DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1025
Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda. Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di prima categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passera' senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi, corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla prima 1ª categoria e di mesi otto per il passaggio alle altre categorie. La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, ecc., non da' luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni. All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore alla sua deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 7
Art. 7. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA SPECIALE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA A) Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia. In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento afferenti al nuovo rapporto e sempreche' abbia superato come operaio l'anzianita' di servizio di sei anni, di una anzianita' convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianita' di servizio operaia. All'operaio che abbia conseguito o consegua il passaggio in questione e nei cui confronti si sia interrotto o si interrompa il decorso del terzo o quarto quinquennio di continuato servizio, necessario per la concessione rispettivamente del primo, del secondo o del terzo premio di anzianita' di cui all'art. 24 della collegata regolamentazione operaia, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sotto indicate, al compimento del decennio o quinquennio interrotto indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica. La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che, al momento del concretarsi del diritto al premio, vige per la categoria da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operaio quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie. In analogia con quanto disposto dall'art. 24 della collegata regolamentazione operaia, resta stabilito che la corresponsione di cui sopra assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende. B) Passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia. In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di una anzianita' convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianita' maturata presso l'azienda, sia come operaio e sia come appartenente alla qualifica speciale e sempreche' questa anzianita' complessiva sia superiore a sei anni. Tuttavia per gli istituti afferenti al trattamento in caso di malattia o di infortunio ed al trattamento di ferie disciplinati dalla presente regolamentazione, la anzianita' convenzionale da attribuire al lavoratore corrisponde all'intera anzianita' gia' riconosciutagli nella precedente qualifica speciale a norma degli articoli 22 e 29 della relativa e collegata regolamentazione. Le norme relative al premio di anzianita' di cui agli ultimi tre comma del precedente punto A) trovano applicazione, in quanto applicabili, anche nel caso di lavoratori passati dalla qualifica speciale a quella impiegatizia. Per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianita' l'importo in cifra di quelli maturati nella qualifica speciale, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione relativa, verra' aggiunto al minimo tabellare della categoria impiegatizia e gruppo di assegnazione e relativa indennita' di contingenza e tradotto nel numero di aumenti periodici, o corrispondente percentuale, riferiti al predetto minimo tabellare e relativa indennita' di contingenza nelle misure di cui all'art. 15 della presente regolamentazione. Successivamente il lavoratore avra' diritto a maturare tanti aumenti periodici residui, nelle misure predette, quanti ne occorrono per raggiungere la percentuale complessiva prevista nell'articolo stesso sul minimo tabellare di stipendio della categoria impiegatizia di assegnazione e relativa indennita' di contingenza. Nel caso di dimissioni, date successivamente al passaggio di qualifica, l'anzianita' utile agli effetti della attribuzione della aliquota, dell'indennita' di licenziamento di cui al successivo art. 38, e' quella intera considerata utile nella precedente qualifica speciale agli effetti della relativa regolamentazione. Norma transitoria all'art. 7. La norma transitoria all'art. 21 della collegata regolamentazione per gli operai trovera' applicazione, ove ne ricorra il caso, anche nei confronti del lavoratore passato alla categoria impiegatizia da quella operaia o dalle qualifiche speciali prima dell'entrata in vigore del presente contratto.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 8
Art. 8. ABITI DA LAVORO Agli Impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio verra' fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o vestaglia o camice, ecc.).
