DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128
I capi squadra ai quali sia stato affidato un indicatore idoneo a lettura diretta devono in particolare modo controllare l'atmosfera del cantiere prima dell'inizia e durante il lavoro, nella ripresa dopo le pause e prima del brillamento delle mine.
Art. 439
Nelle miniere classificate a termine del presente titolo, le misure di portata del circuito generale e di quelli principali e derivati di ventilazione della miniera devono essere eseguite almeno una volta al mese e ripetute ogni volta che si verifichino importanti modifiche o inconvenienti nella distribuzione e ripartizione di qualcuna delle diramazioni principali della corrente d'aria. I risultati ottenuti sono annotati nel registro di ventilazione.
Art. 440
((Nelle miniere grisutose il tenore di grisu' deve essere controllato in modo continuo nelle gallerie di riflusso a valle dei cantieri di coltivazione e di gallerie per lo spillamento del minerale nonche' al fronte di abbattimento delle gallerie a fondo cieco e a monte della immissione dei circuiti derivati di ventilazione nelle vie principali di riflusso.)) I risultati delle misure suddette sono annotati nel registro di ventilazione. Le misure predette e quelle previste dall'articolo precedente sono effettuate durante il turno di lavoro piu' numeroso.
Art. 441
L'ingegnere capo, sentito il direttore, determina per ogni miniera o parte di essa, classificata per gas tossici o altrimenti nocivi la frequenza con la quale devono essere ripetuti nei luoghi di cui all'articolo precedente gli accertamenti a mezzo di idonei indicatori, delle percentuali dei gas tossici o altrimenti nocivi presenti nell'atmosfera.
Art. 442
Per ogni lavorazione sotterranea classificata per grisu' o gas tossici o altrimenti nocivi, le modalita' e la frequenza dei controlli dell'atmosfera in applicazione delle norme del presente decreto sono stabilite in apposito ordine di servizio che, predisposto dal direttore ed approvato dall'ingegnere capo, deve essere portato a conoscenza, del personale addetto a tale servizio, dei sorveglianti ai lavori e dei capi cantieri ai quali sono affidati apparecchi indicatori di gas.
Art. 443
Il lavoratore che riscontri che i tenori limiti di tolleranza del grisu' o gas tossici o altrimenti nocivi presenti siano stati superati, deve darne immediato avviso al sorvegliante piu' vicino, che adotta i primi provvedimenti.
Art. 444
Quando in un punto qualsiasi di un circuito di ventilazione in piena corrente d'aria si riscontrano percentuali di grisu' in misura superiore al due per cento, lo scomparto od il settore servito da tale circuito deve essere subito evacuato dal personale. Il sorvegliante ordina lo sgombero del sotterraneo, adotta le misure cautelative e informa la direzione. Uguale misura adotta quando gli accertamenti, si riferiscono ad altri luoghi del sotterraneo comunque accessibili agli operai e quando si sia prodotta in qualsiasi punto dello stesso sotterraneo una infiammazione di grisu'.
Art. 445
Se in un punto di un circuito di ventilazione, in piena corrente d'aria, per ciascuno dei seguenti gas isolatamente considerati, si riscontrino percentuali volumetriche superiori al 2,5% di anidride carbonica; venti per centomila di ossido di carbonio; dieci per centomila di idrogeno solforato; quattro per centomila di anidride solforosa, i preposti al servizio devono ordinare ai lavoratori di fare uso immediato dei mezzi di protezione o, se sprovvisti, di sgomberare il sotterraneo. Della misura adottata deve essere subito data notizia alla direzione che, quando lo riconosca necessario ai fini della sicurezza, ordina lo sgombero totale o parziale dei lavori.
Art. 446
L'evacuazione dei cantieri non ha luogo quando si tratti di eseguire, in atmosfera sottoposta a stretto controllo di un sorvegliante e con l'ausilio di idonee maschere ed altri mezzi cautelativi per quanto riguarda i gas tossici o altrimenti nocivi, i lavori di cui agli articoli 414 e 456 o altri lavori dichiarati indifferibili, ai fini della sicurezza, dalla direzione dei lavori, oppure nel caso di operazioni di salvataggio.
Art. 447
In caso di evacuazione dei lavori, gli ingressi dello scomparto e del settore, nei quali sono stati raggiunti o superati i tenori limiti dei gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, devono essere sbarrati per impedirne l'accesso. Tali sbarramenti non possono essere rimossi, ne' il personale essere riammesso al lavoro se non dietro esplicito ordine del direttore.
Art. 448
Per i gas tossici o altrimenti nocivi in miscela, capari di esercitare azione sinergica, avuto riguardo anche alla temperatura ed umidita' dell'atmosfera, l'ingegnere capo stabilisce le percentuali di ciascuno di essi al di sopra delle quali il personale deve evacuare i lavori se sprovvisto di mezzi di protezione.
Art. 449
Devono essere adottate misure affinche' gli accumuli di grisu o di altri gas tossici o altrimenti nocivi la cui presenza sia stata accertata nel sotterraneo di una miniera o parte di essa, vengano eliminati con ogni precauzione, quanto piu' presto sia possibile, seguendo il percorso piu' rapido verso l'esterno ed evitando ogni condizione di pericolo lungo il percorso di uscita degli stessi gas. Per la eliminazione degli accumuli di grisu' e' vietato il ricorso a getti diretti di aria compressa. Tali operazioni sono eseguite soltanto dopo che siano state sgombrate dagli operai le zone interessate. Quando rivestano rilevante importanza per la consistenza degli accumuli o per l'estensione del sotterraneo interessato, le operazioni sono eseguite con l'intervento del direttore e del preposto al servizio di ventilazione. Delle operazioni suddette e' data notizia al Distretto minerario ed apposita annotazione deve essere fatta nel registro di ventilazione.
CAPO IV Condotta dei lavori nelle miniere soggetto a classifica a termine del presente titolo Regolamento interno
Art. 450
Il regolamento interno di cui all'art. 51 e' obbligatorio per le miniere di cui al presente titolo, qualunque sia il numero degli operai in esse occupati.
Art. 451
Per le miniere di cui al presente titolo, i programmi generali di lavoro e di coltivazione, di cui al titolo II, capo III, da sottoporre ogni anno al Distretto minerario devono essere a lunga e breve scadenza, estendendosi cioe' a periodi non interiori rispettivamente a cinque anni e ad un anno. Dalla relazione e dai piani allegati ai suddetti programmi deve inoltre risultare: 1° la suddivisione del giacimento in scomparti e settori di coltivazione; 2° gli effettivi massimi previsti nel turno piu' numeroso in sotterraneo, per ogni scomparto o settore; 3° la meccanizzazione dei tagli e l'elettrificazione del sotterraneo; 4° il piano di difesa contro i gas di cui al presente titolo e contro le polveri infiammabili di cui al titolo successivo.
Art. 452
Nelle miniere, o loro scomparti, classificati per grisu', o gas tossici o altrimenti nocivi, anche a sviluppo istantaneo, i lavori di tracciamento, preparazione e coltivazione devono essere condotti nei modi e con le cautele previste in ordine di servizio del direttore.
Art. 453
Nelle miniere grisutose e nei loro scomparti o settori, l'organizzazione dei lavori, la scelta dei metodi di abbattimento, i movimenti del tetto e la velocita' di avanzamento devono essere determinati anche in funzione dello sviluppo di grisu' e dei pericoli che ne derivano. La coltivazione deve eseguirsi di norma per livelli o strati di minerale presi in ordine discendente con spaziamento dei cantieri di coltivazione tale da rendere minime le influenze reciproche in conseguenza dei movimenti provocati nelle roccie incessanti e vicine, e in relazione al prevedibile apporto di grisu' che puo' derivarne. Ai fini di cui ai commi precedenti sono equiparati a quelli orizzontali gli strati la cui inclinazione non superi i 10°. Nei confronti di giacimenti orizzontali sovrapposti si applica il disposto di cui al secondo comma.
Art. 454
E' vietato sviluppare lavori di preparazione o iniziare coltivazioni in un livello, prima che sia stato realizzato un circuito di ventilazione per lo strato da coltivare. In ogni scomparto o settore della miniera il circuito di ventilazione deve essere realizzato prima di dare inizio alla coltivazione.
