DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1069
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 18
Art. 18. RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI Si intendono integralmente richiamate le norme previste all'art. 6 per quel che concerne stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5 comma all'art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente all'art. 31. 1 comma, e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia centro-meridionale.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-Tabella 3
TABELLA 3 INDUSTRIA DOLCIARIA - CATEGORIE SPECIALI INTERMEDIE Paga minima mensile Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 1
Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita'; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia gia' in possesso, ed i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge. Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie ed ai figli dell'impiegato decaduto durante il rapporto di lavoro presso l'azienda, sempre che questi abbiano l'idoneita', e i requisiti necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 2
Art. 2. VISITA MEDICA L'azienda potra', in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato alla visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 3
Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine: tuttavia saranno applicabile in tale caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni dei presente contratto. Comunque agli effetti dell'indennita' di cui all'art. 32 si considera come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre mesi.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 4
Art. 4. CATEGORIE Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del presente contratto sono le seguenti: I categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive (tecnici amministrativi). Svolgono tali funzioni gli impiegati di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, che abbiano discrezionalita' di poteri e facolta', di iniziativa per il buon andamento di determinate attivita' aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda o dai titolari della medesima. II categoria: impiegati di concetto (tecnici amministrativi). Appartengono alla II categoria gli impiegati di ambo i sessi che svolgono mansioni di concetto. III categoria: impiegati di ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo B) (tecnici amministrativi). Appartengono al gruppo A della III categoria gli impiegati di ordine di ambo i sessi adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali richiedano particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio. Appartengono al gruppo B della III categoria gli impiegati di ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali non richiedano in modo particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio. Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie sopra indicate, nonche' quelle concernenti la attribuzione della qualifica impiegatizia, non definite in sede aziendale, sono demandate all'esame di una Collegio tecnico disciplinato dalle norme previste dall'annesso regolamento che fa parte integrante del presente contratto.
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Art. 5. LAUREATI E DIPLOMATI I laureati (o i diplomati di scuole medie superiori) in specialita' tecniche o amministrative inerenti all'industria che vengono assunti in data successiva a quella di stipulazione del presente contratto non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla 2ª, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti alle loro specialita' professionali. Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'azienda all'atto dell'assunzione. Il presente articolo non intende modificare la categoria che gli impiegati in servizio rivestono alla data di stipulazione del presente contratto.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 6
Art. 6. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati della 1ª categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova, sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova, la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di I categoria e durante il primo mese per gli impiegati di II e III categoria la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione. Per gli impiegati amministrativi di II e III categoria il periodo di prova sara' ridotto a due mesi, quando l'impiegato abbia gia' prestato servizio per un periodo superiore a due anni nelle stesse mansioni in altre aziende industriali.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 7
Art. 7. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purche' cio' non importi alcun peggioramento economico, ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria o di tre mesi nel disimpegno di mansioni di altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzioni a tutti gli effetti di altri impiegati assenti per malattia, ferie, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 20 giorni e per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla 1ª categoria e di mesi sei per il passaggio alle altre categorie.
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Art. 8. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuita'.
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Art. 9. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex noto con la nuova qualifica, con riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari a 9 mesi per ogni tre anni di anzianita' di servizio compiuto in qualita' di operaio.
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Art. 10. ORARIO DI LAVORO Per L'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 10 ore settimanali, ripartito in noti piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile. Per ciascuna ora di lavoro compiuta oltre le 44 e fino alle 48 ore settimanali e per gli addetti alle mansioni discontinue oltre le 36 e fino 60 ore settimanali, verra' corrisposto il 50% della nuova retribuzione unificata, esclusa in contingenza (cioe' stipendio minimo tabellare, eventuale scatto di anzianita', eventuale superminimo, eventuale aumento di merito individuale ed eventuale terzo elemento che verra' determinato dividendo lo stipendio mensile sopraddetto per 180 L'orario di lavoro e la relativa distribuzione fissati dalla Direzione dell'azienda. Per il personale contemplato nella tabella delle lavorazioni stagionali approvata con [R.D. 10 settembre 1923, n. 1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1957) e successivi il compenso previsto dal comma 4 del presente articolo non verra' corrisposto limitatamente ai periodi indicati dalla citata tabella. Charimento a verbale Le parti sono d'accordo che nelle aziende conserviere a lavorazione promiscua non si da' luogo a cumulo di periodi stagionali e la deroga di cui all'art. 10, comma 0, si applica al solo periodo di maggiore durata, previsto dalla tabella di legge.