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. L'orario di lavoro del sabato non puo' superare le quattro ore e deve cessare non oltre le ore tredici, senza che cio' possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovra' essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all'art. 16 per le ore lavorate in piu' fino alle 48 settimanali. Per l'impiegato la cui prestazione e' connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in piu', oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le 4 ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 settimanali, l'impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo. All'impiegato al quale e' consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in piu' fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali, e' compensato nella misura indicata dal precedente comma. Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria. Chiarimento a verbale. Per gli impiegati, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non si e' inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'[articolo 1 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-03-15;692~art1), il quale esclude dalla limitazione dell'orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni. A tale effetto ed ai sensi dell'[art. 3 n. 2 del r. d. 10 settembre 1923, n. 1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1955~art3-num2), (Regolamento per l'applicazione del r. d. l. sopracitato) si conferma che e' da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - "quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi", personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica di prima categoria.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 10
Art. 10. RIPOSO SETTIMANALE Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla stessa legge. Nei casi in cui, disposizione di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 11
Art. 11. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche, ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale ai sensi dell'art. 10; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite; c) le 14 seguenti festivita': 1) Capo d'Anno; 2) 6 gennaio (Epifania); 3) 19 marzo (S. Giuseppe); 4) Ascensione; 5) Corpus Domini; 6) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 7) 15 agosto (Assunzione); 8) 1 novembre (Ognissanti); 9) 8 dicembre (Immacolata Concezione); 10) 25 dicembre (S. Natale); 11) 26 dicembre (S. Stefano); 12) il giorno del Santo Patrono del luogo ove risiede lo stabilimento; 13) il giorno di Pasqua; 14) il lunedi successivo alla Pasqua. Qualora taluna delle festivita' di cui alle lettere b), e c) eccettuata la Pasqua, per la quale si provvede come sotto indicato, cadesse di domenica o in giornata destinata al riposo compensativo, e' dovuta all'impiegato una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell'art. 16) in aggiunta alla retribuzione mensile. E' dato peraltro la facolta' all'azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive, salvo diverso accordo diretto tra le parti. Tale norma si applica anche nel caso che due delle festivita' di cui alle lettere b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale o di riposo compensativo. Per quanto concerne la Pasqua, invece, in via eccezionale ed in analogia con quanto fatto per gli operai, in coincidenza con essa viene corrisposto l'importo di una giornata di intera retribuzione. In caso di coincidenza della festivita' del Santo Patrono con una delle festivita' (di cui alle lettere b) e c), e' dovuta all'impiegato una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell'art. 16) in aggiunta alla retribuzione mensile. E' data peraltro facolta' all'azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive salvo diverso accordo tra le parti. Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire altre festivita', oltre le 14 sopra elencate od in luogo di taluna di esse, l'elenco di cui sopra si intendera' integrato o variato con le nuove festivita' riconosciute. Il lavoro nelle festivita' indicate alla lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all'art. 10, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b) e c) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque, la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 12 della presente regolamentazione.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 12
Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 9 o comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 per gli impiegati la cui prestazione e' connessa con il lavoro di stabilimento. E' considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'articolo 11. Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo. Nessun impiegato puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale): per la prima ora....................... 25 % per le ore successive.................. 35 % 2) lavoro compiuto nei giorni festivi..... 50 % 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati............................ 50 % 4) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni........................... 4 % turni notturni......................... 25 % 5) lavoro straordinario festivo........... 70 % 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): per la prima ora....................... 60 % per le ore successive.................. 75 % Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui al primo comma del presente articolo (48 e 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70%. Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 16 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario o festivo all'impiegato competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria) debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 13
Art. 13. ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Sono elementi retributivi i seguenti: 1) stipendi (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); 2) eventuali indennita' di carovita, indennita' di contingenza, terzo elemento. Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti: a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni; b) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze (alloggio, zona malarica, indennita' per lavorazioni nocive, ecc.); c) provvigioni, interessenze, ecc.; d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopra indicati trovano regolamentazione negli articoli che seguenti.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 14
