DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1060
Art. 9. ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione del lavoratore e' costituita dai seguenti elementi: a) paga mensile (minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianita', eventuali aumenti di merito, eventuali altro eccedenze sul minimo contrattuale); b) Indennita' di contingenza'; c) eventuali indennita' continuative o di ammontare determinato; d) gratifica natalizia. Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria della paga mensile di cui ai punti a-) e e), si divide la paga stessa rispettivamente per 26 (ventisei) e per 180 (centottanta). Ai fini della determinazione delle quote orarie e giornaliere dell'indennita' di contingenza, si fa riferimento alle aliquote convenzionali in vigore.
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Art. 10. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO Come stabilito dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 (Alta Italia) e dall'art. 27 dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 (Centro-Sud), in caso di sospensione di lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 del contratto operai, disposto dall'azienda o dalle competenti autorita', la paga mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la contingenza e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni.
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Art. 11. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Il lavoratore, cui si applica la presente regolamentazione per l'anzianita' di servizio maturata dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda il gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) ha diritto, - indipendentemente da ogni aumento di merito, a dodici aumenti biennali nella misura del 5% per ciascun biennio di anzianita'. Tale aliquota e' calcolata sul minimo contrattuale mensile della categoria cui appartiene il lavoratore compresa l'indennita' di contingenza. Gli aumenti periodici di anzianita', gia' maturati o da maturare, non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito periodici maturati o da maturare. Pero' gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere calcolati perecentualmente sui minimi contrattuali in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel successivi comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria. In caso di passaggio dalla 2 alla la categoria, la anzianita' agli effetti degli aumenti periodici non verra' interrotta ma si fara' luogo alla ricalcolazione percentuale sui minimo della prima categoria degli scatti biennali gia', maturati. Besta quindi, confermato che il numero complessivo degli scatti biennali non potra' superare i dodici, anche nel caso di passaggio alla prima categoria. Nel caso di variazione del minimo contrattuale mensile di tali categorie l'importo predetto sara' rivalutato ricalcolandolo percentualmente sul nuovo minimo contrattuale. NORME TRANSITORIE ALL'ART. 11 1. - Per il lavoratore che prima della, data di applicazione degli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 e del 23 maggio 1946 svolgeva presso la stessa azienda le medesime mansioni che gli hanno dato titolo per la assegnazione alla qualifica speciale (gia' equiparati) si terra' conto del periodo di servizio prestato con le suddette mansioni successivamente al 1 gennaio 1939. La norma di cui al comma precedente si applica anche, nell'ipotesi in cui l'azienda, come effetto del passaggio a tale qualifica abbia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla liquidazione dell'indennita' di licenziamento. Resta precisato che il riconoscimento del maggior numero di aumenti periodici di anzianita' avra' decorrenza, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore del presente contratto, senza cioe' che si debba addivenire per il periodo anteriore a tale data alla corresponsione di differenze arretrate di retribuzione. 2. - Gli importi degli aumenti periodici di anzianita', maturati anteriormente al 1 giugno 1952 sono - con decorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto - consolidati nelle seguenti somme comprensive delle quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954.
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| ex I zona |ex II zona| ex III zona| ex IV zona
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CATEGORIA |uom. |donne|uom.|donne| uom.|donne | uom.|donne
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1ª categoria.........|1650 |1400 |1600|1400 |1550 | 1250 |1550 |1310
2ª categoria.........|1100 | 950 |1070| 920 |1050 | 900 |1050 | 900
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Art. 12. GRATIFICA NATALIZIA La gratifica natalizia di cui ai vigenti accordi interconfederali verra' corrisposta in misura ragguagliata ad una mensilita' di retribuzione globale di fatto percepita, dal lavoratore. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' computata come mese intero. La corresponsione della gratifica natalizia deve nor malmente avvenire alla, vigilia di Natale.
