DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1081
Art. 25. FERIE L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza, della retribuzione mensile non inferiore a: - giorni 14 lavorativi in caso di anzianita' da 1 a 2 anni; - giorni 19 lavorativi in caso di anzianita' da oltre 2 anni e sino a 8 anni; - giorni 24 lavorativi in caso di anzianita' da oltre 8 anni e sino a 18 anni; - giorni 28 lavorativi in caso di anzianita' oltre i 18 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo a non potra' avere inizio in giorno festivo. L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze dell'azienda e dell'interesse dell'impiegato. Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante i periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento previsto dall'art. 17 del presente contratto. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella localita' di riposo, non verra', computato nelle ferie. La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo da' diritto al compenso per le ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'annata, l'impiegato non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di anzianita' maturati successivamente all'epoca della maturazioni del precedente periodo feriale oppure dal giorno dell'assunzione. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 26
Art. 26. TREDICESIMA MENSILITA' A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato, in occesione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo raggugliato alla intera, retribuzione di fatto percepita dall'impiegato stesso. La corresponsione deve avvenire normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto d'impiego, durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda. Il periodo di 'prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 27
Art. 27. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' L'impiegato, per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, avra' diritto - indipendentemente da qualsiasi aumento di merito - ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5%. Tale aliquota, per l'anzianita' maturata fino al 14 giugno 1952 e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza dell'impiegato: per l'anzianita' maturata dopo tale data, invece, l'aliquota. stessa e' calcolata, oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza dell'impiegato, anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria, per gli impiegati assunti successivamente al 1 giugno 1950 e, per quelli assunti antecedentemente a tale data, un massimo di 12 bienni sempreche' non intervenga successivamente all'entrata in vigore del presente contratto, passaggio a categoria superiore. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici maturati dopo il 14 giugno 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' - per quanto concerne le variazioni, della indennita' di contingenza - si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Resta acquisito per gli impiegati attualmente in servizio il riconoscimento, agli effetti degli aumenti periodici, dell'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta' e di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria. In caso di passaggio dell'impiegato a categoria, superiore, la cifra corrispendente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione e l'anzianita' ai fini degli aumenti periodici, nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici gia' maturati) restera' invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato dal riporto del 50% degli scatti di cui al comma precedente. Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A della 3ª categoria) non costituisce un passaggio di categoria agli effetti del precedente comma. Le quote di rivalutazione sugli scatti di anzianita' maturati antecedentemente il 14 giugno 1952 che, ai sensi dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sono state aumentate del 4%, saranno elevate - con decorrenza dal 1 novembre 1958 - alle seguenti nuove misure globali: UOMINI DONNE 1ª Categoria.................. L. 640 - L. 640 - 2ª Categoria.................. " 540 - " 490 - 3ª Categoria A................ " 460 - " 410 - 3ª Categoria B................ " 430 - " 400 - Chiarimento a verbaleLe parti convengono che la cifra corrispendente al 50% degli aumenti periodici gia' maturati da riportare in caso di passaggio di categoria degli impiegati, sara' assorbita in occasione della maturazione degli ultimi scatti di anzianita' in modo che l'importo di dieci scatti biennali non venga ad essere superiore al 50% del minimo di stipendio della categoria.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 28
Art. 28. INDUMENTI DI LAVORO L'azienda dovra' fornire gratuitamente agli impiegati tecnici, gli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive l'uso. Inoltre fornira' tute e vestaglie a quegli impiegati tecnici le cui prestazioni sono connesse con quelle degli operai, qualora il lavoro cui sono addetti comporti un'usura eccezionale del vestiario e la necessita' di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 29
Art. 29. ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione dell'impiegato e' costituita dai seguenti elementi: a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); b) indennita' di contingenza; c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato; d) tredicesima mensilita'. L'impiegato puo' anche essere rimunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazioni agli utili nonche' con premi di produzione ed in tali casi gli sara' garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella, localita' ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del sesso e dell'eta' dell'impiegato, nonche' nel grado e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra' essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui al punto a), b) e c), del primo comma del presente articolo. Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno. Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi Costitutivi della retribuzione di cui ai puliti a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria dello stipendio mensile di cui al punti a) e c) si divide lo stipendio stesso rispettivamente per 25 (venticinque) e per 175 (centosettantacinque). Chiarimento a verbale Al fini della determinazione delle quote orarie e giornaliere dell'indennita' di contingenza, si fa riferimento alle aliquote convenzionali in vigore.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 30
Art. 30. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione sara' corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi della stessa. In caso che l'azienda, ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; in tal caso l'impiegato avra' anche la facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione della indennita' di anzianita' e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non potra' mai superare il 10%, della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 31
Art. 31. INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilita' per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio della categoria di appartenenza e della indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito; presso un Istituto di Credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 32
Art. 32. MENSA Tenendo conto della varieta' delle situazioni in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennita' sostitutive finora corrisposte agli impiegati salva la facolta' di eventuali accordi locali o aziendali.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 33
Art. 33. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tener un contegno rispondente al doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonche' le disposizioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio. L'imprenditore a sua volta non potra' con speciali convenzioni, restringere la ulteriore attivita' professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di la dei limiti segnati nel precedente comma. 4) avere cura dei locali, molili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 34
Art. 34. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni; e) licenziamento con indennita' di anzianita' ma senza preavviso; f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo, da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio, non si presenti al lavoro come previsto all'art. 33 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli; ritardi l'inizio o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; ecc.). Nei provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera fl. Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave documento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge. Il licenziamento e' inoltre indipendente e dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 35
