LEGGE 14 ottobre 1957, n. 1203

Type Legge
Publication 1957-10-14
Ultimo aggiornamento 1957-12-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 212 La Corte di giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La prima designazione del presidente e' fatta per tre anni secondo le stesse modalita' seguite per i membri. La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di tre mesi dalla sua entrata in funzione. La Corte di giustizia non puo' essere adita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento. I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a contare dalla stessa data. Fin dalla nomina, il presidente della Corte di giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente Trattato.

Trattato-art. 213

Art. 213 La Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente Trattato dal momento della nomina dei suoi membri. Non appena entrata in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i collegamenti con gli Stati membri, le imprese, i lavoratori e gli utilizzatori, necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione delle industrie nucleari nella Comunita' La Commissione invia all'Assemblea nel termine di sei mesi una relazione al riguardo.

Trattato-art. 214

Art. 214 1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del Trattato e termina al 31 dicembre successivo. Tuttavia, l'esercizio si protrae al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del Trattato, quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre. 2. Fino all'elaborazione dei bilanci per il primo esercizio, gli Stati membri versano alla Comunita' delle anticipazioni senza interesse che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all'esecuzione dei bilanci stessi. 3. Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunita', di cui all'art. 186, ciascuna istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata. Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.

Trattato-art. 215

Art. 215 1. Un programma iniziale di ricerche e di insegnamento che costituisce l'allegato V del presente Trattato e la cui realizzazione non potra', salvo diversa decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', superare 215 milioni di unita' di conto U.E.P., dovra' essere eseguito nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore dei Trattato. 2. Le spese necessarie all'esecuzione del programma figurano suddivise per grandi voci, a titolo indicativo, nell'allegato V. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, potra' modificare tale programma.

Trattato-art. 216

Art. 216 Le proposte della Commissione relative alle modalita' di funzionamento dell'istituto di livello universitario, contemplato dall'art. 9, sono presentate al Consiglio nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato.

Trattato-art. 217

Art. 217 Il regolamento di sicurezza di cui all'art. 24, concernente i regimi di segretezza applicabili alla diffusione delle cognizioni, e' stabilito dal Consiglio nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Trattato.

Trattato-art. 218

Art. 218 Le norme fondamentali sono stabilite conformemente alle disposizioni dell'art. 31 nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato.

Trattato-art. 219

Art. 219 Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare sui territori degli Stati membri la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate, conformemente ai termini dell'art. 33, dagli Stati stessi alla Commissione nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del Trattato.

Trattato-art. 220

Art. 220 Le proposte della Commissione relative allo statuto dell'Agenzia contemplato dall'art. 54 sono presentate al Consiglio nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del Trattato.

Trattato-art. 221

Art. 221 Le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 23 inclusi e da 25 a 28 inclusi si applicano ai brevetti, titoli di protezione temporanea e modelli di utilita', come anche alle domande di brevetti e di modelli di utilita' precedenti all'entrata in vigore del Trattato, alle condizioni seguenti: 1. Per l'applicazione del termine previsto dall'art. 17, paragrafo 2, va considerata in favore del titolare la nuova situazione creata dall'entrata in vigore del Trattato. 2. Per quanto concerne la comunicazione di una invenzione non segreta, quando i termini di tre mesi e diciotto mesi previsti dall'art. 16, o uno di questi, siano scaduti alla data dell'entrata in vigore del Trattato, da tale data ha decorrenza un nuovo termine di sei mesi. Se questi termini, o uno di questi, sono in corso a tale data, vengono prorogati di sei mesi a decorrere dal giorno della loro normale scadenza. 3. Le stesse disposizioni si applicano per quanto concerne la comunicazione di una invenzione segreta, a mente degli articoli 16 e 25, paragrafo 1; in tal caso, tuttavia, la data considerata per la decorrenza dei nuovi termini ovvero per la proroga dei termini in corso e quella dell'entrata in vigore del regolamento di sicurezza di cui all'art. 24.

Trattato-art. 222

Art. 222 Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Trattato e quella, fissata dalla Commissione, in cui l'Agenzia assume le sue funzioni, gli accordi e convenzioni di fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali sono conclusi o rinnovati con la preventiva approvazione della Commissione. Questa deve ricusare la sua approvazione alla conclusione o al rinnovo di accordi e convenzioni che ritenga tali da compromettere l'applicazione del presente Trattato. La Commissione puo' in particolare subordinare la propria approvazione all'apposizione, negli accordi e convenzioni, di clausole che consentano all'Agenzia di diventare parte nell'esecuzione di questi.

Trattato-art. 223

Art. 223 In deroga all'art. 60 e in considerazione degli studi e lavori gia' avviati, l'approvvigionamento dei reattori impiantati sui territori di uno Stato membro che potranno divergere prima dello scadere di un termine di sette anni dalla data di entrata in vigore del Trattato, beneficia, per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla stessa data, di una precedenza che puo' essere fatta valere tanto sulle risorse di minerali e di materie grezze provenienti dai territori dello Stato in causa, quanto sulle materie grezze o materie fissili speciali che costituiscono oggetto di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore del Trattato, e comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'art. 105. La stessa precedenza e' accordata, durante lo stesso periodo di dieci anni, per l'approvvigionamento di qualsiasi stabilimento di separazione isotopica, che costituisca o meno una Impresa comune, entrato in funzione sul territorio di uno Stato membro prima dello scadere di un termine di sette anni dall'entrata in vigore del Trattato. L'Agenzia conclude i relativi contratti, dopo verifica da parte della Commissione che sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto di prelazione.

