DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1958, n. 956
Art. 106. (Sorpasso) Il conducente che intende sorpassare deve assicurarsi che la visibilita' sia tale da poterlo fare senza pericolo, che disponga di uno spazio libero sufficiente e che nessun conducente che segue abbia iniziato la manovra di sorpasso. Il conducente deve effettuare il sorpasso a sinistra e riportarsi in seguito a destra, appena puo' farlo senza pericolo per chi e' stato sorpassato. Il conducente che viene sorpassato deve tenersi il piu' possibile vicino al margine destro della carreggiata e ((non accelerare)). Nelle strade a tre corsie il sorpasso puo' effettuarsi solo quando un altro conducente che procede in senso inverso non abbia gia' impegnato la corsia centrale per sorpassare a sua volta. Il sorpasso puo' essere effettuato a destra quando il conducente che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende voltare a sinistra o quando sia ammessa la circolazione per file parallele. Il sorpasso dei trams si effettua a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta. In tal caso, qualora i trams siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e discesa dei passeggeri e non esista un salvagente, il sorpasso e' vietato. ((E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilita'; e' vietato ai conducenti di autotreni, di autoarticolati e di autosnodati il sorpasso di autotreni, autoarticolati, autosnodati e autocarri, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di strada in cui il divieto sia imposto da apposite segnalazioni. Tali sorpassi sono sempre ammessi qualora si tratti di strada a due carreggiate separate o di carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o di carreggiata a senso unico di circolazione)). E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro o il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello o ai semafori o per altre cause di interruzione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte sinistra della carreggiata. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza dei crocevia e dei passaggi a livello senza barriere, nonche' il sorpasso di un veicolo che si sia fermato per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata. Chiunque viola le disposizioni dei commi primo e quarto e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. ((Chiunque sorpassa a destra o in prossimita' o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilita' e il conducente di un autotreno, di un autoarticolato e di un autosnodato che sorpassa, quando e' vietato, un autotreno, un autoarticolato, un autosnodato o un autocarro, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila ai lire cinquantamila)). Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 107
Art. 107. (Distanza di sicurezza tra veicoli) ((Durante la marcia i veicoli devono essere tenuti, rispetto al veicolo che precede, ad una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con il veicolo che precede)). ((Fuori dei centri abitati, la distanza tra gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati in marcia non puo' essere inferiore a 100 metri nelle strade o tratti di strada in cui il sorpasso e' vietato)). Quando siano in azione macchine operatrici sgombraneve i veicoli devono procedere con la massima cautela e rispettare una distanza non inferiore a metri 20. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Allegato - art. 108
Art. 108. (Incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea) Nei tratti di strade di montagna indicati con appositi segnali, il conducente che sta' per incrociare un autoveicolo adibito a servizio pubblico di linea deve fermarsi e non puo' proseguire se non quando detto veicolo sia passato. I segnali sono collocati a cura di coloro che esercitano le autolinee, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada d'intesa con l'ispettorato della motorizzazione civile. Chiunque viola le disposizioni del comma primo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 109
Art. 109. (Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli) L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli e' obbligatorio da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie stradali, e in ogni caso di scarsa visibilita'. Ad eccezione dei velocipedi ((e dei ciclomotori)), l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la sosta, a meno che il veicolo sia reso chiaramente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori della carreggiata. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Allegato - art. 110
Art. 110. (Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi) Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 109, comma primo, si debbono tenere accesi durante la marcia sui veicoli a motore i dispositivi di segnalazione e di illuminazione appresso indicati: a) quando l'illuminazione pubblica sia sufficiente: le luci di posizione; b) quando l'illuminazione pubblica sia insufficiente: i proiettori a luce anabbagliante e le luci posteriori di posizione; c) quando l'illuminazione pubblica manchi e si superi la velocita' di 40 chilometri all'ora: i proiettori a luce abbagliante e le luci posteriori di posizione. I conducenti se incrociano altri veicoli approssimandosi a questi debbono adoperare i proiettori a luce anabbagliante e diminuire la velocita'. Sui rimorchi, rimorchi agricoli e carrelli rimorchiati si debbono tenere accese durante la marcia le luci posteriori di posizione. Durante la marcia si debbono tenere accese sui veicoli indicati nei precedenti commi anche le luci di ingombro e deve essere illuminata la targa. Ad eccezione dei veicoli da trainare quando siano staccati, dei motocicli e dei ciclomotori, durante la sosta, quando l'illuminazione pubblica sia insufficiente o manchi, e a meno che il veicolo venga collocato fuori della carreggiata, si debbono tenere accese le luci di posizione, le luci di ingombro e deve essere illuminata la targa. Agli effetti del presente articolo si considera sufficiente l'illuminazione pubblica che rende individuabile un veicolo alla distanza di 50 metri. Nei centri abitati e' vietato l'uso dei proiettori a luce abbagliante. Chiunque, incrociando altri veicoli ed approssimandosi a questi, non adopera i proiettori a luce anabbagliante e' punito ((con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindicimila a lire quarantamila)). Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Allegato - art. 111
