DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128
Le miniere di zolfo che per basso grado igrometrico, temperatura di sotterraneo, caratteristiche di mineralizzazione e friabilita' di prodotto, diano luogo a formazioni di polveri suscettibili di formare in aria sospensioni atte a provocare una esplosione, sono classificate pericolose per polveri infiammabili. A tale dichiarazione si perviene con procedura analoga a quella prevista per le miniere di combustibili fossili, sottoponendo le polveri a prove nella Stazione mineraria statale. Nel provvedimento di classifica l'ingegnere capo, avuto riguardo alle caratteristiche della miniera, all'abbondanza, delle polveri e al loro grado di dispersione, determina quali misure di sicurezza previste nel precedente capo per le miniere di combustibili debbano essere applicate fissando un termine per l'attuazione ed indicando le misure e cautele da adottare. La dichiarazione di classifica puo' riguardare l'intero sotterraneo o essere limitata ad uno o piu' scomparti o strati della miniera o a uno o piu' strati in essa coltivati.
TITOLO XII Incendi e fuochi sotterranei CAPO I Disposizioni comuni a tutte le miniere
Art. 567
Entro il raggio di 20 m dall'imbocco delle vie di entrata d'aria e vietato eseguire costruzioni ed incastellature in legname. Le costruzioni e incastellature predette, esistenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono mantenute purche' siano protette con vernice ignifuga. Entro il raggio di cui al primo comma e' vietato la installazione o il mantenimento di depositi di materiali infiammabili.
Art. 568
Negli imbocchi a giorno delle vie di entrata d'aria deve essere installato, e tenuto pronto per il funzionamento, un dispositivo per la loro rapida chiusura in caso di incendio in superficie. In vicinanza delle stazioni dei pozzi di entrata di aria devono essere installate porte di incendio incombustibili, a tenuta e manovrabili da ambo le parti. Il funzionamento dei dispositivi di chiusura di cui ai commi precedenti deve essere provato almeno ogni tre mesi.
Art. 569
Fra i lavori del sotterraneo attraversati dal pozzo di entrata d'aria deve esistere una comunicazione di collegamento con la superficie, tenuta in buone condizioni di manutenzione e sempre percorribile dagli operai, anche quando le porte di incendio di cui allo articolo precedente siano chiuse. Detta comunicazione puo' essere costituita da una via di riflusso.
Art. 570
E' vietato depositare nei sotterranei materiali facilmente infiammabili quali olii, prodotti petroliferi, sostanze lubrificanti, fieno o simili, in quantita' superiori al fabbisogno di due giornate lavorative. I locali di deposito in sotterraneo dei materiali suddetti devono essere collegati direttamente alle vie di riflusso in modo che l'aria da essi proveniente non attraversi alcun cantiere. Quando non sia possibile il collegamento, i depositi devono potersi chiudere ermeticamente con porte incombustibili. Gli stessi locali devono essere rivestiti ed armati con materiali incombustibili. Anche le vie che adducono o se ne dipartono devono essere armate con materiali incombustibili per un raggio di almeno 10 m. Quando i locali di deposito non siano costantemente sorvegliati devono essere provvisti di rivelatore d'incendio e di dispositivo automatico di difesa.
Art. 571
Il rifornimento in sotterraneo di combustibili liquidi e di lubrificanti, deve essere fatto con fusti chiusi di metallo o con vagoni cisterna. Il travaso dell'olio combustibile destinato alle locomotive deve essere fatto per mezzo di una pompa o di un sifone in apposito locale o nella stazione di deposito e manutenzione della stessa locomotiva. Se la stazione e' contemporaneamente adibita a deposito dell'olio combustibili che alimenta la locomotiva, si applicano ad essa le norme di cui all'articolo precedente. Con ordine di servizio la direzione deve regolare la disciplina del trasporto, del deposito e dell'impiego dell'olio combustibile in sotterraneo.
Art. 572
In ogni miniera devono trovarsi sempre disponibili a giorno, nelle stazioni dei pozzi di entrata d'aria, in punti convenientemente scelti delle vie principali sprovvisti di condotte d'acqua, nelle scuderie, nei depositi di fieno, di combustibili liquidi e di locomotive, ed a meno di 150 m da qualsiasi punto dei nastri trasportatori, apparecchi e mezzi per combattere gli incendi come estintori, secchi di sabbia asciutta, serbatoi di acqua e simili. E' vietato l'uso di estintori suscettibili di produrre emanazioni tossiche. Le locomotive, sia a combustione interna che elettriche, devono essere munite di estintore a mano di adeguata potenzialita'. Le locomotive a combustione interna impiegate in sotterraneo devono essere provviste di un impianto di estinzione a gas inerte, idoneo ad iniettare a comando tale gas nelle tubazioni di aspirazione e di scappamento e di diffonderlo sotto il cofano del motore. Gli operai devono essere addestrati sull'uso degli apparecchi di estinzione. Questi debbono essere mantenuti in perfetta efficienza e periodicamente controllati.
Art. 573
Per gli impianti di trasporto a nastro devono impiegarsi teste motrici, rulli portanti, tamburi di rinvio e nastri di tipo tale che sia evitato il surriscaldamento dei nastri stessi, degli oggetti vicini e delle polveri combustibili eventualmente giacenti su di essi. Agli stessi fini deve essere curata la installazione, la manutenzione e la vigilanza di dette apparecchiature.
Art. 574
I nastri dei freni e le guarnizioni dei tamburi o pulegge devono essere incombustibili e largamente dimensionati per evitare pericolosi surriscaldamenti.
Art. 575
((
1.I lavori al cannello, alla saldatrice e' con altri apparecchi analoghi possono essere eseguiti unicamente in via eccezionale, previa autorizzazione da parte dell'autorita' di vigilanza, sulla base della valutazione delle esigenze tecniche e delle condizioni di sicurezza.
))
CAPO II Misure per combattere gli incendi Manifestazioni di un incendio
Art. 576
Ove si manifesti un incendio in sotterraneo, gli operai che lo constatino e tutti coloro che sono nelle vicinanze devono intervenire per la estinzione con i mezzi a disposizione e, in caso di impossibilita', devono subito avvertire il sorvegliante piu' vicino. Il sorvegliante adotta i provvedimenti del caso ricorrendo, se necessario, alla squadra di pronto intervento antincendio, dandone immediata comunicazione alla direzione. In attesa dell'arrivo del sorvegliante, qualora, si verifichi forte sviluppo di gas e di fumo, gli operai insufficientemente attrezzati devono portarsi subito a monte dell'incendio, rispetto al circuito di ventilazione, e porre un segnale di interdizione di accesso al cantiere. Di ogni manifestazione di incendio deve essere comunque data comunicazione al sorvegliante.
Art. 577
Il personale non necessario alla lotta contro l'incendio deve essere subito allontanato dai cantieri minacciati dal fuoco o dai fumi di incendio e le corrispondenti vie di accesso devono essere sbarrate. I cantieri possono essere rioccupati solo dopo autorizzazione del direttore.
Art. 578
Durante le operazioni per la estinzione di un incendio devono essere costantemente controllati i tenori di ossido di carbonio, di anidride solforosa e di altri gas tossici e nocivi sviluppati. Il personale deve fare uso delle maschere o degli altri mezzi di protezione. Il controllo deve essere effettuato tanto sulle vie di entrata d'aria che sui riflussi normali, avuto riguardo alle possibili inversioni della ventilazione.
Art. 579
La costruzione di sbarramenti per l'isolamento di incendi deve essere effettuata sotto la vigilanza di un sorvegliante. Durante l'operazione di cui sopra devono tenersi pronti mezzi di protezione contro i gas. Per l'esecuzione dei suddetti lavori, nelle miniere di combustibili fossili, il personale impiegato deve essere munito di lampada di sicurezza. Si devono adottare precauzioni affinche' i gas eventualmente sviluppati non possano infiammarsi nel percorso della corrente d'aria.