Trattato-art. 224

Art. 224 Il presente Trattato sara' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana. Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a tale formalita'. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del Trattato sara' rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

Trattato-art. 225

Art. 225 Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato. Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA

Trattato-Allegato I

ALLEGATO I Campo delle ricerche concernenti l'energia nucleare in relazione all'art. 4 del Trattato I. MATERIE PRIME 1. Metodi di prospezione mineraria e di sfruttamento delle miniere con particolare riguardo alle miniere di materie di base (uranio, torio e altri prodotti di interesse speciale per l'energia nucleare). 2. Metodi di concentrazione di queste materie e di trasformazione in composti tecnicamente puri. 3. Metodi di trasformazione di questi composti tecnicamente puri in composti e metalli di qualita' nucleare. 4. Metodi di trasformazione e di trattamento di questi composti e metalli - nonche' del plutonio, dell'uranio 235 o 233 puri o associati a questi composti o metalli - da parte dell'industria chimica, ceramica o metallurgica, in elementi di combustibile. 5. Metodi di protezione di questi elementi di combustibile dagli agenti esterni di corrosione o di erosione. 6. Metodi di produzione, di purificazione, di trattamento e conservazione degli altri materiali speciali del campo dell'energia nucleare, in particolare: a) Moderatori quali acqua pesante, grafite nucleare, berillio e il suo ossido. b) Elementi per strutture quali zirconio (esente da afnio), niobio, lantanio, titanio, berillio e loro ossidi, carburi ed altri composti utilizzabili nel campo dell'energia nucleare. c) Fluidi refrigeranti, quali elio, termo-fluidi organici, sodio, leghe sodio-potassio, bismuto, leghe piombo-bismuto. 7. Metodi di separazione isotopica: a) dell'uranio, b) di materiali in quantita' ponderali tali da poter essere utili per la produzione di energia nucleare come litio 6 e 7, azoto 15, boro 10, c) di isotopi utilizzati in piccola quantita' per lavori di ricerca. II. FISICA APPLICATA ALL'ENERGIA NUCLEARE 1. Fisica teorica applicata: a) Reazioni nucleari a bassa energia, in particolare reazioni provocate da neutroni. b) Fissione. c) Interazione delle radiazioni ionizzanti e fotoni con la materia. d) Teoria dello stato solido. e) Studio della fusione con particolare riguardo al comportamento di un plasma ionizzato sotto l'azione di forze elettromagnetiche ed alla termodinamica delle temperature estremamente elevate. 2. Fisica sperimentale applicata: a) Le stesse voci menzionate al paragrafo 1 precedente. b) Studio delle proprieta' degli elementi transuranici di interesse per l'energia nucleare. 3. Calcolo dei reattori: a) Neutronica teorica macroscopica. b) Determinazioni neutroniche sperimentali: esperienze esponenziali e critiche. c) Calcoli termodinamici e di resistenza dei materiali. d) Determinazioni sperimentali corrispondenti. e) Cinetica dei reattori, problema del controllo del funzionamento di questi e sperimentazioni corrispondenti. f) Calcoli di protezione contro le radiazioni e sperimentazioni corrispondenti. III. FISICO-CHIMICA DEI REATTORI 1. Studio delle modificazioni della struttura fisica e chimica e della alterazione delle qualita' tecniche dei diversi materiali nei reattori sotto l'effetto: a) del calore, b) della natura degli agenti a contatto, c) delle cause meccaniche. 2. Studio delle degradazioni e degli altri fenomeni provocati dalle radiazioni: a) negli elementi di combustibile, b) negli elementi strutturali e nei fluidi refrigeranti, c) nei moderatori. 3. Chimica e fisico-chimica analitiche applicate alle componenti dei reattori. 4. Fisico-chimica dei reattori omogenei: radio-chimica, corrosione. IV. TRATTAMENTO DEI MATERIALI RADIOATTIVI 1. Metodi di estrazione del plutonio e dell'uranio 233 dai combustibili irradiati, eventuale recupero di uranio o di torio. 2. Chimica e metallurgia del plutonio. 3. Metodi di estrazione e chimica degli altri elementi transuranici. 4. Metodi di estrazione e chimica dei radioisotopi utili: a) prodotti di fissione, b) ottenuti per irradiazione. 5. Concentrazione e conservazione degli scarichi radioattivi inutili. V. APPLICAZIONE DEI RADIO-ELEMENTI Applicazione dei radio-elementi sia come elementi agenti sia come elementi traccianti, nei settori: a) industriali e scientifici, b) terapeutici e biologici, c) agricoli. VI. STUDIO DEGLI EFFETTI NOCIVI DELLE RADIAZIONI SUGLI ESSERI VIVENTI 1. Studio della rivelazione e della misura delle radiazioni nocive. 2. Studio delle prevenzioni e protezioni adeguate e delle norme di sicurezza corrispondenti. 3. Studio della terapeutica contro gli effetti delle radiazioni. VII. ATTREZZATURE Studi per la realizzazione ed il miglioramento delle attrezzature destinate specialmente, non solo ai reattori, ma anche all'insieme delle installazioni di ricerca e industriali necessarie alle ricerche sopraelencate. Possono essere citate a titolo indicativo: 1. Le attrezzature meccaniche seguenti: a) pompe per fluidi speciali, b) scambiatori di calore, c) apparecchi di ricerca di fisica nucleare (quali selettori di velocita' dei neutroni), d) dispositori di manipolazione a distanza. 2. Le attrezzature elettriche seguenti: a) dispositivi di rivelazione e di misura delle radiazioni specialmente per: prospezioni minerarie, ricerche scientifiche e tecniche, controllo dei reattori, protezione sanitaria, b) dispositivi di comando dei reattori; c) acceleratori di particelle di bassa energia fino a 10 MeV. VIII. ASPETTI ECONOMICI DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA 1. Studio comparato, teorico e sperimentale, dei diversi tipi di reattori. 2. Studio tecnico-economico dei cicli di combustibile.

Trattato-Allegato II

ALLEGATO II Settori industriali di cui all'art. 41 del Trattato: 1. Estrazione dei minerali d'uranio e di torio. 2. Concentrazione di questi minerali. 3. Trattamento chimico e raffinamento dei concentrati di uranio e di torio. 4. Preparazione dei combustibili nucleari, sotto qualsiasi forma. 5. Produzione di elementi di combustibili nucleari. 6. Produzione di esafluoruro di uranio. 7. Produzione di uranio arricchito. 8. Trattamento di combustibili irradiati ai fini della separazione totale o parziale degli elementi da essi contenuti. 9. Produzione di moderatori di reattori. 10. Produzione di zirconio esente da afnio ovvero di composti di zirconio esente da afnio. 11. Reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi. 12. Impianti di trattamento industriale dei residui radioattivi, stabiliti in collegamento con uno o piu' impianti definiti nel presente elenco. 13. Impianti semi-industriali destinati a preparare la costruzione di stabilimenti che rientrino in uno dei settori da 3 a 10 inclusi.

