DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1045
Art. 55. DISPOSIZIONI FINALI Qualora dalla Federazione italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e delle industrie Affini, dalla Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, e dalla Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno, siano concordate con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto tra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso Organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria italiana.
CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-Tabelle
TABELLE DELLE RETRIBUZIONI MINIME ORARIE Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI DELLE INDUSTRIE DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO (testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 21 luglio 1959) DATA DI STIPULAZIONE E COSTITUZIONE DELLE PARTI L'accordo per la revisione del contratto nazionale di lavoro per gli impiegati delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, e' stato stipulato il 21 luglio 1959 tra le organizzazioni nazionali cosi' costituite: la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO rappresentata dal Presidente cav. del lavoro Alessandro Colli assistito dal dott. Teodoro Albanese e da una commissione composta dei sigg.: Achille Rossi, Giuseppe Moncosu, Mario Jori, Carlo Pistoia, Aldo Rava, Dino Stefani, Augusto Mussato, Mario Ricci, Antonio Petracco, Renato Gressani, Italo Ramorino, Franco Del Guerra, Elbano Bettini, Nicolo' Tucci, Mario Giovene, Vincenzo Borrello, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona dell'avv. Antonio Zanini; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.) rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio e dai Segretari sigg.: Arvedo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali sigg.: Alfredo Messere e Luigi Sbarra, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del dott. Paolo Cavezzali, Segretario Confederale e del sig. Mario Pinna; la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO (F.E.N.E.A.L.) rappresentata dal Segretario responsabile dott. Giordano Gattamorta, dal dott. Natale Petitti della Segreteria Nazionale e dal sig. Cervellera Nicola del Comitato Direttivo, con l'assistenza della U.I.L. nella persona del dott. Raffaele Vanni Segretario Confederale. Identico accordo e' stato stipulato, sotto la stessa data, fra la Federazione italiana Industrie del Legno e del Sughero e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (C.I.S.N.A.L.). A seguito delle modifiche apportate col predetto accordo, il testo del contratto nazionale risulta aggiornato come segue, con decorrenza 1 luglio 1959. SFERA DI APPLICAZIONE Il presente contratto si applica alle Aziende esercenti le attivita' di produzione sotto elencate: Mobili - Infissi, serramenti e avvolgibili - Tappezzerie - Bigliardi - Carpenteria e carpenteria navale Carri e carrozze - Botti e fusti dogati - Articoli sportivi - Tranciati e compensati - Pipe e abbozzi per pipe - Cornici - Aste dorate e comuni - Sediame comune curvato - Torneria - Articoli da disegno e didattici - Articoli igienico-sanitari - Articoli casalinghi- Ghiacciaie - Mobili ed articoli vari di arredamento in legno giunco e vimini. Pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - Forme per calzature - Tacchi - Cambrioni - Ceppi per zoccoli e fondi per calzature - Imballaggi e cesti di legno - Rivestimenti fiaschi e damigiane - Manici da frusta - Bastoni - Segherie - Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro - Pannelli e prodotti in genere di legno sfibrato e ricostituito - Manufatti di legno in genere - Trattamento e conservazione del legno - Farina e lana di legno - Manufatti, granulati e agglomerati di sughero. Sono escluse dall'applicazione del presente contratto quelle segherie che per la loro organizzazione tecnica costituiscono, nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento di altre lavorazioni forestali (asciati - traverse - pali - puntelli - carbone; ecc.). Chiarimento a verbale. Resta inteso che per le segherie di cui al precedente capoverso sara' provveduto con contratto a parte. TABELLA DEGLI STIPENDI I minimi di stipendio mensile - riportati nelle due tabelle allegate al presente contratto del quale formano parte integrante - sono quelli risultanti dai minimi di cui al precedente contratto 22 novembre 1950 maggiorati del 6,50 per cento, con arrotondamento alle 50 lire superiori. Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sara' specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria alla quale l'impiegato viene assegnato a norma dell'art. 3 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico relativo; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. Per il collocamento si seguono le norme di legge sulla domanda e offerta di lavoro relative agli impiegati. All'atto dell'assunzione l'impiegato dovra' presentare i seguenti documenti: 1) carta di identita' o documento equivalente; 2) libretto di lavoro; 3) tessere e libretto per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso; 4) stato di famiglia ed altri documenti richiesti da particolari disposizioni; 5) dichiarazione, a pena di decadenza, delle eventuali benemerenze nazionali, da documentare nel piu' breve tempo possibile, specificando se l'impiegato abbia goduto precedentemente dei benefici relativi presso altre aziende.
