DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1017

Type DPR
Publication 1960-07-14
Ultimo aggiornamento 1960-09-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 2. ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni. Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della [legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653), nonche' le disposizioni contenute nel [R. D. 7 agosto 1936, n. 1720](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-07;1720), relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi di applicazione della legge stessa.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 3

Art. 3. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 4

Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro di ogni operaio puo' essere fatta per un periodo iniziale di prova della durata di 6 giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro tale termine, senza preavviso ne' indennita', il rapporto di lavoro. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative, ma l'accordo deve risultare da atto scritto. L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. L'operaio che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore al minimo contrattuale della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 5

Art. 5. CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI Gli operai delle aziende industriali comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, di cui alla premessa, sono suddivisi nelle categorie specificate in appresso: PELLETTERIE UOMINI 1ª categoria. - Tagliatori di pelli e cuoi non segnati, segnatori di pelli e cuoi, scarnitori, montatori, borsettieri, portafogliai e pellettieri in genere (portasigarette, cartelle per scrivania, album per fotografie ed oggetti simili eseguiti in cuoio o pelle di qualsiasi tipo o tessuti pregiati), lavoranti in cuoio massello di qualsiasi articolo, confezionatori di astucci e servizi per toeletta e viaggio (necessaires), stampatori a pressa o bilancere (di pelle, cuoi o imitazione) doratori, decoratori a mano, punzonatori a mano, bullonatori a mano, spruzzatori, patinatori e verniciatori, lavoranti tipo Vienna e ricopritori libri. 2ª Categoria. - Tagliatori di pelli o cuoi segnati o di sottoprodotti o surrogati del cuoio o della pelle, confezionisti in decorati o non, borsettai, portafogliai, astucciai, cartellonai, patinatori, verniciatori, tutti adibiti a lavori semplici o correnti, montatori di cerniere in serie. 3ª Categoria. - Addetti esclusivamente ai lavori accessori come incollare, impastare, soppannare, lavare, lustrare oggetti finiti, addetti a lavori di aiuto per eseguire i quali non occorre alcun periodo di tirocinio o pratica di mestiere. DONNE 1ª Categoria. - Scarnitrici di pelli, tagliatrici di pelli non segnate, scarnitrici, cucitrici a macchina, punzonatrici a mano o a macchina, astucciaie confezioniste di articoli in pelle o tessuti fini, cucitrici a mano capaci di eseguire ogni cucitura, preparatrici a mano di confezione, operaie che eseguono la filettatura, montatrici di cerniere, decoratrici a mano. 2ª Categoria. - Macchiniste o confezioniste di lavori in pelletteria o decorati purche' tutti semplici o correnti, tagliatrici di pelli e cuoi segnati, fustellatrici pelli o imitazioni, tranciatrici di pelli, segnatrici imitazioni pelli tela e simili, cucitrici di fodere, incollatrici, refilatrici, coloriste di articoli stampati, cucitrici a mano per lavori semplici. 3ª Categoria. - Addette ai lavori accessori come sopra detto per gli operai di 3ª categoria Apprendistato: Uomini Per lavor. Per lavor. Uomini: pelle surrogati dai 14 ai 16 anni............ anni 4 anni 3 dai 16 ai 18 anni............ anni 3 anni 2 dai 18 ai 20 anni............ anni 2 anni 1 Donne: dai 14 ai 16 anni............ anni 3 anni 2 dai 16 ai 18 anni............ anni 2 anni 1 dai 18 ai 20 anni............ anni 1 anni 1/2 SELLERIE IN GENERE BUFFETTERIE ED ARTICOLI SPORTIVI UOMINI 1ª Categoria. Sellai di finimenti e selle per cavallo (da tiro, da carrozza e da equitazione), segnatori o sbozzatori del cuoio, cucitori a mano capaci di eseguire a regola d'arte qualsiasi cucitura, tagliatori o tranciatori del cuoio o pelli non segnate. 2ª Categoria. Preparatori, cucitori a macchina, cucitori a mano di parti secondarie, stampatori, tranciatori di cuoio o pelli segnate. 3ª Categoria. Tranciatori di recuperi di cuoio e tela, addetti a lavori accessori. DONNE 1ª Categoria. Orlatrici finite, cucitrici a umano o a macchina capaci di eseguire ogni cucitura. 2ª Categoria. Tranciatrici o tagliatrici di pelli o cuoio o tela gia' segnati, preparatrici, cucitrici a mano o a macchina di sole parti semplici. 3ª Categoria. Addette ai lavori accessori. Apprendistato: Uomini: dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 3 dai 16 ai 18 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1 Donne: dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 11/2 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1 CINTURE IN GENERE E CINTURINI PER OROLOGIO UOMINI 1ª Categoria. Tagliatori, scarnitori, tranciatori di pelli non preparate. 2ª Categoria. Montatori di cinturini fantasia o rimbordati, tranciatori di bande preparate. DONNE 1ª Categoria Cucitrici a macchina di cinturini fantasia o rimbordati, scarnitrici, montatrici di cinturini rimbordati. 2ª Categoria. Tranciatrici, cucitrici a macchina di cinturini semplici, montatrici di cinturini fantasia, preparatrici di liste, rigatrici a mano, confezionatrici del cordoncino. 3ª Categoria. Montatrici di cinturini semplici, rifilatrici, coloritrici, accoppiatrici, applicatrici lastrine, tagliafili, foratrici, rigatrici a macchina. Apprendistato: Uomini: dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 11/2 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1 Donne: dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 11/2 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1 GUARNIZIONI E ARTICOLI TECNICI DI CUOIO UOMINI 1ª Categoria. Selezionatori, sbozzatori o tagliatori di groppone o schiappe non segnate, esecutore di stampi, tornitori, attrezzisti di guarnizioni ed articoli tecnici. 2ª Categoria. Tranciatori, stampatori di guarnizioni e articoli tecnici, ceratori, tornitori di guarnizioni, spaccatori. 3ª Categoria. Cernitori, fustellatori ritagli cuoio, lucidatori. DONNE 1ª Categoria. Stampatrici di guarnizioni a collare, a calotta, a cappello di cuoio. 