DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1060
Art. 4. CATEGORIE Gli impiegati si suddividono nelle categorie seguenti: 1ª Categoria. Appartengono alla prima categoria gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, aventi una specifica preparazione e capacita' professionale e che svolgono funzioni direttive nei limiti delle istruzioni impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda, o che comunque esplichino equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e responsabilita'. 2ª Categoria. Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati d'ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che svolgono mansioni di concetto in genere. 3ª Categoria - Gruppo "A". Appartengono alla 3ª categoria - gruppo "A", gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, svolgenti mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale. 3ª Categoria - Gruppo "B". Appartengono alla 3ª categoria - gruppo "B", gli impiegati amministrativi d'ordine d'ambo i sessi, che svolgono mansioni non richiedenti particolare preparazione e pratica d'ufficio.
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Art. 5. TRATTAMENTO LAUREATI E DIPLOMATI I laureati e diplomati di scuole medie superiori che verranno assunti quali impiegati, non potranno essere assegnati a categorie inferiori, rispettivamente alla 2ª ed alla 3ª - A, anche se al loro primo impiego. Gli stessi, previa presentazione dei documenti comprovanti il titolo di studio, possono, se gia' in servizio come impiegati, chiedere l'assegnazione alle categorie di cui sopra.
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Art. 6. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO L'operaio che passi alla qualifica di impiegato nella stessa azienda nella quale presta la propria opera, verra' liquidata di tutto quanto gli spetta fino al giorno del passaggio di qualifica, come in caso di licenziamento, e dal giorno della sua assunzione ex-novo ad impiegato gli verra' riconosciuta - per tenere conto del servizio precedentemente prestato - agli effetti del preavviso, della indennita' di anzianita', delle ferie e del trattamento di malattia, una anzianita' convenzionale come impiegato, pari a 6 mesi per ogni anno e mezzo di anzianita' maturata con la qualifica di operaio. Il riconoscimento della suddetta anzianita' convenzionale, non avra' luogo a favore del lavoratore, che, all'atto del passaggio di qualifica, non abbia maturato un'anzianita' di almeno 4 anni come operaio. All'operaio che, successivamente alla data di applicazione del presente contratto, consegna il passaggio alla categoria impiegatizia e nei cui confronti si interrompa, quindi, il decorso di qualche scaglione di anzianita' utile al conseguimento del premio di anzianita' di cui all'art. 41 del C.C.N. di lavoro 31 gennaio 1957 per gli operai della ceramica, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sottoindicate, al compimento del periodo interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica. La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che, al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria, da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a: tanti quindicesimi quanti sono gli anni di servizio maturati come operaio, se l'interruzione e' avvenuta nel primo scaglione; oppure, tanti ottavi quanti sono gli anni di servizio maturati come operaio, se l'interruzione e' avvenuta, nel corso del secondo scaglione; infine, tanti settimi quanti sono gli anni di servizio maturati come operaio, se l'interruzione e' avvenuta nel corso del terzo scaglione. Restando esclusi bene inteso i periodi per i quali vengono calcolati gli aumenti periodici di anzianita' di cui all'art. 16.
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Art. 7. PASSAGGIO DI QUALIFICA SPECIALE (EX EQUIPARATO) A QUELLA DI IMPIEGATO L'intermedio che passi alla qualifica di impiegato nella stessa azienda nella quale presta la propria opera, verra' liquidato di tutto quanto gli spetta fino al giorno del passaggio di qualifica, come in caso di licenziamento, e dal giorno della sua assunzione ex-novo ad impiegato gli verra' riconosciuta - per tener conto del servizio precedentemente prestato - agli effetti del preavviso, della indennita' di anzianita', delle ferie e del trattamento di malattia, una anzianita' convenzionale come impiegato, pari a 6 mesi per ogni anno e mezzo di anzianita' maturata con la qualifica speciale. Il riconoscimento della suddetta anzianita' convenzionale non avra' luogo a favore del lavoratore che, all'atto del passaggio di qualifica, non abbia maturato una anzianita' di almeno 3 anni con la qualifica speciale.
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Art. 8. MUTAMENTO DI MANSIONI In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione. Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di la categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passera' senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alla la categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, chiamata alle armi, richiamo alle armi per un periodo non superiore a sei mesi, aspettativa, ecc., non da' luogo al passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni. All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della categoria superiore, importo che in ogni caso deve essere almeno pari al 25 per cento della differenza intercorrente tra, i i minimi contrattuali delle due rispettive categorie.
