DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1032

Type DPR
Publication 1960-07-14
Ultimo aggiornamento 1969-02-13
State In force
Source Normattiva
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Art. 16. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro di cui alle vigenti norme di legge. Nessun impiegato tecnico od amministrativo puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. Il lavoro straordinario, notturno o festivo deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile. L'impresa, alla fine di ogni mese, dove richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito. Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione e' stata eseguita. Resta salvo quanto stabilito negli [articoli 2934 e seguenti del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2934) in materia di prescrizione. Le percentuali di aumento per lavoro straordinario notturno e festivo sono le seguenti: Lavoro straordinario diurno.................... 27% lavoro festivo................................. 45% lavoro festivo straordinario................... 55% lavoro notturno non compreso in turni periodici 43% lavoro notturno compreso in turni periodici.... 10% lavoro straordinario notturno.................. 47% lavoro festivo notturno (escluso quello compre- so in turni periodici)........................ 50% lavoro notturno festivo straordinario.......... 70% Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 13. Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze ecc.), si prendera' per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 6 dell'art. 13. Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, e' dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne, e a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 17

Art. 17. INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA ED IN GALLERIA Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta: a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico; in percentuale o in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto ed alloggio. Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 13; b) per lavori in galleria: una indennita' di lire 5000 mensili. Le predette indennita' vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati i titolo di merito o per altri motivi specifici.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 18

Art. 18. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Agli impiegati che svolgono la loro attivita' in via continuativa in zona malarica e' dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai. Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, e 6 dell'art. 13. L'indennita' in questione spetta soltanto agli impiegati che da localita' non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile detta indennita' spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente, che a seguito di licenziamento vengano assunti direttamente ed immediatamente da altra Impresa sul posto. L'indennita' stessa verra' conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica. Le localita' da considerarsi zone malariche ed i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorita' sanitarie a norma delle disposizioni di legge.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 19

Art. 19. LAVORI FUORI ZONA Si considera lavoro fuori zona quello effettuato in luogo compreso entro 4 chilometri dal la, cinta daziaria del Comune per il quale l'impiegato e' stato assunto. All'impiegato in servizio, inviato ad espletare la sua attivita' nei limiti della zona anzidetta, e' dovuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio ed un adeguato indennizzo da convenirsi aziendalmente in relazione al disagio ed al tempo impiegato per l'andata ed il ritorno dalla cinta daziaria al posto di lavoro, sempreche' l'Impresa non provveda con mezzi propri al trasporto del personale.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 20

Art. 20. TRASFERTA All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalita', a pie' di lista, le spese che lo stesso ha incontrate per trasporto, vitto ed alloggio. Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto: - nel caso di pernottamento fuori sede, una indennita' giornaliera del quindici per cento sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto ed alloggio); - nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, una indennita' del quindici per cento sull'ammontare delle spese di vitto. Nel caso in cui l'Impresa provveda all'alloggio e/o al vitto, corrispondera' all'impiegato in missione, in luogo dell'indennita' del quindici per cento di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso. Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l'Impresa, in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio, potra' convenire con l'impiegato una diaria giornaliera a titolo forfettario.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 21

Art. 21. TRASFERIMENTO Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto con un preavviso di venti giorni. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, conserva, se piu' favorevole, il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova destinazione. L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto al preavviso ed alla indennita' di anzianita' prevista dall'art. 42, salvo per gli impiegati di prima e seconda categoria per i quali all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'Impresa di disporne il trasferimento; in tali casi l'impiegato che non lo accetta viene considerato dimissionario con diritto alla indennita' di anzianita' prevista dall'art. 43 del presente contratto. Qualora peraltro l'impiegato comprovi di non potersi trasferire nella nuova localita' per seri motivi di salute o familiari, l'Impresa esaminera' la possibilita' di continuare ad occuparlo nella localita' dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Nel caso si debba procedere al licenziamento l'impiegato ha diritto al preavviso ed all'indennita' di anzianita' di cui all'art. 42. All'impiegato trasferito, sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo previamente concordato con l'Impresa, delle spese per il trasporto delle masserizie e, limitatamente alla durata del viaggio per se' e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso, previamente concordato nei limiti normali, delle spese di viaggio 1ª classe per gli impiegati di prima e di seconda categoria, 2ª classe per gli impiegati di terza categoria), di vitto e di eventuale alloggio. In aggiunta gli sara' corrisposto: - se celibe: una indennita' di trasferimento commisurata a quattordici giornale degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 13; - se capo famiglia: una indennita' di trasferimento commisurata a ventisei giornate degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 13. Verra' inoltre corrisposta dall'Impresa una indennita' supplementare pari all'importo di cinque giornate degli elementi di cui sopra per ogni componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce. Qualora, per effetto del trasferimento, l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione di trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza, di un massimo di tre mesi di pigione. All'impiegato che chieda il trasferimento non compete alcuna indennita' ne' rimborso spese. All'impiegato che viene trasferito per esigenze dell'Impresa, e che entro dieci anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella localita' in cui risiedeva prima del trasferimento, e' dovuto il trattamento economico come sopra precisato, purche' il rientro avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego. Il pagamento del sopra citato indennizzo sara' effettuato, da parte della Impresa, a comprovata dimostrazione dell'avvenuto rientro dell'ex impiegato nella sede di origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego. Chiarimento a verbale Tenuto conto della situazione contingente, qualora l'impiegato dovesse sostenere nella nuova destinazione maggiori oneri per canoni di locazione, dovranno intervenire fra Impresa ed impiegato particolari accordi per l'indennizzo da corrispondere. Chiarimento a verbale. Resta altresi' convenuto che l'impiegato e' tenuto a comunicare all'Impresa i contratti di locazione e le eventuali variazioni dei medesimi.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 22

