DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1025
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 21
Art. 21. COMMISSIONI INTERNE Per i compiti delle Commissioni Interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 22
Art. 22. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di Categoria, della Camera del Lavoro, della Unione Provinciale dei Lavoratori e della Camera Sindacale Provinciale, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 23
Art. 23. ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie. La durata dell'aspettativa per i lavoratori stagionali coprenti cariche sindacali e' limitata al periodo della campagnia.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 24
Art. 24. ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI - OPZIONE Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso. Per quanto concerne gli articoli interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli Istituti disciplinati dalla corrispondente regolamentazione del presente contratto, le cui disposizioni nell'ambito di ciascuno degli istituti stessi - sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcuni altro trattamento. Peraltro, per quanto concerne i prodotti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti Organizzazioni sindacali periferiche l'accordo per la opzione - in relazione a singoli istituti - fra le norme di cui alla corrispondente regolamentazione del presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti. L'opzione non potra' essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 25
Art. 25. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dal lavoratore.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 26
Art. 26. PICCOLE AZIENDE E ATTIVITA' STAGIONALI Per le piccole aziende industriali che occupano non piu' di otto lavoratori e per gli stabilimenti oleari svolgenti prevalentemente attivita' stagionali, anche se occupano un numero superiore di lavoratori, si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni Sindacali Provinciali, si potra' addivenire a temperamenti che valgano a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale. Per quanto riguarda, particolarmente le aziende svolgenti attivita' stagionale, le organizzazioni predette dovranno effettuare il loro esame entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle richieste. Trascorso tale termine o in caso di mancato accordo l'esame della questione sara' deferito alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria le quali entro un ugual termine di 30 giorni, concorderanno i temperamenti sopradetti. Chiarimento a verbale. Le parti danno atto che con la clausola di cui sopra non hanno inteso derogare nei confronti delle aziende e dei lavoratori rispettivi dal carattere vincolativo del contratto nazionale. Pertanto questo contratto conservera' la sua piena validita' nel caso che neanche le Associazioni nazionali raggiungano un accordo in merito alla materia di cui all'articolo di cui sopra.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV-art. 27
Art. 27. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto ha la validita' di tre anni a decorrere dal 1 novembre 1958 e si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdetto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari-Note esplicative
NOTE ESPLICATIVE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 11 novembre 1958 1. - Ovviamente l'applicazione delle declaratorie previste per la classificazione dei lavoratori - siano essi operai, o aventi qualifica speciale oppure impiegati - non puo' essere operata, declassando dalle assegnazioni di categoria precedentemente effettuate. 2. - Allorche' ricorra la dizione "normale indennita' di liquidazione" si deve intendere che del caso si applicano le norme tutte del preavviso e della indennita' di licenziamento. 3. - Per quanto concerne i controlli personali le parti dichiarano che i controlli del genere nei confronti degli appartenenti alla qualifica speciale, quando necessari, devono essere attuati con le forme piu' opportune. 4. - Allorche' ricorra la dizione "intera retribuzione" oppure "retribuzione" si deve intendere che vi e' compresa la indennita' di contingenza. In fede di che le Organizzazioni stipulanti sottoscrivono il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro composto di una Parte I (Regolamentazione per i lavoratori aventi la qualifica operaia). Parte II (Regolamentazione per i lavoratori aventi la qualifica speciale). Parte III (Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia). Parte IV (Disposizioni comuni alle tre regolamentazioni). Note esplicative. Letto, approvato e sottoscritto. Roma, 11 novembre 1958
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari-Tabelle
TABELLA IMPIEGATI UOMINI. - Stipendio minimo mensile Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA IMPIEGATI DONNE. - Stipendio minimo mensile Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA QUALIFICHE SPECIALI Stipendio minimo mensile Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA OPERAI UOMINI. - Paga minima oraria Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA OPERAI DONNE. - Paga minima oraria Parte di provvedimento in formato grafico
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