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Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'articolo 36 si considera come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore ai 3 anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio oppure in riferimento alla pur protratta cessazione della attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamento. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
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Art. 3. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI Gli impiegati sono classificati come sotto indicato in categorie distinte a seconda della natura delle mansioni richieste ed esplicate: 1ª Categoria, tecnici-amministrativi. - Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dai dirigenti aziendali o comunque con equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza. 2ª Categoria, tecnici-amministrativi. - Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati con mansioni di concetto. 3ª Categoria, tecnici-amministrativi: gruppo A - Appartengono al gruppo A della 3ª categoria gli impiegati con mansioni d'ordine; gruppo B - Appartengono al gruppo B della 3ª categoria gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedono alcuna, particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio. Il laureato e il diplomato di scuole medie superiori, in specialita' tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, non puo' essere assegnato a categoria inferiore alla 2ª.
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Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati di prima categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova e' ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati: a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'. L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego puo' aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne' l'obbligo dell'indennita' di licenziamento. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita' di servizio decorrera' dal giorno dell'assunzione stessa. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi dei diritti previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza le quali, pero', dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda, e' tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di prima categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di 2ª o 3ª categoria. In tutti gli altri casi l'azienda e' tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
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Art. 5. PASSAGGIO DI MANSIONI In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda. Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di 1ª categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passera' senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alla 1ª categoria e di 8 mesi per il passaggio alle altre categorie. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, ecc., non da' luogo al passaggio di categoria salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni. All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti la categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso d'importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.
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Art. 6. CUMULO DI MANSIONI Agli impiegati ai quali vengono affidate, con carattere di continuita', mansioni pertinenti a diverse categorie o gruppi, sara' attribuita la categoria o il gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' questa ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo.
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Art. 7. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari ad un anno per ogni 3 anni compiuti di anzianita' con la qualifica di operaio.
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Art. 8. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA SPECIALE (EQUIPARATI) ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA In caso di passaggio dell'equiparato alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'equiparato avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una, maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari a 8 mesi per ogni due anni compiuti di anzianita' con la qualifica di equiparato.
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Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue. Tuttavia ciascuna ora di lavoro prestato oltre le 44 ore e fino alle 48 ore settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue, verra' compensata, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione del 50% della quota oraria di retribuzione globale. L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero l'impiegato nel pomeriggio del sabato. Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli ultimi giorni della settimana, purche' non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potra' avvenire oltre le 8 ore giornaliere. Per l'impiegato la cui prestazione e' direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, puo' essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.
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Art. 10. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI - MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 9. E' considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6 del mattino. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'art. 12. Nessun impiegato puo' esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: lavoro straordinario diurno (feriale) . . . . . . . . . . . . . . 25% lavoro straordinario notturno (feriale) . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro notturno compreso in turni avvicendati . . . . . . . . . . 15% lavoro notturno non compreso in turni avvicendati . . . . . . . . 30% lavoro in giorni festivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro straordinario festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% lavoro domenicale con riposo compensativo . . . . . . . . . . . . 10% Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui allo art. 28 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario e festivo all'impiegato competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
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Art. 11. RIPOSO SETTIMANALE L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato. In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'impiegato avra' diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell'art. 10 per il lavoro festivo sempreche' non sia stato preavvisato entro il terzo giorno precedente.