Art. 580
Se, a seguito di incendio, o di fuochi, una zona della miniera sia stata segregata, la tenuta della chiusura e la temperatura degli sbarramenti devono essere controllate almeno una volta al giorno da appositi incaricati anche quando non si esplica, attivita' nel sotterraneo. Si devono inoltre prelevare e analizzare i campioni dell'atmosfera dei cantieri isolati, finche' non sia accertata l'estinzione dell'incendio o del fuoco. All'uopo gli sbarramenti devono essere provvisti di tubi passanti. Le relative osservazioni sono registrate.
Art. 581
Per il controllo dei fuochi spontanei e delle zone di incendio, segregate della miniera, il direttore deve predisporre apposito ordine di servizio da notificarsi al preposto al servizio anticendio ed agli incaricati alle ispezioni.
Art. 582
L'apertura degli sbarramenti puo' avere luogo soltanto con ordine della direzione sotto la continua sorveglianza di un capo servizio. Quando si precede all'apertura devono essere disponibili presso lo sbarramento, materiali occorrenti per una eventuale nuova chiusura. Nel caso di incendi che interessino vaste zone della miniera, l'apertura degli sbarramenti e le operazioni di ripresa delle zone segregate possono effettuarsi soltanto dopo autorizzazione dell'ingegnere capo, su istanza del direttore, nella quale devono essere indicati i mezzi impiegati, le modalita' operative e le cautele previste.
Art. 583
Nei cantieri ove si sia verificato un incendio e' fatto obbligo di stabilire la ventilazione in modo tale che, a sbarramenti rimossi e sino a che non sia scomparso ogni segno di possibile ripresa dell'incendio, l'aria di riflusso non passi attraverso cantieri in attivita' o vie aperte al transito.
Art. 584
Nelle miniere di combustibili fossili, ancorche' non grisutose, quando si eseguano lavori nelle vicinanze di fuochi o cantieri incendiati, o si proceda all'ispezione ed all'apertura di sbarramenti, oppure si accede a cantieri precedentemente isolati, devono adoperarsi per l'illuminazione soltanto lampade di sicurezza. Il capo della squadra al lavoro deve essere inoltre munito di indicatori idonei a lettura diretta per ossido di carbonio, grisu' o altri gas nocivi, ed il personale addetto deve essere munito delle corrispondenti maschere ed altri mezzi di protezione. Nelle miniere dove si sviluppa grisu' devono essere adottate le misure necessarie affinche' accumuli di tale gas non vengano a contatto con gli sbarramenti.
CAPO III Controllo e classifica delle miniere soggette a fuochi sotterranei
Art. 585
Le miniere sospette per autocombustione od ossidazioni spontanee devono essere sottoposte a controllo con procedura analoga a quella prevista al titolo X, capo I.
Art. 586
Quando si riscontri un anormale innalzamento della temperatura devono essere eseguite ricerchie sistematiche per accertare le percentuali volumetriche di ossido di carbonio o di altro prodotto gassoso della combustione presente e devono essere controllate le temperature. Gli accertamenti sono condotti con frequenza giornaliera a mezzo di indicatori idonei a lettura diretta. Campioni di atmosfera da sottoporre ad analisi completa devono essere prelevati ogni settimana nei luoghi previsti per il controllo. Quando si tratti di combustibili fossili gli accertamenti vengono condotti nei modi di cui all'art. 589. Per gli accertamenti di ufficio, disposti durante il periodo di controllo dall'ingegnere capo, si segue la procedura, stabilita all'art. 203. Alle miniere, sottoposte al controllo di cui sopra si applica il disposto dell'art. 392. Di ogni manifestazione di fuochi spontanei verificatisi in una lavorazione mineraria sottoposta o meno a controllo e classifica deve essere fatto sollecito rapporto dal direttore al Distretto minerario.
Art. 587
Quando a seguito dei risultati emersi dal periodo di controllo la miniera ha rivelato caratteristiche favorevoli alla formazione di fuochi per ossidazioni spontanee e si dimostra quindi particolarmente suscettibile di incendi, l'ingegnere capo la classifica soggetta a fuochi e incendi sotterranei. Lo stesso provvedimento e' adottato per le miniere che per le loro caratteristiche si sono rivelate particolarmente suscettibili di incendi e quelle nelle quali sussistono vecchi fuochi o incendi segregati. Per le dichiarazioni di classifica di cui al presente capo si applica, la procedura di cui agli articoli 403 e 404.
Art. 588
Alle miniere classificate ai sensi dell'articolo precedente si applicano le norme di cui agli articoli 408, 451, 454 e norme analoghe a quelle di cui agli articoli 452 e 526 per quanto attiene ai fuochi sotterranei, nonche' quelle di cui ai capi VIII e X del titolo X. Alle miniere soggette a fuochi sotterranei si applicano le norme di cui agli articoli 415 primo e terzo comma, 416, 417, 418 primo comma, 420 e 421 anche quando le stesse miniere non siano sottoposte alla disciplina delle miniere grisutose. L'ingegnere capo, avuto riguardo alle caratteristiche dal giacimento, determina con suo provvedimento le altre norme speciali di ventilazione contenute nel capo III del titolo X di cui sia necessaria l'applicazione nei confronti di singole miniere soggette a fuochi sotterranei.
Art. 589
Nelle miniere di combustibili fossili, soggette a classifica a termini del presente capo, si devono: a) effettuare misure quotidiane del tenore di ossido di carbonio nella corrente di riflusso di ogni cantiere, usando indicatori di tipo dichiarato idoneo, a lettura diretta, atti a rivelare tenori di ossido di carbonio a partire da 0,001 per cento in volume, per accertare attraverso i dati registrati l'inizio ed il progredire di uni fuoco; b) effettuare settimanalmente analisi sull'atmosfera dei riflussi di ciascun settore indipendente di ventilazione, per il calcolo del rapporto tra l'ossido di carbonio formatosi e l'ossigeno consumato, e della sua variazione rispetto al rapporto base dedotto per gli stessi settori in condizioni normali, in assenza di un fuoco. In luogo delle misure di cui sopra e' consentita la effettuazione di altri controlli la cui efficacia, in relazione alle caratteristiche del giacimento, sia riconosciuta ugualmente idonea ai fini suddetti.
Art. 590
Nelle miniere soggette ad ossidazioni spontanee, ma di sostanze diverse dai combustibili fossili, l'ingegnere capo dispone i controlli dell'atmosfera del sotterraneo, con criteri analoghi a quelli previsti nell'articolo precedente e ne determina la frequenza.
Art. 591
Nelle miniere classificate a termini dell'art. 587 non e' consentita la deroga di cui all'art. 567, secondo comma. E' vietato l'impiego di fascine come guarnizione delle armature. Inoltre nelle stesse miniere, in tutti i pozzi con priorita' per quelli di entrata d'aria, devono essere osservate le seguenti misure: 1° impiegare materiale incombustibile per le attrezzature accessorie quali calendaggi, scale, tettoie e simili: 2° impiegare liquidi incombustibili nei dispositivi ad azionamento idraulico; 3° per le attrezzature accessorie in materiale combustibile esistenti all'entrata in vigore del presente decreto e fino alla loro sostituzione nei tempi accordati dalla norma transitoria si deve installare un dispositivo per l'innaffiamento immediato delle attrezzature stesse, con comando dall'esterno e dalle stazioni intermedie. Nei nuovi pozzi e per quanto possibile in quelli in corso di rifacimento, si devono inoltre osservare le seguenti misure: a) utilizzare materiale incombustibile per i supporti delle guide; b) impiegare grasso incombustibile per la lubrificazione delle guide e delle funi; c) adottare cavi elettrici il cui rivestimento esterno non sia atto a propagare la combustione. Nelle stesse miniere le gallerie d'accesso ai pozzi devono essere rese incombustibili su una distanza di almeno 75 m dall'asse del pozzo. La stessa cautela deve adottarsi nei confronti delle gallerie di collegamento diretto tra pozzi gemelli ivi comprese le porte installatevi.
