DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1078
Art. 47. LAVORO A DOMICILIO Par. 1. - DEFINIZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO. E' da considerarsi lavorante a domicilio chi, nella propria abitazione o in locali non appartenenti al datore di lavoro ne' sottoposti alla sua sorveglianza, esegue lavoro retribuito per conto di uno o piu' datori di lavoro, ricevendo dagli stessi le materie prime e gli accessori. Inoltre, il lavorante a domicilio, per essere considerato tale, sara' impegnato a non eseguire, per conto proprio o per conto di privati o di committenti non propriamente datori di lavoro, lavori che determinino una condizione di concorrenza nei confronti dei datori di lavoro, come non potra' assumere o comunque valersi di personale salariato o in altra forma retribuito. Par. 2. - LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO. Tutti i lavoratori a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati: Parte 1ª Consegna del lavoro. 1) Data e ora dell'ordinazione; 2) qualita' e quantita' dei materiali consegnati al lavorante a domicilio; 3) specificazione e quantita' del lavoro da eseguire; 4) misura della retribuzione; 5) ammontare delle eventuali anticipazioni; 6) giorno e ora entro cui il lavoro dovra' essere riconsegnato; 7) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavoratore a domicilio Parte 2ª - Riconsegna del lavoro. 1) Giorno ed ora dell'avvenuta riconsegna del lavoro eseguito; 2) specie e quantita' del lavoro eseguito; 3) qualita' e quantita' dei materiali eventualmente restituiti dal lavorante a domicilio; 4) conteggio della retribuzione da corrispondere al lavorante a domicilio; 5) indicazioni delle eventuali ritenute; 6) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio. Par. 3. - RESPONSABILITA' DEL LAVORANTE A DOMICILIO. Con la sottoscrizione della parte 1ª (consegna del lavoro di cui all'art. 2), il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro, la responsabilita' di tutto il materiale che riceve in consegna, nonche' quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformita' alle istruzioni ricevute. Par. 4. - RETRIBUZIONE. a) I lavoranti a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale, previsto dal presente contratto e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi; b) il trattamento di cui sopra si concretera' in una tariffa di cottimo pieno e costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai interni e cioe': paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennita' di contingenza, nella misura fissata per i lavoranti di eta' superiore a venti anni, eventuali terzi elementi e indennita' accessorie. Indennita' di contingenza, eventuali terzi elementi ed indennita' accessorie dovranno essere tradotti in quote orarie sulla base di otto ore giornaliere; c) base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra sara' la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavorante di normale capacita' per eseguire l'operazione od il gruppo di operazioni ad esso richieste. L'anzidetta tariffa di cottimo risultera' cosi' dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dinanzi indicato; d) tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione, dal variare della paga base, delle eventuali indennita' accessorie e della indennita' di contingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c); e) la compilazione e l'approvazione delle tariffe di cottimo ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, tenendo presenti i particolari caratteri delle varie produzioni. Par. 5. - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE. a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festivita' natalizia, sara' corrisposta al lavorante a domicilio - a titolo di indennita' sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festivita' nazionali ed infrasettimanali - una maggiorazione del 19% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavorante stesso nel corso del periodo considerato. b) con le stesse modalita' ed in coincidenza con le ferie annuali oppure con la gratifica natalizia, sara' corrisposta al lavorante a domicilio che presti la sua opera ad un solo datore di lavoro una indennita' sostitutiva, dell'indennita' di licenziamento, nella misura del 2% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita. Par. 6. - LAVORO NOTTURNO O FESTIVO. I lavori consegnati al lavorante a domicilio la sera della vigilia di una festivita' e da riconsegnarsi al mattino seguente alla festivita' stessa, nonche' i lavori consegnati la sera e da riconsegnarsi al mattino successivo e che impegnino l'attivita' lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese tra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti, limitatamente alle ore per cui si rende indispensabile una prestazione in periodi notturni o festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti interni. Par. 7. - PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE. Il pagamento della retribuzione sara' effettuato all'atto della riconsegna del lavoro o secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni. Par. 8. - FORNITURA MATERIALE. Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro. E' tuttavia riconosciuta alle parti la facolta' di concordare, in base ai prezzi correnti, la misura del rimborso spettante al lavorante per quella parte del materiale accessorio che, in deroga alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare senza averlo ricevuto dal datore di lavoro. Par. 9. - NORME GENERALI. Per tutto quanto non e' espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto. Si richiamano in particolare le disposizioni relative alle assicurazioni sociali ed alla assistenza di malattia.
