DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128
E' vietato effettuare il trasporto in convoglio dello esplosivo durante i periodi di circolazione normale del personale. Il transito del convoglio dell'esplosivo e' segnalato con mezzi acustici o luminosi ed e' fatto obbligo al personale presente lungo il percorso di mettersi al riparo.
Art. 313
Durante il trasporto gli esplosivi non devono essere lasciati senza sorveglianza.
Art. 314
L'esplosivo e' distribuito agli operai incaricati del prelevamento soltanto da chi e' addetto alla distribuzione e negli appositi locali, dando la precedenza al materiale rimasto immagazzinato da maggior tempo. E' vietata la distribuzione di esplosivi avariati, di esplosivi al nitrato di ammonio umidi, di esplosivi congelati contenenti 10 per cento o piu' di nitroglicerina, o che comunque presentino tracce di trasudamento dei loro componenti liquidi. Quando, si impiegano esplosivi di caratteristiche diverse e se il materiale non e' distribuito in pacchi con le relative etichette, le cartucce debbono essere contraddistinte in modo da poterne riconoscere le caratteristiche. La quantita', di esplosivo che puo' essere consegnata ad un uomo e' limitata per ciascun cantiere al consumo di un turno e comunque non deve eccedere i venticinque chilogrammi, salvo eccezione autorizzata dalla direzione.
Art. 315
L'esplosivo, eventualmente non adoperato, deve essere restituito a fine turno all'addetto alla distribuzione.
Art. 316
In ogni riservetta o locale di distribuzione e' tenuto un registro nel quale sono annotate le operazioni di carico e scarico dell'esplosivo. Una copia aggiornata di tale registro e' tenuta all'esterno della miniera. Ogni ventiquattro ore si effettuano i conteggi ed il controllo del materiale esistente.
Art. 317
Il caricamento e lo sparo delle mine devono essere eseguiti soltanto da minatori, o da operai con formazione almeno equivalente, dopo che abbiano seguito appositi corsi di preparazione. Periodicamente la preparazione del suddetto personale deve essere aggiornata e l'idoneita' controllata. Nell'ordine di servizio di cui all'art. 305 sono stabilite le attribuzioni dei lavoratori addetti al servizio degli esplosivi e allo sparo delle mine e quelle del personale appositamente incaricato della sorveglianza di tali operazioni. Nello stesso ordine di servizio e' precisata la periodicita' degli aggiornamenti e dei controlli di cui al secondo comma.
Art. 318
Gli esplosivi distribuiti sono trasportati ai cantieri soltanto dagli operai incaricati del prelevamento. Se il trasporto e' fatto a spalla deve effettuarsi per un quantitativo massimo di quindici chilogrammi per persona in cassette o in borse. I recipienti predetti devono essere chiusi a chiave ed essere portabili a tracolla o a zaino. I detonatori e le micce possono essere trasportati nei recipienti predetti, sempre che siano posti in apposito scomparto rigido separato da quello delle cartucce di esplosivi.
Art. 319
Coloro che trasportano a mano gli esplosivi non possono prendere posto nelle gabbie dei pozzi con altre persone salvo che con gli addetti alla direzione e sorveglianza della miniera.
Art. 320
Gli operai addetti allo sparo delle mine che esplicano il loro compito in piu' cantieri devono conservare, durante il turno di lavoro, gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi di accensione che non portano con se' in un deposito provvisorio costituito da una camera e munito di porta con chiave. Puo' essere anche usata, come deposito provvisorio, una cassa di legno munita di chiusura, a chiave, che e' collocata nel posto indicato dal sorvegliante. Le capsule sono tenute separate in apposito scomparto. Il personale suddetto deve avere un registro di carico e scarico nel quale sono indicati i quantitativi di esplosivo prelevati e quelli consumati nei vari cantieri,
Art. 321
Le chiavi dei depositi provvisori dei cantieri sono tenute esclusivamente dagli addetti allo sparo delle mine. E' vietato porre utensili di qualsiasi specie nel deposito provvisorio.
Art. 322
Gli operai addetti allo sparo delle mine non devono dare gli esplosivi avuti in consegna ad altri operai anche se questi ultimi siano pure essi addetti allo sparo. Gli stessi operai, alla fine del turno, devono riportare e consegnare alla riservetta le cassette anche se vuote, e versare il materiale esplosivo residuato.
Art. 323
Chiunque constati smarrimento o sottrazione di esplosivo deve darne subito notizia al sorvegliante di turno. La direzione e' tenuta a darne immediata comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
CAPO III Depositi di esplosivi nei sotteranei di miniere o cave Autorizzazione
Art. 324
E' vietato depositare esplosivi in quantita' superiore a 50 kg in riservette non autorizzate dall'ingegnere capo.
Art. 325
Le riservette non devono contenere un quantitativo di esplosivi superiore al consumo di una settimana o, comunque, a mille chilogrammi.
Art. 326
La riservetta deve essere ubicata in modo che una eventuale esplosione non comprometta, per quanto e' dato tecnicamente prevedere i cantieri di coltivazione, le vie principali di accesso, di circolazione o di ventilazione nonche' gli organi essenziali della ventilazione.
Art. 327
Le riservette per quantitativi di esplosivi inferiori a 50 kg possono essere costituite in un unico locale purche' provvisto di nicchie separate per il deposito rispettivamente dell'esplosivo e dei detonatori. Nei depositi per quantitativi compresi tra 50 e 100 kg la galleria di accesso diramantesi da una via di servizio deve presentare un gomito ad angolo retto. Se la capacita' del deposito e' maggiore di 100 kg detta galleria deve presentare un tracciato a due o piu' gomiti. Ognuno dei gomiti previsti dal comma precedente deve prolungarsi in una nicchia a fondo cieco di almeno quattro metri di profondita' nel senso della spinta del gas di una eventuale esplosione proveniente dalla riservetta.
Art. 328
Le riservette devono essere arcate mediante aperture protette con mezzi atti ad impedire il passaggio di fiamme. Una porta robusta, munita di serratura di sicurezza ed apribile verso l'esterno, deve essere posta nel punto in cui la galleria di accesso si dirama dalla galleria di servizio ed altra porta, anche essa munita di serratura ed egualmente apribile verso l'esterno, deve chiudere la camera della riservetta. Quando nella galleria di accesso sia ricavato un locale di distribuzione, come previsto dall'art. 332, la prima porta deve essere posta tra tale locale ed il primo gomito della galleria. L'ingresso alle riservette e' vietato al personale non autorizzato.
Art. 329
La temperatura nella riservetta non deve essere superiore a 40° C e, qualora la riservetta contenga esplosivo col 10 per cento o piu' di nitroglicerina, non deve scendere al disotto di 8° C. Nella riservetta deve sempre tenersi un termometro a massima e minima. Devono essere adottate misure idonee a preservare gli esplosivi dall'umidita'.
Art. 330
Le casse contenenti esplosivi devono essere collocate in scaffali, o poste l'una sull'altra in forma di pile senza sorpassare in ogni caso un'altezza di 1,80 m e devono essere disposte in modo che fra esse possa circolare l'aria. Ciascun tipo di esplosivo, raggruppato in pile o in scaffali, deve essere separato da spazi liberi dagli altri esplosivi e contraddistinto da un cartello.
Art. 331
L'ingegnere capo stabilisce con provvedimento definitivo, sentito il direttore, il quantitativo massimo delle capsule detonanti delle micce detonanti e degli accenditori con capsula che possono essere depositati nel sotterraneo della miniera e della cava. Nelle riservette per quantitativi di esplosivi superiori a 50 kg, i materiali suddetti sono collocati in apposita nicchia o armadio chiusi da porta con chiave, e posti prima dell'ultimo gomito di accesso alla riservetta a distanza non inferiore a 10 m da esso.
Art. 332
Nelle riservette contenenti piu' di 100 kg di materie esplosive sono vietate la manipolazione e la distribuzione degli esplosivi. Queste operazioni devono essere eseguite in appositi locali di distribuzione distinti dalle riservette che devono contenere non piu' di 50 kg di esplosivo e soltanto il quantitativo di mezzi di accensione o accessori detonanti strettamente necessario. Tali locali devono trovarsi ad una distanza di almeno 15 m dalla riservetta o comunque prima dei gomiti da ricavarsi nella galleria di accesso. I locali di distribuzione devono essere muniti di porta.