Art. 111. (Cambiamento di direzione o di corsia; sospensione della marcia) I conducenti debbono segnalare tempestivamente l'intenzione di effettuare il cambiamento di direzione sporgendo lateralmente il braccio destro o quello sinistro a seconda che occorra. Quando intendono fermarsi debbono alzare verticalmente il braccio. Ai fini indicati nei commi precedenti i conducenti di veicoli per i quali sono prescritti indicatori di direzione e luci di arresto debbono adoperare detti dispositivi. Quando una carreggiata e' suddivisa in corsie i conducenti debbono segnalare tempestivamente nei modi indicati nei commi primo e terzo l'intenzione di cambiare corsia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 112
Art. 112. (Limitazione dei rumori) Durante la circolazione si debbono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, sia dal modo come e' sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Allegato - art. 113
Art. 113. (Uso dei dispositivi di segnalazione acustica) I dispositivi di segnalazione acustica debbono sempre essere usati con la massima moderazione. Fuori dei centri abitati l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica e' obbligatorio ogni qualvolta le circostanze rendano consigliabile il segnalare a conveniente distanza l'approssimarsi del veicolo. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di pericolo immediato. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, e' consentito l'uso dei proiettori a luce anabbagliante a breve intermittenza. I conducenti di veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esenti dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 114
Art. 114. (Fermata) Salvo le disposizioni dell'art. 125, la momentanea sospensione della marcia di un veicolo o di in animale e' sempre consentita purche' sia effettuata lungo il margine destro della carreggiata e non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione. Qualora si tratti di strada a carreggiate separate o di carreggiate a senso unico di circolazione la fermata puo' effettuarsi anche sul margine sinistro. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 115
Art. 115. (Sosta) Durante l'arresto protratto nel tempo di un veicolo o di un animale il conducente se si allontana, deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti. Fuori dei centri abitati, durante la sosta il veicolo o l'animale deve essere collocato sugli spazi all'uopo esistenti o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa. Nei centri abitati, durante la sosta il veicolo o l'animale deve essere collocato sul margine delle carreggiata e parallelamente all'asse di questa, salvo che sia diversamente prescritto. Qualora non esista marciapiede laterale rialzato deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni. La sosta e' vietata: a) in corrispondenza ((o in prossimita')) dei crocevia, delle curve, dei dossi, delle gallerie, dei passaggi a livello e delle fermate dei servizi pubblici di linea; b) sui binari tramviari, sugli attraversamenti pedonali e allo sbocco dei passi carrabili; c) quando la parte della carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso; d) in prossimita' ((o in corrispondenza)) dei segnali stradali in modo da occultarne la vista. Nei centri abitati, qualora un veicolo sia lasciato in sosta nelle zone indicate nel precedente comma ovvero in altre zone in cui la sosta e' vietata e costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione, gli organi di polizia, possono rimuoverlo e portarlo alla depositeria comunale. Il veicolo e' restituito previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Se la sosta e' effettuata in corrispondenza dei crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie la pena e' della ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Allegato - art. 116
Art. 116. (Ingombro della carreggiata) Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente deve provvedere sollecitamente a rendere, per quanto possibile, libero il passaggio e a spingere il veicolo sugli spazi esistenti per la sosta o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa. Quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, il conducente deve adottare immediatamente le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Allegato - art. 117
Art. 117. (Segnalazione di veicolo fermo) Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 116, fuori dei centri abitati, i veicoli, esclusi i motocicli, i ciclomotori e i velocipedi, che debbono restare fermi sulla carreggiata devono essere segnalati, in caso di nebbia o nel caso che il veicolo sia fermo in curva o nel tratto discendente di un dosso, ovvero di notte, quando sia difettosa l'efficienza delle luci posteriori di posizione. La segnalazione deve essere effettuata a mezzo di un segnale mobile di pericolo generico ((di cui i veicoli devono essere dotati)) di dimensioni ridotte e munito di dispositivi a luce riflessa ((conforme alle caratteristiche che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici)), collocato sulla carreggiata stessa, posteriormente al veicolo, alla distanza di almeno 50 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Allegato - art. 118