2ª Categoria. Ceratrici di guarnizioni a calotta, a cappello a collare ed articoli tecnici, fustellatrici, lucidatrici. Apprendistato: Uomini: dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 11/2 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1 Donne: dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mesi 6 SELLE, SEDILI, CUSCINI E BORSETTE PER CICLO E MOTOCICLO UOMINI 1ª Categoria. Tranciatori e tagliatori di cuoio e pelli o cuoietti non segnati, segnatori, refilatori a mano libera di cuoi stampati, cucitori di borsette con macchina rapide e simili. 2ª Categoria. Tranciatori di feltro pegamoidi salpa ecc. non segnati, tranciatori di pelli e cuoi o cuoietti segnati (compresi i recuperi), retilatori con guida di cuoi stampati, fresatori, rigatori, riparatori di cuoi per sella (compreso smerigliatori), montatori cuoi e copertine su telai. 3ª Categoria. Stampatori e marcatori di cibi per selle, premontatori di pelli o pegamoidi sul feltro. DONNE 1ª Categoria. Cucitrici a mano o a macchina di borsette o selle o sedili o cuscini per cicli e moto (di tutto il capo completo), tagliatrici o tranciatrici di pelli e cuoi non segnati, segnatrici, montatrici di cuoi o delle copertine sui telai. 2ª Categoria. Tranciatrici o tagliatrici di pelli o cuoi segnati, pegamoide o tela, cucitrici o imbastitrici a mano o a macchina di una sola parte del capo, fresatrici, rigatrici, smerigliatrici, riparatrici di cuoi per selle, smussatrici pelli, premontatrici di pelle o pegamoide sul feltro. 3ª Categoria. Rifilatrici, foratrici, rivettatrici, applicatrici di ganci o targhette, addette alla ripulitura, stiratura. copertine per selle, aiutante montaggio del cuoio o delle copertine. Apprendistato: Uomini: dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mesi 6 Donne: dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 11/2 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1 CINGHIE DI TRASMISSIONE UOMINI 1ª Categoria. Tagliatori di gropponi nella misura o spessore o larghezza indicato dalle tabelle, preparatori o selezionatori di bande o tagli per la preparazione delle cinghie semplici, doppie, triple, collaudatori di cinghie finite, addetti alla messa in macchina di prova. 2ª Categoria. Smussatori, raffinatori di bande e tagli smussati, incollatori, cucitori, confezionatori di corde massiccie o ritorte, ribattitori a mano di cinghie trapezoidali o anelli omogenei per frizione. 3ª Categoria. Addetti alla cernita dei sottoprodotti, tiratori di gropponi, tagliatori di lacciuoli, preparatori delle colle, foratori, tiratori di corda alla trafila. Addetti a lavori semplici. DONNE 1ª Categoria. Incollatrici, confezionatrici di corda massiccia o ritorta, ribattitrici a mano ed a macchina, aiutanti tranciatori, addette ad altre mansioni non sopra elencate. Apprendistato: Uomini: dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 11/2 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1 Donne: dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mesi 6 VALIGIE E BAULI UOMINI 1ª Categoria. Tagliatori e scarnitori di cuoio e pelli non segnate. Confezionatori provetti di qualsiasi manufatto fine o di lavorazione pregiata, siano valige, borse, necessaires, ecc. Appartengono a questa categoria anche i lavoratori di valigie e bauli armadio, bauli sagomati per automobili, nonche' i falegnami scheletristi di tali articoli. Tagliatori di tessuti, di fibra e fibrone non segnati. Cucitori con macchine Rapide. 2ª Categoria. Tagliatori di sottoprodotti, surrogati e tessuti, confezionatori di manufatti semplici e di lavorazione corrente, falegnami scheletristi di bauli comuni (scheletri non a incastro, ma inchiodati o incollati) di casse e gabbie imballo. Addetti alla verniciatura. Tagliatori di tessuti, di fibra e fibrone segnati o con macchine preparate, nonche' di carta cartone e fodere. Rivettatori a punto libero. Applicatori guarnizioni di cuoio. Montatori articoli correnti. Piegatori. 3ª Categoria. Tranciatori con macchine preparate. Rivettatori a punto obbligato o segnato. Preparatori bordi. Addetti ai lavori accessori. DONNE 1ª Categoria. Tagliatrici e scarnitrici di cuoi e pelli. Cucitrici e confezionatrici provette di qualsiasi manufatto di lavorazione fine. Cucitrici a mano di qualsiasi articolo (dette anche sellaie). Tagliatrici di tessuti, di fibra e fibrone non segnati. Cucitrici con macchina Rapid. Cucitrici provette in articoli fini. 2ª Categoria. Tagliatrici di sotto prodotti surrogati tessuti fodere. Cucitrici e confezionatrici a mano o a macchina di articoli semplici di lavorazione corrente. Foderatrici in carta di bauli. Tagliatrici di tessuti di fibra e fibrone segnati o con macchine preparate, nonche' di carta, cartone e fodere. Cucitrici e confezionatrici articoli semplici di lavorazione corrente. Foderatrici in tela. Rivettatrici a punto libero. Applicatrici di guarnizioni di cuoio. Piegatrici. Tranciatrici. 3ª Categoria. Foderatrici di carta. Rivettatrici a punto obbligato o segnato. Addette ai lavori accessori. Apprendistato (esclusi articoli in fibra, fibrone e cartone): Uomini: assunti dai 14 ai 16 anni . . . . . . . . . . . . . durata anni 4 assunti dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . durata anni 3 assunti dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . durata anni 11/2 Donne: assunte dai 14 ai 16 anni . . . . . . . . . . . . . durata anni 3 assunte dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . durata anni 2 assunte dai 18 ai 20 anni . . . . . . . . . . . . . durata anni 1 Per articoli in fibra, fibrone o cartone: Uomini: dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1 Donne: dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1 Per tutte le attivita' produttive sopra considerate sono inoltre istituite le seguenti categorie di lavoratori: Capogruppo (Maestre). - Lavoratrici che partecipando manualmente al lavoro sono preposte alla guida esecutiva di un gruppo di operaie senza alcuna responsabilita' disciplinare ed esecutiva del lavoro, delle operaie stesse. Manovali. - Per manovali si intendono i lavoratori adibiti al trasporto a mano ed a simili lavori o che, comunque, non partecipano alla produzione. Donne o giovani in minore eta' non potranno essere adibiti a lavori pesanti, comunque non compatibili col loro grado di prestanza fisica. Ausiliari. - Si intendono gli operai addetti alla manutenzione degli impianti, delle macchine (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) e si dividono in due categorie: specializzati e qualificati. Addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodi. Autisti per servizi fuori stabilimento. Sorveglianti (guardie diurne e notturne). Fattorini, custodi, portinai. Per quanto riguarda il trattamento salariale valgono gli accordi integrativi nazionali stipulati fra le Associazioni contraenti.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 6