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Art. 11 LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'art. 10 della presente regolamentazione e cioe' otto ore giornaliere e quarantotto settimanali e di 10 ore giornaliere o sessanta settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge. E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 12. Nessun impiegato potra' esimersi dall'effettuare entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi, oltre la normale retribuzione, sono le seguenti: a) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . 40% b) lavoro festivo (domenica o giorni di riposo compensativo). 65% c) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore). . . . . . . 90% d) lavoro festivo eseguito nelle festivita' infrasettimanali. 65% e) lavoro festivo eseguito nelle festivita' nazionali . . . . 65% f) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. . 50% g) lavoro straordinario feriale notturno. . . . . . . . . . . 65% h) lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore). . 100% i) lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% Le dette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria di stipendio ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (e cioe' il minimo tabellare di stipendio, eventuali scatti di anzianita', ed eventuale terzo elemento), piu' la contingenza. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 12
Art. 12. FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI RIPOSO SETTIMANALE Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza, del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale. Per il trattamento delle festivita' infrasettimanali e nazionali si fa riferimento alle norme interconfederali e legislative. Limitatamente ad una delle festivita' infrasettimanali qualora coincida con la domenica o altra giornata festiva, essa sara' sostituita con la giornata che allo stesso titolo verra' stabilita per le categorie operaie il riposo settimanale cadra' di domenica, salvo le eccezioni di legge. Per gli impiegati il cui lavoro e' connesso con quello dello stabilimento vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento. In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sara' preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
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Art. 13. FERIE L'impiegato ha diritto, ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a: 15 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio fino a 4 anni; 18 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da, oltre 4 anni fino a 13 anni; 24 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 13 anni fino a 20 anni; 28 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio oltre i 20 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato, non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra', aver luogo durante il periodo di preavviso.
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Art. 14. PERMESSI - CONGEDI MATRIMONIALI Le assenze debbono essere immediatamente giustificato alla azienda, salvo casi di giustificato impedimento. All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda puo' accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo, per giustificati motivi, con facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di riposo. Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.
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Art. 15. RETRIBUZIONE Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. Qualora l'azienda ne ritardi di oltre 16 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potra' superare il 10% della retribuzione mensile salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
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Art. 16. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi pur tale, il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del a retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria, cui appartiene l'impiegato. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria. Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente regolamentazione avessero gia' maturato il primo od i primi due bienni di anzianita' l'importo degli aumenti periodici gia' maturati verra' rivalutato, in base alla nuova percentuale del 5%. Tale trattamento avra' decorrenza dal 1 dicembre 1948. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati essere turare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quelle maturata prima del compimento del 20° anno di eta' o di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggi o degli Impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilito e la anzianita' ai fini degli aumenti periodici di anzianita' nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dai giorni di assegnazione alla nuova categoria. Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria dal gruppo B al gruppo A della III categoria non costituisce un passaggio di categoria agli effetti del precedente comma. Nota all'art. 16. Le norme di cui al presente articolo vanno integrate con quanto previsto dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952.