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Art. 13. FERIE Il lavoratore che abbia una anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo per ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a: giorni 15 per gli aventi anzianita' da 1 a 4 anni compiuti; giorni 20 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 4 e fino a 8 anni compiuti; giorni 25 per gli aventi anzianita' di servizio oltre gli 8 e fino ai 19 anni compiuti; giorni 30 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 19 anni compiuti. I giorni festivi di cui all'art. 8 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, secondo le esigenze di lavoro dell'azienda. Il periodo delle ferie deve avere normalmente carattere continuativo e, di norma, non deve avere inizio di domenica. Non e' ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie ed illeso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve, essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione. Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie. Il personale assunto nel corso dell'anno, in caso di ferie collettive avra' diritto alle ferie per l'anno stesso in rapporto ai mesi interi di servizio prestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata a questi effetti come mese intero. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usarli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie il trattamento di trasferta previsto dall'art. 24 del Contratto operai.
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Art. 14. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio sara' concesso al lavoratore cui permesso di tredici giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione s che sara' corrisposta, da parte della azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto di Previdenza Sociale o da quanto potranno disporre eventuali accordi interconfederali. Tale congedo non si computa nel periodo di ferie e di preavviso.
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Art. 15. TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO In caso di malattia o di infortunio il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza ed inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia del lavoratore da un medico di sua fiducia. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili, e' dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento: 1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti; 2) conservazione del posto per mesi 8 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 anni e fino a 12 anni compiuti; 3) conservazione del posto per mesi 10 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 12 anni e fino a 15 anni compiuti; 4) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni. Inoltre, durante l'interruzione di servizio per le cause in questione, il lavoratore ha diritto: primo caso: all'intera retribuzione per i primi due mesi e mezzo; alla meta' per ali altri tre mesi e mezzo successivi; secondo caso: all'intera retribuzione per i primi tre mesi e mezzo; alla meta' per gli altri quattro mesi e mezzo successivi; terzo caso: all'intera retribuzione per i primi quattro mesi e mezzo; alla meta' per gli altri cinque mesi e mezzo successivi; quarto caso: all'intera retribuzioni, per i primi cinque mesi e mezzo; alla meta' per altri sei mesi e mezzo successivi. L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto dall'azienda in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali ed assistenziali, oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda. Qualora la malattia perduri oltre il termine sopraindicato, e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore quanto gli compete in base alla, presente regolamentazione compresa l'idennita' sostitutiva del preavviso. Analogamente nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra i lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto su richiesta del lavoratore, con la corresponsione della indennita' di licenziamento di cui all'art. 17. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda a licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali. Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del lavoratore, si la rimando alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo.
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Art. 16. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto. Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento: fino a 5 anni di servizio compiuti: 1° categoria, mesi 1; 2ª categoria, mezzo mese; oltre i 5 anni di servizio e fino ai 10 compiuti: 1° categoria, mesi 1 e mezzo; 2ª categoria, mesi 1; oltre i 10 anni di servizio: la categoria, mesi 2 a mezzo; 2ª categoria, mesi 1 e mezzo. Per quanto concerne l'eventuale riconoscimento della anzianita' convenzionale agli effetti del preavviso si fl riferimento all'art. 5 del presente contratto. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta, al sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo della indennita' di licenziamento. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere ai lavoratore del permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
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Art. 17. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 43 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete, per la anzianita' maturata successivamente alla assegnazione alla qualifica speciale (gia' equiparati) ed in ogni caso non prima del 1 gennaio 1945 nelle province dell'Italia Settentrionale e del 1 aprile 1946 nelle province del l'Italia Centro-Meridionale, una indennita' di 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso l'azienda. Per l'anzianita' dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1951, l'indennita' di anzianita' verra' liquidata, per ogni anno di anzianita', nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile. Per l'anzianita' successiva al 1 gennaio 1952 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata, per ogni anno di anzianiti, nella misura dei 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile. La liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ivi compresa l'indennita' di contingenza. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi e le frazioni di mese, superiori a 15 giorni, rese uguali a mese intero.