Art. 6. MANSIONI PROMISCUE L'operaio che sia adibito, con carattere di continuita', ai mansioni relative a diverse qualifiche sara' classificato nella qualifica superiore e ne percepira' la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sui complesso dell'attivita' svolta dall'operaio.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 7

Art. 7. MUTAMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI L'operaio percepisce la retribuzione contrattualmente stabilita per la categoria alla quale e' stato assegnato in base alle effettive mansioni svolte o l'eventuale migliore trattamento salariale attribuitogli. All'operaio adibito a mansioni per le quali e' stabilito un minimo di paga superiore a quello percepito, sara' corrisposto il salario proprio della nuova mansione per il periodo in cui viene adibito a tale lavorazione. All'operaio temporaneamente adibito a mansioni per le quali e' stabilito un salario inferiore a quello normalmente percepito, il datore di lavoro continuera' a corrispondere quest'ultimo salario, conservando la precedente qualifica. L'operaio che per almeno tre mesi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' in si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 8

Art. 8. APPRENDISTATO Sono considerati apprendisti i giovani di eta' non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20 anni, assunti secondo gli intendimenti e in armonia con le norme di cui alla [legge 19 gennaio 1955 n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25) che qui si richiama. Puo' essere convenuto tra le parti un periodo di prova di durata non superiore a 12 giorni lavorativi. Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare ad economia; nel caso in cui venga adibite a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorche' non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo. Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta dello stesso settore deve essere computato per intero nella nuova azienda ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreche' riguardi le stesse mansioni e noti sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 12 mesi. Nel caso che l'apprendista durante il periodo di apprendistato venga, adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente compiuto sar; totalmente computato. L'apprendista che abbia superato meta' del periodo di apprendistato e raggiunto il 17° anno di eta', dietro sua richiesta deve essere ammesso a prova intesa ad accertare la sua capacita' di lavoro quale operaio. In caso di esito favorevole della prova avra' diritto al passaggio alla rispettiva categoria. Nell'ipotesi che lo esito della prova gli sia sfavorevole sara' ammesso a ripetere la prova stessa. Per la durata e per le percentuali di retribuzione dell'apprendistato valgono le norme riprodotte nelle relative tabelle. In ogni caso, al termine del periodo di apprendistato o superata favorevolmente la prova di cui sopra, gli sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per gli operai adulti della categoria alla quale viene assegnato. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono le norme del presente contratto e della legge sopra citata.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 9

Art. 9. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni contraenti convengono sulla necessita' di dare impulso alla istruzione professionale come, mezzo per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo. Le Associazioni territoriali di categoria cureranno l'attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando ve ne sia la possibilita', alla istituzione di corsi di istruzione professionale di categoria e al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 10

Art. 10. ORARIO DI LAVORO La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 3 ore giornaliere, salvo le deroga da essa legge prevista o da norme contrattuali. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia. La tabella indicante l'orario di lavoro preordinato sara' affissa nello stabilimento in luogo visibile.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 11

Art. 11. INIZIO E FINE DEL LAVORO Sara' considerato ritardatario l'operaio che al segnale di inizio del lavoro non sia entrato in stabilimento. Al ritardatario il conteggio delle ore sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nell'azienda, sempreche' il ritardo non superi la mezza ora stessa. Al segnale di inizio del lavoro l'operaio deve trovarsi al suo posto in condizioni di iniziare il proprio lavoro. Nessun operaio puo' cessare il lavoro ne' comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro. Le infrazioni saranno punite a termine degli articoli sui provvedimenti disciplinari, restando comunque escluso il cumulo della trattenuta di cui al secondo comma, con la multa. La pulizia del posto di lavoro avverra' di norma prima del termine dell'orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l'orario normale, di cui all'art. 10 sara' considerata prestazione straordinaria. L'entrata e uscita degli operai negli stabilimenti verra' disciplinata nei regolamenti interni di ogni singola azienda come pure il controllo della presenza al posto di lavoro.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 12