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Art. 9. CUMULO DI MANSIONI Agli impiegati ai quali vengono affidate con carattere di continuita' mansioni pertinenti a diverse categorie o gruppi sara' attribuita la categoria o il gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza.
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Art. 10. ORARIO DI LAVORO Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le ore 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue. Tuttavia le ore di lavoro prestate oltre le 44 e fino alle 48 settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue, verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di tanti cento ottantesimi (1/180) dello stipendio minimo tabellare aumentato degli aumenti di merito per quanto sono le ore di servizio prestate. L'orario di lavoro dev'essere distribuito in modo da lasciare libero l'impiegato nel pomeriggio del sabato. Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere ricuperate a regime normale negli altri giorni della settimana purche' non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il ricupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potra' avvenire oltre le 8 ore giornaliere. Per l'impiegato la cui prestazione e' direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, puo' essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per gli operai. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.
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Art. 11. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'impiegato una altra giornata di riposo nel corso della settimana.
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Art. 12. FESTIVITA' NAZIONALI E GIORNI FESTIVI Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni di riposo settimanale compensativo; b) la festivita' nazionale del 2 giugno, le ricorrenze nazionali del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre; c) le festivita' di cui appresso: 1) Capodanno (1 gennaio) 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo); 4) Ascensione (mobile); 5) Corpus Domini (mobile); 6) SS. Pietro e Paolo 29 giugno); 7) Assunzione di Maria Vergine (15 agosto); 8) Ognissanti (1 novembre); 9) Immacolata Concezione (8 dicembre); 10) S. Natale (25 dicembre); 11) S. Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento o l'azienda; 12) S. Stefano (26 dicembre); 13) Lunedi di Pasqua. Per le festivita' di cui sopra non verra' corrisposto alcun particolare compenso, decorrendo pertanto la sola normale retribuzione. Qualora taluna delle festivita' di cui alle lettere b) e c) cada di domenica od in un altro giorno destinato a riposo settimanale compensativo, e' dovuta all'impiegato una giornata di retribuzione (1/26) in aggiunta alla retribuzione mensile. In caso di prestazioni di lavoro nelle festivita' di cui ai comma b) e c), in aggiunta alla normale retribuzione, verra' corrisposta all'impiegato la retribuzione per le ore di lavoro prestato, maggiorata della percentuale stabilita per il lavoro festivo di cui all'art. 13. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono venisse a coincidere con una delle ricorrenze di cui alle lettere b) e c), la sostituzione sara' concordata nell'ambito aziendale o territoriale.
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Art. 13. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al comma 1° dell'art. 10 (orario di lavoro) del presente contratto. E' considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festivita' nazionali e infrasettimanali previste dall'articolo 12 del presente contratto. Nessun impiegato puo' rifiutarsi di effettuare, nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. Il lavoro straordinario, notturno e festivo, deve essere autorizzato. Per il lavoro straordinario o notturno o festivo verranno conteggiate le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione, vale a dire: stipendio mensile (minimo contrattuale di categoria piu' aumenti periodici di anzianita' ed eventuale terzo elemento) diviso 180 e indennita' di contingenza giornaliera diviso otto: 1) Lavoro straordinario diurno............. 30% 2) Lavoro straordinario notturno........... 65% 3) Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)............................................ 65% 4) Lavoro notturno non compreso in turni... 40% 5) Lavoro notturno compreso in turni avvi- cendati......................................... 20% 6) Lavoro festivo.......................... 50% 7) Lavoro nei giorni domenicali per gli im- piegati lavoranti a turni avvicendati, nei due turni domenicali................................ 10% Le percentuali suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
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Art. 14. RETRIBUZIONE La retribuzione sara' corrisposta ad ogni fine mese colla specificazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. Nel caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata, mentre l'azienda e' tenuta a rilasciare all'interessato dichiarazione relativa alla differenza in contestazione. Nel caso che l'azienda ritardi oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente. Inoltre l'impiegato avra' facolta', volendolo, di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione dell'indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni, non potra' mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
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Art. 15. ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione dell'impiegato e' costituita dai seguenti elementi: a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); b) indennita' di contingenza ed eventuale terzo elemento; c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato; d) tredicesima mensilita'. L'impiegato puo' anche essere rimunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con partecipazioni agli utili nonche' con premi di prodazione ed in tali casi gli sara' garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella localita' ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del sesso, dell'eta' dell'impiegato, nonche' del grado e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra' essere comunque inferiore all'importo di complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b), c), del primo comma del presente articolo. Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo, corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno. Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b), c), del primo comma del presente articolo. Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria di retribuzione si divide la retribuzione mensile rispettivamente per 26 (ventisei) o per 180 (centottanta). Uguali coefficienti si adotteranno per determinare la quota giornaliera e la quota oraria dello stipendio propriamente detto di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo.