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Art. 17. INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per pagamento e riscossioni, con responsabilita', per errori, anche finanziarie, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 7% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza e della indennita', di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
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Art. 18. INDENNITA' DI BICICLETTA Il datore di lavoro corrisponde da' all'impiegato che su richiesta dell'azienda usa la propria bicicletta per servizi della azienda stessa, una indennita' mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
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Art. 19. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Le associazioni nazionali potranno stabilire una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuta la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo saranno determinate in ciascun provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 20
Art. 20. PRESTITI Quando l'impiegato si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potra' rivolgersi alla direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole, che se concesso, dovra' con ritenute per ogni periodo di paga normalmente corrispondente al 10% del prestito stesso, essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate. Non e' ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non e' stato estinto il debito precedente.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 21
Art. 21. TREDICESIMA MENSILITA' L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato, la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno l'impiegato non in prova avra', diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 22
Art. 22. TRASFERTE All'impiegato in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Le ore di viaggio eccedenti le otto ore saranno retribuite con il 50% della quota oraria di stipendio e contingenza, calcolata con le modalita' di cui al comma 7 dell'art. 11 della presente regolamentazione. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. Spettera' inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi fini piegato ad incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra l'azienda e l'impiegato. Nota all'art. 22. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero di cui all'art. 10, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario. L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' o competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che ricorrano nella nuova destinazione.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 23
Art. 23. TRASFERIMENTI L'impiegato che non accetti il trasferimento, se licenziato, avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di I e II categoria all'atto della assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio. In tali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso, verra' considerato dimissionario. Qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, l'impiegato avra' diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia, e per gli effetti di familiari (mobilio, bagaglio, ecc.) previi opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre una indennita' pari a 1/2 mensilita' all'impiegato celibe senza congiunti conviventi a carico, e una mensilita' all'impiegato con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di affitto, luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati o denunciati al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra'; diritto al rimborso di tali indennizzi. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato per iscritto tempestivamente all'impiegato. All'impiegato che chieda il suo trasferimento, non competono le indennita' di cui sopra.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 24
Art. 24. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 km. l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 25
Art. 25. TUTELA DELLA MATERNITA' Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela, delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve conservare il posto all'impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di cinque mesi dopo tale evento. L'azienda corrispondera' all'impiegata l'intera retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, e meta' retribuzione per i successivi tre mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisce per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza. Qualora durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 26 della presente regolamentazione quando risultino piu' favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa. L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianita' di servizio per il periodo suddetto.
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Art. 26. TRATTAMENTO DI MALATTIA L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia. All'impiegato non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia, sara' riservato il seguente trattamento: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U106900400260110001&dgu=1960-10-10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-10&art.codiceRedazionale=060U1069) Cesseranno per l'azienda gli obblighi della conservazione del posto di cui alla precedente tabella, qualora l'impiegato raggiunga, in complesso, durante un anno di calendario i limiti massimi previsti alle lettere a) e b), durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera c), e durante un biennio per il caso previsto dalla lettera d) anche in caso di diverse malattie. Uguale diritto spettera' all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento ivi compreso, l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento, di cui all'art. 32. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda, al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore, dell'impiegato e dei suoi familiari, valgono le disposizioni contrattuali o di legge vigenti.
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ART. 27. CHIAMATA PER OBBLIGO DI LEVA E RICHIAMO DELLE ARMI La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di legge o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'anzianita'. Al termine del servizio militare e per congedamento l'impiegato entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza deve, porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'impiegato si intendera' dimissionario alla data della chiamata o del richiamato alle armi. La conservazione del posto non spetta agli impiegati assunti per lavori stagionali. Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo, alle armi valgono le norme di legge in vigore al momento del richiamo.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 28
