DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1045

Type DPR
Publication 1960-07-14
Ultimo aggiornamento 1960-10-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 8. CUMULO DI MANSIONI Ai lavoratori ai quali Vengono affidate, con carattere di continuita', mansioni pertinenti a diverse categorie, sara' attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che questa ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 9

Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali per i lavoratori aventi mansioni discontinue. Tuttavia ciascuna ora di lavoro prestato oltre le 44 ore e fino alle 48 ore settimanali dai lavoratori a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dai lavoratori aventi mansioni discontinue, verra' compensata in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione del 50% della quota oraria di retribuzione globale. L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero il lavoratore nel pomeriggio del sabato. Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di dette giorno possono essere recuperate a regime normale negli ultimi giorni della settimana, purche' non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potra' avvenire oltre le 8 ore giornaliere. Per il lavoratore, la cui prestazione e' direttamente connessa con il lavoro degli operai dell'officina, puo' essere adottata ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.

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Art. 10. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI - MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'articolo 9. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale e negli altri giorni festivi. Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: lavoro straordinario diurno (feriale)........... 25% lavoro straordinario notturno (feriale)......... 50% lavoro notturno compreso in turni avvicendati... 10% lavoro notturno non compreso in turni avvicenda- ti............................................ 30% lavoro in giorni festivi........................ 40% lavoro straordinario festivo.................... 50% Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 30 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario e festivo al lavoratore competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo la percentuali di cui sopra.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 11

Art. 11. SOSPENSIONI DI LAVORO Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianita' di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.

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Art. 12. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE E RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro previsto dal presente contratto, disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione del lavoratore non subira' riduzioni, salvo deduzione di quanto erogato al medesimo titolo dagli Istituti previdenziali e assicurativi.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 13

Art. 13. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 40 giorni immediatamente successivi a quelli in cui si e' verificata l'interruzione.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 14

Art. 14. PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA Durante le ore di lavoro il lavoratore non potra' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa. I lavoratori licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza autorizzazione della direzione. salvo speciale permesso della direzione non e' consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro. Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore alla direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali. Al lavoratore che in seguito a regolare permesso lasci il lavoro entro la prima ora dall'inizio non compete alcun compenso per il tempo passato nell'azienda.

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Art. 15. RIPOSO SETTIMANALE Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato. In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avra' diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell'art. 10 per il lavoro festivo sempre che non sia stato preavvisato entro il secondo giorno precedente.

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Art. 16. FESTIVITA' Sono considerati festivi: a) le domeniche e i giorni di riposo compensativo; b) le quattro festivita' nazionali del 2 giugno, del 25 aprile, del 1 maggio, e del 4 novembre; c) 1 gennaio (Capo d'Anno); 6 gennaio (Epifania); 19 marzo (S. Giuseppe); (Ascensione) mobile; (Corpus Domini) mobile; 29 giugno (S. Pietro e Paolo); 15 agosto (Assunzione); 1 novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (S. Natale); 26 dicembre (S. Stefano); (Lunedi di Pasqua) mobile); d) la ricorrenza del S. Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento. Il trattamento economico relativo alle festivita' nazionali sara' quello stabilito dalle norme di legge. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali, saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora una delle festivita' elencate ai punti b), c), e d) del primo comma cada di domenica, ai lavoratori e' dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita', anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non, dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza delle festivita' col giorno di riposo compensativo.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 17

Art. 17. LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verra' corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all'8% del minimo tabellare. Resta demandato alle competenti organizzazioni territoriali di identificare i lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi.

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Art. 18. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da una zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali. Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti autorita' sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

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Art. 19. TRASFERIMENTI Al lavoratore che sia trasferito per ordine dell'Azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta o sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennita' di trasferimento gli verra' corrisposto, se capo famiglia una somma pari ad una mensilita' di retribuzione (paga di fatto e contingenza); se senza congiunti a carico una somma pari a mezza mensilita' di retribuzione (paga di fatto e contingenza). Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotto alla meta'. Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fitto, sempreche' questo sia denunciato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.), debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennita' di anzianita', al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva, ed ai ratei maturati delle ferie e della 13ª mensilita', diversamente il trasferimento si intende revocato, salvo che per i lavoratori di 1ª e 2ª categoria sia stato espressamente stabilito all'atto dell'assunzione il diritto della azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso il lavoratore che non accetta il trasferimento sara' considerato dimissionario. Al lavoratore che chieda il trasferimento per sue necessita' non competono le indennita' di cui sopra.

