LEGGE 14 ottobre 1957, n. 1203

Type Legge
Publication 1957-10-14
Ultimo aggiornamento 1957-12-23
State In force
Source Normattiva
articles 528
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Art. 87 Gli Stati membri, persone o imprese hanno, sulle materie fissili speciali di cui siano venuti regolarmente in possesso, il piu' ampio diritto di utilizzazione e di consumo, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni del presente Trattato, specie per quanto riguarda il controllo di sicurezza, il diritto di opzione riconosciuto all'Agenzia e la protezione sanitaria.

Trattato-art. 88

Art. 88 Un conto speciale, detto conto finanziario delle materie fissili speciali, e' tenuto a cura dell'Agenzia, a nome della Comunita'.

Trattato-art. 89

Art. 89 1. Nel conto finanziario delle materie fissili speciali: a) e' portato a credito della Comunita' e a debito dello Stato membro, della persona o dell'impresa beneficiari, il controvalore delle materie fissili speciali lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa; b) e' portato a debito della Comunita' e a credito dello Stato membro, della persona o dell'impresa fornitrice, il controvalore delle materie fissili speciali prodotte o importate da tale Stato, persona o impresa, e che diventano proprieta' della Comunita'. Si effettua una scritturazione analoga quando uno Stato membro, una persona o una impresa restituisce materialmente alla Comunita' delle materie fissili speciali in precedenza lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa. 2. Le oscillazioni di valore dei quantitativi di materie fissili speciali sono tradotte in termini contabili in modo che non possano determinare per la Comunita' ne' perdite ne' benefici. I rischi sono a carico o a vantaggio dei detentori. 3. I saldi risultanti dalle operazioni suddette sono immediatamente esigibili a richiesta del creditore. 4. Ai fini dell'applicazione del presente capo, l'Agenzia e' considerata alla stregua di un'impresa in ordine alle operazioni fatte per suo proprio conto.

Trattato-art. 90

Art. 90 Qualora nuove circostanze lo richiedessero, le disposizioni del presente capo relative al diritto di proprieta' della Comunita' possono subire degli adattamenti, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. La Commissione e' tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.

Trattato-art. 91

Art. 91 Il regime di proprieta' applicabile a tutti gli oggetti, materie e beni nei confronti dei quali non sussista un diritto di proprieta' della Comunita', a mente del presente capo, e' determinato dalla legislazione dei singoli Stati membri.

Trattato-art. 92

Art. 92 Le disposizioni del presente capo sono applicabili ai beni e prodotti contemplati negli elenchi che costituiscono l'allegato IV del presente Trattato. Tali elenchi possono essere modificati su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

Trattato-art. 93

Art. 93 Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, gli Stati membri aboliranno tra loro ogni dazio all'importazione o all'esportazione, o tassa di effetto equivalente, come pure ogni restrizione quantitativa, sia all'importazione che all'esportazione, riguardanti: a) i prodotti contemplati negli elenchi A1 e A2, b) i prodotti contemplati nell'elenco B, sempreche' una tariffa doganale comune si applichi a detti prodotti e che questi siano accompagnati da un certificato, rilasciato dalla Commissione, che attesti la loro destinazione a fini di carattere nucleare. Tuttavia, i territori non europei sottoposti alla giurisdizione di uno Stato membro possono continuare a riscuotere dazi di entrata e di uscita, o tasse di effetto equivalente a carattere esclusivamente fiscale. I tassi e i regimi di questi dazi e di queste tasse non possono introdurre una discriminazione tra questo Stato e gli altri Stati membri.

Trattato-art. 94

Art. 94 Gli Stati membri stabiliscono una tariffa doganale comune alle seguenti condizioni: a) per i prodotti contemplati nell'elenco A1, la tariffa doganale comune e' fissata al livello della tariffa piu' bassa in vigore al 1 gennaio 1957 in uno degli Stati membri; b) per i prodotti contemplati nell'elenco A2, la Commissione prende ogni opportuna disposizione perche' vengano avviati negoziati fra gli Stati membri in merito a tali prodotti, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualora per taluni di questi prodotti non sia stato possibile addivenire ad un accordo alla fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa i dazi applicabili della tariffa doganale comune; c) la tariffa doganale comune sui prodotti contemplati negli elenchi A1 e A2 e' applicata a partire dalla fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato.

Trattato-art. 95

Art. 95 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' decidere l'applicazione anticipata dei dazi della tariffa doganale comune su quei prodotti contemplati nell'elenco B per i quali un tale provvedimento possa contribuire allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunita'.

Trattato-art. 96

Art. 96 Gli Stati membri aboliscono qualsiasi restrizione, fondata sulla cittadinanza, all'eccesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, nei confronti dei cittadini di uno degli Stati membri, fatte salve le limitazioni dettate da necessita' fondamentali di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica. Previa consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, puo' stabilire le direttive concernenti le modalita' d'applicazione del presente articolo.