Trattato-Allegato III

ALLEGATO III Vantaggi che possono essere accordati alle Imprese comuni a norma dell'art. 48 del Trattato 1. a) Riconoscimento del carattere di pubblica utilita', conformemente alle legislazioni nazionali, per gli acquisti immobiliari necessari all'impianto delle imprese comuni. b) Applicazione, conformemente alle legislazioni nazionali, della procedura di esproprio per motivi di pubblica utilita', al fine di operare tali acquisti quando non sia stato raggiunto un accordo per trattativa privata. 2. Beneficio di concessione di licenze d'uso, con procedimento arbitrale o d'ufficio, a norma degli articoli 17 a 23 inclusi. 3. Esonero da qualsiasi diritto e tassa al momento della costituzione di Imprese comuni e da ogni imposizione sui conferimenti. 4. Esonero dai diritti e tasse di trasmissione riscossi per l'acquisto dei beni immobili e dai diritti di trascrizione e di registro. 5. Esonero da qualsiasi imposta diretta che possa comunque applicarsi alle Imprese comuni, ai loro beni, averi e redditi. 6. Esonero da qualsiasi dazio doganale e tassa di effetto equivalente, e da ogni divieto e restrizione d'importazione o esportazione, di carattere economico e fiscale, per quanto riguarda: a) il materiale scientifico e tecnico, esclusi i materiali da costruzione e il materiale per usi amministrativi; b) le sostanze che devono essere o siano state oggetto di trattamento nell'Impresa comune. 7. Agevolazioni di cambio, contemplate dall'art. 182, paragrafo 6. 8. Esenzione dalle restrizioni all'entrata e al soggiorno a favore delle persone aventi la cittadinanza degli Stati membri, impiegate al servizio delle Imprese comuni, e a favore dei coniugi di queste e dei familiari che siano a loro carico.

Trattato-Allegato IV

ALLEGATO IV Elenchi dei beni e prodotti di cui alle disposizioni del capo IX relativo al mercato comune nucleare ELENCO A1 Minerali di uranio la cui concentrazione di uranio naturale e' superiore al 5% in peso. Pechblenda la cui concentrazione di uranio naturale e' superiore al 5% in peso. Ossido di uranio. Composti inorganici di uranio naturale diversi dall'ossido e dall'esafluoruro. Composti organici dell'uranio naturale. Uranio naturale grezzo o lavorato. Leghe contenenti plutonio. Composti organici od inorganici dell'uranio arricchiti con composti organici o inorganici dell'uranio 235. Composti organici o inorganici dell'uranio 233. Torio arricchito con uranio 233. Composti organici od inorganici del plutonio. Uranio arricchito con plutonio. Uranio arricchito con uranio 235. Leghe contenenti uranio arricchito in uranio 235 o uranio 233. Plutonio. Uranio 233. Esafluoruro d'uranio. Monazite. Minerali di torio la cui concentrazione di torio e' superiore al 20% in peso. Uranio-torianite contenente piu' del 20% di torio. Torio grezzo o lavorato. Ossido di torio. Composti inorganici del torio diversi dall'ossido. Composti organici del torio. ELENCO A2 Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante) nei quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno e' superiore a 1/5000. Paraffina pesante in cui il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno e' superiore a 1/5000. Miscele e soluzioni nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno e' superiore a 1/5000. Reattori nucleari. Apparecchi per la separazione degli isotopi dell'uranio mediante diffusione gassosa od altre tecniche. Apparecchi per la produzione di deuterio, dei suoi composti (compresa l'acqua pesante), derivati, miscugli o soluzioni, contenenti deuterio e in cui il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno e' superiore a 1/5000: apparecchi funzionanti mediante elettrolisi dell'acqua; apparecchi funzionanti mediante distillazione dell'acqua, dell'idrogeno liquido, ecc.; apparecchi funzionanti mediante scambio isotopico fra l'idrogeno solforato e l'acqua, in funzione di un cambiamento di temperatura; apparecchi funzionanti mediante altre tecniche. Apparecchi concepiti specialmente per il trattamento chimico delle sostanze radioattive: apparecchi per la separazione dei combustibili irradiati: per via chimica (per solventi, per precipitazione, per scambi ionici, ecc.); per via fisica (per distillazione frazionata, ecc.); apparecchi per il trattamento degli scarichi; apparecchi per rimettere in ciclo il combustibile. Veicoli concepiti specialmente per il trasporto dei prodotti a forte radioattivita': vagoni e vagoncini per strade ferrate a qualsiasi scartamento; autocarri; carri di manutenzione; rimorchi e semirimorchi ed altri veicoli, non automobili. Imballaggi forniti di schermi di piombo di protezione dalle radiazioni per il trasporto o l'approvvigionamento di materiali radioattivi. Isotopi radioattivi artificiali e loro composti organici od inorganici. Manipolatori meccanici a distanza, concepiti specialmente per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive: apparecchi manipolatori meccanici, fissi o mobili, ma non maneggiabili a "mano libera". ELENCO B Parti e pezzi per reattori nucleari. Minerali di litio e concentrati. Metalli aventi qualita' nucleari: berillio (glucinio) grezzo; bismuto grezzo; niobio (columbio) grezzo; zirconio (esente da afnio) grezzo; litio grezzo; alluminio grezzo; calcio grezzo; magnesio grezzo. Trifluoruro di boro. Acido fluoridrico anidro. Trifluoruro di cloro. Trifluoruro di bromo. Idrossido di litio. Fluoruro di litio. Cloruro di litio. Idruro di litio. Carbonato di litio. Ossido di berillio (glucina) avente qualita' nucleare. Mattoni refrattari di glucina aventi qualita' nucleare. Altri prodotti refrattari di glucina aventi qualita' nucleare. Grafite artificiale sotto forma di blocchi o di sbarre avente un tenore in boro inferiore od uguale ad uno per un milione ed una sezione d'urto microscopica totale d'assorbimento di neutroni termici inferiore od uguale a 5 millibarns/atomo. Isotopi stabili separati artificialmente. Separatori elettromagnetici di ioni compresi gli spettrografi e spettrometri di massa. Simulatori di pile (calcolatori analogici di tipo speciale). Manipolatori meccanici a distanza: utilizzabili a mano (cioe' maneggiabili a "mano libera" come un attrezzo). Pompe per metalli allo stato liquido. Pompe a vuoto spinto. Scambiatori di calore concepiti specialmente per una centrale nucleare. Strumenti per la rivelazione delle radiazioni (e pezzi di ricambio corrispondenti) di uno dei tipi seguenti studiati specialmente o adattabili per la rivelazione o misura di radiazioni nucleari come le particelle alfa e beta, raggi gamma, neutroni e protoni: tubi contatori di Geiger e contatori proporzionali; strumenti di rivelazione o misura con tubi Geiger-Muller o con contatori proporzionali; camere di ionizzazione; strumenti con camere di ionizzazione; apparecchi di rivelazione o misura di radiazione per la prospezione mineraria, il controllo dei reattori, dell'aria, dell'acqua e dei terreni; riatori di neutroni usanti il boro, il trifluoruro di boro, l'idrogeno o un elemento fissile; strumenti di rivelazione o misura con rivelatori di neutroni usanti il boro, il trifluoruro di boro, l'idrogeno o un elemento fissile; cristalli di scintillazione montati o sotto involucro metallico (scintillatori solidi); strumenti di rivelazione o di misura incorporanti scintillatori liquidi, solidi o gassosi; amplificatori studiati specialmente per le misure nucleari compresi gli amplificatori lineari, i preamplificatori, gli amplificatori distribuiti a catena e gli analizzatori (analizzatori di altezza d'impulsi); attrezzature in coincidenza da utilizzarsi con rivelatori di radiazione; elettroscopi ed elettrometri compresi i dosimetri (ma esclusi gli apparecchi destinati all'insegnamento, gli elettroscopi semplici a foglie metalliche, i dosimetri concepiti per essere utilizzati con apparecchi medici a raggi X e apparecchi di misure elettrostatiche); apparecchi che permettono di misurare una corrente d'intensita' inferiore ad un micro-micro-ampere; tubi fotomoltiplicatori aventi un fotocatodo sensibile ad una corrente almeno eguale a 10 micro-ampere per lumen e la cui amplificazione media e' superiore a 10(5) ed ogni altro sistema di moltiplicatore elettrico attivato da ioni positivi; scale ed integratori elettronici per la rivelazione di radiazioni. Ciclotroni, generatori elettrostatici di tipo "Van de Graaf" o "Cockroft e Walton", acceleratori lineari ed altre macchine elettronucleari capaci di comunicare a particelle nucleari un'energia superiore a 1.000.000 e V. Magneti specialmente progettati per le macchine e apparecchi precedenti (ciclotroni, ecc.). Tubi acceleratori e di focalizzazione dei tipi utilizzati negli spettrometri e spettrografi di massa. Sorgenti elettroniche intense di ioni positivi destinate ad essere utilizzate con acceleratori di particelle, spettrometri di massa ed altri apparecchi analoghi. Lastre di vetro contro le radiazioni: vetro colato o laminato (specchi) (anche armato o placcato in corso di fabbricazione) semplicemente pulito o levigato, su una o due facce, in lamine o fogli di forma quadrata o rettangolare; vetro colato o laminato (specchi) (pulito o levigato o no) tagliato in modo diverso dalla forma quadrata o rettangolare oppure curvato o differentemente lavorato (smussato, inciso, ecc.); specchi o vetri di sicurezza, anche lavorati, consistenti in vetri temprati o formati da due o piu' fogli incollati l'uno all'altro. Scafandri di protezione dalle radiazioni o contaminazioni radio-attive: in materie plastiche artificiali; in gomma; in tessuti cerati; per uomini, per donne. Difenile (se si tratta dell'idrocarburo aromatico C6 H5 C6 H5). Trifenile.