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Art. 12. FESTIVITA' Sono considerati festivita': a) le domeniche e i giorni i riposo compensativo; b) le quattro festivita' nazionali del 2 giugno, del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre; c) 1 gennaio (Capo d'Anno); 6 gennaio (Epifania); 19 marzo (S. Giuseppe); (Ascensione) mobile; (Corpus Domini) mobile; 29 giugno (S. Pietro e Paolo); 1 novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (S. Natale); 26 dicembre (S. Stefano); (Lunedi di Pasqua) mobile; d) la ricorrenza del S. Patrono della localita' dove ha, sede lo stabilimento. Il trattamento economico relativo alle festivita' nazionali sara' quello stabilito dalle norme di legge. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali, saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora una, delle festivita' elencate ai punti b), c) e d) del primo comma cada di domenica, agli impiegati e' dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita', anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo.
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Art. 13. SOSPENSIONI DI LAVORO Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianita' di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.
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Art. 14. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 9 del presente contratto, disposto dall'azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile, la contingenza o l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
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Art. 15. TRASFERIMENTI All'impiegato che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta o sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli ecc.). Inoltre quale indennita' di trasferimento gli verra' corrisposto, se capo famiglia una somma pari ad una mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza), se senza congiunti a carico una somma pari a mezza mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza). Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione dello impiegato nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'. Qualora in relazione al trasferimento l'impiegato, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fitto, sempreche' questo sia denunciato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.), debba, corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda. L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennita' di anzianita', al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva, ed ai ratei maturati delle ferie e della 13ª mensilita', diversamente il trasferimento si intende revocato, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria sia, stato espressamente stabilito all'atto dell'assunzione il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetta il trasferimento sara' considerato dimissionario. All'impiegato che chieda il trasferimento per sue necessita' non competono le indennita' di cui sopra.
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Art. 16. TRASFERTA All'impiegato in missione per esigenze di servizio, la azienda corrispondera', oltre alla normale retribuzione mensile: a) rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalita', quando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreche' siano autorizzate e comprovate; d) una indennita' di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza). L'indennita' di cui al punto d) non sara' dovuta nei caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennita' verra' corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita', di cui alla lettera d) dopo il primo mese verra' corrisposta nella misura del 20%. Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente dell'impiegato, l'eventualita' indennita' di missione potra' essere concordata direttamente con l'azienda. L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulera' con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi allo impiegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
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Art. 17. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolga normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati e il perimetro del piu' vicino centro disti oltre 5 km, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.
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Art. 18. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Ai lavoratori che per ragioni di lavoro, vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali. Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
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Art. 19. CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.
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Art. 20. SERVIZIO MILITARI La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione dei servizio militare. L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva che all'atto della chiamata risulti in forza presso la azienda da almeno un anno, ha diritto alla decorrenza dell'anzianita'. Ai fini del computo della indennita' di anzianita' utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dai presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sara' computato come anzianita' di servizio sempreche' l'impiegato chiamato alle armi presti almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi. Se l'impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennita' competentigli a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, ne' il diritto alla relativa indennita' sostitutiva. Sia per quanto riguarda: il richiamo alle armi, sia per la chiamata per adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono contemplate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia. Per il trattamento in caso di richiamo alle armi si riporta in calce l'art. 1 della vigente legge 10 giugno 1940. (1)
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Art. 21. TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO In caso di malattia l'impiegato deve avvertire la azienda entro il giorno successivo l'assenza e inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza, verra' considerata ingiustificata. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di fiducia. In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia od infortunio, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: a) sei mesi per anzianita' di servizio fino a tre anni compiuti; b) nove mesi per anzianita' di servizio oltre tre anni e fino a sei anni compiuti; c) dodici mesi per anzianita' di servizio oltre i sei anni. L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento: per l'anzianita' di cui al punto a): intera retribuzione globale per i primi due mesi; meta' retribuzione globale per i 4 mesi successivi; per l'anzianita' di cui al punto b): intera retribuzione globale per i primi 3 mesi; meta', retribuzione globale per i sei mesi successivi; per l'anzianita' di cui al punto c): intera retribuzione globale per i primi 4 mesi; meta' retribuzione globale per gli otto mesi successivi. L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrispondera' all'impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso puo' risolvere il rapporto di impiego con diritto alla sola indennita' di anzianita' per licenziamento. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda a licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali. Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per gli impiegati, valgono le norme regolanti la materia. Agli effetti del presente articolo e' considerata malattia anche l'infermita' derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria. L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianita' di servizio a tutti gli effetti (indennita' di anzianita' per licenziamento, dimissioni, ferie, tredicesima mensilita', ecc.).
