DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1028
Art. 2. DOCUMENTI All'atto della assunzione l'impiegato dovra' presentare i seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera o libretto di assicurazione; 3) libretto di iscrizione alla Cassa Mutua Malattia; 4) stato di famiglia; 5) carta d'identita' o documento equivalente; 6) eventuale titolo di studio; 7) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge; 8) certificato penale con data non anteriore a tre mesi, a richiesta dei datore di lavoro. L'impiegato dovra' dichiarare alla Direzione della azienda il suo domicilio a tenerla informata degli eventuali cambiamenti. L'azienda dovra' rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. All'atto della sua assunzione l'impiegato ricevera', a cura dell'azienda, copia dei presente contratto.
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Art. 3. VISITA MEDICA L'impiegato di nuova assunzione sara' sottoposto a visita medica da parte del sanitario dell'azienda, qualora questa lo ritenga necessario. Durante il rapporto di lavoro, l'impiegato potra' in qualsiasi momento essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa. In caso di contestazione la visita sara' effettuata dal medico provinciale.
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Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a: 4 mesi per gli impiegati di 1ª categoria; 3 mesi per gli impiegati di 2ª categoria; 2 mesi per gli impiegati di 3ª categoria. Nel caso di assunzione di impiegati che siano gia' stati alle dipendenze della stessa azienda, non sara' richiesto il periodo di prova a quelli che siano adibiti alle medesime mansioni gia' in precedenza esplicate. Durante il periodo di prova e' reciproco fra le parti il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro, senza l'obbligo della corresponsione delle indennita' previste dagli articoli del presente contratto, con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro e' stato effettivamente prestato ed in base alla retribuzione della categoria nella quale l'impiegato ha prestato la sua opera, sempreche' la retribuzione non sia gia' stata prestabilita in misura superiore. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta da parte dell'azienda, l'impiegato si intende confermato in servizio ai termini ed agli effetti del presente contratto. Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova e' considerato utile a tutti gli effetti contrattuali. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per il licenziamento durante i primi due mesi di prova per l'impiegato di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora invece il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, verra' corrisposta all'impiegato la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Durante la malattia e l'infortunio nessun trattamento economico e' dovuto. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio sul lavoro, l'impiegato sara' ammesso a completare il periodo di prova, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni nel primo caso e cinque mesi nel secondo caso, sempre entro i limiti del periodo di prova stabilito. La ricaduta nella stessa malattia non da diritto al completamento del periodo di prova. Il periodo di assenza Per infortunio o malattia durante la prova non e' computabile in nessun caso come servizio prestato ai fini contrattuali. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Le norme relative alla previdenza degli impiegati non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno applicate pero' con decorrenza dalla data di assunzione.
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Art. 5. CATEGORIE Gli impiegati sono classificati in categorie distinte a seconda della natura delle mansioni esplicate. Impiegati di 1ª categoria (tecnici ed amministrativi). Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di ambo i sessi sia amministrativi che tecnici con funzioni direttive o che richiedono una speciale preparazione e capacita' professionale, con discrezionalita' di poteri e con facolta' di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda. Impiegati di 2ª categoria (tecnici ed amministrativi). Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati di ambo i sessi sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto. Impiegati di 3ª categoria (tecnici ed amministrativi). Gruppo A). - Appartengono alla 3ª categoria, gruppo A), gli impiegati d'ordine di ambo i sessi sia tecnici che amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale. Gruppo B). - Appartengono alla 3ª categoria, gruppo B), gli impiegati d'ordine di ambo i sessi sia tecnici che amministrativi aventi mansioni che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio (accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946).
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Art. 6. COLLEGI TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA DEI LATERIZI E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA Le eventuali divergenze relative alla appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie sopra specificate sono demandate all'esame di Collegi tecnici paritetici provinciali e nazionali secondo le norme di cui all'accluso regolamento che fa parte integrante del presente contratto.
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Art. 7. TRATTAMENTO LAUREATI E DIPLOMATI I laureati non potranno essere assegnati a categoria inferiore alla seconda, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo professionale. Terminato il periodo di prova, ai laureati confermati in seconda categoria e' dovuto lo stipendio minimo mensile della categoria, aumentato del 5% nonche' gli altri elementi della retribuzione. I diplomati di scuole medie superiori non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla seconda, sempreche' siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo professionale e non siano al primo impiego. Il titolo di studio deve essere esibito all'atto della assunzione.
