DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1229
Art. 81. La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'ufficiale giudiziario, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio incaricato della consegna. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio presso il quale l'ufficiale giudiziario presta servizio.
Allegato- art. 82
Art. 82. Le giustificazioni debbono essere presentate entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, al capo dell'ufficio presso il quale l'ufficiale giudiziario presta servizio, che vi appone la data della presentazione; il presidente del tribunale o il pretore le trasmette senza ritardo al presidente della Corte di appello. L'ufficiale giudiziario ha facolta' di consegnare dette giustificazioni in piego chiuso perche' siano cosi' trasmesse al presidente della Corte. Il termine della presentazione delle giustificazioni puo' essere prorogato, per gravi motivi e per non piu' di quindici giorni, dal presidente della Corte. E' in facolta' dell'incolpato di rinunciare al termine, purche' lo dichiari espressamente per iscritto.
Allegato- art. 83
Art. 83. Il presidente della Corte di appello, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dello ufficiale giudiziario ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente trasmette gli atti al Ministero con la proposta di archiviazione. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile on la censura, provvede direttamente nel caso in cui egli stesso sia competente a norma del primo comma dell'art. 79, ovvero trasmette gli atti al competente capo ufficio perche' provveda ad irrogare la punizione. Quando, attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni dell'ufficiale, giudiziario, ritenga sia da applicarsi una sanzione piu' grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, propone al Ministro di iniziare il procedimento disciplinare.
Allegato- art. 84
Art. 84. Il Ministro, anche fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 83, ultimo comma, dispone l'inizio del procedimento disciplinare. Qualora in base all'esame degli atti ritenga che non sia luogo a procedere disciplinarmente ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato.
Allegato- art. 85
Art. 85. Il presidente della Commissione di vigilanza e di disciplina, competente a norma del secondo comma dell'art. 60, ordina la citazione dell'incolpato a comparire avanti la Commissione stessa entro un termine non minore di giorni trenta. La citazione deve contenere l'indicazione del fatte addebitato, del luogo, della data e dell'ora stabiliti per la comparizione e l'avvertenza che nei venti giorni successivi alla notificazione l'ufficiale giudiziario lui facolta' di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. La citazione e' notificata dall'ufficiale giudiziario, o, qualora nel luogo non esista ufficiale giudiziario diverso dell'incolpato, dal cancelliere dell'ufficio al quale quest'ultimo e' addetto. Se la dimora dell'incolpato non e' nota, le notificazioni e le comunicazioni prescritte nel presente capo sono eseguite mediante pubblicazione, in sunto, nel Bollettino ufficiale del Ministero. L'incolpato puo' farsi assistere da un difensore e puo' fare pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della data di comparizione, documenti e memorie difensive. Il presidente, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della Commissione.
Allegato- art. 86
Art. 86. Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza dell'ufficiale giudiziario senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. L'ufficiale giudiziario puo' svolgere oralmente la propria difesa, personalmente o per mezzo del difensore, e ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della Commissione, possono rivolgergli domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal presidente. Chiusa la trattazione orale, la Commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera con la presenza dei soli membri, a maggioranza di voti, con le seguenti modalita': a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della Commissione, danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello espresso sulle altre; b) il presidente raccoglie i voti cominciando dal componente ufficiale, giudiziario e vota per ultimo; c) qualora nella votazione si manifestino piu' di line opinioni, per formare la maggioranza, il componente la Commissione che ha votato per la sanzione piu' grave di unisce a quello che ha votato per la sanzione immediatamente inferiore. La deliberazione e' sempre segreta e nessuno puo' opporre la inosservanza delle modalita' precedenti come causa di nullita' o di impugnazione.
Allegato- art. 87
Art. 87. La Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti al capo dell'ufficio giudiziario cui l'incolpato e' addetto, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere, e assegnando il termine per l'espletamento delle indagini e la restituzione degli atti. Il termine puo' essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente della Commissione. Avvenuta la restituzione degli atti, si deve provvedere ai sensi dell'art. 85. La Commissione puo' sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta, dandone avviso, nelle forme e nei termini di cui al secondo comma dell'art. 85. all'incolpato, che puo' assistervi e svolgere le proprie deduzioni.