Art. 28. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare: 1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo, delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto col danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiegato, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dall'[art. 8 del R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825~art8); 4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti macchinari e strumenti a lui affidati.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 29
Art. 29. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a tre giorni; e) licenziamento senza preavviso, ma con indennita', di licenziamento; f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. La sospensione cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerate dalle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b e c) I provvedimenti di cui alle lettere c) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanza relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 30
Art. 30. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO In conformita' delle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 pero l'Italia Settentrionale e 23 maggio 1946 Per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposto dalla azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile, l'indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzione.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 31
Art. 31. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso. I termini di preavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i quattro anni di servizio: 1) mesi due di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) giorni 15 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; b) per gli impiegati che hanno raggiunto quattro anni di servizio e non i 10; 1) mesi tre di preavviso per gli impiegati di 10 categoria 2) giorni 45 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; c) per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di servizio; 1) mesi quattro per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi due per gli impiegati di 2ª categoria; 3) giorni 45 per gli impiegati di 3ª categoria; Per il caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla meta'. I termini di disdetta decorreranno dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato o un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto, L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio 1937 manterra' ad personam l'eventuale maggiore termine di preavviso a cui in base a usi consuetudine o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 5633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;5633) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' dai esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937 venga a percepire per l'indennita' di licenziamento di cui all'art. 32 in piu' della misura spettantegli in base al precedente trattamento.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 32
Art. 32. INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi del punto f) dell'art. 29, si applicano le seguenti norme. a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 la indennita' di licenziamento verra' liquidata al momento del licenziamento stesso in base alle norme del [R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825) quindici trentesimi di retribuzione mensile, inclusa l'indennita' di contingenza, per ogni anno di anzianita', oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 o portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o concordati o acconti stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non n giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' di servizio dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1947 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura dei venticinque trentesimi della retribuzione mensile, inclusa l'indennita' di contingenza per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento o vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprenda l'indennita' di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae, per la quali la previdenza e di' siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto. c) per l'anzianita' di servizio dal 1 gennaio 1948 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura di trenta trentesimi della retribuzione mensile peri ogni anno di servizio, ivi compresa la indennita' di contingenza. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio). Nel caso che le eventuali provvigioni, premi di produzione, ecc. di cui al comma precedente, vengono liquidati mensilmente o comunque a periodi inferiori al semestre, il computo verra' effettuato sulla media dell'ultimo anno. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata a e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto E in facolta' dell'azienda, salvo espresso piatto in contrario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda. Nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 35 della presente regolamentazione.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 33
Art. 33. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente: 30% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 100% per anzianita' di servizio superiore a 5 anni compiuti. L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta anche in caso di dimissioni dopo al compimento dei 69 anni di eta' per gli uomini, e il 55° anno di eta' per le donne, o per malattia o infortunio ai sensi dell'art. 26 non che alle impiegate dimissionarie per matrimonio gravidanza o puerperio.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 34
Art. 34. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli articoli 31 e 32 debbono corrispondersi al coniuge, ai figli, e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per gli eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda. Non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 35 del presente contratto. La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno ([art. 2122 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)). In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 35
Art. 35. PREVIDENZA Agli effetti della previdenza l'azienda, si atterra alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 36
Art. 36. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra litro e non sono cumulabili con alcun alto trattamento. La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 37