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Art. 8. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcuni peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia chiamato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla, sua, dovra' essere corrisposto un compenso, in aggiunta alla sua retribuzione di fatto, di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della categoria superiore. Trascorso un periodo di quattro mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella, categoria superiore. La norma del comma precedente non si applica, nei casi di sostituzione di altro impiegato assente per permessi, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, per altre cause che comunque comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto. In tal caso il compenso di cui sopra, sara' corrisposto dopo che siano trascorsi 18 giorni nel disimpegno delle nuove mansioni. Superato tale periodo il compenso sara' corrisposto dall'inizio dello svolgimento delle mansioni di categoria superiore. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal terzo comma, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alla 1ª categoria e di sei mesi per il passaggio alle altre categorie. Ogni passaggio di categoria sara' comunicato per iscritto all'impiegato. Qualora si rendessero vacanti dei posti che non debbano essere soppressi, le aziende esamineranno la possibilita' di riservare la precedenza nell'occuparli a quei dipendenti che ritengano idonei e che abbiano precedentemente sostituito l'impiegato titolare del posto resosi vacante.
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Art. 9. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento di una anzianita' convenzionale, quale impiegato, pari a sei mesi per ogni due anni compiuti di anzianita' con la qualifica di operaio. Qualora la nuova retribuzione risultasse nel complesso inferiore a quella che il dipendente percepiva come operaio, gli sara' integrata la differenza che verra' assorbita quando la retribuzione globale spettantegli come impiegato avra' eguagliato l'importo goduto nella precedente mansione. Ai fini della maturazione del premio di fedelta' di cui all'art. 19, il servizio prestato come operaio sara' considerato per intero anziche' entro i limiti dell'anzianita' convenzionale.
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Art. 10. ORARIO DI LAVORO Per la durata dell'orario normale di lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
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Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 12. E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle 21 alle 6. Nessun impiegato tecnico e amministrativo puo' rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario, notturno, festivo entro i limiti previsti dalla legge, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e notturno sono le seguenti: lavoro straordinario diurno............ 28% lavoro notturno in turni avvicendati... 12% lavoro notturno non in turni........... 35% lavoro notturno straordinario.......... 50% lavoro festivo......................... 50% lavoro festivo straordinario........... 55% lavoro festivo notturno non in turni... 67% lavoro festivo notturno straordinario.. 75% Le percentuali di maggiorazione sopraddette non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione dell'azienda. Le percentuali di cui sopra, saranno applicate sulla quota, oraria di retribuzione ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (minimo tabellare di stipendio, eventuale superminimo di merito ed eventuale terzo elemento) e la contingenza giornaliera per otto.
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Art. 12. GIORNI FESTIVI Sono considerati festivi i seguenti giorni: a) tutte le domeniche ed i giorni di riposo compensativo; b) le 4 festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre) e le altre che in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite per legge e per accordi interconfederali; c) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1) Capo d'anno - 1 gennaio; 2) Epifania - 6 gennaio; 3) San Giuseppe - 19 marzo; 4) Ascensione (mobile); 5) Corpus Domini (mobile); 6) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno; 7) Assunzione di M. V. - 15 agosto; 8) Ognissanti - 1 novembre; 9) Immacolata Concezione - 8 dicembre; 10) Lunedi di Pasqua (mobile); 11) S. Natale - 25 dicembre; 12) S. Stefano - 26 dicembre; 13) S. Patrono della localita' dove normalmente lavora l'impiegato. Qualora la festivita' del S. Patrono coincida con altra festivita', le Organizzazioni Provinciali di Categoria di accordo con le Organizzazioni degli Industriali determineranno la festivita' sostitutiva. Per le festivita' di cui ai punti a), b) e c), l'impiegato che venga chiamato a prestare servizio avra' diritto - in aggiunta alla normale retribuzione mensile - al pagamento delle ore effettivamente lavorate maggiorate della percentuale prevista per il lavoro festivo. Qualora una delle festivita' nazionali, oppure una delle festivita' infrasettimanali elencate al punto O, cadono di domenica, agli impiegati e' dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto ai sensi dell'accordo interconfederale 3-12-1954.