Art. 455
Nelle miniere classificate per idrogeno solforato e' vietato rimuovere, attingere o comunque servirsi per qualsiasi scopo di masse di acque di drenaggio raccolte in pozzi o cavita' o comunque stagnanti in qualsiasi luogo del sotterraneo, senza apposito ordine del capo servizio preposto ai lavori. Le stesse acque di drenaggio devono essere convogliate, a mezzo di apposite tubazioni e non in cunette, lungo le vie della miniera. Opere di ritegno e cancelli, apribili solo per necessita' di servizio, devono impedire al personale non autorizzato l'accesso a pozzetti, vasche, cavita' o discenderie di preparazione quando vi si trovino o vi si possano accumulare acque di drenaggio. La direzione deve curare che le acque solfidriche di drenaggio, comunque stagnanti nelle vie di transito o carreggio o in altri luoghi della miniera accessibili agli operai, siano eliminate.
Art. 456
Quando si rendono necessari lavori per la rimozione ed il convogliamento di acque solfidriche, adunate nel sotterraneo, essi devono essere condotti con le cautele di cui all'art. 446.
Art. 457
Al fondo dei pozzi o delle discenderie ove si effettua l'estrazione ed il transito del personale, e' vietata la raccolta di acque solfidriche di drenaggio o l'installazione di impianti di eduzione. I luoghi destinati alla raccolta ed eduzione di acque solfidriche devono essere armati in modo da evitare improvvise frane di materia le nelle stesse acque. Lungo le condotte di eduzione di acque solfidriche installate nel sotterraneo devono essere saltuariamente inserite valvole di non ritorno. Le norme contenute nel presente decreto e relative al drenaggio ed eduzione delle acque solfidriche sono riportate in ordine di servizio del direttore, unitamente alle modalita' con le quali sono condotte le singole operazioni.
Art. 458
Nelle miniere grisutose i vuoti a campana in corona e sulle pareti laterali delle gallerie devono essere riempiti o isolati con materiali incombustibili. Quando nelle stesse lavorazioni la coltivazione avvenga per ripiena, quest'ultima deve risultare per quanto possibile serrata contro la corona e, in prossimita' delle vie d'aria, deve essere impermeabilizzata.
Art. 459
Nei sotterranei delle miniere classificate grisutose o per gas tossici o altrimenti nocivi, le vie ed i cantieri, in corrispondenza dei quali ogni attivita' o la coltivazione siano gia' ultimate o temporaneamente sospese, devono essere isolati dagli altri lavori mediante appositi sbarramenti, oppure devono continuare ad essere ventilati. In questo caso il circuito d'aria destinato ad alimentarli non deve rivelare immediatamente a monte della sua immissione nella via principale o generale di riflusso, percentuali di grisu' o di altri gas tossici o altrimenti nocivi presenti in misura superiore a quelle previste dagli articoli 412 e 413.
Art. 460
Gli sbarramenti sono costruiti in modo da risultare per quanto possibile stagni e sono corredati da tubi di prelevamento dei campioni dell'atmosfera della zona segregata. Eventuali operazioni di disarmo delle vie e dei cantieri da segregare devono essere condotti con mezzi adeguati e senza interruzione, in modo da ridurre al minimo il ritardo nella costruzione degli sbarramenti. La impermeabilita' degli sbarramenti deve essere frequentemente controllata, e lo spazio ad essi antistante deve essere mantenuto sgombero. La posizione di ogni sbarramento deve essere portata subito a conoscenza del Distretto minerario. Almeno dieci giorni prima della rimozione di uno sbarramento, analoga comunicazione scritta deve essere fatta pervenire dal direttore al Distretto minerario, precisando, oltre ai motivi, le cautele e le modalita' con le quali si prevede di condurre l'operazione. Quando l'ingegnere capo lo riconosca necessario ai fini della sicurezza, puo' vietare la progettata operazione o chiedere opportune varianti alle modalita' di esecuzione.
Art. 461
I cantieri che si dirigono verso vecchi lavori, cavita' o zone in corrispondenza dei quali possa temersi un peggioramento nel regime grisutoso o nell'emanazione di gas tossici o altrimenti nocivi, devono essere preceduti da fori esplorativi idi spa di lunghezza appropriata. Deve essere dato avviso immediato al sorvegliante piu' vicino quando si riscontrino sensibili sviluppi di gas all'orificio di uno dei fori di spia.
Art. 462
Nelle miniere, o parti di esse, classificate o sospette per venute istantanee di grisu' o gas tossici o altrimenti nocivi, le cautele di cui all'articolo precedente devono essere adottate nei lavori di preparazione e di tracciamento in strato di minerale, specie se questo manifesta dislocazioni. Quando sia stata riconosciuta la presenza di adunamenti di grisu' o gas tossici o altrimenti nocivi sotto pressione, capaci di provocare venute istantanee di gas, e spaziati in modo irregolare nello stesso strato di minerale o nelle roccie incassanti o vicine, i fori di spia intesi ad individuarli devono essere orientati in piu' direzioni. La lunghezza dei fori esplorativi deve essere tale che anche dopo il brillamento dell'ultima volata precedano la fronte di almeno tre metri.
Art. 463
Ai cantieri di miniere classificate per grisu o gas tossici o altrimenti nocivi sono estese le misure di cui all'art. 616 quando, avvicinandosi essi a vecchi lavori eseguiti in una zona limitrofa al perimetro della miniera, siano da prevedere invasioni di gas.
Art. 464
Nelle miniere grisutose assegnate alla 2ª categoria ed in quelle classificate per gas tossici, che impieghino piu' di 100 operai all'interno nei turno piu' numeroso, oltre ai collegamenti telefonici fra le stazioni dei pozzi di estrazione e la' superficie, devono essere stabiliti collegamenti telefonici fra i punti piu' importanti del sotterraneo secondo un piano predisposto dal direttore ed approvato dall'ingegnere capo. Per le miniere classificate a venute istantanee di gas, la norma suddetta deve essere applicata qualunque sia il numero degli operai impiegati nei lavori. L'ingegnere capo puo' estendere tale obbligo alle miniere di cui al primo comma del presente articolo, qualunque sia il numero degli operai addetti ai lavori del sotterraneo, quando lo riconosca necessario ai fini della sicurezza.
Art. 465
Nelle miniere classificate per venute istantanee di grisu' o gas tossici o altrimenti nocivi, il ritorno d'aria dai lavori alla via generale di riflusso deve essere il piu' diretto possibile e l'armamento delle gallerie all'uopo destinate deve essere particolarmente curato. Quando la coltivazione interessi un fascio di strati, i lavori devono essere condotti in modo da favorire la distensione progressiva dei terreni.
Art. 466
Quando i sondaggi di spia hanno determinato esattamente la ubicazione di uno strato a sprigionamento istantaneo di gas, le volate di avanzamento devono essere eseguite in modo che dopo ogni tiro sussista fra la fronte di lavoro e lo strato uno spessore sufficiente di roccia da non poter essere demolito sotto gli sforzi ai quali esso e' sottoposto. La volata finale destinata a scoprire interamente lo strato deve essere eseguita con tiri di scuotimento la cui carica totale non deve essere inferiore ad un minimo fissato nell'ordine di servizio di cui all'art. 452.
Art. 467
I tracciamenti negli strati classificati o sospetti per sviluppi istantanei di gas, devono essere eseguiti esclusivamente a mezzo di volate di scuotimento, a meno che non possa escludersi il pericolo degli sviluppi suddetti in conseguenza dell'impiego di sondaggi di drenaggio del gas, di riconosciuta efficacia per il degasamento del giacimento.
Art. 468
Nelle lavorazioni soggette a sviluppi istantanei di gas: a) il servizio di vigilanza dell'atmosfera, a mezzo di appositi indicatori a lettura diretta per i gas interessati dalle lavorazioni, deve essere effettuato dai un sorvegliante appositamente incaricato con la frequenza indicata a tale scopo nell'ordine di servizio di cui all'articolo 442; b) devono essere stabilite comunicazioni telefoniche dirette fra la zona interessata, la base del pozzo di estrazione e la superficie; c) devono essere installate porte di soccorso a tenuta per separare la rimanente parte del sotterraneo dallo scomparto e dalla zona classificata o sospetta per venute istantanee di gas; d) devono essere disposte in prossimita' del fronte di lavoro bombole di ossigeno compresso, munite di inalatori in numero pari a quello degli operai addetti ai lavori di preparazione e tracciamento; e) gli operai devono avvertire il sorvegliante di qualsiasi anormale manifestazione riscontrata nei rispettivi posti di lavoro; f) il sorvegliante presente ai lavori deve dare notizia immediata al personale degli altri scomparti piu' vicini della miniera, aventi uguale o diversa classifica od alla direzione dei lavori all'esterno, quando si verifichi una notevole venuta istantanea di gas o altro segno premonitore. Mezzi di protezione degli operai per l'esecuzione di lavori in atmosfera di gas tossici o altrimenti nocivi o di gas infiammabili.
