DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1229

Type DPR
Publication 1959-12-15
Ultimo aggiornamento 2015-08-21
State In force
Source Normattiva
articles 191
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Art. 170. Agli aiutanti ufficiali giudiziari si applicano le disposizioni contenute nell'art. 152, riguardanti le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede. Agli aiutanti ufficiali giudiziari si applicano, altresi', le disposizioni contenute nell'art. 153, riguardanti la gratificazione annuale, sostituito al trattamento economico minimo garantito dall'art. 148 quello garantito dall'art. 169.

Allegato- art. 171

Art. 171. ((Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154. Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale avente la stessa anzianita' di servizio dell'aiutante ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.)) ((11))

Allegato- art. 172

Art. 172. ((L'organico dei coadiutori e' fissato in millecinquecento unita'. L'organico dei singoli uffici e' determinato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Il personale amanuense degli ufficiali giudiziari che alla data del 31 maggio 1974 era in servizio negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti istituiti presso gli uffici giudiziari, e' inquadrato nell'organico dei coadiutori con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro, purche' il personale stesso sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per la categoria dei coadiutori ad eccezione del titolo di studio e dei limiti di eta'. I presidenti delle corti di appello accertano gli elementi di cui al comma precedente.)) ((7))

Allegato- art. 173

Art. 173. ((I coadiutori provvedono alla materiale tenuta dei registri di cui all'articolo 116 sotto la direzione e con la responsabilita' dell'ufficiale giudiziario, provvedono alla copiatura degli atti ed ai lavori di dattilografia ed al servizio di assistenza alle udienze. Il servizio di coadiutore e' incompatibile con quello di presentatore di cui alla [legge 12 giugno 1973, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-06-12;349).)) ((7))

Allegato- art. 174

Art. 174. ((Per il concorso e la nomina ai posti di coadiutore si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e seguenti. Al titolo di studio indicato nel secondo comma dell'articolo 4 e' sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente)). ((7))

Allegato- art. 175

Art. 175. ((L'esame di concorso per coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, istituiti presso gli uffici giudiziari, consta di una prova scritta di cultura generale, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio su nozioni relative all'ordinamento giudiziario, all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori. Anche in ordine alle assegnazioni ed ai trasferimenti si seguono le norme previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari.)) ((7))

Allegato- art. 176

Art. 176. ((Ai coadiutori si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari previste dall'articolo 162 e tutte le altre disposizioni del presente ordinamento, in quanto compatibili. Non si applicano le disposizioni concernenti la cauzione.)) ((7))

Allegato- art. 177

Art. 177. ((La retribuzione proventistica dei coadiutori e'costituita dal diritto di cronologico, dal diritto di copia e dal diritto di chiamata di causa che il dirigente dell'ufficio ripartisce ai sensi dell'articolo 147, esclusa, per i diritti anzidetti, la detrazione prevista per le spese di ufficio. Compete al personale suddetto anche l'aggiunta di famiglia e la gratifica annuale ai sensi degli articoli 152 e seguenti.)) ((7))

Allegato- art. 178

Art. 178. ((Al coadiutore che con la percezione dei diritti di cui al precedente articolo, al netto del dieci per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi, non consegue l'importo dello stipendio iniziale spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete, a carico dell'erario, una indennita' integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione all'anzianita' di servizio maturata dal coadiutore, all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale, di pari anzianita' di servizio. La liquidazione, il controllo delle indennita' ed il versamento delle eccedenze all'erario sono effettuati a norma degli articoli 149, 150, 151 e 171, in quanto applicabili)). ((11))

Allegato- art. 179

Art. 179. Possono partecipare ai concorsi a posti di ufficiale giudiziario che saranno banditi entro cinque anni dalla entrata in vigore del presente Ordinamento, anche gli aiutanti ufficiali giudiziari che abbiano prestato lodevole servizio per un periodo continuativo non inferiore a otto anni e siano in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 160, primo comma. Possono partecipare ai concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari di eta' non superiore agli anni 45 che siano in possesso degli altri necessari requisiti. Tale limite di eta' non puo' essere ulteriormente elevato per effetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Sono applicabili ai concorsi ai posti di ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui agli [articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1951-11-21;1396~art1) e [3 del decreto Presidenziale 21 novembre 1951, n. 1396](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1951-11-21;1396~art3), concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. A tale effetto e' in facolta' dell'Amministrazione di prescrivere, nei singoli bandi di concorso, la lingua tedesca come materia di esame facoltativa, riservando in tal caso un'aliquota dei posti a favore dei candidati che abbiano superato la prova e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie. In tal caso la Commissione prevista dall'art. 7 sara' integrata da un componente per l'esame di lingua tedesca. ((7))

Allegato- art. 180

Art. 180. I messi di conciliazione che all'entrata in vigore del presente Ordinamento esercitano le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario ai sensi degli [articoli 31](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art31) e [166 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art166), continuano ad esercitare le stesse funzioni negli uffici ai quali sono applicati fino a quando persista la condizione prevista dal citato art. 31. ((7))

Allegato- art. 181

Art. 181. ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 11 GIUGNO 1962, N. 546](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546) ((7))

Allegato- art. 182

Art. 182. Gli ufficiali giudiziari che siano diventati impiegati civili dello Stato, prima dell'entrata in vigore della [legge 18 ottobre 1951, n. 1128](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128), possono riscattare ai fini del trattamento di quiescenza gli anni di servizio prestati con le precedenti funzioni. ((7))

Allegato- art. 183

Art. 183. I concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del presente Ordinamento sono regolati dalle disposizioni anteriori. ((7))

Allegato- art. 184

Art. 184. Agli ordinativi di pagamento previsti dal presente ordinamento e' applicabile la prescrizione biennale stabilita dall'[art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-01-19;295~art2), convertito nella [legge 2 giugno 1939, n. 739](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-02;739). ((7))

Allegato- art. 185

Art. 185. Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto compatibile con le funzioni di quest'ultimo. ((7))

Allegato- art. 186

Art. 186. E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente ordinamento. ((7)) Visto, il Ministro per la grazia e giustizia GONELLA

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