DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1032

Type DPR
Publication 1960-07-14
Ultimo aggiornamento 1969-02-13
State In force
Source Normattiva
articles 130
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Art. 30. MODALITA' DI PAGAMENTO La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati. Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce. Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l'operaio puo' recedere dal rapporto di lavoro con diritto alla indennita' di anzianita' prevista per il caso di licenziamento, alla indennita' sostitutiva del preavviso ed agli altri eventuali diritti maturati. Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra puo' essere prorogato previo accordo tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nel caso che la paga si faccia in localita' diversa dal cantiere, si concedera' all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso. La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. All'atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnato all'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonche' sulla qualita' della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 31

Art. 31. FERIE Gli operai che abbiano presso l'Impresa un anno di anzianita' consecutiva hanno diritto annualmente al godimento di 14 giornate di ferie pari a 112 ore. In caso di ferie collettive, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie, spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopraindicato, per ogni mese intero di anzianita' maturata presso l'Impresa. L'epoca delle ferie sara' stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. Per il pagamento delle ferie valgono le norme dell'articolo 34. La percentuale di cui all'art. 34 deve essere computata anche durante l'assenza dal lavoro per il godimento delle ferie, in ragione di 8 ore al giorno.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 32

Art. 32. GRATIFICA NATALIZIA Per la gratifica natalizia vigono le norme degli accordi interconfederali. Per il trattamento economico e le modalita' di attuazione valgono le disposizioni di cui all'art. 34.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 33

Art. 33. FESTIVITA' Sono considerati giorni festivi i seguenti: 1) Tutte le domeniche. 2) I giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale; 2 giugno - Festivita Nazionale; 1 gennaio - Capodanno; 6 gennaio - Epifania; 19 marzo - S. Giuseppe; Lunedi successivo alla Pasqua; Ascensione; Corpus Domini; 25 aprile - Anniversario della Liberazione; 1 maggio - Festa del Lavoro; 3) < 29 giugno - SS. Pietro e Paolo; 15 agosto - Assunzione; 1 novembre - Ognissanti; 4 novembre - Unita Nazionale; 8 dicembre - Immacolata Concezione; 25 dicembre - Santo Natale; 26 dicembre - S. Stefano; Ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere. Il trattamento economico dovuto a norma di legge e di contratto per i giorni festivi di cui al punto 3), quando non vi sia prestazione di lavoro, e' assolto con la percentuale di cui all'articolo 34 del presente contratto. In caso di prestazione di lavoro nelle ricorrenze festive di cui al detto punto 3), all'operaio spetta, oltre al trattamento di cui sopra, la retribuzione per le ore effettivamente lavorate, con la maggiorazione del lavoro festivo prevista dall'art. 22 del presente contratto. In caso di prestazione di lavoro nelle giornate di domenica o nei giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale non coincidenti con le festivita' di cui al punto 3), salvo quanto e' previsto dall'art. 9 sul riposo settimanale, va corrisposta all'operaio la retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione del festivo prevista dall'art. 22.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 34

Art. 34. TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA' E MODALITA' DI ATTUAZIONE Il trattamento economico spettante agli operai per ferie (art. 31), gratifica natalizia (art. 32) e festivita' nazionali e infrasettimanali anche se cadenti in giorno di domenica (art. 33) e' assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 21, per le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri. Le misure percentuali da valere localmente, tra un minimo del 20,25% ed un massimo del 22,30%, sono quelle indicate nella tabella (alleg. E) che forma parte integrante del presente articolo. La percentuale di cui al presente articolo non va computata su: - la indennita' per logorio indumenti e mezzi personali di trasporto; - l'eventuale indennita' per apporto di attrezzi di lavoro; - le quote supplementari dell'indennita' di caropane non conglobate nella paga base (cioe' per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli); - la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo; - le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale notturno e festivo; - l'indennita' per lavori fuori zona; - i premi ed emolumenti similari. La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su: - le indennita' per lavori speciali disagiati; - le indennita' per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennita' e' stato tenuto conto - come gia' nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per gratifica natalizia, ferie e festivita'. La percentuale spetta all'operaio, anche durante la assenza dal lavoro per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianita', per ferie effettivamente godute e per sospensioni di lavoro non conseguenti da cause metereologiche in genere. In caso di assenza per malattia o infortunio, l'Impresa deve corrispondere all'operaio la differenza tra l'importo della percentuale e il trattamento economico allo stesso corrisposto per ferie, gratifica natalizia e festivita' dagli Istituti assicuratori. In tutti i casi di assenza dal lavoro per cui e' prevista la corresponsione della percentuale, quest'ultima va computata sulla base dell'orario effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio. Nel solo caso di sospensione totale dei lavori, la percentuale deve essere computata in base all'orario normale di lavoro localmente in vigore. Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso un Istituto bancario o presso la Cassa Edile, ove esista, secondo le modalita' di versamento stabilite localmente. Le modalita' di pagamento agli operai sono quelle seguite localmente. La scomposizione della percentuale minima del 20,25% e di quella massima del 22,30% e' la seguente: TABELLA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U103200100340110001&dgu=1960-10-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-04&art.codiceRedazionale=060U1032) Le percentuali sono state arrotondate per semplicita'.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 35