Art. 592
Nelle miniere di combustibili fossili classificate ai sensi del presente capo, si devono adottare, per quanto possibile, armature incombustibili nel tracciamento, nel rifacimento o nella riparazione delle vie principali in roccia che servono alla ventilazione, con precedenza per quelle di entrata d'aria. Quando le stesse vie sono armate in legname per tratti di notevole sviluppo, devono essere stabilite zone tagliafuoco incombustibili di lunghezza adeguata.
Art. 593
Alle miniere classificate a termini del presente capo, oltre alle norme di cui all'art. 268, si applica il disposto di cui all'art.
523.Quando i locali destinati al deposito dei materiali di cui all'art. 570 e cosi' per quelli dove sono installati trasformatori o interruttori a bagno d'olio, non siano collegati direttamente con vie di riflusso, oltre che attrezzati nei modi di cui all'art. 570, devono essere provvisti di rivelatori di incendio o di dispositivi automatici di lotta contro quest'ultimo.
Art. 594
Nell'ordine di servizio di cui all'art. 452 devono essere in particolare previste porte di isolamento convenientemente ubicato per la rapida segregazione di scomparti o settori sotto incendio.
Art. 595
Devono essere effettuate periodiche rimozioni del minerale minuto e delle polveri infiammabili depositatesi nei cantieri, nelle vie sotterranee e nei pozzi. La frequenza di tali rimozioni deve essere indicata nell'ordine di servizio di cui all'articolo precedente. Nei cantieri di coltivazione prima di dar luogo alle operazioni di scoscendimento o di ripiena devono essere asportati i minerali minuti o le polveri.
Art. 596
Nelle coltivazioni per ripiena o per scoscendimento di tetto si deve procedure al ricupero del legname nella massima quantita' possibile. Il materiale di ripiena non deve essere suscettibile di combustione spontanea.
Art. 597
Anche nel caso di prolungata sospensione delle lavorazioni e' fatto obbligo di mantenere condizioni normali di ventilazione nei cantieri. Nel caso di abbandono di cantieri o di gallerie la zona interessata deve essere isolata dal circuito di aria mediante sbarramenti stagni. Ove si proceda al disarmo l'operazione deve essere condotta nel modo piu' rapido e senza interruzioni.
Art. 598
I lavori debbono essere condotti in modo da ridurre al minimo la dispersione d'aria attraverso la ripiena o la frana, nonche' la formazione di correnti d'aria vaganti. Quando sussista la possibilita' che le zone gia' coltivate siano interessate da dispersioni d'aria o da correnti d'aria vaganti, si deve evitare, per quanto possibile, l'abbandono di lembi mineralizzati suscettibili di fessurarsi sotto l'azione della pressione.
Art. 599
Nelle coltivazioni per ripiena quest'ultima deve essere costipata al massimo. Se il riempimento dei vuoti di coltivazione e' effettuato per frana di tetto, oppure per ripiena non completa, lungo le vie di ventilazione che attraversano zone gia' coltivate si devono sistemare diaframmi di ripiena, poco permeabili, mediante l'impiego di materiali fini e costipati, ovvero le pareti di dette vie debbono essere impermeabilizzate con mezzi adatti.
Art. 600
Nelle miniere di cui al presente capo deve essere installata in sotterraneo una rete forzata di distribuzione di acqua, permanentemente alimentata e corredata con prese unificate, opportunamente ubicate. Nel sotterraneo devono essere disponibili scorte di idranti, tubi flessibili ed altri mezzi necessari per combattere l'incendio. Debbono altresi' essere disponibili in sotterraneo depositi opportunamente ubicati di materiali idonei alla rapida costruzione di sbarramenti antincendi.
Art. 601
E' fatto obbligo di stabilire collegamenti telefonici tra i punti piu' importanti del sotterraneo ed un centro di guardia permanente, collegato a sua volta telefonicamente con l'esterno.
Art. 602
Il personale addetto ai lavori in sotterraneo deve essere dotato di maschere ed altri mezzi di protezione, di tipo riconosciuto idoneo, contro le esalazioni di ossido di carbonio, anidride solforosa, o eventuali altri gas tossici o nocivi, di cui e' prevedibile lo sviluppo in caso di incendio. Il personale deve essere addestrato all'uso delle maschere.
Art. 603
In ogni turno deve essere prevista la presenza al lavoro di un adeguato numero di operai appositamente istruiti e gia' esercitati per costituire, in caso di necessita', una squadra di pronto intervento anticendio.
Art. 604
A cura della direzione deve essere predisposto un piano generale per la lotta contro gli incendi. Tale piano deve essere sottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo.
Art. 605
Il servizio antincendio e l'addestramento del personale nella lotta contro gli incendi devono essere affidati a persona specificatamente competente, con qualifica non inferiore a quella di sorvegliante. Nelle miniere classificate a termini del presente capo ed aventi oltre duecento operai in sotterraneo nel turno piu' numeroso, le suddette mansioni devono essere affidate ad un capo servizio.
TITOLO XIII Irruzioni d'acqua
Art. 606
I lavori in sotterraneo devono essere protetti contro le irruzioni di acque.
Art. 607
Il direttore deve curare la raccolta di ogni dato inerente agli adunamenti o venute di acque gia' riscontrate nel sotterraneo o eventualmente contenute in cantieri abbandonati o in serbatoi naturali prossimi alle lavorazioni in corso o in progetto. Tali dati debbono essere riportati sui piani della miniera o cava.
Art. 608
Se in superficie esistano o possano formarsi raccolte di acqua devono adottarsi le misure necessarie per prevenire qualsiasi irruzione delle stesse acque nei cantieri minerari aperti in zona ad esse sottostante o vicina.
Art. 609
Nei cantieri e nelle gallerie che si spingono verso lavori abbandonati e altri luoghi ove sia accertata o presunta la esistenza di raccolte di acque e di terreni acquiferi, devono essere adottate le seguenti misure di sicurezza 1° guidare rigorosamente gli avanzamenti con rilievi topografici diretti; 2° praticare fori di spia, il cui numero, ubicazione, lunghezza ed orientamento sono stabiliti dalla direzione. In ogni caso la lunghezza dei fori deve essere tale che a brillamento avvenuto essi precedano di almeno 4 m la fronte di avanzamento. Il numero, l'ubicazione e la lunghezza dei fori devono essere annotati nel registro dei sondaggi di spia di cui all'art. 614 ed accompagnati da schizzo dimostrativo; 3° una via di scampo, sicura e bene illuminata, deve essere disponibile e preventivamente resa nota agli operai addetti all'avanzamento e a quelli che operano nei cantieri in pericolo. Quando si abbia ragione di ritenere che l'avanzamento sia vicino alla zona acquifera, nei cantieri in pericolo, diversi dalla galleria in avanzamento, il lavoro deve essere sospeso; 4° apprestare sul posto i materiali idonei per consentire, in caso di necessita', l'efficace tamponamento dei fori di spia; 5° eseguire il brillamento delle mine nei cantieri sotto pericolo, dopo che gli operai si siano messi al sicuro contro eventuali irruzioni di acqua; 6° dotare ogni squadra di almeno due lampade elettriche portalili anche quando esista un impianto di illuminazione elettrica; 7° eseguire i lavori di rottura dell'ultimo diaframma alla presenza e sotto la guida di un sorvegliante; 8° eseguire il lavoro di coltivazione soltanto dove non siano da temersi irruzioni d'acqua. E' vietato spillare acqua attraverso strati di combustibile fossile o di altri minerali di insufficiente compattezza.
Art. 610
Prima del brillamento delle mine il capo squadra, deve accertarsi della avvenuta esecuzione dei fori di spia, della loro lunghezza e dei risultati della loro esplorazione.
Art. 611
Quando siano in pericolo interi scomparti o settori devono predisporre opere e sbarramenti atti ad impedirne l'inondazione.
Art. 612
Le bocche a giorno dei lavori sotterranei devono essere ubicate e protette in modo da evitare irruzioni di acque superficiali.