Art. 14. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO Lo stipendio minimo, afferente a ciascuna categoria di impiegati, e' riportato nelle allegate tabelle, parte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto. E' ammesso che i laureati ed i diplomati citati nell'ultimo comma dell'art. 4, in quanto siano al primo impiego, possano essere retribuiti con una riduzione del 7% sullo stipendio minimo contrattuale della categoria cui sono stati assegnati. All'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza, a parita' di rendimento degli uomini, si corrisponde lo stesso stipendio minimo previsto per la pari categoria di uomini.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 15
Art. 15 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' L'impiegato ha diritto per ogni biennio di effettivo servizio ad una maggiorazione del 5% da applicarsi sul minimo tabellare e la indennita' di contingenza della categoria o gruppo di appartenenza fino a raggiungere la percentuale massima del 70%. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio. Nel caso di passaggio di categoria o gruppo, l'impiegato manterra', in aggiunta al nuovo minimo tabellare ed alla relativa indennita' di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria o gruppo di appartenenza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 40%, sara' tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare della nuova categoria o gruppo e dalla corrispondente indennita' di contingenza in atto alla data del passaggio di categoria o gruppo. Lo stesso criterio sara' seguito in caso di passaggio dalle qualifiche speciali alla categoria impiegatizia. L'impiegato avra' successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici del 5% o frazione, quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale massima complessiva del 70% del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennita' di contingenza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria o gruppo, sara' utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito ne' questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Tuttavia gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di variazione dei minimi tabellari di stipendio, la percentuale complessiva, corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati, verra' applicata sulla somma del nuovo minimo tabellare della categoria o gruppo e della corrispondente indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente, con la stessa decorrenza della variazione. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza, verra' effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di trasferimento dell'impiegato, la percentuale complessiva verra' applicata sul minimo tabellare della categoria o gruppo di appartenenza e sulla corrispondente indennita' di contingenza in vigore nel nuovo luogo di destinazione. La frazione di biennio in corso alla data di entrata, in vigore del presente contratto sara' utile agli effetti della maturazione degli aumenti biennali. Norma transitoria. Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 14 giugno 1952 vengono fissati, con decorrenza dal 1 novembre 1958, nelle seguenti misure globali, comprendenti le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo in interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U102500300150110001&dgu=1960-10-01&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-01&art.codiceRedazionale=060U1025) Nel caso di avvenuti passaggi di categoria (antecedenti al 14 giugno 1952) le predette misure globali vanno riferite alla categoria cui apparteneva il lavoratore alla data di maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'. Le misure globali di cui sopra vanno riferite alla zone di retribuzione esistenti anteriormente al 1 giugno 1954. (2)
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 16
Art. 16. RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175. La retribuzione giornaliera, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25. Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella prevista dai comma 1) e 2) dell'art. 13.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 17
Art. 17. TREDICESIMA MENSILITA A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita dall'impiegato stesso. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 18
Art. 18. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORI Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o (di riduzione dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in base alle quali, in caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dall'azienda o dalle competenti Autorita', lo stipendio mensile, e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 19
Art. 19. INDENNITA' PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI NOCIVE, PERICOLOSE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' quello previsto nella Sezione B della Parte Comune del presente contratto.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 20
Art. 20. INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE Qualora la localita' ove l'impiegato svolge la sua attivita' non presenti possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con i centri abitati ed il perimetro del piu' vicino di questi disti km. 5 ed oltre, l'Azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 21
Art. 21. INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE L'impiegato, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, ha diritto ad una particolare indennita' mensile ragguagliata all'8% del minimo stipendiale della categoria di appartenenza e della eventuale indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 22
Art. 22. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese e deve essere accompagnata da una busta o prospetto equivalente, contenente tutti gli elementi specificati all'art. 26 della collegata regolamentazione operaia. Nel caso che l'azienda ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente: inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, all'impiegato deve essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 23
Art. 23. FERIE Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensili percepiti in servizio, secondo i termini sotto elencati: giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 2 anni; giorni 20 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni; giorni 25 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 18 anni; giorni 30 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 18 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festivita' previste nel precedente articolo 11 che cadono in tale periodo, non sono computabili agli effetti delle ferie stesse mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma quinto. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ferie non competono all'impiegato durante il periodo di prova; tale periodo pero', deve essere computato, agli effetti dell'anzianita' feriale, per l'impiegato che sia stato confermato in servizio. L'impiegato puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione. In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre l'impiegato ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno computate come mese intero. Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita', ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 28.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 24