Trattato-Allegato V

ALLEGATO V Programma iniziale di ricerche e d'insegnamento di cui all'art. 215 del Trattato I. PROGRAMMA DEL CENTRO COMUNE 1. Laboratori, attrezzature e infrastruttura. Il Centro comune comprendera': a) laboratori generali di chimica, fisica, elettronica e metallurgia; b) laboratori speciali per le seguenti materie: fusione nucleare, separazione isotopica di elementi diversi dall'uranio 235 (questo laboratorio sara' dotato di un separatore elettromagnetico a elevato potere di risoluzione), prototipi di attrezzature di prospezione, mineralogia, radiobiologia. c) un ufficio di misurazioni, specializzato in misure nucleari per i dosaggi di isotopi e per le misure assolute di radiazioni e assorbimenti neutronici, dotato di un reattore sperimentale proprio. 2. Documentazione, informazione e insegnamento. Il Centro comune provvedera' ad un ampio scambio di informazioni, in particolare nei seguenti settori: materie prime: metodi di prospezione, sfruttamento, concentrazione, trasformazione, trattamento, ecc.; fisica applicata all'energia nucleare; fisico-chimica dei reattori; trattamento dei materiali radioattivi; applicazione dei radio-elementi. Esso organizzera' cicli d'insegnamento specializzato con particolare riguardo alla formazione di specialisti di ricerca mineraria e alle applicazioni dei radio-elementi. La sezione di documentazione e di studio di problemi di protezione sanitaria, di cui all'art. 39, raccogliera' la documentazione e i dati necessari. 3. Reattori prototipi. Fin dall'entrata in vigore del Trattato sara' costituito un gruppo di esperti. Dopo un raffronto dei programmi nazionali, esso rivolgera' alla Commissione, non appena possibile, le opportune raccomandazioni circa le scelte da effettuare in tale campo e le modalita' di attuazione. Si progetta di creare tre o quattro prototipi di bassa potenza e partecipare, ad esempio sotto forma di fornitura di combustibili e di moderatori, a tre reattori di elevata potenza. 4. Reattore di alto flusso. Il Centro dovra' disporre quanto prima di un reattore ad alto flusso di neutroni rapidi, per la prova dei materiali sotto radiazione. Fin dall'entrata in vigore del Trattato dovranno intraprendersi studi preparatori a tal fine. Il reattore ad alto flusso sara' dotato di rilevanti aree sperimentali e di idonei laboratori di sfruttamento. II. RICERCHE EFFETTUATE IN BASE A CONTRATTI ESTERNAMENTE AL CENTRO Una parte considerevole delle ricerche sara' effettuata per contratti esternamente al Centro comune, in conformita' dell'art. 10. I contratti per ricerche potranno rivestire le seguenti forme: 1. Si effettueranno ricerche complementari a quelle del Centro comune, in materia di fusione nucleare, separazione isotopica di elementi diversi dall'uranio 235, chimica, fisica, elettronica, metallurgia e radiobiologia. 2. In attesa dell'entrata in funzione del progettato reattore per esperienze su materiali, il Centro potra' prendere in affitto zone sperimentali nei reattori nazionali ad alto flusso. 3. Il Centro potra' ricorrere agli impianti specializzati per le Imprese comuni da crearsi a mente del capo V, affidando loro per contratto talune ricerche di carattere scientifico generale. Ripartizione per grandi rubriche delle spese necessarie all'esecuzione del programma di ricerche e d'insegnamento Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