Art. 613
Prima di procedere allo scarico di un accumulo di acque il direttore deve adottare le misure necessarie per mettere al riparo gli operai contro i pericoli derivanti dall'operazione. Di tali misure deve essere fatta annotazione, con data e firma del direttore, in registro.
Art. 614
Deve essere istituito e tenuto aggiornato un registro per le annotazioni relative alla esecuzione, lunghezza e risultati consegnati dai sondaggi di spia, spinti in esplorazione dalle gallerie o dai cantieri per prevenire eventuali irruzioni di acque. Il registro deve essere reperibile in apposito locale al personale direttivo e di sorveglianza ai lavori e consultabile in ogni momento ai funzionari tecnici del Corpo delle miniere.
Art. 615
Se per lo scarico delle acque sono previste pressioni uguali o superiori a 30 m di colonna d'acqua, deve essere dato avviso all'ingegnere capo almeno dieci giorni prima che siano intraprese le operazioni di drenaggio. Devono altresi' essere segnalate le modalita' e le cautele con le quali le operazioni sono previste.
Art. 616
Qualora il direttore sia venuto a conoscenza o abbia elementi per presumere che in una zona limitrofa esistano lavori sotterranei invasi dalle acque a distanza minore di 50 m dal perimetro della concessione o del permesso di ricerca, oppure dal confine di proprieta' nel caso di cava, deve sospendere i lavori nelle zone sotto pericolo della propria area, prima di aggiungere una distanza di 50 m dal perimetro o dal confine suddetto, e darne immediata notizia al Distretto minerario. Oltre tale limite i lavori devono essere condotti con le misure e cautele previste in apposito ordine di servizio da sottoporsi all'approvazione dell'ingegnere capo.
TITOLO XIV Polveri nocive alla salute dei lavoratori Misure generali contro le polveri
Art. 617
Nelle lavorazioni in sotterraneo si deve evitare, con appropriati metodi e mezzi di lavoro e con l'adozione di idonei circuiti di ventilazione primaria e secondaria, che possano prodursi, accumularsi e propagarsi in sospensione nell'aria polveri nocive in misura pericolosa alla salute dei lavoratori. Per gli stessi fini, misure appropriate devono essere adottate, occorrendo, nelle lavorazioni a cielo aperto.
Art. 618
Per i sotterranei ove per lo stato igrometrico e per la natura dei materiali tendano a prodursi e propagarsi in sospensione nell'aria polveri nocive alla salute dei lavoratori, le norme di cui al presente titolo sono riportate in apposito ordine di servizio del direttore unitamente alle modalita', con le quali sono condotte le relative operazioni. L'ordine di servizio e' sottoposto ad approvazione dell'ingegnere capo e portato a conoscenza del personale interessato.
Art. 619
L'attitudine fisica del personale gia' addetto o da destinare ai lavori nei sotterranei con formazione di polveri nocive in misura pericolosa alla salute deve essere accertata da un medico di specifica competenza. Controlli periodici sull'attitudine fisica di cui sopra devono essere eseguiti sul personale anzidetto con la frequenza prescritta dallo stesso medico, ed in ogni caso almeno una volta l'anno accertata da un medico designato dall'ispettorato medico del lavoro.
Art. 620
Quando per la lotta contro le polveri si impiega l'acqua, questa deve essere condotta ai posti di utilizzazione mediante impianto di distribuzione capace di assicurarne un rifornimento sufficiente. L'irrorazione delle rocce in posto o in cumuli deve essere eseguita facendo uso di idonei spruzzatori, evitando getti violenti di acqua.
Art. 621
Le sostanze usate in soluzione nell'acqua per ridurne la tensione superficiale, o comunque per impedire la dispersione delle polveri nell'atmosfera, non devono essere nocive alla salute dei lavoratori.
Art. 622
Nei lavori dove si producono polveri nocive, la perforazione meccanica a secco delle rocce deve essere eseguita mediante attrezzi muniti di dispositivo idoneo alla captazione delle polveri prodotte, alla loro raccolta o fissazione. Il funzionamento di tale dispositivo deve avere inizio contemporaneamente alla messa in marcia dell'attrezzo e deve continuare per tutta la durata della perforazione. Le polveri aspirate attraverso il canale assiale del fioretto o dall'orificio dei foro in escavazione devono essere immesse in un separatore che ne impedisca la diffusione nell'aria.
Art. 623
Nelle lavorazioni di cui al presente titolo si devono impiegare perforatrici e martelli perforatori o demolitori che rispondano ai seguenti requisiti: a) lo scappamento deve essere provvisto di un deflettore oppure essere disposto in modo che l'aria non possa sollevare la polvere depositatasi sulle pareti degli scavi, ne' investire il lavoratore; b) le parti della macchina funzionanti ad aspirazione e specialmente il porta utensile devono essere tali da assicurare una sufficiente tenuta delle polveri. L'ingegnere capo in relazione ad esigenze igieniche, puo' imporre che gli apparecchi di perforazione siano impiegati su sostegni.
Art. 624
Gli apparecchi ad azionamento pneumatico provvisti di dispositivo per l'iniezione dell'acqua devono essere costruiti in modo che l'aria, compressa non possa penetrare nel canale assiale del fioretto.
Art. 625
Salva, l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 350 quando, per le particolari caratteristiche del materiale da demolire, lo sparo delle mine possa dar luogo a produzione e sospensione di polveri nocive in misura pericolosa, il ritorno del personale al posto di lavoro dopo lo sparo deve avvenire quando la polvere prodotta dall'esplosione sia stata sufficientemente diluita dalla corrente di ventilazione, ovvero dopo che siano trascorsi almeno 15 minuti da una efficace e prolungata irrorazione di acqua del fronte di lavoro, delle pareti e del minerale abbattuto su una lunghezza non inferiore ai 15 m dal fronte in avanzamento. La disposizione delle mine, la natura e la quantita' di esplosivo devono essere adatte ai tipo di roccia o di minerale da abbattere, al fine di contenere la quantita' di polvere prodotta.
Art. 626
Nelle gallerie e negli scavi sotterranei in genere, aperti in rocce asciutte, ove si svolgono le operazioni di trasporto dei materiali ed il transito del personale, le polveri depositatesi al suolo devono essere giornalmente rimosse o consolidate mediante sostanze idonee. L'ingegnere capo puo' prescrivere che le squadre di lavoratori che devono percorrere lunghi tratti di galleria siano trasportate mediante mezzi meccanici per evitare il sollevamento delle polveri.
Art. 627
Nelle vie normalmente percorse dal personale, la velocita' dell'aria deve essere contenuta entro limiti atti a non sollevare la polvere depositata, e comunque non deve superare i 6 m/sec.
Art. 628
Prima della rimozione e del trasporto, specie se questo ultimo comporta scivolamento o cadute libere, il materiale polverulento o capace di dar polvere deve essere inumidito. Se il materiale destinato alle ripiene e' suscettibile a sua volta di dar luogo a polveri nocive, deve essere convenientemente inumidito prima del suo trasporto e della sua messa a dimora.
Art. 629
Durante il trasporto di materiale polverulento, specie nei punti di trasbordo dai mezzi di trasporto, l'umidificazione deve essere, ove occorra, ripetuta. Le attrezzature di caricamento, trasbordo e scarico devono essere progettate e impiegate in modo da rendere minima la disgregazione del materiale. Le operazioni di trasporto devono ridurre al minimo salti o cadute libere de materiali dai trasportatori.
Art. 630
Le locomotive e gli automezzi con motori a combustione interna o ad aria compressa in circolazione nelle gallerie devono essere muniti di tubo di scappamento rivolto verso l'alto.
Art. 631
Qualora siano impiegate in sotterraneo macchine per la frantumazione dei materiali, queste debbono essere munite di dispositivi per la captazione e raccolta o fissazione delle polveri.
Art. 632
La pulizia dei filtri impiegati nella perforazione a secco con aspirazione delle polveri deve essere eseguita all'esterno. I lavoratori incaricati del ricambio e pulizia dei filtri devono essere muniti e fare uso di maschera antipolvere.