Art. 118. (Convogli militari, cortei e simili) E' vietato interrompere convogli militari, colonne di truppa o di scolari, cortei e processioni. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 119
Art. 119. (Carico dei veicoli, accessori mobili e strumenti trainati) La sistemazione del carico dei veicoli deve essere fatta in modo da non diminuire la visibilita' al conducente, da non impedirgli la liberta' di movimenti nella guida e da evitare la caduta del carico stesso. Il carico non deve sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo oltre i tre decimi della lunghezza del veicolo stesso. Quando il carico, sempre negli eccezionali casi richiesti dalle dimensioni della merce trasportata, sporga oltre la sagoma propria del veicolo sempre nei limiti del comma precedente debbono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare danno o pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza deve essere segnalata mediante un pannello delle dimensioni di centimetri 50 per 50 a grandi strisce diagonali alternate di colore bianco e rosso. Il pannello deve essere apposto all'estremita' posteriore del carico in modo da risultare costantemente normale all'asse del veicolo. Quando il veicolo circoli di notte o sia scarsa la visibilita', la superficie del pannello, qualora non sia costituita di materiale riflettente, deve essere munita agli angoli di quattro dispositivi a luce riflessa rossa. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma del veicolo e non debbono strisciare sul terreno. Gli strumenti trainati devono essere tenuti sollevati dal suolo. E' vietato trasportare cose che strisciano sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Allegato - art. 120
Art. 120. (Trasporto di cose sui veicoli a trazione animale) Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non puo' superare il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa. Chiunque circola con un veicolo che supera il peso complessivo a pieno carico indicato nella targa e' punito, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 33, con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Allegato - art. 121
Art. 121. (Trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi) Sui veicoli a motore, rimorchi, rimorchi agricoli e carrelli rimorchiati, il trasporto di cose non puo' superare la portata utile o, per i trasporti eccezionali, la portata determinata dai limiti potenziali di carico, indicata nel documento di circolazione. ((nei casi in cui)) non sia possibile la determinazione del peso esatto, nonche' per cose per loro natura soggette a subire durante il trasporto aumenti di peso per umidita' o pioggia, e' ammessa una differenza di peso fino al cinque per cento ((del peso complessivo)). Chiunque circola con un veicolo il cui carico supera la portata utile o la portata determinata dai limiti potenziali di carico indicata nel documento di circolazione e' punito, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 33, con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Se si tratta di motoveicoli o di carrelli la pena e' ridotta alla meta'. ((Il veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non avra' provveduto a riportare il carico nei limiti di legge)).
Allegato - art. 122
Art. 122. (Trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli sui motoveicoli e sui ciclomotori) In tutti gli autoveicoli il conducente deve avere ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida del mezzo. Sul sedile anteriore degli autoveicoli possono prendere posto altre persone, oltre il conducente, limitatamente al numero indicato nella carta di circolazione. Sui motoveicoli il trasporto di altre persone oltre al conducente e' ammesso, nel numero indicato nella carta di circolazione, quando il veicolo risponda ai requisiti di sicurezza necessari per effettuare tale trasporto. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente. Sui motocicli e sui ciclomotori e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati ovvero sporgano lateralmente o longitudinalmente rispetto all'asse del veicolo oltre 50 centimetri. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 123
Art. 123. (Uso di occhiali o di determinati apparecchi durante la guida) Il titolare di patente di guida, cui in sede di rilascio della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di occhiali o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Allegato - art. 124
Art. 124. (Guida degli autobus, degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati) Agli autobus, agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere sempre adibiti due conducenti che possano avvicendarsi nella guida. Puo' essere adibito un solo conducente alla guida degli autotreni quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi 35 quintali e l'autotreno sia munito di dispositivi di frenatura di servizio continuo e automatico ovvero quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi 25 quintali e questo sia munito di altro tipo di dispositivo di frenatura. Allo scopo di consentire un ragionevole periodo di riposo a ciascuno dei conducenti, i viaggi degli autoveicoli indicati nel primo comma devono essere predisposti in modo che venga assicurato un turno di riposo ((da fermo)) per ciascuno di essi di almeno sei ore per ogni 24 ore di viaggio. ((Sono esclusi dalle disposizioni dei precedenti commi gli autobus adibiti ad autolinee urbane e gli altri autoveicoli nei casi in cui sia, riconosciuto opportuno dai Ministero dei trasporti)). Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.
