DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1040
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 82
Art. 82. Indennita' di licenziamento In caso di licenziamento da parte dell'Istituto, eccezion fattasi per l'ipotesi di cui all'art. 70, oltre al preavviso o alla indennita' sostitutiva, il dipendente assunto a tempo indeterminato che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio, avra' diritto ad una indennita' commisurata come segue: 1) se di categoria impiegatizia: a) per la anzianita' maturata fino al 31 ottobre 1947, a 15 giorni per ogni anno di servizio prestato, ove appartenga alla I, alla II o alla III-A; b) per quella maturata dal 1 novembre 1947 al 21 dicembre 1948 a giorni 25; ove appartenga alla I categoria e a giorni 20 se alla II o alla III-A; c) per quella maturata successivamente al 1 gennaio 1949 a giorni 30 ove appartenga, alla I categoria ed a 25 se alla. II e III-A; d) ove appartenga alla III categoria B per la anzianita' maturata sino al 31 dicembre 1955, a giorni 15 e per quella successiva a giorni 18 per ogni anno di servizio prestato. 2) se di categoria non impiegatizia: a) per l'anzianita' maturata fino al 31 dicembre 1948, ove appartenga alla IV categoria, a 5 giorni, e se alla V o alla VI a 4 giorni per ogni anno di servizio prestato; b) per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1949 e fino al 31 dicembre 1953, ove appartenga alla IV, a 8 giorni; alla V a 7 giorni ed alla VI a 6 giorni per ogni anno di servizio prestato; c) per quella maturata successivamente a 1 gennaio 1954, ove appartenga alla IV categoria, a 10 giorni, alla V a 8 giorni, alla VI a 7 giorni per ogni anno di servizio prestato. I computi delle indennita' di cui al presente articolo saranno effettuati sulla intera retribuzione in atto al momento del licenziamento e per tutto il periodo di anzianita' di servizio.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 83
Art. 83. La indennita' di licenziamento deve essere pagata al dipendente, ove non vi siano contestazioni, all'atto della cessazione del servizio e l'Istituto potra' dedurvi quanto il dipendente avesse diritto di percepire da Casse, pensioni e da Societa' di assicurazione per atti di previdenza non obbligatori compiuti dall'Istituto.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 84
Art. 84. In caso di cessione dell'Istituto o di trasformazione della societa', che ne sia proprietaria o lo gestisca, i dipendenti conservano nei confronti dell'acquirente o della nuova societa' tutti i diritti maturati per il servizio fino allora prestato, ove non abbiano precedentemente ricevuto regolare disdetta scritta o al termine del relativo preavviso la indennita', di licenziamento. Il nuovo titolare o la nuova, societa' ove intenda mantenere in servizio i dipendenti senza l'onere dei diritti da essi maturati per il servizio precedentemente prestato, dovra' nell'occasione provvedere alla relativa liquidazione secondo le norme del presente Contratto come se avvenisse il licenziamento;
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 85
Art. 85. In caso di fallimento dell'Istituto il dipendente avra' diritto alla indennita' di preavviso ed alla indennita' di licenziamento stabilite dal, presente contratto ed il suo avere complessivo sara' considerato privilegiato a norma di legge.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 86
Art. 86. In caso di morte del dipendente l'indennita' di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, salvo contestazioni, debbono corrispondersi agli aventi diritto secondo le norme dell'[art. 2122 del C. C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122) fatta, deduzione di quanto e' previsto nell'ultima parte dell'art. 83 del presente Contratto.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 87
Art. 87. Dimensioni Le dimissioni del dipendente anche se egli non sia in servizio debbono essere presentate con disdetta scritta secondo i termini di preavviso stabiliti nell'art. 79 e fermo restando le sanzioni di cui all'art. 72. La rinuncia da parte dell'Istituto alle prestazioni di lavoro del dimissionario per il periodo di preavviso o la richiesta di quest'ultimo ad esserne esentato, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti con la cessazione del servizio. Nella prima ipotesi l'istituto corrispondera' al dimissionario la indennita' sostitutiva corrispondente.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 88