Art. 633
La manutenzione delle installazioni antipolvere deve essere affidata a personale all'uopo addestrato e nelle lavorazioni molto polverose deve essere preposto al servizio di manutenzione un sorvegliante, avente adeguata formazione.
Art. 634
L'aria ambiente dei cantieri e delle vie deve essere sottoposta ai controlli di cui ai seguenti articoli 635 e 636 ((e dell'atmosfera)), almeno ogni sei mesi nei posti ove si riscontri il maggior grado di polverosita'. Tali controlli debbono pure essere effettuati ogni qualvolta, nel procedere dei lavori, siano mutate le condizioni tecniche ambientali o la costituzione delle rocce incassanti e dei giacimenti. L'ingegnere capo puo' prescrivere piu' frequenti controlli in seguito ad un constatato aumento di rischio.
Art. 635
Campioni di polvere devono essere prelevati nei luoghi e con la frequenza stabilita nell'ordine di servizio di cui all'art.
618.Su tali campioni deve essere determinata la percentuale in peso della silice libera. Negli stessi luoghi devono essere inoltre prelevati campioni di atmosfera per determinare la concentrazione delle polveri.
Art. 636
Le polveri con percentuale in silice superiore al 10 per cento ed in misura superiore a 2 mmg per m cubi d'aria sono considerate dannose. Il numero delle particelle per cm cubi di aria, di diametro comprese fra 0,5 e 5 micron, deve essere inferiore a 650. Tale concentrazione e' determinata come media delle misure effettuate su otto campioni prelevati, ad intervalli di tre minuti, in prossimita' del fronte di lavoro, durante le operazioni di perforazione delle mine e di carico del materiale abbattuto, in condizioni normali di lavoro. Quando nei cantieri in coltivazione o nei lavori di preparazione gli accertamenti fatti abbiano rivelato concentrazioni di polveri nell'aria che si avvicinano a meno di 1/5 al limite indicato nei precedenti commi, le misure ed i controlli di cui all'art. 6341 devono essere eseguiti almeno ogni trimestre.
Art. 637
I risultati degli accertamenti disposti dai precedenti articoli 634 e 635 con le indicazioni relative alla sede ed al processo di lavoro, al metodo di rilevamento impiegato, nonche' alle condizioni di ventilazione, devono essere registrati.
Art. 637-bis
((L'aria ambiente nelle attivita' estrattive dell'amianto ed impianti connessi deve essere sottoposta ad un controllo periodico almeno trimestrale, secondo le modalita' indicate nell'allegato al presente decreto. Il controllo e' effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore. Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a 5 micrometri e una larghezza inferiore a 3 micrometri ed il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3 : 1. Sono stabiliti i seguenti valori limite: a) 1,0 fibra per cm3, nel caso in cui l'amianto non contenga ne crocidolite, ne' amosite; b) 0,2 fibre per cm3, nel caso in cui l'amianto sia costituito esclusivamente da crocidolite; c) 0,5 fibre per cm3, nel caso in cui l'amianto sia costituito esclusivamente da amosite; d) nel caso di miscuglio di crocidolite, amosite e di altre fibre di amianto, il valore limite si situa ad un livello calcolato in base ai valori di cui alle lettere a), b), c) ed in proporzione della crocidolite, dell'amosite e delle altre varieta' di amianto contenute nel miscuglio. I risultati dei controlli devono essere registrati secondo quanto disposto dal precedente art. 637, integrati dalle generalita' dei lavoratori addetti agli ambienti di lavoro in cui sono stati effettuati i controlli stessi. Tale registro deve essere conservato per un periodo di trenta anni a partire dalla fine dell'esposizione all'amianto dei singoli lavoratori)).
Art. 638
Quando se ne riconosca la necessita', in aggiunta agli altri mezzi di protezione messi in opera, puo' essere imposto l'uso di maschere antipolvere di tipo riconosciuto idoneo delle quali il personale deve essere munito ed al cui impiego deve essere addestrato;
Art. 639
La dotazione delle maschere e' strettamente individuale ed esse devono essere provviste di una piastrina col contrassegno delle persone che le usano. Le maschere devono essere consegnate, alla fine di ogni turno di lavoro, ad apposito incaricato per la pulizia ed il controllo di efficienza e per la loro custodia. Le maschere devono essere disinfettate periodicamente e comunque, quando si verifichi l'allontanamento dalla miniera o cava del personale cui esse erano state prima affidate in dotazione.
TITOLO XV Minerali radioattivi
Art. 640
Nelle lavorazioni in sotterraneo per sostanze minerali radioattive, oltre curare la regolarita' e l'intensita' della ventilazione, l'allontanamento delle acque e la lotta contro le polveri, si deve provvedere alla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti. In particolare si provvede: 1) a delimitare le zone che sono sottoposte al controllo fisico, contrassegnandole con opportuni cartelli; 2) a definire il campo di radiazione (dose assorbita in aria, dose di esposizione), mediante l'uso di apparecchi riconosciuti idonei; 3) a determinare le contaminazioni radioattive ambientali (concentrazione volumetrica densita', areale), mediante l'uso di apparecchi riconosciuti idonei; 4) a stimare per mezzo di personale specializzato le dosi assorbite dai singoli lavoratori; 5) a controllare i dispositivi di protezione contro le radiazioni e gli strumenti di misura. I risultati dei controlli di cui ai numeri 2), 3) e 4) sono registrati.
Art. 641
Il personale da adibire alle lavorazioni di cui al presente titolo deve essere sottoposto all'atto dell'assunzione a visita sanitaria da parte di un Collegio medico costituito dal medico provinciale, da un internista e da un radiologo o radiobiologo. Il controllo della integrita' fisica deve essere ripetuto periodicamente e comunque ogni volta che i lavoratori accusino segni patologici sospetti.
Art. 642
La frequenza dei controlli fisici e sanitari deve essere tale da assicurare il rispetto delle norme sulle dosi e concentrazioni massime ammissibili ai sensi degli articoli 643 e 644. Le dosi assorbite dai singoli lavoratori per irradiazione esterna devono essere determinate mediante dispositivo individuale portato in permanenza durante il lavoro, quali film sensibile, camera di ionizzazione a condensatore e simili. Le dosi assorbite dai singoli lavoratori per irradiazione interna devono essere determinate con opportuni metodi fisici e sanitari.
Art. 643
Come dosi massime ammissibili per esposizione alle radiazioni si applicano i valori fissati con le norme fondamentali stabilite dal Consiglio della Comunita' Economica Europea in esecuzione dell'art. 30 del Trattato 25 marzo 1957 ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. I valori di cui al comma precedente sono pubblicati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, che stabilisce anche la data di entrata in vigore delle norme stesse. Quando i risultati della stima della dose assorbita da un singolo lavoratore superano i valori delle dosi massime ammissibili, il lavoratore cui le determinazioni si riferiscono deve essere allontanato dal posto di lavoro e sottoposto a controllo medico. Del fatto deve essere data sollecita notizia all'ingegnere capo per i provvedimenti di competenza.
Art. 644
Le concentrazioni massime ammissibili di materiali radioattivi nell'atmosfera dei lavori sotterranei sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, ((...)), in relazione alle raccomandazioni di cui all'art. 38 del Trattato citato all'articolo precedente. Le modalita', i luoghi e la frequenza del prelievo dei campioni sono stabiliti da apposito ordine di servizio del direttore. Quando si riscontrino valori di concentrazione superiori ai limiti ammissibili, si devono adottare le misure necessarie per riportare le contaminazioni entro i limiti previsti. Quando non si riesca a contenere nei limiti massimi ammissibili le concentrazioni suddette, i lavori devono essere sospesi e deve esserne dato immediato avviso all'ingegnere capo per i provvedimenti di competenza.