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Art. 20. TRASFERTE Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera', oltre alla normale retribuzione mensile: a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalita', quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreche' siano autorizzate e comprovate; d) una indennita' di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera (paga di fatto e contingenza). L'indennita' di cui al punto d) non sara' dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 2 ore, tale indennita' corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d) dopo il primo mese verra' corrisposta nella misura del 20%. Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente del lavoratore, l'eventuale indennita' di missione potra' essere concordata direttamente con l'azienda. L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulera' con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

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Art. 21. CESSIONE, TRASFORMAZIONE O TRAPASSO DI AZIENDA La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 22

Art. 22. SERVIZIO MILITARE In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al [D.L. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-09-13;303). Al lavoratore ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 del citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sara' riconosciuta l'anzianita' relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi. In caso di richiamo alle armi si fa riferimento alla, [legge 3 maggio 1955, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-03;370). Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra.

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Art. 23. TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il giorno successivo all'assenza, e inviare all'azienda stessa entro 3 giorni dall'inizio della assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle suddette comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. L'azienda ha la facolta' di far controllare la malattia del lavoratore da un medico di fiducia. In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia o infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: a) sei mesi per anzianita' di servizio fino a cinque anni compiuti; b) nove mesi per anzianita' di servizio oltre i cinque anni e fino a dodici anni compiuti; d) dodici mesi per anzianita' di servizio oltre i dodici anni. Il lavoratore ha inoltre diritto al seguente trattamento: - per l'anzianita' di cui al punto a), intera retribuzione globale per i primi due mesi: meta' retribuzione globale per i tre mesi successivi; - per l'anzianita' di cui al punto b), intera retribuzione globale per i primi tre mesi: meta' retribuzione globale per i quattro mesi successivi; - per l'anzianita' di cui al punto c), intera retribuzione globale per i primi quattro mesi: meta' retribuzione globale per i sei mesi successivi. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera' al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso puo' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennita' di anzianita' per licenziamento. Ove cio' non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali. Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio, valgono le norme regolanti la materia. Agli effetti del presente articolo e' considerata malattia anche l'infermita', derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria. L'assenza per malattia o infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti (indennita' di anzianita' per licenziamento, dimissioni, ferie, tredicesima mensilita', ecc.).

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 24

Art. 24. TRATTAMENTO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Il trattamento di gravidanza e puerperio e' disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 25

Art. 25. CONGEDO MATRIMONIALE Al lavoratore che contrae matrimonio sara' concesso un permesso di 14 giorni lavorativi con decorrenza della normale retribuzione. Tale permesso non sara' computato quale periodo di ferie annuali, ne' potra' essere considerato come periodo di preavviso. La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore, salvo casi eccezionali, con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovra' essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 26

Art. 26. ASSENZE E PERMESSI Le assenze debbono essere giustificate al piu' tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. Sempreche' ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'Azienda consentira' al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso. Tali brevi permessi non saranno computati in conto ferie.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 27

Art. 27. FERIE Il lavoratore ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione mensile non inferiore a: giorni 15 lavorativi in caso di anzianita' da 1 a 5 anni; giorni 20 lavorativi in caso di anzianita' da oltre 5 anni e sino a 12 anni; giorni 25 lavorativi in caso di anzianita' da oltre 12 anni e sino a 20 anni; giorni 28 lavorativi in caso di anzianita' oltre i 29 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo. L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze dell'Azienda e dell'interesse del lavoratore. Qualora il lavoratore venga, richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva delle ferie stesse. La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo da' diritto al compenso per ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'annata il lavoratore non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di anzianita' maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno dell'assunzione. L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 28

Art. 28. TREDICESIMA MENSILITA' A norma di quanto stabilito dall'articolo 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'Azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita dal lavoratore stesso. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla, vigilia(di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro, durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare, della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 29