Allegato - art. 125
Art. 125. (Circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli) Sulle autostrade: a) il Ministro per i lavori pubblici puo' disporre che non si applichino le disposizioni dell'art. 103, commi terzo e quarto; b) l'attraversamento e l'inversione del senso di marcia sono vietati. Qualora per l'accesso e l'uscita sia necessario l'attraversamento, questo e' consentito esclusivamente nei luoghi in cui la circolazione e' regolata da agenti, da guardiani o a mezzo di semafori; c) i conducenti debbono sempre segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 111, commi primo e terzo, l'intenzione di sorpassare; d) la fermata e' vietata ((salvo casi di necessita')); e) la sosta e' vietata al di fuori degli spazi all'uopo esistenti. Sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli si applicano le disposizioni del presente articolo. E' inoltre consentito l'attraversamento nei crocevia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. La stessa pena si applica ai conducenti di veicoli non ammessi o esclusi dalle autostrade o dalle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli, ai conducenti di animali e ai pedoni che circolano sulle medesime.
Allegato - art. 126
Art. 126. (Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso) I conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonche' di autoambulanze possono usare il dispositivo supplementare di allarme solo durante urgenti servizi d'istituto. Quando viene usato in modo continuo detto dispositivo i conducenti non sono tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione sulle strade, prescrizioni della segnalazione stradale e norme di comportamento, e tutti coloro che si trovano sulla strada percorsa da detti veicoli o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla prima hanno l'obbligo di fermarsi e di lasciare libero il passo. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Allegato - art. 127
Art. 127. ( ((documento di viaggio)) ) ((Gli autobus non adibiti a servizio pubblico di linea, gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati, quando effettuano percorsi superiori a chilometri 250, devono essere muniti di un documento, rilasciato dal vettore e contenente la indicazione dei conducenti, del luogo e data di partenza, del luogo di arrivo, nonche' del carico trasportato. Tale documento deve essere conservato per un anno dalla data di emissione)). Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.
Allegato - art. 128
Art. 128. (Circolazione dei velocipedi) I ciclisti debbono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo esigano, comunque mai affiancati in numero superiore a due; fuori dei centri abitati debbono sempre procedere su unica fila di notte, nelle gallerie e quando la visibilita' sia scarsa. I ciclisti debbono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi debbono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se' da ogni lato, e di compiere con la massima liberta', prontezza e facilita' le manovre necessarie. I ciclisti debbono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. E' vietato ai ciclisti di farsi trainare da altri veicoli. E' vietato trasportare sui velocipedi altre persone oltre al conducente, a meno che si tratti di bambini e vi sia idonea attrezzatura. Per il trasporto di oggetti si applica l'art. 122 penultimo comma. I ciclisti hanno l'obbligo di servirsi delle piste loro riservate, quando esistano. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 129
Art. 129. (Circolazione dei veicoli a trazione animale) Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali. Un veicolo adibito al trasporto di persone non puo' essere trainato da piu' di due animali se a due ruote o da piu' di quattro animali se a quattro ruote. Un veicolo adibito al trasporto di cose non puo' essere trainato da piu' di tre animali se a due ruote o da piu' di sei animali se a quattro ruote. I veicoli adibiti al trasporto di cose, qualora debbano effettuare trasporti eccezionali o siano veicoli eccezionali o debbano superare forti pendenze, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel precedente comma. I veicoli trainati da piu' di quattro animali debbono avere due conducenti. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 130
Art. 130. (Circolazione degli animali) Per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione. Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente. Gli animali possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione animale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 131
Art. 131. (Circolazione degli armenti e delle greggi) Gli armenti, le greggi e qualsiasi moltitudine di bestie, quando circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera sulla sinistra almeno la meta' della carreggiata. Inoltre, se necessario, debbono essere frazionati e separati da intervalli al fine di assicurare la regolarita' della circolazione. Essi non possono sostare sulle strade e, di notte, debbono essere preceduti da un guardiano munito di fanale che proietta anteriormente luce bianca, e seguiti da altro guardiano munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa. Chiunque viola le disposizioni del comma primo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo e terzo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Allegato - art. 132