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Art. 16. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Dopo il compimento del ventesimo anno di eta' gli impiegati per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 12 bienni per ogni categoria. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici di anzianita' maturati successivamente al 1 giugno 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' per quanto riguarda le variazioni delle indennita' di contingenza, verra' effettuato al termine di ogni anno solare, sulla contingenza in atto al 31 dicembre, ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Agli impiegati attualmente in servizio, verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di eta' e di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per le stesso titolo. In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura del 60% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianita' ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici gia' maturati) restera' invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato del riporto del 60% degli scatti di cui al comma precedente. Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A della 3ª categoria) non costituisce passaggio di categoria agli effetti del precedente comma. (Vedi norme esplicative).
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Art. 17. TREDICESIMA MENSILITA' L'azienda corrispondera' all'impiegato una tredice. Una mensilita' d'importo pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato stesso. La corresponsione di tale mensilita', avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita', quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' computata come mese intero. Il periodo di prova seguito conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
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Art. 18. INDENNITA' MANEGGIO DENARO E CAUZIONI L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilita' per errore anche finanziario ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari all'8 per cento dello stipendio base di categoria piu' contingenza. Le somme eventualmente richieste agli impiegati a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
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Art. 19. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita', non esista possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, ed il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 Km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.
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Art. 20. TRASFERTE All'impiegato inviato in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Spettera' inoltre il rimborso, a piede di lista, delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo fra le parti. L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dall'azienda.
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Art. 21. TRASFERIMENTI L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni svolte nella localita' di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Acquisisce pero' quelle indennita' e competenze che siano in atto per gli impiegati nella nuova localita' di lavoro o che siano inerenti alle specifiche prestazioni a cui viene adibito. L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di anzianita' ed al preavviso, o alla relativa indennita' sostitutiva salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato, nel qual caso l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso non avra' diritto, in caso di licenziamento, ne' al preavviso ne' alla relativa indennita' sostitutiva. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, anche nella ipotesi avanti prevista, l'impiegato conserva pure il diritto al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva. All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute durante il viaggio per trasporto, vitto ed eventuale alloggio per se e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento, nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre una indennita' di trasferimento, commisurata a meta' della retribuzione mensile, qualora si tratti del trasferimento di impiegato celibe, senza congiunti a carico, ovvero della intera retribuzione mensile - oltre un giorno per ogni figlio a carico - quando si tratti di impiegato che si trasferisce con i congiunti a carico. I rimborsi e le indennita' di cui ai comma 3° e 4° vanno corrisposti sempreche' il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile dimora. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, stipulato anteriormente alla data di comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 3 mesi di pigione. All'impiegato che chieda il suo trasferimento non compete l'indennita' di cui sopra. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato tempestivamente per iscritto all'impiegato. Per i casi di trasferimento all'estero varranno i particolari accordi che interverranno fra le parti.
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Art. 22. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Le competenti Organizzazioni sindacali territoriali stabiliranno una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengono trasferiti in zona malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento, in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorita' sanitarie locali.
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Art. 23. FERIE L'impiegato ha diritto, dopo il primo anno compiuto di servizio prestato, e per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, pari a: giorni 15 in caso di anzianita' da un anno compiuto fino a due anni compiuti; giorni 20 in caso di anzianita' da oltre due anni fino a otto anni compiuti; giorni 25 in caso di anzianita' da oltre otto anni fino a diciotto anni compiuti; giorni 30 in caso di anzianita' di oltre diciotto anni. I giorni festivi di cui all'art. 12 che ricorrano nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo. Nel fissare l'epoca delle ferie sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto d'impiego nel corso dell'anno, all'impiegato - non in prova - saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennita' sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata a questi effetti come mese intero. L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso. Nel caso in cui l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese sostenute per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella localita' dove godeva le ferie stesse. A tale effetto l'impiegato sara' tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella localita' dichiarata. Non e' ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.
