DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1958, n. 956
Art. 57. (Uso degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono essere destinati ai seguenti usi: 1) uso privato: a) per trasporto di persone; b) per trasporto di persone con autovetture o motoveicoli da locare senza conducente; c) per trasporto di persone con autoveicoli o motocarrozzette da noleggiare con conducente; d) per trasporto di cose; e) per trasporto non contemporaneo di persone e di cose; f) per trasporto promiscuo di persone e di cose; g) per traino; h) per uso speciale o per trasporti specifici; 2) uso pubblico: a) per trasporto di persone o di cose in servizio da piazza; b) per trasporto di persone o di cose in servizio di linea. Previa autorizzazione dell'Ispettorato della motorizzazione civile gli autobus destinati a noleggio con conducente possono essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di linea e viceversa. Previa autorizzazione dell'Ispettorato, gli autocarri possono essere impiegati, in via eccezionale, per il trasporto di persone; l'autorizzazione e' rilasciata in base a nulla osta del Prefetto. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso, o a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, a meno che si tratti di veicoli destinati al trasporto di cose, ovvero, senza l'autorizzazione prevista dal comma secondo, adibisce a noleggio con conducente un autobus destinato a servizio di linea, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque adibisce a trasporto promiscuo un veicolo destinato a trasporto non contemporaneo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale e' stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero, senza l'autorizzazione prevista dal comma terzo, adibisce a trasporto di persone un veicolo destinato a trasporto di cose, e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito abusivamente a noleggio con conducente quando il noleggiante, senza il titolo prescritto, compie uno o piu' viaggi ordinati dal noleggiatore; si intende adibito abusivamente ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio da piazza quando l'esercente, senza il titolo prescritto, offrendo i suoi servizi a chicchessia, compie uno o piu' percorsi ordinati dal richiedente il servizio; si intende adibito abusivamente ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio di linea quando l'esercente, senza il titolo prescritto, compie una o piu' corse per destinazione fissa e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone, ed anche se la offerta sia fatta a mezzo di dipendenti o incaricati dal vettore.
Allegato - art. 58
Art. 58. (Carta di circolazione e immatricolazione) Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per Provincia. L'Ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede l'interessato rilascia la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo, e provvede alla immatricolazione. Nella carta di circolazione sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi e l'uso al quale il veicolo e' destinato ((e il numero delle persone che possono prendere posto sul sedile anteriore)). Nella carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio sono individuati anche i tipi delle motrici, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di capacita' di trazione. Qualora si tratti di rimorchio o di semirimorchio, ((...)) munito dei dispositivi necessari per il funzionamento del freno continuo e automatico di tipo non unificato, la motrice e' individuata con gli estremi della targa di riconoscimento. Per gli autoveicoli e rimorchi indicati nell'art. 10, comma primo, lettera c), e' rilasciata una carta di circolazione che e' valida se accompagnata dall'autorizzazione prevista dall'articolo stesso. Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette da destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non puo' essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio. Quando si tratti di autobus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non puo' essere rilasciata se non ad imprenditori, collettivita' e simili, per le loro necessita'. La carta di circolazione viene trasmessa all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico per gli adempimenti di sua competenza. Chiunque circola con un veicolo per il quale non e' stata rilasciata la carta di circolazione e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola con un rimorchio o un semirimorchio agganciato ad una motrice, il cui tipo o la cui targa non sia indicato nella carta di circolazione, e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Allegato - art. 59
Art. 59. (Trasferimento di proprieta' e di residenza) Il trasferimento di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati unitamente alla prescritta documentazione, dagli interessati entro dieci giorni, all'Ufficio del pubblico registro automobilistico, il quale, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, annota i mutamenti sulla carta di circolazione e ne da' immediatamente notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile. Qualora la proprieta' del veicolo sia trasferita a chi risieda in un Comune di altra provincia ovvero il proprietario trasferisca la residenza in un Comune di altra provincia, si deve rinnovare la immatricolazione. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta' nel termine stabilito e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Qualora ometta di comunicare il trasferimento di residenza e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, e' inviata all'Ufficio del pubblico registro automobilistico ed e' restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
Allegato - art. 60
Art. 60. (Estratto del documento di circolazione) Gli Uffici pubblici, quando il documento di circolazione venga ad essi consegnato per esigenze inerenti alle loro attribuzioni, rilasciano all'interessato un estratto, che lo sostituisce a tutti gli effetti per la durata massima di ((trenta giorni)).
Allegato - art. 61
Art. 61. (Cessazione della circolazione degli autoveicoli motoveicoli e rimorchi) L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne entro dieci giorni, all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero restituendo la carta di circolazione e la targa. Detto Ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne da' immediatamente notizia allo Ispettorato della motorizzazione civile. Chiunque viola la disposizione del comma primo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 62
Art. 62. (Certificato per ciclomotori) I ciclomotori per circolare debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile e contenente i dati di identificazione e costruttivi. Il certificato e' rilasciato sulla base della dichiarazione di conformita' al tipo omologato prevista dallo art. 53 e, qualora si tratti di tipo non omologato, a seguito di visita e prova. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 63
Art. 63. (Circolazione di prova) Le fabbriche costruttrici di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, ((...)) e rimorchi, nonche' le fabbriche costruttrici di carrozzerie, i loro rappresentanti, commissionari o agenti di vendita e gli esercenti officine di riparazione anche per proprio conto non sono soggetti all'obbligo di munire di carta di circolazione o di certificato per ciclomotore i veicoli che facciano circolare a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita. I veicoli pero', debbono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, che rilascia l'ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione e' compreso il Comune di residenza del richiedente qualora ritenga che questi abbia necessita' di far circolare veicoli a tale scopo. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente. Le autorizzazioni hanno validita' ((per l'anno in corso)). Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. La stessa pena si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente.
