DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1017

Type DPR
Publication 1960-07-14
Ultimo aggiornamento 1960-09-30
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO I CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 8 GENNAIO 1957 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MANUFATTURIERA PELLE E CUOIO. (Vedasi art. 52 del c.c.n.l. 8 gennaio 1957 per gli operai addetti alle industrie manufatturiere pelli e cuoio) REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO A DOMICILIO Addi' 8 gennaio 1957 in Milano, presso la sede della Confederazione Generale dell'Industria italiana - Delegazione Alta Italia tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI MANIFATTURIERI PELLI E CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.), rappresentata dal suo Presidente, Dott. Ing. Guido A. Guidetti, assistito da una delegazione composta dei Signori: Dott. Ugo Basan della Compagnia Continentale S.C.E.A.R. di Milano, Comm. Alfredo Lazzaroni della Ditta omonima, Milano, Dott. Adamo Bonalumi della S.p.A. A. Rejna, Milano, Sig. Umberto Locati della Ditta E.U. Locati, Milano, Cav. Mario Regazzi della F.I.G.M.A.T., Milano, Rag. Guido Toja della Valigeria italiana, Varese, Cav. Renato Ascoli della Valigeria Dossi, Varese, Prof. Ferrarto della Valigeria Petitti e Neuroni, Varese sig. Madderia delle Valigerie Riunite, Monza Fratelli Valaguessa della ditta omonima Missaglia (Como), sig. Giuseppe Gadda della Manifattura Radaelli di Rho. Sig. Carcassoli Enzo della Valigeria italiana SAVIP di Perugia, dr. Franco Leone della Valigeria Emilio Leone S.p.A. di Firenze, rag. Colombo della Cartiera di S. Cesario Milano, Gr. Uff. Angelo Valaguzza dell'azienda omonima di Milano; e dei signori: Dott. Achille Rossi dell'Associazione Industria Lombarda, Dott. Algido Ferraris dell'Unione Industriale di Torino, rag. Ettore Bergamaschi dell'Associazione Industriali di Varese, Dott. Mario Jori dell'Associazione Industriali di Bergamo, e - La FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata, dal suo Segretario Generale Sig. Remo Serio e dal Segretario On. Giuseppina Palumbo; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei Signori: Angelo Massoni, Arsiero Blasi, Giorgio Pacini, Franco Guazzoni, Maria Guerra, Aldo Emanuelli, Callo Polliotti, Tina Genova, Anita Malavasi, Maria Ghedini, Gustavo Hermann, Mario Gorini e dei lavoratori Angelo Franciosi, Mario Bodini, Cortini; e con l'assistenza, della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA del LAVORO nelle persone dei Segretari On. Renato Bitossi e Fernando Santi; - la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale Cav. Silvio Ascari, dai Segretari Nazionali, Sigg.: Giuseppe Fossati, Carlo Faverio e Maria Gherra; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei Signori Elio Angelozzi, Mario Bernabo', Enrico De Carli, Gianfranco Baldini, Michelangelo Lamera, Franco Manzella, Dino Sabadini, Mario Zenoni, Dei Mario, Romeo Romei, Landi Carmelita, Mario Ferronato, Isacco Viotto e Maltempi e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nella persona del suo Segretario Confederale, Dott. Dionigi Coppo e dal Cav. Alberto Abbiati; - l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale dott. Tullio Repetto, con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali, dei Sigg. Dott. Vincenzo Coratelli, Mauro Mazzilli e Piero Eusebio e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA del LAVORO nella persona del Segretario Nazionale dott. Raffaele Vanni e Mario Zuppiroli. Addi' 8 gennaio 1957 in Milano, presso la sede della Confederazione Generale dell'Industria italiana - Delegazione Alta Italia tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI MANIFATTURIERI PELLI e CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.) rappresentata dal suo Presidente Dott. Ing. Guido Guidetti, assistito da una delegazione composta dei Signori: Dott. Urgo Bazan nella Compagnia Continentale S.C.E.A.R. di Milano; Comm. Alfredo Lazzaroni della Ditta omonima, Milano; Dott. Adamo Bonalumi della S.p.A. A. Rejna, Milano; Sig. Umberto Locati della Ditta E.U. Locati, Milano; Cav. Mario Regazzi della F.I.G.M.A.T., Milano; Rag. Guido Toja della Valigeria italiana, Varese; Cav. Renato Ascoli della Valigeria Dossi, Varese; Prof. Ferrario della Valigeria Pelitti e Neuroni, Varese; Sig. Malaterra delle Valigerie Riunite, Monza; Fratelli Valagussa della Ditta omonima di Missaglia (Como); Sig. Giuseppe Gadda della Manifattura Radaelli di Rho; Sig. Carcassoli Enzo della Valigeria italiana SAVIP di Perugia; Dr. Franco Leone della Valigeria Emilio Leone S.p.A. di Firenze; rag. Colombo della Cartiera, di S. Cesario Milano; Gr. Uff. Angelo Valaguzza dell'azienda omonima Milano; e dei Signori: Dott. Achille Rossi, dell'Associazione Industriale Lombarda; Dott. Algido Ferraris dell'Unione Industriale di Torino; Rag. Ettore Bergamaschi dell'Associazione Industriali di Varese; Dott. Mario Jori dell'Associazione Industriali di Bergamo; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIALI ABBIGLIAMENTO, rappresentata, per delega del Segretario Nazionale sig. Italico Utimperghe, dal sig. Bruno Scheggi; e' stato stipulato il presente accordo aggiuntivo per la Regolamentazione del lavoro a domicilio nell'industria manufatturiera pelle e cuoio, in applicazione del disposto dell'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dell'industria manufatturiera pelle e cuoio stipulato in data 8 gennaio 1957. Art. 1. DEFINIZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO Sono considerati lavoranti a domicilio gli operai di ambo i sessi che per conte di uno o piu' datori di lavoro eseguono, nella propria abitazione o comunque in locali che non siano di pertinenza del datore di lavoro ne' sottoposti alla sua diretta sorveglianza, lavoro subordinato retribuito, ricevendo a cura e a spese del datore di lavoro stesso le materie prime e gli accessori occorrenti per le lavorazioni. Per essere considerato tale il lavorante a domicilio non deve eseguire, per conto proprio o di terzi, lavori che siano in concorrenza con il datore di lavoro e non deve recare, comunque, pregiudizio alla produzione della impresa. Per essere considerato tale, il lavorante a domicilio non deve avere alle proprie dipendenze personale salariato o comunque retribuito.

CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 2

Art. 2. LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO Tutti i lavoranti a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati: Parte I): Consegna del lavoro. 1) data e ora dell'ordinazione; 2) qualita' e quantita' dei materiali consegnati al lavorante a domicilio; 3) specificazione e quantita' del lavoro da eseguire; 4) misura della retribuzione; 5) ammontare delle eventuali anticipazioni; 6) giorno e ora entro cui il lavoro dovra' essere riconsegnato; 7) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio. Parte II: Riconsegna del lavoro: 1) giorno ed ora dell'avvenuta riconsegna del lavoro eseguito; 2) specie e quantita' del lavoro eseguito; 3) qualita' e quantita' dei materiali eventualmente restituiti dal lavorante a domicilio; 4) conteggio della retribuzione da corrispondere al lavorante a domicilio; 5) indicazione delle eventuali ritenute; 6) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.

CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 3

Art. 3. RESPONSABILITA' DEL LAVORANTE A DOMICILIO Con la sottoscrizione della parte I) - Consegna del lavoro - di cui all'art. 2, il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilita', di tutto il materiale che riceve in consegna nonche' di quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformita' alle istruzioni ricevute.

CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 4

Art. 4. RETRIBUZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO. Il lavorante a domicilio deve godere del trattamento economico salariale previsto per i lavoranti interni dal contratto per gli operai interni e dai contratti integrativi salariali e relativi aggiornamenti. A) Il predetto trattamento si concretera' in una tariffa di cottimo pieno costituita dai seguenti elementi: 1) paga base; 2) percentuale di cottimo dell'8% da computarsi sulla paga base; 3) indennita' di contingenza; 4) eventuali indennita' e terzi elementi. L'indennita' di contingenza e le altre eventuali indennita' e terzi elementi giornalieri saranno ragguagliare a quote orarie in base ad 8 ore giornaliere. B) Base del computo sara' la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un operaio di normale capacita' professionale per compiere quelle operazioni o quei gruppi di operazioni richieste all'operaio. C) La tariffa di cottimo risultera' dalla moltiplicazione delle ore e frazioni di ore di cui al punto B) per gli elementi della retribuzione indicati al punto A. D) Le quote della indennita' di contingenza saranno quelle stabilite per i lavoratori oltre i 20 anni; le paghe basi saranno quelle stabilite per le categorie cui si riferisce la lavorazione. E) Tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o in diminuzione del variare della paga base, delle eventuali indennita' e terzi elementi o della indennita' di contingenza, determineranno automaticamente, con la stessa decorrenza, l'aggiornamento della tariffa di cottimo pieno secondo il computo di cui al punto C). F) La compilazione delle tariffe di cottimo e il loro aggiornamento, in esecuzione di quanto sopra, sono devoluti alle organizzazioni provinciali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 5

