DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1010

Type DPR
Publication 1960-07-14
Ultimo aggiornamento 1960-09-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 28. INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LA CESSAZIONE NORMALE DEL RAPPORTO E IN CASO DI MORTE DELL'IMPIEGATO All'impiegato, in caso di risoluzione normale del rapporto di lavoro, spetta una indennita' di anzianita' pari ad una mensilita' di stipendio (vedi art. 15) per ogni anno di servizio prestato nella stessa azienda. L'indennita' relativa, alla anzianita' convenzionale, prevista dall'articolo 30, deve essere liquidata in ragione di una mensilita' di stipendio per ogni anno di detta anzianita' convenzionale. In caso di morte dell'impiegato le indennita' dovute in conseguenza della risoluzione del rapporto, comprese quelle sostitutive del preavviso, devono corrispondersi, conforme quanto dispone l'[art. 2122 del C. C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122), al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo.

CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali-art. 29

Art. 29. DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITA' Per la determinazione dell'indennita' di anzianita' si applicano le seguenti norme: 1) l'anzianita' decorre dal giorno dell'assunzione dell'impiegato compreso l'eventuale periodo di prova e di apprendistato; 2) nel computo e' compreso l'eventuale periodo di richiamo alle armi e il periodo di assenza per malattia o infortunio; 3) e' altresi' compreso il periodo di preavviso, anche se in mancanza di questo sia stata corrisposta la relativa indennita' sostitutiva; 4) il mese incominciato si considera intero, le frazioni di anno vanno computate in dodicesimi per i primi sei mesi di anno di servizio, mentre e' considerato intero l'anno in cui sia stato superato il sesto mese di servizio.

CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali-art. 30

Art. 30. ANZIANITA' CONVENZIONALE Agli impiegati i quali si trovino nelle condizioni qui appresso precisate, sempre che non abbiano goduto presso altre aziende delle concessioni che col presente articolo vengono disposte, l'anzianita', agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento ad essi spettante in base all'art. 28, verra' maggiorata convenzionalmente nella misura che per ciascun caso qui appresso si precisa: 1) decorati al valore, dell'Ordine Militare, feriti di guerra, promossi per merito di guerra: 6 mesi; 2) mutilati di guerra: 1 anno; 3) ex combattenti con anzianita' di servizio presso l'azienda inferiore a tre anni, se hanno prestato servizio in zona di operazione: 6 mesi; 4) ex combattenti con anzianita' di servizio nella azienda, superiore a tre anni e non superiore ai sei: i due terzi del servizio prestato in zona di operazione; 5) ex combattenti con anzianita' di servizio nell'azienda superiore a sei anni: tutto il servizio prestato in zona di operazione. Qualora la cessazione del rapporto avvenga prima del compimento dei tre o dei sei anni di servizio e l'impiegato non abbia beneficiato dell'intera anzianita' convenzionale spettantegli in relazione al servizio militare prestato in zona di operazione, il restante periodo di anzianita' convenzionale spettante e non conteggiato con gli stessi criteri di cui sopra dovra' essere riconosciuto dal successivo datore di lavoro. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili. Per ottenere le maggiorazioni di anzianita' di cui sopra, l'impiegato dovra' presentare il proprio stato di servizio militare rilasciato dalle Autorita' Militari e i brevetti di decorazione, ferite, mutilazioni. Il diritto delle anzianita' convenzionali, puo' essere ratto valere una volta sola: pertanto il datore di lavoro, sul certificato da rilasciarsi all'impiegato secondo il disposto dell'art. 33, dovra' annotare se l'impiegato che ne abbia diritto ha beneficiato delle maggiorazioni convenzionali di anzianita' ed in che misura. Nel caso che, avendone diritto, l'impiegato non abbia beneficiato delle maggiorazioni di anzianita' di cui al presente articolo, dovra' essere indicato il motivo sul certificato di cui al precedente comma.

CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali-art. 31

Art. 31. MODALITA' DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO Al momento della cessazione del servizio e, in caso di licenziamento in tronco all'atto della sua notifica, e' fatto obbligo all'impiegato di effettuare la riconsegna di quanto gli e' stato effettivamente affidato dal datore di lavoro, in relazione alle mansioni espletate; tra l'altro i libri di carico e scarico, la consistenza di cassa e di magazzino con i relativi documenti, ecc. Effettuate la riconsegna di quanto gia' affidato all'impiegato, il datore di lavoro gliene rilascera' ricevuta. In caso di risoluzione normale del rapporto quando questo sia a tempo indeterminato, deve contemporaneamente comunicare all'impiegato il conteggio regolarmente sottoscritto di ogni spettanza ad esso dovuta. All'atto di tale comunicazione il datore di lavoro e' tenuto a versare all'impiegato un congruo acconto sull'ammontare di dette spettanze. Il datore di lavoro ha un termine di due mesi dalla cessazione del rapporto per procedere al saldo della liquidazione. Sulla somma dovuta a titolo di liquidazione, decurtata dell'acconto di cui sopra e di quanto dovuto dalla Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali, decorrono gli interessi legali a favore dell'impiegato.

CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali-art. 32

Art. 32. CHIAMATA DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto d'impiego per tutto il periodo del servizio militare di leva e l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto, purche' in base all'[art. 2 del D.L.C.P.S. n. 303 del 13 settembre 1946](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303~art2), abbia oltre tre mesi di dipendenza dal datore di lavoro, con assunzione definitiva. Il tempo trascorso in servizio militare di leva non e' computato agli effetti della anzianita', salvo patto scritto in contrario piu' favorevole all'impiegato. In caso di richiamo ordinario sotto le armi il datore di lavoro conservera' il posto all'impiegato e gli corrispondera' per il periodo di tre mesi una indennita' mensile pari allo stipendio in denaro. Limitatamente a tale periodo di tempo il datore di lavoro e' tenuto a mantenere alla famiglia dell'impiegato, l'alloggio, la corresponsione dei generi in natura, nonche' le concessioni godute all'atto del richiamo in quanto facenti parte dello stipendio, oppure a corrispondere un compenso equivalente nel caso che detto trattamento non sia possibile per le esigenze della sostituzione. L'impiegato richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale gode del particolare trattamento giuridico ed economico contemplato dalle leggi speciali. I periodi di, richiamo alle armi di cui sopra saranno computati agli effetti dell'anzianita' di servizio.

CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali-art. 33

Art. 33. CERTIFICATO DI SERVIZIO All'impiegato che lascia il servizio, qualunque sia il motivo determinante le dimissioni o il licenziamento, il proprietario o conduttore ha l'obbligo di rilasciare, all'atto della cessazione stessa, un certificato dal quale risulti il tempo in cui l'impiegato ha prestato servizio nell'azienda e le funzioni da esso disimpegnate. Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare il predetto certificato in ogni caso, anche cioe' se tra l'impiegato e il datore di lavoro fosse sorta contestazione circa i diritti ed i doveri rispettivi ed anche se la contestazione verte sulla liquidazione delle indennita' spettanti in dipendenza della risoluzione del rapporto.

CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali-art. 34

Art. 34. PREVIDENZA ED ASSISTENZA Per quanto attiene la previdenza ed assistenza si fa riferimento al "Contratto collettivo nazionale relativo al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistessa degli impiegati dipendenti da aziende agricole e, forestali del 31 luglio 1938", e successive variazioni, all'Accordo Collettivo Nazionale relativo alla Previdenza ed Assistenza per i Dirigenti ed Impiegati di aziende agricole e forestali del 6 agosto 1957, al comma quarto del presente art. 7 del presente Contratto.

CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali-art. 35

Art. 35. CONTROVERSIE INDIVIDUALI Qualora insorga controversia tra datore di lavoro ed impiegato per la applicazione del presente contratto e di quello individuale le Organizzazioni Sindacali, su richiesta di una di esse o di entrambi, si adopereranno per raggiungere la conciliazione.

CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali-art. 36

Art. 36. CONTROVERSIE COLLETTIVE Le controversie di carattere collettivo che dovessero insorgere in sede di applicazione o di interpretazione del presente contratto saranno deferite alle Organizzazioni sindacali contraenti per il tentativo di conciliazione.

CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali-art. 37

Art. 37. DISPOSIZIONI GENERALI I contratti provinciali, integrativi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Impiegati di Aziende Agricole e Forestali del 19 luglio 1949 ed in vigore alla data di stipulazione del presente Contratto, conservano la loro validita' fino alla data della loro scadenza. Nelle province nelle quali non e' stato provveduto a stipulare i contratti collettivi di cui sopra le Organizzazioni locali competenti dovranno provvedere a stipulare il contratto integrativo al presente contratto nazionale entro il 31 dicembre 1958. Non ottemperando a tale stipulazione entro il detto termine, per dette province, potranno essere stipulati dei contratti integrativi a sfera provinciale ed interprovinciale attraverso l'intervento diretto in loco delle Organizzazioni firmatarie del presente contratto. I contratti integrativi provinciali debbono prevedere: a) la classificazione delle aziende in grandi, medie e piccole; b) la classificazione degli impiegati nei due gruppi - di concetto e d'ordine - precisando, per ciascun gruppo le singole categorie e le funzioni per ciascuna di esse; c) i minimi di stipendio per ciascuna categoria; d) l'aumento della parte in danaro dello stipendio, per il caso previsto dall'art. 15 di mancata concessione dell'abitazione e degli annessi. I contratti integrativi provinciali non possono derogare dalle norme previste dal presente contratto. In essi si faranno salve le condizioni di miglior favore per gli impiegati previste dai contratti integrativi attualmente in vigore. Le rispettive Organizzazioni Provinciali provvederanno inoltre con separato accordo, che non avra' carattere tassativo ma orientativo, ad indicare i criteri di massima relativi al trattamento economico agli impiegati che prestino la loro opera in piu' aziende. Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni della legge sull'impiego privato, le norme del [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), gli usi e le consuetudini locali.

CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali-Norma transitoria

NORMA TRANSITORIA APPRENDISTATO. - In attesa che sia realizzato l'Accordo previsto dall'art. 6 del Contratto Nazionale, la materia dell'apprendistato resta disciplinata dall'articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 luglio 1949.

CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali-Allegato

ALLEGATO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 LUGLIO 1949 PER GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI (Omissis) Art. 6. APPRENDISTATO I giovani che per la prima volta vengono impiegati nell'azienda potranno sottostare ad un periodo di apprendistato della seguente durata: 2 anni per i giovani di eta' inferiore agli anni 21; 1 anno per quelli di eta' superiore agli anni 21. Il datore di lavoro deve garantire l'efficacia del tirocinio, assicurare all'apprendista il suo sostentamento con l'obbligo di corrispondergli un compenso a seconda del rendimento. Agli apprendisti non si applicano Le norme del presente contratto, ma quando essi vengono assunti definitivamente nell'azienda, la loro anzianita' sara' computata dal giorno in cui iniziarono la loro attivita' di apprendisti. Al termine dell'apprendistato i datori di lavoro dovranno rilasciare un certificato che attesti l'avvenuto periodo di pratica. I datori di lavoro non possono pretendere un nuovo apprendistato da coloro che siano muniti del certificato di cui sopra. Coloro che abbiano compiuto un periodo di apprendistato presso la stessa azienda e che siano stati assunti, sono esclusi dal periodo di prova. (Omissis) Visti il contratto e l'allegato che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI

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