Art. 29. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' I lavoratori per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria cui appartiene il lavoratore. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 12 bienni per tutta la durata della carriera, e con un massimo di anzianita' calcolata dal 1 gennaio 1945. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da, precedenti o successivi aumenti di merito ne' gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici gia' maturati, eccettuati quelli previsti dalla norma transitoria in calce al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di paga in atto alle singole scadenze mensili. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' si effettuera' a termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Gli alimenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio dei lavoratori a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianita' ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici gia' maturati) restera' invariata qualora risulti pari o superiore ai minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato del riporto del 50% degli scatti di cui alla parte prima del presente comma. L'importo di ciascun aumento periodico di anzianita' maturato anteriormente al 14-6-1952 - con decorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto e' consolidato nelle seguenti somme comprese le quote forfetarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14-6-1952 (art. 3) e 12-6-1954 (art. 8): TABELLA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U104500300290110001&dgu=1960-10-06&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-06&art.codiceRedazionale=060U1045)

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 30

Art. 30. ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione del lavoratore e' costituita dai seguenti elementi: a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita'. - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); b) indennita' di contingenza; c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato; d) tredicesima mensilita'. Il lavoratore puo' anche essere remunerato, in tutto o in parte con provvigioni, con compartecipazioni agli utili nonche' con premi di produzione ed in tali casi gli sara' garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella, localita' ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del merito e della eta' del lavoratore, nonche' della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente al lavoratore non potra' essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti al lavoratore nel corso dell'anno. Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Per determinare la quota giornaliera e la, quota oraria dello stipendio mensile di cui ai punti a), b) e c) si divide lo stipendio stesso rispettivamente per 25 (venticinque) e per 175 (centosettantacinque).

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 31

Art. 31. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE La paga sara' corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabile mensilmente. In caso che l'Azienda ne ritardi di oltre dieci giorni il pagamento decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella, misura del 2 per cento in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; in tal caso il lavoratore avra' anche facolta' di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non potra' mai superare il 10 per cento della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 32

Art. 32. RECLAMI SULLA PAGA Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata, sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta dovra' essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provveda perde ogni diritto di reclamo per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Gli eventuali errori di calcolo dovranno essere contestati dal lavoratore entro e non oltre quinto giorno da quello della corresponsione della retribuzione affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al conguaglio delle eventuali differenze. I reclami per gli eventuali errori concernenti gli elementi che compongono la retribuzione dovranno essere resi noti dal lavoratore alla direzione dell'azienda al piu' presto possibile.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 33

Art. 33. MENSE AZIENDALI Tenuto conto della grande varieta' di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennita' sostitutive finora corrisposte al lavoratore; salva la facolta' di eventuali accordi locali o aziendali sulla materia.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 34

Art. 34. DOVERI DEL LAVORATORE Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare: 1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio. L'imprenditore, a sua volta, non potra', con speciali convenzioni, restringere la ulteriore attivita' professionale del suo lavoratore dopo cessato il rapporto contrattuale al di la' dei limiti segnati nel precedente comma e dall'[art. 2125 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2125); 4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 35

Art. 35. CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE Il lavoratore dovra' conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni, ed in genere tutto quanto viene a lui affidato. L'azienda dovra' porre il lavoratore in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna. Il lavoratore e' responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e rispondera' delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovra' interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua proprieta'. Nessuna modifica potra' essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l'autorizzazione della direzione dell'Azienda o di chi per essa. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore prima di lasciare lo stabilimento dovra' riconsegnare tutto cio' che gli era stato affidato; qualora non lo restituisse in tutto od in parte l'azienda trattera' l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennita' spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo. Qualora il lavoratore lavorasse con utensili di sua proprieta' l'azienda, dovra' corrispondergli una indennita' di consumo ferri la cui misura verra' stabilita dallo Organizzazioni territoriali. L'Azienda ha sempre facolta' di sostituire con propri utensili quelli di proprieta' del lavoratore e in tal caso non corrispondera' piu' l'indennita' di cui al comma precedente.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 36