Trattato-art. 97

Art. 97 Nessuna restrizione fondata sulla nazionalita' puo' essere opposta alle persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro, che siano desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunita' di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale.

Trattato-art. 98

Art. 98 Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie allo scopo di facilitare la conclusione di contratti di assicurazione relativi alla copertura del rischio atomico. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea, su proposta della Commissione che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, emana a maggioranza qualificata le direttive concernenti le modalita' di applicazione del presente articolo.

Trattato-art. 99

Art. 99. La Commissione puo' formulare tutte le raccomandazioni intese a facilitare il movimento di capitali destinati a finanziare le produzioni contemplate nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente Trattato.

Trattato-art. 100

Art. 100 Ogni Stato membro s'impegna ad autorizzare che i pagamenti concernenti gli scambi di merci, di servizi e di capitali siano effettuati nella moneta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario; s'impegna altresi' ad autorizzare i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone e' liberalizzata fra gli Stati membri in applicazione del presente Trattato.

Trattato-art. 101

Art. 101 Nell'ambito della sua competenza, la Comunita' puo' impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo. Tali accordi o convenzioni sono negoziati dalla Commissione secondo le direttive del Consiglio e sono conclusi dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Tuttavia, gli accordi o convenzioni, cui possa darsi esecuzione senza intervento del Consiglio e nei limiti del bilancio in causa, sono negoziati e conclusi dalla Commissione, a condizione di renderne edotto il Consiglio.

Trattato-art. 102

Art. 102 Gli accordi o convenzioni conclusi con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei quali siano parti, oltre la Comunita', uno o piu' Stati membri, possono entrare in vigore soltanto dopo l'avvenuta notificazione alla Commissione da parte di tutti gli Stati membri interessati che tali accordi o convenzioni sono divenuti applicabili conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.

Trattato-art. 103

Art. 103 Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i loro progetti di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, in quanto tali accordi o convenzioni investano il campo di applicazione del presente Trattato. Qualora un progetto d'accordo o di convenzione comprenda delle clausole che ostino all'applicazione del presente Trattato, la Commissione rivolge le sue osservazioni allo Stato interessato nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che le e' stata inviata. Tale Stato non puo' concludere l'accordo o la convenzione in progetto che dopo aver soddisfatto alle obiezioni della Commissione, ovvero essersi conformato alla deliberazione con cui la Corte di giustizia, con procedura d'urgenza a istanza dello Stato stesso, si pronunzia sulla compatibilita' delle clausole in progetto con le disposizioni del presente Trattato. L'istanza puo' essere presentata alla Corte di giustizia in qualsiasi momento, non appena lo Stato abbia ricevuto le osservazioni della Commissione.

Trattato-art. 104

Art. 104 Qualsiasi persona o impresa che concluda o rinnovi, successivamente all'entrata in vigore del presente Trattato, accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, non puo' invocare tali accordi o convenzioni per sottrarsi agli obblighi che le incombono a norma del presente Trattato. Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure che ritiene necessarie per comunicare alla Commissione, a richiesta di questa, tutte le informazioni relative agli accordi o convenzioni conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente Trattato, nel campo d'applicazione di quest'ultimo, da qualsiasi persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo. La Commissione puo' esigere tale comunicazione unicamente al fine di verificare che tali accordi o convenzioni non comprendano clausole che ostino all'applicazione del presente Trattato. Su istanza della Commissione, la Corte di giustizia si pronuncia in merito alla compatibilita' di tali accordi o convenzioni con le disposizioni del presente Trattato.

Trattato-art. 105

Art. 105 Le disposizioni del presente Trattato non sono opponibili all'esecuzione degli accordi o convenzioni conclusi, prima dell'entrata in vigore del Trattato stesso, da uno Stato membro, da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, qualora tali accordi o convenzioni siano stati comunicati alla Commissione entro trenta giorni al massimo dall'entrata in vigore del presente Trattato. Tuttavia, gli accordi o convenzioni conclusi tra il momento della firma e quello dell'entrata in vigore del presente Trattato da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, non sono opponibili al presente Trattato quando l'intenzione di sottrarsi alle disposizioni di quest'ultimo sia stata, secondo il parere della Corte di giustizia, che delibera su istanza della Commissione, uno dei motivi determinanti dell'accordo o della convenzione per l'una o l'altra parte.

