DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128

Type DPR
Publication 1959-04-09
Ultimo aggiornamento 2009-12-14
State In force
Source Normattiva
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Gli organi di sostegno di ancoraggio dei trasportatori meccanici devono essere indipendenti dai preesistenti sostegni del cantiere o della via a meno che questa ultima sia solidamente murata o che i sostegni sia no stati gia proporzionati tenendo conto delle sollecitazioni causate dai trasportatori.

Art. 151

Quando debba procedersi alla temporanea rimozione di un sostegno isolato, si deve provvedere preventivamente alla adozione di idoneo sostegno compensativo.

Art. 152

L'armamento deve essere particolarmente curato e controllato quando i lavori si approssimano a faglie importanti di posizione nota o a zone gia' coltivate. Analoghe cautele devono adottarsi per l'armatura in corrispondenza della comunicazione dei cantieri di coltivazione con le vie di accesso e nelle biforcazioni ed incroci delle gallerie.

Art. 153

E' vietato procedere al ricupero di armature senza ordine del sorvegliante e senza che siano state prese adeguate misure di sicurezza.

Art. 154

Gli operai che eseguono lavori nei pozzi, anche inclinati, ove manchi un appoggio sicuro debbono preventivamente legarsi con cinture, bretelle o altro sistema di sicurezza ad una fune assicurata ai robusto sostegno. L'operaio che per particolari motivi di lavoro si trovi sul tetto della gabbia di estrazione oppure sopra benne deve essere assicurato con funi alle catene o alla fune di estrazione.

Art. 155

Nell'escavazione e nell'approfondimento di un pozzo devono essere installati almeno due solidi impalcati per proteggere il personale (di eventuali cadute di materiali. L'impalcato prossimo al fondo deve seguire l'approfondimento del pozzo rimanendone a distanza, non superiore a 20 m. Le benne non devono essere riempite fino all'orlo. Gli attrezzi ed oggetti ingombranti devono essere legati alla fune di estrazione.

Art. 156

Quando in un pozzo si debba procedere a riparazioni o ad altri lavori che richiedono la costruzione di una impalcatura di servizio, si deve installare piu' in basso un impalcato di sicurezza.

Art. 157

Gli impalcati mobili debbono essere assicurati alla fune d'estrazione con almeno quattro tiranti indipendenti.

Art. 158

Dopo il riposo festivo ed ogni altra sospensione del lavoro di durata non inferiore a 24 ore i sorveglianti o altre persone appositamente incaricate debbono accertarsi, prima che il lavoro sia ripreso, delle condizioni di sicurezza dei cantieri.

Art. 159

Il sorvegliante del turno smontante deve riferire a quello del turno inontante sulle irregolabilita' verificatesi nei cantieri durante il suo turno e sulle misure adottate.

Art. 160

Ad ogni lavoro di abbattimento o di armatura debbono essere addetti almeno due operai. Tuttavia un operaio vi puo' lavorare isolatamente se vi siano soddisfacenti condizioni di sicurezza, o quando possa essere visto o udito da altri. E' vietato impiegare in lavori sotterranei operai di prima assunzione o non pratici del cantiere se non in compagnia di altra persona esperta e cio' fino a quando non abbiano acquisito sufficiente pratica.

Art. 161

Gli operai, prima di accingersi al lavoro, debbono accertarsi dello stato di sicurezza del cantiere e delle vie di accesso. Essi hanno l'obbligo di eseguire le piccole riparazioni occorrenti alle scale, ai puntelli, ai tavolati, alle armature dei pozzetti o delle gallerie che servono ai rispettivi cantieri e che avessero subito guasti durante il lavoro. Quando occorrano riparazioni che non possono eseguire essi stessi o che richiedano lungo tempo, ne devono avvertire il sorvegliante. Devono inoltre avvertire il sorvegliante ove constatino l'esistenza di pericoli di qualsiasi genere.

Art. 162

Nelle lavorazioni sotterranee delle miniere e delle cave il materiale occorrente per l'armatura deve trovarsi in quantita' sufficiente in posti prestabiliti e vicino ai luoghi di impiego. E' vietato usare per le armature legname impregnato di sostanze incendiabili o nocive alla salute.

Art. 163

Il materiale da adoperarsi nei cantieri non deve ingombrare le vie sotterranee ne' costituire pericoli per le persone. E' vietato l'accumulo in sotterraneo del materiale abbattuto qualora cio' costituisca pericolo.

Art. 164

Gli operai non debbono introdursi, senza ordine del sorvegliante, nei fornelli o pozzetti che servono al gettito dei materiali.

Art. 165

E' vietato gettare materiale nelle tramogge e nei fornelli di gettito non chiusi alla estremita' inferiore, senza aver prima dato avvertimento agli operai che si trovano alla base e senza aver ricevuto risposta.

Art. 166

E consentita la simultaneita' dell'operazione di riempimento nei vagonetti all'estremita inferiore dei fornelli di gettito e dell'operazione di versamento dei materiali nei fornelli stessi nel solo caso in cui in questi ultimi si trovi materiale in quantita' sufficiente per impedire la caduta immediata nel vagonetto di quanto e' stato gettato dalla bocca superiore. In caso diverso gli addetti devono scambiarsi tempestivamente apposito segnale per evitare la simultaneita' delle operazioni.

Art. 167

Dopo ogni volata di mine l'operaio di cio' incaricato deve verificare il fronte, le pareti e la volta dello scavo. Qualora noti alcunche' di anormale deve avvertire il sorvegliante il quale indica le misure cautelative da seguire. Il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino pericolo di improvviso distacco devono essere eseguiti prima di qualsiasi altro lavoro e impiegando utensili adatti e di adeguata lunghezza.

Art. 168

Nello scegliere metodi di abbattimento e di ripiena nel determinare la migliore velocita' di avanzamento e' fatto obbligo di tener conto delle preminenti esigenze di sicurezza in rapporto alla possibilita' di distacchi o franamenti, di sviluppo di gas pericolosi, di formazioni di polveri e simili.

Art. 169

Nei cantieri inclinati con pendenza superiore a 30°, coltivati a ripiena, e' fatto obbligo di provvedere alla installazione di robuste opere di ritegno della ripiena in corrispondenza della base del cantiere, e di accertarsi che i vuoti siano completamente riempiti.

Art. 170

Quando nelle coltivazioni per vuoti si lasciano in posto pilastri, questi devono avere dimensioni adeguate ad assicurare la stabilita' allo schiacciamento.

Art. 171

Nelle coltivazioni per scoscendimento di minerale il lavoro deve procedere in modo che gli operai siano protetti dalle armature o dalla volta della galleria contro la caduta dei materiali ed ed abbiano una sicura via di scampo.

Art. 172

Il disarmo nei lavori a franamento di tetto deve essere fatto da operai esperti e con apparecchi idonei alla trazione dei legnami manovrati da opportuna distanza. E' proibito l'accesso alla zona disarmata. L'ulteriore raccolta di materiale utile puo' farsi soltanto a distanza di sicurezza.

Art. 173

Nei sotterranei delle miniere e delle cave e' vietato usare motori a vapore. L'uso dei motori fissi a combustione interna e' ammesso solo dietro autorizzazione dell'ingegnere capo, il quale l'accorda quando abbia constatata l'avvenuta, adozione di adeguate cantele contro l'inquinamento dell'aria del sotterraneo ed il pericolo d'incendio.

TITOLO V Trasporti e circolazione del personale CAPO I Disposizioni generali Vagonetti

Art. 174

E' vietato impiegare vagonetti costruiti in modo che resti uno spazio minore di 6 cm fra le pareti frontali delle casse quando essi vengono a contatto nei tratti curvilinei a minimo raggio. Per il trasporto a mano e vietato l'uso di vagonetti non muniti di maniglie sulle pareti frontali.

Art. 175

Non devono essere rimessi sul binario da un solo operaio se non a mezzo di leva i vagonetti carichi deragliati. Nel caso di trazione animale o meccanica, l'operazione dove essere eseguita soltanto dopo che sia stato distaccato il quadrupede dal convoglio o fermata, la macchina motrice. I vagonetti, i contrappesi ed i carrelli trasportatori deragliati su piani inclinati possono essere rimessi a mano sui binari o sulle guide soltanto dopo che essi siano stati assicurati contro la fuga, quando possibile, a mezzo di dispositivo indipendente dall'impianto di estrazione e frenatura. Gli operai addetti alla manovra si devono disporre di fianco e mai a livello inferiore sullo stesso binario impegnato. Il trasporto non deve essere ripreso prima, che gli operatori della manovra si siano messi al sicuro.