Art. 37. SOSTITUZIONE DEGLI USI La presente regolamentazione salvo quanto disposto dall'art. 32 per la indennita' di licenziamento relativa alla anzianita' di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso all'art 30 sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 38
Art. 38. NORME SPECIALI Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purche' non contengano modificazione e limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a concorrenza dell'impiegato. Nelle aziende che abbiano piu' di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sara' consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 39
Art 39. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 36 le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato, salvo quanto disposto dagli art. 31, 32, 37 della presente regolamentazione.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-art. 40
Art. 40. MINIMI DI STIPENDIO Le tabelle dei minimi di stipendio base degli impiegati sono quelle riportate nelle tabelle IV - a) Uomini e V - b) Donne.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-Tabella 4
TABELLA 4 INDUSTRIA DOLCIARIA - IMPIEGATI - a) UOMINI Stipendio minimo mensile Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-Tabella 5
TABELLA 5 INDUSTRIA DOLCIARIA - IMPIEGATI - b) DONNE Stipendio minimo mensile Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III Allegato 1 Accordo-art. 1
ALLEGATO 1 ALLEGATO ALLA PARTE TERZA ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEI COLLEGI TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA Art. 1. Le divergenze relative all'appartenenza del personale in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie previste dall'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico, disciplinato dalle norme che seguono.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III Allegato 1 Accordo-art. 2
Art. 2. In ogni provincia nella quale si renda necessaria la istituzione del predetto Collegio Tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli industriali e le organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indichera' la persona prescelta a far parte del Collegio. Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal Capo Circolo competente.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III Allegato 1 Accordo-art. 3
Art. 3. L'intervento del Collegio Tecnico sara' chiesto dalle organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo. L'Associazione che richiede l'intervento, ne da' notizia all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta a far parte del Collegio Tecnico. L'Associazione che riceve la richiesta provvedera' nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta, il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'art. 2.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III Allegato 1 Accordo-art. 4
Art. 4. Comparse le parti avanti al Collegio Tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento. Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai Membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile. Se il componimento non riesce, il Collegio tecnico dovra', sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con l'azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o alla unanimita'. Del verbale dovra' essere comunicata dal Collegio copia autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con lettera alle Associazioni Nazionali di categoria competenti.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III Allegato 1 Accordo-art. 5
Art. 5. Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data della raccomandata di cui all'art. 4 ultimo comma, ricorrere, per erronea ed incompleta valutazione da parte del Collegio provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio tecnico Nazionale costituito a norma del seguente articolo.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III Allegato 1 Accordo-art. 6
Art. 6. Le Associazioni degli Industriali alimentari e le contrapposte Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori, designeranno ciascuna fino a dieci nominativi di esperti fra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indichera' le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale. Il Collegio e' presieduto da un ispettore del Lavoro designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III Allegato 1 Accordo-art. 7
Art. 7. L'intervento del Collegio Tecnico Interconfederale sara' chiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente. L'Associazione che richiede l'intervento ne dara' notizia nel termine di cui al precedente articolo, all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicando i motivi del gravare ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale. L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da esse prescelti fra quelli designati ai sensi dell'art. 5 ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti: copia di esse verra' comunicata all'Associazione che ha richiesto il nuovo esame.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III Allegato 1 Accordo-art. 8
Art. 8. Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale esprimera', in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o alla unanimita'. Del verbale potra' essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III Allegato 1 Accordo-art. 9
Art. 9. Il presente accordo, che e' considerato parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati dell'industria dolciaria, del quale seguira' le sorti, entrera' in vigore nel giorno stesso della sua stipulazione.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IV-art. 1
Art. 1. INDENNITA' ISTRUZIONE FIGLI Qualora il lavoratore capo famiglia, avente almeno un anno di anzianita', debba risiedere per ragioni di lavoro in localita' dove non esistono scuole e si trovi nella necessita' di avviare i figli dove abbiano sede le scuole medesime, il datore di lavoro si assumera' l'onere del pagamento dell'abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotranviari o per servizi automobilistici, sempre che anche questi offrano abbonamenti del tipo scolastico. Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni scolastiche, il contributo di cui sopra, da parte del datore di lavoro corrispondera' al 50% della spesa dell'abbonamento normale. Il trattamento di cui al precedente comma cessa in ogni caso col compimento del 14° anno di eta' di ciascun figlio e decade nel caso in cui l'alunno sospenda la frequenza alle scuole o non riporti nell'anno scolastico la promozione alla classe superiore salvo che cio' sia dipeso da causa di malattia. Il rimborso di cui sopra avverra' a presentazione del documento di abbonamento.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IV-art. 2