Art. 24. PERMESSI Sempreche' ricorrano giustificati motivi compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentira' all'impiegato che ne faccia richiesta di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza. Il permesso concesso in occasione di decesso di familiari dell'impiegato non puo' essere computato come ferie.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 25
Art. 25. CONGEDO MATRIMONIALE Il permesso di giorni 15, da concedere a norma di legge all'impiegato che contrae matrimonio, e' computato escludendo i giorni festivi. Per il rimanente si fa rimando al trattamento stabilito, come detto, a norma di legge.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 26
Art. 26. ASPETTATIVA All'impiegato che abbia un'anzianita' di servizio non interiore ai cinque anni, l'azienda puo' concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 30) nella misura massima di tre mesi, prorogabili, per documentate ulteriori necessita' convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi. Sempreche' ricorrano gli stessi requisiti di anzianita', l'azienda puo' concedere all'impiegato che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari, una aspettativa, in relazione alla natura delle necessita' che hanno motivato la richiesta stessa. Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione ne maturazione di alcun effetto contrattuale.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 27
Art. 27. SERVIZIO MILITARE Sia la chiamata che il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di impiego. Pero' se il richiamato alle armi risolve il rapporto stesso ha diritto a tutte le indennita', competentigli a norma delle vigenti disposizioni, ma come non ricorre l'obbligo del preavviso cosi' non ricorre il diritto alla relativa indennita' sostitutiva. Per l'impiegato non in prova il servizio militare e' computato quale anzianita' utile agli effetti della presente regolamentazione. Terminato il servizio militare, l'impiegato deve presentarsi alla azienda nel termine di giorni trenta per riprendere servizio; in difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario. In caso di richiamo alle armi a favore dell'impiegato sara' continuato, nella misura dovuta a norma di legge e sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi alla assicurazione obbligatoria per invalidita' e vecchiaia o alle altre forme di previdenza, sostitutive od integrative di essa. Al momento del richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo per esigenze militari di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato e per un periodo non inferiore a tre mesi, una indennita' mensile ragguagliata alla sua retribuzione di fatto. Le norme stabilite con il presente articolo si intendono integrate con quelle previste dalle leggi che vigono per i casi di chiamata o di richiamo alle armi.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 28
Art. 28. TRASFERTA All'impiegato in missione per esigenze di servizio, verra' corrisposto un trattamento da concordare in sede aziendale. In caso di mancato accordo l'azienda corrispondera' il seguente trattamento: a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla seconda classe); b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera, di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 13, se la missione dura oltre le 12 e sino alle 24 ore. Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra viene calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui al comma d), assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario. Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altre localita', per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui al punto d), viene corrisposta, dopo il primo mese, nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennita' di cui al punto d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'impiegato normalmente disimpegna. L'indennita' di cui al punto d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro all'impiegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 29
Art. 29. TRASFERIMENTO Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto, normalmente con congruo preavviso. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva, il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la localita' di nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece quelle indennita' e competenze che siano in atto per la generalita' degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni. L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto alla indennita' di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria, sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dell'impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, e' dovuto anche il preavviso. All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio (per ferrovia, non inferiore alla seconda classe) e di vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, altri parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo), nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' anche dovuta all'impiegato e ai familiari che lo seguono nel trasferimento, limitatamente alla durato del viaggio, la indennita' di trasferta di cui al punto d) dell'art. 28. Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, una indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' della retribuzione (stipendio e indennita' di contingenza) che andra' a percepire alla nuova residenza; quando invece si trasferisca con famiglia, detta indennita' e' commisurata alla intera mensilita' (stipendio e indennita' di contingenza). Qualora per effetto di trasferimento l'impiegato debba, corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo. All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto. Chiarimento a verbale. Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 30