Art. 176

E' fatto obbligo di agganciare i vagonetti spinti insieme fatta eccezione nei posti di carico, scarico e manovra. Gli organi di agganciamento devono essere tali da evitare distacchi accidentali e strisciamenti sulla via di corsa.

Art. 177

L'agganciamento e il distacco devono effettuarsi solo quando i vagonetti sono fermi e i quadrupedi distaccati. I vagonetti fermi su vie inclinate devono essere bloccati.

Art. 178

Gli operai che spingono i vagonetti devono collocare la lampada portatile accesa, in modo che la luce sia visibile da chi procede in senso inverso. Il trasporto con quadrupedi deve essere effettuato al passo. Il guidatore deve procedere, con la lampada accesa, vicino all'animale.

Art. 179

Il posto di guida delle locomotive deve avere protezione fissa e consentire al conducente la visibilita' del percorso nei due sensi di marcia senza bisogno di sporgersi.

Art. 180

Le locomotive devono essere dotate di un sistema frenate da sottoporre a revisione ogni due mesi. Se i vagonetti sono muniti di freni e serviti da idoneo personale, si puo' ridurre in proporzione la potenza frenante della locomotiva.

Art. 181

Il carico massimo trainabile e' stabilito in relazione alla velocita' massima del convoglio e alla pendenza della via in modo che il conducente abbia in qualunque circostanza il controllo della marcia del convoglio. La distanza di arresto di un convoglio non deve in ogni caso superare gli 80 m. Il conducente deve essere messo a conoscenza delle distanze di arresto in relazione alle caratteristiche dei convogli ed alle condizioni di marcia.

Art. 182

Le locomotive devono essere dotate di fari elettrici regolabili dal posto di guida e piazzati nei due sensi di marcia, atti a fornire una illuminazione sufficiente su una lunghezza corrispondente almeno alla distanza massima di arresto del convoglio nelle condizioni di impiego, aumentata del 30 per cento. Esse devono essere munite di apparecchio per segnalazioni acustiche adibili alla stessa distanza.

Art. 183

Le locomotive devono essere provviste di spandisabbia per ogni senso di marcia azionabile dal posto di guida.

Art. 184

Le locomotive devono essere provviste di dispositivo di blocco atto ad impedire la messa in moto. Lo sblocco deve essere possibile solo a mezzo di attrezzi speciali da custodirsi dalle persone autorizzate ad usarli. E' fatto divieto al conducente di mettere o mantenere in marcia la locomotiva stando fuori dal posto di guida, ai meno che non sia provvista di telecomando. Il conducente non deve abbandonare la locomotiva, se non dopo aver azionato i dispositivi di blocco ed i freni.

Art. 185

((I mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, ed in genere i motori a combustione interna impiegati in sotterraneo, devono essere di tipo dichiarato idoneo e impiegare combustibile anch'esso dichiarato idoneo.))

Art. 186

((Prima dell'impiego di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in determinate vie del sotterraneo di una miniera e nel caso di successive modifiche, il direttore deve darne comunicazione all'ingegnere capo precisando le caratteristiche del mezzo, i luoghi e le condizioni d'impiego.))

Art. 187

((I gas di scappamento non diluiti di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in servizio in sotterraneo devono essere esaminati, per la loro composizione chimica, con motore in marcia a velocita' massima e a pieno carico ed a velocita' ridotta e a vuoto, almeno ogni trimestre. Quando tali gas rivelano all'analisi o ad un indicatore a lettura diretta percentuali volumetriche di ossido di carbonio superiori all'1,5 per mille, il mezzo deve essere escluso dal servizio in sotterraneo)).

Stazioni di deposito delle locomotive a combustione interna nel sotterraneo ((SOTTOTITOLO SOPPRESSO DALLA L. 15 GIUGNO 1984, N. 246))

Art. 188

((I locali per la stazione di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nei sotterranei delle miniere devono: a) avere pavimento costituito da materiali che non trattengano e non assorbano oli combustibili; b) essere rivestiti con materiali incombustibili; c) essere provvisti di due porte di uscita di costruzione robusta in materiale incombustibile, atte ad aprirsi verso l'esterno ed a chiudersi automaticamente. Le aperture del deposito devono potersi chiudere ermeticamente dall'esterno;)) d) essere muniti di recipienti metallici destinati alla conservazione dei residui grassi e degli olii di rifiuto che devono essere evacuati giornalmente; e) essere provvisti all'interno ed all'esterno, nei dintorni immediati della stazione, di estintori in numero e potenzialita' adeguata e di altri materiali e mezzi idonei per l'estinzione di un incendio; f) avere le gallerie di accesso armate con materiale incombustibile per almeno 10 m a monte ed a valle della stazione; g) essere provvisti di un impianto fisso di illuminazione di tipo stagno.

Art. 189

Le vie percorse da convogli a trazione meccanica con velocita' superiore a 2,5 m/sec devono essere corredate con sistemi di segnali ottici all'entrata, all'uscita, ai posti di manovra, di diramazione e agli incroci. La direzione stabilisce con proprio ordine di servizio le modalita' di circolazione del personale in rapporto al sistema di segnalazione adottato. Le difficolta' di transito lungo la linea, come lavori in corso e simili, devono essere segnalate con mezzi luminosi.

CAPO II Trasporti sotterranei su vie orizzontali o poco inclinate. Inclinazioni consentite. Frenatura.

Art. 190

L'inclinazione dei piani di stazione e dei posti di carico e scarico deve essere limitata in modo da impedire movimenti spontanei dei vagonetti. E' vietata la circolazione di vagonetti isolati spinti a mano su vie aventi pendenza superiore al 10 per mille. Per brevi tratti e' consentita la pendenza, massima del 15 per mille. Per i treni di vagonetti scorrenti per gravita' e' fatto obbligo di adottare impianti fissi di frenatura od altri dispositivi automatici atti ad arrestarne o limitarne la corsa.

Art. 191

Nel trasporto a mano, gli operai che spingono i vagonetti devono mantenere fra di loro una distanza non inferiore a quindici metri, salvo nelle stazioni e nei posti di carico, scarico e manovra. Fra i convogli trainati da locomotive si deve mantenere un intervallo di almeno una volta e mezzo la distanza di arresto del convoglio.

Art. 192

Le locomotive in marcia normale devono essere agganciate in testa al convoglio. Si puo' derogare da tale norma nei tratti percorsi in salita. In coda al convoglio che deve avere i fari accesi deve essere posta una lampada a luce rossa. Devono essere date segnalazioni acustiche prima di mettere in moto il convoglio, agli incroci di vie nelle curve e quando si giunge alle stazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle locomotive isolate.

Art. 193

Nei traini a catene o a funi continue e' vietato a chiunque prendere posto sui vagonetti. Nei trasporti con locomotive gli eventuali addetti all'accompagnamento possono prendere posto su vagonetti purche' questi siano appositamente attrezzati.

Art. 194

Gli impianti di trasporto con nastri devono essere corredati da dispositivi atti ad arrestarne il movimento da vari punti dell'impianto attraverso mezzi capaci di trasmettere il comando alla testa motrice. Tali mezzi devono essere disposti ad intervalli non superiori ai 30 m. In mancanza di tali dispositivi deve potersi trasmettere un segnale di arresto del nastro.

Art. 195

Le teste motrici dei nastri trasportatori, se non sono vigilate dal personale, devono essere corredate da dispositivo automatico di arresto per lo slittamento del nastro sul tamburo.

Art. 196

Le operazioni relative al trasporto del materiale con nastri trasportatori devono essere disciplinate con ordine di servizio del direttore.

CAPO III Trasporti sotterranei su piani inclinati Stazioni dei piani inclinati

Art. 197

Alla sommita' ed alle stazioni intermedie dei piani inclinati devono essere, installati dispositivi di arresto o di sbarramento da azionarsi dagli operai addetti alla manovra dei vagonetti in modo che sia impedita la entrata accidentale di questi sul piano inclinato. Alla base di ogni piano inclinato deve essere predisposto un riparo per il personale addetto alla manovra dei vagonetti contro il pericolo di fughe.