Art. 5. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO I lavori consegnati al lavoratore a domicilio la sera della vigilia di una festivita' e da riconsegnarsi il mattino susseguente alla festivita', stessa, nonche' i lavori consegnati la sera e da riconsegnarsi il mattino successivo e che impegnino l'attivita' lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese tra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti - limitatamente alle ore per cui si rende indispensabile una, prestazione in periodi notturni o festivi - con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti interni.

CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 6

Art. 6. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento della retribuzione sara' effettuato all'atto della riconsegna, del lavoro o secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.

CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 7

Art. 7. MAGGIORAZIONE SULLA RETRIBUZIONE Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festivita' natalizia, verra' corrisposta al lavorante a domicilio, a titolo di compenso per la gratifica natalizia, per le ferie e per le festivita' nazionali ed infrasettimanali, una maggiorazione nella misura, del 20% da computarsi sull'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.

CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 8

Art. 8. INDENNITA' DI ANZIANITA' Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festivita' natalizia, verra' corrisposta al lavorante a domicilio che presta la sua opera per un solo datore di lavoro, a titolo da indennita' di anzianita', una maggiorazione nella misura del 2,4% da, computarsi sull'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.

CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 9

Art. 9. In deroga di quanto previsto dal comma 1° dell'art. 1 della presente Regolamentazione del lavoro a domicilio, per quanto riguarda i soli accessori occorrenti per la lavorazione e per il solo caso che gli accessori stessi non siano, in tutto od in parte, forniti dal datore di lavoro, e' lasciata facolta' alle parti di concordare, a titolo di rimborso spese ed in base ai prezzi correnti sulla piazza, una corresponsione a forfait o a piedi di lista.

CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 10

Art. 10. NORME GENERALI Per tutto quanto non e' stato espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni dell'industria manufatturiera pelli e cuoio, stipulato in data 8 gennaio 1957 in quanto tali norme siano compatibili con la specialita' del capporto. In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali (esclusa l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria) e le disposizioni relative alla Cassa Malattia.

CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 11

Art. 11. DECORRENZA E DURATA DELLA REGOLAMENTAZIONE La presente Regolamentazione del lavoro a domicilio per gli operai addetti all'industria manufatturiera pelle e cuoio avra' una validita' di due anni, con decorrenza dal 1 gennaio 1957 e si intendera' successiva mentre rinnovata di anno in anno qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno due prima della scadenza. Visto, il Ministro per il lavoro e le previdenza sociale ZACCAGNINI