Allegato - art. 64
Art. 64. (Foglio di via) Gli autoveicoli, i motoveicoli ((...)) e i rimorchi che circolano per le operazioni di approvazione e immatricolazione o si recano ai transiti di confine per l'esportazione e quelli che si recano a riviste prescritte dall'autorita' militare od a fiere autorizzate di veicoli usati e per i quali non e' stata pagata la tassa di circolazione, debbono essere muniti di un foglio di via rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile. Il foglio di via ha la validita' massima di dieci giorni e vale per i percorsi in esso indicati. Detta validita', quando ricorrano giustificati motivi, puo' essere prorogata per il periodo di tempo strettamente necessario e non superiore, in ogni caso ad altri dieci giorni. I fogli di via rilasciati a veicoli nuovi per le operazioni di approvazione ed immatricolazione consentono la circolazione senza limitazione di percorso e non possono essere prorogati. Chiunque circola senza essere munito del foglio di via o fuori dei percorsi indicati nel foglio stesso e punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 65
Art. 65. (Sospensione e revoca del documento di circolazione) L'efficacia del documento di circolazione e' sospesa quando si debba ottemperare alle prescrizioni imposte a seguito delle revisioni previste dall'art. 55. Il documento di circolazione e' revocato: a) quando non sussistano piu' le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione; b) quando vengano meno le condizioni per il rilascio previste dagli articoli 58, comma sesto, e 63. La sospensione e la revoca sono disposte dagli ispettorati della motorizzazione civile.
Allegato - art. 66
Art. 66. (Targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) Gli autoveicoli e i motoveicoli per circolare debbono essere muniti posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione. I dati di immatricolazione degli autoveicoli debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di essi. I rimorchi e i carrelli-appendice durante la circolazione debbono portare un duplicato della targa del veicolo dal quale sono trainati. I rimorchi debbono inoltre essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione. I veicoli in circolazione di prova debbono essere muniti di una targa, che e' trasferibile da veicolo a veicolo. I veicoli che circolano muniti di foglio di via debbono essere provvisti di una targa provvisoria. I dati di immatricolazione indicati nella targa devono essere sempre chiaramente visibili e la targa deve essere rinnovata quando i dati stessi non siano piu' leggibili. Chiunque viola le disposizioni dei commi primo, terzo, quinto e sesto, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000. Chiunque circola con un veicolo munito di targa di riconoscimento non propria del veicolo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000. Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo, quarto e settimo, e' punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000.
Allegato - art. 67
Art. 67. (Smarrimento di targhe) In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice, l'intestatario del documento di circolazione deve, entro 48 ore, farne denuncia all'Autorita' di pubblica sicurezza, la quale ne rilascia ricevuta. La ricevuta permette la circolazione del veicolo con una targa provvisoria a fondo bianco, delle dimensioni prescritte per la targa di riconoscimento, con le indicazioni contenute nella targa originaria. Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa di riconoscimento o il suo duplicato non siano stati ritrovati, si fa luogo a nuova immatricolazione. Il comma primo si applica anche in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa per veicoli in circolazione di prova. Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa per veicoli in circolazione di prova non sia stata ritrovata, si fa luogo al rilascio di una nuova targa. L'intestatario del documento di circolazione, che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice o della targa per veicoli in circolazione di prova omette di farne denuncia nel termine stabilito, e' punito con l'ammenda da L. 4.000 a L. 10.000.
Allegato - art. 68
Art. 68. (Fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe) La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo Stato. La distribuzione e' effettuata dagli Uffici del pubblico registro automobilistico. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate negli articoli 66, comma sesto e 67, comma secondo. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per autoveicoli o motoveicoli, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, e' punito con l'arresto ((da uno a tre mesi)) e con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000 salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Allegato - art. 69
Art. 69. (Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole) Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 32 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi. Il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote non puo' eccedere 60 quintali se a un asse, 100 quintali se a due assi e 120 quintali se a tre assi. Il peso complessivo delle macchine agricole cingolate non puo' eccedere 150 quintali. Le macchine agricole che per necessita' funzionali hanno limiti di sagoma o di peso, eccedenti quelli stabiliti debbono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione prevista dall'art. 10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma stabiliti e' punito con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i limiti di peso stabiliti e' punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza osservare le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione e' punito con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000. Chiunque circola su strada con una macchina agricola ((eccezionale)) senza avere ((con se')) l'autorizzazione e' punito con l'ammenda da L. 4.000 a L. 10.000.
Allegato - art. 70
Art. 70. (Traino di macchine agricole) Le trattrici agricole possono trainare su strada piu' macchine operatrici agricole solo nel caso che queste siano provviste di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice e sempre che la lunghezza del convoglio non superi i m. 14. Su richiesta del Ministero della agricoltura e delle foreste possono essere accordate deroghe. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000.