Art. 30. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA ED INFORTUNIO L'assenza per malattia deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza, della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza) e' dovuto all'impiegato non in prova il seguente trattamento: 1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio fino a 3 anni; 2) conservazione del posto per mesi 9 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 6 anni; 3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 6 anni. Nel primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione della intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per due mesi ed alla meta' di essa per gli altri quattro mesi; nel secondo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per tre mesi ed alla meta' di essa per gli altri sei mesi; nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per quattro mesi ed alla meta' di essa per gli altri otto mesi. L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera' all'impiegato le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso puo' risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data della stipulazione del presente contratto. Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la t.b.c. valgono le norme legislative in vigore.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 31
Art. 31. DISCIPLINA AZIENDALE Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l'impiegato dipende dai rispettivi superiori, come previste dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare i rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia con la dignita' personale dell'impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanita'. L'azienda avra' cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 32
Art. 32. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) osservare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonche' le disposizioni impartite dai Superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda: non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di impiego ed in forma, di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. A sua volta, l'azienda non puo' esigere che l'impiegato convenga a restrizioni della sua attivita' professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al comma precedente e comunque quelli previsti dall'[art. 2125 del c.c.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2125); 4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 33
Art. 33. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell'art. 9 della parte comune possono essere punite, a seconda della gravita' della mancanza, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale: 2) ammonizione scritta: 3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni; 4) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista dal punto terzo. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'impiegato devono essere portati a conoscenza del l'interessato.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 34
Art. 34. SOSPENSIONI Incorre nel provvedimento della sospensione l'impiegato: a) che non ai presenti al lavoro come previsto dal l'art. 32, e abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente segnalato con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 35
Art. 35. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto: 1) con la perdita dell'indennita' di preavviso ma non delle altre indennita'. In tale provvedimento incorre l'impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 34 sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda; f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) recidiva nella mancanza di cui al punto c) del l'art. 34 sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo; h) trascuratezza nell'adempimento agli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando sia stato gia' comminato il provvedimento disciplinare di cui all'art. 34. 2) senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. In tale provvedimento incorre l'impiegato che compia atti che possano provocare all'azienda grave documento morale e materiale o che compia, azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda; c) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili, comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto di ufficio; d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi; e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell'articolo precedente qualora, vi sia dolo.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 36
Art. 36. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e della categoria cui appartiene l'impiegato:
Anni di servizio
1ª categoria
2ª categoria
3ª categoria
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita' e' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 37
Art. 37. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte della azienda non ai sensi dell'art. 35, si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente all'1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata, al momento del licenziamento stesso, in base alle norme del [regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825) ([15/30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;15) quindici trentesimi - di retribuzione mensile per ogni anno di anzianita) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti all'1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' successiva all'1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente all'1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento), portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti dai regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali varra' la norma dell'art. 15 della parte comune; c) per l'anzianita' maturatasi dall'1 gennaio 1945 in poi, la indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, un dodicesimo della tredicesima mensilita', l'indennita' per lavoro effettuata in turni avvicendati, secondo le norme previste dall'art. 17, Parte Comune, e l'indennita' per lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, secondo le norme previste dall'art. 17, Parte Comune, del presente contratto, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, nonche' l'indennita' di contingenza. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui prestato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima, della risoluzione del rapporto anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione e' invece annessa per il trattamento di previdenza previsto all'art. 39 della presente regolamentazione.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 38