Art. 22. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato e' comandato a prestare la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati ed il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, l'Impresa che non provveda in modo idoneo deve corrispondere una adeguato indennizzo.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 23

Art. 23. L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non importi alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di cinque mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria, e di tre mesi nel disimpegno di mansioni nelle altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare o per altre cause che comportino per l'Impresa l'obbligo della conservazione del posto. Qualora, a seguito del definitivo passaggio di categoria, l'impiegato non venga a beneficiare di un nuovo stipendio superiore al precedente di almeno il venti per cento della differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e di quella di assegnazione, gli va riconosciuto l'importo corrispondente alla differenza necessaria per fargli raggiungere la suddetta maggiorazione. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima Impresa puo' essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore, deve raggiungere, rispettivamente, sette mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 24

Art. 24. PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa Impresa, l'operaio ha diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita', di una anzianita', convenzionale quale impiegato, pari a sei mesi per ogni due anni di anzianita' con la qualifica di operaio. In ogni caso l'impiegato ha diritto a conservare il trattamento economico goduto da operaio, qualora tale trattamento risulti superiore a quello derivante dalla applicazione del presente contratto. Chiarimento a verbale. Per i dipendenti passati alla categoria impiegatizia antecedentemente al 1 gennaio 1955, l'anzianita' convenzionale resta calcolata con la esclusione del primo biennio a norma dell'art. 8 del contratto 31 gennaio 1952.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 25

Art. 25. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese: all'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge. Nel caso che l'Impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, matureranno di pieno diritto a favore dell'impiegato, dalla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura del due per cento in piu' del tasso ufficiale di sconto. L'impiegato, in dipendenza del ritardo di cui sopra, ha facolta' di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione delle indennita' di mancato preavviso e di anzianita' come in caso di licenziamento. In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione, l'Impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata. Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonche' sulla qualita' della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento. Qualsiasi ritenuta, per risarcimento di danni non puo' mai superare il dieci per cento dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 26

Art. 26. GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi: a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo; b) la festivita' nazionale del 2 giugno e le festivita' del 25 aprile, 1 maggio, 4 novembre; c) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1) Capodanno.................. 1° gennaio 2) Epifania................... 6 gennaio 3) San Giuseppe............... 19 marzo 4) Giorno successivo alla San- ta Pasqua.................. - 5) Ascensione................. - 6) Corpus Domini.............. - 7) Santi Pietro e Paolo....... 29 giugno 8) Assunzione Maria Vergine... 15 agosto 9) Ognissanti................. 1° novembre 10) Immacolata Concezione...... 8 dicembre 11) Santo Natale............... 25 dicembre 12) Santo Stefano.............. 26 dicembre 13) Santo Patrono della locali- ta ove ha sede il cantiere o dove lavora l'impiegato.. - Saranno altresi' considerate festive le giornate che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta, venissero in seguito stabilite. Qualora la festivita' del Santo Patrono coincida con una delle festivita' infrasettimanali di cui al precedente elenco, sara' concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo. In caso di coincidenza con la domenica di una delle festivita' di cui alla lettera c) si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. Per gli impiegati il cui lavoro e' connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festivita' sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire. Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 27