Trattato-art. 106

Art. 106 Gli stati membri che, anteriormente all'entrata in vigore del presente Trattato, abbiano concluso accordi con Stati terzi per una cooperazione nel campo dell'energia nucleare, sono tenuti ad avviare, congiuntamente alla Commissione, le trattative necessarie con questi Stati terzi al fine di ottenere, per quanto possibile, la cessione alla Comunita' dei diritti e obblighi derivanti da tali accordi. Ogni nuovo accordo risultante da tali trattative richiede il consenso dello Stato o degli Stati membri, firmatari degli accordi summenzionati, e l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

Trattato-art. 107

Art. 107 L'Assemblea, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita', esercita i poteri deliberativi e di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.

Trattato-art. 108

Art. 108 1. L'Assemblea e' formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro. 2. Il numero dei delegati e' fissato come segue: Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3. L'Assemblea elaborera' progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri. Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilira' le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Trattato-art. 109

Art. 109 L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il terzo martedi di ottobre. L'Assemblea puo' riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.

Trattato-art. 110

Art. 110 L'Assemblea designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza. A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta. La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dall'Assemblea o dai membri di questa. Il Consiglio e' udito dall'Assemblea, secondo le modalita' che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.

Trattato-art. 111

Art. 111 Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi. Il regolamento interno fissa il numero legale.

Trattato-art. 112

Art. 112. L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la compongono. Gli atti dell'Assemblea sono pubblicati alle condizioni previste da detto regolamento.

Trattato-art. 113

Art. 113 L'Assemblea, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che le e' sottoposta dalla Commissione.

Trattato-art. 114

Art. 114 L'Assemblea, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non puo' pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Se la mozione di censura e' approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'art. 127.

Trattato-art. 115

Art. 115 Il Consiglio esercita le sue attribuzioni e i suoi poteri di decisione alle condizioni previste dal presente Trattato. Esso prende tutti i provvedimenti di sua competenza al fine di coordinare le azioni degli Stati membri e della Comunita'.

Trattato-art. 116

Art. 116 Il Consiglio e' formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno dei suoi membri. La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi seguendo l'ordine alfabetico degli Stati membri.

Trattato-art. 117

Art. 117 Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.

Trattato-art. 118

Art. 118 1. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono. 2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: dodici voti quando, in virtu' del presente Trattato, debbano essere adottate su proposta della Commissione; dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri, negli altri casi. 3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e' richiesta l'umanita'.

Trattato-art. 119

Art. 119 Quando, in virtu' delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio puo' emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa soltanto con deliberazione unanime. Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione puo' modificare la sua proposta iniziale, specie quando l'Assemblea sia stata consultata in merito alla proposta.

Trattato-art. 120

Art. 120 In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio puo' ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Trattato-art. 121

Art. 121 Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno. Il regolamento puo' prevedere la costituzione di un comitato formato di rappresentanti degli Stati membri. Il Consiglio definisce i compiti e la competenza di tale comitato.

Trattato-art. 122

Art. 122 Il Consiglio puo' chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni, e di sottoporgli tutte le proposte del caso.

Trattato-art. 123

Art. 123 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennita' e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresi', sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di retribuzione.

Trattato-art. 124

Art. 124. Al fine di assicurare lo sviluppo dell'energia nucleare nella comunita', la Commissione: vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtu' del Trattato stesso, formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda, ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario, dispone di un proprio potere di decisione, e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e dell'Assemblea, alle condizioni previste dal presente Trattato, esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.

Trattato-art. 125

Art. 125 La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione dell'Assemblea, una relazione generale sull'attivita' della Comunita'.

Trattato-art. 126

Art. 126 1. La Commissione e' composta di cinque membri, di nazionalita' diversa, scelti in base alla loro competenza generale nei confronti dell'oggetto specifico del presente Trattato e che offrano ogni garanzia di indipendenza. Il numero dei membri della Commissione puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione. 2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunita'. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito. I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, puo', a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'art. 129 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Trattato-art. 127

Art. 127 I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri. Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed e' rinnovabile.

Trattato-art. 128

Art. 128 A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o di ufficio. L'interessato e' sostituito per la restante durata del suo mandato. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione. Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 129, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.

Trattato-art. 129

Art. 129 Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, puo' essere dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione. In tal caso, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo', a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni e procedere alla sua sostituzione, fino a quando la Corte di giustizia si sia pronunciata. La Corte di giustizia, a titolo provvisorio, puo' sospenderlo dalle sue funzioni, su istanza del Consiglio o della Commissione.

Trattato-art. 130

Art. 130 Il presidente e il vicepresidente della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato puo' essere rinnovato. Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina e' fatta dopo consultazione della Commissione. In caso di dimissioni, o di decesso, il presidente e il vicepresidente sono sostituiti per la restante durata del mandato, alle condizioni fissate dal primo comma.

Trattato-art. 131

Art. 131 Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalita' della propria collaborazione. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi, conformemente alle condizioni previste dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.