Art. 333
Nella riservetta e nel locale di distribuzione non provvisti di impianto di illuminazione fissa e' vietato l'accesso a chi non e' munito di lampada elettrica a bulbo protetto. L'impianto di illuminazione fissa deve essere di tipo antideflagrante con lampade poste in nicchia nelle pareti o nel soffitto, chiuse da vetro protetto e i conduttori anche essi convenenientemente protetti. Gli interruttori ed i dispositivi complementari debbono essere installati all'esterno della riservetta.
Art. 334
E' vietato introdurre nei depositi di esplosivi oggetti che non siano indispensabili al servizio del deposito stesso. E' vietato impiegare o introdurre nella riservetta e nel locale di distribuzione utensili o apparecchi di metalli ferrosi o comunque suscettibili di provocare scintille. I recipienti vuoti, gli involucri ed ogni altro materiale da imballaggio debbono essere giornalmente asportati dalla riservetta e dal locale di distribuzione.
Art. 335
Nel raggio di 50 m dalla riservetta e dal locale di distribuzione e' vietato depositare materiali combustibili. Nello stesso raggio e' vietato fumare e accendere fuochi. E' vietato accedere alla riservetta ed al locale di distribuzione recando fiammiferi o altri oggetti atti a far fuoco. Tali divieti devono essere resi noti al personale mediante cartelli.
CAPO IV Preparazione e brillamento delle mine Caricamento delle mine
Art. 336
Gli esplosivi allo stato granulare o pulverulento non possono essere versati sciolti nel foro da mina, ma devono essere confezionati con involucro di conveniente resistenza. ((6)) L'impiego di polvere nera sciolta e' consentito solo nelle cave di materiali lapidei per mine con carica estesa in superficie o mine a fendere. Il calcatoio deve essere di legno e puo' essere guarnito con rame, ottone, zinco o bronzo, ma non con materiali ferrosi o altri che possono provocare scintille.
Art. 337
Per assicurare le micce alla capsula di innesco devono essere usate idonee pinze oppure altri strumenti di sicurezza. Tale operazione e' effettuata a distanza, o in condizioni di sicurezza, nei confronti di quantitativi anche minimi di esplosivo.
Art. 338
I fori da mina debbono essere caricati immediatamente prima del brillamento. Le cartucce devono essere innescate all'atto dell'impiego. Da ogni cartuccia innescata e non utilizzata deve essere tolto il detonatore.
Art. 339
Prima del caricamento e dell'intasamento gli operai non addetti devono allontanarsi a distanza tale da non essere colpiti da esplosioni premature. La miccia deve avere una lunghezza, misurata dalla cartuccia prossima all'orificio del foro da mina, non inferiore ad un metro e deve sporgere all'infuori del foro non meno di 50 cm. La lunghezza minima della miccia puo' essere ridotta a 70 cm nel caso di piccole mine fatte brillare isolatamente. Qualora si faccia uso di micce ritardate o di dispositivi ritardatori, le lunghezze predette possono essere ridotte in relazione al ritardo impiegato. La lunghezza delle micce, nel caso di spari in volata, e' regolata in modo che sia possibile contare i colpi delle mine esplose.
Art. 340
Ogni mina deve essere intasata in modo adeguato alla entita', al genere di carica ed alla natura del materiale da abbattere. La lunghezza dell'intasamento non deve essere inferiore a 20 cm. Sono escluse dall'obbligo dell'intasamento le mine di cui all'art. 333, secondo comma. Per l'intasamento si deve adoperare materiale non combustibile e non suscettibile di produrre scintille.
Art. 341
Con l'ordine di servizio di cui all'art. 305 devono essere stabiliti gli orari e le modalita' del brillamento, in modo da rendere minimo il numero delle persone esposte ai rischi del tiro. Lo stesso ordine di servizio stabilisce l'impiego di ripari fissi o mobili nei luoghi che non offrono una sufficiente protezione contro le proiezioni del tiro, dai gas o dai fumi.
Art. 342
Per l'accensione delle micce nelle volate con piu' di cinque colpi, deve essere adottato un sistema idoneo a regolare il tempo di accensione. Nei fornelli e nelle rimonte con inclinazione superiore a 45° quando la loro lunghezza superi i 20 m, il brillamento delle mine e' eseguito elettricamente.
Art. 343
Per il brillamento elettrico delle mine si deve far uso di esploditore di tipo riconosciuto idoneo, o di corrente derivata da una linea di distribuzione. Nel caso di corrente derivata da una linea di distribuzione, il circuito di accensione deve essere separato dalla linea di alimentazione da due interruttori bipolari, di cui uno addizionale, con i comandi posti all'interno di due distinte cassette chiuse con chiavi da conservarsi dall'incaricato dell'accensione. Il circuito di brillamento delle mine deve essere sempre aperto, salvo al momento della accensione. Gli interruttori devono rendere impossibili chiusure accidentali del circuito e in particolare l'interruttore addizionale deve riaprirsi automaticamente appena viene abbandonato. Nei caso di volate con numero di 15 o piu' mine, la resistenza totale del circuito della volata e' verificata mediante obmetro di tipo riconosciuto idoneo.
Art. 344
Nel tratto del circuito di brillamento prossimo alle mine, fino ad un massimo di 250 m, si possono usare linee volanti costituite da conduttori isolati, purche' distanziati fra di loro e da altri circuiti elettrici. E' vietato usare per il brillamento delle mine tratti di linee costruite per altri scopi. I conduttori per il brillamento delle mine non devono essere riuniti in uno stesso cavo con altri conduttori.
Art. 345
Gli esploditori portatili devono essere azionabili a mezzo di un dispositivo da inserire nella propria sede solo al momento del brillamento delle mine e che deve essere tenuto in custodia dal responsabile del tiro. Le parti attive degli esploditori sono chiuse in involucro stagno. Gli esploditori sono controllati almeno ogni sei mesi per accertare la rispondenza delle caratteristiche elettriche essenziali ai requisiti. La verifica ha luogo in laboratori attrezzati. La frequenza e la natura di tali verifiche sono definite nell'ordine di servizio di cui all'art. 305.
Art. 346
Gli addetti allo sparo delle mine, prima di procedere all'accensione delle micce o al collegamento degli inneschi elettrici alla linea di tiro, debbono curare che gli altri lavoratori, anche di cantieri prossimi, siano al riparo dall'esplosione e dai gas o fumi cime si producono. Se i lavori non offrono al personale sufficiente protezione, devono essere predisposti idonei ripari fissi o mobili. A tutti gli accessi dei cantieri dove ha luogo lo sparo devono essere disposti incaricati che vietino l'ingresso. Gli addetti allo sparo non devono procedere alla, accensione prima di avere avvertito le persone che siano nelle vicinanze.
Art. 347
Se le lavorazioni di cantieri attigui tendono ad avvicinarsi progressivamente, il sorvegliante deve indicare il termine a partire dal quale gli operai addetti alle stesse lavorazioni devono porsi in posizione di sicurezza ogni qualvolta in uno di quei cantieri si proceda al brillamento delle mine.
Art. 348
Nello scavo e nell'approfondimento dei pozzi e discenderie il tiro e' effettuato elettricamente. Inoltre devono essere adottate le seguenti cautele: 1) le cartucce devono essere innescate in locale apposito stabilito dal capo servizio; 2) l'esplosivo deve essere calato nei pozzo, soltanto dopo che il personale non necessario al caricamento delle mine abbia abbandonato il fondo del pozzo stesso; 3) il brillamento deve essere effettuato dal sorvegliante o da giorno o da una galleria di livello; 4) per lo sparo si deve adoperare apposito cavo, la cui continuita' deve essere controllate elettricamente dal sorvegliante, prima del brillamento delle mine; 5) prima di collegare i fili per il brillamento si deve togliere tensione all'eventuale impianto di illuminazione di fondo pozzo; 6) dopo lo sparo e prima di riprendere il lavoro il sorvegliante deve rendersi conto degli effetti dello sparo.
Art. 349
Nelle lavorazioni all'aperto e' vietato il brillamento elettrico delle mine durante le manifestazioni temporalesche. Per le lavorazioni minerarie all'aperto vicine a stazioni radio emittenti, capaci di determinare correnti indotte nei circuiti elettrici di accensione delle mine, con pericolo di esplosioni intempestive, il Ministro per l'industria ed il commercio, ((...)), stabilisce con proprio decreto condizioni, modalita' e distanze dalle predette stazioni, per l'uso autorizzato del tiro elettrico, in relazione alla potenza ed alle altre caratteristiche elettriche delle stazioni.