Allegato - art. 71
Art. 71. (Equipaggiamento delle macchine agricole) Le macchine agricole munite di ruote non gommate o di cingoli, quando circolano su strada debbono essere equipaggiate in modo da evitare insudiciamento, danneggiamento o eccessivo logorio del manto stradale. Le macchine agricole semoventi e i complessi costituiti dalle stesse e dalle macchine agricole trainate debbono essere muniti di efficaci dispositivi di frenatura. Le macchine agricole semoventi debbono essere munite di un dispositivo silenziatore del rumore emesso dallo scarico del motore. Le macchine agricole semoventi, i rimorchi agricoli e le altre macchine agricole trainate debbono essere muniti dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione appresso indicati, quando l'uso dei medesimi e' prescritto a termini dell'art. 110: 1. - Macchine agricole semoventi: a) luci di posizione anteriori bianche e posteriori rosse e dispositivi a luce riflessa rossa posteriormente; b) proiettori anabbaglianti a luce bianca o gialla oppure bianca e gialla; c) luci d'ingombro anteriori bianche e posteriori rosse, quando le macchine siano di dimensioni eccezionali. 2. - Rimorchi agricoli: a) dispositivi a luce riflessa bianca anteriormente, luci di posizione rosse e dispositivi a luce riflessa rossa posteriormente; b) luci di ingombro posteriori rosse, quando i rimorchi siano di dimensioni eccezionali. 3. - Altre macchine agricole trainate: dispositivi indicati nel n. 2, quando occultino con la loro sagoma le luci posteriori di posizione della macchina agricola trainante. E' consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia, a luce anabbagliante di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante e di speciali proiettori da usare esclusivamente per le lavorazioni meccanico-agrarie. La targa posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca. Chiunque viola le disposizioni del comma primo e' punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000. Chiunque circola su strada con una macchina agricola nella quale il dispositivo silenziatore ovvero alcuno dei dispositivi di frenatura o dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi in cui l'uso di questi ultimi e' prescritto, manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo o dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a L. 20.000.
Allegato - art. 72
Art. 72. (Certificato per macchine agricole e immatricolazione) ((Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 29, comma primo, lettere a), c), e), le mietitrebbie ed i rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali, per circolare su strada, debbono essere muniti di un certificato rilasciato dall'Ispettorato della motorizzazione civile)). ((L'Ispettorato, nella cui circoscrizione si trova la azienda agricola alla quale e' destinata la macchina agricola o l'impresa che effettua lavorazioni meccanicoagrarie o che esercita la locazione di macchine agricole, provvede all'immatricolazione e rilascia il certificato a colui che dichiari di tessere proprietario del veicolo e sia titolare di detta azienda o impresa)). I veicoli indicati nel primo comma sono soggetti ad omologazione del tipo a norma dell'art. 53, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministero dei trasporti di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il certificato viene rilasciato quando sussistano i requisiti per la circolazione su strada, che risultano dalla dichiarazione di conformita' al tipo omologato, oppure dal certificato di approvazione emesso da un Ispettorato dalla motorizzazione civile. Nel certificato sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi del veicolo. Per le macchine agricole indicate nell'art. 69, comma quarto, soggette alla disciplina del presente articolo, il certificato e' valido solo se accompagnato dalla autorizzazione prevista dall'art. 10. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i documenti da produrre a corredo della domanda di omologazione e le modalita' di esecuzione dell'esame del tipo delle macchine agricole semoventi e dei rimorchi agricoli. ((Sulle macchine agricole puo' essere consentito il trasporto, per motivi di lavoro, dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' degli addetti a lavori agricoli)). Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non e' stato rilasciato il certificato e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000.
Allegato - art. 73
Art. 73. (Trasferimento di proprieta' delle macchine agricole e di residenza del proprietario) Il trasferimento di proprieta' delle macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, e il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati dagli interessati, entro dieci giorni, ((all'Ispettorato della motorizzazione civile, il quale annota i mutamenti sul certificato)). ((Qualora la macchina agricola sia trasferita ad una azienda agricola o ad una impresa di lavorazioni meccanico-agrarie o di locazione di macchine agricole che si trova in altra provincia, l'immatricolazione deve essere rinnovata)). Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta' di una macchina agricola nel termine stabilito e' punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito e' punito con l'ammenda da L. 4.000 a L. 10.000. Il certificato e' ritirato immediatamente da chi accerta la contravvenzione, e' inviato ((all'Ispettorato della motorizzazione civile)) ed e' restituito dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
Allegato - art. 74
Art. 74. (Applicazione alle macchine agricole di talune disposizioni dei capi II e III) Le macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, sono soggette a revisione ai sensi dell'art. 55, commi primo, terzo e quarto. Il certificato per macchina agricola e' soggetto ad aggiornamento ai sensi dell'art. 56, comma primo. All'intestatario di un certificato per macchina agricola puo' essere rilasciato l'estratto previsto dall'articolo 60. L'intestatario di un certificato per macchina agricola e' tenuto a fare la comunicazione di cessazione dalla circolazione prevista dall'art. 61, ((all'Ispettorato della motorizzazione civile)). Per le macchine agricole possono essere rilasciati, ai sensi degli articoli 63 e 64, autorizzazioni per la circolazione di prova e fogli di via che sono disciplinati dalle disposizioni contenute in detti articoli. Il certificato per macchine agricole e' soggetto a sospensione e revoca ai sensi dell'art. 65, in quanto applicabile, o qualora siano venute meno le condizioni per il rilascio previste dall'art. 72, comma secondo. A chiunque viola le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano i due ultimi commi degli articoli 55 e 56. Chiunque viola le disposizioni dei commi quarto e quinto e' punito con le pene stabilite dagli articoli 61, 63 e 64.
Allegato - art. 75
Art. 75. (Targhe delle macchine agricole) Le targhe delle macchine agricole sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli 66, 67 e 68 ((commi primo e terzo)). Tuttavia i dati di immatricolazione delle macchine agricole semoventi non debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di esse. Le targhe delle macchine agricole sono distribuite ((dall'Ispettorato della motorizzazione civile)). Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con le pene stabilite dagli articoli 66, 67 e 68.