Trattato-art. 132

Art. 132 Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 126. La Commissione puo' tenere una seduta valida solo se e' presente il numero di membri stabilito nel suo regolamento interno.

Trattato-art. 133

Art. 133 Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' convenire che il governo di uno Stato membro accrediti presso la Commissione un rappresentante qualificato, incaricato di assicurare un collegamento permanente.

Trattato-art. 134

Art. 134 1. Presso la Commissione e' istituito un Comitato scientifico e tecnico, a carattere consultivo. Il Comitato e' obbligatoriamente consultato nei casi previsti dal presente Trattato. Esso puo' essere consultato in tutti i casi nei quali la Commissione lo reputi opportuno. 2. Il Comitato e' composto di venti membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione. I membri del Comitato sono nominati a titolo personale per una durata di cinque anni. Il loro incarico e' rinnovabile. Essi non possono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Il Comitato scientifico e tecnico designa tra i suoi membri ogni anno il presidente e l'ufficio di presidenza.

Trattato-art. 135

Art. 135 La Commissione puo' procedere a tutte le consultazioni e istituire tutti i Comitati di studi necessari all'adempimento della sua missione.

Trattato-art. 136

Art. 136 La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato.

Trattato-art. 137

Art. 137 La Corte di giustizia e' composta di sette giudici. La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa puo', tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sara' composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito. La Corte di giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui e' investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunita', e cosi' pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'art. 150. Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'art. 139, secondo comma.

Trattato-art. 138

Art. 138 La Corte di giustizia e' assistita da due avvocati generali. L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, cosi' come definita dall'art. 136. Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'art. 139, terzo comma.

Trattato-art. 139

Art. 139 I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione e' soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale, la cui designazione e' soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, e' designato a sorte. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato e' rinnovabile.

Trattato-art. 140

Art. 140 La Corte di giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.

Trattato-art. 141

Art. 141 La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtu' del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa puo' adire la Corte di giustizia.

Trattato-art. 142

Art. 142 Ciascuno degli Stati membri puo' adire la Corte di giustizia, quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtu' del presente Trattato. Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtu' del presente Trattato, deve rivolgersi alla Commissione. La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contradittorio le loro osservazioni scritte e orali. Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facolta' di ricorso alla Corte di giustizia.

Trattato-art. 143

Art. 143 Quando la Corte di giustizia riconosca, che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' del presente Trattato, tale Stato e' tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.

Trattato-art. 144

Art. 144 La Corte di giustizia ha competenza, giurisdizionale anche di merito, a) sui ricorsi proposti, in applicazione dell'art. 12, perche' siano fissate le appropriate condizioni per la concessione da parte della Commissione di licenze o sublicenze; b) sui ricorsi proposti da persone o imprese contro le sanzioni eventualmente comminate dalla Commissione in applicazione dell'art. 83.

Trattato-art. 145

Art. 145 La Commissione, quando reputi che una persona o impresa ha commesso una violazione del presente Trattato alla quale non siano applicabili le disposizioni dell'art. 83, invita lo Stato membro cui appartiene la persona o impresa in causa a prendere nei riguardi della violazione le sanzioni previste dalla sua legislazione nazionale. Qualora lo Stato interessato non eserciti, nel termine fissato dalla Commissione, l'azione che tale invito importa, la Commissione puo' adire la Corte di giustizia per far constatare la violazione contestata alla persona o all'impresa in causa.

Trattato-art. 146

Art. 146 La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimita' sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. A tal fine, essa e' competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione. Qualsiasi persona fisica o giuridica puo' proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Trattato-art. 147

Art. 147 Se il ricorso e' fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.

Trattato-art. 148

Art. 148 Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunita' possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione. Il ricorso e' ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso puo' essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. Ogni persona fisica o giuridica puo' adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare a una delle istituzioni della Comunita' di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

Trattato-art. 149

Art. 149 L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, e tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa. Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell'art. 188, secondo comma.

Trattato-art. 150

Art. 150 La Corte di giustizia e' competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione del presente Trattato, b) sulla validita' e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunita', c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, salvo contrarie disposizioni degli statuti stessi. Quando una questione del genere e' sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione puo', qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere e' sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione e' tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

Trattato-art. 151

Art. 151 La Corte di giustizia e' competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'art. 188, secondo comma.

Trattato-art. 152

Art. 152 La Corte di giustizia e' competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunita' e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dal lo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.

Trattato-art. 153

Art. 153 La Corte di giustizia e' competente a giudicare in virtu' di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunita' o per conto di questa.

Trattato-art. 154

Art. 154 La Corte di giustizia e' competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto del presente Trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtu' di un compromesso.