Art. 350
Effettuato lo sparo delle mine, il minatore incaricato del brillamento non puo' consentire l'accesso al can-tiere prima che i gas prodotti dalla esplosione si siano diradati ed in ogni caso non prima di dieci minuti dall'ultima esplosione. Quando si abbia la certezza dell'avvenuto brillamento di tutte le mine e motivi di sicurezza lo esigano, l'accesso al cantiere dove si e' effettuato il tiro puo' aver luogo in anticipo, purche' il personale faccia uso di mezzi di protezione idonei. Nel caso di brillamento non elettrico, quando sia accertato od esista dubbio che una o piu' mine non siano esplose, deve essere avvertito subito il sorvegliante. E' fatto inoltre divieto a chiunque di accedere alla fronte di lavoro prima che siano trascorsi 60 minuti dall'esplosione, e senza ordine del sorvegliante che deve dare le istruzioni del caso. --------------- Nota integrativa Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 24/12/1959, n. 311 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 351
Il personale adibito al lavoro in un cantiere dopo lo sparo delle mine, deve provvedere al disgaggio di sicurezza, alla ispezione della fronte di abbattimento per individuare eventuali mine inesplose e assicurarsi che non siano rimasli residui di materie esplosive nel fondo di mina. Tale lavoro e' eseguito in presenza del capo squadra. Ultimato il disgaggio di sicurezza il lavoro di avanzamento puo' essere ripreso soltanto dopo che il caposquadra abbia accertato che non siano rimaste mine inesplose. Quando lo sparo delle mine avviene a termine del turno di lavoro, il carichino o il minatore incaricato del tiro, con le modalita' stabilite dall'ordine di servizio di cui all'art. 305, da' a chi lo sostituisce nel turno successivo i ragguagli sul numero dei colpi sparati e sulla posizione dei fori di mina, ed avverte il sorvegliante nel caso di sospetto di mina inesplosa.
Art. 352
E' proibito scaricare, sia pure parzialmente, le mine mancate, o vuotare e approfondire i fori o fondi di mina dopo l'esplosione. E' vietato lasciare abbandonate mine cariche inesplose. Di queste si deve provocare l'esplosione mediante nuova carica di esplosivo da collocarsi in nuovo foro prossimo a quello della mina mancata, oppure applicando un'altra cartuccia nel foro stesso della mina mancata, purche' si possa togliere facilmente parte dell'intasamento senza fare uso di utensili ferrosi o suscettibili di dare scintille.
Art. 353
I nuovi fori da intestare vicino alle mine mancate, o a quelle che hanno fatto cannone, o ad altri fori nei quali non si possa escludere la presenza di esplosivo, devono essere effettuati a distanza non inferiore a 20 cm da questi e diretti in modo da non avvicinarsi alla carica inesplosa. Lo sgombero del materiale abbattuto dopo il tiro dei nuovi colpi di cui al comma precedente deve essere Effettuato con precauzione in relazione alla possibilita' che l'esplosivo sia stato proiettato all'esterno.
Art. 354
I fori delle mine non demoliti dalle esplosioni possono essere ricoricati solo dopo un intervallo di mezzora e previa introduzione di tampone di argilla.
Art. 355
Le operazioni di cui agli articoli 352, 353 e 354 sono eseguite alla presenza del sorvegliante.
TITOLO IX Impianti elettrici Norme applicabili e definizioni
Art. 356
Ai lavori a giorno delle miniere e delle cave sono estese le norme di cui al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, in materia di impianti, macchine ed apparecchi elettrici. Le norme di cui al comma precedente si applicano anche ai lavori in sotterraneo, in quanto siano compatibili con quelle del presente titolo.
Art. 357
Ai fini del presente decreto sono considerati apparecchi portatili quegli apparecchi mobili che l'operatore deve sostenere, in tutto o in parte, durante il funzionamento. Sono considerati apparecchi trasportabili quegli apparecchi mobili che, pur essendo destinati per l'uso a essere trasferiti da un luogo ad un altro, non richiedono di essere sostenuti dall'operatore durante il funzionamento.
Art. 358
Gli impianti elettrici in sotteraneo, indipendentemente dalla durata, anche se destinati a cantieri di avanzamento o di coltivazione, devono rispondere ai requisiti di sicurezza di cui al presente titolo o, quando ne sia il caso, alle maggiori cautele previste in altri titoli.
Art. 359
All'esterno della miniera o cava deve essere installato un interruttore generale, in modo da potersi togliere la tensione all'intero impianto sotterraneo. Allo interno, ogni importante ramo derivato dall'impianto deve essere provvisto di interruttore atto a mettere, in ogni momento, fuori tensione il ramo stesso. Tutti gli interruttori suddetti devono essere onnipolari. Gli apparecchi di interruzione devono essere chiaramente riconoscibili, facilmente accessibili e sistemati in posizione protetta da urti. Ciascuno di essi deve portare in modo evidente l'indicazione della parte di impianto da esso comandata.
Art. 360
Le parti metalliche degli impianti elettrici che per difetto di isolamento possono trovarsi sotto tensione, devono essere messe elettricamente a terra e collegate metallicamente tra loro se si trovano nello stesso locale o recinto. I sistemi di terra possono essere realizzati o in sotterraneo o in superficie. Per i collegamenti a terra si devono usare conduttori di materiale adatto, in relazione alle speciali condizioni ambientali d'esercizio e di sezione elettricamente equivalente ad almeno 16 mm² di rame. Per impianti fissi possono essere tollerati, per i tratti visibili dei conduttori di terra, sezioni elettricamente equivalenti inferiori a 16 mm² di rame, purche' non inferiore alla sezione dei conduttori del circuito elettrico, fino ad un minimo di 5 mm². Le connessioni dei conduttori di terra devono essere eseguite in modo che esse abbiano stabilmente minima resistenza.
Art. 361
Ogni motore di potenza superiore, a 15 kW deve essere munito di dispositivo automatico atto a disinserirlo dalla linea quando la tensione di alimentazione venga a mancare anche su una sola fase.
Art. 362
Ogni trasformatore (o gruppo di trasformatori funzionanti in parallelo e posti nello stesso locale o recinto) deve essere munito, tanto sul primario quanto sul secondario, di un interruttore onnipolare automatico a massima corrente.
Art. 363
Nell'installazione di una macchina o apparecchio con quantita' di olio superiore a 50 kg devono essere prese cautele perche' in caso di spargimento accidentale d'olio, questo venga prontamente convogliato in pozzetti di estinzione, mediante canali che non permettano il propagarsi del fuoco nel caso di olio infiammato. I trasformatori in olio di potenza nominale superiore a 200 kWA devono essere installati in scompartimenti incombustibili, separati dal resto dell'impianto per mezzo di porte pure incombustibili. Uguale disposizione deve usarsi per gli interruttori a grande massa d'olio, non corazzati ne' muniti di rete di massima corrente, nel caso di impianti a tensione superiore a 3000 V, se la corrente supera i 200 A.
Art. 364
((L'alimentazione degli apparecchi mobili deve essere fatta a bassa tensione. L'alimentazione delle macchine mobili puo' essere fatta ad una tensione nominale non superiore a 1.000 volts; in tal caso ed in deroga all'articolo 366 i cavi dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo)). Per gli utensili ed altri apparecchi elettrici portatili la tensione non deve superare 50 V efficaci verso terra. Quando sia assicurato il loro disinserimento automatico in caso di messa in tensione degli involucri metallici o di guasti nel cavo flessibile, e' consentita l'alimentazione con tensione fino a 220 V efficaci verso terra. Il disinserimento automatico deve ottenersi mediante il collegamento a terra degli involucri metallici e la adozione di interruttori a massima corrente sul circuito di alimentazione, oppure con interruttore dello stesso circuito di alimentazione azionato da un circuito ausiliario di sicurezza, o adottando altri mezzi o sistemi di protezione di sicura efficacia.
Art. 365
Il passaggio di servizio dei quadri ad alta tensione deve avere ad entrambe le estremita' una porta apribile verso l'esterno. L'apertura deve poter avvenire senza chiave dall'interno e solo con chiave dall'esterno. Ove il pericolo di contatto accidentale delle persone con le parti sotto tensione non sia eliminato mediante sufficienti ripari, oppure non sia disponibile per il transito uno spazio commisurato ai valori delle tensioni in atto, deve essere impedito l'accesso al passaggio quando il quadro e' sotto tensione.