Art. 27. FERIE L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodi) di riposo feriale di: - 15 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio fino a due anni; - 20 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre due anni lino a otto anni; - 24 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre otto anni fino a quattordici anni; - 28 giorni lavoratori in caso di anzianita' di servizio oltre quattordici anni. Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall'1 al 9 e dal 12 al 15 dell'art. 13. In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca del riposo feriale sara' tenuto conto da parte dell'Impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate, L'assegnazione delle ferie non puo' aver luogo durante il periodo di preavviso. Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non e' ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'Impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l'Impresa e' tenuta a versargli una indennita' equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (v. comma 2°). Tale indennita' va corrisposta entro i sei mesi successivi alla data in cui l'impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 25, con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere dei sei mesi. Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Impresa e' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella localita' dove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie. Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo gia' stabilito dall'Impresa, esso ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreche' dia la precisa, documentazione del versamento dell'anticipo stesso.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 28

Art. 28. TREDICESIMA MENSILITA' L'Impresa deve corrispondere una tredicesima mensilita' da computarsi sugli elementi di cui, ai nn. dall'1 al 9 e dal 12 al 15 dell'art. 13. Il pagamento di tale mensilita' va, normalmente, effettuato non oltre il 20 dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita', per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Impresa. La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 29

Art. 29. All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla, stessa societa) una anzianita' ininterrotta ed effettiva, di servizio di venti anni, va corrisposto, annualmente, un premio di fedelta', pari ad una mensilita' degli elementi di cui ai nn. dall'1 al 9 e dal 12 al 15 dell'art. 13. Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianita' convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili. Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell'impiegato. L'impiegato che, avendo gia' maturato il diritto al premio, venga licenziato non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato dall'epoca della maturazione del precedente premio.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 30

Art. 30. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle ventiquattro ore, salvo i casi di giustificato impedimento, e l'Impresa deve ricevere entro tre giorni il relativo certificato medico. L'Impresa ha facolta' di far controllare la malattia, dell'impiegato da un medico di sua fiducia. Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolarsi sugli elementi di cui ai n. dall'1 all'8 dell'art. 13: 1) per anzianita' di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del posto per mesi cinque e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi due mesi, del 75% per un mese e del 50% per gli altri due mesi; 2) per anzianita' di servizio da oltre due e fino a cinque anni compiuti: conservazione del posto per mesi otto e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi quattro mesi, del 75% per un mese e mezzo e del 50% per gli altri due mesi e mezzo; 3) per anzianita' di servizio da oltre cinque anni e fino a dieci anni compiuti: conservazione del posto per mesi dieci e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi cinque mesi, del 75% per due mesi e del 50% per gli altri tre mesi; 4) per anzianita' di servizio superiore ai dieci anni: conservazione del posto per mesi dodici e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi sei mesi, del 75% per due mesi e mezzo e del 50% per gli altri tre mesi e mezzo. Uguali diritti spettano all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del preavviso stesso. Alla scadenza dei termini sopraindicati, l'Impresa se procede al licenziamento dell'impiegato, gli deve corrispondere l'indennita' sostitutiva del preavviso e quella di anzianita' prevista dall'art. 42. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consente all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennita' di anzianita' di cui all'art. 42 del presente contratto. Ove cio' non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'. All'impiegato in prova colpito da malattia non compete il trattamento di cui sopra. La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la' sua durata ma comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 31

Art. 31. TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO O DI MALATTIA PROFESSIONALE In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui all'art. 30 del presente contratto, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovra' essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall'anzianita' fino alla data di rilascio da parte dei competenti istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa dei lavoro. In considerazione della particolare natura dell'industria edilizia, nei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino la assenza del lavoro dell'impiegato oltre i limiti previsti dall'art. 30, l'Impresa e' tenuta a corrispondere all'impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo di degenza. Nel caso in cui l'impiegato non sia piu' in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminera' l'opportunita', tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacita' lavorative in tal caso l'impiegato conservera' l'anzianita' maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria. Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 32

Art. 32. PREVIDENZE SOCIALI Per le previdenze sociali valgono le norme di legge e di contratto collettivo.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 33