Trattato-art. 155

Art. 155 Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente Trattato, le controversie nelle quali la Comunita' sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

Trattato-art. 156

Art. 156 Nell'eventualita' di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte puo', anche dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 146, terzo comma, valersi dei motivi previsti dall'art. 146, primo comma, per invocare davanti alla Corte di giustizia l'inapplicabilita' del regolamento stesso.

Trattato-art. 157

Art. 157 Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte puo', quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Trattato-art. 158

Art. 158 La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, puo' ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

Trattato-art. 159

Art. 159 Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'art. 164.

Trattato-art. 160

Art. 160 Lo Statuto della Corte di giustizia e' stabilito con un Protocollo separato. La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.

Trattato-art. 161

Art. 161 Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui e' rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione e' obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

Trattato-art. 162

Art. 162 I regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato.

Trattato-art. 163

Art. 163 I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'; essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Le direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtu' di tale notificazione.

Trattato-art. 164

Art. 164 L'esecuzione forzata e' regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva e' apposta, con la sola verificazione dell'autenticita' del titolo, dalla autorita' nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designera' a tal fine, informandone la Commissione, la Corte di giustizia e il Collegio arbitrale istituito in virtu' dell'art. 18. Assolte tali formalita' a richiesta dell'interessato, quest'ultimo puo' ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale. L'esecuzione forzata puo' essere sospesa soltanto in virtu' di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarita' dei provvedimenti esecutivi e' di competenza delle giurisdizioni nazionali.

Trattato-art. 165

Art. 165 E' istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo. Il Comitato e' composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale.

Trattato-art. 166

Art. 166 Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue: Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il loro mandato e' rinnovabile. I membri del Comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.

Trattato-art. 167

Art. 167 1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini. La composizione del Comitato deve tener conto della necessita' di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale. 2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso puo' chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attivita' della Comunita'.

Trattato-art. 168

Art. 168 Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni. Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il Comitato e' convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.

Trattato-art. 169

Art. 169 Il Comitato puo' essere suddiviso in sezioni specializzate. L'attivita' delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato. Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato. Il regolamento interno stabilisce le modalita' di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.

Trattato-art. 170

Art. 170 Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente Trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengono opportuno. Quando lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non puo' essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si puo' non tener conto dell'assenza di parere. Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

Trattato-art. 171

Art. 171 1. Tutte le entrate e le spese della Comunita', ad eccezione di quelle dell'Agenzia e delle Imprese comuni, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio di funzionamento o in quello delle ricerche e degli investimenti. In ciascun bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio. 2. Le entrate e le spese dell'Agenzia, che funziona secondo criteri commerciali, sono contemplate in uno Stato di previsione speciale. Le condizioni di previsione, di esecuzione e di controllo di queste entrate e di queste spese sono stabilite, avuto riguardo allo statuto dell'Agenzia, da un regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell'art. 183. 3. Le previsioni di entrate e di spese, e come pure i conti di gestione e i bilanci delle Imprese comuni relativi ai singoli esercizi, sono comunicati alla Commissione, al Consiglio e all'Assemblea, secondo le modalita' definite dagli statuti di dette Imprese.

Trattato-art. 172

Art. 172 1. Le entrate del bilancio di funzionamento comprendono, a prescindere da altre entrate ordinarie, i contributi finanziari degli stati membri, stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9 2. Le entrate del bilancio delle ricerche e degli investimenti comprendono, a prescindere da altre eventuali risorse, i contributi finanziari degli Stati membri stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,9 3. I criteri di ripartizione possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. 4. I prestiti destinati a finanziare le ricerche o gli investimenti sono contratti alle condizioni stabilite dal Consiglio, che delibera secondo le modalita' di cui all'art. 177, paragrafo 5. La Comunita' puo' emettere prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro, nel quadro delle disposizioni legislative che si applicano alle emissioni interne, ovvero, in assenza di tali disposizioni in uno Stato membro, quando tale Stato membro e la Commissione si siano concertati e intesi circa il prestito da quest'ultima progettato. Il consenso degli organi competenti dello Stato membro puo' essere negato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti nel mercato dei capitali di tale Stato.

Trattato-art. 173

Art. 173 I contributi finanziari degli Stati membri, di cui all'art. 172, potranno essere sostituiti in tutto o in parte dal gettito di prelievi riscossi dalla Comunita' negli Stati membri. A questo scopo, la Commissione presentera' al Consiglio proposte concernenti la determinazione dell'imponibile, il modo di stabilire le aliquote, nonche' le modalita' di riscossione di tali prelievi. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', dopo aver consultato l'Assemblea in merito a tali proposte, potra' stabilire le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, in conformita' delle loro rispettive norme costituzionali.