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Art. 24. ASSENZE E PERMESSI Le assenze, salvo motivo di forza maggiore, debbono essere giustificate all'azienda al piu' tardi entro il giorno successivo. All'impiegato che ne faccia, giustificata domanda, la azienda puo' accordare permessi di breve durata, con facolta' di non corrispondere, per tali periodi, la retribuzione. Non si fara' mai luogo a trattenuta dalla retribuzione quando il permesso sia richiesto per comprovate gravi necessita' familiari. Agli impiegati che dimostrino di seguire corsi di studio, verranno accordati, a richiesta, permessi nel limite strettamente necessario a sostenere gli esami. Anche per questi permessi non si fara' luogo a trattenuta sulla retribuzione.
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Art. 25. CONGEDO MATRIMONIALE In caso di matrimonio, all'impiegato sara' concesso un congedo di 14 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione mensile. Tale congedo non sara' computato nel periodo ferie annuali, ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso.
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Art. 26. PERMESSI E CARICHE SINDACALI Agli impiegati che sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno essere concessi brevi permessi, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le cariche sindacali e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni Territoriali degli Industriali, all'azienda da cui l'impiegato dipende.
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Art. 27. ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche direttive sindacali di segretario o dirigente nazionale nonche' di segretario o vice-segretario sia regionale, provinciale o comunale nelle organizzazioni dei lavoratori oppure chiamato a ricoprire la carica di sindaco nelle amministrazioni comunali, verra' concessa, se richiesta, una aspettativa per la durata della carica, fino ad un massimo di due anni complessivamente. Durante l'aspettativa per cariche pubbliche o sindacali l'anzianita' decorrera' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'. Nel caso di aspettativa non compete retribuzione
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Art. 28. TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO In caso di malattia l'impiegato deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza ed inviare alla azienda, stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia. In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di: a) 6 mesi per anzianita' di servizio fino a tre anni compiuti; b) 8 mesi per anzianita' di servizio oltre tre e fino a sei anni compiuti; c) 10 mesi per anzianita' di servizio oltre sei e fino a dieci anni compiuti; d) 12 mesi per anzianita' di servizio oltre I dieci anni. L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento: per le anzianita' di cui al punto a): intera retribuzione globale per i primi tre mesi meta' retribuzione globale per i tre mesi successivi; per le anzianita' di cui al punto b): intera retribuzione globale per i primi quattro mesi; meta' retribuzione globale per i quattro mesi successivi; per le anzianita' di cui al punto c): intera retribuzione globale per i primi cinque mesi; meta' retribuzione globale per i cinque mesi successivi; per le anzianita' di cui al punto d): intera retribuzione globale per i primi sei mesi: meta' retribuzione globale per i sei mesi successivi. In caso di ricaduta nella stessa malattia, entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo pari alla meta' dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto, per malattia e ricaduta, ed il relativo trattamento saranno: a) per anzianita' di servizio fino a tre anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9; di cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e 6 mesi a meta' retribuzione globale; b) per anzianita' di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 8 + 4 = 12 di cui 4 mesi ad intera retribuzione globale e 8 mesi a meta' retribuzione globale; c) per anzianita' di servizio oltre i 6 anni e fino a 10 anni compiuti: mesi 10 + 5 = 15; di cui 5 mesi ad intera retribuzione globale e 10 mesi a meta' retribuzione globale; d) per anzianita' di servizio oltre i 10 anni: mesi 12 + 6 = 18; di cui mesi 6 ad intera retribuzione globale e 12 mesi a meta' retribuzione globale. L'impiegato soggetto alla assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avra' diritto alla conservazione del posto: 1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennita' per inabilita' temporanea previsto dalla legge; 2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore. L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedenti quelli di cui ai punti a), b), c), e d), l'impiegato percepira' il normale trattamento assicurativo. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera' all'impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso puo' risolvere il rapporto d'impiego con diritto alla sola indennita' di anzianita' per licenziamento. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita' per licenziamento e per dimissioni. Per l'assistenza ed il trattamento in caso di malattia o infortunio per gli impiegati, valgono le norme regolanti la materia. Per gli impiegati coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si fara' luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso all'impiegato il trattamento piu' favorevole. Agli effetti del presente articolo e' considerata malattia anche l'infermita' derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria. L'assenza per malattia o di infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti (indennita' di anzianita' per licenziamento, per dimissioni, ferie, festivita', 13ª mensilita', ecc.).
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Art. 29. TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA' Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio e' quello previsto dalla [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860), sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative. (Vedi norme esplicative).