Art. 132. (Guida in stato di ebrezza) E' vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti. Chiunque guida in stato di ebrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Allegato - art. 133
Art. 133. (Obblighi del conducente in caso di investimento) Il conducente in caso di investimento di persone ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il conducente che in caso di investimento di persona non ottempera all'obbligo di fermarsi e' punito con l'arresto fino a quattro mesi. Il conducente che in caso di investimento omette di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita e' punito con la reclusione da quattro a sei mesi e con la multa da lire venticinquemila a lire centomila. Se da tale condotta deriva un aggravamento delle lesioni la pena e' aumentata; se deriva la morte la pena e' raddoppiata. Qualora l'investimento derivi da colpa si applicano le norme sul concorso di reati. Il conducente che si fermi ed, occorrendo, presti assistenza alla persona investita ((mettendosi immediatamente a disposizione degli agenti di polizia giudiziaria)), non e' soggetto all'arresto preventivo stabilito per il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere possono essere ridotte di un terzo. Il conducente che fugge dopo un investimento e' in ogni caso passibile di arresto ((preventivo)).
Allegato - art. 134
Art. 134. (Pedoni) I pedoni debbono circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sui viali rialzati; qualora questi manchino o siano manifestamente insufficienti, possono circolare sul margine sinistro della carreggiata, ed anche sul margine destro quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione o di strada a due carreggiate separate. I pedoni per attraversare la carreggiata debbono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi o dei soprapassaggi. Qualora questi non esistano o si trovino a distanza superiore a cento metri, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare. E' vietato ai pedoni di attraversare i crocevia; e' inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi ((al di fuori degli)) attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel precedente comma. E' vietato ai pedoni sostare sulla carreggiata o sostare in gruppi sulle parti della strada a loro riservate quando vi si svolga intenso movimento. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori i conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e alla occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I pedoni che attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai conducenti. I conducenti debbono fermarsi quando un cieco munito di bastone bianco o altrimenti riconoscibile attraversi la carreggiata. I veicoli sprovvisti di motore per uso di bambini o invalidi possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni. E' vietato effettuare sulle strade giuochi o esercitazioni sportive. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 135
Art. 135. (Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti) Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, quando siano in uniforme o muniti di berretto uniforme o di altro distintivo. I conducenti di veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel comma precedente, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che ai sensi delle presenti norme debbano avere con se'. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 136
Art. 136. (Servizi di polizia stradale) Costituiscono servizi di polizia stradale: a) la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale; b) le rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari; c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) la scorta per la sicurezza della circolazione. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati.
Allegato - art. 137
Art. 137. (Espletamento dei servizi di polizia stradale) L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialita' polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettera a), spetta inoltre: a) ai funzionari dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali dell'ispettorato della viabilita' del Ministero dei lavori pubblici, del Genio civile, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al Servizio di polizia stradale nonche' a quelli degli Uffici tecnici delle Province e dei Comuni; ((b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei [commi primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art221-com1) e [secondo dell'articolo 221 del Codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art221-com2) ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno)); c) agli agenti giurati dello Stato, delle Province e dei Comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettere b), c) e d) spetta inoltre agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ((ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale)) indicati nel comma secondo, lettera b), del presente articolo. Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i lavori pubblici e per i trasporti e' stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale.