Trattato-art. 174

Art. 174 1. Le spese iscritte nel bilancio di funzionamento comprendono in particolare: a) le spese amministrative, b) le spese relative al controllo di sicurezza ed alla protezione sanitaria. 2. Le spese iscritte nel bilancio delle ricerche e degli investimenti comprendono in particolare: a) le spese relative all'esecuzione del programma di ricerche della Comunita', b) l'eventuale partecipazione al capitale dell'Agenzia e alle spese d'investimenti di quest'ultima, c) le spese relative all'attrezzatura degli istituiti di insegnamento, d) l'eventuale partecipazione alle Imprese comuni e a determinate operazioni comuni.

Trattato-art. 175

Art. 175 Le spese iscritte nel bilancio di funzionamento sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183. Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'art. 183, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo. I crediti aperti a titolo di spese di funzionamento sono specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformita' del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183. Le spese dell'Assemblea, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

Trattato-art. 176

Art. 176 1. Gli stanziamenti per le spese di ricerche e d'investimenti comprendono, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtu' del presente Trattato, richiedono l'unanimita' del Consiglio: a) crediti d'impegno, che coprono una serie di spese formanti una unita' ben definita ed un complesso organico; b) crediti di pagamento, che costituiscono il limite superiore delle spese liquidabili ogni anno per la copertura degli impegni assunti a titolo del punto a). 2. Lo scadenzario degli impegni e dei pagamenti figura in allegato al corrispondente progetto di bilancio proposto dalla Commissione. 3. I crediti aperti a titolo di spese di ricerche e d'investimenti sono specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformita' del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183. 4. I crediti di pagamento disponibili sono riportati all'esercizio successivo con decisione della Commissione, salvo contraria decisione del Consiglio.

Trattato-art. 177

Art. 177 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre. 2. Ciascuna istituzione della Comunita' elabora uno stato di previsione delle proprie spese, amministrative. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio di funzionamento, allegandovi un parere che puo' importare previsioni divergenti. Essa elabora inoltre il progetto preliminare di bilancio delle ricerche e degli investimenti. La Commissione deve sottoporre al Consiglio i progetti preliminari di bilancio non oltre il 30 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione. Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dai progetti preliminari, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate. 3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce i progetti di bilancio e li trasmette successivamente all'Assemblea. I progetti di bilancio devono essere sottoposti alla Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione. L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni ai progetti di bilancio. 4. Qualora, entro un mese dalla comunicazione dei progetti di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, i progetti di bilancio si considerano definitivamente stabiliti. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, i progetti di bilancio cosi' modificati vengono trasmessi al Consiglio. Quest'ultimo delibera in proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente i bilanci, deliberando a maggioranza qualificata, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtu' del presente Trattato, richiedono l'unanimita' del Consiglio. 5. Ai fini dell'approvazione del bilancio delle ricerche e degli investimenti, ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la seguente ponderazione: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Le deliberazioni si reputano valide quando abbiano ottenuto almeno 67 voti.

Trattato-art. 178

Art. 178 Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non e' stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio delle ricerche e degli investimenti non e' stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183, nel limite del dodicesimo dei crediti corrispondenti alle previsioni annuali registrate nello scadenzario dei pagamenti riguardanti i crediti d'impegno approvati in precedenza. Con deliberazione presa a maggioranza qualificata, e con riserva che le altre condizioni stabilite al primo e secondo comma siano osservate, il Consiglio puo' autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtu' del presente Trattato, richiedono l'unanimita' del Consiglio. Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, in conformita' ai criteri di ripartizione adottati nell'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo.

Trattato-art. 179

Art. 179 La Commissione cura l'esecuzione dei bilanci, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183, sotto la propria responsabilita' e nel limite dei crediti stanziati. Il regolamento prevede le modalita' particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese. All'interno di ogni bilancio, la Commissione puo' procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.

Trattato-art. 180

Art. 180 I conti relativi alla totalita' delle entrate e delle spese di ciascun bilancio sono esaminati da una Commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', fissa il numero dei revisori. I revisori e il presidente della Commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni. La loro retribuzione e' fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessita', sul posto, ha lo scopo di constatare la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono. Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di ciascun bilancio, unitamente alla relazione della Commissione di controllo. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunita'. Il Consiglio da' atto alla Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, dell'esecuzione di ciascuno dei bilanci e comunica le sue decisioni all'Assemblea.

Trattato-art. 181

Art. 181 I bilanci e lo Stato di previsione di cui all'art. 171, paragrafi 1 e 2, sono stabiliti nell'unita' di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell'art. 183. I contributi finanziari previsti dall'art. 172 sono messi a disposizione della Comunita' dagli Stati membri nella loro moneta nazionale. I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le Tesorerie degli Stati membri o presso organismi da essi designati. Per la durata di questi depositi, i fondi depositati conservano, rispetto all'unita' di conto di cui al primo comma, il valore corrispondente alla parita' in vigore il giorno del deposito. Le disponibilita' di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato.