Art. 88. Al dipendente che si dimetta con regolare disdetta competera' una indennita' nella misura del 50 per cento di quella di licenziamento se ha una anzianita' di servizio di almeno 4 anni compiuti e non superiori a 10 anni compiuti, del 75 per cento se ha un'anzianita' di servizio nello stesso Istituto dai 10 ai 20 anni compiuti e del 100 per cento se la anzianita' supera 120 anni compiuti.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 89
Art. 89. La dipendente che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio o che le rassegni durante la gravidanza e puerperio non oltre il 4° mese dal parto avra' diritto ad una speciale indennita' pari a quella di licenziamento. Le relative dimissioni, debbono essere presentate per iscritto con i termini previsti dall'art. 79. La corresponsione della indennita' sara' effettuata allo atto della esibizione, a seconda dei casi, del certificato di matrimonio, del certificato medico di gravidanza e del certificato di nascita del neonato.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 90
Art. 90. Il dipendente che lascia il servizio a causa di atti lesivi del suo onore e della sua dignita' commessi dal titolare dell'Istituto o di chi per esso, avra' diritto a percepire tutta la indennita' di licenziamento e quella sostitutiva, di preaviso come per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'Istituto. Egli ha comunque il dovere di comunicare immediatamente a questo ultimo e per iscritto, le ragioni che hanno determinato il suo allontanamento.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 91
Art. 91. Anzianita' di servizio L'anzianita', di servizio decorre dal giorno in cui il dipendente e' entrato a far parte del personale dell'Istituto, quali che fossero le mansioni che gli erano state inizialmente affidate. Le frazioni di anno sono computabili per dodicesimi solo se successive al primo.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 92
Art. 92. Base dei computi Ai fini dei computi fissati nel presente titolo e per quegli altri previsti nel presente Contratto, l'importo di ogni giornata di stipendio o salario sara' ottenuto dividendo i relativi totali mensili per 30 e quello dello elemento, mobile per 26. Di conseguenza si operera' per ottenere l'importo della retribuzione oraria tenendo presente la durata massima dell'orario normale di lavoro prevista dal presente Contratto, per i computi da effettuarsi a tutti gli altri effetti. Per i dipendenti retribuiti a percentuale I computi saranno effettuati sulla media mensile di essa ed in ogni caso in base al minimo garantito.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 93
Art. 93. Certificato di servizio e restituzione documenti Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, l'Istituto e' tenuto a rilasciare al dipendente, all'atto della esenzione dal servizio e nonostante qualsiasi eventuale contestazione, un certificato di servizio contenente l'indicazione della durata del rapporto e della natura delle attribuzioni disimpegnate. L'istituto dovra' altresi' restituire al dipendente tutti i documenti di lavoro.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 94
Art. 94. Stagionali, sono gli Istituti che hanno normalmente un periodo di chiusura annuale. Il rapporto dei relativi dipendenti - ove non sia stato diversamente ed espressamente convenuto - si intende regolato dalle particolari disposizioni di legge vigenti in materia di contratto a termine, con la conseguente esclusione di quei diritti che anche nel presente Contratto si riferiscono al personale assunto a tempo indeterminato e particolarmente alle condizioni contenute negli articoli seguenti.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 95
Art. 95. I dipendenti potranno essere assunti con comunicazione scritta o per la, durata della stagione o per un periodo minore rinnovabile durante la stagione stessa. Il periodo di prova viene ridotto alla meta' di quello previsto dall'art. 16 del presente Contratto. Sono esclusi dal periodo di prova coloro che abbiano gia' prestato servizio nello stesso Istituto. Al dipendente assunto dovra' essere rimborsata la spesa per il viaggio di andata dal luogo di provenienza a quello dell'Istituto e quello di ritorno quando venga licenziato, ai sensi dell'art. 48, lettera a).