Allegato- art. 88
Art. 88. La Commissione, se ritiene che l'ufficiale giudiziario debba essere prosciolto da ogni addebito, lo dichiara nella deliberazione con provvedimento definitivo, da comunicarsi in copia al Ministero. Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, puo' infliggere direttamente la censura con deliberazione, che costituisce provvedimento definitivo; altrimenti propone l'applicazione di una piu' grave sanzione disciplinare. La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed e' firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario. Qualora l'ufficiale giudiziario sia stato prosciolto oppure gli sia stata inflitta, la censura, la deliberazione dev'essere comunicata all'interessato, a cura del segretario, nelle forme previste dall'art. 81; negli altri casi copia della deliberazione, con gli atti del procedimento, viene trasmessa entro venti giorni al Ministero. Il Ministro provvede, con decreto motivato, ad infliggere la sanzione in conformita' della deliberazione della Commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'ufficiale giudiziario. Il decreto dev'essere comunicato all'ufficiale giudiziario entro venti giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'art. 81.
Allegato- art. 89
Art. 89. L'ufficiale giudiziario prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione ed alla relativa, indennita' di missione. Puo' chiedere, altresi', che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno e' dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennita' di missione. La domanda prevista dal comma precedente dev'essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'ufficiale giudiziario da ogni addebito su di essa; provvede il presidente della. Corte di appello.
Allegato- art. 90
Art. 90. Qualora per il fatto addebitato all'ufficiale giudiziario sia stata promossa azione penale, il procedimento disciplinare non puo' essere iniziato fino al termine di quello penale e, se gia' iniziato, deve essere sospeso.
Allegato- art. 91
Art. 91. Qualora nel corso del procedimento disciplinare si verifichi la cessazione dal servizio anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.
Allegato- art. 92
Art. 92. Quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento dev'essere iniziato, a partire dal primo degli atti annullati, entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'[art. 87, comma primo del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;642~art87-com1), o dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario ovvero entro trenta giorni dalla data in cui l'ufficiale giudiziario abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale e lo abbia costituito in mora per l'esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario. Decorso tale termine il procedimento disciplinare non puo' essere rinnovato.
Allegato- art. 93
Art. 93. Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare estinto non puo' essere rinnovato. L'estinzione determina, altresi', la revoca, della sospensione cautelare. Nello stato matricolare dell'ufficiale giudiziario non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.
Allegato- art. 94
Art. 94. Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito. La riapertura e' disposta dal Ministro su relazione del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria ed il nuovo procedimento si svolge, nelle forme previste dagli articoli 85, 86, 87, 88, davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma del secondo comma dell'art. 60. Il Ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina di cui al comma precedente.
Allegato- art. 95
Art. 95. Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 94, la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione gia' inflitta. All'ufficiale giudiziario gia' punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una sanzione piu' grave di quella gia' applicata. Qualora egli venga prosciolto o sia stato punito con una sanzione meno grave, ha diritto alla corresponsione del trattamento economico, totale o parziale, di cui all'art. 148, dedotto l'eventuale assegno alimentare La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.
Allegato- art. 96
Art. 96. L'ufficiale giudiziario puo' in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio; le dimissioni devono essere presentate per iscritto. L'ufficiale giudiziario che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finche' non gli venga, comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione puo' essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario o quando abbia avuto luogo la sospensione cautelare dalle funzioni. Se al momento in cui l'ufficiale giudiziario, non sospeso cautelarmente, presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la citazione a comparire davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina, deve seguire entro novanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni; altrimenti queste devono essere accettate. L'ufficiale giudiziario dimissionario consegue il trattamento di quiescenza che gli compete secondo le disposizioni vigenti.
Allegato- art. 97
Art. 97. L'ufficiale giudiziario, oltre che nel caso previsto dal sesto comma dell'art. 27, incorre nella decadenza dallo ufficio: a) quando perda la cittadinanza italiana; b) quando accetti una missione od altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministero; c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni; d) quando sia accertato che la nomina ad ufficiale giudiziario venne conseguita mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. La decadenza dall'ufficio e' disposta con decreto motivato del Ministro, sentita, nel caso di cui alla lettera c), la Commissione di vigilanza, e di disciplina. L'ufficiale giudiziario decaduto ai sensi della lettera d) non puo' partecipare ad altri concorsi per la nomina ad impiegato o dipendente dell'amministrazione dello Stato. La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza spettante ai norma delle disposizioni vigenti qualora essa non derivi da perdita della cittadinanza.