Art. 469
Per l'esecuzione di lavori in gallerie o in cantieri particolarmente soggetti a invasioni di gas tossici o altrimenti nocivi, gli operai devono sempre essere muniti di maschere od altri mezzi di protezione di tipo dichiarato idoneo. Nelle miniere soggette ad emanazioni di gas infiammabili e' fatto obbligo ai lavoratori di indossare indumenti che ricoprano almeno il tronco e le gambe.
CAPO V Uso degli esplosivi nelle miniere grisutose
Art. 470
Nelle miniere grisutose, oltre le norme di cui al precedente titolo VIII sugli esplosivi, si applicano le disposizioni del presente capo.
Art. 471
Nelle miniere grisutose o parti di esse, assegnate alla 2ª categoria, e' vietato impiegare esplosivi, accessori detonanti, e mezzi di accensione, che non siano stati classificati di sicurezza colitro il grisu' dal Ministro per l'industria e il commercio. Lo stesso Ministro determina con suo decreto, per gruppi di miniere, la carica limite di impiego. Nelle miniere di combustibili fossili classificate grisutose della 1ª categoria l'impiego di esplosivi antigrisutosi e' obbligatorio per il tiro nello strato di minerale ed anche per il tiro in roccia, quando un tracciamento si avvicina ad uno strato di minerale o a vecchi lavori, la cui posizione deve essere rilevata dai piani di miniera, ovvero da appositi sondaggi di spia. Nelle miniere di altre sostanze ininerali classificate grisutose di 1ª categoria, l'ingegnere capo determina con suo provvedimento i cantieri nei quali, ai fini della sicurezza, si impone l'impiego degli esplosivi antigrisutosi, quando riconosca che, per la loro ubicazione, per gli obiettivi perseguiti e per la presenza di disturbi geologici, possa determinarsi, col procedere dei lavori, un aggravamento del regime grisutoso tale da rendere pericoloso l'impiego di esplosivi ordinari, specie se in presenza di polveri infiammabili. Per le miniere sottoposte a controllo per grisu', l'ingegnere capo stabilisce i cantieri nei quali egli riconosca che, ai fini della sicurezza, si debba fare uso di esplosivi antigrisutosi.
Art. 472
La carica limite di impiego deve essere notificata al personale interessato mediante ordine di servizio del direttore.
Art. 473
Prima di procedere al caricamento si deve pulire accuratamente il foro da mina per togliere ogni eventuale residuo di polveri infiammabili. Nelle cariche dei fori da mina e' vietato l'innescamento intermedio. L'intasamento deve essere fatto accuratamente, con esclusione di carta o di altre materie o polveri infiammabili. Esso deve avere la lunghezza di almeno 50 cm. In caso di impossibilita', l'intasamento deve estendersi ad almeno la meta' della profondita' del foro praticato, con un minimo di 20 cm.
Art. 474
Nei cantieri, per i quali sia prescritto l'impiego di esplosivi antigrisutosi, l'accensione delle mine deve avvenire elettricamente con l'impiego di detonatori istantanei o ritardati al millesimo di secondo. In questo ultimo caso non e' consentito sopprimere piu' di un ritardo per volta e il numero dei ritardi impiegati deve essere il piu' basso possibile. Tra due colpi suscettibili di reciproca influenza non deve intercorrere un ritardo superiore a tre intervalli di tempo. Il brillamento delle mine deve essere effettuato esclusivamente con esploditore di tipo antideflagrante il cui impulso di corrente non deve avere durata superiore ad un centesimo di secondo.
Art. 475
Immediata mente prima di procedere al caricamento dei fori di mina, i preposti al tiro devono ispezionare accuratamente il cantiere esaminando pure le eventuali cavita' in corona, al fine di accertarsi che non vi sia raccolto grisu', rilevabile con la lampada di sicurezza, a fiamma o con indicatore a lettura diretta, in proporzione superiore all'uno per cento. Qualora la percentuale di grisu' superi in un cantiere il limite predetto, e' vietato procedere allo sparo delle mine nello stesso cantiere ed in quelli che si trovano in serie nello stesso di ventilazione a valle del cantiere predetto. Del fatto deve essere dato subito avviso al fuochino. Il caricamento e brillamento delle mine puo' essere in tal caso eseguito soltanto quando gli accumuli di grisu' a tenori superiori all'uno per cento risultino eliminati.
Art. 476
Per le miniere classificate a termini del presente titolo l'ordine di servizio di cui all'art. 305 deve stabilire gli orari di brillamento delle mine in modo da ridurre al minimo il numero delle persone esposte al rischio di una esplosione di grisu'.
Art. 477
Nelle miniere a sviluppo istantaneo di grisu', l'ingegnere capo puo' autorizzare o imporre per i tiri di scuotimento l'impiego di esplosivi diversi da quelli classificati antigrisutosi. Nelle stesse miniere in ogni caso il brillamento elettrico delle mine deve essere fatto tra un turno e l'altro, in assenza di personale e, di norma, dall'esterno. E' ammesso tuttavia effettuare il brillamento dall'interno, purche' i fuochini possano ripararsi in camere di rifugio solidamente rivestite, ubicate nelle vie principali di entrata d'aria, collegate telefonicamente con la superficie, dotate di robuste porte di ferro a tenuta, provviste di mezzi di respirazione idonei ad assicurare una lunga permanenza del personale in esso rifugiato. Dopo ogni tiro deve trascorrere mezz'ora prima che gli operai ritornino al fronte di lavoro.
CAPO VI Lampade portatili nelle miniere grisutose
Art. 478
Nelle miniere grisutose o sottoposte a controllo per il grisu' oltre le norme di cui al precedente titolo VII, si applicano per la illuminazione le disposizioni del presente capo.
Art. 479
Nelle miniere sottoposte a controllo e classifica per grisu' devono essere fornite e adoperate per l'illuminazione individuale lampade di sicurezza elettriche portatili, di tipo riconosciuto idoneo. Le lampade di sicurezza a fiamma, di tipo riconosciuto idoneo, devono essere impiegate soltanto come indicatori di grisu' ed essere affidate esclusivamente a personale appositamente addestrato.
Art. 480
Il numero delle lampade di sicurezza disponibili per ogni sotterraneo grisutoso deve superare di almeno il dieci per cento il numero totale degli operai che lavorano giornalmente nei sotterranei. Quando il lavoro si effettua in tre turni, il computo del numero delle lampade e' riferito al numero totale degli operai dei due turni piu' numerosi. Le lampade di riserva di cui all'art. 488 non rientrano nel computo suddetto.
Art. 481
Le lampade di sicurezza devono essere tenute in apposito locale all'esterno (lampisteria), al quale deve essere addetto almeno un operaio appositamente addestrato (lampista). Nel detto locale e' vietato introdurre lampade a fiamma libera accese, accendere fuochi e fumare. Appositi avvisi devono essere affissi agli ingressi.
Art. 482
I locali destinati alla carica delle batterie di accumulatori delle lampade elettriche portatili devono essere permanentemente areati.
Art. 483
La pulizia ed il riempimento delle lampade a benzina devono essere fatti in locali separati e distinti. Tutti gli ambienti devono essere costruiti con materiali incombustibili, non comunicare direttamente con altri locali di servizio ed essere dotati di: a) una conveniente areazione, con aperture permanenti munite di reticelle a maglie strette; b) impianto di illuminazione di sicurezza contro i vapori e gas infiammabili; c) pavimento costituito da materiale che non trattenga od assorba la benzina; d) porte e finestre apribili verso l'esterno; e) vie di uscita in numero sufficiente per consentire al personale di allontanarsi immediatamente in caso di pericolo; f) un congruo numero di estintori di adeguata potenzialita', di tipo riconosciuto idoneo. Quando si tratti di miniere aventi in uso un numero di lampade di sicurezza a fiamma inferiore a cinquanta, non e' necessario che i due locali di cui al primo comma del presente articolo siano separati e distinti.
Art. 484
Nei locali destinati al riempimento delle lampade, situati a meno di cinquanta metri dal pozzo, la benzina puo' essere tenuta soltanto in recipienti metallici chiusi. La capacita' totale della benzina ivi immagazzinata non deve superare i venti litri.
Art. 485
Gli stracci ed ogni altro materiale occorrente alli pulizia delle lampade devono essere contenuti in recipienti di lamiera chiusi. Analogamente si provvede per i rifiuti, che devono essere quotidianamente allontanati dai locali.