Art. 35. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA In caso di malattia l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza interruzione di anzianita'. Trascorso tale periodo, ove l'Impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo; indennita' sostitutiva del preavviso ed alla indennita' di anzianita' prevista per il caso di licenziamento. L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto oltre alla indennita' di anzianita', in quanto dovuta, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso. Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria. Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della, conservazione del posto di cui al primo e terzo comma, e' tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale per ferie, gratifica natalizia e festivita' nella misura e con le modalita' indicate nell'articolo 34 del presente contratto. Per i casi di t.b.c., fermo restando quanto previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 36

Art. 36. TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza interruzione di anzianita'. Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermita' conseguente all'infortunio, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennita' sostitutiva del preavviso ed alla indennita' di anzianita' prevista per il caso di licenziamento. L'operaio che si infortuni in periodo di preavviso ha egualmente diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianita'. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intendera' senz'altro risolto fermo restando il diritto dell'operaio di percepire l'indennita' di anzianita' eventualmente spettante. Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio dagli Istituti assicuratori si fai riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per infortunio agli operai dell'industria. Durante l'assenza dal lavoro per infortunio, l'Impresa e' tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale per ferie, gratifica natalizia e festivita' nella misura e con le modalita' indicate nell'art. 34 del presente contratto. Ove l'infortunio sul lavoro si verifichi invece durante il periodo di prova, l'operaio sara' ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova e' dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreche', superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 37

Art. 37. PREVIDENZE SOCIALI Per le previdenze sociali valgono le norme di legge e dei contratti collettivi.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 38

Art. 38. CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI L'operaio chiamato alle armi per obblighi di leva ha diritto alla conservazione del posto. Qualora, all'atto della chiamata alle armi, egli abbia, maturato un'anzianita' presso la stessa Impresa di almeno un anno, il tempo trascorso alle armi viene computato agli effetti dell'indennita' di licenziamento, sempreche' l'operaio si sia posto a disposizione dell'Impresa nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, a. 303. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla [legge 3 maggio 1955, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-03;370).

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 39

Art. 39. CONGEDO MATRIMONIALE Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato il 31 maggio 1941. Peraltro, all'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi (72 ore) con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 21. All'operaio che abbia maturato presso la stessa Impresa un'anzianita' ininterrotta di servizio di almeno 12 mesi compiuti viene concesso invece un periodo di congedo della durata di giorni 12 consecutivi (88 ore; con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 21. L'impresa deve anticipare la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti dall'istituto Nazionale Previdenza Sociale, ed ha diritto di trattenere quanto l'Istituto medesimo e' tenuto a corrispondere all'operaio per lo stesso titolo.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 40

Art. 40. GRAVIDANZA 5 PUERPERIO Per quanto riguarda il trattamento alle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle leggi in vigore.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 41

Art. 41. ASSENZE Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento. In caso di assenza, per malattia, l'operaio deve, entro 48 ore dall'inizio dell'infermita', salvo giustificati motivi di impedimento, avvertire l'Impresa, la quale ha facolta' di controllo mediante visita da parte di un medico di sua fiducia. Analoga disciplina vale per i casi di prosecuzione di malattia. In caso di infortunio, l'operaio deve darne immediato avviso all'impresa. Ogni assenza ingiustificata e' punita con una multa non superiore al 10% della retribuzione che l'operaio avrebbe percepito lavorando durante l'assenza. In caso di recidiva l'Impresa puo' procedere alla applicazione della sospensione come previsto dall'articolo 49. L'operaio puo' essere licenziato senza preavviso, ne' eventuale indennita' di anzianita': a) nel caso di assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito; b) al verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in giorno successivo ad festivo.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 42

Art. 42. PERMESSI Agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facolta' per l'Impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 43

Art. 43. PERMESSI PER DIRIGENTI SINDACALI Agli operai che sono membri di organi direttivi di Organizzazione sindacale (nazionale, regionale, provinciale, comunale) del settore e che abbiano necessita' di esplicare i loro compiti durante l'orario di lavoro, saranno concessi brevi permessi, senza retribuzione, per il disimpegno delle loro finzioni, sempreche' i permessi vengano espressamente richiesti per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di carattere tecnico-aziendale. Le cariche suddette e le variazioni relative dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, alle Imprese cui gli operai appartengono.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 44

Art. 44. CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE Agli operai che nel corso del rapporto di lavoro vengano chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali (nazionale, regionale, provinciale, comunale) nelle Organizzazioni operaie del settore, oppure la carica di ragione non possano continuare nell'espletamento delle loro mansioni lavorative presso l'Impresa, verra' conservato il posto per un periodo di 2 anni e comunque non oltre i limiti della durata del lavoro cui gli operai stessi erano adibiti all'atto in cui si e' iniziata l'assenza, senza diritto alla retribuzione e con decorrenza dell'anzianita' ai soli effetti dell'indennita' di licenziamento. E' fatto obbligo agli operai di cui sopra,di ripresentarsi all'Impresa entro 6 giorni dalla data di cessazione dalla carica che ha determinato l'assenza. In caso contrario gli operai decadono dai benefici previsti nel presente articolo.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 45

Art. 45. CONSERVAZIONI DEGLI UTENSILI L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti. Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione dara' diritto all'Impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito. Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo. In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea. L'operaio rispondera' - e l'Impresa potra' rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreche' l'operaio sia stato messo in grado di custodire il materiale affidatogli.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 46