Allegato- art. 98
Art. 98. L'ufficiale giudiziario, che sia divenuto inabile per motivi di salute o abbia dato prova d'incapacita' o di persistente insufficiente rendimento, puo' essere dispensato dal servizio. Ai fini del comma precedente e' considerato persistentemente insufficiente il rendimento dell'ufficiale giudiziario che, richiamato all'osservanza dei suoi doveri, riporti, al termine dell'anno nel quale ha avuto luogo il richiamo, una qualifica inferiore a "buono". All'ufficiale giudiziario proposto per la dispensa dal servizio e' assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni. L'ufficiale giudiziario puo' chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione di vigilanza e di disciplina, che deve esprimere il suo parere sulla proposta di dispensa; su tale proposta provvede il Ministro con decreto motivato. E' fatto, in ogni caso, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni in vigore. Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute, si deve procedere all'accertamento delle condizioni di salute dell'ufficiale giudiziario mediante visita medica collegiale, nella quale l'ufficiale giudiziario puo' farsi assistere da un medico di sua fiducia.
Allegato- art. 99
Art. 99. L'ufficiale giudiziario e' collocato a riposo di ufficio quando abbia compiuto settanta anni di eta'. L'ufficiale giudiziario che chiede di essere collocato a riposo deve inoltrare istanza per via gerarchica al Ministro, il quale provvede con decreto.
Allegato- art. 100
Art. 100. L'ufficiale giudiziario, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo a, sua domanda prima del settantesimo anno di eta' ovvero per decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 97, puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere della Commissione di vigilanza e di disciplina. L'ufficiale giudiziario riammesso il servizio e' collocato nella graduatoria di anzianita' al posto che gli compete avuto riguardo agli anni di servizio prestato anteriormente. La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto nella pianta organica di cui all'art. 101 a non puo' aver luogo se la cessazione avvenne in applicazione di norme di carattere transitorio o speciale.
Allegato- art. 101
Art. 101. ((Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari e' di 1.550; essi sono addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura)). La pianta organica degli ufficiali giudiziari per ogni ufficio e' stabilita con decreto motivato del Ministro.
Allegato- art. 102
Art. 102. ((Qualora in un ufficio giudiziario sia disposta riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altra sede l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari assegnati alla sede per ultimi)).
Allegato- art. 103
Art. 103. L'ufficiale giudiziario deve risiedere nel Comune ove ha sede l'ufficio cui e' addetto e non puo' allontanarsene senza regolare permesso, salvo per cause di servizio; in caso di inosservanza incorre nella sospensione disciplinare. Il presidente della Corte di appello, per rilevanti ragioni, puo' autorizzare l'ufficiale giudiziario a risiedere in altro Comune del mandamento ove ha sede l'ufficio, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.
Allegato- art. 104
Art. 104. ((L'ufficiale giudiziario non puo' ricevere richieste di atti fuori dell'ufficio. Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio. L'ufficiale giudiziario e' autorizzato a ricevere le richieste regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un Comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede. Il Presidente della Corte, su proposta del capo dello Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio. La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sara' considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile. L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al n. 5 dell'articolo 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo. L'aiutante ufficiale giudiziario puo' ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario)).
Allegato- art. 105
Art. 105. Nelle sedi di ufficio unico, il presidente della Corte di appello o il presidente del tribunale provvede, sentito l'ufficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai diversi rami di servizio, nonche' all'assegnazione del personale occorrente all'assistenza alle udienze degli uffici giudiziari della sede. L'ufficio unico presso la Corte di appello di Roma provvede, su richiesta anche nominativa del primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, all'assegnazione del personale occorrente per l'assistenza alle udienze.
Allegato- art. 106
Art. 106. L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale e' addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente. ((Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonche' di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni e' compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attivita' connessa alla funzione.))
Allegato- art. 107
Art. 107. L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta: per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non puo' o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo. Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorita' giudiziarie della sede alla quale sono addetti ((, del verbale di cui all'[articolo 492-bis del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art492bis))) e degli atti stragiudiziali. ((20)) La notificazione a mezzo del servizio postale e' eseguita secondo le norme previste dal [regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-21;2393), e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con [regio decreto 18 aprile 1940, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-04-18;689).
Allegato- art. 108
Art. 108. L'ufficiale giudiziario non puo' ricusare il suo ministero; in caso di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi. Egli deve eseguire gli atti a lui commessi senza indugio e, comunque, non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorita' per gli atti da essa richiesti. In caso di impedimento, deve immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell'ufficio cui e' addetto o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Per l'inosservanza della disposizione di cui al primo comma gli ufficiali giudiziari sono puniti con la sospensione e per l'inosservanza delle disposizioni prevedute nel secondo comma sono puniti con la censura e, nei casi piu' gravi, con l'ammenda disciplinare, senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi, del risarcimento dei danni.