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 96
Art. 96. Nei contratti economici provinciali saranno fissati lo stipendio ed il salario per i dipendenti assunti a termine dagli Istituti stagionali che esistessero nel luogo. Detti salari e stipendi dovranno in ogni caso essere maggiorati rispetto ai minimi, ivi fissati ai sensi dello art. 38 per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, del 15% ove la assunzione venga fatta per un mese, del 10% se fino a tre mese del 5% se effettuata per oltre e fino alla fine della stagione. La misura degli stipendi e dei salari cosi' stabilita, insieme all'elemento mobile costituira' il minimo garantito per i dipendenti retribuiti a percentuale.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 97
Art. 97. I dipendenti assunti a tempo determinato e di cui si presente titolo, non hanno diritto ne' alle ferie ne' alla gratifica natalizia. La risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine non da' diritto ad indennita' di sorta, neppure a quella sostitutiva di preavviso o di licenziamento.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 98
Art. 98. Qualora, l'Istituto sia costretto per mancanza di ammalati o per altra causa di forza maggiore a cessare la propria attivita' o a ridurre il numero dei dipendenti prima del termine, ai licenziati spettera' la meta' dello stipendio o del salario che essi avrebbero percepito per effetto del contratto, a meno che non trovino altra analoga, occupazione con adeguata retribuzione. In caso di risoluzione anticipati del contratto a termine per fatto o colpa dell'Istituto o di chi per esso, i dipendenti avranno diritto ad una indennita' pari alla retribuzione che avrebbero percepito fino al termine stabilito, fatta salva la ipotesi di altra occupazione con identica retribuzione. In caso di risoluzione in tronco del rapporto di lavoro per fatto o colpa del dipendente ai sensi dell'art. 72 egli non avra' diritto ad alcun indennizzo e neppure all'importo del biglietto di ritorno.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 99
Art. 99. Nella ipotesi di anticipata ed ingiustificata risoluzione del contratto a termine da parte del dipendente che porti nocumento ai servizi dell'istituto o alla assistenza degli ammalati, il dipendente, a parte ogni altra azione dell'Istituto, dovra' corrispondergli una indennita' in misura pari alla retribuzione che egli avrebbe. Per questo l'Istituto ha la facolta' di effettuare a titolo cautelativo sin (tal momento della assunzione, uni trattenuta sia retribuzione non superiore al 20 per cento e la cui esatta misura sara' precisata negli accordi economici provinciali. Tale cauzione sara' restituita al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, ma nell'ipotesi di cui al primo comma l'Istituto avra' diritto immediato di ritenzione su di essa, oltreche' sulla retribuzione percipienda e su quant'altro fino alla concorrenza della indennita' dovutagli, e fatto salvo ogni altro, diritto.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 100
Art. 100. Un piu' agevole contatto fra i dipendenti, in quanto numerosi, e la direzione dell'Istituto o il titolare di esso, potra' essere stabilito a Mezzo di appositi delegati. Negli Istituti che occupano piu' di 25 dipendenti e meno di 50 essi hanno diritto ad averne uno e tre in quelli con piu' di 50. Essi costituiscono un mezzo di collegamento e non sono organi di rappresentanza o tutela sindacale.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 101
Art. 101. Le controversie individuali di lavoro che dovessero sorgere sia durante il rapporto che al cessare di esso, se non composte direttamente fra le parti interessate, prima dell'eventuale azione giudiziaria civile, senza pregiudizio per quella eventuale penale, potra' essere denunciata o dal lavoratore o dall'Istituto alla propria organizzazione sindacale provinciale di categoria o comunque alla rappresentanza amichevole di quella nazionale per il tentativo di amichevole componimento. Questo sara' effettuato o a mezzo della Commissione paritetica di cui al regolamento allegato al presente Contratto, oppure, ove essa non esista, a mezzo delle Organizzazioni e rappresentanze di cui sopra, le quali sono comunque tenute a comunicare l'una all'altra la esistenza delle vertenze loro denunciate, evitando qualsiasi intervento diretto nei confronti dei singoli siano essi Istituti che dipendenti. Le vertenze potranno essere sottoposte anche al tentativo di conciliazione dell'Ufficio provinciale del lavoro con l'assistenza delle anzidette Organizzazioni sindacali e rappresentanze interessate.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 102