Allegato - art. 138
Art. 138. (Oblazione) Nelle contravvenzioni, previste dalle presenti norme, per le quali e' stabilita la sola pena dell'ammenda fino a lire diecimila, ventimila, quarantamila o cinquantamila, il contravventore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la contravvenzione la somma, rispettivamente, di lire mille, tremila, cinquemila e seimila, quando sia conducente di veicolo a motore, e di lire cinquecento, mille, duemila o tremila negli altri casi. ((Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento noli avvenga immediatamente, il contravventore puo' provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato. Per ogni altra contravvenzione, prevista dalle presenti norme, per la quale e' stabilita la sola pena della ammenda, quale ne sia il massimo, il contravventore e' ammesso a pagare, entro quindici giorni dalla contestazione e con le modalita' indicate nel precedente comma, una somma corrispondente alla sesta parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa. A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo dalla contestazione, il contravventore puo' provvedere al pagamento, con le modalita' indicate nel secondo comma, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa)). L'oblazione non e' ammessa quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse debba avere con se'.
Allegato - art. 139
Art. 139. (Provento delle oblazioni e delle condanne) Il provento delle oblazioni e delle condanne a pene pecuniarie e' devoluto per intero allo Stato se trattasi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali. Per le contravvenzioni accertate su strade non statali e' devoluto interamente allo Stato se trattasi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai suoi funzionari, ufficiali ed agenti; e' devoluto ((per intero, rispettivamente)) alle Province od ai Comuni se trattasi di contravvenzioni alle presenti norme accertato dai funzionari, ufficiali ed agenti delle Province e dei Comuni. Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, determina ogni anno quale parte dei proventi spettanti allo Stato a norma dei commi precedenti ((possa essere destinata a studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, alla educazione stradale e alla propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali, nonche' all'assistenza e alla previdenza della polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'articolo 137. Le Province ed i Comuni determinano ogni anno, con deliberazione dei rispettivi Consigli, quale parte del provento spettante ad essi, ai sensi del secondo comma del presente articolo, possa essere destinata alla segnaletica stradale e all'educazione stradale)). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonche' negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.
Allegato - art. 140
Art. 140. (Contestazione delle contravvenzioni) La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al contravventore. Salvo il caso che il contravventore addivenga immediatamente all'oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario processo verbale, contenente anche le dichiarazioni che il contravventore chiede che vi siano inserite. Copia di detto processo deve essere consegnata al contravventore.
Allegato - art. 141
Art. 141. (Notificazione delle con contravvenzioni) Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono esserne notificati gli estremi entro trenta giorni dall'accertamento al contravventore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione. Alla notificazione si provvede a mezzo di un agente di polizia giudiziaria, di un messo comunale o della posta. Quando si provvede a mezzo della posta si applicano le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio ai quale appartiene chi ha accertato la contravvenzione. Dalla notificazione decorrono per il contravventore i termini previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 138 per effettuare l'oblazione. Entro gli stessi termini la persona alla quale e' stato notificato il rapporto puo' chiedere all'ufficio che siano inserite nel rapporto stesso le proprie dichiarazioni. ((Salvo, comunque, il disposto dell'[articolo 162 del Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art162))) La notificazione non e' obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile di ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia. Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'[art. 162 Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art162).
Allegato - art. 142
Art. 142. (Rapporto al pretore) Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo la oblazione, viene presentato rapporto al pretore ai sensi dell'[art. 2 del Codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art2), con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
Allegato - art. 143
Art. 143. (Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria) Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'art. 141 il pretore pronunzia sentenza di non doversi procedere. Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvo nei casi indicati nell'[art. 506, comma terzo, del Codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art506-com3).