Art. 366
I conduttori nudi sono ammessi soltanto nell'interno delle cabine elettriche, per le linee di contatto degli impianti di trazione e nelle linee di messa a terra. Per l'alta tensione sono prescritti cavi sottopiombo o muniti di altro idoneo rivestimento protettivo quando le condizioni d'impiego siano tali che non vi sia da temere deterioramento dell'isolamento per effetto della umidita' o di azioni chimiche o meccaniche. Per la bassa tensione, nelle stesse condizioni d'impiego, sono ammesse linee a conduttori separati. Nei pozzi e discenderie, e dovunque possono temersi deterioramenti per cause meccaniche, si devono usare, tanto per la bassa quanto per l'alta tensione, cavi armati ubicati in modo da non essere esposti ad urti e protetti da idonei ripari. I cavi di nuova installazione nei pozzi devono avere il rivestimento esterno tale da non poter propagare un incendio. Quando vi sia pericolo di azioni chimiche, il rivestimento metallico deve essere protetto con verniciatura o rivestimenti inattaccabili dagli agenti chimici.
Art. 367
Le linee a conduttori separati sono montate su isolatori. I cavi sono sostenuti da supporti adatti, tali da non danneggiare il rivestimento e distanziati in modo da evitare che il cavo sia assoggettato a sforzi dannosi anche per il solo effetto del proprio peso.
Art. 368
Nei cavi muniti di rivestimenti metallici, almeno uno di questi deve essere messo a terra, salvo che non si disponga di altri mezzi di protezione contro i pericoli derivanti da contatti accidentali. Il rivestimento messo a terra deve presentare una buona continuita' metallica. Le giunzioni fisse fra cavi o fra singoli spezzoni di essi sono eseguite mediante apposita cassetta o muffola.
Art. 369
I cavi flessibili per il collegamento degli apparecchi portatili devono avere un rivestimento di spessore e qualita' tali che sia assicurata una buona conservazione dell'isolamento, avuto riguardo alle condizioni ambientali e d'esercizio. Qualora non sia attuato il disinserimento automatico di cui all'art. 364, il cavo flessibile di alimentazione deve contenere un conduttore a cio' destinato, facilmente distinguibile dagli altri, che all'atto dell'inserimento deve innestarsi per primo nella parte della presa destinata a messa a terra. In tal caso le prese a spina alla estremita' del cavo flessibile devono essere tali da evitare il contatto accidentale con la parte in tensione durante l'inserzione e la disinserzione. L'eventuale rivestimento metallico flessibile deve essere messo a terra. Subito a monte dell'innesto del cavo flessibile al cavo di alimentazione deve essere installato un interruttore onnipolare se la potenza derivata supera un kW.
Art. 370
Nell'impiego dei cavi non devono essere superati i valori della tensione e della corrente indicati dal fabbricante come massimi ammissibili.
Art. 371
Gli impianti fissi di illuminazione devono essere a tensione non superiore a 220 V verso terra. I circuiti devono essere protetti con valvole fusibili di tipo chiuso o con interruttori automatici a massima corrente.
Art. 372
Le lampade elettriche e i relativi porta lampade devono essere costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare le parti in tensione e a lampada smontata non vi sia possibilita' di contatto con le parti sotto tensione. Se l'apparecchio e' installato a portata di mano, la lampada deve essere posta entro globo di vetro protetto da gabbia metallica.
Art. 373
Le lampade elettriche portatili devono essere alimentate a tensione non superiore a 25 V verso terra ed essere provviste di impugnatura isolante e di involucro di vetro. Qualora la corrente di alimentazione sia fornita per il tramite di un trasformatore, questo deve avere gli avvolgimenti primario e secondario adeguatamente isolati fra loro.
Art. 374
Sono vietati impianti di trazione a terza rotaia. E' proibito per gli impianti di trazione l'uso di tensione superiore a 600 V continui o efficaci.
Art. 375
I fili di contatto devono trovarsi a una altezza di almeno 2,20 m sopra il piano superiore delle rotaie, riducibile a 1,80 m quando i fili siano efficacemente protetti contro contatti accidentali delle persone. In tal caso, specie negli attraversamenti e biforcazioni, devono essere disposti adatti segnali di pericolo. Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione deve essere tolta tensione alla linea. Tale misura deve essere attuata anche durante l'entrata e l'uscita del personale a squadre, a meno che il filo di contatto sia montato esternamente al binario, sul fianco della galleria opposto a quello destinato al passaggio del personale. I fili di contatto devono avere una sezione non inferiore a 50 mm². I ganci di sostegno vanno montati, se in rettilineo, a distanze tali che la freccia del filo fra due ganci consecutivi non sia maggiore di 8 cm. In curva la distanza deve essere minore tale che se il filo si stacca da un gancio non sussista pericolo di contatto con la locomotiva ne' con la parete della galleria.
Art. 376
L'isolamento verso terra dei fili di contatto deve essere proporzionato a una tensione di almeno 2000 V.
Art. 377
Quando le rotaie vengono usate come conduttori di ritorno, il collegamento fra i vari tronchi deve essere tale da realizzare una buona continuita' metallica mediante conduttori elettrici, aventi una sezione equivalente ad almeno 50 mm² di rame provvisti di capicorda e saldati. Si devono inoltre stabilire fra le rotaie, a distanza non maggiore di 100 m, dei collegamenti trasversali con buoni conduttori.
Art. 378
Le tubazioni, le armature dei cavi ed i fili di segnalazione meccanica, agli incroci con i conduttori di contatto, debbono essere collegati elettricamente alle rotaie.
Art. 379
Non possono essere impiegate locomotive a presa di corrente costruite in modo che il conducente sia esposto a toccare inavvertitamente il filo di contatto o le parti sotto tensione dell'organo di presa. Fra la presa di corrente e gli apparecchi elettrici della locomotiva deve essere installato un interruttore facilmente accessibile che non interrompa il circuito di illuminazione. Inoltre la presa di corrente deve essere munita di un dispositivo mediante il quale possa essere staccata dal filo di contatto e mantenuta staccata.
Art. 380
I locali adibiti alla carica degli accumulatori devono essere ventilati in modo da consentire una sufficiente diluizione, dei gas che si sviluppano. L'impianto di illuminazione deve essere di tipo stagno.
Art. 381
I conduttori degli impianti di segnalazione e di comunicazione non devono essere riuniti in uno stesso cavo con altri conduttori.
Art. 382
La disposizione dei conduttori e la costruzione dei contatti devono essere tali da impedire la chiusura accidentale del circuito. Si devono prendere precauzioni per prevenire contatti fra i fili di segnalazione e di comunicazione e altre parti dell'impianto. Le linee di segnalazione e di comunicazione, nei tratti in cui incrociano linee elettriche per forza motrice e luce o linee di contatto, sono chiuse in custodie adatte. Se l'impianto elettrico di segnalazione e' a servizio della estrazione, deve essere munito di dispositivo che, in caso di mancanza di tensione all'impianto stesso. ne dia, avviso all'arganista, inoltre l'impianto elettrico deve essere corredato di dispositivi e strumenti per il controllo dell'isolamento.
Art. 383
Nelle cabine di trasformazione devono essere esposti cartelli recanti distintamente lo schema dell'impianto, le istruzioni da seguire in caso di incendio e quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti da corrente elettrica. I cartelli devono essere di materiale durevole e collocati in modo ben visibile. Nei locali dove siano apparecchi elettrici in olio e il macchinario abbia una potenza complessiva di 200 kWA o piu', devono esservi almeno due estintori d'incendio di adeguata potenzialita', e secchi di sabbia.
Art. 384
L'installazione, la manutenzione e la sorveglianza degli impianti elettrici devono essere affidati a personale idoneo per preparazione tecnico-pratica, numero, capacita' e conoscenza, del sotterraneo. Ove l'importanza, degli impianti lo richieda, a capo di tale personale deve essere preposto un tecnico elettricista esperto della materia.
Art. 385
Gli impianti devono essere mantenuti in buono stato di isolamento. L'isolamento, sia verso terra, sia fra conduttori di polarita' e di fasi diverse, deve essere verificato almeno ogni tre mesi. La continuita' dei conduttori di terra ed i valori delle resistenze di terra devono essere verificati almeno ogni tre mesi. In ogni caso la resistenza di terra non deve superare 5 Ohm. I risultati di tutte le verifiche e misure devono essere trascritti in registro. I cavi flessibili degli apparecchi portatili devono essere esaminati prima di ogni impiego dall'operatore cui l'apparecchio viene affidato. Nel caso che questi riscontri difetti ai cavi, non deve farne uso ma deve chiederne la sostituzione.
