli Stati membri, in consultazione con la Commissione, adottano tutte le necessarie misure dirette in particolare ad adattare gli accordi tariffari in vigore con i paesi terzi, affinche' l'entrata in vigore della tariffa doganale comune non venga ritardata. 5. Gli Stati membri si prefiggono come obiettivo di uniformare tra loro i propri elenchi di liberalizzazione nei confronti di paesi terzi o di gruppi di paesi terzi al livello piu' elevato possibile. A tal fine, la Commissione sottopone agli Stati membri tutte le raccomandazioni del caso. Se gli Stati membri procedono all'abolizione o alla riduzione delle restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi, sono tenuti ad informarne preventivamente la Commissione e ad applicare lo stesso trattamento nei confronti degli altri Stati membri.

Protocollo-art. 112

Art. 112 1. Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati prima del termine del periodo transitorio, nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunita'. Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, all'unanimita' fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie a tal fine. 2. Le disposizioni che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di tasse di effetto equivalente ne' ai ristorni di imposizioni indirette, ivi comprese le imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo e le altre imposte indirette, concessi all'atto dell'esportazione di una merce da uno Stato membro in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati.

Protocollo-art. 113

Art. 113 1. Dopo lo spirare del periodo transitorio, la politica commerciale comune e' fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica d'esportazione e le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni. 2. Ai fini dell'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione sottopone delle proposte al Consiglio. 3. Qualora si debbano negoziare accordi con paesi terzi, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio puo' impartirle. 4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Protocollo-art. 114

Art. 114 Gli accordi di cui agli articoli 111, paragrafo 2, e 113, sono conclusi a nome della Comunita' dal Consiglio, il quale delibera all'unanimita' durante le prime due tappe e a maggioranza qualificata in seguito.

Protocollo-art. 115

Art. 115 Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente Trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparita' nelle misure stesse provochino difficolta' economiche in uno o piu' Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione autorizza gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone le condizioni e modalita'. In caso d'urgenza e durante il periodo transitorio, gli Stati membri possono adottare direttamente le misure necessarie e le notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, che puo' decidere se devono modificarle o sopprimerle. In ordine di priorita', devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e che tengano conto della necessita' di affrettare, nei limiti del possibile, l'instaurazione della tariffa doganale comune.

Protocollo-art. 116

Art. 116. Per tutte le questioni che rivestono un interesse particolare per il mercato comune, gli Stati membri, a decorrere dalla fine del periodo transitorio, condurranno unicamente un'azione comune nell'ambito delle organizzazioni internazionali a carattere economico. A tal fine, la Commissione sottopone al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, proposte relative alla portata, ed all'attuazione di tale azione comune. Durante il periodo transitorio, gli Stati membri si consultano per concentrare la loro azione e adottare, per quanto possibile, un atteggiamento uniforme.

Protocollo-art. 117

Art. 117 Gli Stati membri convengono sulla necessita' di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nei progresso. Gli Stati membri ritengono che una tale evoluzione risultera' sia dal funzionamento del mercato comune, che favorira' l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente Trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Protocollo-art. 118

Art. 118 Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente Trattato, e conformemente agli obiettivi generali di questo, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti: l'occupazione, il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro, la formazione e il perfezionamento professionale, la sicurezza sociale, la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, l'igiene del lavoro, il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori. A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali. Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

Protocollo-art. 119

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