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Art. 18. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, dopo compiuti due anni interi di servizio, verranno corrisposte al lavoratore le sottoindicate aliquote della indennita' di anzianita' di cui all'art. 17 del presente Contratto: a) 50% ai dimissionari che abbiano una anzianita' di servizio da oltre due anni fino a sei anni compiuti; b) 100% ai dimissionari che abbiano una anzianita' di servizio di oltre 6 anni. L'intera indennita' di anzianiti e dovuta al lavoratore, anche in caso di dimissioni, dopo il compimento del, sessantesimo anno di eta', se uomo, e cinquantacinquesimo anno di eta' se donna, sempre che abbia maturato almeno due anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, nonche' alle lavoratrici dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio e ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
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Art. 19. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni Interne o del Delegato d'Impresa sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.
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Art. 20. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nel contratto operai del 31 gennaio 1957, ad eccezione di quelle relative agli articoli 8, 14,15, 29, 41, 50.
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Art. 21. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto avra' decorrenza dal 1 ottobre 1957 ed avra' la durata di due anni da tale data; esso si intendera' prorogato tacitamente di anno in anno se non verra disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Visto, il Ministro per ti lavoro e la previdenza sociale SULLO
Accordo del 29 luglio 1959-Accordo
ACCORDO DEL 29 LUGLIO 1959 PER LA REVISIONE DEI MINIMI SALARIALI E STIPENDIALI DEGLI ADDETTI AL SETTORE DELLA CERAMICA Addi' 29 luglio 1959 Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sotto la presidenza del Sottosegretario on. Storochi assistito dai dottori Pistillo e Maffei; tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICHE DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal presidente dott. Angelo Lupi, assistito dal dott. Felice Sciomachen e dal rag. Renzo Rossi, rispettivamente segretario e vice segretario dell'Associazione stessa e dall'avv. Mario Cardellini, segretario della Delegazione di Roma, avvenuto, in rappresentanza delle aziende industriali, dei seguenti sigg.: dott. Francesco Biondo, rag. Clemente Codenazzi, cav. Mario Costi, dott. Giuseppe Cristini, dott. Giorgio Martini, dott. Ing. Renato Meregalli dott. Giacomo, Montefiore, dott. Guido Pessin geom. Giuseppe Tribuzio, dott. Carlo Vaccaci del dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione industriale Lombarda, del dott. Gastone Carini dell'Associazione degli Industriali della provincia di Forli, del dott. Alberto Morgantini dell'Unione Industriali di Cuneo; la Delegazione delle Aziende a Prevalente Partecipazione Statale, composta dai sigg.: dott. Giorgio Izzi, avv. Giancarlo Capecchi, dott. Filippo Forno; e la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI CERAMISTI E AFFINI, rappresentata dal segretario responsabile sig. Orazio Marchi e dai componenti la Segreteria Nazionale signori: Libero Lemmi, Silvano Libano, Primo Spangaro. Lelio Vaglini, con l'intervento della Delegazione dei lavoratori costituita dai sigg.: Luigi Battaglia, Giovanni. Bertolino, Mario Besozzi, Riccardo Beneveni, Pietro Biggi, Athos Bonaccorsi, Giovanni Bortoluzzi, Rodolfo Calzavara, Angela Capi, Oreste Casagrande, Livio Catelli, Giuseppe Ceccuti, Pietro Crevena, Ardelio Cerrettini, Lidia De Ambrogi, Teseo Deri, Mario Garlaschelli, Eligio Genesi. Giovanni Faccini Giro Ferrari, Giuseppe Ferrari, Dino Filippi, Gostante Lechi, Riccardo Legramandi, Luigi Magnani. Luigi Mammi, Carlo Murialdo, Lande Nizzi, Pietro Parodi, Otello Patrizi, Otello Petroni, Loris Quattrini, Mario Salvadori, Angelo Signorelli, Enrico Traiani, Giuliano Tralori, Pietro Verducci, Armando Zerbini; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, C.G.I.L., rappresentata dagli