Trattato-art. 182

Art. 182 1. La Commissione, con riserva d'informarne le autorita' competenti degli Stati membri interessati, puo' trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente Trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno. 2. La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorita' da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, essa ricorre alla Banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati. 3. Per quanto si riferisce alle spese che la Commissione deve effettuare nelle monete dei paesi terzi, la Commissione, prima che i bilanci siano definitivamente approvati, presenta al Consiglio il programma indicativo delle entrate e delle spese da liquidare nelle differenti monete. Il programma e' approvato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e puo' essere modificato in corso di esercizio secondo la stessa procedura. 4. La cessione alla Commissione delle valute dei paesi terzi necessarie all'esecuzione delle spese contemplate nel programma di cui al paragrafo 3 incombe agli Stati membri secondo i criteri di ripartizione fissati dall'articolo 172. La cessione agli Stati membri delle valute dei paesi terzi introitate dalla Commissione avviene secondo gli stessi criteri di ripartizione. 5. La Commissione puo' disporre liberamente delle valute dei paesi terzi che provengono dai prestiti che essa ha emesso in questi paesi. 6. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' rendere applicabile in tutto o in parte all'Agenzia ed alle Imprese comuni il regime dei cambi previsto dai paragrafi precedenti ed eventualmente adattarlo alle necessita' del loro funzionamento.

Trattato-art. 183

Art. 183 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione dei bilanci, ivi compreso quello dell'Agenzia e al rendimento e alla verifica dei conti, b) fissa le modalita' e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri devono essere messi a disposizione della Commissione, e determina le norme ed organizza il controllo della responsabilita' degli ordinatori e contabili.

Trattato-art. 184

Art. 184 La Comunita' ha personalita' giuridica.

Trattato-art. 185

Art. 185 In ciascuno degli Stati membri, la Comunita' ha la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa puo' in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa e' rappresentata dalla Commissione.

Trattato-art. 186

Art. 186 Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunita'. A decorrere dalla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, lo statuto e il regime di cui trattasi possono essere modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate.

Trattato-art. 187

Art. 187 Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione puo' raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche; nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

Trattato-art. 188

Art. 188 La responsabilita' contrattuale della Comunita' e' regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. In materia di responsabilita' extracontrattuale, la Comunita' deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La responsabilita' personale degli agenti nei confronti della Comunita' e' regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

Trattato-art. 189

Art. 189 La sede delle istituzioni della Comunita' e' fissata di intesa comune dai governi degli Stati membri.

Trattato-art. 190

Art. 190 Il regime linguistico delle istituzioni della Comunita' e' fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.

Trattato-art. 191

Art. 191 La Comunita' gode, sui territori degli Stati membri, delle immunita' e privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite da un protocollo separato.

Trattato-art. 192

Art. 192 Gli Stati membri adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Trattato o risultanti dagli atti delle istituzioni della Comunita'. Essi agevolano quest'ultima nell'esecuzione della sua missione. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che possa risultare pregiudizievole al raggiungimento degli scopi del presente Trattato.

Trattato-art. 193

Art. 193 Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato a un modo di regolamento diverso da quelli previsti dal Trattato stesso.

Trattato-art. 194

Art. 194 1. I membri delle istituzioni della Comunita', i membri dei Comitati, i funzionari ed agenti della Comunita', come pure qualsiasi altra persona destinata, per le sue funzioni o per i suoi rapporti pubblici o privati con le istituzioni o impianti della Comunita' ovvero con le Imprese comuni, ad avere direttamente o indirettamente comunicazione di fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti protetti dal segreto in virtu' delle disposizioni stabilite da uno Stato membro o da una istituzione della Comunita', sono tenuti, anche dopo la cessazione da tali funzioni o l'estinzione di tali rapporti, a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e del pubblico. Ogni Stato membro considera tutte le violazioni di tale obbligo come un attentato ai suoi segreti protetti che, sia per il merito che per la competenza, sono soggetti alle disposizioni della sua legislazione applicabile in materia di attentato alla sicurezza dello Stato ovvero di divulgazione del segreto professionale. Esso procede contro ogni autore di una violazione del genere sottoposto alla sua giurisdizione, su istanza di qualsiasi Stato membro interessato, o della Commissione. 2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione tutte le disposizioni che disciplinano sui suoi territori la classificazione e il segreto di informazioni, cognizioni, documenti od oggetti riferentisi al campo d'applicazione del presente Trattato. La Commissione provvede a comunicare tali disposizioni agli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro adotta ogni provvedimento atto ad agevolare la graduale instaurazione di una protezione quanto piu' possibile uniforme ed ampia dei segreti protetti. La Commissione puo', previa consultazione degli Stati membri interessati, formulare tutto le raccomandazioni del caso. 3. Le istituzioni della Comunita' e i loro impianti, e parimenti le Imprese comuni, sono tenuti ad applicare le disposizioni relative alla protezione dei segreti in vigore sui territori ove ciascuno di essi e' situato. 4. Qualsiasi autorizzazione ad avere comunicazione dei fatti, informazioni, documenti od oggetti riferentisi al campo d'applicazione del presente Trattato e protetti dal segreto, concessa da una istituzione della Comunita' o da uno Stato membro a una persona che esercita la sua attivita' nel campo d'applicazione del presente Trattato, e' riconosciuta da ogni altra istituzione e da ogni altro Stato membro. 5. Le disposizioni del presente articolo non ostano all'applicazione di disposizioni particolari risultanti da accordi conclusi tra uno Stato membro e uno Stato terzo o una organizzazione internazionale.