CCNL 8 gennaio 1957 Allegato II accordo 28 febbraio 1957 apprendistato- art. 1

ALLEGATO II ACCORDO 28 FEBBRAIO 1957 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE MANUFATTURIERE PELLI E CUOIO A COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 8 GENNAIO 1957 E DEGLI ANNESSI ACCORDI SALARIALI NAZIONALI (Vedasi art. 8 del c.c.n.l. 8 gennaio 1957 per gli operai addetti alle industrie manifatturiere pelli e cuoio) Milano, addi' 28 febbraio 1957, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MANUFATTURIERI DELLE PELLI E DEL CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.). rappresentata dal proprio Presidente dott. ing. Guido A. Guidetti; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal proprio Segretario generale sig. remo Savio; la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata dal proprio Segretario generale cav. Silvio Ascari: la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.) rappresentata dal sig. Mario Zuppiroli. Addi' 8 gennaio 1957 tra l'ASSOCIAZIONE MANUFATTI PELLI E CUOI (A.I.M.P.E.C.), rappresentata dai proprio Presidente dott. ing. Guido A. Guidetti: e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO - C.I.S.N.A.L. - rappresentata dal suo Segretario nazionale sig. Giulio Pierucci; si e' convenuto quanto segue: Art. 1. APPRENDISTATO a) In relazione alla possibilita', di cui al comma 1° dell'articolo 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro, di assumere, in qualita' di apprendisti, nei settori in appresso indicati, giovani (uomini) di eta' dai 18 ai 20 anni, la durata massima del periodo di apprendistato per gli stessi, resta fissata come segue: Pelletterie: lavori in pelle, anni 2; in surrogati, anni 1; Sellerie in genere, buffetterie ed articoli sportivi, anni 1; Cinture in genere, cinturini per orologio, anni 1; Guarnizioni ed articoli tecnici di cuoio, anni 1; Cinghie di trasmissione, anni 1; Valigie e bauli (per i soli lavori in pelle), anni 11/2; Selle e sedili per cicli e moto, mesi 6. b) Il trattamento salariale degli apprendisti resta determinato come segue: Paghe iniziali: si determinano detraendo le quote sotto segnate dalla paga del manovale comune di corrispondente sesso ed eta': Uomini Donne di eta inferiore ai 16 anni......... L. 4 orarie L. 5 orarie di eta fra i 16 ed i 18 anni....... " 5 " " 6 " di eta fra i 18 ed i 20 anni....... " 6 " " 7 " La paga del manovale comune e' quella di cui alle tabelle risultanti dall'accordo salariale nazionale dell'8 gennaio 1957. Scatti semestrali: sono fissati nella misura che si ottiene dividendo la differenza esistente fra il minimo di paga base della 2ª categoria relativa all'eta' in cui avra' termine il periodo di apprendistato e il minimo di paga di prima assunzione dell'apprendista, per il numero dei semestri di durata, dell'apprendistato.

CCNL 8 gennaio 1957 Allegato II accordo 28 febbraio 1957 apprendistato- art. 2

Art. 2. QUALIFICHE In relazione alle modifiche apportate alle qualifiche dei lavoratori addetti alla lavorazione delle valigie in fibra fibrone e cartone, la classificazione dei lavoratori di cui alla voce "Valigie e bauli", dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 1957, resta cosi' stabilita: UOMINI 1ª Categoria Tagliatori e scarnitori di cuoio e pelli non segnate. Confezionatori provetti di qualsiasi manufatto fine o di lavorazione pregiata, siano valigie, borse, necessaires, ecc. Appartengono a questa categoria anche i lavoratori di valigie e bauli armadio, bauli sagomati per automobili, nonche' i falegnami scheletristi di tali articoli. Tagliatori di tessuti, di fibra, e fibrone non segnati. Cucitori con macchine Rapid. 2ª Categoria Tagliatori di sottoprodotti, surrogati e tessuti, confezionatori di manufatti semplici a di lavorazione corrente, falegnami scheletristi di bauli comuni (scheletri non a incastro, ma inchiodati o incollati) di casse e gabbie imballo. Addetti alla verniciatura. Tagliatori di tessuti, di fibra, e fibrone segnati o con macchine preparate, nonche' di carta cartone e fodera. Rivettatori a punto libero. Applicatori guarnizioni di cuoio. Montatori articoli correnti. Piegatori. 3ª Categoria Tranciatori con macchine preparate. Rivettatori a punto obbligato o segnato. Preparatori bordi. Addetti ai lavori accessori. DONNE 1ª Categoria Tagliatrici e scarnitrici di cuoi e pelli, cucitrici e confezionatrici provette di qualsiasi manufatto di lavorazione fine, cucitrici provette a mano di qualsiasi articolo (dette anche sellaie). Tagliatrici di tessuti, di fibra e fibrone non segnati. Cucitrici con macchine Rapid. Cucitrici provette in articoli fini. 2ª Categoria Tagliatrici di sottoprodotti surrogati tessuti fodere, cucitrici o confezionatrici a mano o a macchina di articoli semplici di lavorazione corrente. Foderatrici in carta di bauli. Tagliatrici di tessuti, di fibra e fibrone segnati con macchine preparata, nonche' di carta, cartone e fodere. Cucitrici e confezionatrici articoli semplici di lavorazione corrente. Federatrici in tela. Rivettatrici a punto libero. Applicatrici di guarnizioni di cuoio. Piegatrici. Tranciatrici. 3ª Categoria Foderatrici di carta e rivettatrici a punto obbligato, guidato o segnato. Addette ai lavori accessori. Apprendistato (escluso articoli in fibra, fibrone e cartone): Uomini: assunti dai 14 ai 16 anni, durata anni 4 assunti dai 16 ai 18 anni, durata anni 3 assunti dai 18 ai 20 anni, durata anni 1 1/2 Donne: assunte dai 14 ai 16 anni, durata anni 3 assunte dai 16 ai 18 anni, durata anni 2 assunte dai 18 ai 20 anni, durata anni 1 Per gli articoli in fibra, fibrone e cartone: Uomini: assunti dai 14 ai 16 anni, durata anni 1 Donne: assunte dai 14 ai 16 anni, durata anni 1