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Art. 22. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Ferme restando le disposizioni di cui alle [leggi 26 agosto 1950, n. 860 e 23 maggio 1951 n. 394](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-05-23;394) sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve corrispondere all'impiegata, durante il periodo di conservazione del posto l'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e meta' retribuzione globale per il 5° e 6° mese. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo. Pertanto e' in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo. Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 e partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino piu' favorevoli all'impiegata. L'assenza per gravidanza e puerperio nei limiti del periodo fissato per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti (indennita' di anzianita' per licenziamento e per dimissioni, ferie, festivita', tredicesima mensilita', ecc.).
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Art. 23. CONGEDO MATRIMONIALE All'impiegato che contrae matrimonio sara' concesso un permesso di 14 giorni lavorativi con decorrenza della normale retribuzione. Tale permesso non sara' computato quale periodo di ferie annuali, ne' potra' essere considerato come periodo di preavviso.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 24
Art. 24. ASSENZE E PERMESSI Le assenze debbono essere giustificate al piu' tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. Sempreche' ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentira' all'impiegato, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso. Tali brevi permessi non saranno computati in conto ferie.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 25
Art. 25. FERIE L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a: giorni 15 lavorativi in caso di anzianita' da 1 a 2 anni; giorni 20 lavorativi in caso di anzianita' da oltre 2 anni e sino a 8 anni; giorni 25 lavorativi in caso di anzianita' da oltre 8 anni e sino a 18 anni; giorni 30 lavorativi in caso di anzianita' oltre i 18 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo. L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze dell'azienda e dell'interesse dell'impiegato. Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usarli, sia, per il rientro in sede che per il ritorno dalla localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento previsto dall'art. 16 del presente contratto. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella localita' di riposo, non verra' computato nelle ferie. La risoluzione del rapporto d'impiego per qualsiasi motivo da' diritto al compenso per le ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'annata l'impiegato non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di anzianita' maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno della assunzione. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 26
Art. 26. TREDICESIMA MENSILITA' A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita, dall'impiegato stesso. La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego, durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso la azienda. Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 27
Art. 27. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 12 bienni per ogni categoria. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici gia' maturati, eccettuati quelli previsti dalla norma transitoria in calce al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' si effettuera' a termini di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Agli impiegati verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta' e di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianita' ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici gia' maturati) restera' invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato del riporto del 50% degli scatti di cui alla parte prima del presente comma. Il passaggio dal gruppo B al gruppo A della 3ª categoria non costituisce passaggio di categoria agli effetti del precedente comma. Norma transitoria. Gli importi degli aumenti periodici di anzianita' maturati anteriormente al 14 giugno 1952 sono - con decorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto - consolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 (art. 3) e 12 giugno 1954 (art. 8); TABELLA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U104500200270110001&dgu=1960-10-06&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-06&art.codiceRedazionale=060U1045)
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 28
Art. 28. ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione dell'impiegato e' costituita dai seguenti elementi: a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); b) indennita' di contingenza; c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato; d) tredicesima mensilita'. L'impiegato puo' anche essere rimunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazioni agli utili nonche' con premi di produzione ed in tali casi gli sara' garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella localita' ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del merito e dell'eta' dell'impiegato, nonche' del grado e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra' essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno. Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria dello stipendio mensile di cui ai punti a) e c) si divide lo stipendio stesso rispettivamente per 25 (venticinque) e per 175 (centosettantacinque). Chiarimento a verbale: Ai fini della determinazione delle quote orarie e giornaliere dell'indennita' di contingenza, si fa riferimento alle aliquote convenzionali in vigore.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 29