Art. 12. DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO Normalmente nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14. E' consentito che il compimento dell'orario settimanale di lavoro sia ottenuto mediante recupero, a regime normale, nel corso della settimana. Fanno eccezione alle disposizioni anzidette gli operai adibiti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 13

Art. 13. SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DI LAVORO A) Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattie, infortunio, gravidanza e puerperio, non interrompono l'anzianita' a tutti gli effetti del presente contratto. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potra' chiedere il licenziamento con diritto, oltre al godimento delle ferie maturate, alla corresponsione dei ratei della gratifica natalizia, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, dell'indennita' di anzianita' e delle eventuali altre spettanze, senza pertanto essere tenuto a prestare servizio per il preavviso. B) In caso di interruzione di lavoro sara' riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma trascorse nello stabilimento a disposizione della azienda, sara' corrisposta la paga di fatto e la indennita' di contingenza con facolta' per l'azienda di adibire operai stessi ad altri lavori; 2) per le ore perdute, per le quali gli operai, pur non essendo trattenuti nello stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilita' dell'evento, sara' corrisposto il 70% della retribuzione di fatto ed il 50% delle nuove quote di indennita' di contingenza per la prima giornata di sospensione; 3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sara' dovuta alcuna retribuzione. Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione Guadagni per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 14

Art. 14. RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE E' consentita la facolta' di recupero, a regime normale delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonche' di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purche' il recupero stesso sia contenuto nel limita di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui e avvenuta l'interruzione, salvo quanto stabilito all'articolo riguardante il pomeriggio del sabato.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 15

Art. 15. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale cade normalmente in domenica, come e' stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia, consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'operaio un'altra giornata di riposo nel corso della settimana. Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue, di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana. Qualora gli operai addetti a lavori discontinui, di semplice attesa e di custodia lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sara' fissato per il riposo compensativo.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 16

Art. 16. GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO Sono considerati giorni festivi i seguenti: a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) le festivita' nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre), salvo le modificazioni, sostituzioni ed aggiunte che eventualmente venissero in seguito stabilite; c) le seguenti ricorrenze: 1) Capodanno 1 gennaio 2) Epifania 6 gennaio 3) S. Giuseppe - 19 marzo 4) Giorno dell'Angelo - Lunedi' successivo alla Pasqua 5) Ascensione 6) Corpus Domini 7) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno 8) Assunzione - 15 agosto 9) Ognissanti - 1 novembre 10) Concezione - 8 dicembre 11) Natale - 25 dicembre 12) S. Stefano - 26 dicembre; d) Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per le festivita' nazionali ed infrasettimanali di cui alla lettera b) e c) del comma precedente valgono le norme stabilite dalla legge. Per la festivita' del Santo Patrono valgono le norme stabilite dalla legge per le festivita' infrasettimanali di cui alla lettera c). La festivita' del Santo Patrono potra' essere sostituita, di comune accordo fra le organizzazioni sindacali territoriali, tenuto conto delle eventuali consuetudini locali. Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che, nel caso la festivita' del Santo Patrono abbia a coincidere con una festivita' nazionale o infrasettimanale, verra' retribuita ugualmente in aggiunta all'altra.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 17

Art. 17. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO: MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite dell'articolo 10, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le ore 10 giornaliere e le 60 ore settimanali per i lavoratori di cui al secondo comma del predetto articolo 10. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo, di cui all'art. 15 e nelle festivita' e ricorrenze di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 16. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tre le ore 22 e le ore 6. Il lavoro straordinario o notturno o festivo potra' essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli. L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario o notturno o festivo, in quanto dette prestazioni gli impediscono di frequentare le scuole medesime. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre la normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti: lavoro straordinario diurno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% lavoro notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% lavoro straordinario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% lavoro festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% lavoro straordinario festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% lavoro festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro straordinario festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . 60% Le percentuali di maggiorazione di cui sopra debbono essere calcolate: a) sulla retribuzione globale di fatto per gli operai ad economia; b) sulla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo per i lavoranti a cottimo. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 18