Allegato- art. 109
Art. 109. L'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a lui consegnati. Il cancelliere che riceve dall'ufficiale giudiziario il deposito di un verbale deve rilasciarne ricevuta.
Allegato- art. 110
Art. 110. Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorra, dell'ora in cui sono eseguiti, nonche' l'indicazione dell'autorita' richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti.
Allegato- art. 111
Art. 111. L'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale, competente, e' autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti. Egli e' anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonche' degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione. Le copie degli atti in materia penale da notificare, fatta eccezione per le ordinanze, per i decreti penali per gli estratti di requisitorie e di sentenze e, nei casi previsti, per le sentenze di condanna, sono formate dall'ufficiale giudiziario non appena l'autorita', richiedente gli abbia consegnato gli atti per la notificazione insieme con gli stampati occorrenti.
Allegato- art. 112
Art. 112. L'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere, il quale ne rilascia ricevuta e lo unisce all'originale della sentenza oppure lo trasmette alla cancelleria dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza. L'inosservanza della disposizione contenuta nel comma precedente e' punita con la censura, salvo quanto dispone l'art. 67 per il caso di recidiva.
Allegato- art. 113
Art. 113. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115)))
Allegato- art. 114
Art. 114. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115)))
Allegato- art. 115
Art. 115. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115)))
Allegato- art. 116
Art. 116. ((L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale: 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa; 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale; 3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale; 4) registro cronologico per i protesti cambiari; 5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale; 6) registro per i depositi di somme)). Deve inoltre tenere: 1) un bollettario, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, per la ricevuta: a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennita'; b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa; c) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'ufficio del registro; 2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione. Nelle preture ove in base alla tabella organica e' addetto soltanto l'ufficiale giudiziario i registri cronologici indicati ai numeri 1 e 2, nonche' quelli indicati ai numeri 3 e 4 del prime comma sono unificati. Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari i registri, il bollettario e il repertorio innanzi indicati sono tenuti in unico esemplare sotto la responsabilita dell'ufficiale giudiziario dirigente.
Allegato- art. 117
Art. 117. I registri, il bollettario ed il repertorio devono essere tenuti in ufficio e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da altro funzionario da lui delegato, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti. Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli [articoli 127 e seguenti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3269~art127), e le infrazioni a tale obbligo sono punite, salvo le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 131 della predetta legge.
Allegato- art. 118
Art. 118. L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente sui registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennita', a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare. Qualora i diritti e le indennita' non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima dell'esecuzione, sui registri cronologici gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo alla esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennita' riscossi o da recuperare. In apposite e distinte colonne deve altresi' annotare se l'atto viene eseguito da un ufficiale giudiziario o da un aiutante. L'ufficiale giudiziario, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, deve addizionare le somme iscritte nei registri cronologici relative a diritti ed indennita' di trasferta percepiti per le richieste pervenute entro il mese precedente, nonche' le percentuali riscosse nel detto mese riportando i totali in lettere. A margine dell'originale l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonche' la specifica dei diritti, delle indennita' e dell'eventuale deposito, col totale in cifre, apponendovi la data e la tirata; a margine delle copie, invece, e' sufficiente esporre in cifre il totale dei diritti e delle indennita' percepiti, fermo restando l'obbligo di indicare il numero del registro cronologico e di apporre la data e la firma.
Allegato- art. 119
Art. 119. L'ufficiale giudiziario, che non esegue nel termine prescritto le annotazioni nei registri ovvero indica i diritti e le indennita' in misura inferiore a quella percepita, e' punito con l'ammenda disciplinare, alla quale, nei casi piu' gravi, puo' essere aggiunta la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni; per la recidiva si applica la disposizione di cui all'art. 67. Ove, poi, dalla reiterazione e gravita' delle infrazioni accertate possa desumersi l'abitualita' dell'ufficiale giudiziario a commetterle, puo' farsi luogo alla sua destituzione. Per le infrazioni previste dalle disposizioni precedenti, quando la gravita' dei fatti lo esiga, la sospensione cautelare di cui all'art. 73 puo' essere ordinata oltre che dal Ministro, dal presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.
Allegato- art. 120
Art. 120. Il presidente della Corte di appello, il presidente del tribunale e il pretore, nell'esercizio del potere di sorveglianza di cui all'art. 59, eseguono ispezioni mensili, da attestarsi con apposito visto, per accertare la regolare tenuta dei registri e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni: danno all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente tutte le disposizioni che ravvisano opportune per assicurare il normale espletamento del servizio. ((Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennita' di missione determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma. Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori)).