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 48
Art. 48. CERTIFICATO DI LAVORO L'azienda rilascera' all'operaio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio e' stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 49
Art. 49. RECLAMI E CONTROVERSIE A prescindere dalle funzioni e dagli interventi delle commissioni interne o dei delegati d'impresa, previsti dagli accordi interconfederali, controversie individuali ed i reclami che conseguissero, da parte di uno o piu' lavoratori, saranno risolti nell'ambito aziendale secondo le norme stabilite dalla direzione dell'azienda e le vigenti consuetudini. Non intervenendo un accordo, la controversia sara' sottoposta all'esame delle rispettive associazioni territoriali per l'esperimento del tentativo di amichevole composizione. Le controversie di carattere collettivo che insorgessero circa l'interpretazione e la pratica applicazione dei contratti di lavoro, saranno deferite alle organizzazioni sindacali in sede provinciale od in sede nazionale a seconda della natura della controversia, per la loro definizione.
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 50
Art. 50. NORME GENERALI Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro, ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto non intendono sostituire le condizioni personali piu' favorevoli in atto, che dovranno di conseguenza, essere mantenute. Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 51
Art. 51. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto entra in vigore a decorrere da 1 luglio 1918 ed avra' validita' per due anni e cioe' fino al 1 luglio 1950. Si intendera' automaticamente rinnovato, dopo la sua scadenza, di anno in anno, qualora una delle parti noi lo abbia disdetto con lettera raccomandata e ricevuti di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO
Accordo mense per dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 1
ACCORDO 7 OTTOBRE 1948 PER LE MENSE AZIENDALI PER I DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI CONFEZIONI PELLICCERIE Addi' 7 ottobre 1948 in Milano. tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA PELLICCERIA; e la FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO; si e' stipulato il seguente accordo: Art. 1. Le aziende, ovunque sia possibile utilizzare convenientemente le assegnazioni degli enti preposti all'alimentazione, istituiranno ed organizzeranno delle mense per la somministrazione di un piatto caldo nei giorni di effettivo lavoro.
Accordo mense per dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 2
Art. 2. Ove la costituzione delle mense ed il loro funzionamento trovino ostacolo obiettivo nella situazione di fatto, sara' corrisposta limitatamente ai giorni od alla frazione dei giorni di lavoro effettivo una indennita' sostitutiva la cui entita' sara' fissata, dalle Organizzazioni territoriali di ogni provincia.
Accordo mense per dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 3
Art. 3. L'indennita' di cui sopra e' dovuta anche ai lavoratori di quelle aziende che, avendo costituita la mensa, si trovassero nella provvisoria impossibilita' di farla funzionare, ed a quei lavoratori che non possono usufruire della mensa per esigenze di lavoro.
Accordo mense per dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 4
Art. 4. Nessuna indennita' e' dovuta al lavoratore che rinuncia alla mensa, laddove e' regolarmente costituita e funzionante.
Accordo mense per dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 5
Art. 5. Ove esistano condizioni piu' vantaggiose a favore dei lavoratori queste dovranno essere mantenute.
Accordo mense per dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 6
Art. 6. Se la materia di cui al presente accordo venisse disciplinata; da un concordato interconfederale o da corrispondenti istituzioni governative, le parti si rimetteranno senz'altro alle determinazioni che in detto concordato o disposizioni saranno comunque fissate, decadendo automaticamente quanto convenuto con il presente accordo.
Accordo mense per dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 7
Art. 7. Il presente accordo decorrera' dal 1 ottobre 1948 e scadra' il 31 dicembre 1948. Successivamente e qualora una delle parti non abbia dato disdetta almeno due mesi prima della data di scadenza con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, l'accordo si intendera' confermato per un uguale periodo di tempo. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO
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