Art. 102. Efficacia e limiti del contratto Il presente Contratto normativo ha efficacia su tutto il territorio della Repubblica, sostituisce il Contratti Nazionale stipulato il 27 settembre 1949 ed assorbe ed annulla tutte le altre norme esistenti per effetto di usi, accordi e contratti collettivi: regionali, provinciali, locali e di singoli Istituti stipulati dalle Organizzazioni sindacali nazionali e dalle loro rappresentanza periferiche dei lavoratori, stipulanti o successivamente firmatarie. A meno che la Legge non intervenga a disporre diversamente, esso e' applicabile soltanto nei confronti dei dipendenti degli Istituti di Cura privati aderenti alla Associazione Nazionale stipulante, ma che a loro volta siano aderenti alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti o successivamente firmatarie o a quelle locali che lo accettino in sede periferica, o che non essendo aderenti ad esse, lo accettino individualmente. In ogni caso le sue norme sia nella sfera di ogni materia regolata, come nel complesso, sono correlative ed inscindibili fra loro. I singoli dipendenti, ferma restando la integrale applicazione nei loro confronti dei criteri e delle condizioni previste nel presente Contratto, conservano il residuo trattamento di miglior favore di cui fruissero personalmente alla data della sua entrata in vigore.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 103
Art. 103. Competenza contrattuale La competenza a trattare le materie di carattere normativo anche se di indiretto contenuto economico siano o non siano disciplinate dal presente Contratto, e' di carattere nazionale e devoluta quindi esclusivamente alla Associazione Nazionale ed alle Organizzazioni sindacali stipulanti o firmatarie dei lavoratori e non puo' essere delegata. Le sedi periferiche, i sindacati o comunque le rappresentanze locali della Associazione e delle Organizzazioni sindacali nazionali anzidette, potranno trattare soltanto il quantum della retribuzione e comunque solo quelle materie che siano state espressamente loro demandate dal presente Contratto. Ogni eventuale accordo o contratto periferico che deroghi ai limiti di competenza per materia cosi' fissati, si intende nullo di pieno diritto.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 104
Art. 104. Il presente contratto preclude alle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti o firmatarie di stipulare o firmare in sede nazionale, interregionale o regionale, con altre Organizzazioni sindacali o di Istituti di cura o di lavoratori di essi, un qualsiasi altro Contratto normativo od accordo che regoli anche parzialmente le materie qui trattate. La inosservanza di questa norma comporta da una parte la immediata risoluzione del presente Contratto e dei relativi contratti economici e dall'altra piena liberta' di azione sindacale.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 105
Art. 105. Iniziative legislative Qualsiasi iniziativa parlamentare o governativa che intervenga specificatamente a regolare, nel rapporto di lavoro dei dipendenti degli Istituti di Cura privati, sia la parte normativa che quella economica, comporta la immediata risoluzione del presente Contratto e dei relativi accordi economici.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 106
Art. 106. Contratti economici I contratti economici di cui all'art. 36, che saranno stipulati tra le rappresentanze dell', Organizzazioni sindacali avranno di regola sfera di applicazione provinciale ed eventualmente interprovinciale o comunale, a seconda della ubicazione delle Sedi o dei Fiduciari della Associazione stipulante. E' interdetta ogni e qualsiasi contrattazione per singoli Istituti. I contratti economici entreranno in vigore il primo del mese successivo a quello della loro stipulazione. I minimi di retribuzione da essi previsti non comportano lai riduzione della retribuzione di fatto eventualmente superiore di cui fruissero i singoli dipendenti.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 107
Art. 107. La stipulazione dei contratti economici esclude e preclude nella stessa giurisdizione territoriale di applicazione di essi, altre regolamentazioni contrattuali dovute ai sindacati periferici delle Organizzazioni sindacali stipulanti o firmatarie e che prevedano un trattamento economico comunque inferiore per i dipendenti degli Istituti di Cura non aderenti alla Associazione Nazionale. Ove ve ne siano in atto esse debbono essere disdette e rinnovate. Diversamente il quantum dei primi si intendera' sostituito di pieno diritto da quello delle seconde. I contratti economici stipulati con uno soltanto dei sindacati periferici delle Organizzazioni sindacali stipulanti o firmatarie nazionalmente, sono applicabili solo agli aderenti di esso ed ai dipendenti che lo accettino individualmente. Essi tuttavia restano l'unica regolamentazione economica locale che potra' essere estesa, per accettazione degli altri sindacati.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 108