on.li Vittorio Foa, Luciano Romagnoli e dal sig. Eugenio Guidi; il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ABRASIVI VETRO CERAMICA E AFFINI, rappresentato dal suo segretario generale cav. uff. Alberto Alibiati, dai vice segretari nazionali sigg.: Giovanni Lazzeri e Lino Bortolin, con la par tecipazione dei rappresentanti dei vari sindacati provinciali di categoria sigg.: Giuseppe Buelli, cav. Enzo Daniele, Alfio Arcangeli, cav. Giuseppe Ninzoli, Enrico Berretta, Michele Calvi, rag. Erminio Galmarini, Augusto Bot, Gino Rossetti, Aldo De Ambroggi; con l'assistenza della CONFEDERIAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L. nella persona del segretario generale on. dott. Bruno Storti, del segretario generale aggiunto dott. Dianigi Coppo dal segretario dottore Paolo Cavezzali, con l'assistenza del comm. Ettore Azais e Mario Pinna; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI VETRO CERAMICA ABRASIVI, rappresentata dei segretario responsabile signor Giuliano Sommi, dai componenti la Segreteria nazionale sigg.: Cireno Bucciarelli e Gennaro Lanza, con la partecipazione di una delegazione dei lavoratori, e con l'assistenza della UNIONE ITALIANA DEI, LAVORO U.I.L. - Servizio Sindacale, rappresentata dal segretario confederale Raffaele Vanni e dai sigg. Sergio Cesare e Gaetano De Jcsu; Addi' 29 luglio 1959 Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sotto la presidenza del sottosegretario onorevole Storchi, assistito dai dottori Pistillo e Maffei; tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal presidente dott. Angelo Lupi, assistito dal dott. Felice Sciomachen, e dal rag. Renzo Rossi, rispettivamente segretario e vice segretario dell'Associazione stessa e dall'avv. Mario Cardellini, segretario della Delegazione di Roma, con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei seguenti sigg. dott. Francesco Biondo, rag. Clemente Codenuzzi, cav. Mario Costi, dott. Giuseppe Cristini, dott. Giorgio Martini, dott. ing. Renato Meregalli, dott. Giacomo Montefiore, dott. Guido Pessina, geom. Giuseppe Trivulzio, dott. ing. Carlo Vaccari e dal dott. Luigi Scagnolari della Associazione Industriale Lombarda, del dott. Gastone Carini della Associazione degli Industriali della provincia di Forli del dott. Alberto Morgantini dell'Unione Industriale di Cuneo; la DELEGAZIONE DELLE AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE, composta da sigg.; dott. Giorgio Izzi, avv. Giancario Capecchi, dott. Filippo Forno; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRO E DELLA CERAMICA (C.I.S.N.A.L.), rappresentata per delega del segretario nazionale sig. Giocondi dal sig. Bruno Scheggi. E' stato l'aggiunto il seguente accordo per la revisione dei minimi contenuti nelle tabelle retributive vigenti per gli operai, per gli addetti alle categorie speciali e per gli impiegati dipendenti dia Aziende industria della categoria della ceramica (escluso il settore degli abrasivi): OPERAI IMPIEGATI, ADDETTI ALLE CATEGORIE SPECIALI AUMENTO DEI 2% SUI MINIMI TABELLARI PRECEDENTEMENTE IN VIGORE Il presente accordo decorrera' dal 1 luglio c. a. ed avra' la durata fino al 31 dicembre 1961; esso si intendera' tacitamente prorogato alla scadenza, di anno in anno, se non verra' disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza stessa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le parti convengono inoltre di prorogare la validita' dei contratti collettivi nazionali normativi di lavoro degli operai, degli addetti alle categorie speciali e degli impiegati appartenenti alla industria dei settori della, ceramica, fino al 31 dicembre 1961 con l'intesa del tacito rinnovo, alla scadenza, dei contratti stessi, di anno ai anno, nel caso non siano stati disdettati da una delle parti con formalita' di cui al presente comma. Le parti si incontreranno entro il 10 settembre 1959 Per perfezionare le nuove tabelle dei salari e degli stipendi minimi, quali risultano dopo l'applicazione dello aumento sopra indicato. Letto, firmato, e sottoscritto. Parte di provvedimento in formato grafico
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