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Art. 13. FERIE L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione. I periodi di riposo sono: 15 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da 1 a 3 anni compiuti; 20 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da 4 a 10 anni compiuti; 25 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da 11 a 18 anni compiuti; 30 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio oltre i 18 anni compiuti. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo. Nel fissare l'epoca del riposo annuale, sara' tenuto conto, da parte della azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non' pregiudica il diritto alle ferie maturate. Trascorso il periodo di prova, l'impiegato ha diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di servizio prestati, considerando la frazione superiore ai 15 giorni come mese intero. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso. Non e' ammessa da parte dell'impiegato la rinuncia al godimento delle ferie. Qualora, per esigenze aziendali, l'impiegato non posso usufruire in tutto o in parte delle ferie, avra' diritto alla indennita' sostitutiva. Quando l'impiegato venga chiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva le ferie, stesse. Qualora, per esigenze di servizio, l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo gia concordato con l'azienda, egli ha diritto ai rimborso dell'eventuale anticipo non recuperabile corrisposto per l'alloggio prenotato in altra localita' per il periodo di ferie. L'impiegato dovra' pero' fornire precisa documentazione. Il compenso per le ferie eventualmente non godute dovra' essere corrisposto prima del maturarsi del diritto al successivo periodo feriale.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 14
Art. 14. ASSENZE E PERMESSI Le assenze, salvo motivi di forza maggiore, debbono essere immediatamente comunicate all'azienda e giustificate entro il giorno successivo. All'impiegato che ne faccia domanda, l'azienda puo' accordare permessi di breve durata, sempreche' vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, con la relativa retribuzione. Tali brevi permessi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
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Art. 15. CONGEDO MATRIMONIALE Per contrarre matrimonio, sara' concesso agli impiegati di ambo i sessi, non in prova, un permesso di 15 giorni successivi di calendario con decorrenza della retribuzione. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 16
Art. 16. ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE Ai fini del presente contratto per retribuzione mensile si intende: a) il minimo contrattuale di stipendio; b) gli aumenti periodici di anzianita'; c) gli eventuali aumenti di merito; d) le eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale di ammontare determinato e corrisposte continuativamente; e) l'indennita' di contingenza. Sono esclusi dal computo della retribuzione tutti gli assegni derivanti da previdenza di legge e le indennita' che non abbiano specifico carattere di retribuzione e tutto quanto abbia carattere di rimborso spese anche se forfetizzato. Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria della retribuzione mensile si divide rispettivamente per 26 e per 180. Dalla data di entrata in vigore del presente contratto, agli impiegati saranno applicati i minimi di stipendio della tabella allegata.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 17
Art. 17. TREDICESIMA MENSILITA' L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13° mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai quindici giorni sara' computata come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 18
Art. 18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il compimento del 21° anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo industriale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa), hanno diritto, per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5 per cento per un massimo di 12 bienni della loro carriera. Tale aliquota e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato aumentato della relativa indennita' di contingenza. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Agli impiegati attualmente in servizio, verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato successivamente al 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel penultimo e nell'ultimo comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto riguarda le variazioni dell'indennita' di contingenza, verra' effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di passaggio a categoria superiore, sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza. Nel caso di variazioni dei minimi contrattuali delle categorie di provenienza, l'importo predetto sara' rivalutato ricalcolandolo percentualmente sui detti minimi tabellari mentre al termine di ogni anno solare l'importo stesso sara' rivalutato in relazione alle variazioni della indennita' di contingenza intervenute nel corso dell'anno stesso. Sempre nel caso di passaggio di categoria, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio di anzianita' nella nuova categoria. Norma transitoria Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 restano invariati nel loro ammontare, mentre le quote di rivalutazione, gia' corrisposte ai sensi dell'accordo interconfederale 14 giugno 1952, sono aumentate, a partire dall'1-6-1954, del 4%, risultando esse pertanto nella seguente globale misura: 1ª Categ. 2ª Categ. 3ª Categ. A 3ª Categ. B uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne Sup. 20 anni 468 468 390 344 338 297 312 276 dai 18 ai 20 - - 375 276 323 240 297 219 dai 16 ai 18 - - - - 255 214 234 198 infer. 16 anni - - - - 172 172 156 156 Nel caso di avvenuti passaggi di categoria, la misura delle predette quote va riferita al grado cui apparteneva, il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 19