Art. 33. FONDO PREVIDENZA IMPIEGATI Il trattamento previdenziale regolato dal contratto collettivo nazionale per gli impiegati dell'industria 5 agosto 1937 e successive modifiche ed integrazioni e' mantenuto in atto. Il massimale fissato dall'art. 3 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria di cui all'art. 25 del menzionato contratto 5 agosto 1937, gia' aumentato dal 1 febbraio 1952 da L. 60 mila fino alla concorrenza di L. 360 mila annue, viene ulteriormente elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1958, fino alla concorrenza di L. 600.000 annue. Il contributo resta fermo nella misura del 2%, di cui meta' a carico dell'Impresa e meta' a carico dell'impiegato: al contributo stesso devono essere assoggettati, entro i limiti del massimale sopra indicato, gli elementi della retribuzione di cui al [D. L. 1 agosto 1945 n. 692](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1945-08-01;692). Il trattamento di cui sopra sara' assorbito qualora, o per accordo stipulato fra le Confederazioni Nazionali degli Industriali e dei Lavoratori o per provvedimenti di legge, il massimale e/o la misura dei contributi siano aumentati.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 34

Art. 34. SERVIZIO MILITARE Per i chiamati e i richiamati alle armi valgono le forme di legge. L'impiegato chiamato alle armi per obbligo di leva ha diritto, qualora abbia maturate presso la stessa Impresa un'anzianita' di almeno un anno, al computo del periodo trascorso in servizio di leva ai fini dell'indennita' di anzianita'.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 35

Art. 35. CONGEDO MATRIMONIALE Agli impiegati che contraggono matrimonio e' concessa un permesso di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti di cui ai nn. dall'1 all'8 dell'art. 13, percepiti nel normale periodo di lavoro.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 36

Art. 36. TUTELA DELLA MATERNITA' Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 37

Art. 37. ASSENZE E PERMESSI Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'impresa salvo motivi di forza maggiore. All'impiegato che ne faccia domanda l'impresa puo' accordare permessi di breve durata per l'espletamento di compiti inerenti a cariche sindacali o pubbliche o per altri giustificati motivi ed ha altresi' facolta' di non corrispondergli durante tali permessi il trattamento economico spettante nel normale periodo di lavoro. Tali brevi permessi non vanno computati nel periodo feriale.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 38

Art. 38. ASPETTATIVA All'impiegato che ne faccia richiesta, puo' essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dall'anzianita' ad alcun effetto. L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio e' considerato dimissionario. L'Impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione, puo' invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di 15 giorni. L'impiegato che non ottemperi all'invito si considera dimissionario. In ogni caso l'aspettativa non va concessa agli impiegati assunti con contratto a termine.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 39

Art. 39. DOVERI DELL'IMPIEGATO E DISCIPLINA AZIENDALE Gli impiegati devono osservare le disposizioni per la esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono. L'Impresa avra' cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quelle dei reparti dipendenti, in modo da, evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato e' tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione. Gli impiegati devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione ed armonia necessarie per il buon andamento aziendale. Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalita' prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati. Essi devono conservare assoluta segretezza, sugli interessi dell'Impresa, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attivita' contraria agli interessi della Impresa. Risolto il contratto di impiego essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 40

Art. 40. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato possono essere punite a seconda della loro gravita' con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio di fatto; d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione dello stipendio di fatto per un periodo non superiore a cinque giorni; e) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosa gravi da legittimare il provvedimento di cui alla lettera c), ma abbiano tuttavia rilievo tale da non trovare adeguata soluzione nel disposto delle lettere a), b), c). Il licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita' puo' essere adottato nei confronti degli impiegati colpevoli di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego. Il provvedimento di licenziamento e' indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato. L'importo delle multe va devoluto a favore di Istituti assistenziali che svolgano opera a favore di lavoratori dell'industria edilizia.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 41

Art. 41. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' esser risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio: - mesi due per gli impiegati di prima categoria; - mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria; - mesi uno per gli impiegati di terza categoria; b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci: - mesi tre per gli impiegati di prima categoria; - mesi due per gli impiegati di seconda categoria; - mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza categoria; c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio: - mesi quattro per gli impiegati di prima categoria; - mesi tre per gli impiegati di seconda categoria; - mesi due per gli impiegati di terza categoria. I termini di cui sopra decorrono dalla meta' dalla fine di ciascun mese, considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la fine del mese. In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'. In mancanza di preavviso il recedente e' tenuto verso l'altra parte a una indennita' equivalente all'importo del trattamento economico che sarebbe spettato per il periodo di preavviso da computarsi sugli stessi elementi considerati per la liquidazione dell'indennita' di anzianita'. L'Impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennita' sostitutiva del preavviso, da questo eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita' va, computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di anzianita'. La parte che riceve il preavviso puo' troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcuno obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il periodo di preavviso l'Impresa concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. L'impiegato gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene ad personam l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 42