Art. 198

Le funi destinate alla trazione dei vagonetti o dei carrelli trasportatori e quelle in uso per i contrappesi devono presentare, prima dell'installazione, un carico di rottura almeno sestuplo del massimo carico statico. I dispositivi di collegamento della fune di trazione coi vagonetti, col carrello trasportatore o con i contrappesi, e dei vagonetti tra loro, devono essere tali da escludere la possibilita' di distacco accidentale. Le funi e gli attacchi devono essere esaminati settimanalmente.

Art. 199

Nella trazione con funi o con catene continue si debbono applicare apparecchi di sicurezza contro la possibilita' di fuga dei vagonetti in caso di distacco del mezzo di trazione.

Art. 200

Nei piani inclinati adibiti al servizio di estrazione fra le diverse stazioni interne e quella di testa devono essere installati mezzi permanenti di segnalazione. Apposite istruzioni debbono essere affisse nei luoghi di trasmissione e di ricezione dei segnali.

Art. 201

Durante il trasporto nessuno deve trovarsi lungo i piani inclinati. Prima di dare il via alle operazioni di trasporto il ricevitore della stazione di testa deve essere certo, dalla segnalazione ricevuta, che nessuna persona si trovi lungo il piano inclinato. Le persone che transitano lungo il piano inclinato devono avvertire, a mezzo degli appositi segnali, del loro ingresso e della loro uscita dal piano inclinato. E' vietato l'accesso nel locale dell'argano al personale che non vi sia addetto. Tale divieto deve essere segnalato da appositi avvisi.

CAPO IV Estrazione e circolazione del personale nei pozzi Guide ed accessi dei pozzi

Art. 202

Il trasporto nei pozzi deve essere eseguito mediante apparecchi guidati. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 GIUGNO 1984, N. 246)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 GIUGNO 1984, N. 246)). Il complesso del guidaggio e' sottoposto a controllo almeno una volta al mese ed i risultati sono riportati in registro. Nella fase di approfondimento, o durante la riparazione dei pozzi o in installazioni provvisorie, e' consentito l'uso di benne senza guida limitatamente ad una lunghezza di venti metri, purche' siano impiegate funi antigiratorie.

Art. 203

Gli accessi ai pozzi nelle stazioni interne ed esterne debbono essere illuminati e muniti di cancelli o di altre chiusure adeguate apribili soltanto in presenza della gabbia. In caso di estrazione con benna libera, che debba essere sganciata e vuotata a bocca aperta del pozzo, deve essere applicata alla stazione di ricevimento una barra alla quale possa appoggiarsi il ricevitore per manovrare la benna. Il ricevitore deve essere assicurato con fune. Le piattaforme di lavoro fisse da installare nei pozzi devono essere previste per la massima sollecitazione con coefficiente di sicurezza non inferiore a 6.

Art. 204

Debbono installarsi apparecchi di segnalazione idonei a collegare le stazioni interne dei pozzi con la stazione esterna, e con la stazione piu' alta quando l'estrazione si faccia, fra i livelli interni. Devono essere altresi' collegate la stazione esterna, o quella piu' alta, con il locale delle macchine.

Art. 205

I movimenti delle gabbie e delle benne nei pozzi debbono essere regolati da segnalazioni convenzionali nettamente percepibili e tali da non dar luogo a confusione fra stazioni diverse. Speciale segnale convenzionale, ottico ed acustico, deve essere riservato e trasmesso quando si tratti di trasporto di persone. Le segnalazioni debbono essere stabilite dalla direzione della miniera e chiaramente riportate su apposite tabelle in ogni stazione. La segnalazione di fermata della gabbia deve essere data con un sol colpo. Nelle stazioni dove prestano servizio ingabbiatori, solo questi debbono trasmettere i segnali. I dispositivi elettrici di segnalazione devono essere tali da impedire la trasmissione simultanea di segnali da piu' stazioni.

Art. 206

Quando il trasporto delle persone abbia luogo con gabbie a piu' piani, cui si acceda simultaneamente a mezzo di stazioni all'uopo attrezzate con corrispondenti ripiani, gli apparecchi di segnalazione del ripiano da cui si comandano i movimenti della gabbia devono essere tali da rimanere bloccati fino a quando tutti gli altri ripiani abbiano segnalato di essere pronti.

Art. 207

I ricevitori addetti alle stazioni dei pozzi non debbono abbandonare il loro posto durante il servizio se non dopo avere avvertito la stazione di testa ed essersi fatti sostituire.

CAPO V Macchine ed altre installazioni per l'estrazione e la circolazione del personale nei pozzi e nei piani inclinati. Funi Freni per argani a mano e sistemi automotori

Art. 208

Gli argani a mano debbono essere provvisti di congegni di frenatura nonche' di organi di arresto automatico funzionanti con il semplice abbandono della manovella di comando. Le pulegge per i piani inclinati e per i pozzi automotori debbono essere munite di un freno a contrappeso che operi automaticamente quando venga a mancare l'azione del manovratore.

Art. 209

Gli argani a motore e le macchine di estrazione adibiti al solo trasporto di materiali debbono essere provvisti di un freno di servizio capace di arrestare il movimento in ogni posizione dell'argano o della macchina e di poter essere azionato anche in caso di mancanza della corrente elettrica o di fluido motore. Detto freno deve essere disposto in modo da restare serrato quando venga a mancare l'azione del manovratore e, qualora non sia accompagnato dal freno di sicurezza di cui ai commi seguenti, deve essere applicato direttamente sul tamburo dell'argano o sull'albero di esso. Gli argani a motore e le macchine di estrazione adibiti anche al trasporto del personale devono essere provvisti, oltre che del freno di servizio di cui ai primo comma, anche di un freno di sicurezza che agisca a contrappeso direttamente sui tamburi dell'argano. L'azionamento del freno di sicurezza deve provocare il simultaneo annullamento dello sforzo motore. Il freno di sicurezza deve poter essere azionato dal posto di manovra. E' ammesso un unico organo frenante, agente direttamente sui tamburi, che risponda a tutti i requisiti per il freno di servizio e per quello di sicurezza, con due distinti comandi. Il freno di sicurezza e' obbligatorio anche per le macchine e gli argani adibiti al solo trasporto di materiale quando la potenza sia superiore a 76 CV.

Art. 210

Il freno applicato alle macchine di estrazione dei pozzi deve essere idoneo a sostenere almeno il triplo della differenza massima di peso esistente tra i due compartimenti nei quali si compie la estrazione in servizio di circolazione del personale e almeno il doppio in servizio di trasporto del materiale. Nelle macchine adibite alla circolazione del personale devono essere applicati freni tali che ognuno di essi assicuri una decelerazione di almeno 1,5 m/sec², ma non superiore a 5 m/sec², nelle condizioni di carico e per la posizione delle gabbie che rendono massima la differenza di peso fra il carico discendente e quello ascendente.

Art. 211

Nei pozzi ove si effettua il trasporto delle persone e in quelli nei quali si esegue l'estrazione con velocita' superiori a 2 m/sec, devono essere installati un indicatore di posizione delle gabbie ed una suoneria che dia tempestivo avviso dell'arrivo alle stazioni estreme. Per l'indicatore non devono applicarsi trasmissioni per attrito. Nei pozzi suddetti deve essere inoltre installato un dispositivo evita molette automatico che liberi il freno di sicurezza se la gabbia sorpassi di un'altezza anormale il piano della stazione di arrivo.

Art. 212

Nei pozzi ove si effettua il trasporto di personale e materiale con macchine di estrazione che consentano una velocita' superiore a 5 m/sec, o solo trasporto di materiale con macchine che consentano velocita' superiori a 10 m/sec, oltre agli apparecchi di cui al precedente articolo, devono essere applicati i seguenti apparecchi sussidiari: 1) un indicatore registratore della velocita', disposto in modo da essere visibile dal posto di manovra dell'arganista. I diagrammi giornalieri devono essere conservati per tre mesi; 2) un dispositivo ad azione regolabile che comanda il freno di servizio; 3) un'apparecchiatura automatica per liberare il freno di sicurezza se manchi o diminuisca sensibilmente l'energia alimentatrice della macchina di estrazione, o se la velocita' di marcia delle gabbie superi del 20 per cento il valore massimo previsto rispettivamente per il servizio di estrazione o per il trasporto del personale. La velocita' massima consentita per il trasporto delle personale e' di 10 m/sec.