Art. 19. PREMIO DI FEDELTA' Agli impiegati attualmente in servizio, al compimento dei 20 anni di effettivo ed ininterrotto servizio, sara' corrisposto un premio di fedelta' "una tantum" pari ad una mensilita' della retribuzione globale di fatto, sempre che essi non godano gia' di altre provvidenze extra contrattuali assimilabili al suddetto premio.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 20
Art. 20. TRASFERTA All'impiegato in missione per esigenze di servizio, la azienda, corrispondera' oltre alla normale retribuzione: a) il rimborso delle effettive spese di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle spese che si rendano necessarie per vitto e alloggio nei limiti della normalita' e in base a nota documentata, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese, salvo preventivo accordo forfettario tra l'azienda e l'impiegato; c) una indennita' pari al 35 per cento della, retribuzione oraria normale calcolata ai sensi dell'art. 16, per le ore di viaggio effettivamente compiute oltre l'orario di lavoro contrattuale; d) una indennita' pari al 15 per cento della normale retribuzione giornaliera calcolata: ai sensi dell'art. 16 nel caso che la missione si protragga oltre le 12 ore. Le indennita' di cui ai commi c) e d) assorbono eventuali compensi per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione; esse non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinarie. I trattamenti previsti dai commi c) e d) non competono all'impiegato comandato a prestare la propria opera entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento o l'azienda. Nei casi in cui la durata della missione superi i venti giorni, l'indennita' di cui al comma d) sara' ridotta al 12 per cento. Nei casi di missione di lunga durata potranno essere concordate direttamente tra l'azienda e l'impiegato, le indennita' di cui ai punti b), c) e d).
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 21
Art. 21. TRASFERIMENTO All'impiegato che sia trasferito per ordine della azienda da uno stabilimento all'altro della stessa Ditta e sito in localita' diversa, sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se' e per le persone di familia conviventi a carico e per il trasporto degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre, quale indennita' di trasferimento, gli verra' corrisposta, se capo famiglia, una indennita' pari ad una mensilita' di retribuzione globale di fatto e se celibe senza congiunti conviventi a carico, mezza mensilita'. Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione dell'impiegato nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', detta indennita' sara' ridotta alla meta'. L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Qualora in relazione al trasferimento l'impiegato, per effetto della anticipata risoluzione del contratto d'affitto, sempreche' questo sia denunciato e documentato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso e di(- singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda. L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennita' di licenziamento ed al preavviso, salto che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria per i quali sia stato espressamente stabilito, all'atto dell'assunzione, il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento. In questo caso l'impiegato che non accetta il trasferimento sara' considerato dimissionario. Qualora peraltro l'impiegato comprovi di non potersi trasferire nella nuova localita' per seri motivi di salute o familiari, l'impresa esaminera' la possibilita' di continuare ad occuparlo nella localita' dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. All'impiegato che viene trasferito per esigenze della azienda e che entro 2 anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella localita' in cui risiedeva prima del trasferimento saranno rimborsate le spese per il rientro previamente concordate con l'azienda, come previsto dal 1° comma, purche' questo avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto. All'impiegato che chiede il trasferimento non competono le indennita' ed il trattamento di cui sopra.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 22
Art. 22. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita', stessa con centri abitati ed il perimetro del piu' vicino centro disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un indennizzo pari alla spesa sostenuta dall'impiegato e preventivamente autorizza dalla azienda, per raggiungere la localita' dove deve prestare servizio.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 23
Art. 23. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Agli impiegati che sono membri di Organi Direttivi Confederali, delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle gia' citate Organizzazioni, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, all'azienda cui l'impiegato appartiene.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 24
Art. 24. ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali e pubbliche e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete alcuna retribuzione ed il rapporto di lavoro viene sospeso con la sola conservazione del posto. Tali periodi di sospensione sono computabili ai soli fini della indennita' di anzianita'.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 25