Art. 42. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'Impresa, non ai sensi dell'art. 40 del presente contratto, si applicano le seguenti norme: - per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' va liquidata, al momento del licenziamento stesso, a norma del [R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825), nella misura di quindici trentesimi, per ogni anno di servizio, dell'ultimo trattamento economico mensile, da computarsi sugli elementi piu' sotto precisati, oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni eventualmente vigenti alla data del 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; - per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1937 in poi l'indennita' va liquidata nella misura di trenta trentesimi del trattamento economico mensile anzidetto. Il trattamento di cui sopra sostituisce quello vigente (anche se in forma previdenziale quando questa comprenda l'indennita' di anzianita) derivante da leggi o regolamenti, concordati, accordi, usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, salvo il caso di contratti individuali " intuitu personae " per i quali varra' la norma dell'art. 53. In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria, edilizia, trascorso il periodo di prova, le frazioni di anno vanno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese. L'indennita' di cui al presente articolo deve calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 all'11 dell'art. 13, computando cioe' anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, escludendo quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e le indennita' aventi carattere specifico. Se l'impiegato e retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennita' suddetta e' determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. E' in facolta' dell'Impresa, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisce in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'Impresa; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento previsto dall'art. 33 del presente contratto.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 43

Art. 43. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, vanno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote dell'indennita' di cui all'art. 42 del presente contratto: a) cento per cento: - ai dimissionari che abbiano compiuto 55 anni di eta', se uomini, e 50 anni di eta' se donne; - alle donne che si dimettono per contrarre matrimonio; - ai dimissionari per malattia, infortunio o maternita'; - ai dimissionari che abbiano superato i cinque anni di anzianita' ininterrotta presso l'Impresa; b) settantacinque per cento: - ai dimissionari che abbiano compiuto tre anni di anzianita' ininterrotta presso l'Impresa; c) cinquanta per cento - ai dimissionari che non abbiano compiuto tre anni di anzianita' ininterrotta presso l'Impresa.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 44

Art. 44. INDENNITA' IN CASO DI MORTE O DI INVALIDITA' PERMANENTE In caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli articoli 41 e 42 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondi grado, fatto deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa. Non sono pero' deducibili le somme spettanti per "Fondo Previdenza, Impiegati" di cui all'art. 33 del presente contratto. La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordi: tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, come previsto dall'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122). In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte dell'impiegato circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'. In caso di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidita' permanente oppure in caso di morte prima che l'impiegato abbia raggiunto il decimo anno di servizio, si applicano le disposizioni stabilite nel [R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1942-01-08;5) e nel [D.L.L. 1 agosto 1945, n. 708](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1945-08-01;708), relativi al "Fondo per l'indennita' agli impiegati".

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 45

Art. 45. CERTIFICATO DI LAVORO In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa dell'impiegato, l'Impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione dello stesso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato e' stato occupato alle sue dipendenze della categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnate. Restano ferme le disposizioni previste dalla [legge 10 gennaio 1935, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-01-10;112), relative alle annotazioni da effettuarsi sul libretto di lavoro.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 46

Art. 46. CONTROVERSIE La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro e' improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni degli industriali e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. Il tentativo di conciliazione dovra' essere esperimentato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata dall'Associazione sindacale proponente. Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facolta' di esperimentare, per le controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra la Direzione dell'impresa e la Commissione interna. Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 47

Art. 47. COLLEGI TECNICI Le eventuali contestazioni sull'assegnazione alle singole categorie verranno demandate all'esame del collegio tecnico provinciale e, in seconda istanza, del collegio tecnico nazionale, istituiti con accordo 14 novembre 1947. Dichiarazione a verbale. In riferimento all'art. 6 dell'accordo 14 novembre 1947 per l'istituzione dei Collegi Tecnici Provinciali e Nazionali per le assunzioni di categoria degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti d'aziende esercenti l'industria edile, le parti stipulanti hanno convenute di estendere la rappresentazione dei lavoratori alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 48

Art. 48. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali vigenti.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 49

Art. 49. CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA La cessione o la trasformazione dell'azienda, in qualsiasi modo avvenga, non risolve di per se' il contratto d'impiego ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Restano salve le norme di cui all'[art. 2112 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112).