Allegato - art. 76
Art. 76. (Certificato per carrelli o per macchine operatrici) I carrelli, nonche' le macchine operatrici, ((...)), per circolare su strada debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile contenenti i dati di identificazione e costruttivi e le prescrizioni alle quali la circolazione del veicolo e' subordinata. Il certificato e' rilasciato a seguito di visita e prova ed e' soggetto alle disposizioni dell'art. 65, in quanto applicabili. Quando l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e' prescritto a termini dell'art. 110, detti veicoli debbono essere muniti dei dispositivi indicati nell'art. 71. Le macchine operatrici sgombraneve devono essere munite di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla. Chiunque circola su strada con un carrello o con una macchina operatrice senza aver ottenuto il certificato, ovvero non ottempera alle prescrizioni in esso contenute, e' punito con l'ammenda da L. 5.000 a lire 20.000. Chiunque circola su strada con un carrello od una macchina operatrice nel quale alcuno dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, sia mancante o non conforme alle disposizioni stabilite dal comma terzo del presente articolo in relazione all'art. 71 e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Allegato - art. 77
Art. 77. (Possesso dei documenti necessari per la circolazione) Il conducente deve avere con se' il documento di circolazione del veicolo prescritto dal presente titolo e, qualora faccia di un autoveicolo uso diverso da quello risultante dal detto documento, deve avere con se' anche la relativa autorizzazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 78
Art. 78. (Caratteristiche dei veicoli a motore: approvazione dei tipi) Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti nei riguardi dei veicoli a motore e dei veicoli da essi trainati le caratteristiche dei dispositivi di frenatura; il numero, le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, i dispositivi di segnalazione visiva dei carrelli-appenidice; gli autoveicoli e i filoveicoli che debbono essere muniti dei dispositivi laterali a luce riflessa arancione; le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi supplementari di allarme; le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi silenziatori, nonche' la posizione del tubo di scarico dei prodotti della combustione dei veicoli con motore Diesel, le caratteristiche dei vetri, nonche' le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi retrovisivi; le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi per la percezione di segnalazioni; le caratteristiche dei pneumatici e sistemi equivalenti, nonche' le caratteristiche dei dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine agricole cingolate; il peso massimo rimorchiabile e le caratteristiche degli organi di traino; le caratteristiche dei carrelli-appendice e quelle dei rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali, le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi; le caratteristiche e le modalita' di applicazione delle targhe; le caratteristiche degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi adibiti al trasporto di merci pericolose. Il Ministero dei trasporti approva i tipi dei dispositivi di frenatura continui e automatici; dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi supplementari di allarme; dei dispositivi silenziatori; dei vetri; dei dispositivi per la percezione di segnalazioni dei pneumatici per neve; degli organi di traino dei dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi. Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento, sulla posizione del tubo di scarico dei prodotti della combustione dei veicoli con motore Diesel, ovvero alle caratteristiche dei carrelli-appendice e dei rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali e' punito con la ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento sulle caratteristiche degli organi di traino, ovvero alle prescrizioni sui dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi, e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento sulle caratteristiche degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi adibiti al trasporto di merci pericolose e' punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Allegato - art. 79
Art. 79. (Requisiti per la guida dei veicoli e la condotta degli animali) Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e avere compiuto: a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie; b) anni ((quattordici)) per guidare ciclomotori; c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc.; d) anni diciotto per guidare veicoli a motore diversi da quelli indicati nella lettera c) o motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc. che trasportino altre persone oltre al conducente; e) anni ventuno per guidare autoveicoli o motoveicoli ad uso pubblico. Per guidare autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti a termini dell'art. 124 ovvero autocarri, autotreni o autosnodati adibiti al trasporto di persone o autobus, occorre avere compiuto gli anni ventuno e non aver superato gli anni sessanta. Chiunque affida la guida di veicoli o la condotta di animali a persone che non si ((trovino)) nelle condizioni richieste dal presente articolo o non siano munite della patente di guida, se prescritta, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. ((COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 26 APRILE 1959, N. 207](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-04-26;207))). Il minore degli anni diciotto, munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, prevista dall'art. 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cm., ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc. che trasportino altre persone oltre al conducente, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque, munito di patente per autoveicoli della categoria D guida autobus, avendo superato gli anni sessanta, ovvero, munito di patente per autoveicoli della categoria E guida autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti o autotreni o autosnodati adibiti al trasporto di persone senza aver compiuto gli anni ventuno o avendo superato gli anni sessanta, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La stessa pena si applica al conducente che, munito di patente per autoveicoli della categoria B o C, guida autocarri adibiti al trasporto di persone senza aver compiuto gli anni ventuno o avendo superato gli anni sessanta.
Allegato - art. 80
Art. 80. (Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli) Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza avere ottenuto la patente di guida rilasciata dalla Prefettura nella cui circoscrizione e' compreso il Comune di residenza del richiedente. La patente puo' abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli: A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg.; B) autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3500 kg.; autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture, anche se trainanti un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a 400 kg.; C) autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3500 kg., e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero; D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero; E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D, per le quali il conducente e' abilitato quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie C o D; F) motocicli, motocarrozzette ed autovetture per mutilati o minorati fisici adattati in relazione alla loro infermita'. I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 750 kg. I mutilati o minorati fisici per i quali e' necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F; qualora pero' non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B, limitatamente ai motocicli, alle motocarrozzette ed alle autovetture o a determinati tipi di essi. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D soltanto coloro che gia' lo siano per autoveicoli e per motoveicoli della categoria B. La patente e' ad uso privato o ad uso pubblico; la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F e' soltanto ad uso privato. La validita' della patente puo' essere estesa da ogni Prefettura previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse o ad uso diverso da quello per il quale e' stata rilasciata. ((Il titolare di patente di guida deve, nel termine di venti giorni, comunicare alla Prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza perche' venga annotato sulla patente)). Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Le pene sono ridotte di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A ad uso privato. Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, e' inviata alla Prefettura presso la quale l'interessato dichiara di voler chiedere l'annotazione del trasferimento di residenza ed e' restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa.