Art. 645
Le acque di miniera devono essere convogliate allo esterno per la via piu' breve ed in condotta chiusa, e scaricate in posti nei quali non diano luogo a pericolo di contaminazione. E' vietato impiegare l'acqua di miniera per la perforazione ad umido, per l'irrorazione del minerale e per qualsiasi altra operazione che favorisca la diffusione nell'atmosfera, sotterranea delle sostanze radioattive contenute nelle acque stesse.
Art. 646
I direttori di miniere di sostanze radioattive sono tenuti ad attuare le misure igienico-sanitarie atte a preservare i lavoratori da irradiazioni interne che superino i valori delle dosi massime ammesse. In particolare: a) la perforazione deve essere eseguita ad umido; b) i lavoratori non devono consumare i pasti o fumare nel sotterraneo; c) il personale deve essere munito di guanti, maschere o indumenti contro il rischio di contaminazione; d) gli indumenti di lavoro del personale devono essere sottoposti a processi di lavatura e bonifica e) sul luogo della miniera devono essere predisposti locali adeguatamente attrezzati per la decontaminazione dei lavoratori all'uscita del sotterraneo.
Art. 647
Al servizio di controllo e prevenzione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni nel sotterraneo deve essere preposto un tecnico responsabile specificamente competente coadiuvato da personale che abbia ricevuto adeguata formazione.
TITOLO XVI Controlli medici - Servizio medico aziendale Salvataggio e pronto soccorso - Igiene Controlli medici e psicotecnici
Art. 648
I lavoratori delle miniere e delle cave devono esser(Sottoposti a visita medica: a) prima della loro assunzione in servizio per accertare che abbiano i requisiti di idoneita' al lavori cui sono destinati; b) successivamente, a visite annuali per accertare la persistenza delle predette condizioni di idoneita'. Le visite mediche sono effettuate, a spese dell'imprenditore, dal servizio medico aziendale di cui allo art. 652 e seguenti nei casi in cui tale servizio sia costituito, e, in caso diverso, da medici designati dallo Ispettorato medico del lavoro. Gli addetti ai lavori che comportino i rischi di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, devono essere sottoposti a visite mediche periodiche con la frequenza prevista nella tabella medesima.
Art. 649
L'ingegnere capo, su conforme parere dell'ispettore medico del lavoro, puo' prescrivere particolari esami medici integrativi della visita di cui all'articolo precedente.
Art. 650
Per il personale da adibire a mansioni che richiedano qualita' fisiche e psichiche particolari in determinate categorie di miniere o cave, il Ministro per la industria e il commercio puo' con suo decreto stabilire che le visite mediche di cui all'art. 648 siano integrate da un esame psicotecnico. Al la determinazione delle suddette attivita' ed alla specificazione degli esami psicotecnici si provvede sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Ispettorato medico centrale del lavoro).
Art. 651
Nei confronti dei lavoratori soggetti alla disciplina della legge 12 aprile 1943, n. 455, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, le visite mediche preventive ivi previste sostituiscono le visite di cui al precedente art. 648, lettera a).
Art. 652
Nelle miniere e nelle cave che occupano almeno cento lavoratori nel turno piu' numeroso deve essere costituito un servizio medico avente il compito: a) di eseguire le visite mediche di cui all'art. 648; b) di prestare opera di pronto soccorso; c) di prestare le cure agli infortunati in grado di continuare il lavoro; d) di segnalare i rischi igienici cui sono esposti i lavoratori ed eventualmente le misure atte a prevenirli; e) di curare la educazione igienica e prevenzionale dei lavoratori. Per piu' miniere o cave vicine gestite dallo stesso imprenditore e' consentito costituire un servizio medico unico in sostituzione dei singoli servizi medici. Tra piu' miniere o cave non gestite dallo stesso imprenditore possono essere costituiti consorzi volontari per la istituzione di un servizio medico comune.
Art. 653
Il nominativo dei medici incaricati del servizio medico di cui all'articolo precedente deve essere notificato al Distretto minerario.
Art. 654
In ogni miniera o cava priva di servizio medico si deve provvedere a che un pronto intervento sanitario sia disponibile in caso di gravi infortuni.
Art. 655
In ogni miniera o cava ove il numero dei lavoratori impiegati nel turno piu' numeroso sia superiore a 200 ed in quelle ove piu' di 500 lavoratori risiedono sul posto in alloggi di pertinenza della miniera o cava, l'ingegnere capo, sentito l'ispettore medico del lavoro, puo' richiedere che l'organizzazione dei servizio sia disposta in modo che un medico risieda nella localita'.
Art. 656
Nelle miniere o nelle cave devono essere eseguite a cura del direttore le operazioni di salvataggio e i lavori necessari a prevenire pericoli imminenti. In caso di grave accidente i direttori delle miniere o cave vicine sono tenuti a mettere a disposizione mezzi e personale di cui dispongono e, quando occorra, ad effettuare nell'ambito delle rispettive miniere o cave le misure necessarie, restante salvo il diritto ai competenti rimborsi. Gli adempimenti previsti dai precedenti commi sono attuati sotto il controllo e con l'approvazione dell'ingegnere capo o di un suo dipendente incaricato, quando siano presenti.
Art. 657
Nei casi di cui all'articolo precedente il sindaco del Comune e, l'autourita' di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti indispensabili di loro competenza d'intesa con l'ingegnere ed il perito del Corpo delle miniere e, fino all'arrivo di questi, sentita la direzione della miniera o della cava ove si effettuano i lavori di cui all'articolo precedente.
Art. 658
Le spese necessarie ai soccorsi immediati da apprestarsi agli infortunati e per l'esecuzione dei lavori di salvataggio, come pure la indennita' per le requisizioni di utensili, autovetture ed altri mezzi di soccorso, sono a carico dell'imprenditore della miniera o cava. Le note relative, su proposta dell'ingegnere capo, sono rese esecutorie dal Prefetto, sentiti gli interessati, e quindi rimesse all'esattoria delle imposte dirette per la riscossione con la procedura privilegiata fiscale.
Art. 659
Devono essere predisposti personale, medicamenti e mezzi adeguati per prestare pronto soccorso agli operai infortunati o colpiti da malore e provvedere al loro trasporto al piu' vicino ospedale o altro luogo di cura, sempre che tale compito non sia assolto direttamente dall'Istituto assicuratore. Detti mezzi devono essere in relazione all'entita' delle maestranze impiegate ed alla distanza dall'ospedale o dal luogo di cura.
Art. 660
In ogni miniera o cava che occupi almeno 100 lavoratori nel turno piu' numeroso, deve essere installata una infermeria per il pronto soccorso. I locali dell'infermeria debbono trovarsi in prossimita' del luogo di lavoro e rispondere ai requisiti igienici richiesti dalla loro destinazione. Per piu' miniere o cave gestite dallo stesso imprenditore l'ingegnere capo, sentito l'ispettore medico del lavoro, puo' consentire di installare una unica infermeria centrale per il pronto soccorso. Analogamente l'ingegnere capo puo' provvedere nei riguardi di miniere o cave vicine quando sia costituito un consorzio per un servizio medico comune.
Art. 661
L'infermeria deve essere dotata dei presidi farmaceutici e degli oggetti di medicazione necessari per cure mediche e chirurgiche e deve essere affidata all'opera del sanitario del servizio medico ed a quella di uno o piu' infermieri. Gli infermieri debbono permanere sul luogo della miniera o cava durante le ore di lavoro. Essi debbono tenere un giornale di servizio in cui debbono essere segnati i dati relativi ai casi di infortunio per i quali si e reso necessario l'intervento dell'infermeria.
Art. 662
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624))
Art. 663
Nelle miniere o cave ove il numero totale dei lavoratori impiegati nel turno piu' numeroso sia superiore a 25, ma inferiore a 100, deve essere allestito all'esterno un apposito locale in cui le persone infortunate possano ricevere i primi soccorsi. Nel locale suddetto deve trovarsi una cassetta o adeguato presidio di pronto soccorso, in custodia a persona incaricata, prontamente reperibile durante le ore di lavoro e in grado di prestare le prime cure agli infortunati.