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 50

Art. 50. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE Nel caso di contratto di impiego a tempo indeterminato, la cessazione dell'attivita' aziendale comporta la risoluzione del rapporto ed all'impiegato, non in prova, e' dovuto il trattamento di licenziamento stabilito dagli articoli 41 e 42.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 51

Art. 51. NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI Le Organizzazioni stipulanti concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le stesse Organizzazioni stipulanti.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 52

Art. 52. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e la indennita' di anzianita' in caso di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 53

Art. 53. Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini collettivi di considerarsi incompatibili con l'applicazione delle norme poste dal presente contratto. Restano immutate le condizioni piu' favorevoli eventualmente praticate agli impiegati in servizio presso le singole Imprese alla data di decorrenza del presente contratto.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 54

Art. 54. DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato e gli accordi interconfederali relativi. Gli impiegati devono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'Impresa, sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 55

Art. 55. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto entra, in vigore il 1 gennaio 1960 ed avra' durata fino al 31 dicembre 1961, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata A.R.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- Tabella

TABELLA IMPIEGATI Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 31 gennaio 1952 impiegati industria edilizia ed affini- Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 31 GENNAIO 1952 PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALL'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI Vedasi art. 24 c. c. n. l. 1-8-1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini) (Omissis) Art. 8. - Passaggio da operaio ad impiegato. In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con un riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita', di una anzianita' convenzionale quale impiegato pari a sei mesi per ogni due anni di anzianita' con la qualifica di operaio, con esclusione del primo biennio. In ogni caso l'impiegato avra' diritto a conservare la retribuzione goduta da operaio, qualora tale retribuzione risulti superiore a quella derivante dall'applicazione del presente contratto. (Omissis) Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 1

ALLEGATO N. 2 ACCORDO 14 NOVEMBRE 1947 PER L'ISTITUZIONE DEI COLLEGI TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA EDILE (Vedasi art. 47 c. c. n. l. 1-8-1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini) Art. 1. Le divergenze relative all'appartenenza del personale impiegatizio, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie previste dall'articolo 3 del Contratto nazionale di lavoro, stipulato in Roma il 14 novembre 1947, tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili e la Federazione italiana Lavoratori Edili ed Affini, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico, disciplinato dalle norme che seguono:

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 2

Art. 2. In ogni provincia e' istituito un Collegio Tecnico, composto da rappresentanti delle Associazioni territoriali di categoria, presieduto da un Ispettore regionale del lavoro, designato dal Capo Circolo competente.

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 3

Art. 3. L'intervento del Collegio Tecnico sara' chiesto dai singoli interessati o dalle Associazioni territoriali di categoria ogni qualvolta sorga controversia in materia di qualifica impiegatizia. L'Associazione o l'interessato che richiede l'intervento ne dara' notizia alla Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta a far parte del Collegio Tecnico. L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'articolo 2.

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 4

Art. 4. Comparse le parti avanti al Collegio Tecnico questi deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento. Se il componimento riesce, se ne forma verbale sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile. Se il componimento non riesce, il Collegio Tecnico, dovra' sentire le parti ed eseguiti - d'accordo con la azienda - quei sopraluoghi, quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimita'. Del verbale dovra' essere comunicata dal Collegio copia autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con lettera alle Associazioni nazionali di categoria competenti.

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 5

Art. 5. Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni 30 dalla data della raccomandata di cui all'art. 4 ultimo comma, ricorrere per erronea ed incompleta valutazione da parte del Collegio provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio Tecnico Nazionale costituito a norma del seguente articolo.

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 6

Art. 6. L'Associazione Nazionale Costruttori Edili e la Federazione italiana Lavoratori Edili ed Affini designeranno, di volta mi volta, due persone chiamate a far parte del Collegio Nazionale. Tale Collegio sara' presieduto da un funzionario designato dal Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale.

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 7

Art. 7. L'intervento del Collegio Tecnico Nazionale sara' richiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente. L'Associazione che richiede l'intervento ne dara' notizia, nel termine di cui al precedente articolo, all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando il motivo del gravame, oltre i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale. L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sia volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati a sensi dell'art. 5 e a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame adottati; copia di essa verra' comunicata alla Associazione nazionale di categoria che ha richiesto il nuovo esame.

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 8

Art. 8. Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale esprimera', in forma di verbale, motivato parere scritto indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o all'unanimita'. Del verbale potra' essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 9

Art. 9. Il presente accordo e' considerato parte integrante del contratto nazionale di lavoro per le aziende esercenti l'industria edile ed affine. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI

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