DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; Decreta: E' approvato l'unito Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, composto di 103 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.
GRONCHI TAMBRONI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 73. - VILLA
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 1
TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI Art. 1. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 1) Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 2
Art. 2. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2) ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 25 MARZO 1993, N. 81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81))). La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 3
Art. 3. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, [art. 3, e Legge 23 marzo 1956, n. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art3), art. 1) La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di: quattordici assessori effettivi e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; dodici assessori effettivi e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti; dieci assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; sei assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia; quattro assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti; e due assessori effettivi negli altri. Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti e' di due.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 4
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 25 MARZO 1993, N. 81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81)))
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 5
Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 25 MARZO 1993, N. 81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81)))
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 6
Art. 6. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267) ((30))
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 7
Art. 7. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7) Al Sindaco e agli assessori puo' essere corrisposta un'indennita' mensile di carica, a norma di legge.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 8
Art. 8. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, [art. 8, e Legge 23 marzo 1956, n. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art8), art. 2) I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma. Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione. Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale: a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune; b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la meta' dei propri membri. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'[art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art38), oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b). E' abrogato l'[art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1915-02-04;148~art280). Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 9
Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267)))
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 9-bis
Art. 9-bis. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267))) ((28))
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 10
Art. 10. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 10) Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle norme del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con [regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1915-02-04;148), e dalle modifiche contenute nel [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2839), in quanto applicabili. Per quanto non previsto dal presente Testo Unico, si applicano al Sindaco le disposizioni del citato [Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1915-02-04;148).
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 11
Art. 11. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 25 MARZO 1993, N. 81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81)))
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 12
Art. 12. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 25 MARZO 1993, N. 81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81)))
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 13
Art. 13. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13) Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della [legge 7 ottobre 1947, n. 1058](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058), e successive modificazioni. Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 14
Art. 14. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 23 APRILE 1981, N. 154](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154)))
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 15
Art. 15. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 23 APRILE 1981, N. 154](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154)))
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 16
Art. 16. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 23 APRILE 1981, N. 154](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154)))
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 17
Art. 17. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 23 APRILE 1981, N. 154](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154)))
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 18
Art. 18. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, [art. 18, e Legge 23 marzo 1956, n. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art18), art. 7) Il Prefetto, d'intesa col Presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi ((quarantacinque)) giorni prima di tale data, ne da' avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione. Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto puo' disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco. Detto rinvio non puo' superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni gia' compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio. La nuova data viene fissata dal Prefetto di intesa con il Presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 19
Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 SETTEMBRE 2000, N. 299](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-09-08;299)))
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 20
Art. 20. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, [art. 20, e Legge 23 marzo 1956, n. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art20), art. 8) In ciascuna sezione e' costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, ((di quattro scrutatori)) di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario. Il presidente e' designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati, e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella del magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sara' tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi (ali Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 21
Art. 21. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 8 MARZO 1989, N. 95](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-08;95)))
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 22
Art. 22. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 8 MARZO 1989, N. 95](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-08;95)))
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 23
Art. 23. ([Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art10)) Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di eta'; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. f-bis) ((i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al [decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422))).
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 24
Art. 24. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, [art. 23, e Legge 23 marzo 1956, n. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art23), art. 11) L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento. Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 25
Art. 25. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24) Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 26
Art. 26. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 22 MAGGIO 1970, N. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-22;312)))
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 27
Art. 27. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, [art. 26, e Legge 23 marzo 1956, n. 136](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art26), art. 12) Il Sindaco provvede affinche', nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale: 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39; 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37; 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21; 5) il pacco delle schede che al Sindaco sara' stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione; 7) un congruo numero di matite copiative per il voto. Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B - per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - allegate al presente testo Unico, visitate dal Ministro dell'interno. Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. ((I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32)). I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 28
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