Art. 386
Salvo vasi di necessita', non si debbono eseguire lavori su impianti sotto tensione quando questa superi 25 V efficaci verso terra. Quando la suddetta necessita' sia riconosciuta da un capo responsabile, ogni lavoro deve essere eseguito con modalita' e mezzi atti a garantire l'incolumita' dello operatore.
Art. 387
Nel caso di intervento in prossimita' di parti di impianti ad alta tensione, l'operaio deve disporre di una pedana isolante. Le parti sotto tensione dell'impianto con le quali l'operatore possa venire accidentalmente in contatto devono essere schermate o isolate. Durante i lavori nelle gallerie con trazione elettrica a filo di contatto, questo deve essere posto fuori tensione.
Art. 388
Salvo i casi di cui all'art. 386, prima di eseguire qualunque lavoro sugli impianti elettrici e' obbligatorio interrompere la linea a monte e, ove occorra, anche a valle della parte sulla quale si eseguono lavori. In ogni caso deve essere collegata a terra la parte dell'impianto sulla quale si eseguono lavori e devono essere prese cautele atte ad impedire che l'impianto torni sotto tensione durante i lavori. Prima di toccare i conduttori di cavi ad alta tensione, di lunghezza considerevole, si devono disperdere le eventuali cariche elettrostatiche.
TITOLO X Grisu' e gas tossici o altrimenti nocivi CAPO I Controllo delle miniere sospette Miniere sospette per caratteristiche di giacimento
Art. 389
L'ingegnere capo, quando ravvisi che in una lavorazione mineraria, per le caratteristiche genetiche, stratigrafiche e tettoniche del giacimento o per analogie giacimentologiche con altre miniere gia' esistenti, possano verificarsi emanazioni di grisu' o di gas tossici o altrimenti nocivi, sentito il direttore, sottopone con suo provvedimento tale lavorazione a controllo. Il controllo ha la durata di due anni. Col provvedimento sono disposte le seguenti misure: a) prelevamento periodico di campioni dell'atmosfera del sotterraneo in condizioni di normale ventilazione, nel turno piu' numeroso, e relative analisi; b) ispezioni metodiche a tutte le vie, cantieri e luoghi del sotterraneo, eseguite da sorveglianti con appositi indicatori di gas a lettura diretta; c) eventuali prescrizioni cautelative di sicurezza riconosciute necessarie, specie per quanto ha attinenza alla ventilazione ed alla illuminazione. Nel provvedimento sono indicati i luoghi e le modalita' relative al prelevamento dei campioni di atmosfera ed all'espletamento delle ispezioni, precisata la frequenza delle singole operazioni di controllo ed indicate altre eventuali misure da adottare per la sicurezza del personale. Per il prelevamento dei campioni e per le relative analisi, l'addebito delle spese di queste ultime e le annotazioni dei risultati in registro, si provvede a termini dell'art. 263. Nel provvedimento devono inoltre essere precisati i limiti del sotterraneo sottoposto a controllo e la natura e frequenza delle comunicazioni che il direttore deve fare al Distretto minerario, sia in merito al comportamento della miniera per quanto riguarda le manifestazioni di grisu', gas tossici o altrimenti nocivi riscontrate, sia sull'andamento dei vari servizi di controllo.
Art. 390
Le miniere nelle quali siano state rilevate manifestazioni, anche deboli, di grisu', gas tossici o altrimenti nocivi sono sottoposte ad un regime di controllo, con provvedimento dell'ingegnere capo. Il regime di controllo ha la durata di due anni. Oltre le misure di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente, il provvedimento dispone periodiche misurazioni di portata delle correnti di aria principali e derivate, da eseguirsi nei modi di cui all'art. 263. I risultati delle misurazioni di portata devono essere registrati.
Art. 391
Quando i tenori volumetrici di grisu' rilevati in condizioni di normale ventilazione, risultano inferiori a 0,3 per cento, l'ingegnere capo dispone saltuari accertamenti sul regime grisutoso che si determina nel sotterraneo durante periodi di arresto della ventilazione, appositamente predisposti, e nei periodi di ripresa della ventilazione normale. Con provvedimento dell'ingegnere capo da emanarsi sentito il direttore sono stabilite: a) la scelta, dei tempi per i controlli e le misure cautelative da adottare; b) la durata dei periodi di arresto e di ripresa della ventilazione normale, nei quali sono effettuati gli accertamenti; c) la frequenza di rilevazione dei tenori di grisu' da effettuare nel corso di tali periodi con l'ausilio di idonei indicatori a lettura diretta, accompagnati da prelievi di campioni dell'atmosfera da sottoporre ad analisi. Nel provvedimento sono indicati altresi' i luoghi per il rilevamento dei tenori di grisu', tanto nel riflusso generale che in altre vie o cantieri del sotterraneo. Le operazioni predette sono eseguite nei modi indicati all'art. 263. Degli accertamenti suddetti e' fatta annotazione in registro con la data e la firma del direttore.
Art. 392
Il direttore di miniera sottoposta a controllo deve fare comunicazione scritta al Distretto minerario di ogni nuova manifestazione di grisu', gas tossici o altrimenti nocivi, e di ogni rilevante variazione di quelle precedentemente note, verificatesi nella stessa miniera. Deve altresi' segnalare il luogo, il tempo, le circostanze, nonche' ogni dato alle stesse inerenti, e comunicare le eventuali misure provvisoriamente adottate.
Art. 393
L'ingegnere capo, quando lo ritenga necessario a seguito dei disposti accertamenti, sentito il direttore, stabilisce con suo provvedimento quali delle norme di sicurezza previste dal presente titolo devono essere applicate in tutta o parte della miniera sottoposta a controllo, fissando un termine per l'attuazione.
Art. 394
Le miniere sottoposte a controllo devono essere dotate di almeno quattro indicatori, di cui due di riserva, per il grisu' e di almeno due indicatori, di cui uno di riserva, per ciascuno dei gas tossici o altrimenti nocivi la cui presenza sia stata accertata o sia sospetta. L'ingegnere capo puo' ordinare una maggiore dotazione di indicatori. Gli indicatori, a lettura diretta, devono essere di tipo riconosciuto idoneo. L'efficienza degli indicatori deve essere controllata ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta, se ne presenti la necessita'.
Art. 395
L'ingegnere capo puo' disporre una sola proroga di un anno al periodo di tempo stabilito per il controllo, quando riconosca, che gli elementi acquisiti nel precedente periodo non siano stati risolutivi ai fini della classifica.
Art. 396
Entro il periodlo stabilito per il controllo, quando le manifestazioni di grisu', gas tossici o altrimenti nocivi, si siano mantenute o aggravate, l'ingegnere capo procede alla classifica della miniera. Per le miniere non riconosciute classificabili, trascorso il periodo di controllo, l'imprenditore e' esonerato dalle misure di sicurezza provvisoriamente disposte.
Art. 397
L'ingegnere capo puo' disporre che venga instaurata ed affidata a persona tecnicamente preparata e responsabile una sorveglianza metodica del sotterraneo per svelare la eventuale presenza di gas sospetti e che vengano fornite, al riguardo periodiche comunicazioni al Distretto minerario. Le condizioni che definiscono tale vigilanza sono precisate in apposito ordine di servizio predisposto dal direttore. Il nome della persona responsabile incaricata della vigilanza suddetta deve essere comunicato al Distretto
CAPO II Classifica delle miniere per grisu', gas tossici o altrimenti nocivi Miniere grisutose
Art. 398
Le miniere, o parti di esse, nelle quali siano state accertate emanazioni continue di grisu', sono dichiarate grisutose ed assegnate ad una delle seguenti categorie: 1ª categoria, o debolmente grisutosa, quando, attraverso gli accertamenti condotti nei modi e con i mezzi di cui ai precedenti articoli 389, 390 e 391 non siano mai stati riscontrati, durante il periodo di controllo, nel riflusso generale, in quelli principali, e nei circuiti derivanti immediatamente a monte delle loro immissioni nei riflussi principali, tenori di grisu' superiori a 0,3 per cento in volume, rilevati in piena corrente d'aria, da indicatori a lettura diretta, di tipo riconosciuto idoneo e da analisi; 2ª categoria, o nettamente grisutosa, quando il tenore di grisu' accertato nei luoghi, con i mezzi e le modalita' sopra indicati, sia superiore a 0,3 per cento in volume. Alla stessa categoria e' assegnata una miniera, o parte di essa, nella quale, pur essendosi accertati durante il periodo di controllo e nei luoghi indicati nel presente articolo tenori di grisu' non superiori a 0,3 per cento, si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: 1° la presenza di accumuli di grisu' sia stata riscontrata, non eccezionalmente, in condizioni di normale ventilazione, in cantieri di lavoro; 2° lo sprigionamento di grisu' per tonnellata di minerale abbattuto nelle 24 ore, a regime produttivo normale, sia superiore a quattro metri cubi; 3° la presenza nel sotterraneo di accumuli di grisu' venga accertata nella prima ora dall'arresto predisposto della ventilazione principale.