Art. 108. Controversie collettive Le eventuali controversie collettive che dovessero sorgere tra le rappresentanze provinciali delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti o firmatarie e le sedi o rappresentanze provinciali della Associazione Nazionale e degli Istituti di Cura Privati, saranno deferite per l'eventuale amichevole componimento ad una Commissione paritetica composta dai rispettivi rappresentanti nazionali. Ove sorgessero controversie di carattere generale tra la Associazione Nazionale e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti o firmatarie, o controversie collettive inerenti alla interpretazione ed applicazione delle norme del presente Contratto, prima di qualsiasi azione dovra' essere esperito un tentativo di amichevole componimento. Questo sara' deferito ad una Commissione nazionale composta su basi paritetiche, dai rappresentanti della Associazione Nazionale e delle Organizzazioni sindacali nazionali anzidette e che, a richiesta di una delle parti, sara' presieduta da un rappresentante del Ministero del Lavoro o dell'Alto Commissariato della Sanita' pubblica a seconda della materia di cui trattasi.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 109
Art. 109. Comunicazione del Contratto Nazionale e di quelli economici Entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente Contratto, ogni Istituto dovra' comunicare ai propri dipendenti e porre a loro disposizione per la consultazione, una copia di esso munita della certificazione della Associazione Nazionale relativa alla specie a cui, ai sensi dell'art. 2, appartiene l'istituto. I dipendenti, a richiesta, sono tenuti ad apporre la loro firma in calce ad altra copia del presente contratto munita della certificazione di cui al comma precedente, a titolo di presa visione degli aderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie. Per i non aderenti a dette Organizzazioni la firma ha valore di accettazione del Contratto a tutti gli effetti. Le norme del presente articolo, col termine del primo comma ridotto ad un mese, valgono anche per i contratti economici.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 110
Art. 110. Decorrenza, e durata Il presente Contratto Nazionale, con le norme che vi sono annesse di attuazione e transitorie, sulle Commissioni di qualifica e per le vertenze individuali) entra in vigore il 1 giugno 1956 ed andra' ai scadere, fatta salve le ipotesi di cui agli articoli 104 e 105, il 31 dicembre 1958. Esso si intendera' tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta o dalla Associazione Nazionale o anche da una sola delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti, almeno tre mesi prima della sua scadenza e cosi' di seguito. Esso tuttavia conservera' la sua efficacia fino alla data di decorrenza di un eventuale nuovo contratto che sara' successiva a quella di stipulazione e con esclusione quindi di ogni retroattivita'.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione-art. 1
Costituiscono parte integrante del Contratto Nazionale le seguenti norme transitorie e di attuazione: Art. 1. Le norme del Contratto Nazionale si applicano a decorrere dal 1 giugno 1956 nei confronti dei dipendenti in servizio a tale data, ma che non siano in periodo di preavviso. Per i dipendenti degli Istituti di cura che aderiranno successivamente all'ANCIP, esse si applicheranno a decorrere dalla data di adesione.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione-art. 2
Art. 2. In applicazione dell'art. 5 del Contratto Nazionale e con riferimento alla [Legge 29 aprile 1949, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264) sulla disciplina di collocamento, il personale specializzato e di particolare destinazione per il quale puo' esservi liberta' di scelta o di assunzione, ferma restando la comunicazione all'Ufficio di collocamento locale, e' il seguente: medici, farmacisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti, massaggiatori, sorveglianti manicomiali, personale tecnico addetto ai gabinetti di analisi ed ai laboratori, cuochi, dispensieri, portieri, camerieri, inservienti.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione-art. 3