Art. 213

L'altezza del castello di estrazione deve essere tale da permettere di arrestare la gabbia prima che l'organo di attacco giunga alle molette, anche quando essa arrivi alla stazione superiore con la massima velocita' di marcia consentita, tenuto conto dei dispositivi di arresto.

Art. 214

In tutte le installazioni previste negli articoli 211 e 212, al di sopra della stazione superiore deve essere effettuato un ravvicinamento o un'ingrossamento delle guide rigide, o applicato altro dispositivo che produca uno sforzo progressivo di frenatura della gabbia quando questa oltrepassi di un'altezza anormale il piano della stazione. Debbono inoltre essere applicati sopra la stazione superiore tacchetti automatici di sicurezza.

Art. 215

Gli arganisti addetti al trasporto del personale devono essere riconosciuti idonei mediante visite mediche semestrali.

Art. 216

Gli arganisti o altri incaricati dalla direzione devono giornalmente controllare gli apparecchi e le installazioni che servono alla estrazione ed alla circolazione del personale nei piani inclinati e nei pozzi. Una verifica dettagliata degli apparecchi predetti deve essere fatta almeno ogni quindici giorni da personale specificamente designato che e' tenuto a farne rapporto alla direzione. Gli apparecchi automatici debbono essere revisionati almeno ogni sei mesi da un tecnico specializzato che e tenuto a farne rapporto alla direzione.

Art. 217

Le funi metalliche non devono essere sottoposte a carico statico superiore ad 1/6 della loro resistenza alla rottura nel trasporto di materiali e ad 1/8 nel trasporto di persone o nei trasporti misti. Le funi tessili non devono essere sottoposte a carico superiore ad 1/4 e ad 1/6 della loro resistenza alla rottura nei casi rispettivamente previsti dal primo comma.

Art. 218

Deve essere tenuto un registro per le funi impiegate nel trasporto del personale. Nel registro sono elencati, per ogni fune, le caratteristiche di fabbricazione, le condizioni di impiego, i risultati dei controlli periodici e delle prove eseguite ed ogni altro elemento caratteristico della fune richiesto dall'Ingegnere capo.

Art. 219

Rispetto a ciascuna fune impiegata per apparecchi di trasporto delle persone debbono essere osservate le seguenti cautele: 1) prima dell'installazione deve essere accertata la resistenza a trazione della fune, o mediante certificato d'origine per le funi nuove, oppure, in ogni altro caso, mediante prove appositamente eseguite. Se la fune e' metallica, devono essere anche accertate con le stesse modalita' la resistenza a trazione dei fili che la compongono e il loro comportamento alla flessione; 2) ogni sei mesi durante il primo anno di uso ed ogni quattro mesi durante gli anni successivi, si deve procedere al taglio del tronco di fune sovrastante lo attacco della gabbia, ad un'altezza tale che comprenda almeno un metro di fune libera al disopra del dispositivo di attacco e consenta l'asportazione di un tratto di fune di lunghezza non inferiore a due metri. La parte tagliata, dopo verifica, deve essere sottoposta a prova di resistenza a trazione e, se trattasi di fune metallica, anche a prova di flessione dei fili. Per le funi metalliche e' ammesso determinare la resistenza della parte tagliata mediante prova a trazione sui singoli fili che la compongono, valendosi poi dei dati di proporzionalita' tra la resistenza della fune intera e quella dei singoli fili in possesso all'atto dell'installazione della fune, ai sensi del precedente numero 1). Dal computo dei fili da considerare per il calcolo della resistenza nel modo anzidetto, oltre a quelli rotti devono essere esclusi i fili che, all'atto della prova, hanno rivelato una resistenza a trazione che risulti del 10 per cento o piu' al di sotto della inedia riscontrata.

Art. 220

Ogni fune, prima di essere impiegata nella circolazione del personale, deve essere provata almeno per venti viaggi a pieno carico di materiale e, dopo ogni taglio ed ogni rinnovamento dell'attacco, almeno per dieci viaggi.

Art. 221

Ogni fune impiegata per la circolazione del personale deve essere verificata per l'intera lunghezza ogni 30 giorni. La verifica deve essere eseguita, in piena luce, dopo aver asportato il grasso che ricopre la fune e in modo che questa scorra con una velocita' non superiore a 0,50 m/sec. Nel caso di funi spiroidali o chiuse, la verifica e' eseguita con l'ausilio di idonee apparecchiature. Durante questa verifica e' anche misurato in diversi punti il diametro della fune. Se a seguito della verifica lo stato apparente o il numero dei fili rotti della fune risulti tale da far dubitare della sua sicurezza, si deve sospendere immediatamente l'esercizio della fune come trasporto di personale e sottoporla a piu' frequenti controlli. Per le funi impiegate a solo servizio di estrazione la verifica di cui sopra e' obbligatoria per argani aventi potenza superiore a 50 CV.

Art. 222

Le funi metalliche devono essere messe fuori uso quando si verifichi una delle seguenti condizioni: a) se il coefficiente di sicurezza scende al di sotto di sei rispetto al massimo carica statico; b) se la fune presenti in una parte qualsiasi, su una lunghezza di due metri, un numero di fili rotti superiore al decimo del numero totale; c) se, a seguito dei piu' frequenti controlli disposti ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente, si riscontri in anormale progressivo aumento nel numero dei fili rotti o arrugginiti.

Art. 223

Per ogni impianto adibito normalmente al trasporto del personale deve essere disponibile una fune di riserva.

Art. 224

Al servizio di pozzi interni, di pozzi di riflusso o comunque di pozzi ve si riscontri elevata umidita' relativa, devono impiegarsi funi metalliche ad elementi galvanizzati, oppure funi metalliche ordinarie coperte da un rivestimento protettivo di grasso lubrificante.

Art. 225

Le macchine di estrazione devono essere sottoposte ad esame da parte di un tecnico qualificato prima della loro messa, in servizio e successivamente ogni anno per accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dal presente decreto. I regolatori di velocita' elettrici devono essere verificati ogni sei mesi. Le verifiche devono essere registrate.

CAPO VI Trasporti in superficie Materiale fisso e mobile

Art. 226

Per i trasporti in superficie valgono, in quanto applicabili, le norme per i trasporti interni su vie orizzontali o poco inclinate mediante vagonetti isolati o riuniti in treni.

Art. 227

Se la ferrovia e' fiancheggiata in ambo i lati da pareti o da cataste di materiali, tra la sagoma d'ingombro del materiale rotabile ed una delle pareti o delle file di cataste deve intercorrere uno spazio libero di almeno 0,60 m.

Art. 228

Le locomotive devono essere munite di idoneo apparecchio per segnalazione acustica. Di notte o in caso di nebbia si devono munire i treni di lampade a luce bianca in testa e a luce rossa in coda, e i posti di scambio o di manovra debbono essere illuminati.

Art. 229

Per i piani inclinati esterni valgono le disposizioni relative ai piani inclinati interni, in quanto applicabili. Nei piani inclinati non rettilinei e' consentita la azione di addetti alla guida della fune, purche' operino all'esterno delle curve.

Art. 230

Per l'installazione e l'esercizio di teleferiche si applicano le norme vigenti in materia.

CAPO VII Disposizioni generali per la circolazione del personale in sotterraneo

Art. 231

La circolazione del personale all'interno delle miniere e delle cave sotterranee deve svolgersi attraverso vie prestabilite.

Art. 232

Nelle miniere e cave sotterranee estese la circolazione del personale deve essere facilitata, con tabelle o altri segnali indicanti le vie normali di uscita e quelle di emergenza.

Art. 233

Nel sotterraneo, ove sono presenti nel turno piu' numeroso settanta o piu' operai, deve essere installato un impianto telefonico tra le stazioni interne dei pozzi o piani inclinati di estrazione, e quella terminale superiore o esterna.

Art. 234

E' vietato impiegare i nastri trasportatori per la circolazione del personale. Gli impianti destinati al trasporto dei materiali nella gallerie, nei piani inclinati e nei pozzi non possono essere adoperati per la circolazione del personale, se non sono attrezzati a tale scopo, salvo che per esigenze di vigilanza o manutenzione degli impianti predetti, ovvero in caso di emergenza. In tali casi il macchinista deve essere preavvertito nei modi di cui all'art. 205 secondo comma.

Art. 235

Nelle gallerie nelle quali e' disposto il trasporto del personale mediante treni, debbono essere adoperati carrelli muniti di sedili e di ripari adatti ad evitare urti del personale contro le pareti e il cielo della galleria o contro linee elettriche.