Art. 664
Nelle miniere e nelle cave ove siano occupati fino a 25 lavoratori nel turno piu' numeroso, deve essere tenuta una cassetta di pronto soccorso conservata in luogo protetto. La cassetta di pronto soccorso deve essere affidata ad uno dei lavoratori di ciascun turno in possesso delle nozioni per l'impiego appropriato del materiale sanitario in essa contenuto.
Art. 665
Per ogni gruppo di miniere o cave di cui all'articolo precedente, l'ingegnere capo puo' con suo provvedimento ordinare l'istituzione di un posto di pronto soccorso comune. Le spese per l'allestimento ed il funzionamento del posto di pronto soccorso debbono essere ripartite fra gli imprenditori. Lo stesso provvedimento contiene il piano di riparto delle spese tra gli imprenditori, avuto riguardo alle caratteristiche delle varie miniere o cave ed al numero degli operai.
Art. 666
Nei sotterranei delle miniere e delle cave debbono essere tenute cassette di pronto soccorso opportunamente dislocate la cui custodia e' affidata a persone edotte dell'uso del materiale in esse contenuto. I nomi di tali persone debbono essere resi noti ai lavoratori mediante avviso.
Art. 667
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624))
Art. 668
Nei luoghi di lavoro in sotterraneo deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantita' sufficiente per uso potabile. La norma di cui al comma precedente e' estesa alle lavorazioni a cielo aperto quando, avuto riguardo alla natura delle lavorazioni ed alla distanza del piu' vicino posto di approvvigionamento di acqua potabile, l'ingegnere capo ne riconosca la necessita'.
Art. 669
L'ingegnere capo puo' prescrivere la installazione di latrine in sotterraneo, fissandone le caratteristiche, ove ne riconosca la necessita' in relazione alla natura ed importanza dei lavori, al numero dei lavoratori occupati ed al rischio di trasmissione di malattie.
TITOLO XVII. Diffide, denunce, interventi amministrativi vari, ricorsi
Art. 670
Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, quando accertano infrazioni alle norme del presente decreto, provvedono a redigerne verbale. Il verbale deve descrivere i fatti e le relative circostanze, indicare le norme alle quali si e' contravvenuto e riportare le dichiarazioni dell'interessato e le informazioni raccolte. Deve inoltre elencare gli oggetti eventualmente sequestrati. Il verbale e' compilato in doppio esemplare e sottoscritto dal funzionario che lo ha redatto e dalle persone intervenute all'atto. In caso di rifiuto a sottoscrivere, se ne fa menzione. Nel caso di violazione commessa da lavoratori, una copia dell'atto e' notificata anche all'imprenditore.
Art. 671
Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 6 primo comma, 9 lettera d) ed e), 24 primo comma, 28 primo comma, 54, 66 secondo comma, 94 primo comma, 101, 108 primo comma, 125 primo comma, 128 primo, terzo e quarto comma, 133, 140, 155 primo comma, 207, 233, 241, 248, 251 secondo comma, 253, 256 primo comma, 262 primo comma, 265 primo comma, 266, 272, 271 primo comma, 276, 277, 279 secondo comma, 280, 294, 297, 306, 324, 332 primo comma, 333 primo, secondo e terzo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 337, 374, 408 primo comma lettera A), 409 primo comma, 410, 414 secondo comma, 415, 417, 421 secondo comma, 422, 425 primo e secondo comma, 429 primo comma, 430 primo comma, 432, 437, 443, 444 secondo comma, 445 primo comma, 447, 454, 455 primo e secondo comma, 457 primo e secondo comma, 471 primo e terzo comma, 479 primo comma, 492, 506, 507 primo e sesto comma, 508, 513, 514 escluso ultimo comma, 516, 517, 520, 521 primo comma, 523 primo comma, 526 primo comma, 525, 534, 541, 561, 576 primo e secondo comma, 589 primo comma, 602, 656 primo e secondo comma, l'ingegnere capo inoltra rapporto all'autorita' giudiziaria dandone avviso al Prefetto ed all'interessato. Negli altri casi l'ingegnere capo, sentiti gli interessati, diffida gli inadempienti ad uniformarsi alle norme del presente decreto, fissando all'uopo un termine di attuazione. L'atto di diffida deve contenere l'indicazione delle norme cui si riferisce l'inosservanza.
Art. 672
Decorso il termine indicato nell'atto di diffida, l'ingegnere capo puo' ordinare unta visita di controllo e quando sia stato accertato l'adempimento alla diffida, ne dispone annotazione nell'atto relativo. Nel caso in cui sia constatata la permanenza dell'infrazione, l'ingegnere capo puo' ordinare la sospensione dei lavori ai quali l'infrazione stessa si riferisce, per cantieri e sezioni singole della miniera o cava. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente l'ingegnere capo inoltra denuncia all'autorita' giudiziaria allegando copia dell'atto di diffida. La ripresa dei lavori sospesi puo' avvenire su autorizzazione dell'ingegnere capo quando sia stata accertata l'ottemperanza all'atto di diffida.
Art. 673
Qualora l'ingegnere capo ritenga necessaria la chiusura della miniera o cava in dipendenza della persistente infrazione alle norme del presente decreto per la quale sia stata inoltrata denuncia all'autorita' giudiziaria. ne fa rapporto al Prefetto che provvede con suo decreto e prescrive le misure e i tempi di attuazione per il ripristino delle condizioni di sicurezza. La riapertura della miniera o cava e' autorizzata dal Prefetto con proprio decreto, su proposta motivata dall'ingegnere capo, quando questi abbia constatato il ripristino delle condizioni di sicurezza nella miniera o cava.
Art. 674
Nel caso in cui sia riconosciuta una situazione di pericolo, sia pure non immediato, anche per cause che non costituiscono infrazione alle norme del presente decreto, o comunque ivi non previsto, l'ingegnere capo, sentito il direttore, impone un termine per ovviare a tale situazione. Quando le circostanze lo richiedano, l'ingegnere capo invita il direttore ai redigere e presentare, entro un termine stabilito un piano nel quale siano descritti i lavori occorrenti, le misure ed il tempo previsto per l'attuazione. Il direttore e' tenuto all'esecuzione del piano qualora, entro venti giorni dall'inoltro, l'ingegnere capo non gli abbia comunicato rilievi. Quando l'ingegnere capo non riconosca idonei, in tutto o in parte i lavori e le misure di sicurezza progettati, ne da', avviso al direttore e ordina le misure necessarie, stabilendo anche il termine di esecuzione. In modo analogo provvede in caso di mancata presentazione del piano entro il termine stabilito. E' in facolta' dell'ingegnere capo di prescrivere in via cautelare al direttore le misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi.
Art. 675
Nei casi di imminente pericolo alle persone o alle cose, gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere devono, con ordine di immediata attuazione, impartire le prime misure di sicurezza, compresa la eventuale sospensione cautelare dei lavori pericolosi. L'ingegnere capo entro otto giorni conferma, revoca o modifica il suddetto provvedimento.
Art. 676
Quando l'ingegnere capo riconosca numericamente insufficiente il personale dirigente o sorvegliante preposto ai lavori della miniera o della cava, invita il direttore a provvedere. In caso, di inottemperanza l'ingegnere capo fissa il numero e le qualifiche del personale occorrente.
Art. 677
I provvedimenti emanati dal Prefetto a norma del presente decreto sono comunicati agli interessati a mezzo del sindaco del Comune nel quale essi hanno il domicilio o la residenza.
Art. 678
Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro per l'industria ed il commercio entro venti giorni dalla comunicazione. Il ricorso e' inoltrato al Ministro dall'ingegnere capo, che lo trasmette entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione, con le proprie osservazioni e deduzioni. Del ricorso e' data immediata comunicazione al Ministro ed al Prefetto. Il Ministro decide in ogni caso nel termine di sei mesi dalla comunicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che il Ministro non disponga diversamente. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624)).