Art. 29. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. In caso che l'azienda ne ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale, di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; in tal caso l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non potra' mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 30
Art. 30. INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di danaro per riscossioni e pagamenti con responsabilita' per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza, e della indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di Credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 31
Art. 31. MENSA Tenendo conto della varieta' delle situazioni in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennita', sostitutive finora corrisposte agli impiegati; salva la facolta' di eventuali accordi locali o aziendali.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 32
Art. 32. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto; nonche' le disposizioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio. L'imprenditore a sua volta; non potra' con speciali convenzioni restringere la ulteriore attivita' professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di la' dei limiti segnati nel precedente comma. 4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 33
Art. 33. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni; e) licenziamento con indennita' di anzianita' ma senza preavviso; f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c) (ad esempio non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 32 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.). Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f). Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo avvolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 34
Art. 34. BENEMERENZE NAZIONALI Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano gia' goduto della concessione, verra' riconosciuta agli effetti del preavviso o della indennita' di licenziamento, una maggiore anzianita' convenzionale nella seguente misura: 1) mutilati ed invalidi di guerra, 1 anno; 2) ex combattenti che abbiano prestato servizio, almeno per 6 mesi, presso reparti mobilitati in zona di operazione o ad essi parificati a norma di legge, 6 mesi; 3) decorati al valore, decorati dell'ex Ordine militare di Savoia (secondo la denominazione odierna), promossi per merito di guerra, feriti di guerra, 6 mesi. Le predette anzianita' sono cumulabili. La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianita' deve, a norma dell'art. 1 del presente contratto, essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dall'Autorita', Militare, nonche' integrata, dalla prova di mancato godimento precedente.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 35
Art. 35. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e della categoria cui appartiene l'impiegato: Anni di servizio 1ª categoria 2ª categoria 3ª categoria fino a 5 anni.......... 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese oltre i 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 oltre i 10 anni........ 4 mesi 2 mesi e 1/2 2 mesi I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del rapporto di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennita', e' computato nell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di anzianita'.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 36
Art. 36. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 33 si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' verra', al momento del licenziamento, liquidata in base alle norme del [R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1945 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa, comprende la indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati e accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuito personale" per i quali varra' la norma dell'art. 2 del presente contratto; c) per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1946 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' di anzianita' verra' fatta sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche la tredicesima mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o compartecipazioni agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di anzianita', le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 38 del presente contratto.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 37
Art. 37. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' per licenziamento di cui all'art. 36: 50% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 100% per anzianita' di servizio superiore a 5 anni. L'intera indennita' di anzianita' per licenziamento e' dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomo, e del 55° anno di eta', se donna, o per malattia od infortunio ai sensi dell'art. 21, nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 38
Art. 38. PREVIDENZA Agli effetti della previdenza le aziende si atterranno alle norme di cui all'art. 25 del contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937, per gli impiegati dell'industria, e del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali ulteriori modificazioni attuate o da attuarsi mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 39