Allegato- art. 121
Art. 121. Entro il mese di febbraio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale e' addetto, i registri cronologici, il bollettario e il repertorio dell'anno precedente. Il registro dei depositi di somme deve essere, invece, depositato in cancelleria entro trenta giorni dall'ultima operazione relativa al depositi che vi sono iscritti. In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito.
Allegato- art. 122
Art. 122. Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti: 1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli attive commissioni inerenti al loro ufficio; 2) con una percentuale sui crediti recuperati dallo Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici percento. Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'[articolo 492-bis del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art492bis) o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed e' dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione: a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore; b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli [articoli 492-bis del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art492bis) fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore. (20) In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'[articolo 495 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art495), il compenso e' determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della meta', sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata. (20) ((In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso e' posto a carico del creditore procedente ed e' liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443) o a norma dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443), il compenso previsto dal secondo comma non e' dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443). Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.)) In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo' essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede ((e comunque non puo' eccedere l'importo di euro 3.000,00)). (20) Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. ((La residua quota del quaranta per cento e' distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore dell'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.)) Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento e' diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'[articolo 492-bis del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art492bis) e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443), il compenso di cui al primo periodo del presente comma e' attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno. (20) Tale percentuale e' comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.
Allegato- art. 123
Art. 123 ((Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario: a) il diritto di notificazione; b) il diritto di esecuzione; c) il diritto di protesto cambiario; d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere)).
Allegato- art. 124
Art. 124. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 15 GENNAIO 1991, N. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-15;14)))
Allegato- art. 125
Art. 125. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 15 GENNAIO 1991, N. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-15;14)))
Allegato- art. 126
Art. 126. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 15 GENNAIO 1991, N. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-15;14)))
Allegato- art. 127
Art. 127. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 15 GENNAIO 1991, N. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-15;14)))
Allegato- art. 128
Art. 128. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115)))
Allegato- art. 129
Art. 129. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115)))
Allegato- art. 130
Art. 130. ((Per ogni atto di protesto cambiarlo e' dovuto il diritto di protesto nella misura seguente: a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque; b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque.)) In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto, il diritto dovuto e' ridotto alla meta'.
Allegato- art. 131
Art. 131. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 15 GENNAIO 1991, N. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-15;14)))
Allegato- art. 132
Art. 132. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115)))
Allegato- art. 132-bis
Art. 132-bis. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 15 GENNAIO 1991, N. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-15;14)))
Allegato- art. 133
Art. 133. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115))). ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115))). ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115))). ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115))). ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115))). Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' ((di trasferta)), detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso. (13)
Allegato- art. 134
Art. 134 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115)))
Allegato- art. 135
Art. 135 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115)))
Allegato- art. 136
Art. 136 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115)))
Allegato- art. 137
Art. 137 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115)))
Allegato- art. 138
Art. 138. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115))). ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115))). ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115))). 4. L'ammontare globale delle somme e' attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennita' di trasferta. 5. La quota dei diritti e' attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari. 6. La quota dell'indennita' di trasferta e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario.
Allegato- art. 139
Art. 139. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115)))
Allegato- art. 140
Art. 140. L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati, ((. . . )), deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui all'art. 122, n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa. L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma dell'art. 32, ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto nell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio; qualora presti servizio contemporaneo in piu' uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici. La percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale spetta alla sezione distaccata che ne ha curato il recupero.
Allegato- art. 141
Art. 141. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115)))
Allegato- art. 142
Art. 142. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115)))
Allegato- art. 143
Art. 143. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115)))
Allegato- art. 144
Art. 144. I diritti e le indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti comunali e provinciali devono in ogni caso essere anticipati rispettivamente dai Comuni e dalle Province nel cui interesse gli atti si compiono.
Allegato- art. 145
Art. 145. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;115)))
Allegato- art. 146
Art. 146. ((1. Le somme riscosse per diritti, indennita' di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale e' l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario. 2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo. 3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entita', il capo dell'ufficio giudiziario puo' disporre il deposito in conto corrente postale o bancario)).
Allegato- art. 147
Art. 147. ((Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dello articolo 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero. Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta silla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167, primo comma, n. 2)). L'ufficiale giudiziario dirigente mensilmente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per congedo ordinario. Delle operazioni di riparto e' redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 11 GIUGNO 1962, N. 546](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546))). ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 11 GIUGNO 1962, N. 546](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546))).