Art. 46. CUSTODIA DEGLI INDUMENTI, DEI CICLI E MOTOCICLI L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo dalle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione degli indumenti, dei cicli e motocicli. In esso l'operaio deve avere la possibilita' di provvedere al cambio degli abiti normali con quelli da lavoro, prima e dopo l'orario lavorativo. L'Impresa deve provvedere a far chiudere il locale predetto o ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza degli indumenti personali, dei cicli e motocicli lasciati dagli operai. Resta fermo che i locali debbono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche. Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, la Impresa deve provvedere, nel modo piu' idoneo, alla conservazione degli indumenti e dei mezzi suddetti. L'Impresa puo' derogare a quanto previsto nei precedenti comma quando sussistano condizioni obiettivo di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 47

Art. 47. VISITE D'INVENTARIO L'operaio non puo' opporsi a visite d'inventario eventualmente disposte per ordine superiore, agli oggetti affidatigli, ne' a visita personale, anche all'uscita dal cantiere.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 48

Art. 48. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto puo' dare luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari: a) multa fino all'importo di tre ore di paga base di fatto; b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni; c) licenziamento senza preavviso ma con indennita' di anzianita'; d) licenziamento senza preavviso ne' indennita' di anzianita'. L'Impresa, nel comunicare all'operaio i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve fornire le relative motivazioni. I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile o alla Scuola Edile o, in mancanza, all'INAM.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 49

Art. 49. MULTE E SOSPENSIONI L'Impresa ha facolta' di applicare la multa quando l'operaio: a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute; c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo; d) introduca bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione; e) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro; f) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudicano la disciplina del cantiere. Per le assenze dal lavoro senza giustificati motivi si applica in multa di cui all'art. 41. In caso di maggiore gravita' o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'Impresa puo' procedere all'applicazione della sospensione.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 50

Art. 50. PREAVVISO Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 51 o le di lui dimissioni possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, e' stabilito nel termine di una settimana, per gli operai con anzianita' ininterrotta fino ai tre anni, e di giorni dieci, per gli operai con anzianita' ininterrotta di oltre tre anni. Ai sensi dell'[art. 2118 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2118), in mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto a versare all'altra parte una indennita' equivalente all'importo della retribuzione (v. punto 4 dell'art. 21) che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 51

Art. 51. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 54 (licenziamento per mancanze) spettera' all'operaio una indennita' di nove giornate (72 ore) della retribuzione costituita dagli elementi di cui al punto 4) dell'art. 21 (comprensiva per i cottimisti dell'utile medio di cottimo) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta presso la stessa Impresa.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 52

Art. 52. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI All'operaio dimissionario l'Impresa deve corrispondere le aliquote sotto indicate dell'indennita' di anzianita' prevista dall'art. 51 per il caso di licenziamento: a) 50% per anzianita' di servizio ininterrotta presso la stessa Impresa da 8 mesi a 2 anni compiuti; b) 75% per anzianita' di oltre 2 anni e sino a 6 anni compiuti; c) 100% per anzianita' superiore a 6 anni. L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta anche agli operai che si rendano dimissionari dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomini e 55° anno di eta', se donne, purche' abbiano raggiunto una anzianita' ininterrotta di servizio non inferiore a 8 mesi presso la stessa Impresa, nonche' alle operaie che si dimettano per matrimonio, gravidanza e puerperio. Per la malattia e l'infortunio si fa riferimento a quanto disposto dagli articoli 35 e 36. Le dimissioni date durante il periodo di apprendistato o nei primo otto mesi di servizio successivo al compimento dello apprendistato stesso non comportano il diritto alla indennita', di dimissioni.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 53

Art. 53. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'operaio, l'indennita' di licenziamento e l'indennita' sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte, a norma dell'[art. 2122 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122), al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza, delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte, dell'operaio circa l'attribuzione e la ripartizione della indennita'.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 54

Art. 54. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Licenziamento senza preavviso ma con indennita' di anzianita'. L'Impresa puo' procedere al licenziamento senza preavviso ma con indennita' di anzianita' nei seguenti casi: a) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro; b) rissa nell'interno del cantiere o gravi offese verso i compagni di lavoro; c) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente. Licenziamento senza preavviso ne' indennita' di anzianita'. L'impresa puo' procedere al licenziamento senza preavviso ne' indennita' di anzianita' nei casi di maggiore gravita', quali ad esempio: a) insubordinazione verso i superiori; b) furto, frode o danneggiamento volontario; c) qualsiasi atto colposo che possa, compromettere la stabilita' delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumita' del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali; d) trafugamento di schizzi, di utensili o di altri oggetti di proprieta' del committente; e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere; f) concorrenza sleale per esecuzione di lavori per conto di ditta concorrente o del committente, in permanenza di rapporto di dipendenza con l'Impresa; g) assenza ingiustificata di cui all'ultimo comma dello art. 41. Indipendentemente dal provvedimento disciplinare, l'operaio e' tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 55

Art. 55. CONTROVERSIE La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente, contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro e' improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni professionali degli industriali e degli operai per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. Il tentativo di conciliazione da, parte delle Associazioni sindacali dovra' essere esperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata dall'Associazione sindacale dirimpettaia. Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facolta' di esperimentare per le controversie individuali il tentativo di conciliazione tra la Direzione aziendale e la Commissione interna. Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 56

Art. 56. RECLAMI In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia e della possibilita' che al termine delle opere la organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso. Resta fermo comunque il disposto dell'[art. 2113 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2113).