CAPO VIII Circolazione a piedi Circolazione a piedi nelle gallerie orizzontali e nei cantieri

Art. 236

Nelle gallerie ad un binario nelle quali si effettua il trasporto del materiale a mano o con quadrupedi, se la sezione e' tale che al passaggio dei vagonetti una persona appoggiandosi alla parete non possa evitare di essere investita, debbono essere predisposte, a distanza non maggiore di 50 m l'una dall'altra, nicchie di riparo. Nelle curve la suddetta distanza e' ridotta a 20 m. Le nicchie devono avere dimensioni per ricovero di almeno due persone, essere mantenute sgombre ed essere indicate con segnalazioni ottiche o tinteggiate in bianco. Il transito del personale in gallerie dove si effettuano trasporti meccanici e' consentito subordinatamente al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni: a) lungo uno dei lati delle gallerie sia sistemato un passaggio avente la larghezza di almeno 0,60 m fra la sagoma limite del convoglio e la parete e altezza sufficiente oppure siano predisposte a distanza non minore di 40 m l'una dall'altra nicchie di riparo. Nelle curve tale distanza deve essere ridotta a 20 m; b) la velocita' del convoglio non sia superiore a 2 m/sec. Nelle gallerie di carreggio ove non si verifichino le condizioni predette la circolazione del personale e' consentita solo quando sia sospeso il trasporto del materiale. In ogni caso durante il cambio dei turni il carreggio deve essere sospeso.

Art. 237

Nei punti di attraversamento obbligato dei nastri trasportatori devono essere predisposte opportune passerelle.

Art. 238

Nei cantieri di coltivazione a trasporto meccanico le operazioni devono svolgersi in maniera da lasciare un passaggio a fianco del suddetto mezzo di trasporto.

Art. 239

Nelle vie destinate alla circolazione del personale, aventi inclinazione superiore a 20°, debbono essere praticati scalini oppure collocate trasverse di legno atte a facilitare la salita e deve essere installato un corrimano. Se l'inclinazione supera 45° debbono praticarsi piani di riposo lungo le vie almeno ogni 12 m di dislivello.

Art. 240

((I pozzi che servono all'estrazione del materiale ed alla circolazione del personale debbono essere provvisti di uno scomparto scale, separato da quello di estrazione a mezzo di un diaframma di protezione. Lo scomparto scale puo' essere eliminato, previo assenso dell'ingegnere capo, se esiste un sistema di gabbia ausiliaria o benna di soccorso azionata da un argano indipendente)). Lo scomparto scale deve avere dimensioni tali da rendere agevole il transito anche a persone munite di autorespiratore. Qualora lo scomparto scale sia destinato esclusivamente al servizio di ispezione e manuntenzione e non sia separato dal diaframma l'estrazione deve essere sospesa durante il passaggio del personale e durante i lavori.

Art. 241

Nei pozzi in escavazione con scomparto scale, questo deve essere costruito fin dall'inizio dell'escavazione stessa e deve seguire a non piu' di 20 m il fondo del pozzo. Qualora lo scomparto scale non sia stato attuato sin dall'inizio dell'escavazione si deve installare un impianto di soccorso per il trasporto del personale azionato da sorgente di energia indipendente da quella dell'installazione principale.

Art. 242

I pozzi verticali o inclinati piu' di 70° provvisti di scomparto scale debbono essere attrezzati con ripiani di riposo distanti l'uno dall'altro non piu' di 6 m.

Art. 243

Le scale debbono essere assicurate stabilmente e sorpassare di almeno un metro i ripiani, salvo che lungo tale altezza siano applicate staffe d'appoggio. Fra un ripiano e l'altro le scale devono essere sistemate con inclinazione non maggiore di 80°. Se piu' scale successive sono sovrapposte in pianta esse debbono coprire le aperture dei ripiani sottostanti. L'uso di scale verticali e' consentito per profondita' non superiore a 25 in, purche' ad intervalli non superiori a 3 m sia possibile appoggiarsi sulla schiena. L'uso di scale non fisse e' consentito soltanto negli ultimi dodici metri, dei pozzi in approfondimento.

Art. 244

Nei pozzi principali ove l'entrata e l'uscita per squadre avviene mediante scale, e' proibito agli operai di portare con se' gli utensili. Questi debbono invece essere portati con altro mezzo, o prima che si inizi o dopo che sia cessato il transito.

Art. 245

L'efficienza delle scale, dei piani di riposo e delle piattaforme di lavoro deve essere prevista con sufficiente larghezza rispetto al massimo carico sollecitante ed essere controllata periodicamente dal personale di sorveglianza in base a istruzioni del direttore. L'operaio che rilevi qualche anomalia nelle scale, nei piani di riposo ed in genere nelle vie di circolazione deve provvedere, per quanto a lui possibile, e per prestazioni che non richiedono tempo notevole, alla relativa, sistemazione, ovvero deve disporre apposita segnalazione, dandone avviso al suo superiore diretto.

CAPO IX Circolazione nei pozzi con mezzi meccanici

Art. 246

La circolazione del personale nei pozzi attrezzati con mezzi meccanici deve effettuarsi in conformita' delle prescrizioni contenute in apposito ordine di servizio del direttore che stabilisce la velocita' massima delle gabbie in relazione alle caratteristiche dell'impianto e fissa insieme con le altre eventuali cautele il numero massimo delle persone che possono prendere posto nelle gabbie. Nello stesso ordine di servizio deve essere pure regolata con le modalita', gli orari e le cautele del caso, la circolazione del personale a piedi o con trasporto meccanico nelle vie di carreggio, nei pozzi o pianli inclinati interni ed esterni ed in genere in tutto il sotterraneo, anche in occasione dei cambi per il turno di lavoro.

Art. 247

Le gabbie debbono avere robusta copertura, fondo pieno, pareti di lamiera piena o traforata. Esse devono essere provviste di porte o cancelletti di riparo per i lavoratori, tali da evitare ogni possibilita' di apertura accidentale. Devono inoltre essere munite di maniglie o sbarre di sostegno.

Art. 248

Sono vietati i trasporti promiscui di persone e cose.

Art. 249

((Ogni mezzo di estrazione destinato al trasporto di personale nei pozzi in normale esercizio deve essere munito di apparecchio paracadute o mosso da sistemi che, a parere dell'ingegnere capo, siano almeno di equivalente affidabilita' e sicurezza. Gli apparecchi di cui al comma precedente devono essere provati, a mezzo di estrazione fermo, ogni settimana da un sorvegliante. L'efficienza degli apparecchi deve essere controllata almeno ogni mese da un meccanico e i risultati di tali prove devono essere riportati in registro)). Una volta l'anno le molle devono essere smontate e verificate. Per i pozzi in escavazione non si applica la disposizione contenuta nel primo comma del presente articolo.

Art. 250

Nei pozzi di escavazione od in riparazione e nelle lavorazioni temporanee, il personale puo' discendere o salire con benne limitatamente al tratto lungo il quale le benne sono guidate. In tutti i casi deve adottarsi un gancio di sospensione di sicurezza. E' vietato il trasporto del personale con benne piene. Le benne devono essere protette da una copertura contro la caduta di corpi pesanti.

Art. 251

I pozzi devono essere approfonditi oltre il livello della stazione di fondo in modo che sia impedito il brusco arresto della gabbia. Lungo il prolungamento si debbono ravvicinare le guide o disporre altri mezzi adatti a produrre la frenatura progressiva della gabbia. Quando nel prolungamento dei pozzi si raccoglie l'acqua, questa deve essere contenuta in modo dai non superare il livello a cui puo' giungere la gabbia.

Art. 252

Durante il trasporto di personale e' vietato fare uso dei tacchetti di appoggio delle gabbie.

Art. 253

Nei pozzi che servono alla circolazione del personale devono essere installati apparecchi telefonici o portavoce che permettano lo scambio di intese fra i ricevitori delle stazioni interne e il ricevitore della stazione esterna, o della stazione terminale superiore nel caso di pozzi interni, qualora i ricevitori non possano comunicare direttamente a voce. Uguali dispositivi devono pur essere installati per lo scambio di intese tra il ricevitore della stazione terminale superiore ed il macchinista.

Art. 254

Quando si effettua il trasporto delle persone, gli operai ricevitori devono dare gli appositi segnali ottici ed acustici, come indicato nell'art. 205.