Allegato - art. 144
Art. 144. (Competenza per le materie regolate dalle presenti norme) Salvo che nelle presenti norme sia diversamente disposto, la competenza per le materie da esse regolate spetta: a) al Ministero dei trasporti per quelle disciplinate nel titolo II (segnalazione stradale) art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in generale) ad eccezione degli articoli 22 (veicoli a braccia e a trazione animale) 23 (velocipedi) 32 (sagoma limite) 33 (pesi massimi) e 34 (traino di veicoli); nel titolo V (veicoli a motore) ad eccezione dell'art. 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole); nel titolo VI, per quanto riguarda la guida dei veicoli a motore: nel titolo VII (disposizioni speciali); nel titolo VIII (norme di comportamento); art. 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea), art. 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); art. 112 (limitazione dei rumori); art. 113 (uso dei dispositivi di segnalazione acustica), e art. 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la idoneita' dei veicoli a motore alla circolazione e l'abilitazione alla guida di essi; b) al Ministero dei lavori pubblici per quelle disciplinate nel titolo I (disposizioni generali); nel titolo II (segnalazione stradale), ad eccezione dell'art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in generale); art. 22 (veicoli a braccia e a trazione animale); art. 23 (velocipedi); art. 34 (traino di veicoli); nel titolo IV (veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi); nel titolo VI, per quanto concerne la condotta dei veicoli in genere e degli animali; nel titolo VIII (norme di comportamento) ad eccezione degli articoli 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); 112 (limitazione dei rumori); 113 (uso di dispositivi di segnalazione acustica); 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi); 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori); 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la tutela delle strade e la circolazione stradale. La competenza per le materie disciplinate dagli articoli 32 sagoma limite) 33 (pesi massimi) 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole) 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi) 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori) e 124 (guida degli autobus, degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati) e' attribuita congiuntamente al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dei trasporti. Ciascuno dei due Ministeri, fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, esamina i problemi di carattere generale riflettenti la materia disciplinata dalle presenti norme, sentendo il parere dell'altro. Restano ferme le attribuzioni del Ministero dell'interno e degli altri Ministeri.
Allegato - art. 145
Art. 145. (Abrogazione di norme preesistenti) Sono abrogati i [regi decreti 27 maggio 1926, n. 1040](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-27;1040), [23 agosto 1929, n. 1641](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1929-08-23;1641), [3 ottobre 1929, n. 1896](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1896), [29 febbraio 1932, n. 518](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-02-29;518), [30 novembre 1933, n. 2415](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-11-30;2415), [16 maggio 1935, n. 1086](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1935-05-16;1086), [27 febbraio 1936, n. 785](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;785), [11 marzo 1937, n. 471](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1937-03-11;471), e [20 settembre 1941, n. 1199; il regio decreto-legge](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1941-09-20;1199) [5 luglio 1934, n. 1291](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-07-05;1291), convertito in [legge 20 dicembre 1934, n. 2263](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-12-20;2263); il [regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-10-04;1802), convertito in [legge 20 dicembre 1934, n. 2148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-12-20;2148); il [regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 423](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-01-17;423), convertito in [legge 3 giugno 1935, n. 1151](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-06-03;1151); il [regio decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 1624](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1936-01-09;1624), convertito in [legge 28 dicembre 1936, n. 2414](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1936-12-28;2414); il [regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1937-07-14;1809), convertito in [legge 23 dicembre 1937, n. 2561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1937-12-23;2561); la [legge 13 dicembre 1937, n. 2116](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1937-12-13;2116); il [regio decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2139](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-12-22;2139), convertito in [legge 29 maggio 1939, n. 921](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-05-29;921); il [regio decreto-legge 26 marzo 1941, n. 426](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1941-03-26;426), convertito in [legge 11 dicembre 1941, n. 1640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-12-11;1640), i [decreti legislativi 20 marzo 1948, n. 513, e 12 aprile 1948, n. 516](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;516), le [leggi 14 febbraio 1949, n. 85](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-02-14;85) ((24 dicembre 1950, n. 1165)), 18 febbraio 1953, n. 243, 6 agosto 1954, n. 877 e 24 gennaio 1958, n. 101; i regolamenti comunali per la circolazione dei velocipedi e per la circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni, emanati in applicazione degli [articoli 52](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-08;1740~art52) e [128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-08;1740~art128). ((Il [regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-08;1740), rimane abrogato, tranne che nel titolo I (eccettuati l'articolo 1, n. 7, 8 e 9 e l'articolo 2, secondo comma) e negli articoli 105 e 113. L'articolo 108 di detto decreto rimane in vigore, salva, la nuova disposizione per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i cui diritti e spese sono complessivamente fissati in lire 150)). Inoltre per le violazioni delle disposizioni ora citate che restano in vigore continuano ad applicarsi le norme sulle sanzioni penali e sulla relativa procedura stabilite nello stesso regio decreto. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le presenti norme.