Art. 399
Ai fini del presente titolo si ha accumulo di grisu' quando la percentuale volumetrica di quest'ultimo, nell'atmosfera del luogo raggiunga l'uno per cento. Nei confronti dei gas tossici o altrimenti nocivi si ha accumulo di uno di tali gas quando la percentuale volumetrica del gas considerato raggiunge il limite di cui all'art. 413. L'accumulo e' considerato pericoloso quando la percentuale volumetrica del grisu' o degli altri gas tossici o altrimenti nocivi, singolarmente e considerati, raggiunga i limiti di cui agli articoli 444, 445 ed occorrendo 446.
Art. 400
Le miniere, o parti di esse, sono classificate per gas tossici o altrimenti nocivi quando, durante il periodo di controllo, gli accertamenti eseguiti abbiano rivelato emanazioni continue di gas, isolatamente considerati o in miscela.
Art. 401
Quando l'ingegnere capo, sentito il direttore, riconosca che nei confronti di una miniera, avuto riguardo alle caratteristiche del giacimento o per analogie con altre miniere soggette a venute, istantanee di gas, ovvero per altre manifestazioni sospette in essa verificatesi, possa presumersi la presenza nel minerale o nelle rocce incassanti o vicine, di gas sotto pressione, in grado di dar luogo a irruzioni istantanee, dichiara la miniera, stessa sospetta per venute istantanee di gas. Lo stesso provvedimento indica le norme di sicurezza, del presente titolo la cui adozione si rende necessaria in tutta o parte della miniera, fissa il termine entro il quale le stesse norme devono essere realizzate e stabilisce le prime misure cautelative di adozione immediata.
Art. 402
Le miniere, o parti di esse, nelle quali si siano verificate, almeno una volta, irruzioni istantanee di grisu' o di altri gas tossici o altrimenti nocivi, isolatamente considerati o in miscela, sono classificate a sviluppo istantaneo di gas.
Art. 403
Le classifiche sono disposte dall'ingegnere capo sentito il direttore. L'assegnazione di una lavorazione sotterranea ad una delle classi di cui al presente titolo puo' essere fatta per l'intero sotterraneo o per scomparti indipendenti ai sensi del successivo art. 428. Nel provvedimento di classifica sono indicate le misure cautelative immediate da adottare e fissato il termine entro il quale le norme di sicurezza prescritte nel presente titolo per le miniere soggette a classifica devono essere attuate.
Art. 404
La classifica di una lavorazione mineraria, o parte di essa, puo' essere soggetta a revisione dell'ingegnere capo, a seguito di nuovi accertamenti e circostanze emersi nel corso di un successivo periodo di controllo cui essa deve essere assoggettata per la durata di due anni. La revisione di classifica di una miniera o parte di essa a termini del presente capo, puo' essere promossa con istanza del direttore o di ufficio.
Art. 405
Il direttore deve fare rapporto al Distretto minerario di ogni manifestazione di gas infiammabili, tossici o nocivi, anche a sviluppo istantaneo, e cosi' pure di ogni altra anormale manifestazione meccanica, come proiezioni di rocce, colpi di tetto e simili, verificatesi in una lavorazione sotterranea sottoposta a controllo o a classifica.
Art. 406
Nei confronti delle miniere che all'entrata in vigore del presente decreto risultino soggette ad emanazioni continue di grisu', gas tossici o altrimenti nocivi, l'ingegnere capo, sentito il direttore, fissa con suo provvedimento la durata del periodo di controllo. Trascorso detto periodo, che puo' anche essere inferiore a due anni, procede alle operazioni di classifica. La definizione delle classifiche di cui sopra deve aver luogo entro il termine massimo di tre anni dalla entrata in vigore del presente decreto.
CAPO III Ventilazione delle miniere classificate per emanazioni di gas
Art. 407
Oltre alle norme generali sulla ventilazione delle lavorazioni minerarie di cui al titolo VI, alle miniere soggette a classifica per emanazioni di gas, si applicano le disposizioni di cui al presente capo.
Art. 408
Per le miniere grisutose o ad emanazioni di gas tossici o altrimenti nocivi di cui al presente titolo, il direttore predispone e tiene aggiornati, in locale sempre accessibile nel luogo stesso della miniera: A) un piano generale della ventilazione, nel quale devono essere indicati: 1° i collettori generali di entrata e di uscita d'aria che sboccano a giorno, le vie principali di entrata e di uscita di aria che da essi si dipartono in corrispondenza ad ogni scomparto indipendente, i circuiti di ventilazione derivati dalle vie principali di entrata e di uscita d'aria per l'areazione dei settori e quelli ausiliari di ventilazione secondaria, 2° la direzione, il percorso e la portata della corrente generale di ventilazione e dei singoli circuiti principali, derivati o secondari; 3° l'ubicazione dei ventilatori principali e ausiliari, delle stazioni di misura delle portate, dei luoghi di controllo sistematico della qualita' dell'atmosfera, e di tutte le porte, cortine e sbarramenti; 4° i limiti degli eventuali scomparti indipendenti, soggetti a classifiche diverse per gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, oppure a sviluppo istantanee dei gas suddetti; 5° ogni altra indicazione chiesta dall'ingegnere capo; B) un registro di ventilazione nel quale devono essere trascritti con la data e la firma dell'operatore, gli accertamenti percentuali volumetrici dei gas presenti nell'atmosfera del sotterraneo, rilevati in condizione di normale ventilazione o di arresto predisposto di questa ultima e relativa ripresa, le misure di portata ed i risultati delle analisi dei campioni prelevati. Il piano ed il registro previsti dal presente articolo devono essere in ogni tempo consultabili dagli ingegneri e periti del Corpo delle miniere e dal personale di sorveglianza al sotterraneo. Essi devono essere vistati ogni mese dal capo del servizio ventilazione. Copia del piano di ventilazione aggiornato, firmato dal tecnico preposto al servizio di ventilazione e dal direttore, deve essere trasmessa all'inizio di ogni semestre al Distretto minerario.
Art. 409
Per le miniere classificate a sviluppo istantaneo di gas, deve essere predisposto un piano in scala non inferiore ad 1: 1000 sul quale devono essere riportati per l'intero sotterraneo o per gli scomparti classificati, i cantieri nei quali si sono prodotti sviluppi istantanei di gas o sono state rilevate manifestazioni sospette. In apposito registro sono trascritti i rapporti redatti a cura del direttore e da lui firmati, per ogni sviluppo istantaneo di gas o manifestazione sospetta che si fosse verificata, con indicazione della situazione topografica del cantiere, delle eventuali accidentalita' geologiche vicine, dei volumi di gas sviluppati e del materiale proiettato, della situazione dei luoghi prima e dopo le irruzioni di gas e delle altre manifestazioni sospette Verificatesi. Nello stesso registro devono essere riportati e firmati dai rispettivi incaricati i risultati delle ispezioni ordinarie ed occasionali eseguite nei posti di lavoro sospetti per sviluppo istantaneo di gas. Per il piano di cui al primo comma e per quello previsto all'articolo precedente si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo II, capo II.
Art. 410
La quantita' d'aria immessa nel sotterraneo e riconosciuta sufficiente per il turno di lavoro piu' numeroso non deve essere diminuita negli altri turni e nei periodi di tempo durante i quali gli operai non siano presenti al lavoro.
Art. 411
La corrente d'aria deve avere intensita' tale che nei cantieri e nelle vie l'atmosfera, in piena corrente, non contenga tenori superiori all'uno per cento di anidride carbonica, al cinque per centomila di ossido di carbonio, al due per centomila di idrogeno solforato, all'uno per centomila di anidride solforosa e al 2,5 per centomila di ossidi di azoto. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624)).