Art. 25. INDENNITA' MANEGGIO DENARO L'impiegato la cui mansione normale ed effettiva consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti ha diritto ad una particolare indennita' pari all'8% del minimo contrattuale dello stipendio mensile della Categoria di appartenenza e della contingenza, sempre che gli sia attribuita per iscritto dall'azienda la responsabilita' anche per errori finanziari. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante o del garantito presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato. Chiarimento a verbale. Agli impiegati che gia' godono della indennita' di maneggio di denaro, l'indennita' stessa verra' mantenuta, salvo che non vengano a cessare le condizioni per le quali era stata concessa.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 26
Art. 26. INDENNITA' PER USO DI MEZZI DI TRASPORTO All'impiegato che, a richiesta dell'azienda, usi in via continuativa la bicicletta od altro mezzo di sua proprieta' per l'espletamento delle mansioni affidategli, verra' corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per l'usura del mezzo, un congruo compenso mensile da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 27
Art. 27. INDENNITA' DI ZONA MALARICA All'impiegato assunto in zona non malarica e che per ragioni di lavoro viene destinato in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali. L'indennita' comunque decorre dalla data del trasferimento dell'impiegato dalla zona non malarica alla zona malarica relativamente ai periodi indennizzabili. L'indennita' suddetta non compete ove si tratti di elemento residente in zona riconosciuta malarica o proveniente da altra zona malarica, salvo che in quest'ultimo caso non si tratti di precedente trasferimento e l'impiegato goda gia' dell'indennita' o abbia prestato servizio in altra fornace sita nella stessa zona. Le localita' da considerarsi malariche ed i periodi di infezione malarica indennizzabili sono quelli riconosciuti dalle competenti autorita' sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 28
Art. 28. MENSE AZIENDALI Per le mense aziendali e per la indennita' sostitutiva si fa riferimento alle norme del contratto operai che regolano l'istituto.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 29
Art. 29. TUTELA DELLA MATERNITA' Per la tutela della maternita' delle impiegate si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 30
Art. 30. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO In caso di malattia l'impiegato deve avvertire la azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza e dovra' inviare all'azienda stessa entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia. In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia o infortunio, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: a) 5 mesi per anzianita' di servizio fino a 3 anni compiuti; b) 7 mesi per anzianita' di servizio da oltre 3 a 6 anni; c) 9 mesi per anzianita' di servizio da oltre 6 a 10 anni; d) 12 mesi per anzianita' di servizio oltre i 10 anni. L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento: per anzianita' di cui al punto a) l'intera retribuzione per i primi 2 mesi e mezzo e il 50 per cento di essa per i successivi due mesi e mezzo; per l'anzianita' di cui al punto b), l'intera retribuzione per i primi 3 mesi e mezzo e il 50 per cento per i successivi 3 mesi e mezzo; per l'anzianita' di cui al punto c), l'intera retribuzione per i primi 4 mesi e mezzo e il 50 per cento per i successivi 4 mesi e mezzo; per l'anzianita' di cui al punto d), l'intera retribuzione per i primi 6 mesi ed il 50 per cento di essa per i successivi 6 mesi. Per gli impiegati ricoverati in sanatorio, i periodi di cui al 3° comma sono aumentati di un terzo senza corresponsione, per questo ulteriore periodo, di alcuna retribuzione. Cessera', per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto qualora l'impiegato raggiunga, anche in separati periodi durante un anno dall'inizio della prima malattia, i limiti massimi previsti dalle lettere a) e b) durante un anno e mezzo per il caso previsto dalla, lettera, c) e durante in biennio per il caso previsto dalla lettera d) anche nel caso di diverse malattie. Eguale diritto spettera' all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso. Dalla retribuzione come sopra indicata, sara' dedotto, fino a concorrenza, quanto l'impiegato abbia a percepire eventualmente sia a titolo di assegno che di indennita' per atti previdenziali, assistenziali, assicurativi, conseguenti da disposizioni di legge, di contratto o di iniziative aziendali. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, Ove proceda al licenziamento dell'impiegato gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compressa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto di impegno con diritto alla sola indennita' di licenziamento. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 31
Art. 31. CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva secondo il disposto del [D. L. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-09-13;303), sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva e l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto. Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'impiegato, entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In caso contrario l'impiegato si intendera' dimissionario dalla data della chiamata per il servizio di leva. Il tempo trascorso in servizio militare di leva sara' riconosciuto ai fini del computo della indennita' di licenziamento e del premio di fedelta' purche' l'impiegato abbia gia' compiuto un anno di servizio presso l'azienda alla data della chiamata alle armi e si sia ripresentato nei termini previsti dal comma precedente. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla [legge 3 maggio 1955, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-03;370).