Protocollo relativo alla applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Sollecite di precisare, al momento della firma del Trattato che istituisce tra loro la Comunita' europea dell'energia atomica, la portata del disposto dell'art. 198 del Trattato nei confronti del Regno dei Paesi Bassi, Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato stesso: Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, a motivo della struttura costituzionale del Regno quale risulta dallo Statuto del 29 dicembre 1954, avra' facolta', in deroga all'art. 198, di ratificare il Trattato tanto per il Regno dei Paesi Bassi nei suo complesso quanto per il Regno in Europa e per la Nuova Guinea olandese. Qualora la ratifica dovesse limitarsi al Regno in Europa e alla Nuova Guinea olandese, il Governo del Regno dei Paesi Bassi potra', in qualsiasi momento, mediante notificazione al Governo della Repubblica italiana, depositario degli strumenti di ratifica, dichiarare che il Trattato e' ugualmente applicabile al Surinam o alle Antille olandesi, ovvero al Surinam e alle Antille olandesi. Fatto a Roma, li 25 marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI; Determinati a porre le fondamenta di una unione sempre piu' stretta fra i popoli europei, Decisi ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa, Assegnando ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli, Riconoscendo che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone una azione concentrata intesa a garantire la stabilita' nella espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealta' nella concorrenza, Solleciti di rafforzare l'unita', delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparita' fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite, Desiderosi di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali, Nell'intento di confermare la solidarieta' che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperita' conformemente ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite. Risoluti a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della liberta' e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perche' si associno al loro sforzo, Hanno deciso di creare una Comunita' Europea e a questo, effetto hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI S. E. Paul-Henri SPAAK, Ministro degli affari esteri; S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli affari economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA S. E. Konrad ADENAUER, Cancelliere federale; S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE S. E. Christian PINEAU, Ministro degli affari esteri; S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri; S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli affari esteri; SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO S. E. Joseph BECH, Presidente del Governo, Ministro degli affari esteri; S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI S. E. Joseph LUNS, Ministro degli Affari esteri; S. E. LINTHORST-HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa; I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono. Art. 1 Con il presente Trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.

Protocollo-art. 2

Art. 2 La Comunita' ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attivita' economiche nell'insieme della Comunita', un'espansione continua ed equilibrata, una stabilita' accresciuta, un miglioramento sempre piu' rapido del tenore di vita e piu' strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano.

Protocollo-art. 3

Art. 3 Ai fini enunciati all'articolo precedente, l'azione della Comunita' importa, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato: a) l'abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente, b) l'istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune nei confronti degli Stati terzi, c) l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, d) l'instaurazione di una politica comune nel settore dell'agricoltura, e) l'instaurazione di una politica comune nel settore dei trasporti, f) la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, g) l'applicazione di procedure che permettano di coordinare le politiche economiche degli Stati membri e di ovviare agli squilibri nelle loro bilance dei pagamenti, h) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune, i) la creazione di un Fondo sociale europeo, allo scopo di migliorare le possibilita' di occupazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore di vita, j) l'istituzione di una Banca europea per gli investimenti, destinata a facilitare l'espansione economica della Comunita' mediante la creazione di nuove risorse, k) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.

Protocollo-art. 4

Art. 4 1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunita' e' assicurata da un'ASSEMBLEA; un CONSIGLIO; una COMMISSIONE; una CORTE DI GIUSTIZIA. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato. 2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive.

Protocollo-art. 5

Art. 5 Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunita'. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato.

Protocollo-art. 6

Art. 6 1. Gli Stati membri, in stretta collaborazione con le istituzioni della Comunita', coordinano le rispettive politiche economiche nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato. 2. Le istituzioni della Comunita' vigilano a che non sia compromessa la stabilita' finanziaria interna ed esterna degli Stati membri.

Protocollo-art. 7

Art. 7. Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, e' vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalita'. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' stabilire, a maggioranza qualificata, tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni.

Protocollo-art. 8

Art. 8 1. Il mercato comune e' progressivamente instaurato nei corso di un periodo transitorio di dodici anni. Il periodo transitorio e' diviso in tre tappe, di quattro anni ciascuna, la cui durata puo' essere modificata alle condizioni previste qui di seguito. 2. Per ciascuna tappa e' previsto un complesso di azioni che devono essere intraprese e condotte insieme. 3. Il passaggio dalla prima alla seconda tappa e' condizionato alla constatazione che l'essenziale degli obiettivi, specificatamente fissati dal presente Trattato per la prima tappa, sia stato effettivamente raggiunto e che, fatte salve le eccezioni e procedure previste dal Trattato stesso, gli impegni siano stati mantenuti. Tale constatazione e' effettuata alla fine del quarto anno dal Consiglio, che delibera all'unanimita' sulla relazione della Commissione. Tuttavia, l'unanimita' non puo' essere ostacolata da uno Stato membro che faccia valere il mancato adempimento dei propri obblighi. Ove non sia raggiunta l'unanimita', la prima tappa e' automaticamente prolungata di un anno. Alla fine del quinto anno, la constatazione e' effettuata dal Consiglio alle stesse condizioni. Ove non sia raggiunta l'unanimita', la prima tappa e' automaticamente prolungata di un altro anno. Alla fine del sesto anno, la constatazione e' effettuata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata sulla relazione della Commissione. 4. Nel termine di un mese da quest'ultima votazione, ogni Stato membro rimasto in minoranza ovvero, quando la maggioranza richiesta non sia raggiunta, tutti gli Stati membri, hanno il diritto di domandare al Consiglio la designazione di un organo arbitrale la cui decisione e' vincolante per tutti gli Stati membri e le istituzioni della Comunita'. Detto organo arbitrale e' composto di tre membri designati dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. In caso di mancata designazione da parte del Consiglio nel termine di un mese dalla richiesta, i membri dell'organo arbitrale sono designati dalla Corte di giustizia entro un nuovo termine di un mese. L'organo arbitrale designa esso stesso il suo presidente: Esso emette la sua sentenza in un termine di sei mesi a decorrere dalla data della votazione del Consiglio di cui all'ultimo comma del paragrafo 3. 5. La seconda e terza tappa non possono essere prolungate o abbreviate se non in virtu' di una decisione adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. 6. La disposizioni dei paragrafi precedenti non possono avere per effetto di prolungare il periodo transitorio al di la' di una durata complessiva di quindici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato. 7. Fatte salve le eccezioni o deroghe previste dal presente Trattato, la fine del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previste e per l'attuazione dell'insieme delle realizzazioni richieste dall'istituzione del mercato comune.