Allegato- art. 148
Art. 148. ((All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione all'anzianita' di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianita' di servizio. Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato. Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianita' di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, e' attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero)). ((11))
Allegato- art. 149
Art. 149. ((L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'articolo 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennita' integrative, se dovute. Il capo dell'ufficio controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, La firma, il sigillo dello ufficio, nonche' il visto di conformita' sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dello eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione della indennita' integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennita'. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria. I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero.)) Quando l'indennita' sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei mesi successivi, in guisa, che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto l'importo minimo garantito dei proventi, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso che l'indennita' corrisposta nell'anno solare ecceda il minimo garantito, tale differenza deve essere rimborsata all'Erario anche mediante trattenuta da operarsi nell'anno successivo.
Allegato- art. 150
Art. 150. ((L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in piu' uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennita' integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore.)) Nel caso di cui al precedente comma, la liquidazione dell'indennita' e la emissione dell'ordinativo di pagamento, previa richiesta dei dati occorrenti agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' assegnato in organico, se questi continui a prestarvi servizio, e spettano in ogni altra ipotesi al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' stato destinato in applicazione.
Allegato- art. 151
Art. 151. Entro il quindici febbraio il pretore trasmette al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari con l'indicazione dei proventi riscossi e della eventuale indennita' integrativa percepiti nell'anno. In base agli elenchi ricevuti il presidente del tribunale fa compilare un elenco nominativo riassuntivo degli ufficiali giudiziari del circondario, e lo trasmette al presidente della Corte di appello, il quale, a sua volta, fa compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invia al Ministero entro il 15 marzo.
Allegato- art. 152
Art. 152. Agli ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato. Si applicano le disposizioni contenute nell'[art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art54-letc).
Allegato- art. 153
Art. 153. Nel caso previsto dall'art. 148, agli ufficiali giudiziari e' corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi del suddetto articolo. ((8)) Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, e' corrisposta la differenza allo stesso titolo. ((8))
Allegato- art. 154
Art. 154. 1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti ((...)) per gli atti o per le commissioni da loro compiuti. 2. Eguale tassa e' dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennita' di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza. 3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalita' stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo. 4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazioni di originale, l'applicazione delle marche e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario. 5. In relazione a particolari esigenze di servizio e' in facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro. 6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota Dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, e' punito con l'ammenda disciplinare.
Allegato- art. 155
Art. 155. ((Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente lo importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla sesta qualifica funzionale avente la stessa anzianita' di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo)). ((11))
Allegato- art. 155-bis
Art. 155-bis. ((Il capo dell'ufficio, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui allo articolo 149, determina, la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all'articolo 155, tenuto conto dei diritti computati e delle tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto. L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste dall'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Ufficio del registro, al quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro di cui al terzo comma dell'articolo 149.))
Allegato- art. 156
Art. 156. Entro il 15 marzo il cancelliere trasmette all'ufficio del registro i registri cronologici ed il bollettario per le chiamate di causa dell'anno precedente, depositati a norma dell'art. 121. ((L'Ufficio del registro dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarita' dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'erario in base agli articoli precedenti)). Qualora l'ufficio del registro nel procedere alla liquidazione riconosca che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme minori di quelle dovute, lo invita a versare la differenza in un termine non minore di dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso, che deve essere trasmesso per il tramite del capo dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario e' addetto. Nello stesso termine l'ufficiale giudiziario, mediante ricorso in doppio originale da depositare nella cancelleria, puo' fare opposizione, la quale sospende ogni ulteriore procedura di riscossione nei limiti delle somme in contestazione. Trascorso detto termine, l'ufficio del registro procede alla riscossione delle somme per cui non vi sia stata opposizione, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 159. Qualora, invece, risulti che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme maggiori di quelle dovute, lo ufficio del registro liquida la differenza che deve essere rimborsata e, non oltre il mese di marzo, promuove da parte del capo dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario e' addetto, il relativo ordine di pagamento, salva allo stesso ufficiale giudiziario la facolta' di ricorrere, non oltre il mese di aprile con le stesse forme innanzi indicate, nel caso che il pagamento non sia disposto ovvero sia disposto in misura inferiore a quella da lui pretesa. Le contestazioni che possono sorgere tra l'ufficio del registro e l'ufficiale giudiziario sono decise con decreto, senza formalita' di procedura e sentito il pubblico ministero, dal presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto alla pretura o all'ufficio unico del tribunale, ovvero da un magistrato delegato dal presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico della Corte. Possono essere sentite anche le parti interessate. A cura del cancelliere un esemplare del ricorso come sopra depositato e' trasmesso all'ufficio del registro, e l'altro al magistrato competente a decidere sulla contestazione. La decisione e' comunicata all'ufficiale giudiziario per il tramite del capo dell'ufficio al quale lo stesso e' addetto, nonche' all'ufficio del registro e, nel caso di rigetto dell'opposizione di cui al terzo comma, deve contenere l'assegnazione di un nuovo termine per il pagamento. Nel caso di accoglimento del ricorso preveduto dal quarto comma, nella relativa decisione e' contenuto l'ordine di pagamento di quanto spetta all'ufficiale giudiziario. Eseguiti gli atti di sua competenza, l'ufficio del registro appone sui registri il suo visto, con le eventuali osservazioni, e provvede alla restituzione dei registri stessi alla cancelleria, dove rimangono depositati.