Art. 3. La maggiorazione di cui all'art. 38 del Contratto Nazionale per i dipendenti da Sanatori per t.b.c. polmonare verra' concessa solo ed in quanto non sia gia' in atto (tenuta ancora distinta, o conglobata nello stipendio salario o compresa nel particolare trattamento di trattenuta minima per vitto e alloggio) anche se a titolo di indennita' di profilassi. Nelle province nelle quali vi fossero soltanto Sanatori e non anche Case di Cura chirurgiche, per la maggiorazione anzidetta si fara' riferimento ai minimi contrattuali stabiliti in sede di applicazione del Contratto Nazionale per le Case di cura chirurgiche della provincia confinante P piu' affine come costo della vita. La indennita' di profilassi anzidetta e quelle di altra specie di cui mensilmente fruisce il dipendente, verranno comunque conglobate nello stipendio o nel salario in sede di stipulazione degli accordi economici, previa sottrazione dei maggiori, oneri consequenziali per gli Istituti.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione-art. 4
Art. 4. Tutti gli accordi economici vigenti e comunque stipulati dalle rappresentanze locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie in esecuzione del precedente Contratto Nazionale 27 settembre 1949, si intendono disdettati. Essi avranno efficacia fino a quando non saranno sostituiti dai nuovi contratti economici da stipularsi secondo il nuovo Contratto Nazionale.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione-art. 5
Art. 5. Le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti o firmatarie e quelle periferiche di esse disdetteranno immediatamente e comunque entro due mesi dalla firma del Contratto Nazionale tutti i contratti di qualsiasi specie sia locali che di singoli Istituti comunque in atto nella province nelle quali l'ANCIP abbia almeno un aderente. Di cio' sara' data comunicazione all'ANCIP insieme alla copia dei Contratti stessi.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione-art. 6
Art. 6. Con riferimento all'art. 105 del Contratto Nazionale, le eventuali altre iniziative contrattuali possibili pertanto solo in sede provinciale, che riguardino Istituti singoli o comunque organizzati, dovunque ubicati, e non aderendi all'ANCIP, dovranno essere preventivamente e specificatamente comunicate alla Sede Centrale della stessa, e qualsiasi trattativa o azione al riguardo potra' essere iniziata solo dopo 30 giorni dalla, comunicazione, ove ove resti senza effetto. Delle relative intese sara' data tempestiva e dettagliata notizia all'ANCTP.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione-art. 7
Art. 7. I nuovi contratti economici saranno stipulati dalle rappresentanze provinciali dell'ANCIP (Sedi) e dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti o firmatarie (Sindacati), ma con la assistenza da una parte di rappresentanti nazionali o delegati di queste ultime e dall'altra della Sede Centrale della ANCIP, alla quale saranno comunicate preventivamente le relative richieste. Nelle province dove l'ANCIP non abbia ancora una sede ma abbia almeno un socio, i contratti saranno stipulati con la stessa, data la rappresentanza diretta che essa ha degli Istituti associati. L'assistenza diretta o delegata dei rappresentanti nazionali e' preclusa per i Sindacati che accettino il Contratto Nazionale in sede provinciale e le cui Organizzazioni nazionali non lo abbiano firmato in sede nazionale.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione-art. 8
Art. 8. Nelle province nelle quali attualmente l'ANCIP non ha aderenti o ne ha solo qualcuno, ove, in seguito alla stipulazione del Contratto Nazionale, si verifichi, entro il 1956, la adesione di Istituti di Cura per la meta' piu' Uno del totale dei letti di essi ivi esistenti, negli accordi economici si terra' conto della particolare situazione locale, stabilendo una equa riduzione iniziale degli oneri normativi ed economici nei confronti degli Istituti di Cura interessati.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione-art. 9
Art. 9. I dipendenti che fruissero dell'applicazione degli accordi economici stipulati in esecuzione del Contratto Nazionale, a) seguito della adesione all'ANCIP dell'Istituto in cui prestano servizio, rinunciano col semplice fatto della accettazione delle condizioni relative, ad ogni azione, anche se in atto, che sia intesa al riconoscimento dei diritti eventualmente derivanti dall'[art. 36 della Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art36) e dall'[art. 2099 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2099).
CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione-art. 10
Art. 10. I contratti e gli accordi tutt'ora in atto e stipulati dopo il 1 gennaio 1949 e fino al 31 maggio 1956 dalle rappresentanze periferiche delle parti stipulanti o firmatarie del Contratto Nazionale 27 settembre 1949, in deroga alle norme dell'art. 99 del medesimo e riportate nell'art. 103 di quello attuale e che interessino Istituti che alla data di essi risultavano statutariamente aderenti all'ANCIP; si intendono come non stipulati a tutti gli effetti sia nei confronti degli Istituti stessi che dei relativi dipendenti.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione-art. 11
Art. 11. Agli effetti dell'art. 102 del Contratto Nazionale la estensione o adozione o applicazione di esso, comunque avvenga, anche se per disposizione di legge, o il semplice riferimento ad esso come fonte normativa di accordi economici da parte di Istituti di Cura o dei relativi dipendenti non aderenti alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori o all'ANCIP, comporta in ogni caso indipendentemente da ogni altra obbligazione, da parte di chi se ne serve il pagamento di una somma a titolo di partecipazione alle spese ed agli oneri di assistenza e di stipulazione, all'ANCIP se istituto di cura ed alle Organizzazioni sindacali stipulanti se dipendenti, nella misura e secondo le modalita' che saranno fissate dalle medesime.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione-art. 12
Art. 12. I dipendenti, al fini della applicazione del Contratto Nazionale e dei relativi accordi economici nei loro confronti, se richiesti, debbono dimostrare all'Istituto di Cura a quale delle Organizzazioni sindacali stipulanti o firmatarie aderiscono, documentandolo con apposita dichiarazione vistata dalla stessa. Le organizzazioni sindacali stipulanti o firmatarie e le loro rappresentanze periferiche sono tenute a comunicare all'ANCIP i nominativi degli Istituti di Cura ad essa non aderenti ma che applicassero ai propri iscritti il Contratto Nazionale ed i relativi accordi economici.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione-art. 13
Art. 13. La pubblicazione, la distribuzione e riproduzione anche parziale del testo del Contratto Nazionale, che e' di esclusiva pertinenza dell'ANCIP con facolta' di cessione, e' da considerarsi vietata secondo le leggi vigenti. Il deposito di esso Contratto al Ministero del Lavoro e quello eventuale agli Uffici regionali o provinciali del lavoro, non conferiscono un carattere pubblicistico al Contratto Nazionale a questo effetto, ne' autorizzano chicchessia a derogare al detto divieto.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Norme transitorie e di attuazione-art. 14
Art. 14. Con riferimento all'art. 100 del Contratto Nazionale non sara' stipulato un nuovo contratto di lavoro per i dipendenti di Case di Cura aderenti a quella Organizzazione nazionale dei lavoratori stipulante o firmataria che direttamente o la cui organizzazione periferica abbia stipulato un contratto o un accordo collettivo che preveda condizioni inferiori a quelle del Contratto Nazionale. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI
CCNL dipendenti istituti di cura privati Allegato Norme commissioni paritetiche-art. 1
ALLEGATO NORME SULLE COMMISSIONI PARITETICHE (Vedansi artt. 4 e 101 del c.n.n.l. 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di cura privati) Al Contratto Nazionale si intendono annesse le seguenti norme agli effetti degli artt. 4 e 101 del medesimo: Art. 1. In ogni provincia sara' costituita una Commissione di qualifica del personale su basi paritetiche e composta di almeno due rappresentanti di datori di lavoro e di almeno due rappresentanti di lavoratori della categoria, nominati dalle Sedi o dai Fiduciari dell'ANCIP e di intesa fra, loro dai Sindacati provinciali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti o firmatarie del Contratto Nazionale. Saranno nominati altresi' due membri supplenti uno per i datori di lavoro ed uno per i lavoratori, per assicurare l'eventuale sostituzione in caso di impedimento e di assenza dei membri effettivi.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Allegato Norme commissioni paritetiche-art. 2
Art. 2. Le mansioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un incaricato designato dalla medesima e gli atti relativi (verbali, elenchi, schedari, ecc.) saranno redatti in duplice copia da conservarsi a cura rispettivamente del rappresentante locale dell'ANCIP da un lato e del sindacato dei lavoratori interessati dall'altro. La Commissione si riunira' nella sede dell'Ufficio di collocamento almeno una volta ogni due mesi e comunque quando se ne manifesti la necessita'.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Allegato Norme commissioni paritetiche-art. 3
Art. 3. Compito della Commissione e' quello di censire il personale occupato e disoccupato e di valutarne le capacita' professionali e tecniche, di classificarlo nella categoria e di attribuirgli la qualifica che gli compete. A tal fine la Commissione prendera' in esame i nominativi di tutto il personale occupato e disoccupato ad essa sottoposto.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Allegato Norme commissioni paritetiche-art. 4