Protocollo-art. 9

Art. 9 1. La Comunita' e' fondata sopra una unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi. 2. Le disposizioni del capo 1; sezione prima, e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri, e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

Protocollo-art. 10

Art. 10 1. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalita' d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse. 2. La Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione dell'art. 9, paragrafo 2, avendo riguardo alla necessita' di attenuare, quanto piu' e' possibile, le formalita' imposte al commercio. Entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore dei presente Trattato, la Commissione determina le disposizioni applicabili, nel traffico tra Stati membri, alle merci originarie da un altro Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati usati prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali ne' alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nello Stato membro esportatore, ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse. Nello stabilire tali disposizioni, la Commissione prende in considerazione le norme previste per l'abolizione dei dazi doganali all'interno della Comunita' e per la progressiva applicazione della tariffa doganale comune.

Protocollo-art. 11

Art. 11 Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a consentire ai governi l'esecuzione, nei termini stabiliti, degli obblighi loro incombenti in materia di dazi doganali in virtu' del presente Trattato.

Protocollo-art. 12

Art. 12 Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione o tasse di effetto equivalente e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci.

Protocollo-art. 13

Art. 13 1. I dazi doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente aboliti ad opera di questi, durante il periodo transitorio, secondo le modalita' previste dagli articoli 14 e 15. 2. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente abolite ad opera di questi, durante il periodo transitorio. La Commissione determina, mediante direttive, il ritmo di tale abolizione. Essa s'ispira alle norme previste dall'art. 14, paragrafi 2 e 3, e alle direttive stabilite dal Consiglio in applicazione del citato paragrafo 2.

Protocollo-art. 14

Art. 14 1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni e' costituito dal dazio applicato al 1 gennaio 1957. 2. Il ritmo delle riduzioni e' determinato come segue: a) durante la prima tappa, si opera la prima riduzione un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato; la seconda diciotto mesi dopo; la terza alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato; b) durante la seconda tappa, si opera una riduzione diciotto mesi dopo l'inizio di tale tappa: una seconda riduzione a diciotto mesi dalla precedente; si opera una terza riduzione un anno dopo; c) le riduzioni ancora da realizzare sono applicate durante la terza tappa; il ritmo di tali riduzioni e' determinato, mediante direttive, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 3. Al momento della prima riduzione, gli Stati membri mettono in vigore tra loro, sui singoli prodotti, un dazio uguale al dazio di base diminuito del 10%. Ad ogni ulteriore riduzione, ogni Stato membro deve abbassare l'insieme dei suoi dazi in modo che il gettito totale dei dazi doganali, qual'e' definito dal paragrafo 4, sia diminuito del 10%, restando inteso che la riduzione per ogni prodotto deve essere almeno pari al 5% del dazio di base. Tuttavia, per i prodotti sui quali gravi un dazio ancora superiore al 30%, ogni riduzione deve essere almeno pari al 10% del dazio di base. 4. Per ogni Stato membro il gettito totale dei dazi doganali di cui al paragrafo 3 si calcola moltiplicando i dazi di base per il valore delle importazioni effettuate in provenienza dagli altri Stati membri durante l'anno 1956. 5. I problemi particolari sollevati dall'applicazione dei paragrafi precedenti sono regolati mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 6. Gli Stati membri rendono conto alla Commissione delle modalita' seguite nell'applicazione delle norme summenzionate per la riduzione dei dazi. Essi procurano di ottenere che la riduzione applicata ai dazi per i singoli prodotti raggiunga: almeno il 25% del dazio di base, al termine della prima tappa; almeno il 50% del dazio di base, al termine della seconda tappa. La Commissione rivolge loro ogni utile raccomandazione quando, a suo giudizio, possa essere compromesso il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'art. 13 e delle percentuali fissate dal presente paragrafo. 7. Le disposizioni del presente articolo possono essere modificate dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea.

Protocollo-art. 15

Art. 15 1. A prescindere dalle disposizioni dell'art. 14, ogni Stato membro, durante il periodo transitorio, puo' sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri, e ne rende edotti questi ultimi e la Commissione. 2. Gli Stati membri si dichiarano disposti a ridurre i loro dazi doganali nei confronti degli altri Stati membri secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto all'articolo 14, quando cio' sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati membri interessati.

Protocollo-art. 16

Art. 16 Gli Stati membri aboliscono tra loro, al piu' tardi alla fine della prima tappa, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.

Protocollo-art. 17

Art. 17 1. Le disposizioni degli articoli da 9 a 15, paragrafo 1, sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale. Tuttavia, questi dazi non sono presi in considerazione per il calcolo del gettito totale dei dazi doganali ne' per quello dell'abbassamento dell'insieme dei dazi, di cui all'art. 14, paragrafi 3 e 4. Tali dazi sono abbassati, ad ogni stadio di riduzione, di almeno il 10% dei dazi di base. Gli Stati membri possono ridurli secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dall'art. 14. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, i loro dazi doganali di carattere fiscale. 3. Gli Stati membri conservano la facolta' di sostituire tali dazi con una imposta interna conforme alle disposizioni dell'art. 95. 4. Quando la Commissione constata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in uno Stato membro gravi difficolta', essa autorizza lo Stato in questione a mantenere tale dazio, sempreche' lo Stato lo abolisca al piu' tardi entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Trattato. L'autorizzazione deve essere richiesta entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato.

Protocollo-art. 18

Art. 18 Gli Stati membri si dichiarano disposti a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale e alla riduzione degli intralci agli scambi, mediante la conclusione di accordi intesi, su di una base di reciprocita' e di mutuo vantaggio, a ridurre i dazi doganali al disotto del livello generale che sarebbe consentito agli Stati stessi dall'istituzione di una unione doganale tra loro.