Allegato - art. 81
Art. 81. (Requisiti fisici e psichici per la patente di guida) Non puo' essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con ((...)) sicurezza autoveicoli e motoveicoli. Il relativo accertamento deve essere effettuato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario titolare di ufficio comunale di igiene o da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato ((o da un ispettore medico del lavoro)) o da un medico militare ((o da un medico condotto))e deve risultare da certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame. ((Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A si fa luogo all'accertamento qualora vi siano elementi per ritenere che non esistano i requisiti fisici e psichici)). Nei riguardi dei mutilati e minorati fisici indicati nell'art. 80, quarto comma, l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche e' effettuato da commissioni mediche provinciali. Nel regolamento saranno stabiliti i requisiti fisici e psichici necessari per conseguire le patenti di guida e la conferma di validita' delle medesime sia in relazione alle diverse patenti, sia in relazione alle diverse categorie di veicoli, sia in relazione agli usi, nonche' le mutilazioni o minorazioni anatomiche o funzionali che non impediscono il rilascio ai mutilati o minorati fisici della patente per autoveicoli o motoveicoli della categoria F o delle categorie A e B ad uso privato, nonche' la composizione delle Commissioni provinciali previste dal precedente comma.
Allegato - art. 82
Art. 82. (Requisiti morali per la patente di guida) Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'[art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art3). La patente puo' essere negata dal Prefetto alle persone ((diffidate ai sensi dell'articolo 1)) di detta legge. ((Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i requisiti morali potranno essere accertati dopo il rilascio della patente)). Avverso il mancato rilascio della patente e' ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale decide di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito ((il Ministro per l'interno entro 60 giorni)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA [L. 26 APRILE 1959, N. 207](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-04-26;207))).
Allegato - art. 83
Art. 83. (Esercitazioni di guida) A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida - esclusa quella ad uso privato per motoveicoli della categoria A - ovvero l'estensione di validita' della patente ad altre categorie di veicoli, ed e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti viene rilasciata una autorizzazione per esercitarsi alla guida. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli della categoria per la quale e' stata chiesta la patente o l'estensione di validita' della medesima, purche' a suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona munita di patente valida per la stessa categoria, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare la marcia del veicolo. Le esercitazioni su veicoli nei quali non puo' prendere posto, oltre al conducente, altra persona munita di patente, sono consentite in luoghi poco frequentati. L'autorizzazione e' valida per tre mesi; per giustificati motivi puo' essere prorogata per un periodo massimo di altri tre mesi. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria di veicoli, e' punito con le pene stabilite dall'art. 80, comma nono. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida per la stessa categoria di veicoli, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore.
Allegato - art. 84
Art. 84. (Scuole per conducenti di veicoli a motore) Le scuole per conducenti di veicoli a motore sono soggette ad autorizzazione del Ministero dei trasporti e sono sottoposte alla sua vigilanza. L'autorizzazione puo' essere rilasciata a chi possiede adeguata capacita' finanziaria. L'autorizzazione non puo' essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'[art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art3). L'autorizzazione puo' essere negata alle persone indicate nell'art. 1 di detta legge. La scuola deve possedere una adeguata attrezzatura tecnica e deve disporre di un direttore, di insegnanti e di istruttori, riconosciuti idonei dall'Amministrazione. ((I veicoli adibiti a scuola guida debbono essere assicurati, per la responsabilita' civile dei danni derivanti dalla loro circolazione, per somme non inferiori a quelle stabilite dal Ministero dei trasporti)). L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: a) l'attivita' della scuola non si svolga regolarmente; b) il titolare non provveda alla sostituzione del direttore o degli insegnanti o degli istruttori che non piano piu' ritenuti idonei dall'Amministrazione; c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Amministrazione ai fini del regolare funzionamento della scuola. L'autorizzazione e' revocata quando: a) siano venuti meno la capacita' finanziaria o i requisiti morali del titolare; b) venga meno l'attrezzatura tecnica della scuola; c) sia stato adottato piu' di un provvedimento di sospensione. Nel regolamento saranno stabiliti i requisiti di idoneita' del direttore, degli insegnanti e degli istruttori delle scuole per conducenti; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico nonche' la durata dei corsi. Chiunque gestisce una scuola senza autorizzazione e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.