Art. 486
Prima della entrata nel sotterraneo, ogni persona addetta ai lavori deve ritirare la lampada dal lampista. Questi deve consegnare la lampada in buono stato di manutenzione e debitamente chiusa. In caso contrario la lampada deve essere rifiatata. Chiunque riceva una lampada e' tenuto ad assicurarsi che essa sia completa in tutte le sue parti, in buono stato di funzionamento, e chiusa. L'operaio e' tenuto a fare buon uso della lampada ricevuta in consegna, secondo le norme del presente decreto e le istruzioni della direzione.
Art. 487
Un capo servizio deve eseguire, per periodi non eccedenti la durata di due mesi, una ispezione alle lampade ed agli impianti della lampisteria e redigerne rapporto scritto. Detti rapporti sono conservati dalla direzione della miniera e, su richiesta, devono essere esibiti ai funzionari del Corpo delle miniere.
Art. 488
In posti idonei del sotterraneo devono essere disponibili lampade di riserva, affidate ad un sorvegliante responsabile della loro efficienza. Il numero di tali lampade deve corrispondere ai cinque per cento del personale presente nel turno piu' numeroso, con un minimo di due ed un massimo di venti.
Art. 489
E' vietato forzare l'apertura o comunque manomettere lampade di sicurezza nei sotterranei. Se una lampada a benzina si deteriora durante il lavoro deve essere subito spenta. Quando una lampada a benzina si spegne deve essere sostituita con altra lampada accesa. La lampada spenta puo' essere riaccesa solo nei posti sotterranei stabiliti dal direttore, oppure a giorno. In nessun caso le lampade debbono essere abbandonate nei cantieri. Il sorvegliante deve prendere nota di ogni cambio di lampade.
Art. 490
Le persone cui sono affidate per l'impiego lampade di sicurezza a benzina devono essere istruite sul loro uso quali indicatori di grisu'.
CAPO VII Impianti elettrici nelle miniere grisutose Macchinari ed apparecchiature di sicurezza
Art. 491
Oltre le norme generali sugli impianti elettrici, di cui al titolo IX, nelle miniere soggette a controllo o classifica per grisu' si applicano le disposizioni del presente capo.
Art. 492
Nelle miniere classificate grisutose e' vietato impiegare macchine ed apparecchiature elettriche che non siano di tipo speciale di sicurezza contro il grisu' e le polveri infiammabili. Le macchine e le apparecchiature da impiegarsi devono essere conformi a tipi riconosciuti idonei.
Art. 493
Nei sotterranei grisutosi della seconda categoria, devono essere muniti di involucri a prova di esplosione interna: a) i motori per le macchine e gli apparecchi trasportabili adoperati nei cantieri di coltivazione; b) i motori dei ventilatori applicati alle condotte di ventilazione ausiliaria; c) le macchine ed i trasformatori per corrente nominale non superiore a 1 A, salvo che essi resistano a corti circuiti prolungati, senza che la temperatura oltrepassi 100 °C.
Art. 494
Nelle macchine, nei trasformatori e negli apparecchi elettrici, le parti sotto tensione e quelle per le quali e' necessaria la protezione contro le esplosioni, non devono essere accessibili se non rimuovendo o allentando chiusure richiedenti attrezzi speciali che debbono essere custoditi solo dalle persone autorizzate ad adoperarli.
Art. 495
Gli interruttori, i commutatori e simili apparecchi che siano muniti di involucri di protezione apribili, devono essere provvisti di dispositivi di blocco atti ad impedire il loro azionamento quando l'involucro e' aperto, e l'apertura dell'involucro quando l'apparecchio trovasi in posizione di circuito chiuso. Allorche' sia necessario lasciare aperto l'involucro di protezione di una macchina, si deve apporre un cartello di avviso sul relativo interruttore, in modo da escludersi ogni indebita chiusura.
Art. 496
Gli accumulatori ed i relativi involucri devono essere dei tipo riconosciuto di sicurezza contro il grisu' o le polveri infiammabili. I recipienti che contengono le batterie devono essere muniti di chiusure rispondenti al disposto dell'art. 494. Il cambio delle batterie deve essere fatto solo nelle vie di entrata d'aria.
Art. 497
Per alimentare gli impianti fissi sono consentiti soltanto cavi armati o aventi protezione meccanica di equivalente efficacia. Per l'alimentazione di apparecchi trasportabili e portatili si devono usare cavi semiflessibili e flessibili con protezione particolarmente efficiente, avuto riguardo alle condizioni di impiego. Il rivestimento esterno dei cavi suddetti deve essere costituito da materiali tali da non propagare incendi.
Art. 498
Le cassette di giunzione o derivazione e le prese a spina devono essere di tipo di sicurezza contro il grisu'.
Art. 499
Le caratteristiche dei cavi elettrici armati e di quelli flessibili e semiflessibili da impiegarsi in sotterraneo sono determinate dal Ministro per l'industria ed il commercio, in relazione all'uso cui essi sono destinati ed alle sollecitazioni meccaniche cui possono essere sottoposti.
Art. 500
I trasformatori ad immersione in olio devono essere muniti di interruttori onnipolari automatici a massima corrente, tanto sull'alta che sulla bassa tensione.
Art. 501
Tutte le linee che alimentano gli impianti dei sotterranei classificati grisutosi devono essere provviste di interruttori onnipolari automatici a massima corrente. Gli interruttori di cui all'art. 359 a servizio di linee che alimentano sotterranei grisutosi, devono essere automatici a massima corrente e provvisti di dispositivi atti ad impedire la reinserzione dopo lo scatto, senza l'uso di mezzi speciali.
Art. 502
Gli interruttori automatici devono essere regolati in modo da scattare quando sono attraversati da una corrente che superi del venti per cento quella massima di esercizio e devono essere in grado di interrompere in modo sicuro il piu' gravoso corto circuito prevedibile. Ogni altra parte dell'impianto deve essere in grado di sopportare la corrente di corto circuito per il tempo necessario a che l'interruttore automatico operi l'interruzione.
Art. 503
E' vietato utilizzare apparecchi elettrici in bagno di olio nei cantieri di abbattimento e nelle immediate vicinanze di questi, a meno che non sia impiegato olio non combustibile.
Art. 504
Le lampade fisse sia ad ampolla che a tubo devono essere poste sotto globi o lastre di protezione costituite da vetro o altro materiale non infiammabile, di idonea resistenza meccanica. I globi e le lastre devono essere protetti con gabbia metallica. Gli apparecchi di illuminazione devono essere di tipo riconosciuto di sicurezza contro il grisu'.
Art. 505
Nelle installazioni fisse possono essere impiegati macchinari ed apparecchiature elettriche non conformi ai tipi speciali di sicurezza, contro il grisu', quando concorrano le seguenti condizioni riconosciute dall'ingegnere capo: a) l'impianto sia lambito da una corrente d'aria avente velocita' non inferiore ad un m/sec, immediatamente derivata da una via principale di entrata d'aria b) non esistano vecchi lavori, imperfettamente costipati da ripiena o scoscendimento di tetto, e non areati, la cui atmosfera possa venire in comunicazione con il circuito di ventilazione, di cui alla precedente lettera a), a monte dell'impianto elettrico; c) siano sottoposte a metodici controlli giornalieri le vie seguite, a monte dell'impianto, tanto dal circuito derivato di ventilazione nei quale quest'ultimo e' ubicato, che dal circuito principale di areazione che alimenta il primo, per accertare, con indicatore a lettura diretta, che il grisu' non raggiunga tenori superiori a 0,3 per cento; d) possa escludersi ogni pericolo di inversione di corrente di aria o di invasioni improvvise di grisu'; e) l'impianto fisso di illuminazione sia almeno di tipo stagno. I controlli giornalieri di cui alla lettera e), da eseguire nei luoghi e con le modalita' previsti in apposito ordine di servizio del direttore ed approvato dall'ingegnere capo, devono essere integrati, almeno una volta al mese, da analisi di campioni dell'atmosfera prelevati negli stessi luoghi. I risultati dei controlli e delle analisi suddette devono essere annotati, con la relativa data e firma della persona responsabile, nel registro della ventilazione.
Trazione elettrica Idoneita' delle locomotive
Art. 506
Salvo quanto disposto negli articoli 507 e 508, possono essere impiegate in sotterraneo soltanto le locomotive elettriche di tipo protetto contro il grisu', riconosciute idonee.