Protocollo-art. 19

Art. 19 1. Alle condizioni e nei limiti qui di seguito previsti, i dazi della tariffa doganale comune si stabiliscono al livello della media aritmetica dei dazi applicati nei quattro territori doganali compresi nella Comunita'. 2. I dazi considerati per il calcolo di tale media sono quelli applicati dagli Stati membri al 1 gennaio 1957. Tuttavia, per quanto riguarda la tariffa italiana, il dazio applicato va inteso ad esclusione della riduzione temporanea del 10%. Inoltre, per le voci ove tale tariffa prevede un dazio convenzionale, si sostituisce quest'ultimo al dazio applicato teste' definito, a condizione di non superarlo di oltre il 10%. Quando il dazio convenzionale supera il dazio applicato cosi' definito di oltre il 10%, per il calcolo della media aritmetica viene considerato quest'ultimo, maggiorato del 10%. Per quanto concerne le posizioni enumerate nell'elenco A, i dazi ivi contemplati sono sostituiti ai dazi applicati per il calcolo della media aritmetica. 3. I dazi della tariffa doganale comune non possono essere superiori al: a) 3% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco B, b) 10% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco C, c) 15% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco D, d) 25% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco E; quando per tali prodotti la tariffa dei paesi del Benelux stabilisca un dazio non superiore al 3%, tale dazio e' portato al 12% per il calcolo della media aritmetica. 4. L'elenco F stabilisce i dazi applicabili ai prodotti ivi enumerati. 5. Gli elenchi delle posizioni tariffarie di cui al presente articolo e all'art. 20 costituiscono l'oggetto dell'allegato I del presente Trattato.

Protocollo-art. 20

Art. 20 I dazi applicabili sui prodotti dell'elenco G sono stabiliti mediante negoziati fra gli Stati membri. Ogni Stato membro puo' aggiungere altri prodotti a tale elenco nel limite del 2% del valore totale delle sue importazioni in provenienza dai paesi terzi durante l'anno 1956. La Commissione prende ogni opportuna iniziativa perche' tali negoziati vengano intrapresi prima della fine del secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato e conclusi non oltre la fine della prima tappa. Qualora, per determinati prodotti, non fosse raggiunto un accordo nei termini suddetti, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione all'unanimita' fino al termine della seconda tappa ed in seguito a maggioranza qualificata, stabilisce i dazi della tariffa doganale comune.

Protocollo-art. 21

Art. 21 1. Le difficolta' tecniche che potrebbero presentarsi nell'applicazione degli articoli 19 e 20 sono regolate, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 2. Entro la fine della prima tappa, o al piu' tardi al momento di fissare i dazi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide i ritocchi che l'armonia interna della tariffa doganale comune richiede in seguito all'applicazione delle norme di cui agli articoli 19 e 20, avendo particolare riguardo al grado di lavorazione delle varie merci cui la tariffa stessa va applicata.

Protocollo-art. 22

Art. 22 La Commissione, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, determina in quale misura i dazi doganali di carattere fiscale, contemplati dall'art. 17, paragrafo 2, debbano essere presi in considerazione per il calcolo della media aritmetica prevista dall'art. 19, paragrafo 1. La Commissione tiene conto dell'aspetto protettivo che tali dazi possono avere. Non piu' tardi di sei mesi dopo tale decisione, ogni Stato membro puo' domandare, per il prodotto di cui trattasi, l'applicazione della procedura contemplata dall'art. 20, senza che sia opponibile nei suoi confronti il limite previsto dall'articolo stesso.

Protocollo-art. 23

Art. 23 1. Ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, gli Stati membri modificano le loro tariffe applicabili nei confronti dei paesi terzi secondo le modalita' seguenti: a) per le posizioni tariffarie ove i dazi effettivamente applicati al 1 gennaio 1957 non si discostano di oltre il 15% in piu' o in meno dei dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato; b) negli altri casi, ogni Stato membro applica alla stessa data un dazio che riduca del 30% lo scarto fra il tasso effettivamente applicato al 1 gennaio 1957 e quello della tariffa doganale comune; c) tale scarto e' nuovamente ridotto del 30% alla fine della seconda tappa; d) per quanto riguarda le posizioni tariffarie per le quali non fossero noti, al termine della prima tappa, i dazi della tariffa doganale comune, ogni Stato membro applica, entro sei mesi dacche' il Consiglio ha deliberato conformemente all'art. 20, i dazi che risulterebbero dall'applicazione delle norme del presente paragrafo. 2. Lo Stato membro che ha ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 17, paragrafo 4, e' dispensato dall'applicare le disposizioni precedenti durante il periodo di validita' di tale autorizzazione, per quanto riguarda le posizioni tariffarie che ne formano l'oggetto. Allo scadere dell'autorizzazione, esso applica il dazio che sarebbe risultato dall'applicazione delle norme del paragrafo precedente. 3. La tariffa doganale comune e' integralmente applicata al piu' tardi allo spirare del periodo transitorio.

Protocollo-art. 24

Art. 24 Per allinearsi sulla tariffa doganale comune, gli Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali con un ritmo piu' rapido di quello previsto dall'art. 23.

Protocollo-art. 25

Art. 25. 1. Ove la Commissione constati che la produzione negli Stati membri di determinati prodotti contemplati negli elenchi B, C e D non e' sufficiente all'approvvigionamento di uno Stato membro, e che tale approvvigionamento dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni provenienti dai paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, concede dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio a favore dello Stato membro interessato. Tali contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri. 2. Per quanto riguarda i prodotti dell'elenco E come pure quelli dell'elenco G i cui tassi saranno stati fissati secondo la procedura prevista dall'art. 20, terzo comma, la Commissione concede a favore di qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunita' siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato. Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri. 3. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato II del presente Trattato, la Commissione puo' autorizzare ogni Stato membro a sospendere interamente o in parte la riscossione dei dazi applicabili ovvero puo' concedere a suo favore contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, sempreche' non abbiano a risultarne gravi turbamenti sul mercato dei prodotti di cui trattasi. 4. La Commissione procede periodicamente all'esame di contingenti tariffari concessi in applicazione del presente articolo.

Protocollo-art. 26

Art. 26 La Commissione puo' autorizzare uno Stato membro che debba affrontare particolari difficolta', a differire l'abbassamento o l'aumento da effettuare in virtu' dell'art. 23, per i dazi di talune posizioni della sua tariffa. L'autorizzazione non potra' essere accordata che per un periodo limitato, e soltanto per un insieme di posizioni tariffarie che non rappresentino per lo Stato in questione piu' del 5% del valore delle importazioni dallo stesso effettuate in provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale siano disponibili i dati statistici.

Protocollo-art. 27

Art. 27 Entro la fine della prima tappa, gli Stati membri procedono, nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale. La Commissione rivolge agli Stati membri a tal fine tutte le raccomandazioni del caso.

Protocollo-art. 28

Art. 28 Qualsiasi modificazione o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune e' decisa dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Tuttavia, dopo la fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' decidere modificazioni o sospensioni non superiori al 20% del tasso di ogni dazio, per un periodo massimo di sei mesi. Tali modificazioni o sospensioni non possono essere prorogate alle stesse condizioni che per un secondo periodo di sei mesi.