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 57

Art. 57. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 58

Art. 58. PRONTO SOCCORSO Per il pronto soccorso si fa riferimento alle norme di legge in vigore. I natanti che si allontanano dal cantiere debbono essere muniti della prescritta cassetta di medicazione.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 59

Art. 59. CESSIONE, TRAPASSO E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di per se' il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. In caso di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal licenziamento dell'operaio, questi avra' diritto all'indennita' di licenziamento ed a quant'altro gli compete in base al presente contratto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 60

Art. 60. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Le parti si riservano di concordare la regolamentazione dell'apprendistato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto. Norma transitoria: in attesa della regolamentazione di cui sopra, per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alla [legge 19 gennaio 1955, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25) ed al relativo regolamento. Per quanto concerne la durata dell'apprendistato ed i criteri per la determinazione dei minimi di paga base oraria, da corrispondere agli apprendisti, le parti convengono di tener fermo quanto previsto dal c.c.n.l. 18 dicembre 1954.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 61

Art. 61. ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessita' di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacita' tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione. Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva, competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito Ente-Scuola od al potenziamento di quello esistente. Detti Enti-Scuola realizzeranno il loro scopo mediante la istituzione di scuole professionali edili o laddove queste per obiettive accertate difficolta' non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti Scuola stessi - ad Istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale. Al relativo finanziamento verra' provveduto con il contributo a carico degli industriali edili, da fissarsi localmente in misura, non superiore allo 0,70 per cento della paga base di fatto corrisposta agli operai e da versarsi presso un Istituto bancario o similare Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di Amministrazione paritetico dai nominarsi dalle Associazioni territoriali interessate. Il Consiglio di Amministrazione nominera' il Presidente nella persona di un rappresentante degli industriali, il Vice Presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori ed il Direttore, all'infuori del Consiglio stesso, su designazione delle Associazioni territoriali dei lavoratori. Le Organizzazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori stabiliranno in armonia con i principi suesposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti-Scuola. Le clausole difformi degli statuti esistenti alla data di entrata, in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti. I programmi di insegnamento saranno studiati e fissati in modo da contenerli nelle possibilita' di bilancio consentito dal finanziamento concordato, Gli Enti-Scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessita' e possibilita', potranno essere provinciali o interprovinciali. I corsi dovranno essere riservati, in via di massima, agli operai edili.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 62

Art. 62. CASSE EDILI Le parti stipulanti, riconoscendo l'importanza delle finalita' perseguite dalle Casse Edili, promuoveranno l'istituzione, laddove possibile, di questi organismi. L'amministrazione delle Casse Edili esistenti e di quelle che potranno essere costituite va effettuata in forma paritetica con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali interessate. Per il conseguimento degli scopi delle Casse le stesse Associazioni territoriali determineranno la misura del contributo paritetico fra, un minimo dello 0,10 per cento ed un massimo dello 0,50 per cento sulla paga base di fatto corrisposta agli operai, senza pregiudizio per le maggiori misure eventualmente esistenti. Tale contributo avra' decorrenza, per le Casse esistenti, dalla data di entrata in vigore del presente contratto: e per quelle che si costituiranno, dalla data della loro costituzione. Una Commissione di studio sara' costituita con la partecipazione paritetica di rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 63

Art. 63. MIGRAZIONI INTERNE Le parti si riservano di iniziare l'esame della regolamentazione delle migrazioni interne di gruppi di lavoratori, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 64

Art. 64. NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quanto e stato specificatamente demandato alle organizzazioni provinciali.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 65

Art. 65. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro. Ferma restando la inscindibilita' di cui sopra, le parti si danno, reciprocamente atto che stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare, per gli operai in forza presso le singole Imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni piu' favorevoli che dovranno essere mantenute.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 66

Art. 66. ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI Qualora le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate ad Organizzazioni aderenti alla Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.). Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto, fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo, che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall'invito rivolto dall'A.N.C.E. alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 67

Art. 67. ACCORDI INTERCONFEDERALI Gli accordi vigenti tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e le Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 68