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Art. 30. SERVIZIO MILITARE La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva e richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto sino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, salvo che trattasi di richiami considerati di breve durata dalle vigenti disposizioni di legge. In difetto di rientro in azienda entro i termini previsti, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario. L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva che all'atto della chiamata risulti in forza presso la azienda da almeno un anno, ha diritto alla decorrenza dell'anzianita'. Ai fini del computo dell'indennita' di anzianita' e della anzianita' utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sara' computato come anzianita' di servizio, sempreche' l'impiegato chiamato alle armi presti almeno sei mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi. Se l'impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro, ha diritto a tutte le indennita' competentigli, a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, ne' il diritto alla relativa indennita' sostitutiva. Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo s'intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia. Per il trattamento in caso di richiamo alle armi valgono le vigenti disposizioni di legge.
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Art. 31. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO Come stabilito dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 30 marzo 1916 (Alta Italia) e dall'art. 27 dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 (Centro Sud), in caso di sospensione di lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 10 del presente contratto, disposte dall'azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la contingenza e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni.
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Art. 32. FONDO DI PREVIDENZA Nei riguardi della "Previdenza impiegati industria" ci si atterra' alle norme di cui all'art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del Contratto Collettivo 31 luglio 1938, contenente il regolamento della Previdenza stessa ed a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordo collettivo interconfederale o disposizioni di legge.
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Art. 33. MENSE AZIENDALI Tenendo conto della grande varieta' di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che per le mense aziendali o indennita' sostitutiva saranno mantenute le situazioni esistenti, senza escludere la possibilita' di esame locale o aziendale della materia.
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica-art. 34
Art. 34. REGOLAMENTI E NORME AZIENDALI Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato. Nelle aziende che abbiano piu' di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale, sara' consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.
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Art. 35. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare: 1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dalla azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonche' le istruzioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'[art. 8 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825~art8); 4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
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Art. 36. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravita' con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni; e) licenziamento con indennita' di anzianita' per dimissioni ma senza preavviso; f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c). Nel provvedimento di cui alla lettera c) incorre l'impiegato che commette infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c), d), non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f). Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
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Art. 37. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l'impiegato che abbia superato il periodo di prova: Anni di servizio Mesi di preavviso cat. 3 cat. 2 cat. 1 fino a 5 anni non compiuti. 1 11/2 3 da 5 a 10 anni non compiuti 11/2 2 4 oltre 10 anni.............. 2 3 5 I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. La parte che risolve il rapporto d'impiego senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie e sara' considerato utile agli effetti del computo dell'indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica-art. 38
Art. 38. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 36 (Provvedimenti disciplinari) si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' verra', al momento del licenziamento liquidata in base alle norme del [regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli; b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1946, l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli; c) per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1947 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita', salvo il caso di eventuali condizioni di miglior favore portate da contratti individuali "intuito personale" per i quali varra' la norma dell'art. 47 del presente contratto. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' di anzianita' verra' fatta sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Agli effetti del presente articolo, sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le compartecipazioni agli utili, anche la tredicesima mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o compartecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di anzianita' le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda: nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 32 del presente contratto.
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica-art. 39
Art. 39. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego in seguito a dimissioni, dopo compiuto un intero anno di servizio, verranno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote della indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente del presente contratto: a) 50% ai dimissionari che abbiano una anzianita' di servizio da oltre un anno fino a cinque anni compiuti; b) 100% ai dimissionari che abbiano un'anzianita' di servizio di oltre 5 anni. L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta, anche in caso di dimissioni, dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, e 55° anno di eta' se donna, indipendentemente dall'anzianita' di servizio, nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio e ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
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Art. 40. INDENNITA' IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA' PERMANENTE In caso di morte dell'impiegato, l'indennita' di anzianita' e l'indennita' sostitutiva del preavviso, di cui agli articoli 38 e 39 del presente contratto, nonche' i ratei maturati delle ferie, della tredicesima mensilita' e le altre eventuali spettanze, verranno liquidati secondo le norme dell'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122). Si richiamano inoltre le norme di cui al [regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1942-01-08;5) ed al [regio decreto-legge 1 agosto 1945, n. 708](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1945-08-01;708), circa la corresponsione di una indennita' integrativa in caso di morte o di sopraggiunta invalidita' permanente dell'impiegato.