Art. 18. LAVORO A COTTIMO a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti a economa oppure a cottimo. Il cottimo potra' essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilita' tecniche ed a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate. b) Ogni tariffa di cottimo deve garantire all'operaio di normale capacita' ed operosita' il conseguimento di un guadagno non inferiore al minimo di paga di categoria maggiorato della percentuale dell'8%. Tale condizione si presume adempiuta quando qualora vi siano piu' operai lavoranti con la medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore all'8%. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovra' poi essere comunicata agli operai per i diversi cottimi, la quantita' del lavoro eseguito e il tempo impiegato. Tali comunicazioni dovranno essere in possesso degli operai perche' essi possano sempre computare con facilita' ed esattezza la propria retribuzione. Le tariffe cosi' stabilite, una volta superato il periodo di assestamento, non potranno essere variate. Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, si potra' procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione delle variazioni di tempo che le modifiche stesse avranno determinate. Le variazioni di tariffe in tal caso dovranno intervenire entro un periodo di assestamento uguale a quello stabilito nel seguite capoverso. d) Il periodo di assestamento di cui sopra e', per i cottimi di lavorazione in serie, un mese. Nei casi di nuove lavorazioni speciali, il periodo di assestamento - da concordarsi fra le parti - potra' avere la durata massima di 4 mesi, alla condizione che per il periodo oltre il primo mese venga garantita agli operai una retribuzione non inferiore all'80% del guadagno medio di cottimo realizzato nel trimestre precedente all'entrata in vigore delle tariffe provvisorie. Per i cottimi di breve durata dovra' intendersi per periodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perche' il cottimo si normalizzi. Per i cottimi ricorrenti si intende che il periodo di assestamento e' solo quello iniziale della prima introduzione. e) Qualora gli operai interessati nell'ambito di una tariffa di cottimo subiscano nel complesso del guadagno medio orario di due quindicine - determinato in base a quanto fissato dal comma 1 del paragrafo b - una diminuzione in confronto del guadagno medio orario realizzato nel quadrimestre precedente le parti interessate ne accerteranno le cause. Se risultera' che la discesa del guadagno sia stata determinata in tutto o in parte da cause non imputabili agli operai, si determinera' la quota di guadagno che dovra' venire reintegrata e l'azienda dovra' attuare gli opportuni provvedimenti per eliminare successivamente la discesa verificatasi. Non daranno luogo ai provvedimenti di cui sopra la variazioni di guadagno che derivassero dall'applicazione di nuove tariffe durante il periodo di assestamento ai sensi del paragrafo precedente. f) Per guadagno medio orario complessivo di cottimo si intende il totale delle somme pagate per lavoro a cottimo nel periodo preso in esame, diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiuto nello stesso periodo. g) Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo. h) L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello di economia non dovra', rimanendo inalterata la condizione di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione. i) E' proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari. Norma transitoria Le tariffe di lavorazione esistenti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, saranno rivedute solo in quanto con l'applicazione del paragrafo b) dell'articolo suddetto avessero, in confronto della, paga base, un margine di percentuale di guadagno inferiore all'8%.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 19

Art. 19. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento delle retribuzioni verra' effettuato a settimana o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda. Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa. All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome dell'operaio, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e la elencazione delle trattenute.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 20

Art. 20. DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di un'eguale tariffa.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 21

Art. 21. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengano trasferiti in zone riconosciute malariche compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali territoriali. Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge. E' in facolta' del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non puo' di per se solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 22

Art. 22. GRATIFICA NATALIZIA In occasione della ricorrenza natalizia l'azienda corrispondera', a titolo di gratifica natalizia, all'operaie ad economia 200 ore di retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti tale retribuzione si intende riferita al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato nell'azienda. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno arrotondate a mese intero.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 23

Art. 23. RECLAMI SULLA PAGA Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata e quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio che non vi provvede perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento, affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze. In caso di contestazione sulla retribuzione e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione mensile e annuale, agli operai dovra' essere corrisposta in ogni caso la parte di retribuzione non contestata.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 24

Art. 24. FERIE L'operaio che abbia una anzianita' di 12 mesi consecutivi presso l'azienda in cui e' occupata avra' diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepira' - che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane - in ragione di: 12 giorni lavorativi (pari a ore 96) per gli aventi anzianita' da uno a sette anni compiuti; 13 giorni lavorativi (pari a ore 104) per gli aventi anzianita' da oltre sette anni fino ai quattordici anni compiuti; 15 giorni lavorativi (pari a ore 120) per gli aventi una anzianita' superiore ai quattordici anni. In caso di ferie collettive all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie spettera' il godimento delle ferie retribuite in ragione di 1 giorno (8 ore) per ogni mese di servizio maturato. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni: a) all'operaie che abbia maturato il diritto alle ferie competera' il godimento delle ferie stesse; b) all'operaio che non abbia raggiunto il diritto alle ferie competera' il godimento di un giorno (8 ore) di ferie per ogni mese di anzianita' maturata dal precedente periodo feriale o dal giorno di assunzione. La frazione di mese non inferiore ai 15 giorni verra' ragguagliata a mese intero. In caso di impedimento al godimento delle ferie di cui alle predette lettere a) e b), verra' corrisposta allo operaio l'equivalente indennita' sostitutiva conteggiata sulla retribuzione globale di fatto. Il periodo di ferie deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta. L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze del servizio e dell'interesse degli operai. Non e ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie; concorre pero' agli effetti della maturazione delle stesse. Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al trattamento economico, secondo i casi e nella misura prevista dall'art. 10, in aggiunta al trattamento di ferie, senza prolungamento delle stesse. Quando l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda e' tenuta a usarli il trattamento previsto dall'art. 41, sia, per il rientro in sede che per il ritorno alla localita' dove trascorreva le ferie.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 25

Art. 25. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio valgono le disposizioni di cui al Concordato Interconfederale 31 maggio 1941, riportate in calce (1) e relativi aggiornamenti, in base ai quali all'operaio compete un congedo della durata di 8 giorni consecutivi anche non lavorativi. Si conviene peraltro che l'assegno, che in tale occasione deve essere anticipato al lavoratore per conto dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, non deve essere inferiore all'importo di 56 ore di retribuzione oraria globale di fatto.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 26