Allegato - art. 85
Art. 85. (Esame di idoneita) Per ottenere la patente di guida occorre sostenere un esame nel quale il candidato deve dimostrare di possedere: a) per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A: conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale; b) per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B, C, D ed F: 1) conoscenza, dalla segnaletica e delle norme di circolazione stradale; 2) conoscenza generica del funzionamento del veicolo, specialmente in relazione agli organi di manovra; 3) abilita' alla guida; c) per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli della categoria E e per la patente di guida ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli di ogni categoria: 1) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale; 2) conoscenza della costituzione e del funzionamento dei meccanismi e dei vari organi del veicolo e dei principali modi per prevenire o riparare avarie; 3) abilita' alla guida. ((L'esame previsto dalla lettera a) e' sostenuto davanti a un tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile; quello previsto dalle lettere b) e c) e' sostenuto davanti ad un ingegnere dell'Ispettorato medesimo)); all'esame previsto dalla lettera b), numeri 1) e 2) per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B e C, interviene un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia. L'esame di coloro che hanno frequentato una scuola per conducenti ((si svolge)) presso la stessa scuola; a quello previsto dalla lettera a) e dalle lettere b) e c), numeri 1) e 2), assiste il direttore o un insegnante della medesima. ((L'esame previsto dalle lettere b) e c) non puo' essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida e prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'articolo 82, comma primo)). Tra un esame sostenuto con esito sfavorevole ed un successivo esame deve trascorrere almeno un mese, e non meno di quindici giorni qualora si tratti dell'esame per ottenere la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione, e, qualora si tratti dell'esame per ottenere la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Nel regolamento saranno stabiliti i programmi di esame.
Allegato - art. 86
Art. 86. (Patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici) Per guidare macchine agricole, carrelli, nonche' macchine operatrici escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre aver ottenuto la patente di guida con le norme stabilite per la patente per autoveicoli e motoveicoli e previo l'esame di idoneita' previsto dall'art. 85, comma primo, lettera b). La patente puo' abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli: A) macchine agricole; B) carrelli; C) macchine operatrici. Al titolare della patente di guida prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 80, commi ottavo ed ultimo. Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici, senza essere munito della patente, e' punito con le pene stabilite dall'art. 80, comma nono. Chiunque autorizzato per l'esercitazione guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida valida per la stessa categoria di veicoli, e' punito con le pene stabilite dall'art. 80, comma nono. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria di veicoli, e' punito con le pene stabilite dall'articolo 83, ultimo comma. Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore.
Allegato - art. 87
Art. 87. (Validita' della patente di guida) La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli ad uso pubblico e' valida anche per la guida ad uso privato delle stesse categorie di veicoli. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B, C e D e' valida anche per le categorie ((che rispettivamente le precedono nell'elencazione di cui all'articolo 80)). La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli della categoria F e' valida soltanto per la guida del veicolo ivi indicato e specialmente adattato in relazione alla mutilazione o alla minorazione del titolare di essa. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli ivi indicati. La patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici e' valida anche per la guida di motoveicoli della categoria A ad uso privato. Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria diversa da quelle per le quali la patente e' valida, ovvero pur guidando veicolo della stessa categoria in servizio pubblico e' munito di patente ad uso privato, a meno che, in questa ultima ipotesi, guidi un autoveicolo della categoria E, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila; qualora sia munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A e' punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero munito di patente per autoveicolo o motoveicoli delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria o tipo diverso, e' punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque, munito di patente per macchine agricole, carrelli o macchine operatrici, guida un veicolo di categoria diversa da quella per la quale la patente e' valida, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Allegato - art. 88
Art. 88. (Durata e conferma della validita' della patente di guida) La patente di guida, ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B e la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B ed F, rilasciata a ((mutuati o minorati fisici)), quella ad uso privato per autoveicoli della categoria C e quella ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C sono valide per cinque anni. La patente di guida ad uso privato o pubblico per autoveicoli della categoria D e' valida per cinque anni. La validita' della patente puo' essere confermata da ogni Prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'art. 81, comma primo, dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Nel caso di cui all'art. 80, quarto comma, la visita viene effettuata dalla Commissione di cui all'art. 81, secondo comma. Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata alla Prefettura presso la quale il titolare dichiara di voler chiedere la conferma di validita'.
Allegato - art. 89
Art. 89. (Revisione della patente di guida) I Prefetti e gli Ispettorati della motorizzazione civile possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o della idoneita'.
Allegato - art. 90
Art. 90. (Possesso del documento necessario per la guida) Il conducente di ciclomotori deve avere con se' un documento dal quale possa rilevarsi l'eta'. Il conducente di altri veicoli a motore deve avere con se' la patente di guida o l'autorizzazione per l'esercitazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 91
Art. 91. (Sospensione e revoca della patente di guida) ((La patente di guida e' sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata quando il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi dell'articolo 89. La patente puo' essere sospesa dal Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art1). La patente e' sospesa dal Prefetto per un periodo da uno a tre mesi quando il titolare sia incorso in piu' violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati: a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocita', salvo i casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'articolo 103; b) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio; c) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con precedenza ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo dia arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo; d) divieto di sorpasso a destra o in prossimita' o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in altro caso di scarsa visibilita'; e) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia un'antovettura, con autoarticolati o con autosnodati; f) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli; g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente; h) divieto di guidare in stato di ebbrezza; i) divieto di circolare contromano in prossimita' o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilita'. Qualora piu' violazioni delle norme di comportamento indicate nel precedente comma siano commesse nel periodo di un anno, la sospensione della patente e' disposta da due a sei mesi. La patente e' sospesa dal Prefetto, per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di persona, se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il provvedimento di sospensione della patente e' comunicato dal Prefetto, entro otto giorni, all'Autorita' giudiziaria inquirente. Questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne da' notizia al Prefetto, il quale dispone la revoca della sospensione stessa, sempreche' essa non sia stata disposta per altra causa. Nel caso di condanna l'Autorita' giudiziaria dispone con la sentenza la sospensione della patente da sei mesi a tre anni e, nei casi di particolare gravita', la revoca. In tale ipotesi non puo' essere rilasciata una nuova patente. Nel caso di assoluzione viene data notizia della sentenza al Prefetto, il quale revoca la sospensione, sempreche' essa non sia stata disposta per altra causa. I provvedimenti prefettizi di sospensione della patente, di cui ai commi terzo, quarto e quinto, sono adottati sentito l'Ispettorato della motorizzazione civile. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a fornire al Prefetto e all'Ispettorato gli elementi di fatto relativi all'investimento o alla non ottemperanza all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi precedenti puo' essere subordinata a revisione ai termini dell'articolo 89. La sospensione e' annotata sulla patente. La patente e' revocata dal Prefetto: 1) quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti; 2) quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 82, comma primo, ovvero non sia in possesso dei requisiti previsti da detto articolo, commi primo e secondo, qualora, trattandosi di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, gli accertamenti sull'esistenza dei requisiti stessi siano stati eseguiti dopo il rilascio della patente; 3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneita' ai sensi dell'articolo 89, risulti non piu' idoneo. Nei casi previsti dai commi sesto e settimo, il cancelliere presso l'Autorita' giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne da' notizia al Prefetto. Avverso i provvedimenti del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale, se la sospensione sia stata disposta ai sensi del comma secondo, decide entro 60 giorni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno)).