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Art. 41. CESSIONE, TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DI AZIENDA I casi di cessione, trapasso, trasformazione, usufrutto e affitto dell'azienda non risolvono di per se' il contratto di impiego ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, giusta le disposizioni di legge che qui si intendono richiamate. Nel caso di cessazione dell'azienda, l'impiegato conserva il diritto al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, all'indennita' di anzianita' nonche' alle eventuali altre spettanze. Per il caso di fallimento, valgono le disposizioni di legge.
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Art. 42. CERTIFICATO DI LAVORO E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda, dovra' consegnare all'impiegato, che ne rilascera' ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati. Ai sensi dell'[art. 2124 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124) l'azienda dovra' rilasciare all'impiegato all'atto della risoluzione dei rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate. Nel caso in cui l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'impiegato una dichiarazione scritta che serva allo stesse di giustificazione.
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Art. 43. RECLAMI E CONTROVERSIE Qualora nella interpretazione e nella applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovra' essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e in caso di mancato accordo, alle competenti Associazioni Nazionali di categoria.
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica-art. 44
Art. 44. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni interne o del delegato di impresa sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.
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Art. 45. NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI Le Organizzazioni interessate alla, definizione del presente Contratto Nazionale Collettivo normativo di lavoro hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo o revisione in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, deve essere concluso esclusivamente fra le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria degli industriali e dei lavoratori.
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica-art. 46
Art. 46. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituito, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennita' di anzianita', anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica-art. 47
Art. 47. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Fermo il principio della inscindibilita' di cui all'articolo 46 le parti, col presente contratto, dichiarano che non hanno inteso sostituire o modificare le condizioni piu' favorevoli all'impiegato attualmente in servizio, che dovranno pertanto essere mantenute ad personam.
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica-art. 48
Art. 48. DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia, di contratto di impiego nelle aziende industriali.
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica-art. 49
Art. 49. DISPOSIZIONI FINALI Qualora fra le organizzazioni dei lavoratori siano concordate con altre Associazioni dei datori di lavoro e di artigiani, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate ad Organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'industria italiana.
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica-art. 50
Art. 50. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto normativo di lavoro avra' decorrenza dal 1 luglio 1957 e avra' la durata di due anni da tale data; esso si intendera' tacitamente prorogato alla scadenza, di anno in anno, se non verra' disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza stessa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica-Norme esplicative
NORME ESPLICATIVE 1) Con riferimento alla soppressione dell'art. 10 - Benemerenze Nazionali - del precedente contratto di lavoro 27 febbraio 1952, le Parti si danno atto che, pur presumendosi che non abbiano ad esistere casi che non siano stati sistemati, ove tuttavia si presentassero situazioni di impiegati aventi diritto al trattamento suddetto, le ditte faranno luogo alla applicazione delle norme relative. 2) Con riferimento all'art. 16 - Aumenti periodici di anzianita' - si precisa che: Gli importi degli aumenti periodici di anzianita' maturati anteriormente al 1 giugno 1952 sono con decorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto - consolidati nelle seguenti somme comprensive delle quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954.
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| ex I zona |ex II zona| ex III zona| ex IV zona
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CATEGORIA |uom. |donne|uom.|donne| uom.|donne | uom.|donne
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| | | | | | | |
1ª categoria........ | 2520|2520 |2450| 2450| 2390| 2390 | 2340| 2340
2ª categoria........ | 1740|1530 |1690| 1490| 1650| 1460 | 1630| 1430
3ª categoria gruppo A| 1150|1620 |1120| 1000| 1690| 980 | 1070| 960
3ª categoria gruppo B| 880| 790 | 800| 780| 840| 703 | 820| 750
3) Con riferimento all'art. 29 - Trattamento in caso di maternita' - le parti si danno atto che le impiegate in forza alla data di entrata in vigore del presente contratto, e che vengono a trovarsi nelle condizioni tutelate dalla legge conserveranno "ad personam" il trattamento economico rispondente a quello gia' previsto dall'art. 20 del C.C.N. 27 aprile 1949 e precisamente: - intera retribuzione per i primi 4 mesi; - mezza retribuzione per alti due mesi; fatta deduzione di quanto esse avessero a percepire per atti di previdenza del datore di lavoro per l'evenienza di gravidanza e di puerperio. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO
CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 30 OTTOBRE 1957 PER LE CATEGORIE SPECIALI (EX-EQUIPARATI) DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE DEI SETTORI DELLA CERAMICA Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite; Terraglia forte e terraglia dolce; Piastrelle di gres ceramico; Piastrelle di maiolica di terraglia e di altro tipo; Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay; Gres ceramico; Ceramiche d'arte; Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte. Addi' 30 ottobre 1957, in Milano Presso la sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell'Industria italiana. fra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA B DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal proprio precedente, dott. Angelo Lupi, come da mandato ricevuto dai seguenti Settori dell'Associazione: Settore: Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite; Settore: Terraglia forte e terraglia dolce; Settore: Piastrelle di gres ceramico; Settore: Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo,; Settore: Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fine-clay; Settore: Gres ceramico; Settore: Ceramiche d'arte: Settore: Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte; con l'intervento, in rappresentanza delle aziende Industriali dei sigg.: rag. Clemente Cadenazzi, geom. Trivulzio cav. Giuseppe, dott. Luigi Porego, cav. Mado Costi e del dott. Gastone Carini e del dott. Luigi Scagnolari; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona dell'avv. Renzo Boccardi, capo della Delegazione Alta Italia e del dottor Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI CERAMISTI a AFFINI (C.G.I.L.), rappresentata dal segretario responsabile sig. Orazio Marchi e dal componenti la Segreteria nazionale sigg. Libano Silvano, Libero Lemmi, Primo Spangaro, Lelio Vaglini; con l'intervento della Delegazione dei lavoratori costituita dai sigg. Mario Besozzi, Iris Demarchi, Renato Franceschelli ed Angelo Signorelli; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nelle persone del segretario generale dott. Luciano Lama e del sig. Eugenio Guidi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI B AFFINI - Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica e Affini - rappresentata dal suo segretario generale cav. Alberto Abbiati con la partecipazione dei lavoratori del Sindacato Provinciale di Milano e Vercelli: con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), rappresentata dal dott. Dionigi Coppe assistito dal cav. Albertoq Abbiati; la UNIONE ITALIANA LAVORO - Sindacato Nazionale Vetro, Ceramica ed Abrasivi - rappresentata per delega dai sigg. Sergio Cesare e De Jean Gaetano, dal signor Oreste Reggiroli e Angelo Arrighi, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro nella persona del dott. Raffaele Vanni. Addi' 30 ottobre 1957, in Milano Presso la sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell'Industria italiana, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA il DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal proprio presidente, dott. Angelo Lupi, come da mandato ricevuto dai seguenti Settori dell'Associazione: Settore: Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite; Settore: Terraglia forte e terraglia dolce; Settore: Piastrelle di gres ceramico; Settore: Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo; Settore: Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay; Settore: Gres ceramico: Settore: Ceramiche d'arte; Settore: Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte; con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali dei sigg.: rag. Clemente Cadenazzi, geom. Trivulzio cav. Giuseppe, dott. Luigi Perego, cav. Mario Costi e del dott. Gastone Carini e del dott. Luigi Scagnolari; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona dell'avv. Renzo Boccardi, capo della. Delegazione Alta Italia e del dottor Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRO E CERAMICA, rappresentata, per delega del segretario nazionale sig. Giulio Giocondi, dal sig. Bruno Scheggi; e' stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale normativo di lavoro a valere per gli appartenenti alle categorie speciali (gia' equiparati) nelle industrie dei settori sopra elencati. Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione dei lavoratori ai quali si riferisce il presente contratto avverra a norma delle disposizioni di legge e degli eventuali accordi interconfederali e verra' comunicata all'interessato con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato.
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Art. 2. CRITERI DI APPARTENENZA Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento previsto dalla presente regolamentazione. Sono da considerare agli effetti del presente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnicopratica, sempreche' non partecipino con abituale continuita' al lavoro manuale. Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili, gia' regolate dalle classificazioni operaie.
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Art. 3. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CATEGORIE I lavoratori di cui trattasi sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria i lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate comportino il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro i quali esplicano mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse. Appartengono alla seconda categoria gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale.
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Art. 4. PERIODO DI PROVA Il periodo di prova e' fissato in 15 giorni, prorogabili a 30 di comune accordo. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione. La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di ciascuna, delle parti, in qualsiasi momento del periodo di prova, senza preavviso ne' indennita'. Qualora, alla scadenza del periodo di prova l'Azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore s'intendera' confermato in servizio. Il lavoro prestato nel periodo di prova, qualora sia seguito da conferma anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianita'.