Art. 39. INDENNITA' IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA' PERMANENTE In caso di morte dell'impiegato spettera' al coniuge od ai congiunti non oltre il 4° grado viventi a suo carico, o, in difetto, ai testamentari, il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennita' di licenziamento e di preavviso) a termine degli artt. 35 e 36 fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie); non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 38 del presente contratto. Il datore di lavoro potra' chiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorieta', a norma di legge. In caso di morte o di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidita' permanente per gli impiegati che non abbiano raggiunto il 10° anno di servizio, si applicano le disposizioni del [D.L.L. 1 agosto 1945, n. 708](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1945-08-01;708) ed eventuali successive modificazioni.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 40
Art. 40. CERTIFICATO DI LAVORO E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro; l'azienda dovra' consegnare all'impiegato, che ne rilascera' ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati. Ai sensi dell'[art. 2124 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124) l'azienda dovra' rilasciare all'impiegato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate. Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'impiegato una dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 41
Art. 41. COMMISSIONI INTERNE Per i compiti delle Commissioni Interne, o dei Delegati di impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 42
Art. 42. ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e' del godimento delle ferie.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 43
Art. 43. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Agli impiegati che sono membri di organi direttivi Confederali, delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle gia' citate Organizzazioni, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, alla azienda cui l'impiegato appartiene.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 44
Art. 44. RECLAMI E CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni Interne, previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti, o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sara' sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e la applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 45
Art. 45. NORME GENERALI E SPECIALI Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato. Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni Nelle aziende che abbiano piu' di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale, sara' consegnata, a cura dell'azienda, a ciascuno impiegato.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 46
Art. 46. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 47
Art. 47. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dall'impiegato.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-art. 48
Art. 48. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto decorre dal 1 luglio 1959 ed avra' durata sino alla data del 31 dicembre 1961. Il contratto stesso sara' rinnovabile di anno in anno se non verra' disdetto da una delle parti 3 mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata con R.R. In caso di disdetta il presente contratto restera' in vigore fino a che non sia sostituito da successivo contratto nazionale.
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-Tabelle
TABELLE DEGLI STIPENDI MINIMI MENSILI Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA INTERMEDI DELLE INDUSTRIE DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO (testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 21 luglio 1959) DATA DI STIPULAZIONE E COSTITUZIONE DELLE PARTI L'accordo per la revisione del c.c.n.l. per gli appartenenti alla qualifica intermedi delle industrie di prodotti del legno e del sughero, e' stato stipulato il 21 luglio 1959 fra le organizzazioni nazionali cosi' costituite: la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO rappresentata dal Presidente cav. del lav. Alessandro Gotti assistito dal dott. Teodoro Albanese e da una Commissione composta dei sigg. Achille Rossi, Giuseppe Mancosu, Mario Jori, Carlo Pistoia, Aldo Rara, Dino Stefuni, Augusto Mussalo, Mario Ricci, Antonio Petracco, Renato Grassini, Italo Ramorino, Franco Del Guerra, Elbano Bettini, Nicolo' Tucci, Mario Giovene, Vincenzo Borrello, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona dell'avv. Antonio Zanini; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio e dai Segretari sigg.: Arvedo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.O.A.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali sigg. Alfredo Messere e Luigi Sbarra, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del dott. Paolo Cavezzali Segretario Confederale e del sig. Mario Pinna; la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO (F.E.N.E.A.L.) rappresentata dal Segretario responsabile dott. Giordano Gattamorta, dal dott. Natale Petitti della Segreteria Nazionale e dal sig. Cervellera Nicola del Comitato Direttivo, con l'assistenza della U.I.L. nella persona del dott. Raffaele Vanni Segretario Confederale. Identico accordo e' stato stipulato, sotto la stessa data, fra la Federazione italiana Industrie del Legno e del Sughero e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (C.I.S.N.A.L.). A seguito delle modifiche apportate col predetto accordo, il testo del contratto nazionale risulta aggiornato come segue, con decorrenza 1 luglio 1959. SFERA DI APPLICAZIONE Il presente contratto si applica alle Aziende esercenti le attivita', di produzione sotto elencate: Mobili - Infissi, serramenti e avvolgibili - Tappezzerie - Bigliardi - Carpenteria e carpenteria navale - Carri e carrozze - Botti e fusti dogati - Articoli sportivi - Tranciati e compensati - Pipe e abbozzi per pipe - Cornici - Aste dorate e comuni - Sediame comune e curvato - Torneria - Articoli da disegno e didattici - Articoli Igienico Sanitari - Articoli casalinghi - Ghiacciaie - Mobili ed articoli vari di arredamento in