Art. 26. TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia deve essere comunicata dallo operaio all'azienda entro il secondo giorno, salvo caso di giustificato impedimento. Alla comunicazione fara' seguito, entro il terzo giorno dall'inizio della malattia, l'invio del certificato medico della prima visita, salvo casi di forza maggiore. L'azienda potra' far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia in ogni sua fase. In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio l'operaio, non in prova, avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo di: mesi 6 (sei) in caso di anzianita' nella stessa azienda fino a 5 anni; mesi 8 (otto) in caso di anzianita' nella stessa azienda oltre i 5 anni. Trascorso il termine massimo sopra precisato l'azienda, ove provveda al licenziamento dell'operaio, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento ivi compresa la indennita' sostitutiva di preavviso. Qualora, la prosecuzione della malattia o dell'infortunio oltre i termini di cui al comma terzo del presente articolo non consenta all'operaio di riprendere servizio, l'operaio stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla indennita' di anzianita' di cui all'art. 44 ed all'indennita' sostitutiva del preavviso. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'. L'operaio che entro 4 giorni dal termine del periodo di malattia o di infortunio non si ripresenti al lavoro sara' considerato dimissionario. Per il trattamento di malattia e di infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia. Per i casi di tubercolosi valgono le norme di legge.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 27

Art. 27. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge e relativo Regolamento.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 28

Art. 28. SERVIZIO MILITARE In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [D. L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303), a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 44 sull'indennita' di anzianita' e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, in difetto l'operaio puo' essere dall'azienda considerato dimissionario. Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti per i casi di chiamata e richiamo alle armi al momento della chiamata o del richiamo stessi.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 29

Art. 29. DISCIPLINA AZIENDALE Nella esecuzione del lavoro l'operaio e' tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza. L'azienda portera' a conoscenza dell'operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgendosi in caso di necessita'. In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro lo operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dalla organizzazione interna aziendale. L'operaio deve osservare rapporti di urbanita' e di subordinazione verso i superiori nonche' di cordialita' e correttezza verso i compagni di lavoro. Sara' cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanita', avendo riguardo alla dignita' e alla personalita' del lavoratore.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 30

Art. 30. COMMISSIONI INTERNE E DELEGATI D'IMPRESA Per i compiti delle Commissioni Interne o dei Delegati d'impresa eletti nell'azienda si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 31

Art. 31. REGOLAMENTO INTERNO La dove esiste, o fosse in seguito redatto dall'azienda, un regolamento interno, lo stesso non potra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni Interne; dovra' essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 32

Art. 32. PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA Durante il lavoro nessun operaio potra' allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potra' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato. Salvo speciale permesso non e' consentito all'operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati. All'operaio che ne faccia, domanda saranno concessi dei congrui permessi per improrogabili giustificate necessita'. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 33

Art. 33. ASSENZE Tutte le assenze devono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata o non permessa dalla Ditta e' passibile di punizione ai sensi delle disposizioni sulle sanzioni disciplinari. Le giustificazioni devono essere presentate entro il mattino del giorno successivo a quello di assenza, salvo casi di giustificato impedimento. In caso di malattia l'operaio e' obbligato ad avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza, salvo caso di giustificato impedimento. L'azienda potra' far constatare la malattia dal proprio medico.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 34

Art. 34. ASPETTATIVE PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI All'operaio che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, e' concessa una aspettativa per la durata, della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' ai soli effetti della indennita' di anzianita'.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 35

Art. 35. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Agli operai che siano membri di organi direttivi di Organizzazioni sindacali nazionali, provinciali o comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale o comunque pregiudizievoli all'andamento del lavoro. Le attribuzioni delle qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette o tramite associazioni territoriali degli industriali, all'azienda a cui il lavoratore appartiene.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 36

Art. 36. VISITE D'INVENTARIO E DI CONTROLLO L'operaio non puo' rifiutarsi alla visita d'inventario che per ordine dell'azienda venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale di controllo all'uscita dai locali dell'azienda. Alle operaie la visita sulla persona non puo' essere compiuta se non in locale appartato ed esclusivamente con l'intervento di personale femminile idoneo a tale delicato incarico.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 37

Art. 37. CONSEGNA, CONSERVAZIONE E INDENNITA' D'USO DEGLI UTENSILI E MATERIALI Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti l'operaio dovra' farne richiesta all'incaricato dell'azienda. Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio. Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, silla liquidazione, l'importo relativo alle cose non riconsegnate. E' preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato. D'altra parte l'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la direzione della azienda. L'operaio rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza. L'operaio non puo' apportare nessuna modifica, agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni avuti. Qualora l'operaio fosse autorizzato ad usare utensili di sua proprieta' per il disimpegno delle sue mansioni nell'azienda, avra' diritto ad una indennita' in denaro da concordarsi tra le parti. L'operaio deve interessarsi per far elencare per Iscritto gli attrezzi di sua proprieta' onde poterli riesportare dallo stabilimento. Gli utensili e gli arnesi di lavoro in dotazione non potranno essere asportati dall'operaio o comunque utilizzati salvo espressa concessione della direzione della azienda. E' fatto divieto di sottrarre o ricopiare forme, modelli e disegni.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 38

Art. 38. TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI Il danno che comporta risarcimento, verificatosi per colpa dell'operaio, non appena venuto a conoscenza del datore di lavoro dovra' da questi essere contestato all'operaio che lo ha causato, con l'indicazione del relativo importo di cui si chiede il risarcimento. L'ammontare del risarcimento sara' determinato in relazione alla entita' del danno arrecato e alle circostanze in cui si e' verificato. Qualora vi sia contestazione da parte dell'operaio, si seguira' la procedura prevista dall'art. 54. Le trattenute per l'ammontare accertato per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione non subisca riduzione superiore al 12% del suo importo, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nella quale ipotesi si seguono le disposizioni di legge in materia.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 39

Art. 39. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Tanto l'azienda come l'operaio sono tenuti alla osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell'igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro. A titolo, esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione; quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai, ecc.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 40