Protocollo-art. 29

Art. 29 Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati a sensi della presente sezione, la Commissione s'ispira: a) alla necessita' di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi, b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno della Comunita', nella misura di cui tale evoluzione avra' per effetto di accrescere la capacita' di concorrenza delle imprese, c) alla necessita' di approvvigionamento della Comunita' in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti, d) alla necessita' di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nella Comunita'.

Protocollo-art. 30

Art. 30 Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente.

Protocollo-art. 31

Art. 31 Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente. Tuttavia, tale obbligo non si applica che al livello di liberalizzazione attuato in applicazione delle decisioni del Consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica in data 14 gennaio 1955. Gli Stati membri notificano alla Commissione, al piu' tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, i loro elenchi dei prodotti liberalizzati in applicazione di tali decisioni. Gli elenchi cosi' notificati sono consolidati fra gli Stati membri.

Protocollo-art. 32

Art. 32 Gli Stati membri si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere piu' restrittivi i contingentamenti e le misure d'effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato. Tali contingentamenti devono essere soppressi al piu' tardi al termine del periodo transitorio. Essi sono gradatamente eliminati durante tale periodo secondo le modalita' qui di seguito definite.

Protocollo-art. 33

Art. 33 1. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, ciascuno degli Stati membri trasforma i contingenti bilaterali aperti agli altri Stati membri in contingenti globali accessibili senza discriminazione a tutti gli altri Stati membri. Alla stessa data, gli Stati membri aumentano l'insieme dei contingenti globali cosi' determinati in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un accrescimento pari ad almeno il 20% del loro valore totale. Tuttavia, ciascuno dei contingenti globali per i singoli prodotti e' aumentato del 10% almeno. Ogni anno, i contingenti sono aumentati secondo le stesse norme e nelle stesse proporzioni, rispetto all'anno precedente. Si opera il quarto aumento alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato; il quinto, un anno dopo l'inizio della seconda tappa. 2. Quando, per un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge il 3% della produzione nazionale dello Stato in questione, un contingente pari al 3% almeno di tale produzione sara' stabilito al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato. Il contingente e' portato al 4% dopo il secondo anno, al 5% dopo il terzo anno. In seguito, lo Stato membro interessato aumenta di anno in anno il contingente del 15% almeno. Qualora non esista una produzione nazionale, la Commissione, mediante decisioni, determina un contingente adeguato. 3. Alla fine del decimo anno ogni contingente deve essere almeno pari al 20% della produzione nazionale. 4. Quando la Commissione constati con una decisione che le importazioni di un prodotto, durante due anni consecutivi, sono state inferiori al contingente aperto, tale contingente globale non puo' essere preso in considerazione ai fini del calcolo del valore complessivo dei contingenti globali. In tal caso, lo Stato membro abolisce il contingentamento di tale prodotto. 5. Per i contingenti che rappresentino piu' del 20% della produzione nazionale del prodotto di cui trattasi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' abbassare la percentuale minima del 10% prescritta dal paragrafo 1. Tale modificazione lascia tuttavia impregiudicato l'obbligo di un accrescimento annuale del 20% del valore complessivo dei contingenti globali. 6. Gli Stati membri che siano andati oltre quanto era loro obbligo nei riguardi del livello di liberalizzazione, attuato in applicazione delle decisioni del Consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica in data 14 gennaio 1955, sono autorizzati a considerare l'ammontare delle importazioni liberalizzate in via autonoma nel calcolo dell'aumento complessivo annuo del 20% previsto dal paragrafo 1. Tale calcolo e' sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione. 7. Mediante direttive della Commissione sono stabiliti la procedura e il ritmo d'abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato. 8. Qualora la Commissione constati che l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, e in particolare quelle relative alle percentuali, non consente di assicurare il carattere graduale dell'eliminazione di cui all'art. 32, comma secondo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimita' durante la prima fase e a maggioranza qualificata in seguito, puo' modificare la procedura prevista dal presente articolo e in particolare procedere all'aumento delle percentuali stabilite.

Protocollo-art. 34

Art. 34 1. Sono vietate per gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. 2. Gli Stati membri aboliscono, al piu' tardi al termine della prima tappa, le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Protocollo-art. 35

Art. 35 Gli Stati membri si dichiarano disposti a eliminare, nei confronti degli altri Stati membri, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando cio' sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati interessati.

Protocollo-art. 36

Art. 36 Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Protocollo-art. 37

Art. 37 1. Gli Stati membri procedono a un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresi' ai monopoli di Stato delegati. 2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1, o tale da limitare la portata degli articoli relativi alla abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri. 3. Il ritmo delle misure di cui al paragrafo 1 deve essere adattato all'eliminazione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dagli articoli da 30 a 34 inclusi. Qualora un prodotto non sia soggetto che in un solo Stato membro o in piu' Stati membri a un monopolio nazionale a carattere commerciale, la Commissione puo' autorizzare gli altri Stati membri ad applicare misure di salvaguardia di cui essa determina le condizioni e modalita', fino a quando non sia stato realizzato il riordinamento previsto dal paragrafo 1. 4. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, e' opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie. 5. D'altra parte, gli obblighi degli Stati membri sussistono solo in quanto compatibili con gli accordi internazionali esistenti. 6. La Commissione formula, fin dalla prima tappa, raccomandazioni in merito alle modalita' e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente articolo.

Protocollo-art. 38

Art. 38 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. 2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli. 3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente Trattato. Tuttavia, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata circa i prodotti che devono essere aggiunti a tale elenco. 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri.

Protocollo-art. 39

Art. 39 1. Le finalita' della politica agricola comune sono: a) incrementare la produttivita' dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un'impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della mano d'opera. b) assicurare cosi' un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura, c) stabilizzare i mercati, d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa puo' implicare, si dovra' considerare: a) il carattere particolare dell'attivita' agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparita' strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole, b) la necessita' di operare gradatamente gli opportuni adattamenti, c) il fatto che, negli stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Protocollo-art. 40

Art. 40 1. Gli Stati membri sviluppano gradatamente la politica agricola comune durante il periodo transitorio e la instaurano al piu' tardi alla fine di tale periodo. 2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'art. 39, sara' creata una organizzazione comune dei mercati agricoli. A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate: a) regole comuni in materia di concorrenza, b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato, c) una Organizzazione europea del mercato. 3. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 2 puo' comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione. Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'art. 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunita'. Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi. 4. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 2 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o piu' fondi agricoli d'orientamento e di garanzia.

Protocollo-art. 41

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