legno, giunco e vimini - Pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata, dalle stesse ditte produttrici - Forme per calzature - Tacchi - Cambrioni - Ceppi per zoccoli e fondi per calzature - Imballaggi e cesti di legno - Rivestimenti fiaschi e damigiane - Manici da frusta - Bastoni - Segherie - Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro - Pannelli e prodotti in genere di legno sfibrato e ricostituito - Manufatti di legno in genere - Trattamento e conservazione del legno - Farina e lana di legno - Manufatti granulati e agglomerati di sughero. Sono escluse dall'applicazione del presente contratto quelle segherie che per la loro organizzazione tecnica costituiscono, nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento di altre lavorazioni forestali (asciati traverse - pali - puntelli - carbone ecc.). TABELLA DELLE PAGHE I minimi di paga mensili - riportati nella tabella allegata al presente contratto del quale formano parte integrante - sono quelli risultanti dai minimi di cui al precedente contratto 20 dicembre 1956 maggiorati del 6,25% con arrotondamento alle 50 lire superiori. Art. 1. CRITERI DI APPARTENENZA Appartengono alla categoria speciale i lavoratori i quali esplicano mansioni tali che, pur non presentando tutti i requisiti per conferire la qualifica di impiegato, comportano ha esecuzione di compiti superiori a quelli degli operai classificati nella categoria massima e non consentono di prestare lavoro manuale o lo consentono, ma non con l'abituale continuita': a) perche' e' loro conferita responsabilita' e fiducia che non sono normalmente attribuite agli operai; b) perche' guidano e controllano un gruppo di lavoratori con apporto di competenza tecnico-pratica. I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro i quali esplicano mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate. Negli altri casi i lavoratori saranno assegnati alla seconda categoria.
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Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione e' fatta tramite l'Ufficio di Collocamento in conformita' alle norme di legge e agli eventuali accordi interconfederali. All'atto dell'assunzione l'azienda comunichera' per iscritto al lavoratore: a) la localita' alla quale e' destinato, b) la data di assunzione, c) la qualifica di appartenenza alla categoria speciale, la categoria alla quale e' assegnato e la relativa retribuzione iniziale. Per essere ammesso al lavoro il lavoratore e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro, 2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso, 3) carta di identita' o documento equivalente. E' in facolta' dell'azienda di chiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore a 3 mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio, a notificarne i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia.
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Art. 3. DONNE E MINORI Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.
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Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio del lavoratore, salvo diverso accordo scritto fra le parti, s'intende fatta con un periodo di prova non superiore ad un mese. Durante il periodo di prova e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso ne' relativa indennita' sostitutiva, e col pagamento della retribuzione per il periodo di servizio effettivamente prestato. In ogni caso la retribuzione che verra' corrisposta durante il periodo di prova non potra' essere inferiore al minimo contrattuale previsto per a categoria per la quale il lavoratore e' stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio, il lavoratore sara' ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 25 giorni successivi all'inizio della malattia o dell'infortunio. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera', confermato in servizio e la sua anzianita' decorrera' a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto.
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Art. 5. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO ALLA CATEGORIA SPECIALE In caso di passaggio alla categoria speciale nella stessa azienda, l'operaio ha diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo, con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre di una maggiore anzianita' convenzionale, ai soli effetti del computo della indennita' di anzianita' in caso di licenziamento, pari al 30% dell'anzianita' maturata con la qualifica di operaio nella stessa azienda. Agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni indennita' di anzianita' in caso di dimissioni, l'anzianita' di servizio maturata come operaio verra' computata per il 40%.
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Art. 6. DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI Qualora le donne vengano adibite a mansioni di particolare pertinenza degli uomini, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' loro corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
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Art. 7. PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda. Trascorso un periodo di mesi tre nel disimpegno delle mansioni di 1ª categoria, il lavoratore passera' senz'altro a tutti gli effetti alla detta categoria. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di 12 mesi. La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa ecc. non da' luogo al passaggio di categoria salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni. Al lavoratore comunque destinato a compiere mansioni inerenti la categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso d'importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.
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