Art. 40. ABITI DI LAVORO Qualora la ditta disponga per l'adozione di una speciale tenuta di lavoro, essa deve fornirla sostenendo a proprio carico le spese relative in ragione dell'80%. Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi. Sara' in facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio un concorso nella spesa nella misura del 20%. L'obbligo di concorso dell'azienda verra' meno qualora il rapporto di lavoro venga comunque risolto entro tre mesi dalla data di assunzione.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 41

Art. 41. TRASFERTE Agli operai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori del luogo ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sara' rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalita' liquidate in base a nota documentata, salvo, su richiesta dell'operaio, accordi forfettari fra le parti interessate. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore; le ore di effettivo viaggio eccedenti le 8 ore saranno compensate con il 50% della retribuzione normale. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. L'importo approssimativo delle spese di cui al primo comma dovra' essere anticipato dal datore di lavoro all'operaio, salvo conguaglio alla fine della trasferta.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 42

Art. 42. TRASFERIMENTI All'operaio che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta e sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre, quale indennita' di trasferimento, gli verra' corrisposta, se capofamiglia, una somma pari a 200 ore di normale retribuzione, se senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione. Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'. Qualora, in relazione al trasferimento, l'operaio, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto -- sempre che questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso - o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, qualora ne derivi la risoluzione del rapporto di lavoro, all'indennita' di anzianita', al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, ai ratei maturati delle ferie e dello gratifica natalizia e alle eventuali altre spettanze.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 43

Art. 43. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio, non in prova, e le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana, mediante preavviso di 6 giorni (48 ore). L'azienda puo' esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo al preavviso, corrispondendogli l'intera retribuzione globale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso. In caso di dimissioni senza preavviso, l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo di ferie. Il periodo di preavviso si computa agli effetti della anzianita'. Nel caso che al termine del periodo di preavviso sia richiesta all'operaio l'ulteriore prestazione di lavoro dovra' essere dato all'operaio stesso, altro preavviso prima di poter procedere al licenziamento. A richiesta dell'operaio, l'azienda concedera' permessi per la ricerca di altra occupazione.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 44

Art. 44. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento, non ai sensi dell'art. 49, all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, e' dovuta una indennita' nella misura di: 5 giorni (ore 40) di retribuzione per ogni anno compreso dal 1° al 5° anno compiuto; 7 giorni (ore 56) di retribuzione per ogni anno compreso fra il 6° e il 12° anno compito; 9 giorni (ore 72) di retribuzione per ogni anno compreso fra il 13° e il 18° anno compiuto; 11 giorni (ore 88) di retribuzione per ogni anno oltre il 18° anno compiuto. Le indennita' di cui sopra devono essere conteggiate per le anzianita' maturate successivamente al 1 luglio 1948. Agli operai gia' in servizio al 1 luglio 1948 saranno applicate le aliquote degli scaglioni sopra indicati tenendo pero' conto anche della anzianita' maturata precedentemente a tale data con l'applicazione del maggior scaglione di competenza (vedi esempi allegati). Agli operai gia' in servizio al 1 luglio 1948 il computo dell'anzianita' maturata sino a tale data verra', conteggiata secondo le seguenti misure: 2 giorni (ore 16) di retribuzione per ogni anno compreso, dal 1° al 5° anno compiuto; 3 giorni (ore 24) di retribuzione per ogni anno oltre il 5°. Trascorso il 1° anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, per la liquidazione di tale indennita' le frazioni di anni si computeranno in dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese. Tenuto conto tuttavia delle particolari esigenze e delle caratteristiche produttive dell'industria manufattiera delle pelli e cuoio (che possono dar luogo a prestazioni inferiori ad un anno), all'operaio licenziato ancorche' non abbia maturato l'anno di anzianita', l'indennita' verra' liquidata in ragione di un dodicesimo per ogni mese intero di anzianita'. Le indennita' di cui sopra saranno conteggiate in base alla retribuzione di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Agli effetti del presente articolo per retribuzione di fatto percepita dall'operaio si intende il complesso della paga piu' l'indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento, nonche' gli eventuali premi od incentivi di produzione. Inoltre per gli operai retribuiti normalmente a cottimo si prendera' per base del computo oltre agli elementi previsti nel comma precedente, anche la media del guadagno di cottimo realizzato nelle ultime quattro settimane (o due quindicine), restando comunque assicurato all'operaio di cui sopra ai fini del presente articolo, l'applicazione del minimo contrattuale del cottimo di cui all'art. 18. Ai fini del calcolo della indennita' di anzianita' si terra' conto della gratifica natalizia maggiorando le indennita' di cui sopra della percentuale dell'8%. All'atto del licenziamento all'operaio spetteranno inoltre il preavviso, in quanto dovuto, il godimento delle ferie maturate o la relativa indennita' sostitutiva, la gratifica natalizia per i ratei maturati, come previsto dai relativi articoli del presente contratto e quant'altro dovuto per diritto al lavoratore. ESEMPI DI CALCOLO DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U101700200440110001&dgu=1960-09-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-09-30&art.codiceRedazionale=060U1017) Dichiarazione a verbale. Le parti confermano che le misure progressive della indennita' di anzianita' da applicarsi nell'ambito dei singoli scaglioni di anzianita', sono state stabilite nel concorde intento di attuare un sistema atto a realizzare, con la, media risultante in sede di applicazione dei singoli casi, la misura, proporzionale agli anni di anzianita' maturati da ciascun operaio al momento del licenziamento.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 45