Allegato - art. 92
Art. 92. (Schedario dei titolari di patenti di guida) Presso ogni Ispettorato della motorizzazione civile e' istituito uno schedario dei titolari delle patenti di guida. Nello schedario sono annotati: a) le violazioni delle norme di comportamento indicate nell'art. 91, ((comma terzo)); b) gli investimenti indicati nell'art. 91, ((comma quinto)); c) i provvedimenti ((relativi alla sospensione e alla revoca)) delle patenti. Dei provvedimenti adottati sara' data notizia al Ministero dei lavori pubblici.
Allegato - art. 93
Art. 93. (Agenti diplomatici esteri) Il Ministero dei trasporti, a richiesta di quello degli affari esteri, rilascia per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri, previa visita e prova, qualora questa sia prescritta, la carta di circolazione, e provvede all'immatricolazione assegnando una speciale targa di riconoscimento. Le infrazioni alle disposizioni delle presenti norme commesse da agenti diplomatici esteri, sono segnalate dagli Uffici o Comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero dei trasporti, che ne informa il Ministero degli affari esteri per le conseguenti comunicazioni al capo della missione. Le presenti disposizioni si applicano a condizione di reciprocita'.
Allegato - art. 94
Art. 94. (Veicoli e conducenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato) Le Forze armate e Corpi armati dello Stato provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici ed al rilascio dei documenti di circolazione e di particolari targhe di riconoscimento. Detti veicoli, qualora abbiano speciali caratteristiche costruttive in relazione al loro impiego, non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 10, del titolo III, capo II, del titolo IV e del titolo V, capo I, delle presenti norme. Le Forze armate e i Corpi armati dello Stato provvedono direttamente nei riguardi dei conducenti dei loro veicoli a motore all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare di guida, la quale abilita soltanto alla guida dei veicoli a motore indicati nel comma primo. Detti conducenti non sono soggetti alle disposizioni del titolo VI delle presenti norme. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneita', la patente di guida ad uso privato per veicoli delle corrispondenti categorie, sempreche' la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorita' dalla quale dipendono, durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo, del licenziamento o della cessazione dal servizio. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti del Corpo dei vigili del fuoco, della Croce Rossa italiana e del Corpo forestale dello Stato. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore di dotazione delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Corpi indicati nel precedente comma sono stabilite di intesa fra il Ministero dal quale dipendono le Forze o i Corpi stessi e il Ministero dei trasporti.
Allegato - art. 95
Art. 95. (Circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati negli Stati esteri) Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
Allegato - art. 96
Art. 96. (Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione) Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero quando circolano in Italia debbono essere muniti della sigla distintiva dello Stato di origine. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali. La disposizione del precedente comma si applica anche agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia, qualora circolino muniti della sigla distintiva dello Stato italiano. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 97
Art. 97. (Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri) Agli autoveicoli e motoveicoli importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali ed appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento.
Allegato - art. 98
Art. 98. (Patenti di guida rilasciate da Stati esteri) I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali e' valida la loro patente o il loro permesso. Qualora la patente o il permesso internazionale non siano conformi ai modelli stabiliti nelle convenzioni internazionali, debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero possono ottenere, senza sostenere lo esame di idoneita', la patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali e' valida la loro patente. Chiunque viola le disposizioni del comma secondo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 99
Art. 99. (Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e permessi internazionali di guida) I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli Ispettorati della motorizzazione civile previa esibizione della carta di circolazione. I Prefetti rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.
Allegato - art. 100
Art. 100. (Documenti di circolazione e patenti di guida rilasciati in Somalia) I documenti di circolazione e le patenti di guida per i veicoli a motore rilasciati dall'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia sono validi in Italia.
Allegato - art. 101
Art. 101. (Pericolo o intralcio per la circolazione) Gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
Allegato - art. 102
Art. 102. (Velocita) E' obbligo del conducente regolare la velocita' dei veicoli in modo che tenute presenti le eventuali limitazioni, avuto riguardo al loro tipo, sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche e condizioni delle strade e del traffico e ad altre speciali circostanze di qualsiasi natura, essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e causa di disordine o di intralcio per la circolazione. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera ed in curve, in prossimita' delle scuole, dei crocevia e delle biforcazioni, nelle forti discese, nelle ore notturne, nei casi di nebbia, di foschia o di polvere, nei passaggi stretti o ingombrati, nell'attraversamento degli abitati o comunque di tratti di strada fiancheggiati da case. Ogni veicolo deve altresi' rallentare la velocita', e occorrendo, anche fermarsi quando riesca malagevole l'incrocio con altri veicoli, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi, e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segno di spavento. Alla osservanza delle disposizioni precedenti sono tenuti anche i conducenti di bestie da tiro, da soma e da sella. I conducenti non devono gareggiare in velocita'. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila e lire ventimila. Quando il fatto sia commesso nei crocevia, nelle curve o in condizioni di insufficiente visibilita', determinata da nebbia, foschia, polvere o da altre cause il contravventore e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.