Art. 68. ACCORDI LOCALI Le Associazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera dovranno provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto: a) alla determinazione delle indennita' relative ai lavori in alta montagna ed in zone malariche; b) alla regolamentazione del trattamento dovuto agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro ove sussistano consuetudini locali di corrispondere un particolare compenso per tale titolo. Nel caso di mancata stipulazione degli accordi predetti entro il periodo di tre mesi, l'esame delle singole situazioni sara' avvocato alle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto. Tuttavia, per la durata del presente contratto, si intendono mantenute in vigore le indennita' stabilite per i titoli di cui sopra da contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro. Resta salvo in ogni caso quanto contemplato dagli articoli 14 - 23 penultimo capoverso - 61 e 62 del presente contratto. Nelle province in cui non sia stato stipulato alcun contratto integrativo dei precedenti contratti nazionali, le rispettive Associazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori dovranno provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto: a) all'incasellamento delle categorie secondo le declaratorie di cui all'art. 5 del presente contratto; b) alla distribuzione dell'orario normale di lavoro nell'anno. Nello stabilire l'orario di lavoro, vanno tenute presenti le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 7 del presente contratto, quelle contrattuali che prevedono orari inferiori a quelli di legge e le diverse consuetudini osservate da tutte le categorie nell'ambito provinciale. Si chiarisce che con il riferimento fatto nel comma precedente alle diverse consuetudini si e' voluto intendere l'osservanza, da parte di tutte le Imprese della categoria nell'ambito provinciale, di un orario di lavoro totalmente o parzialmente inferiore a quello di legge, quando pero' tale osservanza non sia dipesa da ragioni di ordine contingente di qualsiasi genere e sempre che tale osservanza sia riferibile ad un lungo ed ininterrotto periodo di tempo ed attualmente sia in atto non per le ragioni sopraccennate; c) alla determinazione delle maggiorazioni ed indennita' relative ai lavori speciali disagiati, ai lavori in alta montagna ed in zone malariche, al trattamento economico per le ferie, gratifica natalizia e festivita' ed all'indennita' speciale; d) alla regolamentazione del trattamento dovuto agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro, ove sussistano consuetudini locali di corrispondere un particolare compenso per tale titolo. Nel caso di mancata stipulazione degli accordi predetti entro il periodo di tre mesi, l'esame delle singole situazioni sara' avvocato alle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto. Resta salvo in ogni caso quanto contemplato dagli articoli 14, 61 e 62 del presente contratto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 69

Art. 69. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto entra in vigore, per tutto il territorio nazionale, il 1 gennaio 1960 ed avra' efficacia fino al 31 dicembre 1961. Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata A. R. almeno tre mesi prima della scadenza, s'intendera' rinnovato per due anni, e cosi' di seguito. La parte che avra' data la disdetta dovra' comunicare all'altra le sue proposte almeno due mesi prima della scadenza e l'altra dovra' rispondere a tali proposte non oltre un mese prima della scadenza del contratto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini-Allegato A

ALLEGATO A TABELLA DEI MINIMI DI PAGA ORARIA A) Uomini Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini-Allegato B

ALLEGATO B TABELLA DEI MINIMI DI PAGA ORARIA B) Donne Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini-Allegato C

ALLEGATO C INDENNITA' SPECIALE Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini-Allegato D 1

ALLEGATO D 1 TABELLA DELLE PERCENTUALI CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini-Allegato D 2

ALLEGATO D 2 LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini-Allegato D 3

ALLEGATO D 3 LAVORI IN GALLERIA Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini-Allegato E