Art. 38. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, saranno corrisposte all'impiegato le aliquote sottoindicate dalla indennita' di licenziamento prevista dall'art. 37 della presente regolamentazione: il 50% quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio. L'intero trattamento, quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni servizio. L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per malattia o infortunio, ed alle donne per matrimonio, gravidanza e puerperio. Lo stesso trattamento verra' usato agli impiegati che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di eta'.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 39
Art. 39. PREVIDENZA Circa la "previdenza impiegati industria" l'azienda deve attenersi alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenenti il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 40
Art. 40. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA La cessione e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non costituisce titolo per la risoluzione del contratto di impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Nelle occasioni suddette all'impiegato che chiede, con il dovuto preavviso di rescindere il rapporto di lavoro, sara' usato l'intero trattamento di liquidazione previsto dall'art. 37; nel caso pero' che le richieste di rescissione del contratto d'impiego assumessero carattere di generalita' tale da compromettere il normale andamento aziendale, tale facolta' e' temporaneamente sospesa e le organizzazioni sindacali periferiche di categoria interverranno per la regolazione della questione.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte III-art. 41
Art. 41. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE Peri seguenti istituti attinenti al singolo impiegato, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune: indennita' di zona malarica; trattenute per risarcimento di danni; liquidazione delle indennita' in caso di morte; certificato di lavoro; restituzione documenti di lavoro; lavoro effettuato in turni avvicendati; tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Alla parte comune sono rinviate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale; regolamento interno; reclami e controversie; commissioni interne; permessi per cariche sindacali; aspettativa per cariche pubbliche e sindacali; abrogazione dei precedenti contratti-opzione; condizioni di miglior favore; decorrenza e durata.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 1
Art. 1. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali. Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 2
Art. 2. TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena la azienda ne sia venuta a conoscenza. Le trattenute per risarcimento di danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 3
Art. 3. INDENNITA' IN CASO DI MORTE ; Al riguardo dispongono le norme del [codice civile (art. 2122](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)) che disciplina la materia. In base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore la indennita' sostitutiva del preavviso e quella del licenziamento, previste dalla corrispondente regolamentazione, saranno liquidate a titolo di "indennita' in caso di morte" al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262). In mancanza delle persone indicate nel secondo comma le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima ([articolo 565 cod. civ.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art565)).
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 4
Art. 4. CERTIFICATO DI LAVORO Ai sensi dell'[art. 2124 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124) l'azienda dovra' rilasciare al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso e stato occupato alle dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 5
Art. 5. RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovra' consegnare al lavoratore i documenti dovutigli regolarmente aggiornati ed il lavoratore rilascera' ricevuta liberatoria. Nel caso che l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti dovra' rilasciare al lavoratore stesso una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 6
Art. 6. ASSENZE Le assenze dal lavoro per malattia e infortunio, sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti. Ai particolari effetti dell'indennita' di licenziamento, ferme restando le norme previste dalle leggi in caso di t.b.c., di gravidanza e puerperio, si tiene conto delle assenze di qualsiasi durata fino a quando permane in atto il rapporto di lavoro, fermo restando anche quanto previsto dal contratto per le varie forme di aspettativa. per la quale restano in vigore le norme stabilite nei relativi articoli contrattuali.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 7
Art. 7. LAVORO EFFETTUATO IN TURNI AVVICENDATI Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, le relative maggiorazioni (4% per le ore diurne e 25% per le ore notturne) saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festivita', delle ferie e della gratifica natalizia, sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa. Per la gratifica natalizia, tale maggiorazione media sara' corrisposta sempre che, all'atto della liquidazione della gratifica, il lavoratore risulti continuativamente addetto ai turni da almeno due quindicine o quattro settimane. Per l'indennita' di licenziamento tale maggiorazione media sara' corrisposta sempre che il lavoratore sia stato addetto ai turni nell'ultimo anno o nel minor periodo di servizio e la misura sara' ragguagliata proporzionalmente alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore abbia dato nelle lavorazioni di cui trattasi negli ultimi dodici mesi o nel minor periodo di servizio compiuto.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 8
Art. 8. Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le altre eventuali disposizioni vigenti in materia, mentre si riconferma la necessita' che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende, sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocivita', si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie della industria olearia, dei grassi, saponi e affini, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuita' alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennita' proporzionata, alla nocivita', pericolosita' o particolare gravosita' ambientale di lavoro. (2)
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 9