Art. 412
Nei cantieri di coltivazione delle miniere classificate grisutose la ventilazione e la velocita' di abbattimento del minerale devono essere regolate in modo che il tenore di grisu', in piena corrente d'aria, non superi l'uno per cento. In ogni circuito derivato, immediatamente a monte della sua immissione nella via principale di riflusso, il tenore di grisu' rilevato in piena corrente d'aria non deve essere superiore all'uno per cento. Nel riflusso generale delle stesse miniere il tenore di grisu', in piena corrente d'aria, non deve superare l'uno per cento. E' tollerata la presenza dell'1,5 per cento di grisu', immediatamente a monte dell'immissione al riflusso principale, soltanto per l'aria, di ritorno da lavori di ricerca o tracciamento nelle miniere suddette.
Art. 413
Nei sotterranei classificati per gas tossici o altrimenti nocivi, la percentuale volumetrica di ciascuno di essi, isolatamente considerato, rilevata in piena corrente d'aria con indicatori a lettura diretta riconosciuti idonei, o da analisi, tanto nel riflusso generale, che immediatamente a monte della immissione di un circuito derivato di ventilazione in una via principale di riflusso, non deve superare l'1,5 per cento di anidride carbonica, il dieci per centomila di ossido di carbonio, il cinque per centomila di idrogeno solforato, il due per centomila di anidride solforosa. Per i gas presenti in miscela che possono esercitare azione sinergica, avuto riguardo anche alla temperatura e umidita' dell'aria, le predette percentuali sono modificate in misura stabilita dall'ingegnere capo, sentito il direttore.
Art. 414
Nell'aria di riflusso di lavori di ricerca e di preparazione in miniere classificate per gas tossici o altrimenti nocivi, sono ammessi tenori dei suddetti gas superiori ai limiti di cui all'articolo precedente, quando la stessa aria venga immessa direttamente in una via principale di riflusso, a valle di qualsiasi altra immissione. Il personale addetto a tali lavori deve in tal caso fare uso di idonei mezzi di protezione individuale. Un sorvegliante, con l'ausilio di idonei indicatori a lettura diretta, tiene sotto controllo l'atmosfera dei cantieri. L'ingegnere capo stabilisce con suo provvedimento, sentito il direttore, il tenore massimo dei singoli gas tossici o nocivi, presenti nell'atmosfera, al di sopra del quale non possono essere eseguiti lavori, neppure facendo uso dei mezzi di protezione individuali.
Art. 415
Nelle miniere di cui al presente titolo, la corrente di ventilazione deve essere ottenuta per attivazione meccanica. Ogni miniera classificata per grisu' o per gas tossici o altrimenti nocivi, servita da un ventilatore principale, deve essere provvista di un ventilatore di riserva, capace di assicurare da solo e senza discontinuita' la ventilazione normale della miniera. In luogo di un ventilatore di uguale potenzialita' e' ammessa l'installazione di un ventilatore di soccorso capace, in caso di arresto del ventilatore principale, di assicurare senza discontinuita' una ventilazione tale da consentire almeno lo sgombero di tutti gli operai dal sotterraneo in condizioni di sicurezza.
Art. 416
Quando piu' ventilatori principali siano al servizio di unica lavorazione sotterranea classificata grisutosa, ovvero per gas tossici o altrimenti nocivi, l'ingegnere capo, sentito il direttore, puo' con suo provvedimento consentire l'installazione di un numero ridotto di ventilatori di riserva o di soccorso rispetto a quelli principali, in modo da assicurare la continuita' della ventilazione in determinate zone della miniera. Nel provvedimento sono precisati la potenzialita' di ciascuno dei ventilatori di riserva o di soccorso ed il luogo di installazione. Il direttore stabilisce con ordine di servizio il numero degli operai che in caso di ventilazione ridotta puo' rimanere nel sotterraneo per assicurare manutenzione indispensabili o servizi essenziali.
Art. 417
I ventilatori di riserva e di soccorso devono poter essere azionati anche da sorgenti di energia indipendenti da quelle che normalmente alimentazione i ventilatori principali.
Art. 418
Nelle miniere grisutose, i ventilatori principali devono essere, installati in modo da non poter essere danneggiati, per quanto sia tecnicamente prevedibile, da esplosioni od incidenti. Negli stessi impianti devono essere adottate le misure necessarie ad evitare l'accensione dei gas all'uscita del sotterraneo. Nelle miniere classificate per sviluppo istantaneo di gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, devono essere adottate porte che si chiudano spontaneamente in caso di inversione della corrente d'aria o altri dispositivi di pari efficacia. Nelle miniere di cui al presente titolo la installazione in sotterraneo di ventilatori principali non e' ammessa senza autorizzazione dell'ingegnere capo.
Art. 419
Quando le miniere occupano piu' di 25 persone nel turno piu' numeroso, i ventilatori principali devono essere provvisti, oltre che di un manometro di acqua, di un apparecchio registratore della pressione. I fogli di registrazione devono essere datati al momento dell'impiego e conservati per una durata di almeno tre mesi. Nelle miniere nelle quali non si abbia un registratore, la pressione del ventilatore deve essere rilevata al manometro ad acqua, almeno una volta per turno, da apposito incaricato.
Art. 420
Ogni impianto di ventilazione principale deve essere sorvegliato con continuita' da un operaio. In caso diverso esso deve essere munito di dispositivo automatico capace di trasmettere, in un locale permanentemente occupato della miniera, segnale di allarme per qualsiasi perturbazione o arresto della sua marcia. Quando manchi una sorveglianza continua, i ventilatori principali devono essere ispezionati da personale competente almeno una volta al giorno, secondo apposito ordine di servizio del direttore. Almeno ogni quindici giorni la persona preposta al servizio di ventilazione deve procedere ad ispezione di tutti i ventilatori principali della miniera. Annotazioni delle ispezioni e delle relative constatazioni devono essere riportate, a cura e firma della persona incaricata, nel registro della ventilazione.
Art. 421
Con ordine di servizio da portare a conoscenza degli interessati, il direttore dispone i servizi in modo che verificandosi l'arresto accidentale di un ventilatore principale, siano adottate immediatamente le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale. Quando entri in opera il solo ventilatore di soccorso deve procedersi allo sgombero del sotterraneo. Il ritorno degli operai al lavoro deve effettuarsi soltanto in seguito ad ordine del direttore o secondo le modalita' da lui stabilite, previa ispezione dei lavori.
Art. 422
E' vietato fermare i ventilatori principali senza ordine del direttore.
Art. 423
Nelle miniere dichiarate grisutose non e' consentito areare un posto di lavoro con getto di aria compressa. Gli impianti di ventilazione ausiliaria sono corredali da tubazione sufficientemente stagna, fino a conveniente distanza dalla fronte di lavoro. Il ventilatore e' installato sul tratto di condotta che si trova nella corrente di entrata d'aria quando trattasi di ventilazione soffiante, ed in quella di riflusso nel caso di ventilazione aspirante. L'insieme dell'impianto deve corrispondere inoltre alle condizioni previste all'art. 276. ((La ventilazione ausiliaria deve essere limitata ai lavori di preparazione dei cantieri e ai lavori di smantellamento nonche' ai cantieri direttamente collegati al circuito di ventilazione principale. I cantieri di coltivazione potranno essere attrezzati con ventilazione ausiliaria unicamente qualora siano state adottate misure complementari idonee a garantire la sicurezza o la sa- lute dei lavoratori.))
Art. 424
A cura del direttore, con apposito ordine di servizio, devono essere dettate per i ventilatori ausiliari le prescrizioni inerenti alla loro vigilanza, manutenzione ed eventuali arresti, con le misure cautelative da adottare.
Art. 425
E' vietato a coloro che non sono autorizzati interrompere la marcia di un ventilatore ausiliario per soddisfare esigenze di lavoro dei cantieri vicini. Nei cantieri a forte sviluppo di grisu', ove si verifichi una interruzione accidentale della ventilazione ausiliaria, gli operai devono dare immediato avviso al sorvegliante. Nel caso di cui al comma precedente gli operai devono abbandonare il cantiere. Quando l'interruzione sia predisposta, la persona incaricata deve preventivamente assicurarsi che tutti gli operai abbiano sgomberato il cantiere. Il ritorno del personale al posto di lavoro puo' effettuarsi solo quando, ripristinata la ventilazione ausiliaria, l'avvenuta bonifica dell'atmosfera nel cantiere sia stata accertata con indicatore idoneo a lettura diretta.