ALLEGATO E TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA' Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 18 dicembre 1954 operai addetti industria edilizia ed affini-Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI STIPULATO IN DATA 18-12-1954 (Vedasi art. 60 c. c. n. l. 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini) Omissis Art. 53. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO a) Definizione dell'apprendista. Agli effetti del presente contratto e' apprendista colui che e' occupato presso una delle Imprese di cui alla premessa del presente contratto allo scopo di acquistare la capacita' necessaria per diventare operaio qualificato (muratore, carpentiere, ferraiolo, minatore di galleria, armatore di galleria, pittore, decoratore, ecc). b) Eta' di assunzione. Puo' essere assunto come apprendista - con comunicazione scritta che precisi che l'assunzione e' stata effettuata nella qualita' di apprendista - chi abbia compiuto i 14 anni, ma non oltrepassato i 18 anni di eta'. c) Durata del tirocinio. La durata del periodo di tirocinio e' stabilita in tre anni ad esclusione degli addetti ai lavori di decorazioni in pittura, a vernice, in rilievo (stucchi) ed a mosaico, per i quali viene stabilito in quattro anni se il tirocinio s'inizia prima del 16° anno di eta'. Per coloro che siano in possesso di licenza delle Scuole Edili di qualificazione istituite dalla categoria o da altre riconosciute equipollenti dalle Associazioni sindacali di categoria, il periodo di apprendistato sara' regolato dagli accordi integrativi provinciali. L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni, che abbia compiuto, la meta' del periodo dell'apprendistato, puo' essere ammesso alla prova del capolavoro ed, in caso di risultato positivo, al passaggio alla rispettiva categoria di operaio qualificato. L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni, che abbia terminato il periodo di apprendistato e non sia in grado di compiere il capolavoro, conservera' l'ultima paga raggiunta durante il periodo contrattuale di apprendistato, finche' non riuscira' a compiere il capolavoro. Il capolavoro sara' compiuto presso una delle predette, scuole di qualificazione della provincia, scelta di comune accordo fra le Associazioni territoriali competenti. d) Documentazione dei titoli. Per avere diritto ad essere ammessi al beneficio della diminuzione del periodo dell'apprendistato di cui al precedente comma, l'apprendista dovra' presentare all'atto dell'assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo e' ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico equipollente. e) Interruzione del tirocinio. Per gli apprendisti che abbiano gia' effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a sei mesi consecutivi presso la stessa Impresa o altra Impresa del ramo, esplicando mansioni nella categoria alla quale devono essere adibiti nella stessa e nella nuova Impresa, il periodo dell'apprendistato cosi' compiuto verra' computato ai fini della durata dell'apprendistato, sempreche' non sia intercorsa una interruzione superiore ai dodici mesi. f) Obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha l'obbligo: di curare o di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista; di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che e' oggetto del tirocinio; di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perche' frequenti i corsi diurni eventualmente istituiti od approvati dalle Associazioni sindacali di categoria. g) Trattamento economico. La paga base oraria iniziale dell'apprendista sara' quella del manovale comune dell'eta' corrispondente, con la riduzione del 10%. Durante il periodo di tirocinio, trascorso il primo semestre, saranno corrisposti agli apprendisti aumenti semestrali. Ciascuno di tali aumenti sara', per gli apprendisti operai qualificati pittori, decoratori, verniciatori, stuccatori e mosaicisti, pari ad un ottavo della differenza fra la paga del qualificato e quella iniziale, e per gli apprendisti operai qualificati degli altri mestieri pari ad un sesto della stessa differenza. Gli apprendisti di cui al secondo comma della lettera c, per i quali le Associazioni territoriali debbono determinare il periodo di apprendistato, godranno all'inizio dell'apprendistato, del trattamento economico che essi avrebbero acquisito se, in relazione a quanto previsto nei commi precedenti, avessero effettivamente prestato servizio come apprendisti per un periodo di tempo pari a quello del quale e' stato per essi diminuito (con accordo fra le Associazioni territoriali) il periodo massimo contrattuale di apprendistato. Gli stessi godranno poi successivamente degli aumenti semestrali previsti nei commi precedenti, come tutti gli altri apprendisti. All'apprendista sara' corrisposta l'indennita' di contingenza in relazione alla sua eta'. Di massima l'apprendista non sara' adibito a lavoro a cottimo. (Omissis) Visto, id Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1 agosto 1959 PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI In Roma, il 1 agosto 1959 tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (A.N.C.E.) rappresentata dal Presidente cav. lav. ing. Francesco 31. Salvi e dalla Delegazione Industriale presieduta dal Consigliere dell'A.N.C.E., geom. Bramante Boggio e composta dei sigg.: avv. Enrico Bencini, rag. Olao Maini, dott. Carlo Pelizza, rag. Lino Tornei, geom. Antonio Vela, prof. Claudio Agostinelli, dott. Enzo Bettini, dott. Luigi Capo, avv. Federico Delpino, dottor Cesare di Cesare, rag. Giovanni Manganaro, rag. Silvio Martucelli, avv. Bruno Mazzarelli, dott. Bruno Munari, dott. Augusto Mussato e con la partecipazione degli Industriali dell'Armamento Ferroviario nelle persone dei titolari delle Imprese omonime: ing. Pietro Chiocci, sig. Giovanni Curino, sig. Ferruccio De Donno, sig. Luigi Galeazzi, sig. Gaetano Romano e sig. Rinaldo Quaglia, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana - C.G.I.L., rappresentata dall'avvocato Enzo Bajocco; e, in ordine alfabetico ASSOCIAZIONE IMPIEGATI DELL'EDILIZIA (A.I.D.E.), rappresentata dal Segretario sig. Efisio Costa con la partecipazione dei sigg. Delegati Lino Chiaretti e Alfredo Boccanera. FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO (Fe.N.E.A.L.) rappresentata dal Segretario Nazionale Giordano Gattamorta, dai membri della Segreteria Gnani Armando e Petitti Natale e dai sigg.: Paolo Mutti, Antonio Di Nuzzo, Giuseppe Bencivenga, Angelo Di Filippo, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.) nelle persone di Raffaele Vanni, Segretario Confederale, Tullio Repetto e Sergio Cesare dell'Ufficio Sindacale. FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali sigg. Alfredo Messere e Luigi Sbarra, con la partecipazione lei sigg.: Giuseppe Buelli, Vincenzo Lettera, Giovanni Oggero e Angelo Pintossi, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del dott. Paolo Cavezzali, Segretario Confederale e sig. Mario Pinna, FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.) rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio, dai Segretari sigg.: Arvedo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con la partecipazione dell'on. Claudio Cianca, dei sigg.: Armando Becuti, Sante Fanelli, Edoardo Franzi, Alberto Fredda, Gastone Materassi, Cesare Mazzacurati, Giovanni Massarelli, Emanuele Moricca, Avvenire Paterlini, Edoardo Picollo, Gavino Pinna, Stelio Sternini e Franco Troiani, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari onorevoli Vittorio Foa e luciano Romagnoli, SINDACATO FERROVIERI ITALIANI (S.F.I.) rappresentato dal Segretario Generale sen. Cesare Massimi e dati Segretari Nazionali sig. Giuseppe De Blasio e dott. Sandro Stimilli e dal sig. Domenico Ciardullo rappresentante Nazionale del Raggruppamento Appalti Ferroviari, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari onorevoli Vittorio Foa e Luciano Romagnoli; viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale; per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari ed industrie affini; per le Imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonche' di opere per acquedotti, gas a fognature; e gli Impiegati da esse dipendenti. Art. 1. ASSUNZIONE Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge. Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'Impresa deve specificare: 1) la data di assunzione; 2) la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) la durata dell'eventuale periodo di prova; 4) la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato; 5) il trattamento economico iniziale.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 2