Art. 2. PERMESSI SINDACALI Ai lavoratori che in rappresentanza della categoria sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori sia centrali che locali saranno concessi brevi permessi non retributivi per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene, dalle organizzazioni sindacali predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IV-art. 3
Art. 3. ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali e' concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' ai soli fini dell'indennita' di licenziamento, e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IV-art. 4
Art. 4. MENSE AZIENDALI Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennita' e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in alto.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IV-art. 5
Art. 5. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA La cessione, il trapasso o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro. In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore, o di cessazione della azienda, il lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso ed alla indennita' di anzianita', nonche' alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IV-art. 6
Art. 6. CERTIFICATO DI LAVORO Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi del rapporto intercorso, mettera' a disposizione del lavoratore che ne fara' richiesta un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della categoria nella quale il lavoratore stesso e' stato inquadrato.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IV-art. 7
Art. 7. RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, mettera' a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro il certificato di cui al precedente art. 6, le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IV-art. 8
Art. 8. RECLAMI E CONTROVERSIE Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovra' essere sottoposta per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorita' giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IV-art. 9
Art. 9. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario dell'azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IV-art. 10
Art. 10. NORME GENERALI Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali. DECORRENZA E DURATA Il presente Contratto Nazionale di Lavoro entra in vigore a partire dal 25 novembre 1957 ed avra' la durata fino al 1 ottobre 1960. Sara' tacitamente rinnovato di anno in anno se non verra' disdetto tre mesi prima della scadenza con lettera R.R. In caso di disdetta restera' ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria-Allegato 2
ALLEGATO 2 APPENDICE ACCORDO AGGIUNTIVO NAZIONALE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA A) Indennita' disagio freddo Agli operai che svolgono normalmente la loro attivita' in locali in cui, per esigenze di lavoro, la temperatura media ambientale deve essere mantenuta costantemente inferiore a 7 gradi sopra zero, verra' corrisposta una indennita' suppletiva oraria denominata "disagio freddo" nella seguente misura: Lire 9 orarie per i locali a temperatura da 7 gradi sopra zero a zero gradi, limitatamente al periodo di lavoro effettivamente prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate. Detta indennita' spetta pure agli operai addetti a lavori per i quali gli stessi debbono saltuariamente trattenersi o introdursi ripetutamente nelle giornate lavorative in detti locali, limitatamente al periodo in cui sono adibiti a tali lavori. B) Indennita' disagio caldo Agli operai addetti ai forni Wafers a tank, agli addetti alla bocca di forno a piani estraibili, a quelli addetti alla bocca dei forni fissi a pala, e a quegli operai che debbono lavorare a pari temperatura, verra' concessa una indennita' denominata "disagio caldo" di Lire 7 orarie. Tali indennita' non saranno considerate nel compito della maggiorazione per eventuale lavoro straordinario, ne' saranno considerate retribuzione a nessun effetto. C) Indumenti di lavoro A tutti i lavoratori, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato e per un periodo inferiore a 4 mesi, le aziende daranno in uso i seguenti indumenti: donne: grembiale a vestaglia e cuffia; uomini: calzoni e giacca oppure tuta. Resta, pero', inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso indumenti diversi da quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente articolo solo quando gli indumenti diversi predetti attualmente in uso si renderanno inservibili. Per gli operai che lavorano permanentemente in ambiente in cui la temperatura si aggira attorno a zero gradi, le aziende dovranno fornire in uso i seguenti indumenti protettivi: zoccoli di legno; guanti protettivi; giacchettoni di pelo. D) Operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia E' da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuita'. Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692. La 9ª e la 10ª ora degli addetti ai lavori discontinui saranno retribuite con la paga oraria pari al 60% dei minimi salariali previsti nelle allegate tabelle. Qualora con lo svolgimento di piu' mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o quarantotto settimanali di cui all'art. 9 del presente contratto. Agli effetti della contingenza sara' riconosciuta la corresponsione dell'intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione e di mezza quota oraria per ogni ora eccedente le otto ore fino al limite dell'orario normale di cui all'art. 9 del contratto operai, ferma rimanendo la corresponsione dell'intera quota oraria, maggiorata della relativa percentuale, per il lavoro straordinario. Per gli autisti ed i carrettieri nel caso in cui i medesimi dovessero compiere operazioni di carico e scarico verra' a determinarsi fra le parti una indennita' particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia gia' stato tenuto conto anche attraverso particolari condizioni di lavoro. Le indennita' di cui al presente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 4 del presente articolo. E) Cottimo Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate. Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi i normalmente considerati e' riproporzionato all'8%. Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' o volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al 2° comma ed al lavoratore saranno concessi acconti, sul presumibile guadagno, non inferiori alla paga base maggiorata della percentuale minima di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia non avra' diritto al mantenimento dell'utile di cottimo.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria-Allegato 3
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