Allegato- art. 157
Art. 157. Agli effetti delle disposizioni dell'art. 156, in caso di trasferimento dell'unico ufficiale giudiziario, questi, adempiute le formalita' stabilite dal quarto comma dell'art. 118 e dal primo comma dell'art. 120, prima di lasciare l'ufficio, deve depositare nella cancelleria i registri, il bollettario ed il repertorio in uso. Deve contestualmente depositare in duplice esemplare il prospetto riassuntivo prescritto dal secondo comma dell'art. 155 concernente le iscrizioni eseguite. Un esemplare del suddetto prospetto e' trasmesso, a cura del cancelliere e senza ritardo, alla cancelleria dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario e' stato trasferito. Ogni ulteriore attribuzione sia in ordine alla determinazione mensile dei versamenti, sia riguardo alla liquidazione annuale, spetta agli organi competenti della nuova sede. In caso di cessazione dal servizio per morte, collocamento a riposo, destituzione o dispensa, la liquidazione definitiva e' effettuata nel mese successivo a quello in cui si e' verificata la cessazione.
Allegato- art. 158
Art. 158. ((Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in piu' uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell'articolo 155, si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio)). Nel caso innanzi preveduto si ha riguardo, per la competenza in ordine alla determinazione mensile del versamento ed alla liquidazione annuale, all'ufficio dove l'ufficiale giudiziario e' addetto in pianta. In ogni altro caso di contemporanea prestazione di servizio la competenza e' determinata dal primo ufficio al quale l'ufficiale giudiziario e' stato applicato.
Allegato- art. 159
Art. 159. Se l'ufficiale giudiziario, nei termini stabiliti dall'articolo 155, non esegue il versamento delle somme dovute, l'Ufficio del registro provvede alla esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte di registro. Trascorso il termine stabilito nella ingiunzione senza che sia stato eseguito il pagamento, l'ufficio del registro ne da' comunicazione al presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto alla Corte medesima, o al presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto al tribunale o ad una pretura del circondario. L'ufficiale giudiziario e' sospeso dalle funzioni con decreto, non soggetto ad impugnazione, emesso dai predetti magistrati, sentito il pubblico ministero; qualora esegua il pagamento il decreto e' revocato, salva l'azione disciplinare. Tale sospensione produce gli effetti indicati nel primo comma dell'art. 63 e non esclude la esecuzione di qualsiasi altro provvedimento di sospensione disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario; ma detta esecuzione, quando non sia stata ancora iniziata, e' rinviata, e, se gia' iniziata, e' sospesa fino a che non sia stata revocata la sospensione inflitta per il mancato pagamento. Decorsi tre mesi dalla dichiarazione della sospensione senza che questa sia stata revocata, l'ufficiale giudiziario, su proposta del presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale presso la stessa Corte, puo' essere dispensato dal servizio con decreto ministeriale, esclusa qualsiasi formalita' di procedura. La dispensa non puo' pronunciarsi qualora sia in corso un procedimento disciplinare, finche' questo non sia esaurito. L'ufficiale giudiziario dispensato ai sensi del quarto comma del presente articolo deve essere riammesso in servizio qualora abbia effettuato il pagamento la cui mancanza dette luogo alla sospensione, e cio' senza pregiudizio dell'azione disciplinare.
Allegato- art. 160
Art. 160. Per il concorso ai posti di aiutante ufficiale giudiziario si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, nonche' quelle di cui agli articoli dal 7 al 19; al titolo di studio indicato al secondo comma dell'articolo 4 e' sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente. L'esame di concorso consta: 1) di due prove scritte che hanno luogo in distinti giorni su ciascuna delle seguenti materie: a) nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile; b) nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale. 2) di una prova orale su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale e la legislazione cambiaria, nonche' sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti. Gli aspiranti debbono, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, dei voti riportati nella prova pratica ed in quella orale.