Art. 4. Per l'assegnazione alle categorie e qualifiche la Commissione dovra' tenere presente o accertare occorrendo i precedenti lavorativi dell'interessato nel settore degli Istituti di Cura in genere ed in quelli delle varie specialita' di essi in ispecie, oltreche' le attitudini del personale nuovo nel lavoro del settore di competenza e la provenienza dalle scuole professionali, nonche' i diplomi, patenti, certificati di servizio, ecc., ma valutando soprattutto la specifica capacita' professionale.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Allegato Norme commissioni paritetiche-art. 5
Art. 5. Le deliberazioni che determinano la qualifica e la categoria sono inappellabili, salvo sempre il diritto del lavoratore di richiedere, trascorso un anno dall'ultima classificazione, di essere riqualificato in base alla sua migliorata capacita' professionale.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Allegato Norme commissioni paritetiche-art. 6
Art. 6. Le deliberazioni della Commissione pur essendo un attestato ed un riconoscimento delle capacita' professionali, non pregiudicano i diritti del lavoratore che tosse invece addetto continuamente a mansioni diverse o superiori, giacche' e' la prevalenza di quelle esercitate ii concreto che determina la qualifica ai finidel trattamento normativo ed economico previsto dai Contratto di lavoro.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Allegato Norme commissioni paritetiche-art. 7
Art. 7. La Commissione rilascera' all'interessato un certificato attestante la qualifica assegnatagli e che dovra' essere esibito dal lavoratore al datore di lavoro il quale resta cosi' obbligato a riconoscergliela nel rapporto di lavoro iniziando. Tale certificato e' documento necessario per la iscrizione all'Ufficio di Collocamento nel settore degli Istituti di Cura privati con la qualifica da esso risultante.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Allegato Norme commissioni paritetiche-art. 8
Art. 8. Presso la Sede dell'ANCIP locale e presso i Sindacati dei lavoratori interessati sara' istituito uno schedario anagrafico di tutto il personale di categoria censito, occupato e disoccupato, a mezzo di una apposita scheda che contenga tutti i dati relativi al lavoratore.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Allegato Norme commissioni paritetiche-art. 9
Art. 9. In caso di disaccordo tra i membri della Commissione nella determinazione da adottare, la decisione e' demandata alle Organizzazioni provinciali (Sede della ANCIP e Sindacati), ed occorrendo alla Commissione Istituita presso l'Ufficio provinciale del lavoro e di cui all'[art. 25 della Legge 29 aprile 1949 n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art25).
CCNL dipendenti istituti di cura privati Allegato Norme commissioni paritetiche-art. 10
Art. 10. In ogni provincia con le stesse modalita' di cui all'art. 1 sara' costituita una Commissione paritetica per esperire il tentativo di amichevole componimento delle vertenze individuali di lavoro che si varra', dell'articolo 101 del Contratto Nazionale. Essa si riunira' presso la Sede dell'ANCIP locale per l'esame delle vertenze denunciate dai lavoratori e presso quella del Sindacato dei lavoratori interessati per le vertenze denunciate dal datore di lavoro. Le mansioni di segretario saranno esplicate dai rispettivi incaricati.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Allegato Norme commissioni paritetiche-art. 11
Art. 11. La vertenza denunciata dall'interessato alla Organizzazione sindacale che lo rappresenta, sara' da questa comunicata a quella che rappresenta l'inadempiente con tutti gli estremi della controversia e con la indicazione delle singole richieste e dell'importo delle somme relative.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Allegato Norme commissioni paritetiche-art. 12
Art. 12. La Organizzazione sindacale dell'inadempiente dopo averlo sentito provvedera' d'accordo con l'altra Organizzazione a convocare o meno la Commissione per esperire il tentativo di amichevole componimento. Stabilita l'intesa di esperirlo, esso dovra' essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla denuncia.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Allegato Norme commissioni paritetiche-art. 13
Art. 13. Dell'esame di ogni vertenza la Commissione redigera' un verbale sia nel caso di conciliazione di essa facendone risultare gli estremi, sia nel caso di mancato accordo ma non specificandone i motivi. Il verbale sara' redatto in quadruplice copia: uno per ciascuna delle parti e le altre per le due Organizzazioni sindacali interessate.
CCNL dipendenti istituti di cura privati Allegato Norme commissioni paritetiche-art. 14
Art. 14. In caso di mancato accordo, se una delle parti lo richieda, la vertenza verra' deferita per l'ulteriore tentativo di amichevole componimento all'Ufficio provinciale del lavoro, innanzi al quale le parti dovranno essere assistite dal rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI
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