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 32
Art. 32. COMMISSIONI INTERNE Per le Commissioni interne si fa riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 33
Art. 33. PREVIDENZE SOCIALI L'azienda provvedera' alle previdenze di legge attualmente in vigore a favore degli impiegati nonche' a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 34
Art. 34. PREVIDENZA Agli effetti della previdenza, l'azienda si atterra' alle norme dell'art. 25 del Contratto Nazionale di Lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati della industria e del Contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che potranno essere apportate.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 35
Art. 35. ASPETTATIVA All'impiegato che ne faccia richiesta ed abbia superato il periodo di prova, potra' essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, un'aspettativa fino a un massino di 1 anno, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita'. L'impiegato che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio e' considerato dimissionario. Qualora l'azienda accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che hanno giustificata la concessione, puo' invitare l'impiegato a riprendere il servizio nel termine di 15 giorni. Se l'impiegato non riprende il servizio entro il suddetto termine viene considerato dimissionario.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 36
Art. 36. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1° rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2° dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle, mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonche' le disposizioni impartite dai superiori; 3° conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale: non abusare in forma di concorrenza sleale dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio. L'imprenditore, a sua volta, non potra' con speciali convenzioni, restringere l'ulteriore attivita' professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di la' dei limiti segnati nel precedente comma; 4° avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 37
Art. 37. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita' con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio; d) sospensione dal lavoro o dello stipendio e dal lavoro, per in periodo non superiore a tre giorni; e) licenziamento senza preavviso, ma con indennita' di licenziamento; f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare un'adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c). I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative ai doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nella quali sia incorso l'impiegato.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 38
Art. 38. CESSAZIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA Il trapasso, la trasformazione o la fusione della azienda non risolvono, di per se', il rapporto di lavoro, per cui il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. In caso di fallimento, seguito da licenziamento o da cessazione di azienda, l'impiegato avra' diritto alla indennita' di licenziamento, al preavviso ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 39
Art. 39. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) Per gli impiegati che avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio: 1) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 1 e mezzo, di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 1 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; b) Per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10; 1) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 2 di preavviso per gli impiega di 2ª categoria; 3) mesi 1 e mezzo di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; c) Per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di servizio: 1) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 2 e mezzo di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di trattenere, su quanto sia da lui dovuto all'impiegato, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto sia, all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie. Nel caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 40
Art. 40. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 37, comma primo, lettera f), si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra', al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del [R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' di servizio compresa fra il 1 luglio 1937 ed il 31 dicembre 1947, l'indennita' verra' liquidata sulla misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuito personae" per i quali varra' la norma dell'art. 44; c) per l'anzianita' di servizio dal 1 gennaio 1948 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al, momento della risoluzione del rapporto compresa l'indennita' di contingenza. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, considerando le frazioni di mese superiori ai 15 giorni come mese intero. Agli effetti del presente articolo, sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto od in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. E' in facolta' dell'Azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre, dalla indennita' di licenziamento, quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dalla Azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 34 del presente Contratto. All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' di cui al presente articolo. 50 per cento per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 75 per cento per anzianita' di servizio da 6 a 8 anni compiuti; 100 per cento per anzianita' di servizio superiore agli 8 anni compiuti. L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta anche nel caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta' per gli uomini e del 55° anno di eta' per le donne, o per malattia od infortunio ai sensi dell'art. 30, nonche', alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 41
Art. 41. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'impiegato, l'indennita' di licenziamento e l'indennita' sostitutiva del preavviso, di cui agli articoli 39 e 40 saranno corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto eventualmente essi percepiscono per eventuali atti di previdenza (casse, pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiute dall'azienda. In mancanza delle persone indicate o di accordo tra gli aventi diritto, le indennita' suddette saranno corrisposte secondo la disposizioni dell'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 42