Art. 9. Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle presenti norme vengono ripartiti nei seguenti gruppi: 1) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicita', allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche); 2) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicita' di medio grado o di sostanze irritanti, allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose; 3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicita' di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonche' lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose. Casi eccezionali di concorso di piu' elementi sfavorevoli, sia di nocivita' e sia di nocivita' e pericolosita', possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennita'. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione, effettuata agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensi' sara' determinata dalle specifiche modalita' e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi. Le indennita' da corrispondere ai lavoratori aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 1958, sono le seguenti: 1° gruppo L. 23,00 orarie; 2° gruppo L. 13,40 orarie; 3° gruppo L. 9,55 orarie.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 10
Art. 10. Allo scopo di indicare alle parti direttamente interessate criteri orientativi uniformi in relazione alla esistenza nelle Associazioni rappresentate dall'Associazione Industriale stipulante di comuni caratteristiche di lavorazione, si conviene che: Rientrano nel primo gruppo le seguenti lavorazioni: personale addetto alla pulizia a mano delle vasche di deposito del solfuro di carbonio; conduttore degli apparecchi di estrazione e distillazione con solfuro di carbonio (cosiddetto distillatore) e il relativo aiuto (calderista). Rientrano nel secondo gruppo le seguenti lavorazioni; preparatori di essiccativi con processo di produzione in apparecchi aperti; addetti ai laboratori chimici che adoperano il solfuro di carbonio quando le analisi relative non vengono effettuate sotto cappa con adeguata fuoruscita di gas all'esterno. Rientrano nel terzo gruppo le seguenti lavorazioni: addetti alla formazione di miscele per mangimi particolarmente polverose o alla manipolazione delle stesse quando il lavoro si svolge in ambienti chiusi o non dotati di adeguati mezzi di eliminazione: conduttori di impianti di raffinazione che per il normale esercizio delle mansioni loro affidate ed in relazione alle particolari condizioni dell'impianto siano costretti a trattenersi continuamente in ambienti con temperatura media superiore ai 40°.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 11
Art. 11. Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli o per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando la disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi, idonei e sufficienti.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 12
Art. 12. Le indennita' di cui all'art. 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo articolo 10. Le suddette indennita' non sono cumulabili, intendendosi che la, maggiore assorbe la minore. Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi, al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno, nella misura percentuale in cui sara' variato nel semestre il minimo contrattuale nazionale per il manovale comune, aumentato della indennita' di contingenza da calcolarsi nella media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le citta' di Torino, Milano, Terni, Foggia.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 13
Art. 13. Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero piu' le condizioni per le quali la indennita' era stata concordata, si fara' luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione delle indennita'.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 14
Art. 14. L'indennita' di cui al presente accordo deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, etc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che da' diritto alla indennita', purche' questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque l'indennita' deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto. Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sara' determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennita'.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 15
Art. 15. L'incasellamento dei lavoratori nel gruppi sopra considerati sara' fatto mediante accordo diretto tra le parti. In caso di controversia, sara' esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali le aziende hanno la facolta' di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennita' ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 16
Art. 16. Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici anche collettivi sia gia' stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro oggetto del presente accordo, le parti o le organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio. Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 17
Art. 17. In relazione al precedente articolo, e' stabilito quanto segue: a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennita' sara' computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale. b) Festivita' infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennita' sara' corrisposta allorche' il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana. c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilita'. - Agli effetti di tali istituti l'indennita' competente a norma del presente accordo sara' calcolata nella retribuzione, ragguagliandola pero' alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avra' dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi. Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facolta' di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennita' in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8% sulla indennita' corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi piu' lunghi o a fine d'anno. d) Indennita' di licenziamento. - Per il lavoratore addetto normalmente alle lavorazioni di cui ai precedenti articoli, la relativa indennita' sara' calcolata nella indennita' di licenziamento ragguagliandola pero' alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avra' dato nella lavorazione di cui si tratta negli ultimi dodici mesi o nel minor periodo di servizio prestato. e) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennita' del primo gruppo di cui all'art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennita' stessa sara' mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 18
Art. 18. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge in vigore. Ogni altro richiamo a diverse norme contenute nel testo contrattuale si intende abrogato.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 19
Art. 19. REGOLAMENTO INTERNO L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall'art. 2, n. 3 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 20
Art. 20. RECLAMI E CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sara' sottoposto all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
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