Trattato-art. 195

Art. 195 Le istituzioni della Comunita' e cosi' anche l'Agenzia e le Imprese comuni devono osservare, nell'applicazione del presente Trattato, le condizioni poste, per l'accesso ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, dai regolamenti nazionali emanati per motivi di ordine pubblico o di sanita' pubblica.

Trattato-art. 196

Art. 196 Ai fini dell'applicazione del presente Trattato e salvo contrarie disposizioni di questo, a) il termine "persona" sta a designare ogni persona fisica che svolga sui territori degli Stati membri interamente e in parte le sue attivita' nel campo definito dal corrispondente capo del presente Trattato, b) il termine "impresa" sta a designare ogni impresa o istituzione che svolga interamente o in parte le sue attivita' alle stesse condizioni, quale che sia il suo statuto giuridico, pubblico o privato.

Trattato-art. 197

Art. 197 Ai fini dell'applicazione del presente Trattato, 1. Il termine "materie fissili speciali" sta a designare il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233 e parimenti qualsiasi prodotto contenente uno o piu' degli isotopi suddetti e le altre materie fissili che saranno definite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; tuttavia, il termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie grezze. 2. Il termine "uranio arricchito in uranio 235 o 233" sta a designare l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi in quantita' tale che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale. 3. Il termine "materie grezze" sta a designare l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio il cui tenore in uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o piu' delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 4. Il termine "minerali" sta a designare qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, delle sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati alle materie grezze definite come sopra.

Trattato-art. 198

Art. 198 Salvo contrarie disposizioni, le stipulazioni del presente Trattato sono applicabili ai territori europei degli Stati membri e ai territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione. Esse si applicano ugualmente ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero.

Trattato-art. 199

Art. 199 La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. La Commissione assicura inoltre i collegamenti opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.

Trattato-art. 200

Art. 200 La Comunita' attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.

Trattato-art. 201

Art. 201 La Comunita' attua con l'Organizzazione europea di cooperazione economica una stretta collaborazione le cui modalita' saranno fissate d'intesa comune.

Trattato-art. 202

Art. 202 Le disposizioni del presente Trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente Trattato.

Trattato-art. 203

Art. 203 Quando un'azione della Comunita' risulti necessaria per il raggiungimento di uno degli scopi della Comunita', senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso.

Trattato-art. 204

Art. 204 Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente Trattato. Qualora il Consiglio, dopo aver consultato l'Assemblea e, ove del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa e' convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo gli emendamenti da apportare al presente Trattato. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.

Trattato-art. 205

Art. 205 Ogni Stato europeo puo' domandare di diventare membro della Comunita'. Esso invia la sua domanda al Consiglio che, dopo aver chiesto il parere della Commissione, si pronuncia all'unanimita'. Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti del presente Trattato, da questa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo e' sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Trattato-art. 206

Art. 206 La Comunita' puo' concludere con uno Stato terzo, una riunione di Stati o una organizzazione internazionale, accordi che istituiscano una associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimita' e dopo consultazione dell'Assemblea. Qualora tali accordi importino degli emendamenti al presente Trattato, questi ultimi devono essere preventivamente adottati secondo la procedura prevista dall'art. 204.

Trattato-art. 207

Art. 207 I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente Trattato, ne costituiscono parte integrante.

Trattato-art. 208

Art. 208 Il presente Trattato e' concluso per una durata illimitata.

Trattato-art. 209

Art. 209 Il Consiglio si riunisce entro un mese dall'entrata in vigore del Trattato.

Trattato-art. 210

Art. 210 Il Consiglio prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato economico e sociale entro tre mesi dalla sua prima riunione.

Trattato-art. 211

Art. 211 L'Assemblea si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su convocazione del presidente di questo, per eleggere il suo ufficio di presidenza ed elaborare il suo regolamento interno. Fino all'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea e' presieduta dal decano.

Trattato-art. 212

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