CCNL 8 gennaio 1957 Allegato II accordo 28 febbraio 1957 apprendistato- art. 3

Art. 3. Quanto sopra convenuto costituisce parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato l'8 gennaio 1957 e ne ha la stessa decorrenza e durata. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI

CCNL 8 gennaio 1957-Allegato III

ALLEGATO III ACCORDO 8 GENNAIO 1957 CONCERNENTE L'AUMENTO DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE CONGLOBATA PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE MANUFATTURIERE PELLI E CUOIO Milano, addi' 8 gennaio 1957 tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MANUFATTURIERI DELLE PELLI E DEL CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.), rappresentata, dal proprio Presidente dott. ing. Guido A. Guidetti; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal proprio Segretario signor Remo Savio; la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata dal proprio Segretario generale cap. Silvio Ascari; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.) rappresentata dal sig. Mario Zuppiroli. Addi' 8 gennaio 1957 tra l'ASSOCIAZIONE MANUFATTI PELLI E CUOI (A.I.M.P.E.C.) rappresentata dal proprio Presidente dott. ing. Guido A. Guidetti; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO - C.I.S.N.A.L., rappresentata dal suo Segretario nazionale sig. Giulio Pierucci; si e' convenuto quanto segue: A far tempo dal 1 gennaio 1957 i minimi di retribuzione (Gruppo merceologico A) risultanti dagli accordi di conglobamento (accordi interconfederali 12 giugno 1954 e 28 luglio 1954 - accordo di categoria 14 settembre 1954) sono aumentati del 2,50%. Per gli addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o di custodia (autisti, motoscafisti, guardiani diurni e notturni, fattorini, custodi, ecc.) assunti per un orario giornaliero di 9 e di 10 ore, l'ora e le due ore effettuate oltre le 8 giornaliere saranno retribuite con la paga oraria ridotta del 40%. Per il lavoro straordinario compiuto oltre l'ottava, la nona e la decima ora, (a seconda dell'orario di lavoro per il quale il lavoratore e' stato assunto) valgono, le norme e le percentuali di maggiorazione stabilite contrattualmente. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI

Accordo

ACCORDO NAZIONALE 20 OTTOBRE 1948 PER LE MENSE AZIENDALI DA VALERE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE MANUFATTURIERE PELLI E CUOIO In Milano, presso la sede della Confederazione Generale dell'Industria italiana - Delegazione Alto Italia, tra l' ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI MANUFATTURIERI PELLI E CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.), e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), considerata la situazione contingente e alimentare attuale, dato atto che le parti non intendono pregiudicare le rispettive questioni di principio, convengono quanto segue: Le ditte che non hanno la mensa debbono corrispondere a ciascun dipendente, nei giorni di effettivo lavoro, una indennita' sostitutiva ragguagliata a L. 30, per ogni giornata di lavoro. La indennita' non sara' naturalmente reclamata dai dipendenti alle aziende presso le quali funzioni in mensa aziendale. Le disposizioni del presente accordo non costituiscono modifica delle condizioni di miglior favore aziendalmente in atto. Eventuali migliori condizioni che venissero concordate fra le due superiori Confederazioni, verranno introdotte a completamento o sostituzione, dove occorra del presente accordo. Il presente accordo decorrera', dal 1 novembre 1948 e scadra' il 30 ottobre 1949. Qualora non venga data disdetta almeno un mese prima della scadenza, l'accordo si intendera' rinnovato per un altro anno. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI

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