Art. 36. VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO Il lavoratore non puo' rifiutare la visita di inventario e di controllo disposta dalla direzione dello stabilimento per gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e i materiali affidategli.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 37

Art. 37. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrita' ed in modo da salvaguardare la incolumita' dei lavoratori, curando l'igiene, l'areazione, illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e cio' nei termini di legge; cosi' come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocivita'. Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 38

Art. 38. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni; e) licenziamento con indennita' di anzianita' ma senza preavviso; f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 34 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.). Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle completate nei punti a), b), c) e d), non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f). Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che provochi all'Azienda grave documento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso il lavoratore.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 39

Art. 39. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due, parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e della categoria cui appartiene il lavoratore: Anni di servizio 1ª categoria 2ª categoria fino a 2 anni compiuti............... 1/2 mese 1/2 mese oltre i 2 e fino a 5 anni compiuti... 1 mese e 1/2 1 mese oltre i 5 e fino si 15 anni compiuti. 2 mesi 1 mese e 1/2 oltre i 15 anni compiuti............. 2 mesi e 1/2 2 mesi I termini di disdetta decorrono dalla meta', o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del rapporto di preavviso in caso di licenziamento, l'azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenza dell'azienda. Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni, saranno normalmente comunicate per iscritto. Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennita' e' computato nell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di anzianita'.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 40

Art. 40. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non causato da provvedimento disciplinare, al lavoratore compete per l'anzianita' maturata successivamente all'attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria speciale, e in ogni caso non prima del 1 gennaio 1945, una indennita' nella misura di 15/30 della retribuzione mensile per ciascun no degli anni di anzianita' di servizio fino al 31 dicembre 1956 e di 20/30 per ciascuno degli anni di anzianita' di servizio prestato successivamente al 1 gennaio 1957. La liquidazione dell'indennita' verra' fatta in base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Trascorso il primo anno di servizio la frazione verra' conteggiata per dodicesimi. Ai fini dell'indennita' di cui al presente articolo, la anzianita' di servizio maturata anteriormente alla data di attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria speciale sara' considerata utile nella misura del 30%, come da art. 5. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, nonche' l'indennita' di contingenza. Se il lavoratore e' remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo anno, o, se il lavoratore non abbia compiuto un anno di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 41

Art. 41. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Al lavoratore dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' per il licenziamento di cui all'articolo 40: 50 per cento per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 100 per cento per anzianita' di servizio superiore a 5 anni. L'intera indennita' di anzianita' per licenziamento e' dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60°, anno di eta', se uomo, e del 55° anno di eta', se donna, o per malattia od infortunio, nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio gravidanza e puerperio.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 42

Art. 42. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte del lavoratore le indennita' di cui agli artt. 39 e 40 (preavviso-licenziamento) saranno corrisposte giusta le disposizioni previste nell'[art. 2122 Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 43

Art. 43. CERTIFICATO DI LAVORO Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'Azienda, dovra' consegnare al lavoratore che ne rilascera' ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati. Ai sensi dell'[art. 2124 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124), l'azienda dovra' rilasciare al lavoratore, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempre che non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate. Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, essa dovra' rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 44

Art. 44. COMMISSIONI INTERNE Per i compiti delle Commissioni interne e dei delegati di impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 45

Art. 45. ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 46

Art. 46. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Ai lavoratori che sono membri di Organi Direttivi Confederali, delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle gia' citate Organizzazioni, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, all'Azienda, cui il lavoratore appartiene.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 47

Art. 47. RECLAMI E CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' di accordo diretto tra e parti interessate per eventuali reclami, nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'Azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria. Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali, e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 48

Art. 48. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Ferma restando la inscindibilita' di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli al lavoratore attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto decorre dal 1 luglio 1959 e avra' durata sino al 31 dicembre 1961. Esso sara' rinnovabile di anno in anno se non verra' disdetto da una delle parti 3 mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata con R. R. In caso di disdetta il presente contratto restera' in vigore fino a che non sia sostituito da successivo contratto nazionale.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-Tabella

TABELLA DELLE PAGHE MINIME MENSILI CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE Paga minima mensile Parte di provvedimento in formato grafico

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