Art. 507
Con limitazione alle sole vie principali di entrata d'aria e' consentita l'installazione della trazione elettrica a filo nelle miniere grisutose, quando concorrano le seguenti condizioni riconosciute dall'ingegnere capo a) la galleria sia abbondantemente ventilata ed in qualsiasi tronco di essa la velocita' media della corrente d'aria, calcolata per la piu' grande sezione esistente, sia di almeno 1,5 m/sec; b) non esistano lungo tutta la via servita dalla trazione elettrica ed a monte di essa vecchi lavori imperfettamente costipati da ripiena o franamento di tetto, e non areati, la cui atmosfera possa venire in comunicazione con il circuito di ventilazione al servizio della via stessa; c) il rilevamento metodico del grisu', lungo la via percorsa dalla locomotiva elettrica, le sue immediate dipendenze e, a monte di essa, lungo le vie seguite dal circuito generale di ventilazione, sia eseguito giornalmente, con indicatore a lettura diretta, da persona responsabile designata dal direttore, al fine di accertare che il grisu' non raggiunga tenori superiori a 0,3 per cento; d) possa escludersi, attraverso le misure adottate ed in relazione alle caratteristiche della miniera o alla disposizione dei lavori e degli impianti, ogni pericolo di inversione della corrente di aria o di invasione della via di carreggio elettrificata, da accumuli di grisu' a tenori pericolosi, in qualsiasi tratto della stessa via; e) l'impianto fisso di illuminazione elettrica sia almeno di tipo stagno; f) la trazione elettrica sia arrestata ad una distanza non inferiore a 5 in a monte dell'ultimo circuito di ventilazione derivato dalla via principale di entrata d'aria nella quale e' installata la trazione elettrica; g) sia stabilita attorno alla suddetta via una adeguata zona di protezione nei confronti di coltivazioni gia' eseguite o di nuovi scavi da effettuare dai quali possa derivare in essa un afflusso di gas. L'ingegnere capo stabilisce i luoghi, le modalita' e le frequenze giornaliere dei controlli grisumetrici di cui alla lettera c) e la periodicita' dei prelievi, in luoghi prescelti, di campioni di atmosfera da sottoporre ad analisi. I controlli grisumetrici, da eseguirsi mediante indicatori a lettura diretta, sono affidati a sorveglianti responsabili nei turni di servizio rispettivi. I risultati degli accertamenti grisumetrici giornalieri e delle analisi periodiche dei campioni di atmosfera sono annotati nel registro della ventilazione. Agli interventi disposti d'ufficio dall'ingegnere capo ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni stabilite nell'art. 263. Il servizio di trazione elettrica a filo deve essere sospeso quando venga meno una qualsiasi delle condizioni sopra elencate. La direzione deve dare sollecita comunicazione al Distretto minerario di ogni variazione determinatasi nelle suddette condizioni.
Art. 508
La trazione con locomotive ad accumulatori non protette contro il grisu' e' consentita nelle miniere grisutose quando concorrano le condizioni e limitazioni previste nell'articolo precedente. Quando le stesse locomotive siano invece del tipo speciale di sicurezza contro il grisu', e' ammesso l'impiego anche negli scomparti e settori di coltivazione, sempre che le vie percorse siano intensamente ventilate per tutta la loro lunghezza ed il tenore in grisu, metodicamente rilevato con indicatori a lettura diretta, non superi lungo le vie suddette e nei cantieri serviti l'uno per cento.
Art. 509
Nelle miniere, o loro parti, classificate per sviluppo istantaneo di grisu, l'impiego dell'elettricita', salvo che per le lampade elettriche portatili di sicurezza e per l'accensione elettrica delle mine, e' soggetto, caso per caso, ad autorizzazione dell'ingegnere capo; alle condizioni di cui all'art. 492 con l'obbligo di attenersi ad ogni altra misura, cautela e limitazione necessaria che l'ingegnere capo impone nel provvedimento di autorizzazione.
Art. 510
Le installazioni elettriche di cui all'articolo precedente devono essere ubicate sempre in corrispondenza delle vie principali di entrata d'aria, in punti che siano, per quanto tecnicamente prevedibile, al riparo da invasioni di grisu' conseguenti a venute istantanee. Nelle vie principali di ritorno d'aria, l'ingegnere capo puo' consentire l'installazione di cavi elettrici armati, telefoni ed altri mezzi di segnalazione di sicurezza contro il grisu'. Il provvedimento col quale sono autorizzate le installazioni suddette precisa ogni altra condizione e cautela cui esse sono assoggettate.
Art. 511
Nelle miniere grisutose con servizi elettrificati, un tecnico elettricista di sperimentata capacita', deve essere preposto ai servizi elettrici del sotterraneo.
Art. 512
Il personale che ha in consegna macchine e apparecchiature di tipo di sicurezza deve accertarsi, prima dell'inizio del lavoro, che gli involucri siano chiusi ed in buono stato e che i cavi non presentino lesioni. Il responsabile del servizio elettrico in sotterraneo e tenuto ad effettuare, almeno ogni sei mesi, una verifica generale degli impianti, ai fini della sicurezza specifica e riportare i risultati in registro.
Art. 513
Gli operai che constatino un guasto nelle macchine o nelle apparecchiature elettriche, oppure difetti di isolamento o di messa a terra, devono darne subito avviso al sorvegliante che impartisce le istruzioni atte ad evitare pericoli ed avvertire il responsabile del servizio elettrico o il direttore.
Art. 514
Qualora in un cantiere si constati un tenore in grisu' superiore all'1 per cento si deve togliere tensione alle macchine elettriche ivi impiegate, fatta eccezione per i ventilatori ausiliari. La tensione deve essere pure tolta negli impianti di cui agli articoli 505 e 507 quando venga meno una qualsiasi delle condizioni alle quali e' subordinata la loro installazione. Uguale misura deve essere adottata nei confronti degli impianti di cui all'art. 509 e per i cavi elettrici armati, quando il tenore di grisu' raggiunga l'uno per cento. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente la tensione puo' essere mantenuta nel cavo armato che alimenta ventilatori ausiliari, quando ogni altro impianto servito dallo stesso cavo sia stato distaccato. La tensione ai ventilatori ausiliari deve essere tolta quando si constatino nel punto di loro installazione tenori limiti di grisu' pari al 2 per cento. Qualora si constati un guasto o un difetto di isolamento nelle apparecchiature, nelle linee o nelle messe a terra, deve essere tolta la tensione alla parte di impianto interessata. La tensione deve essere distaccata da, ogni installazione o canalizzazione quando a seguito di una frana puo' verificarsi emanazione di grisu' o guasto agli isolamenti. La tensione deve essere tolta da tutte le apparecchiature ed installazioni elettriche del sotterraneo nelle miniere, o parti di esse, soggette o sospette per sviluppi istantanei di grisu', durante il brillamento delle miniere per il periodo di tolleranza previsto per l'accertamento di conseguenti sviluppi istantanei di gas. Analoga misura deve adottarsi quando si rilevino indizi premonitori di una venuta istantanea di gas infiammabili, come nei casi di sensibili sprigionamenti degli stessi gas a debole pressione nei cantieri ed in particolare dai fori di spia. La direzione deve stabilire, con ordine di servizio, le misure da adottarsi, con particolare riguardo all'impianto elettrico, nel caso di arresto della ventilazione principale o nei casi di distacco della tensione, indicando inoltre le persone incaricate del distacco e della reinserzione della tensione.
Art. 515
Per tutti gli impianti elettrici in sotterraneo devono essere eseguite periodiche misure di isolamento, resistenza e controlli di efficienza, con le modalita' e frequenze previste in ordine di servizio predisposto dal direttore e notificato al capo dei servizi elettrici del sotterraneo.
Art. 516
E' fatto divieto di eseguire qualsiasi lavoro sugli impianti, compreso il ricambio delle lampade, quando essi si trovino sotto tensione. Negli impianti di segnalazione e' consentita la apertura degli involucri di protezione, nonche' il lavoro sotto tensione, soltanto quando sia stata constatata da parte di un sorvegliante l'assenza di grisu'. Durante il lavoro l'atmosfera deve essere tenuta sotto controllo e si deve togliere la tensione non appena sia avvertita presenza di grisu'.
Art. 517
Le prove ed i controlli su parti degli impianti elettrici, quali misure di isolamento, di resistenza, di tensione, di corrente e simili, possono essere eseguiti solo dopo che sia stata constatata l'assenza di grisu' nell'ambiente ove le prove stesse si effettuano. Durante le prove e le misure l'atmosfera deve essere tenuta sotto controllo.