Allegato - art. 146
Art. 146. (Disposizioni transitorie) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari legittimamente apposti prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, anche se siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 11, sono consentiti fino alla scadenza dell'autorizzazione, ma comunque non oltre ((due anni)) dalla data di entrata in vigore delle norme stesse. Entro un annuo dalla data di entrata in vigore del regolamento i segnali, i segni sulla carreggiata, le segnalazioni luminose dei passaggi a livello e i semafori debbono essere uniformati a quanto prescritto dal regolamento stesso. ((I veicoli, di cui all'articolo 24, che superino le caratteristiche ivi indicate, in circolazione alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero immessi in circolazione entro tre mesi dalla data stessa, possono continuare a circolare con la disciplina dei ciclomotori)). I veicoli di cui all'art. 25, che superino le caratteristiche indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme possono continuare a circolare con la disciplina degli autocarri non oltre due anni da tale data; analogamente possono continuare a circolare sino alla detta scadenza i relativi rimorchi. Gli autotreni il cui rimorchio ((sia di peso complessivo a pieno carico non superiore)) a 45 quintali, in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, possono continuare a circolare senza essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio continuo e automatico. ((Gli autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli articoli 32 e 33, in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, possono continuare a circolare fino a cinque anni dopo la data stessa; inoltre, possono essere ammessi alla circolazione i veicoli in corso di costruzione denunciati ai Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e da questi accertati)). Le disposizioni ((sulla sagoma limite e sui pesi massimi previste dagli articoli 32 e 33)) si applicano ai filoveicoli che entrano in circolazione dopo un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme. L'obbligo della guida a destra per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a ((70 quintali)) si applica agli autoveicoli che entrano in circolazione dopo un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i veicoli a trazione animale ed i velocipedi debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i veicoli a motore e i veicoli da essi trainati debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. ((L'obbligo del freno di soccorso per gli autoveicoli e i filoveicoli si applica per i veicoli che entrano in circolazione dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento)). Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento i veicoli a motore devono essere muniti dei dispositivi di visibilita' prescritti dall'art. 48. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i documenti di circolazione per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori, ((...)), compressori ed altre macchine stradali, debbono, se necessario essere regolarizzati in conformita' delle disposizioni delle norme stesse. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i ciclomotori per i quali non e' stato rilasciato un certificato di conformita' per motore ausiliario, le macchine operatrici per le quali non e' stata rilasciata una autorizzazione a circolare quali compressori ed altre macchine stradali e i carrelli, debbono essere muniti di certificato per ciclomotore o per carrello o per macchine operatrici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i rimorchi ((...)) debbono essere muniti della speciale targa per essi prescritta; entro lo stesso termine detti veicoli e i carrelli-appendice debbono essere muniti del duplicato della targa di riconoscimento del veicolo dal quale sono trainati. ((Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme le macchine agricole, di cui all'art. 72, debbono essere munite del certificato per macchine agricole ed immatricolate)). Entro due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme le patenti di guida per autoveicoli o per motocarri ed i certificati di abilitazione per compressori ed altre macchine stradali, debbono essere sostituiti, a richiesta degli interessati, con le patenti equipollenti previste dalle presenti norme senza nuovi accertamenti ed esami. Il Ministro per i trasporti, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i termini per la presentazione delle domande in modo da graduare nel tempo la sostituzione dei predetti documenti. Entro ((due anni)) dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i conducenti di motoveicoli della categoria A ad uso privato debbono munirsi di patente di guida valida per tale categoria di veicoli. A coloro che alla data di entrata in vigore delle presenti norme sono intestatari di un documento di circolazione per motoveicoli e ne facciano domanda entro quattro mesi dalla data stessa, la patente e' rilasciata senza esame. Entro ((un anno)) dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i conducenti di macchine agricole e di carrelli, nonche' i conducenti di macchine operatrici che non siano in possesso di certificato di abilitazione per compressori e altre macchine stradali debbono munirsi della patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici. Entro lo stesso termine ai titolari di patenti di guida per autoveicoli e' rilasciata detta patente senza nuovi accertamenti ed esami. ((Le patenti di guida, per le quali alla data di entrata in vigore delle presenti norme e' scaduto il periodo di validita', continueranno ad essere valide fino alla sostituzione del documento prevista dal comma quindicesimo, in occasione della quale si provvedera' anche alla conferma della validita')). ((Le norme, di cui all'articolo 117, avranno effetto sei mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento)). Visto, Il Ministro per i lavori pubblici TOGNI Il Ministro per i trasporti ANGELINI
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