Art. 2. DOCUMENTI All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita' o altro documento equipollente; 2) il libretto di lavoro; 3) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni familiari; 4) la tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie ed il libretto personale; 5) i documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia; 6) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni. Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari. E' in facolta' dell'Impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi. L'Impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza ed il domicilio e gli eventuali cambiamenti. Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvedera' agli adempimenti stessi. Cessato il rapporto di lavoro, l'Impresa deve restituire all'impiegato, che ne rilascera' ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza. Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 3

Art. 3. VISITA MEDICA L'impiegato di nuova assunzione puo' essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia, dell'Impresa, qualora questa lo ritenga necessario.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 4

Art. 4. CATEGORIE E QUALIFICHE L'assegnazione delle categorie e delle relative qualifiche e' fatta in base ai seguenti criteri: CATEGORIE Impiegati di la categoria (tecnici e amministrativi). Appartengono alla prima categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive o che richiedono una specifica preparazione e capacita' professionale, con discrezionalita' di poteri e con facolta' di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'Impresa. Impiegati di 2ª categoria (tecnici e amministrativi). Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che assolvono mansioni di concetto. Impiegati di 3ª categoria (tecnici e amministrativi). Gruppo A - Appartengono alla terza categoria, gruppo A, gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale. Gruppo B - Appartengono alla terza categoria, gruppo B, gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio (accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946). QUALIFICHE Le particolari caratteristiche dell'industria edilizia non permettono una esemplificazione delle qualifiche impiegatizie perche' la struttura e l'organizzazione tecnico-aziendale dell'industria stessa sono mutevolissime in relazione alla entita' delle Imprese, alle particolarita' di assunzione dei lavori ed alle relative modalita' di svolgimento. Di conseguenza, viene indicato soltanto in linea di massima qualche caso tipico piu' ricorrente. IMPIEGATI TECNICI Impiegati tecnici di 2ª categoria. Assistente tecnico e' colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a cottimo o subappalto. Ha eventualmente potesta' di trattare con i fornitori, provvedendo all'approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facolta' disciplinare sulle maestranze ed assume e licenzia gli operai, nell'ambito delle direttive impartite dalla Impresa. Tecnico che provvede allo sviluppo in fase di massima e di dettaglio dei progetti ed allo sviluppo dei calcoli statici e metrici relativi. Disegnatore di concetto con responsabilita' della interpretazione dello sviluppo e del controllo dei disegni. Impiegati tecnici di 3ª categoria - Gruppo A. Assistente tecnico di 3ª Categoria, gruppo A, e' colui che, pur svolgendo, in linea di massima, compiti analoghi a quelli dello assistente di 2ª Categoria, compie tuttavia la propria opera in cantieri i cui lavori, per la loro caratteristica, richiedono soltanto generica preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o particolari dei superiori, oppure presta la sua opera alle dipendenze di un assistente di categoria superiore. Addetto a calcoli e computi relativi alla contabilita' tecnico-amministrativa, dei lavori, in via continuativa e con funzioni esecutive. IMPIEGATI AMMINISTRATIVI Impiegati amministrativi di 2ª categoria. Impiegato addetto agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti dei fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuita' e con diretta responsabilita' nei limiti dei compiti affidatigli. Impiegato che cura l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe, e provvede alle pratiche relative presso Istituti ed Enti di assicurazione, di previdenza ed assistenza dei lavoratori, e cio' con diretta responsabilita', nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori. Contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi. Impiegati amministrativi di 3ª categoria - Gruppo A. Impiegato con mansioni puramente esecutive che cura la compilazione delle paghe e ne effettua i versamenti ai lavoratori, provvedendo ai conteggi ed ai versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali in esecuzione delle norme specifiche che gli vengono date dai superiori. *** Resta fermo che l'assegnazione degli impiegati alle diverse categorie e gruppi deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 5

Art. 5. TRATTAMENTO LAUREATI E DIPLOMATI I laureati in specialita' tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri architetti e simili), in specialita' amministrative (dottori in economia, e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie superiori in specialita' tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialita' amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda per i laureati ed alla terza gruppo A per i diplomati, sempreche' siano adibiti a mansioni inerenti ai loro titoli di studio. Terminato il periodo di prova: - agli impiegati laureati, se mantenuti in seconda categoria, e' dovuta una maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 9; - agli impiegati diplomati, se mantenuti in terza categoria gruppo A, e' dovuta una maggiorazione dell'otto per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 9. Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'Impresa all'atto dell'assunzione o del conseguimento di esso.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 6

Art. 6. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a cinque mesi per gli impiegati di prima categoria, a quattro mesi per gli impiegati di seconda categoria, ed a due mesi per quelli di terza categoria. Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Non sono ammesse ne' la protrazione, ne' la rinnovazione del periodo di prova. La malattia sospende il periodo di prova purche' non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non e' dovuto alcun trattamento economico. Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto puo' essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita'. In caso di risoluzione del rapporto per volonta' della Impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. L'impiegato che in epoca precedente di non oltre una anno abbia prestato servizio nella stessa Impresa con le stesse mansioni per le quali, viene assunto, e' esonerato dai periodo di prova gia' prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'Impresa non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio con anzianita' dalla data di inizio del periodo di prova stesso.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 7