CAPO VIII Trasporti e circolazione del personale
Art. 518
Oltre le norme generali sui trasporti e circolazione del personale contenute nel titolo V, nelle miniere grisutose, o a gas tossici o altrimenti nocivi si applicano le disposizioni del presente capo.
Art. 519
A parziale modifica dell'art. 141, ultimo comma nelle miniere soggette a classifica di cui al presente titolo i pozzi principali, profondi oltre cinquanta metri, che servono normalmente per il transito del personale fra la superficie e le lavorazioni sotterranee, e quelli destinati quale seconda via di sicurezza di uscita a giorno devono essere muniti di apparecchi di estrazione meccanica, atti al trasporto delle persone e mantenuti sempre in condizioni di efficienza e di pronta utilizzazione. Ai fini della disposizione del comma precedente sono considerati "pozzi principali" quelli che conducono alla superficie e gli altri pozzi interni utilizzati per la circolazione normale del personale. La disposizione del primo comma, non si applica alle miniere soggette a classifica per gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, il cui personale addetto ai lavori del sotterraneo non superi cinquanta unita' nel turno piu' numeroso. Nei confronti di queste ultime miniere gli impianti di trasporto meccanico del personale di cui ai commi precedenti, sono obbligatori per pozzi aventi profondita' superiori a cento metri.
Art. 520
Nei pozzi principali deve essere installato un impianto di segnalazione elettrica integrato da impianto di segnalazione telefonica. Gli impianti elettrici di segnalazione, nei pozzi provvisti di stazioni intermedie, devono essere muniti di dispositivo speciale che permetta, in qualunque momento, di fare comunicazioni dirette agli arganisti in caso di allarme.
Art. 521
Nei sotterranei classificati grisutosi e' vietato l'impiego dei motori a combustione interna, salvo che per quelli a ciclo Diesel. Nei sotterranei grisutosi, quando concorrono congiuntamente le condizioni previste all'art. 507, lettere b), c), d), e), f) per la trazione elettrica a filo e dello art. 266 per la ventilazione, e' consentito l'impiego di locomotive Diesel destinate al carreggio e sprovviste di dispositivo antideflagrante, qualora tale impiego sia rigorosamente limitato alle sole vie di entrata d'aria a monte di ogni cantiere. Spetta all'ingegnere capo di riconoscere l'esistenza delle concorrenti condizioni di cui al comma precedente. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 507. Con ordine di servizio il direttore precisa: 1) le caratteristiche ed i limiti della via di carreggio entro i quali si svolge il servizio di trazione; 2) le prescrizioni relative all'esercizio, alle ispezioni normali ed alle verifiche di efficienza delle suddette locomotive; 3) le modalita' e la frequenza degli accertamenti dei tenori di ossido di carbonio contenuti nei gas di scappamento non diluiti dalle stesse locomotive; 4) la potenza e la velocita' massima della locomotiva; 5) i luoghi, le modalita' e la frequenza degli accertamenti di ossido di carbonio nei vari tronchi della via di carreggio percorsa dalla locomotiva. I dati ed ogni altro elemento emersi dall'applicazione delle istruzioni di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5) devono essere riportati, con la relativa data e firma della persona responsabile, in registro. L'ordine di servizio suddetto deve essere comunicato al Distretto minerario almeno un mese prima della sua entrata in vigore ed e' soggetto ad approvazione dell'ingegnere capo. Il direttore notifica al personale preposto ai servizi di ventilazione e trasporto tale ordine di servizio.
Art. 522
Per condizioni di impiego e vie diverse da quelle previste all'art. 521 le locomotive Diesel destinate al carreggio nei sotterranei devono essere munite di dispositivo antideflagrante di tipo riconosciuto idoneo e provviste di certificato rilasciato dal costruttore. In ogni caso il servizio di trazione con locomotive a ciclo Diesel munite di dispositivo antideflagrante deve essere sospeso quando in un punto qualsiasi del per corso venga accertata la presenza di concentrazioni di grisu' superiori all'uno per cento.
Art. 523
E' vietato nei sotterranei grisutosi il deposito di combustibili liquidi, anche se destinati all'alimentazione delle locomotive, in quantita' superiori al fabbisogno di un turno di lavoro. Per l'ammissione nel sotterraneo delle suddette mi fiere dei combustibili liquidi ed il loro travaso nei serbatoi delle locomotive, vale il disposto dell'art. 571. Gli impianti elettrici installati nelle stazioni di deposito e manutenzione delle locomotive nei sotterranei grisutosi devono essere di tipo antideflagrante. Alle suddette stazioni o depositi si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 188 e 268.
Art. 523-bis
((Le disposizioni contenute negli articoli 521, 522 e 523 sono estese a qualsiasi tipo di mezzo da miniera azionato da motori a combustione interna)).
CAPO IX Disposizioni varie Espurgo delle condotte per aria compressa
Art. 524
Quando si procede all'espurgo delle condotte per aria compressa installate nei sotterranei classificati grisutosi, l'apertura della saracinesca di comando deve essere effettuata con gradualita' e deve evitarsi di dirigere il getto d'aria verso zone di probabile concentrazione di grisu'. Prima dell'operazione di espurgo l'atmosfera del cantiere deve essere controllata per assicurarsi dell'assenza di grisu' in prossimita' della condotta.
Art. 525
La direzione e tenuta ad adottare misure idonee per evitare che aria contenente grisu' in proporzioni pericolose possa venire a contatto con la fronte degli sbarramenti stabiliti per isolare una zona dove sia in attivita' un incendio.
Art. 526
Nei sotterranei grisutosi e' proibito fumare, portare tabacco, fiammiferi e qualunque oggetto atto a dar fuoco. Controlli sulla persona degli operai addetti ai lavori sotterranei, in ragione del 10 per cento delle unita' partecipanti allo stesso turno di lavoro, devono essere eseguiti ai fini predetti, prima della entrata degli operai nel sotterraneo, da apposito personale incaricato dalla direzione. Per i turni di lavoro nei quali siano addetti al sotterraneo della miniera piu' di duecento operai i controlli suddetti possono essere limitati a venti operai.
Art. 527
L'impianto elettrico per la eduzione delle acque cariche di idrogeno solforato deve essere di tipo antideflagrante. Agli stessi requisiti deve soddisfare l'impianto fisso di illuminazione delle vasche di raccolta delle suddette acque di drenaggio e dell'ambiente dove sono installate le pompe per l'eduzione.
CAPO X Squadre di salvataggio Salvataggio
Art. 528
In ogni miniera classificata per gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, deve essere costituita una squadra di salvataggio, salvo il disposto dell'art. 539.
Art. 529
Gli uomini destinati alla squadra di salvataggio devono essere volontari, di eta' non inferiore a 24 anni e non superiore a 50, riconosciuti fisicamente idonei mediante visita medica da ripetersi ogni anno, di provata padronanza di se' e particolarmente adatti a compiere i lavori che occorrono nelle operazioni di salvataggio. Essi devono avere buona conoscenza del sotterraneo. In caso di mancanza o di insufficienza numerica di personale volontario, i componenti della squadra sono scelti dal direttore, sentito il Collegio dei delegati alla sicurezza. I lavoratori che fanno parte delle squadre di salvataggio devono partecipare alle esercitazioni e alle operazioni di soccorso. Alla squadra e' preposto un capo servizio e deve essere designata persona idonea che lo sostituisca in caso di assenza.
Art. 530
I componenti la squadra di salvataggio devono essere reperibili ed abitare preferibilmente in vicinanza della miniera. Quando cio' non sia possibile la direzione della miniera deve disporre di mezzi idonei per adunare in breve tempo i componenti della squadra.
Art. 531
Il numero minimo degli uomini che fanno parte di una squadra di salvataggio e' stabilito in ragione di uno per ogni venticinque operai addetti nel turno piu' numeroso ai lavori interni ed esso non puo' essere comunque inferiore a cinque. Il gruppo di impiego degli addetti al salvataggio deve comprendere almeno due uomini.
Art. 532
La direzione e' tenuta ad aggiornare l'elenco dei componenti la squadra di salvataggio ed a farlo affiggere in luogo esterno della miniera, facilmente visibile e frequentato dai lavoratori.
Art. 533
Gli uomini che fanno parte della squadra di salvataggio debbono essere convenientemente ripartiti nei diversi turni di lavoro.