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Art. 5. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA ALLA QUALIFICA SPECIALE (gia' equiparati) In caso di passaggio dell'operaio alla categoria speciale nella stessa azienda, il lavoratore avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex uovo con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, ai soli delle ferie e del trattamento di malattia ed infortunio, di una maggiore anzianita' convenzionale pari a sei mesi per ogni anno e mezzo compiuto di anzianita' maturata nella qualifica operaia. La maggiore anzianita' convenzionale sara' riconosciuta sempreche' il lavoratore abbia maturato un'anzianita' da operaio di almeno tre anni. All'operaio che, successivamente alla data di applicazione del presente contratto, consegua il passaggio alla categoria, speciale e nei cui confronti si interrompa, quindi, il decorso di qualche scaglione di anzianita' utile ai conseguimento del premio di anzianita' di cui allo art. 41 del C.C.N. di lavoro 31 gennaio 1957 per gli operai della ceramica, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sottoindicate, al compimento del periodo interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica. La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che, al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a: tanti quindicesimi quanti sono gli anni di servizio maturati come operaio, se l'interruzione e' avvenuta nel primo scaglione; oppure, tanti ottavi quanti sono gli anni di servizio maturati come operaio, se l'interruzione e' avvenuta nel corso del secondo scaglione, infine, tanti settimi quanti sono gli anni di servizio maturati come operaio, se l'interruzione e' avvenuta, nel corsa del terzo scaglione. Restano esclusi, bene inteso, i periodi per, i quali vengono calcolati gli aumenti periodici di anzianita' di cui all'art. 1.
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Art. 6. MUTAMENTI Dl MANSIONI Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico. Al lavoratore appartenente alla seconda categoria, di equiparati che sia destinato, per incarico della direzione o chi per essa, a compiere mansioni rientranti nella prima categoria, dovra'; essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della predetta prima categoria. Trascorso un periodo di 60 giorni nel disimpegno di dette mansioni, il lavoratore, sara' senz'altro passato nella prima categoria, salvo che si tratti di sostituzione altro lavoratore assente per malattie, ferie richiamo, alle armi, per un periodo non superiore ai 6 mesi, ecc. nel qual caso il passaggio non avviene.
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Art. 7. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti stabiliti dalla legge ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di lavoro e oltre le dieci ore giornaliere o le 60 settimanali, per i lavoratori addetti a, lavori discontinui o di semplice attesa o custodia. E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6 E' lavoro festivo quello effettuato nelle festivita' di cui all'art. 8. Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue: 1) lavoro straordinario diurno, 28%; 2) lavoro straordinario notturno, 60%; 3) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore), 60%; 4) lavoro notturno non compreso in turni, 40%; 5) lavoro notturno compreso in turni avvicendati, 19%; 6) lavoro festivo, 49%; 7) lavoro nei giorni domenicali per lavoranti a turni avvicendati, nei due turni domenicali, 10%. Le maggiorazioni percentuali sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore, Le percentuali suddette vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 9, in essa compresa l'indennita' di contingenza. Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
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Art. 8. FESTIVITA' Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni di riposo settimanale compensativo; b) la festivita' nazionale del 2 giugno, le ricorrenze nazionali del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre; c) le festivita' di cui appresso: 1) Capodanno - 1 gennaio; 2) Epifania - 6 gennaio; 3) S. Giuseppe - 19 marzo; 4) Ascensione - mobile; 5) Corpus Domini - mobile; 6) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno; 7) Assunzione di Maria Vergine - 15 agosto; 8) Ognissanti - 1 novembre; 9) Immacolata Concezione - 8 dicembre; 10) S. Natale - 25 dicembre; 11) S. Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento o l'azienda: 12) S. Stefano - 26 dicembre: 13) Lunedi di Pasqua. Per le festivita' di cui sopra, non verra' corrisposto alcun particolare compenso, decorrendo pertanto la sola qualora taluna delle festivita' di cui alle lettere A e c) cada di domenica od in altro giorno destinato a ripeso settimanale compensativo, e' dovuta all'intermedio una giornata di retribuzione (1/26) in aggiunta alla retribuzione mensile, in caso di prestazioni di lavoro nelle festivita' di cui ai comma b) (e e), in aggiunta alla normale retribuzione, verra', corrisposta all'intermedio la retribuzione per le ore di lavoro prestato, maggiorata della percentuale stabilita per il lavoro festivo di cui all'art. 7. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono venisse a, coincidere con una delle ricorrenze di cui alle lettere b) e c), la sostituzione sara' concordata nell'ambito aziendale o territoriale.
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