Art. 7. CONTRATTO A TERMINE Nell'assunzione fatta con prefissione di termine, quest'ultimo puo' essere riferito o ad un determinato periodo di tempo o alla durata di un determinato lavoro; tuttavia, quando l'apposizione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, saranno applicabili tutte le disposizioni regolanti il rapprto a tempo indeterminato. Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui all'art. 42 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera od il lavoro per cui l'impiegato fu assunto oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' dell'Impresa. L'assunzione fatta con prefissione di termine deve risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, ad eccezione di quelle relative ai preavviso ed all'indennita' di anzianita'. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza impiegati, di cui all'art. 33, limitatamente al contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 8

Art. 8. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 9

Art. 9. STIPENDIO MINIMO MENSILE Dal 1 gennaio 1960 agli impiegati il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dal presente contratto deve essere corrisposto lo stipendio minimo mensile di cui alle allegate tabelle.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 10

Art. 10. INDENNITA' SPECIALE A FAVORE DEL PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONI DI ORARIO Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'[art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-03-15;692~art1), il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni. A tale effetto si conferma che e' da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla, direzione tecnica od amministrativa dell'Impresa, o di un reparto di essa, con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi ([art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1955~art3-num2)). Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennita' speciale nella misura del venti per cento dello stipendio minimo mensile e dell'indennita' di contingenza. E' in facolta' dell'impresa, di dedurre l'importo della indennita' suddetta dall'eventuale superminimo, sempreche' questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura delle mansioni.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 11

Art. 11. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' L'impiegato, per l'anzianita' di servizio presso una stessa Impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa), ha diritto, per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del 5% dello stipendio minimo mensile della categoria cui appartiene e dell'indennita' di contingenza, per quattordici bienni della carriera, secondo le modalita' di calcolo appresso indicate. Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova categoria. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti vanno calcolati come segue: a) anzianita' maturata sino alla data del 31 maggio 1952 Per ogni scatto biennale: Dal 1 gennaio 1960 l'importo di ogni scatto biennale va corrisposto nelle seguenti misure globali comprensive anche delle quote forfettarie di rivalutazione previste dall'Accordo interconfederale 14 giugno 1952, aumentate con Accordo interconfederale 12 giugno 1954: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U103200300110110001&dgu=1960-10-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-04&art.codiceRedazionale=060U1032) Gli importi globali di cui sopra vanno riferiti alle zone di retribuzione esistenti prima dell'entrata in vigore dell'Accordo interconfederale 12 giugno 1954. Agli effetti degli aumenti periodici, resta fermo il riconoscimento dell'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 a favore degli impiegati in servizio al 1 dicembre 1947; b) anzianita' maturata successivamente al 31 maggio 1952 Per ogni scatto biennale: Cinque per cento dello stipendio minimo mensile di cui all'art. 9 e della indennita' di contingenza in vigore all'atto della maturazione dello scatto. Con effetto dal 31 dicembre 1952, al termine di ogni anno solare e con applicazione dal 10 gennaio successivo, gli aumenti biennali di anzianita' maturati dopo il 31 maggio 1952, saranno calcolati in base all'importo dell'indennita' di contingenza in vigore al 31 dicembre di ogni anno. *** Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sullo stipendio minimo mensile in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto alla lettera, a) e nel comma di cui in appresso. In caso di passaggio a categoria superiore sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi di stipendio mensile delle categorie di provenienza, sara' rivalutata - ad eccezione di quanto previsto alla lettera a) del presente articolo - ricalcolando percentualmente su detti minimi gli aumenti biennali che lo compongono.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 12

Art. 12. MENSE AZIENDALI Per le mense aziendali e per la indennita' sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ogni singola provincia.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 13

Art. 13. ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO GLOBALE Gli eventuali elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti: 1) Stipendio minimo mensile: si intende lo stipendio riportato nelle tabelle allegate al contratto (V. art. 9); differenza tra il maggior- 2) Superminimo col- stipendio di fatto corri- lettivo: < sposto e lo stipendio mi- 3) Superminimo " ad nimo mensile di cui al ad personam" di merito: n. 1; 4) Indennita' di contingenza; 5) Indennita' speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (V. art. 10); 6) Aumenti periodici di anzianita' (V. art. 11); 7) Compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato; 8) Provvigioni, interessenze partecipazioni agli utili e premi di produzione; 9) Indicativa sostitutiva di mensa (V. art. 12); 10) Rateo della 13ª mensilita' (V. art. 28); 11) Rateo del premio di fedelta' (V. art. 29); 12) Indennita' di cassa e di maneggio di denaro (V. art. 14); 13) Indennita' per lavori in alta montagna, in cassoni, ad aria compressa ed in galleria (V. art. 17); 14) Indennita' di zona malarica (V. art. 18); 15) Ogni altra indennita' avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese anche se in misura forfettaria. *** Per stipendio di fatto si intende la somma mensilmente corrisposta per i titoli di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6. *** Per determinare le quote giornaliera ed oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi rispettivamente per ventisei e per centottanta.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 14

Art. 14. INDENNITA' DI CASSA E DI MANEGGIO DI DENARO All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori deve essere corrisposta una maggiorazione dell'otto per cento dello stipendio minimo mensile e dell'indennita' di contingenza della sua categoria e gruppo. Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegato.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 15

Art. 15. INDENNITA' PER USO DI MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' DELL'IMPIEGATO All'impiegato che, a richiesta dell'Impresa, usi in via continuativa, mezzi di trasporto di sua proprieta' per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di piu' cantieri, ecc.) deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti.

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