Art. 45. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennita' di anzianita' prevista dall'art. 44: 1) il 50% per gli aventi un'anzianita' presso la stessa azienda dai 2 ai 5 anni compiuti; 2) il 60% per gli aventi un'anzianita' presso la stessa azienda da oltre 5 ai 10 anni compiuti; 3) l'80% per gli aventi un'anzianita' presso la stessa azienda da oltre 10 ai 12 anni compiuti; 4) il 100% per gli aventi un'anzianita' presso la stessa azienda oltre i 12 anni compiuti. Il periodo di apprendistato sara' computato nella anzianita', agli effetti del trattamento di cui sopra, dopo che sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo dell'apprendistato stesso. L'intero trattamento di cui al punto 4) del primo comma del presente articolo, e' dovuto anche ai dimissionari: - per causa di malattia professionale; - per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia non professionale dopo superati i termini di comporto previsti dal 30 comma dell'art. 26.; - per i casi previsti dal 2° comma della lettera A) dell'art. 13; - per entrate in ordini religiosi; - per le operaie in caso di matrimonio o di gravidanza o di puerperio. Lo stesso trattamento compete all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomo, ovvero del 55° anno di eta', se donna.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 46

Art. 46. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'operaio, l'indennita' di anzianita', l'indennita' sostitutiva di preavviso, di cui agli articoli 43 e 44, e la indennita' sostitutiva delle ferie maturate nonche' i ratei di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli o ai parenti od affini secondo le vigenti norme di legge. In mancanza di essi le indennita' predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 47

Art. 47. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'operaio daranno luogo, a seconda della loro gravita', all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) ammonizione verbale o sciatta; b) multa fino ad un importo massimo di 2 ore di paga e di contingenza; c) sospensione dal lavoro fino a un massimo di 3 (tre) giorni; d) licenziamento ai sensi dell'art. 49.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 48

Art. 48. MULTE E SOSPENSIONI Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l'operaio: a) che, senza giustificato motivo, non si presenti al lavoro, come previsto dall'art. 33; b) che, senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro; c) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; d) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli; e) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni di sicurezza consiglino tale divieto; f) che costruisca entro lo stabilimento oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda; g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro; h) che effettui irregolare movimento di medaglie, Irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza; i) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene. La multa verra' applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe, e' devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali esistenti nell'azienda o, in loro mancanza, alla Cassa Mutua Malattie.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 49

Art. 49. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto: 1) Con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non dell'indennita' di anzianita'. Tale provvedimento si applica nei confronti dell'operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni) o che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o le assenze ripetute per quattro volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva al divieto di fumare sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda; c) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; f) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) sempre che non si riscontri nella mancanza stessa il dolo; g) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda; h) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni). 2) Con la perdita dell'indennita' di preavviso e dell'indennita' di anzianita'. In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale; che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali, b) furto o danneggiamento volontario al materiali dell'azienda; c) trafugamento di modelli o schizzi o disegni o riproduzione degli stessi quando non siano gia' a conoscenza del pubblico; d) lavorazione per conto di terzi, fuori dello stabilimento, di articoli analoghi a quelli prodotti dall'azienda salvo nei casi di sospensione di lavoro; e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'azienda stessa; f) insubordinazione verso i superiori; g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) qualora vi sia dolo. All'operaio licenziato ai sensi del presente articolo, competono comunque, i ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia, come previsto dai relativi articoli e quant'altro dovuto.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 50

Art. 50. TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolvono di per se' il rapporto di lavoro e, ove non si addivenga, d'accordo fra le due parti, alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla liquidazione delle spettanze al personale dipendente, l'operaio conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione. Se il licenziamento e' causato da fallimento o da cessazione dell'azienda l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e all'indennita' di anzianita' nonche' alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 51

Art. 51. OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA L'indennita' giornaliera di contingenza stabilita dagli appositi accordi e' ragguagliata, per gli operai di cui al titolo del presente articolo, ad un orario di Adicci ore od a quel maggiore orario preciso dal 2° comma dell'art. 10. Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura giornaliera. Per retribuire agli operai in questione il lavoro straordinario prestato deve essere adottata, come quota oraria della indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita' stessa. Restano ferme le migliori condizioni in atto.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 52

Art. 52. LAVORO A DOMICILIO Per la disciplina del lavoro a domicilio valgono le norme di cui all'allegato n. 1. - Regolamentazione del lavoro a domicilio.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 53

Art. 53. CERTIFICATO DI LAVORO Ai sensi dell'[art. 2124 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124), l'azienda dovra' rilasciare all'operaio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio e' stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 54

Art. 54. RECLAMI E CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni Interne o dei Delegati d'impresa, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sara' sottoposto all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 55

Art. 55. ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti per le categorie di operai cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso. Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti col presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni individuali in atto piu' favorevoli all'operaio, che dovranno di conseguenza essere mantenute. Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.

CCNL 8 gennaio 1957- art. 56

Art. 56. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operaio addetti all'industria manufatturiera pelli e cuoio avra' una validita' di due anni con decorrenza dal 1 gennaio 1957 e si intendera', successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza. Letto, confermato e sottoscritto. UOMINI - PAGA MINIMA ORARIA del 1 gennaio 1957 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U101700200560110001&dgu=1960-09-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-09-30&art.codiceRedazionale=060U1017) DONNE - PAGA MINIMA ORARIA del 1 gennaio 1957 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U101700200560110002&dgu=1960-09-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-09-30&art.codiceRedazionale=060U1017)

CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 1

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