Art. 255

L'entrata e l'uscita del personale dalla gabbia nel cambio di turno devono effettuarsi esclusivamente sotto gli ordini di appositi incaricati.

Art. 256

Durante la circolazione del personale, e' vietato ai ricevitori delle stazioni ed ai macchinisti di lasciare il loro posto. Il freno di servizio deve essere mantenuto chiuso quando le gabbie sono al livello delle stazioni, anche se appoggiano sui tacchetti.

CAPO X Circolazione del personale con mezzi meccanici sui piani inclinati interni ed esterni

Art. 257

Per il trasporto del personale lungo piani inclinati interni si applicano le norme stabilite dall'art. 235 per il trasporto in galleria. I carrelli devono essere provvisti di dispositivi per il tempestivo arresto in caso di rottura della fune o del gancio di attacco a meno che il carico statico sia uguale o inferiore ad 1/16 della riesistenza a rottura della fune. In nessun caso la velocita' massima dei carrelli deve superare 3 m/sec. Per le macchine e le funi si osservano le disposizioni del presente titolo.

TITOLO VI Ventilazione Requisiti della ventilazione

Art. 258

((Tutte le vie ed i cantieri sotterranei cui hanno accesso i lavoratori devono essere adeguatamente aerati, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori, al fine di garantire, con un margine di sicurezza sufficiente: a) un'atmosfera in cui le condizioni di lavoro si mantengano adeguate durante l'orario di lavoro; b) un'atmosfera in cui si riesca a tenere sotto continuo controllo i rischi d'esplosione.)) Salvo i luoghi per i quali e' ammessa l'areazione per diffusione a termine dell'art. 275 le vie ed i cantieri non ventilati devono essere resi inaccessibili agli operai mediante sbarramenti fissi.

Art. 259

((Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore delle miniere, saranno stabiliti i limiti del contenuto in polveri espresso in rapporti ponderali e/o volumetrici e le altre caratteristiche dell'atmosfera ammissibile in sotterraneo)).

Art. 260

Le correnti di aria naturale, quando non provvedono efficacemente alle esigenze di cui al presente titolo, devono essere integrate da correnti attivate da ventilatori meccanici. Le correnti d'aria principali, attivate da ventilatori, devono essere dirette nel senso prevalente delle correnti d'aria naturali quando queste non siano trascurabili rispetto a quelle attivate meccanicamente. E' ammessa deroga alla norma di cui al comma precedente quando l'ingegnere capo riconosca che difficolta' tecniche si oppongano e le esigenze della sicurezza lo consentano.

Art. 261

La velocita' della corrente d'aria, calcolata come media nella sezione piu' ristretta della via percorsa, non deve superare i 6 m/sec salvo che nei pozzi sboccanti a giorno, nelle condotte di areazione e nelle gallerie che non servono normalmente al trasporto dei materiali ed alla circolazione del personale. Con ordine di servizio del direttore deve essere stabilita, per l'intero sotterraneo o per singoli scomparti e settori, la velocita' minima delle correnti d'aria, in base alle caratteristiche del giacimento, alle temperature ed allo stato igrometrico del sotterraneo, al fine di determinare soddisfacenti condizioni ambientali di lavoro. Eccezione fatta per i cantieri per i quali e' consentita l'areazione per diffusione, a termini dell'art. 275, la velocita' minima delle correnti di aria non deve essere inferiore a 10 cm/sec.

Art. 262

I tracciati dei collettori generali di entrata e di uscita d'aria a giorno della miniera e delle gallerie principali di entrata d'aria e di riflusso che se ne dipartono, devono essere distanziati, per tutto il percorso, in modo che fra le correnti di aria convogliate non possano verificarsi interferenze o corti circuiti. Le stesse vie devono essere tenute in buono stato di manutenzione, ed essere accessibili, in tutte le loro parti, anche a persone munite di apparecchi respiratori autoprotettori.

Art. 263

Almeno una volta ogni sei mesi devono essere eseguite misure di portata, di temperatura e di umidita' delle correnti principali, derivate e secondarie di ventilazione e prelevati campioni dell'atmosfera, del sotterraneo da sottoporsi ad analisi per gli accertamenti dell'idoneita' di cui all'art. 259. Le misure ed i prelevamenti sono ripetuti quando siano sopravvenute importanti modifiche o perturbazioni in qualcuno dei circuiti principali della corrente d'aria. L'ingegnere capo stabilisce con suo provvedimento i luoghi nei quali devono essere eseguite le misure di portata, e i luoghi di prelievo di campioni dell'atmosfera e di controllo della temperatura ed umidita' dell'aria, fissando le modalita' operative e, quando lo riconosca necessario, puo' imporre, in casi particolari, una diversa frequenza per tutti o parte degli accertamenti di cui ai commi precedenti. Quando l'ingegnere capo decide in intervento di ufficio lo notifica al direttore. In tal caso il prelevamento dei campioni dell'atmosfera e' eseguito in presenza di un funzionario tecnico del Distretto minerario. Il Distretto minerario invia i campioni al laboratorio di analisi e comunica al direttore della miniera i risultati. Le analisi e gli accertamenti sono eseguiti a spese dell'imprenditore. L'annotazione dei risultati delle analisi con la indicazione dei luoghi di raccolta dei campioni e della relativa data deve essere riportata in registro.

Art. 264

Quando a seguito delle analisi e degli accertamenti di cui all'articolo precedente, o di nuove esigenze manifestatesi nell'esercizio della miniera le condizioni di idoneita' dell'atmosfera del sotterraneo non siano o non possano piu' essere soddisfatte, l'ingegnere capo, sentito il direttore, dispone le misure per il ripristino delle condizioni di idoneita' dell'atmosfera, fissa un termine per l'attuazione del provvedimento e prescrive l'adozione di misure cautelative per la sicurezza immediata e la salute dei lavoratori.

Art. 265

Le vie per le quali gli operai accedono normalmente al sotterraneo e ne escono devono essere di entrata d'aria. ((Tale norma non si applica per il personale addetto ai servizi che si svolgono nelle gallerie o nei pozzi di riflusso e negli altri casi autorizzati dall'ingegnere capo)).

Art. 266

((La ventilazione dei sotterranei in cui operano mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna deve essere attuata in modo da garantire all'atmosfera i limiti e le caratteristiche di cui all'articolo 259)).

Art. 267

Le misure di portata d'aria delle gallerie di carreggio servite da locomotive a combustione interna devono essere eseguite almeno ogni mese ed i risultati con la relativa data e firma del responsabile devono essere annotati in registro.

Art. 268

((Le stazioni di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nel sotterraneo, quando siano anche destinate a deposito di combustibili liquidi per il rifornimento degli stessi mezzi nei turni di lavoro, o comunque i depositi di combustibili liquidi devono essere inseriti in un circuito di ventilazione il cui ritorno d'aria deve immettere direttamente nel collettore principale di riflusso, senza aerare altri cantieri. Tale norma non si applica quando il combustibile liquido depositato corrisponde al fabbisogno di un turno di lavoro di uno dei mezzi di cui al precedente comma ed il locale risponde ai requisiti di cui all'articolo 188)).

Art. 269

La misura di cui all'articolo precedente e' estesa alle riservette di esplosivi autorizzate. Tale norma non si applica alle riservette contenenti non piu' di 50 kg di esplosivo, in miniere non soggette alla disciplina di cui ai titoli X, XI e XII. Tuttavia l'ingegnere capo, avuto riguardo all'ubicazione della riservetta ed alle caratteristiche della ventilazione e del giacimento, puo' imporne l'applicazione quando le esigenze della sicurezza lo richiedano.

Art. 270

Le porte di ventilazione, destinate a dirigere o ripartire la corrente d'aria nel sotterraneo, devono essere di regola chiuse ed installate in modo da aprirsi contro il senso della corrente d'aria o da potersi chiudere automaticamente. L'uso di tende in sostituzione di porte e' consentito in quei luoghi nei quali l'installazione di porte non sia tecnicamente conveniente, ovvero in caso di momentaneo indispensabile ripiego. Quando, in dipendenza di modifiche del circuito di areazione, una porta, di ventilazione deve essere temporaneamente esclusa, essa deve essere distaccata dai cardini. Tale norma non si applica alle porte blindate.

Art. 271

Le porte predisposte per far fronte a particolari evenienze, per il rapido isolamento di scomparti o settori della miniera soggetti a fuochi e quelle di soccorso destinate a preservare da pericoli di invasioni o esplosioni di grisu' devono restare normalmente aperte ed essere provviste di dispositivi atti ad impedirne una manovra incontrollata.