Art. 426
L'areazione per diffusione e' consentita per una lunghezza massima di 15 m nelle miniere classificate grisutose di prima categoria, ovvero per soli gas nocivi, quando, in base all'esperienza locale e ad accertamenti di controllo, si possa ritenere che in tali condizioni non si formino nei cantieri accumuli di grisu' o di gas nocivi. L'areazione per diffusione non e' consentita quando si tratti di avanzamenti lungo gallerie dirette verso vecchi lavori e per esplorazione di nuove zone del giacimento per le quali sia riconosciuto possibile un aggravamento delle emanazioni di grisu' o di altri gas nocivi. Nelle miniere grisutose, la reazione per diffusione non e' consentita quando si tratti di lavori in rimonta. Nelle miniere, o parti di esse, classificate grisutose di 2ª categoria, ovvero per gas tossici, l'areazione per diffusione non e' del pari consentita, salvo che negli avanzamenti che non si allontanio piu' dei sei metri da un circuito di ventilazione, sempre che in tali condizioni non sia da temere la formazione di accumuli dei suddetti gas.
Art. 427
Nelle miniere classificate grisutose la ventilazione, salvo che nei collettori generali di entrata d'aria e nei riflussi a valle di ogni cantiere, deve essere orizzontale o ascendente. Agli effetti del comma precedente sono considerati orizzontali i circuiti di ventilazione, o tratti di essi, aventi meno di 10° di inclinazione ed il cui profilo non si presti alla formazione di accumuli di grisu'. La disposizione di cui al primo comma non si applica ai lavori di preparazione e tracciamento condotti in rimonta a fondo cieco. Per i lavori di non lunga durata, anche inerenti alla coltivazione di modesti lembi o pannelli di minerale, specie se in corrispondenza a riscontrate irregolarita' di giacitura, il circuito di ventilazione puo' avere tratti in discesa, sempre che i profili dei cantieri possano per la loro regolarita' escludere la formazione di accumuli di grisu', la ventilazione sia attiva in ogni punto e se sia stata ottenuta autorizzazione dall'ingegnere capo.
Art. 428
Nelle miniere classificate grisutose, la coltivazione deve essere attuata per scomparti e settori alimentati da circuiti indipendenti di ventilazione. Gli scomparti di miniera sono indipendenti quando essi abbiano in comune ai fini della ventilazione solo vie generali di entrata e di uscita d'aria fra i lavori sotterranei e la superficie. I settori di miniera sono considerati indipendenti quando essi abbiano in comune ai fini della ventilazione soltanto vie principali di entrata e di uscita d'aria. La corrente di ventilazione puo' attraversare a monte dei cantieri zone gia' coltivate soltanto attraverso via efficacemente isolate.
Art. 429
Nelle miniere grisutose, i cantieri alimentati in serie dallo stesso circuito di ventilazione devono essere limitati i in modo che il numero complessivo degli operai in essi occupati nel turno piu' numeroso non superi settanta unita', sempre che siano soddisfatte le prescrizioni di cui tigli articoli 411, 412 e 413. Per le miniere a gas tossici o altrimenti nocivi e per quelle a sviluppo istantaneo di grisu' e dei gas suddetti, l'ingegnere capo, sentito il direttore, stabilisce caso per caso il numero massimo complessivo di operai che possono essere adibiti al lavoro nel turno piu' numeroso in uno stesso settore, sempre che siano osservate le norme di cui agli articoli richiamati nel comma precedente.
Art. 430
Nelle miniere grisutose di 2ª categoria, ogni lavoro di ricerca e di preparazione deve essere areato da un circuito indipendente di ventilazione non comprendente cantieri in coltivazione. La norma di cui al comma precedente si applica amiche alle miniere grisutose assegnate alla 1ª categoria, quando l'ingegnere capo abbia riconosciuto che in taluni cantieri di ricerca o di preparazione di questa ultima, orientati verso zone nuove del giacimento o diretti verso vecchi lavori, possa verificarsi un aggravamento del regime grisutoso. Nelle miniere, grisutose di 1ª categoria, per le quali in base all'esperienza nomi si abbia motivo di temere la formazione di accumuli di grisu', un cantiere di ricerca o di preparazione puo' essere inserito a valle di altri cantieri di coltivazione nel circuito di ventilazione di questi ultimi, sempre che, il tenore di grisu' rilevato in piena corrente d'aria immediatamente a monte della immissione del circuito di areazione suddetto nella via principale di riflusso nomi superi l'uno per cento.
Art. 431
Nelle miniere classificate ad emanazioni di idrogeno solforato le vasche di raccolta delle acque di drenaggio e l'ambiente dove sono installate le pompe per l'eduzione devono ricavarsi in zona distanziata dai collettori generali di entrata e di uscita d'aria. L'aria, che ha ventilato tali ambienti deve essere inviata, direttamente al collettore principale di riflusso.
Art. 432
Nelle comunicazioni di corto circuito fra i collettori generali di entrata e di uscita d'aria, devono adottarsi armature incombustibili. In esse e' vietato il carreggio, il transito degli operai ed il deposito di materiali. Quando si tratti di miniere grisutose o a sviluppo istantaneo di grisu', nelle vie di comunicazione di cui al precedente comma devono essere interposte doppie porte di ferro, una almeno delle quali capace di resistere nei due sensi ad una pressione di 10 atmosfere. Almeno alla stessa pressione devono resistere i diaframmi che separano i collettori suddetti. Le comunicazioni stabilite fra le vie principali di entrata e di ritorno d'aria, che non siano piu' utilizzate, devono essere sollecitamente e solidamente sbarrate.
Art. 433
Nelle miniere soggette a classifica, il controllo del servizio di ventilazione deve essere affidato ad un tecnico specificamente competente e responsabile al quale il direttore deve notificare l'ordine di servizio di cui all'art. 442. Quando si tratti di miniera avente oltre 300 operai all'interno nel turno piu' numeroso, allo stesso servizio di ventilazione e' assegnato anche un sorvegliante alle dipendenze del tecnico responsabile del servizio. Gli addetti al servizio di ventilazione e le altre persone alle quali vengono affidati per motivi di controllo ed accertamento, indicatori per gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, devono essere addestrati all'uso di tali strumenti.
Art. 434
Nei sotterranei grisutosi, i sorveglianti, il personale addetto al servizio della ventilazione o al brillamento delle mine, e le altre persone incaricate di eseguire controlli dell'atmosfera in cantieri dove possono determinarsi accumuli di grisu', devono essere muniti di lampada di sicurezza a benzina o di altro apparecchio indicatore di grisu', a lettura diretta, di tipo riconosciuto idoneo. Nei sotterranei soggetti ad emanazioni di gas tossici o altrimenti nocivi, il personale suddetto deve essere munito di adatti indicatori riconosciuti idonei.
Art. 435
Nei cantieri in attivita', nei quali la direzione dei lavori ha ragione di ritenere che possano determinarsi tenori di grisu' e gas tossici o altrimenti nocivi nella misura superiore a quella prevista agli articoli 412 e 413, devono essere messi a disposizione del caposquadra ivi impiegato adatti indicatori.
Art. 436
Il personale addetto alle ispezioni deve essere munito di maschere e di altri mezzi di protezione, quando si tratti di miniere ad emanazione di gas tossici o altrimenti nocivi. Le maschere e gli altri mezzi di protezione devono essere di tipo riconosciuto idoneo.
Art. 437
Quando si sia verificata una sospensione di lavoro di almeno otto ore, al massimo tre ore prima dell'inizio della discesa nel sotterraneo degli operai, il personale del servizio di ventilazione, coadiuvato dal personale di sorveglianza ai lavori, deve ispezionare i cantieri, le vie del sotterraneo ed ogni altro luogo accessibile agli operai. Nell'ispezione sono rilevate, con idonei indicatori a lettura diretta, le percentuali di grisu' o gas tossici o altrimenti nocivi presenti. Nel caso di riscontrate irregolarita' il direttore deve esserne informato sollecitamente. I sorveglianti di servizio devono ispezionare durante il turno di lavoro almeno due volte i cantieri, le vie del sotterraneo ed in genere qualsiasi luogo ritenuto pericoloso o sospetto, accertandosi della presenza o meno di grisu', gas tossici o altrimenti nocivi e rilevandone le percentuali volumetriche. Prima della ripresa dei lavori nei cantieri dove si sia verificata una interruzione della ventilazione tale da far temere la formazione di accumuli di gas, o dopo lo sgombero del personale, devono essere eseguite le ispezioni di accertamento della bonifica dell'atmosfera, previste nell'ordine di servizio di cui all'articolo 442.
Art. 438
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