DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570
Art. 87. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78) Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la liberta', degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000. La pena e' aumentata - e in ogni caso non sara' inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione e' fatta con armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti. Se la violenza o la minaccia e' fatta da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 50.000.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 87-bis
Art. 87-bis. ((1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni)).
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 88
Art. 88. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79) Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 89
Art. 89. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82) Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, Coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 2000 a 5000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 90
Art. 90. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83) Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico)). Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del [codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398) aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. (34) COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 MARZO 2004, N. 61](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-03-02;61).
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 91
Art. 91. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84) Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorche' sia elettore o membro dell'Ufficio, e' tratto immediatamente in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma e' confiscata. Si procede con giudizio direttissimo.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 92
Art. 92. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85) Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000. Con la stessa pena e' punite chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 93
Art. 93. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86) Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ((...)) o da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000. ((Chiunque sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura e' punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro)).
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 94
Art. 94. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87) Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a lire 20.000.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 95
Art. 95. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88) Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non up ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 10.000. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre, anni e con la multa fino a lire 20.000.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 96
Art. 96. (T U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89) Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000. ((Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 e' punito con la reclusione da tre a sei mesi)). Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000. In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo. Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 20.000 I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 20.000
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 97
Art. 97. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90) Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare piu' di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 20.000. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 98
Art. 98. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91) Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare lo apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 99
Art. 99. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e Legge 23 marzo 1956, 136, art. 45) L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000 Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 100
Art. 100. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93) Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente Testo Unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione e' interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'alto non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la meta' del termine stabilito per la prescrizione.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 101
Art. 101. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94) Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne e' incaricato ha diritto di citare testimoni. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398) sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verita' e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verita', od il rifiuto, su materia punibile.
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 102
Art. 102. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95) Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un tempo non minore di cinque ne' maggiore di dieci anni. Il giudice puo' ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398), e in altre leggi, per reati piu' gravi non previsti dal presente Testo Unico. Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli [articoli dal 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art163) [al 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art167) e [175 del Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art175) e dell'[art. 487 del Codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art487), relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. ((12))
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 103
Art. 103. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96) Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del Sindaco. Visto: Il Ministro per l'interno SPATARO
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-Allegati
TABELLA A ((Parte di provvedimento in formato grafico)) TABELLA D ((Parte di provvedimento in formato grafico)) TABELLA M ((Parte di provvedimento in formato grafico))
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