Art. 679
I poteri conferiti dal presente decreto all'ingegnere capo sono esercitati con provvedimenti scritti e motivati, notificati agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comunicati per conoscenza ai Ministro per l'industria ed il commercio ed al Prefetto. Qualora il provvedimento non sia esplicitamente dichiarato definitivo dal presente decreto, e' ammesso ricorso al Ministro per l'industria ed il commercio entro venti giorni dal ricevimento. Si osservano le norme stabilite nel precedente art. 678.
Art. 680
Quando trattasi di lavori per ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi le attribuzioni demandate all'ingegnere capo e ai funzionari del Distretto minerario, sono conferite all'ingegnere capo preposto alla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio e ai funzionari dipendenti.
TITOLO XVIII Sanzioni
Art. 681
E' punita con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 la violazione delle norme di cui agli articoli 6 primo comma, 24 primo comma, 28 primo comma e 133. ((5))
Art. 682
I direttori sono puniti: a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 300.000 a L. 1.500.000, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 128 primo, terzo e quarto comma, 374, 415, 417, 421 secondo comma, 479 primo comma, 656 primo e secondo comma. Nei casi di particolare gravita' le pene si applicano congiuntamente b) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 per la violazione delle norme di cui agli articoli 104, 108 primo comma, 125 primo comma, 155 primo comma, 262 primo comma, 276, 279 secondo comma, 280, 291, 297, 324, 333 secondo e terzo comma, 429 primo comma, 430 primo comma, 432, 454, 457 primo e secondo comma, 471 primo comma, 492, 507 primo e sesto comma, 508, 521 primo comma, 528, 541, 561, 589 primo comma; c) con l'ammenda da L. 30.000 a L. 150.000 per la violazione delle norme di cui agli articoli 54, 66 secondo comma, 233, 241, 253, 265 primo comma, 266, 408 primo comma lettera A), 409 primo comma, 506, 520, 534, 602 primo e secondo comma. ((5))
Art. 683
I capi servizio, i sorveglianti e gli altri preposti sono puniti: a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 30.000 a L. 150.000, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 421 secondo comma, 479 primo comma e 576 secondo comma, nonche' per non aver esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per la osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicare nella lettera a) dell'articolo seguente. Nei casi di particolare gravita' le pene si applicano congiuntamente; b) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000 per la violazione delle norme di cui agli articoli 125 primo comma, 155 primo comma, 251 secondo comma, 276, 333 secondo e terzo comma, 410, 414 secondo comma, 422, 429 primo comma, 430 primo comma, 444 secondo comma, 445 primo comma, 454, 471 terzo comma, 514 esclusa la disposizione dell'ultimo comma, 521 primo comma, 561, 589 primo comma, nonche' per non, avere esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per la osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera b) dell'articolo seguente; c) con l'ammenda da L. 3000 a L. 15.000 per la violazione delle norme di cui agli articoli 241 primo comma, 248, 272, 274 primo comma, 306, 332 primo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 437, 447, 455 primo e secondo comma, 517, 523 primo comma, nonche' per non avere esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per la osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera c) dell'articolo seguente. ((5))
Art. 684
I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da L. 10.000 a L. 30.000, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 479 primo comma e 576 primo comma. Nel casi di particolare gravita' le pene si applicano congiuntamente; b) con l'ammenda da L. 3000 a L. 10.000 per la violazione delle norme di cui agli articoli 9 lettere d) ed e), 207, 256 primo comma, 422 e 425 primo e secondo comma; c) con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000 per la violazione delle norme di cui agli articoli 248, 272 primo comma, 277, 306, 332 primo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 337, 443, 455 primo comma, 513, 516. ((5))
Art. 685
Fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, chiunque violi le norme di cui agli articoli 94 primo comma, 140, 333 primo comma, 335 secondo e terzo comma, 526 primo comma, e' punito con l'ammenda da L. 5000 a L. 50.000. ((5))
Art. 686
I direttori, i capi servizio, i sorveglianti e gli altri preposti, nonche' i lavoratori che non ottemperino alla diffida o ad altro provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario o del capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, emanato in applicazione del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 1.000.000. ((5)) La stessa pena si applica nel caso di inosservanza dei provvedimenti emanati dal Prefetto in applicazione del presente decreto.
TITOLO XIX Disposizioni finali e transitorie
Art. 687
Quando per gli strumenti, apparecchi, dispositivi, macchinari, esplosivi o materiali vari e' richiesta dalle norme del presente decreto una specifica idoneita', il Ministro per l'industria e per il commercio stabilisce i requisiti per il riconoscimento di tale idoneita' e, accertata attraverso prove di controllo la, rispondenza dei tipi ai requisiti previsti, li ammette all'impiego fissando il termine per l'adozione. Fino a quando non siano stati stabiliti i requisiti per il riconoscimento di idoneita' previsto dal precedente comma, l'ingegnere capo prescrive le misure di sicurezza eventualmente necessarie. I controlli sono eseguiti a spese degli interessati presso la Stazione mineraria statale di prova del Corpo delle miniere e, se questa non sia costituita o non sia ancora attrezzata per particolari incombenze, presso laboratori, istituti, e servizi tecnici di riconosciuta competenza.
Art. 687-bis
Se ragioni di progresso tecnico lo rendano opportuno, le norme contenute negli articoli 186, 187, 188, 268, 281, 282, 411, 412, 413, 634, 635, 636 e 637 del presente decreto possono essere integrate, modificate o soppresse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emesso di concerto con il Ministro della sanita', ((...)).
Art. 687-ter
((Quando, per l'esercizio di determinati servizi, e' prescritta dalle norme del presente decreto l'installazione di un determinato tipo di macchina o di impianto e lo sviluppo della tecnica mette a disposizione degli operatori industriali nuovi differenti tipi di macchine o di impianti che offrano condizioni di sicurezza del lavoro almeno pari a quelle del tipo prescritto, l'ingegnere capo del distretto minerario puo' autorizzarne l'installazione, ove riscontri che l'installazione dei nuovi differenti tipi di macchine o di impianti possa migliorare l'economicita' dello sfruttamento del giacimento senza diminuire le condizioni di sicurezza del lavoro e degli impianti)).
Art. 688
Alle cave in sotterraneo si applicano le norme stabilite per le miniere, qualora l'ingegnere capo, sentito l'imprenditore, riconosca con suo provvedimento che sussistano caratteristiche di pericolo, per le quali puo' assimilarsi la situazione delle dette cave a quella delle miniere.
Art. 689
Il Ministro per l'industria, e per il commercio, puo' concedere, su istanza degli interessati, un termine non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'adeguamento delle lavorazioni, opere, mezzi, impianti ed attrezzature varie alle norme del decreto stesso, prescrivendo le misure di sicurezza eventualmente necessarie.
Art. 690
Gli ordini di servizio per i quali non sia prescritta l'approvazione da parte dell'ingegnere capo devono essere comunicati al Distretto minerario almeno trenta giorni prima della loro attuazione, salvi diversi termini stabiliti dalle altre disposizioni del presente decreto. La comunicazione e' fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 691
Senza pregiudizio dell'applicazione delle norme stabilite nel presente decreto, per le miniere che al momento della relativa entrata in vigore risultino in regolare esercizio, la trasmissione degli ordini di servizio gia', emanati deve essere effettuata entro il termine massimo di un anno dalla pubblicazione del decreto stesso. Quando sia prevista l'approvazione dell'ingegnere capo, questi provvede non oltre il termine di sei mesi dal ricevimento.
Art. 692
Possono continuare nelle funzioni di direttore o di capo servizio coloro che all'entrata in vigore del presente decreto esercitano gia' tali mansioni da due anni, anche se non posseggono i titoli indicati nel precedente art. 27.
Art. 693
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1960.
GRONCHI SEGNI - COLOMBO - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 28. - VILLA
Tabella
ALLEGATO Tabella dei pesi massimi ammessi nella lizzatura con tre funi espressi in tonnellate in finzione del carico di rottura delle funi e della pendenza della via di lizza. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
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