Art. 534
Nelle miniere singole o associate di cui agli articoli 528 e 539, devono essere allestiti appositi locali per la custodia e manutenzione del materiale in dotazione alla squadra di salvataggio, rispondenti ai requisiti essenziali per il loro uso. Detti locali, che non possono essere adibiti ad altra destinazione, devono essere protetti contro gli incendi e ubicati nelle vicinanze dell'imbocco a giorno della via per la quale gli operai accedono ed escono normalmente dal sotterraneo.
Art. 535
Nei locali per la squadra di salvataggio debbono essere tenuti in costante e perfetto stato di manutenzione e funzionamento: a) apparecchi respiratori autoprotettori, con autonomia non minore di un'ora, in numero almeno pari a quello dei componenti la squadra di salvataggio; b) apparecchi per respirazione artificiale; c) maschere a filtro contro i gas nocivi dei quali e' da temere lo sviluppo; in numero almeno doppio di quello dei componenti la squadra; d) lampade di sicurezza elettriche in numero almeno pari a quello dei componenti la squadra, aumentato del 50 per cento quando non esista la lampisteria, nonche' lampade grisuscopiche e apparecchi indicatori in numero di almeno una unita' per ogni gas presente o sospetto e per ogni gruppo di impiego; e) cortine e tubazioni flessibili per sbarramenti di fortuna e per attivare i circuiti di ventilazione; f) attrezzi, cordami e quanto altro possa occorrere in operazioni di salvataggio; g) indumenti protettivi ed incombustibili. Gli apparecchi respiratori e le maschere devono essere corredati da Idonea scorta di ricambi degli elementi esauribili. Il numero degli apparecchi e degli attrezzi di salvataggio, ove non sia tassativamente stabilito dalle presenti norme, deve essere determinato con provvedimento dall'ingegnere capo, sentito il direttore ed avuto riguardo alle caratteristiche della miniera. Gli apparecchi e gli attrezzi di salvataggio di cui alle lettere a), b), c) ed e) devono essere del tipo riconosciuto idoneo. A cura del Distretto minerario si deve procedere una volta l'anno alla verifica degli apparecchi e delle attrezzature di salvataggio, controllandone la consistenza e lo stato di manutenzione. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624)).
Art. 536
I componenti delle squadre di salvataggio devono essere resi edotti del funzionamento degli apparecchi respiratori e degli indicatori destinati al controllo della atmosfera del sotterraneo ed allenati ad eseguire, portando indosso gli apparecchi medesimi, le operazioni che possono necessitare in miniera in caso di accidente.
Art. 537
I componenti la squadra di salvataggio devono compiere periodi di istruzione e di esercitazione nei luoghi e nei modi indicati dal direttore. Le squadre di salvataggio devono, almeno una volta al mese, eseguire esercitazioni in sotterraneo. In apposito registro deve essere presa nota, con data e firma del capo servizio preposto alla squadra di salvataggio, delle esercitazioni eseguite, dei nomi delle persone che vi hanno preso parte e dei rilievi fatti durante le esercitazioni stesse.
Art. 538
Il funzionamento degli apparecchi respiratori auto protettori e di altri apparecchi e indumenti di salvataggio deve essere verificato a cura della direzione almeno ogni mese. Dei risultati e' presa nota nel registro.
Art. 539
Gli imprenditori delle miniere che abbiano meno di 100 operai all'interno nel turno piu' numeroso possono essere autorizzati, con provvedimento dell'ingegnere capo, ad associarsi con gli imprenditori delle miniere vicine per la formazione di una comune squadra di salvataggio. Gli ordini di servizio relativi alla istruzione ed alle esercitazioni dei componenti la squadra comune devono essere approvati dall'ingegnere capo.
Art. 540
Nei confronti delle miniere di cui all'articolo precedente, il Ministro per l'industria ed il commercio puo', su proposta dell'ingegnere capo, stabilire l'istituzione di una stazione centrale comune di salvataggio.
Art. 541
Quando all'atto dell'impiego l'efficienza della squadra di salvataggio si riveli inadeguata, il direttore richiede l'intervento delle squadre di altre miniere. I direttori cui e' rivolta la richiesta devono mettere a disposizione le dipendenti squadre di salvataggio.
TITOLO XI Polveri infiammabili CAPO I Miniere di combustibili fossili Applicabilita' delle norme
Art. 542
Le disposizioni del presente capo si applicano alle miniere di combustibili fossili ove si formano polveri che per quantita', stato di finezza, tenore di materie volatili, di umidita' e di ceneri, sono suscettibili di formare in aria sospensioni atte a provocare una esplosione.
Art. 543
Alla classifica si perviene dopo un periodo di controllo della durata di sei mesi, al quale la miniera viene sottoposta con la procedura prevista nel capo 1. del titolo X. Nel provvedimento che istituisce il controllo l'ingegnere capo indica i cantieri, le vie e gli altri luoghi del sotterraneo nei quali deve essere fatto il prelevamento sistematico dei campioni delle polveri da sottoporre ad analisi. Nello stesso provvedimento sono pure indicati gli accertamenti ritenuti necessari per riconoscere l'eventuale regime grisutoso del sotterraneo e le caratteristiche della ventilazione. Sono precisate inoltre le misure cautelative provvisorie per la condotta dei lavori ai fini della sicurezza. Per gli interventi d'ufficio che l'ingegnere capo riconosca necessari ai fini del controllo, si segue la procedura prevista dall'art. 263. La disposizione di cui all'art. 395 e' estesa alle miniere sottoposte al controllo limitatamente alla durata di sei mesi.
Art. 544
Alle miniere sottoposte a controllo per polveri infiammabili sono estese le disposizioni di cui agli articoli 393 e 397 secondo comma e, quando ne ricorrano gli estremi, quelle di cui al capo I del titolo X. Per le miniere di combustibili fossili, anche se non sottoposte al controllo ed alla classifica, il direttore deve dare comunicazione al Distretto minerario di qualsiasi infiammazione ed esplosione di polveri in esse verificatesi.
Art. 545
Sono classificate pericolose per polveri infiammabili le miniere di combustibili fossili per le quali le polveri abbiano rivelato durante il periodo di controllo di possedere, allo stato fresco, un tenore in materie volatili infiammabili superiore al 14 per cento, riferito al peso del combustibile, fatta deduzione delle ceneri ed umidita', nonche' di essere facilmente infiammabili e suscettibili di formare in aria sospensioni atte a propagare una esplosione. La classifica di una miniera di combustibili fossili per polveri infiammabili puo' aver luogo riducendo o eliminando il periodo di controllo, quando in essa si siano gia' verificate infiammazioni ed esplosioni delle polveri stesse.
Art. 546
Quando la miniera a polveri infiammabili sia anche grisutosa, i tenori tollerabili e quelli limite per il grisu' sono ridotti in relazione alla percentuale in materie volatili delle polveri ed alla loro finezza e quantita'. L'ingegnere capo fissa tali limiti nel provvedimento Ci classifica.
Art. 547
La dichiarazione di classifica e' fatta con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 403 e puo' essere limitata anche ad un solo strato di combustibile. Alle miniere soggette a classifica per polveri infammabili si applica il disposto dell'art. 404. Alle miniere di cui al comma precedente anche se non grisutose sono estese le prescrizioni di cui all'art. 397, secondo comma, qualora l'ingegnere capo ne ravvisi la necessita' ai fini della sicurezza.
Art. 548
Alle miniere, o parti di esse, classificate a polveri infiammabili, si applicano le norme di cui agli articoli 450, 451, 452.
Art. 549
Oltre le norme generali di ventilazione di cui al titolo VI, alle miniere non grisutose soggette alla classifica di cui al presente capo si applicano anche le disposizioni sulla ventilazione contenute negli articoli 408, 415 primo comma, 418 primo comma, 419, 421, 422, 432 secondo e terzo comma e 433.
Art. 550
Nei sotterranei dichiarati polverosi devono adottarsi per la illuminazione esclusivamente lampade elettriche di sicurezza. Le lampade degli impianti di illuminazione fissi devono essere poste sotto globo o sotto altra idonea protezione.
Art. 551
Durante la coltivazione, i trasporti e l'esecuzione di ogni altro lavoro sotterraneo, devono essere adottati accorgimenti per eliminare o ridurre al minimo possibile la formazione e la dispersione nell'aria delle polveri infiammabili. I vagonetti destinati al trasporto del carbone devono avere pareti stagne. La polvere di carbone depositatasi lungo le vie di carreggio deve essere asportata almeno una volta al mese; quella accumulata lungo i trasportatori meccanici deve essere asportata ogni giorno.