Allegato- art. 160-bis
Art. 160-bis. ((Nella misura del cinquanta per cento dei posti annualmente disponibili, la nomina ad ufficiale giudiziario si consegue mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal titolo di studio e dall'eta', con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purche' nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di "ottimo". L'anzianita' di servizio di cui al comma precedente e' ridotta ad otto anni per coloro che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. I vincitori del concorso vengono assegnati, senza obbligo di tirocinio, agli uffici unici di tribunale o di pretura. Ad essi, se in possesso di retribuzione garantita superiore a quella spettante nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio di carriera.))
Allegato- art. 161
Art. 161. ((Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari e' di millenovecento. La pianta organica per ogni ufficio e' stabilita con decreto motivato del Ministro.))
Allegato- art. 162
Art. 162. Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 2, riguardanti la equiparazione agli impiegati civili dello Stato, quelle contenute negli articoli da 21 a 25, riguardanti la cauzione, che viene determinata in lire quindicimila, e l'assunzione in servizio, quelle contenute negli articoli da 26 a 28, riguardanti le esenzioni e le incompatibilita', quelle contenute negli articoli da 29 a 31, concernenti le assegnazioni di sede e i trasferimenti, quelle contenute negli articoli da 38 a 46, concernenti i congedi e le aspettative, quelle contenute negli articoli da 49 a 58, concernenti le Commissioni di vigilanza e di disciplina, l'anzianita' di servizio e le note di qualifica, quelle contenute negli articoli da 59 a 95, concernenti la disciplina e il procedimento disciplinare, in quanto applicabili, quelle contenute negli articoli 96, 97, 98 e 100, concernenti le dimissioni, la decadenza dall'ufficio, la dispense dal servizio, quelle di cui all'art. 102, riguardanti la riduzione dei posti. Le autorita' indicate nell'art. 59, secondo la rispettiva competenza, e l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esercitano la sorveglianza sugli aiutanti ufficiali giudiziari. Per la cessazione dal servizio si applicano le norme vigenti per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato della carriera esecutiva. Il trattamento di quiescenza degli aiutanti ufficiali giudiziari e' regolato dal testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari approvato con [regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312) e successive modificazioni.
Allegato- art. 163
Art. 163. Al personale femminile si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri. In tal caso l'aiutante, ove si astenga dal lavoro durante i periodi anteriore e successivo al parto stabiliti dalle norme innanzi richiamate, e' considerata in congedo straordinario per maternita' e ha diritto al trattamento economico previsto dagli articoli 168 e 169.
Allegato- art. 164
Art. 164. L'aiutante appartenente al personale femminile che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, puo' presentare le dimissioni con diritto al trattamento di quiescenza ad essa spettante alla data di cessazione dal servizio.
Allegato- art. 165
Art. 165. Gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli ufficiali giudiziari nella, notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell'assistenza alle udienze. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai lavori interni di ufficio. Essi sono responsabili della regolarita' della consegna della copia dell'atto e della relazione di notificazione. Il personale femminile degli aiutanti ufficiali giudiziari e' adibito esclusivamente ai lavori interni di ufficio e solo in via eccezionale, per esigenze di servizio puo' essere addetto alla cancelleria della Corte di appello o del tribunale e al Ministero per i lavori attinenti al personale e ai servizi degli ufficiali giudiziari. Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I del titolo II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, esclusa l'autenticazione delle copie di cui all'art. 111.
Allegato- art. 166
Art. 166. L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti originali e delle copie all'aiutante, deve eseguire gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 118. Quando l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario, detti adempimenti devono essere eseguiti a cura dello aiutante ufficiale giudiziario, al quale si applicano le disposizioni contenute negli articoli 118 e 119.
Allegato- art. 167
Art. 167. ((1. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti: a) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario; b) con la terza parte della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2. Detta quota e' a carico degli ufficiali giudiziari; c) con i diritti relativi agli atti di protesto da loro effettuati. 2. L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma 1 spetta all'aiutante che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 128, 132, 133, 134, 135, 136, 140 e degli articoli da 141 a 145)).
Allegato- art. 168
Art. 168. ((Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, nonche' la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettante, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'articolo 147.)) L'ufficiale giudiziario dirigente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun aiutante ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto comprendendovi anche gli assenti per regolare congedo. Delle operazioni di riparto e' redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.
Allegato- art. 169
Art. 169. ((All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete a carico dell'erario una indennita' fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione all'anzianita' di servizio maturata dall'aiutante ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale di pari anzianita' di servizio. Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 148. Per la liquidazione della indennita' integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli 150 e 152.)) ((11))
Allegato- art. 170
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