Art. 35. BENEMERENZE NAZIONALI Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano gia' goduto della concessione, verra' riconosciuta agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, una maggiore anzianita' convenzionale nella seguente misura: 1) mutilati ed invalidi di guerra..... 1 anno 2) ex combattenti che abbiano prestato servizio, almeno per 6 mesi presso repar- ti mobilitati in zona di operazioni o ad essi parificati a norma di legge ........ 6 mesi 3) decorati al valore, decorati all'ex ordine militare di Savoia (secondo la de- nominazione odierna) promossi per merito di guerra, feriti di guerra.............. 6 mesi Le predette anzianita' sono cumulabili. La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianita' deve, a norma dell'art. 2 del presente contratto, essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dall'Autorita' Militare, nonche' integrata dalla prova del mancato godimento precedente.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 36
Art. 36. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e della categoria cui appartiene l'impiegato: Anni di servizio 1ª categ. 2ª categ. 3ª categ. fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese oltre i 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e 1/2 2 mesi. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto d'impiego senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda, concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda: Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennita', e' computato nell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di anzianita'.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 37
Art. 37. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 34 si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' verra', al momento del licenziamento, liquidata in base alle norme della [R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti ai 1 luglio 1937 e portate da lisi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1945 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. Tale misura sostituisce quella, disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti dai regolamenti, concordati e accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1928, n. 583](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-04-03;583), o non giuridicamente perfetti ai sensi della leggle stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuitu personae" per i quali varra' la norma dall'art. 39 del presente contratto; c) per l'anzianita' maturata, successivamente al 1 gennaio 1946 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' di anzianita' verra' fatta, sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre Le provvigioni, i premi di produzione, le compartecipazioni agli utili, anche la. tredicesima mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi produzione e compartecipazioni agli utili questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuti tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni agli utili a quella degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di anzianita', le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 39 del presente contratto.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 38
Art. 38. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' di cui all'art. 37: - 50% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; - 100% per anzianita' di servizio superiore a 5 anni. L'intera indennita' di anzianita' e' pure dovuta ai dimissionari per malattia o infortunio ed agli impiegati che diano le dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomini e del 55° anno di eta' se donne, nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 39
Art. 39. PREVIDENZA Per la previdenza a favore degl'impiegati dell'industria di cui all'art. 25 del contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 21 luglio 1938 per il regolamento della previdenza stessa, ci si atterra' alle norme dei citati contratti e delle eventuali ulteriori modificazioni attuate o da attuarsi mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 40
Art. 40. INDENNITA' IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA PERMANENTE In caso di morte dell'impiegato spettera' al coniuge od ai congiunti oltre il 4° grado viventi a suo carico o, in difetto, ai testamentari, il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennita' di licenziamento e di preavviso) a termine degli articoli 37 e 36 fatta deduzione di quanto essi percepiscano per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie); non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza previste dall'art. 39 del presente contratto. Il datore di lavoro potra' chiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorieta', a norma di legge. In caso di morte o di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidita' permanente per gli impiegati che non abbiano raggiunto il 10° anno di servizio, si applicano le disposizioni del [D. L. L. 1 agosto 1945 n. 708](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1945-08-01;708), ed eventuali successive modificazioni.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 41
Art. 41. E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO CERTIFICATO DI LAVORO Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovra' consegnare all'impiegato che ne rilascera' ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati. Ai sensi dell'[art. 2124 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124) l'azienda dovra' rilasciare all'impiegato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate. Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'impiegato una dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 42
Art. 42. COMMISSIONI INTERNE Per i compiti delle Commissioni Interne, o dei Delegati di impresa, si fa riferimento al vigente accordo interconfederale ed eventuali successivi accordi in materia.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 43
Art. 43. ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACATI All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali e' concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 44
Art. 44. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Agli impiegati che sono membri di Organi Direttivi Confederali della Federazione Nazionale di categoria e dei Sindacati Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimento di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle gia' citate Organizzazioni, tramite le Associazioni Territoriali degli Industriali, all'azienda cui l'impiegato appartiene.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 45
Art. 45. NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente fra le Organizzazioni Sindacali centrali degli industriali e dei lavoratori.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 46
Art. 46. RECLAMI E CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni Interne previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sara' sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali Territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 47
Art. 47. NORME GENERALI E SPECIALI Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato. Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato. Nelle aziende che abbiano piu' di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale, sara' consegnata a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 48
Art. 48. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DI CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennita' di anzianita' anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 49
Art. 49. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dall'impiegato.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 50
Art. 50. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO Lo stipendio minimo contrattuale, afferente a ciascuna categoria di impiegati, e' riportato in allegato alla presente regolamentazione.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 51
Art. 51. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro avra' una validita' di tre anni con decorrenza dal 1 novembre 1958 e si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-Retribuzioni
Retribuzioni minime mensili per gli impiegati (uomini) dipendenti dalle Aziende produttrici di Lampade elettriche, Valvole termojoniche, Tubi fluorescenti e luminescenti, bottiglie isolanti Parte di provvedimento in formato grafico Retribuzioni minime mensili per gli Impiegati (donne) dipendenti dalle Aziende produttrici di Lampade elettriche, Valvole termojoniche, Tubi fluorescenti e luminescenti, Bottiglie isolanti Parte di provvedimento in formato grafico
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