Art. 552
Per opporsi alla formazione di sospensioni nell'aria di polveri infiammabili, capaci di propagare una esplosione si deve far ricorso all'azione di polveri inerti (scistificazione) sia per spandimento nei cantieri e nelle vie dei sotterraneo, che per deposito ed accumuli su piatta forme (barriere) collocate lungo le gallerie, oppure ad innaffiamenti con acqua e soluzioni idonee.
Art. 553
La polvere inerte per la scistificazione non deve contenere piu' del 5 per cento di sostanze combustibili ed il tenore di silice libera non deve essere superiore al 10 per cento. Essa deve inoltre passare tutta allo staccio a 144 maglie per cm² e dare un rifiuto inferiore al 50 per cento allo staccio da 6400 maglie per cm². La stessa polvere deve avere una grande capacita' di dispersione nell'aria ed al semplice soffio deve formare nube.
Art. 554
Un campione di polveri di scistificazione pronte per l'impiego deve essere prelevato trimestralmente ed analizzato.
Art. 555
Per tenori di materie volatili infiammabili delle polveri fino al 20 per cento in peso del combustibile, deduzione fatta delle ceneri ed umidita', la scistificazione deve essere effettuata in quantita' e frequenza tali che il miscuglio della polvere inerte con la polvere di combustibile depositata non contenga mai una percentuale in peso di materie combustibili superiore al 50 per cento. Quando il tenore in materie volatili delle polveri riferito in peso sul carbone puro e secco sia, superiore al 35 per cento, la percentuale di materie combustibili di cui al precedente comma non deve superare il 25 per cento. per tenori in materie volatili intermedi, la percentuale di materie combustibili del miscuglio e' interpolata in proporzione. Oltreche' in relazione con l'aumento del tenore delle materie volatili presenti nelle polveri infiammabili, lo ingegnere capo puo' imporre che la percentuale di polveri inciti nei miscugli scistificati di cui ai comuni precedenti sia aumentata in relazione alla presenza di grisu' nel sotterraneo. Devono essere eseguite periodiche analisi per determinare la percentuale di sostanze combustibili presenti nei miscugli scistificati, in vari luoghi della miniera, prelevando in ciascuno di essi il materiale dal quale deve essere tratto il campione da sottoporre ad analisi da varie sezioni continue trasversali intercalate su un tratto di galleria lungo almeno 10 m. La frequenza delle analisi e' stabilita con ordine di servizio dal direttore. Le analisi devono essere eseguite su campioni medi, essiccati all'aria, e passati attraverso lo staccio di 144 maglie per cm². Nel registro di scistificazione deve essere riportata, con la relativa data e luogo di prelievo, annotazione delle analisi suddette e di quelle previste all'articolo precedente.
Art. 556
Lo spargimento delle polveri inerti deve essere praticato nei turni con minor numero di operai presenti in sotterraneo. Quando si effettua la scistificazione meccanica devono essere sgombrati i cantieri ai quali la polvere inerte puo' essere condotta dalla corrente d'aria. Lo spargimento delle polveri deve essere eseguito in tutte le vie che servono al trasporto, alla circolazione del personale ed alla ventilazione. Gli addetti alla scistificazione devono essere muniti di maschere antipolvere. Non si effettua lo spargimento delle polveri quando le condizioni di umidita' dell'atmosfera siano tali che le polveri infiammabili non siano suscettibili di rapida dispersione nell'aria.
Art. 557
Le barriere devono essere poste in opera nella sezione libera della galleria al terzo superiore della sua altezza. Il cumulo di polvere deve distare dall'armatura del tetto almeno 10 cm. Le barriere devono essere costruite in modo che una eventuale esplosione sia in grado di portare in dispersione nell'aria la polvere inerte accumulata sulle barriere stesse. Queste devono essere ubicate nelle vie principali di entrata e di uscita dell'aria, ai limiti dei singoli scomparti di ventilazione, in altri nodi importanti e nei punti di diramazione di lavori di tracciamento. Ogni miniera, o scomparto indipendente, classificata a polveri infiammabili, deve rimanere divisa dalle barriere in sezioni isolate tali che una esplosione di polveri che si produca in una qualsiasi di esse trovi efficace ostacolo a propagarsi nelle altre. Il numero degli operai che possono essere impiegati in uno stesso turno di lavoro, in ognuna delle sezioni isolate di cui al comma precedente, non deve essere superiore a 70.
Art. 558
Le barriere principali, destinate ad isolare i pozzi principali, nelle vie che sboccano alle stazioni, ad almeno 100 in di distanza da queste ultime, ovvero quelle destinate ad isolare gli scomparti lungo le vie principali di entrata ed uscita dell'aria, nonche' le altre di isolamento dei lavori di tracciamento e preparazione devono contenere almeno 400 kg di polvere per m² di sezione della galleria dove esse son collocate ed essere disposte in tratti rettilinei di gallerie di lunghezza, per quanto possibile non minore di 150 m. Le barriere secondarie destinate ad isolare i cantieri di coltivazione di uno stesso settore, distanziati almeno trenta metri, devono contenere almeno 400 kg di polvere inerte per m² di sezione media della galleria dove esse sono ubicate. La polvere di combustibile che si deposita sulle barriere deve essere rimossa. Se le barriere presentano deficienze che non possono essere subito eliminate, il sorvegliante deve sospendere il brillamento delle mine.
Art. 559
Alle miniere di cui al presente capo si applica la norma di cui all'art.
600.L'innaffiamento dei cantieri con acqua e soluzioni deve essere effettuato bagnando il fronte, la corona, le pareti, le armature ed il combustibile abbattuto, in modo da assicurare la formazione di un miscuglio di polvere di carbone ed acqua. La percentuale di acqua nel miscuglio deve essere indicata e controllata secondo le disposizioni contenute nell'ordine di servizio previsto all'art. 562. I risultati dei controlli sono registrati.
Art. 560
Lo spandimento della polvere inerte deve essere spinto fino a 10 in di distanza almeno dalla fronte da abbattere mediante esplosivo. Con particolare cura esso deve essere effettuato sui minerale abbattuto e luoghi verso i quali sono orientate le proiezioni delle mine. Per ogni volata devono essere impiegati 5 kg di polvere inerte per il primo colpo ed almeno 2 kg per ciascuno dei colpi successivi. Quando le misure per combattere le polveri infiammabili prevedono l'innaffiamento invece della scistificazione, esso deve essere eseguito entro un raggio di almeno 15 m dal luogo dove si effettua lo sparo delle mine.
Art. 561
Nei sotterranei o parti di essi dichiarati pericolosi per polveri infiammabili e' vietato adoperare esplosivi che non siano stati classificati di sicurezza contro il grisu' e le polveri infiammabili. Condotta delle operazioni contro le polveri.
Condotta delle operazioni contro le polveri. Personale addetto
Art. 562
Con ordine di servizio predisposto dal direttore da sottoporre all'approvazione dell'ingegnere capo devono essere indicati, alla stregua delle presenti norme, le prescrizioni, le modalita' operative, i mezzi da adottare, i luoghi e le frequenze delle operazioni inerenti alla protezione contro le polveri infiammabili nel sotterraneo, precisando le cautele previste. Gli operai addetti alle operazioni di cui sopra devono essere appositamente addestrati. Al servizio ed al personale addetto alla protezione contro le polveri infiammabili, deve essere preposto un sorvegliante per la scistificazione e l'innaffiamento, avente formazione adeguata, al quale il direttore deve notificare l'ordine di servizio di cui al primo comma.
Art. 563
Alle miniere, e parti di esse, classificate pericolose per polveri infiammabili, sono applicabili le norme previste per i sotterranei dichiarati grisutosi a termini degli articoli 454, 469 secondo comma, 476, 480 e 526, quelle del capo VII e del capo X del titolo X, nonche' quelle del capo VIII dello stesso titolo, di cui l'ingegnere capo riconosca necessaria l'applicazione, ai fini della sicurezza, avuto riguardo alle caratteristiche della miniera.
Art. 564
Quando il sistema di lotta adottato contro le polveri non sia riconosciuto sufficiente a prevenire i pericoli, e' in facolta' dell'ingegnere capo di prescrivere l'adozione del sistema di scistificazione e alternativamente di innaffiamento ritenuto piu' appropriato.
Art. 565
Per ogni miniera o sezione indipendente si deve tenere il registro della scistificazione nel quale debbono essere segnati la data e il luogo della installazione delle barriere, la data dello spargimento di polvere inerte nelle gallerie di carreggio e del prelevamento dei campioni, nonche' i risulatati delle analisi.
CAPO II Miniere di zolfo
Art. 566
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