Allegato - art. 103
Art. 103. (Limiti di velocita) ((Nei centri abitati non si deve superare la velocita' di 50 chilometri all'ora, salva la facolta' dell'Ente proprietario della strada di stabilire, in conformita' alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi su strade o tratti di strada appositamente segnalati)). ((Fuori dei centri abitati, e sempre in conformita' alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, gli Enti proprietari delle strade possono stabilire limiti minimi e massimi di velocita')).Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di modificare le disposizioni adottate in materia degli enti proprietari delle strade. I provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici sono adottati d'accordo col Ministero dei trasporti quando riguardano autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea. Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a ((80 quintali)) non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocita' di ((70 chilometri all'ora)), se destinati al trasporto di persone, e la velocita' di ((60 chilometri all'ora)) se destinati ad altri usi. Non debbono, altresi', superare la velocita' di ((60 chilometri all'ora)) gli autocarri eccedenti detti limiti di peso, quando siano adoperati per trasporto di persone. Gli autoveicoli e motoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, quando viaggiano carichi non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocita' di 40 km. all'ora e, nei centri abitati, la velocita' di 30 km. all'ora. In ogni caso i ciclomotori, i carrelli, le macchine agricole e le macchine operatrici non debbono superare la velocita' di 40 km. all'ora. Se pero' le macchine agricole, le macchine operatrici e quelle eventualmente trainate non siano munite di pneumatici o di altri sistemi equivalenti non debbono superare la velocita' di 15 km. all'ora. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 102. Nella parte posteriore dei veicoli menzionati nei commi terzo e quarto debbono essere indicate in modo ben visibile per mezzo di numeri dipinti le velocita' consentite. Qualora si tratti di autotreni o di autoarticolati i numeri debbono essere ripetuti sui rimorchi. ((Chiunque supera i limiti massimi di velocita' di non oltre cinque chilometri e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Chiunque supera i limiti massimi di velocita' di oltre cinque chilometri e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila)). Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita' ovvero viola le disposizioni del comma settimo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 104
Art. 104. (Mano da tenere) I veicoli debbono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimita' del margine destro della medesima, anche quando la strada e' libera. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali debbono essere tenuti il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata. La disposizione del precedente comma si applica anche agli altri veicoli quando incrociano ovvero percorrono una curva o un dosso, a meno che circolino su strada a due carreggiate separate o su carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su carreggiata a senso unico di circolazione. Quando una strada e' divisa in due carreggiate separate si deve percorrere quella di destra; quando e' divisa in tre carreggiate separate si puo' percorrere quella di destra, o quella centrale, salvo diversa segnalazione. Quando una carreggiata e' a tre corsie si deve percorrere la corsia di destra; quella centrale e' riservata al sorpasso. Quando una carreggiata, e' a due corsie per ogni senso di marcia si deve percorrere la corsia di destra; quella di sinistra e' riservata al sorpasso. Quando una carreggiata e' a senso unico di circolazione e almeno a tre corsie ovvero ad almeno tre corsie per ogni senso di marcia, e' ammessa la circolazione per file parallele. Quando una carreggiata e' suddivisa in corsie chi intende cambiare corsia non deve essere causa di intralcio o di pericolo per chi percorre la corsia da impegnare. I conducenti per voltare in un'altra strada a destra debbono tenersi il piu' possibile sul margine destro della carreggiata; per voltare a sinistra debbono avvicinarsi il piu' possibile all'asse della carreggiata ed effettuare la svolta in prossimita' del centro del crocevia ed a sinistra di questo, sempreche' cio' sia possibile senza imboccare l'altra strada contromano e salvo diversa segnalazione ((rispettando la precedenza dei veicoli provenienti dalla destra)). Qualora i conducenti si trovino su una strada a carreggiate separate o su una carreggiata a senso unico di circolazione per svoltare a sinistra debbono tenersi il piu' possibile sul margine sinistro della carreggiata. ((Chiunque circola contromano in prossimita' o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilita' e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila)). Chiunque viola le ((altre)) disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 105
Art. 105. (Precedenza) I conducenti approssimandosi ad un crocevia, debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Quando due conducenti stanno per impegnare un crocevia si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra. Negli sbocchi su strada di luoghi non soggetti a pubblico passaggio e' fatto obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie si ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie. Fuori dei centri abitati si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi circola sulle strade statali. La precedenza puo' essere stabilita su altre strade con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Se le strade che incrociano sono entrambe a precedenza si ha l'obbligo di dare la precedenza al veicolo che proviene da destra, a meno che su una delle due strade non sia fatto obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra. Chi effettua la retromarcia o l'inversione del senso di marcia ovvero si immette nel flusso della circolazione deve dare agli altri la precedenza. Chiunque, fuori dei centri abitati, provenendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, non si ferma e non da' la precedenza a chi circola sulla strada e' punito con l'ammenda da lire diecimila, a lire quarantamila. La stessa pena si applica a chiunque non da' la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, quando le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, non si arresta al crocevia e non da' la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora sia soggetto a tale obbligo. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Allegato - art. 106
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