Art. 42. CERTIFICATO DI LAVORO Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro dell'impiegato gli estremi del rapporto intercorso, mettera' a disposizione dell'impiegato un certificato contenente la indicazione del periodo di servizio prestato e delle mansioni svolte.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 43
Art. 43. NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI Le Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici che per quanto attiene alle disposizioni generali e regolamentari del presente contratto, deve esser concluso esclusivamente tra le stesse Organizzazioni stipulanti. Qualora pero' organizzazioni provinciali dei lavoratori concordino con altre Associazioni di datori di lavoro norme meno onerose di quelle previste dal presente contratto, queste non verranno riconosciute valide ed operanti dalle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 44
Art. 44. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza, il preavviso e l'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto. Ferma restando l'inscindibilita' di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, piu' favorevoli all'impiegato attualmente in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 45
Art. 45. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dagli impiegati.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 46
Art. 46. RECLAMI O CONTROVERSIE Qualora nella interpretazione e nell'applicazione del presente contratto sorga controversia, questa dovra' essere sottoposta per la conciliazione alle competenti locali Associazioni Sindacali degli Industriali e dei Lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorita' Giudiziaria, alle competenti Associazioni Sindacali Nazionali.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 47
Art. 47. VALIDITA' E DURATA Il presente contratto decorre dal 1 dicembre 1957 e scadra' il 30 novembre 1960. Esso si intendera' tacitamente rinnovato di triennio in triennio se non verra' disdetto da una delle parti due mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di disdetta il presente contratto restera' in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo Contratto Nazionale.
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi- Tabelle
IMPIEGATI - (Uomini) - Stipendio minimo mensile in vigore dal 1 dicembre 1957 Parte di provvedimento in formato grafico IMPIEGATI - (Donne) - Stipendio minimo mensile in vigore dal 1 dicembre 1957 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 1
ALLEGATO ACCORDO 18 DICEMBRE 1957 PER LA ISTITUZIONE DEI COLLEGI TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA DEI LATERIZI E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA (Vedasi art. 6 C.C.N.L. 18-12-1957 per gli impiegati dipendenti dalle azende produttrici di materiali laterizie) Art. 1. Le divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie previste dall'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati, nonche' quelle concernenti la attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico, disciplinato dalle norme che seguono.
Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 2
Art. 2. In ogni provincia, nella quale si renda necessaria l'istituzione del predetto Collegio tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli Industriali e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali di volta in volta l'Associazione interessata indichera' la persona prescelta a far parte del Collegio. Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente.
Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 3
Art. 3. L'intervento del Collegio tecnico sara' richiesto dalle Organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo. L'Associazione che richiede l'intervento ne da' notizia all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta a far parte del Collegio tecnico. L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'art. 2.
Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 4
Art. 4. Comparse le parti avanti al Collegio tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento. Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai Membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile. Se il componimento non riesce, il Collegio tecnico dovra', sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con la azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimita'. Del verbale dovra' essere comunicata dal Collegio copia, autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con lettera alle Associazioni Nazionali di categoria competenti.
Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 5
Art. 5. Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni 30 dalla data della raccomandata di cui all'art. 4 ultimo comma, ricorrere, per erronea ed incompleta valutazione da parte del Collegio provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio Tecnico Nazionale costituito a norma del seguente Articolo.
Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 6
Art. 6. L'Associazione degli Industriali dei Laterizi e le contrapposte Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori, designeranno ciascuna fino a dieci nominativi di esperti fra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indichera' le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale. Il Collegio e' presieduto da un funzionario del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 7
Art. 7. L'intervento del Collegio Tecnico Nazionale sara' chiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente. L'Associazione che richiede l'intervento ne dara' notizia, nel termine di cui al precedente articolo, all'Associazione corrispondente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando i motivi del gravame ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale. L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell'art. 5 ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti: copia di esse verra' comunicata all'Associazione che ha richiesto il nuovo esame.
Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 8
Art. 8. Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale esprimera', in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza, o all'unanimita'. Del verbale potra' essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.
Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 9
Art. 9. Il presente accordo, che e' considerato parte Integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati dipendenti dall'Industria dei Laterizi, entra in vigore alla data del contratto predetto e ne segue le sorti. Letto, confermato e sottoscritto. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI
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