Art. 272

E' proibito rimuovere o apportare modifiche alle porte o tende di ventilazione ed alle altre porte predisposte ai fini di cui al precedente articolo, senza ordine della direzione dei lavori. Il personale di sorveglianza, nell'ambito delle zone di rispettiva competenza, o per incarico avuto, deve accertare nel corso delle visite d'ispezione che le porte si trovino nelle condizioni regolari previste.

Art. 273

Quando nelle gallerie di carreggio occorre procedere alla installazione di porte di ventilazione, esse devono essere in numero non inferiore a due, in modo che, durante il passaggio dei convogli, ve ne sia sempre almeno una chiusa. Se attraverso le porte di ventilazione si svolge intenso traffico e l'apertura di una porta puo' pregiudicare la ventilazione di una parte importante del sotterraneo, si devono installare piu' porte ed adottare misure o dispositivi tali da consentire che esse non siano tutte aperte contemporaneamente. Nel caso di tende usate in sostituzione di porte, il loro numero e spaziamento deve essere sufficiente per consentire che in qualsiasi circostanza due almeno di esse restino chiuse. Le comunicazioni dirette fra vie principali di entrata e di uscita d'aria, che per esigenze di lavoro non possono essere sbarrate in modo permanente, devono essere munite di doppie porte che, con i relativi telai, devono essere costruite con materiale incombustibile.

Art. 274

E' proibito apportare qualsiasi modifica al circuito di ventilazione senza ordine del direttore. in caso di inderogabile necessita' ed urgenza, ai fini della sicurezza, il capo servizio presente nel sotteraneo, o chi ne fa le veci, puo' provvedere alle necessarie variazioni, informandone sollecitatamente il direttore.

Art. 275

Salve le minori distanze prescritte per le miniere sottoposte al la disciplina di cui ai titoli X, XI e XII, la areazione per diffusione e' vietata per distanze superiori a 50 m. Tuttavia, sempre che le condizioni dell'atmosfera soddisfino ai requisiti di idoneita' di cui all'art. 259, quando motivi di sicurezza e le condizioni ambientali lo consentano, l'ingegnere capo puo' con suo provvedimento autorizzare in casi particolari la' ventilazione per diffusione a maggiori distanze.

Art. 276

Nei cantieri a fondo cieco, nei quali l'areazione per diffusione non soddisfi alle condizioni volute dall'articolo 259, devono essere installati impianti di ventilazione ausiliaria. I suddetti impianti devono essere convenientemente dimensionati ed installati in modo da evitare accidentali inversioni della corrente di ventilazione o dannosa ricircolazione dell'aria.

Art. 277

Gli operai che constatino una interruzione prolungata od a lira irregolarita' notevole nei circuiti di ventilazione devono informarne subito il capo servizio o il sorvegliante che provvede a dare le opportune disposizioni.

Art. 278

Quando gli operai avvertono malessere, causato da deficienza o inquinamento dell'aria; devono abbandonare il lavoro e darne immediato avviso al sorvegliante.

Art. 279

Per miniere vicine, fra loro comunicanti e gestite da imprese diverse, l'ingegnere capo puo' consentire l'adozione di vie di ventilazione comuni, approvando il relativo piano e disponendo, oltre le misure cautelative del caso, il coordinamento dei servizi di ventilazione e di sicurezza in genere. E' vietato disporre mutamenti nel circuito di ventilazione di una delle lavorazioni sotterranee suddette, tali da ripercuotersi sulla areazione degli altri sotterranei e collegati, senza avere data preventiva comunicazione all'ingegnere capo che provvede, dopo aver sentito i direttori delle lavorazioni interessate.

Art. 280

Nel caso previsto all'articolo precedente le miniere devono essere collegate da un sistema di segnalazione atto a consentire lo scambio immediato di segnali o comunicazioni di allarme quando una situazione di pericolo determinatasi in una delle miniere possa turbare la ventilazione e in genere la sicurezza dell'altra.

Art. 281

Nei cantieri del sotterraneo di una miniera, sono consentiti lavori per la durata normale di otto ore, soltanto quando la temperatura, dell'aria, misurata nel turno piu' numeroso con termometro a bulbo asciutto, non superi i 32° C. Nei cantieri dove la temperatura dell'aria, misurata nel modo anzidetto, sia compresa fra 32° C e 35° C, la permanenza degli operai deve essere limitata a cinque ore al giorno, salvo che una ulteriore permanenza non si renda necessaria per lavori temporanei ai fini della sicurezza. In tale caso gli operai non possono rifiutare la loro opera. La limitazione di lavoro a cinque ore giornaliere e' disposta quando la temperatura e' stata riscontrata per due giorni di lavoro consecutivi entro i limiti previsti. Se la temperatura dell'aria misurata nei modi anzidetti supera i 35° C, il personale puo' essere impiegato soltanto per fronteggiare situazioni di pericolo o per altre gravi ragioni.

Art. 282

E' in facolta' del Ministro per l'industria ed il commercio, ((...)), di determinare, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, per singole miniere o gruppi di miniere, diminuzioni ai limiti di temperatura di cui al precedente articolo, in relazione all'umidita' e velocita' dell'aria ed alle attitudini dei lavoratori in rapporto alla situazione climatica locale. La riduzione di lavoro si applica all'intervallo delle corrispondenti temperature.

Art. 283

La durata normale di lavoro di otto ore viene ripristinata in un cantiere solo quando si sia constatato che per due giorni lavorativi consecutivi la temperatura sia discesa a al di sotto di 32° C, o del corrispondente limite stabilito ai sensi dell'art. 282.

Art. 284

L'ingegnere capo puo' disporre che vengano attuati cicli di avvicendamento nei confronti dei gruppi di operai che prestino la loro opera in cantieri a temperatura elevata, ai sensi dell'art. 281 secondo comma, e che agli stessi lavori venga adibito personale riconosciuto particolarmente idoneo attraverso apposita visita medica.

Art. 285

In due giorni di lavoro consecutivi di ogni settimana deve essere misurata la temperatura dell'aria nei vari cantieri di lavoro facendosi uso di termometro a bulbo asciutto o di altro indicatore riconosciuto idoneo, ed i dati relativi devono essere riportati in registro. Se si constata in un cantiere una temperatura di 30° C, o piu', il rilevamento della temperatura nello stesso cantiere deve essere eseguito tutti i giorni di lavoro. Su istanza del direttore, e' consentita deroga ai disposto di cui al presente articolo, primo comma, per l'intero sotterraneo, o parte di esso, quando l'ingegnere capo abbia riconosciuto che le temperature raggiunte siano costantemente discoste e piu' basse dei limiti di temperatura considerati all'art. 281, o di quelli eventualmente modificati per il disposto dell'art. 282.

Art. 286

Senza pregiudizio per le prescrizioni speciali relative alle miniere soggette alla disciplina, di cui ai titoli X, XI e XII, le attivita' e i controlli inerenti alla ventilazione devono essere affidati al tecnico responsabile preposto al servizio di sicurezza della miniera.

Art. 287

Nel programma annuale dei lavori di cui all'art. 41, deve essere fatta particolare illustrazione dell'andamento del servizio di ventilazione della miniera, nell'anno precedente a quello cui si riferisce il programma, degli inconvenienti verificatisi e delle misure adottate.

TITOLO VII Illuminazione illuminazione di lavori in superficie

Art. 288

Durante le ore di lavoro i cantieri e gli impianti in superficie debbono essere illuminati con luce artificiale quando manchi o sia insufficiente la luce naturale.

Art. 289

I locali in superficie destinati a deposito di sostanze esplosive o infiammabili o dove si possono sviluppare gas e vapori infiammabili, devono essere muniti di impianto fisso di illuminazione elettrica antideflagrante.

Art. 290

Chiunque accede ai sotterranei delle miniere deve essere munito di lampada accesa portatile e, quando faccia uso di lampada a fiamma libera, anche del relativo mezzo di accensione. La stessa norma vale per le cave non raggiunte da luce naturale.

Art. 291

Ogni lampada di sicurezza deve essere munita di un numero di contrassegno. All'atto del ritiro della lampada deve essere segnato il nome del destinatario. La rispondenza fra il destinatario ed il numero della lampada a lui assegnata nell'elenco tenuto dal lampista, e' accertata, a mezzo di controlli eseguiti da agenti designati dalla direzione, dopo la consegna della lampada e prima della discesa in sotterraneo.

Art. 292

All'uscita dei sotterranei le lampade di sicurezza devono essere restituite al lampista il quale le rileva e segnala gli eventuali guasti. Chi non riporta al lampista la stessa lampada che da questi ha ricevuto deve informarlo sulle cause della sostituzione.

Art. 293

Le stazioni interne dei pozzi e dei piani inclinati di estrazione e gli impianti fissi che necessitano di sorveglianza debbono essere illuminati con lampade elettriche fisse o con lampade a fiamma protetta. Le protezioni di vetro delle lampade fisse debbono essere difese contro rotture accidentali.

Art. 294

In tutti i locali sotterranei dove si trovino materie facilmente infiammabili e' vietata l'illuminazione con lampade a fiamma libera non protetta.

Art. 295

Sono vietati nei sotterranei delle miniere depositi di carburo di calcio.

TITOLO VIII Esplosivi CAPO I Disposizioni generali Uso degli esplosivi nei lavori minerari

Art. 296

Nei lavori delle miniere e delle cave l'uso degli esplosivi e' consentito con le modalita' e le limitazioni del presente decreto. Nei confronti degli imprenditori di miniere o di cave la concessione della licenza per il trasporto o il deposito di esplosivi, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' accordata su esibizione di una attestazione rilasciata dal Distretto minerario comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligo della denuncia di esercizio di cui agli articoli 24 e 28 del presente decreto. Idoneita' all'impiego minerario - Classifica ed elenco degli esplosivi degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione.

Art. 297

Nelle miniere e nelle cave e' vietato impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e mezzi di accensione non compresi tra quelli riconosciuti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e riconosciuti idonei per lo impiego minerario dal Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 298

Ai fini delle idoneita' di cui al precedente articolo, gli esplosivi da mina, gli accessori detonanti ed i mezzi di accensione sono classificati in comuni o di sicurezza contro il grisu' e le polveri infiammabili. Quelli comuni si distinguono in esplosivi da impiegarsi soltanto in lavori a cielo aperto ed esplosivi ammessi anche nei lavori in sotterraneo. Sono considerati mezzi di accensione: a) le micce non detonanti; b) gli accenditori delle micce e gli accenditori elettrici senza capsula detonante; c) le macchine di accensione elettrica (esploditori).

Art. 299

E' istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei per l'impiego minerario dallo stesso Ministero. Nell'elenco sono indicate le denominazioni degli esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione nonche' i nomi delle rispettive ditte produttrici. L'elenco e' approvato con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 300

Le ditte produttrici, nell'avanzare domanda al Ministero dell'industria e del commercio per il riconoscimento dell'idoneita' e per la classifica degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, devono fornire i seguenti elementi: a) denominazione degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione; b) stabilimenti di produzione; c) per gli esplosivi da mina, dati sulla natura e sulle caratteristiche particolarmente concernenti lo stato di aggregazione la densita', la percentuale in peso delle sostanze componenti e relative tolleranze di fabbricazione, il bilancio di ossigeno, il normale volume calcolato dei gas d'esplosione, la temperatura calcolata dei gas d'esplosione, la stabilita' chimica, la sensibilita' all'urto e all'innescamento, la distanza di colpo, la velocita' di detonazione e la potenza. Per gli esplosivi di sicurezza nei riguardi del grisu' e delle polveri infiammabili, devono inoltre essere indicate le modalita' ed i dati degli accertamenti eseguiti nella galleria di prova. Per gli esplosivi dichiarati antigelo dal fabbricante, devono essere comunicate, oltre ai suddetti elementi, anche la natura e la percentuale delle sostanze anticongelanti; d) per gli accessori detonanti da mina e per i mezzi di accensione, dati sulla struttura e composizione nonche' sulle caratteristiche funzionali. Il Ministro per l'industria ed il commercio puo' disporre che siano eseguiti nella Stazione mineraria statale di prova esperimenti sugli esplosivi, sugli accessori detonanti e sui mezzi di accensione. Le spese relative sono a carico del fabbricante.

Art. 301

Con successivi decreti del Ministro per l'industria ed il commercio sono approvate le aggiunte e variazioni all'elenco.

Art. 302

Gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi di accensione riconosciuti idonei possono, anche limitatamente ad un solo fabbricante, essere cancellati dallo elenco di cui all'art. 299 per i seguenti motivi: a) se durante l'uso in miniera o cava abbiano dato luogo ad inconvenienti; b) se non corrispondano piu' ai requisiti di idoneita'. Alla cancellazione si provvede, previa revoca del riconoscimento di idoneita', con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, valutate le deduzioni del fabbricante, interessato.

Art. 303

Gli imprenditori sono tenuti a fornirsi degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione destinati alle lavorazioni minerarie, eventualmente tramite imprese commerciali, soltanto dalle ditte produttrici comprese nell'elenco di cui all'art. 299.

Art. 304

E' vietato impiegare nelle miniere e cave esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione diversi da quelli distribuiti dal direttore. Gli esplosivi gli accessori detonanti e i mezzi di accensione non devono essere adoperati per impieghi diversi da quelli consentiti dal presente decreto. E' proibito portar fuori dalle miniere e dalle cave esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione, salvo diversa disposizione della direzione.

Art. 305

Le norme di cui al presente titolo sono riportate in ordine di servizio del direttore unitamente alle modalita' con le quali sono condotte le singole operazioni. Tale ordine di servizio e' sottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo.

Art. 306

Il disgelamento degli esplosivi contenenti nitroglicerina deve farsi di giorno ed all'esterno da operai esperti, sotto la direzione di un sorvegliante e a conveniente distanza dal luogo dove si eseguono altri lavori. Il disgelamento deve operarsi in appositi recipienti scaldati all'esterno con acqua calda, osservando cautele atte ad evitare il contatto dell'acqua con gli esplosivi. In ogni caso e' vietato asciugare o disgelare esplosivi esponendoli al fuoco, o collocandoli su fornelli, o a diretto contatto con la persona. Gli esplosivi congelati non devono mai essere manipolati o trattati con corpi duri ed il loro trasporto per procedere al disgelamento deve essere eseguito con particolare precauzione.

Art. 307

Gli esplosivi alla nitroglicerina che trasudano oppure sviluppano odore acre o vapori rutilanti devono essere rimossi con ogni cautela procedendo, appena possibile, alla distruzione di essi. Questa, deve effettuarsi bruciando l'esplosivo per piccole quantita', all'aperto ed in luogo non pietroso, seguendo tutte le cautele atte ad evitare danni in caso di esplosione.

Art. 308

Le partite di miccia devono essere fatte controllare a cura della direzione, prima dell'impiego, nella misura di almeno un metro su cento metri al fine di accertare la velocita', media di propagazione del fuoco. Il risultato degli accertamenti e' annotato in registro.

CAPO II Trasporti e distribuzione degli esplosivi Trasporto degli esplosivi al deposito sotterraneo

Art. 309

Gli esplosivi devono essere trasportati e immessi nel deposito sotterraneo o riservetta e nei locali di distribuzione nell'imballaggio originario. Ove il trasporto avvenga a mezzo di vagonetti, questi devono essere a cassa fissa e muniti di segno di riconoscimento. E' vietato trasportare esplosivi insieme con materiale di altro genere, apparecchi od utensili. Le capsule detonanti non devono essere trasportate congiuntamente ad altro esplosivo. Durante il trasporto gli operai addetti devono essere muniti di lampade elettriche a bulbo protetto.

Art. 310

Il trasporto degli esplosivi nei pozzi deve essere effettuato a velocita' non superiore a quella consentito per il trasporto delle persone e la circolazione del personale deve essere sospesa. Gli uomini addetti al trasporto degli esplosivi possono viaggiare insieme con essi. Il macchinista ed i ricevitori, sia alla superficie sia in sotterraneo, debbono essere preavvertiti del movimento degli esplosivi.

Art. 311

Nelle gallerie di carreggio i vagonetti contenenti gli esplosivi devono procedere a passo d'uomo. Qualora la trazione sia effettuata, con mezzi meccanici che non escludano la formazione di scintille o fiamme, il primo vagonetto agganciato al mezzo di trazione deve essere vuoto. In coda al convoglio deve essere sistemata una lampada elettrica a luce rossa con bulbo protetto.

Art. 312

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