DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1081
Art. 54. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI La classificazione dei lavoratori verra' fatta in base alle categorie sotto elencate: Operai addetti alla produzione di lampade elettriche, valvole termojoniche e tubi fluorescenti UOMINI Operai specializzati Si intendono gli operai che compiono lavori per l'esecuzione dei quali occorre una capacita' tecnico pratica che si acquista solo altra verso il necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che compiono a regola d'arte i lavori ad essi affidati inerenti alla loro specialita'. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: Utensilisti, attrezzisti, calibristi, fresatori, modellisti meccanici in legno e metallo, tracciatori meccanici, montatori di macchine, di apparecchi e di complessi e loro parti, stampisti, elettricisti montatori, aggiustatori meccanici, tornitori, rettificatori trafile, alesatori, conduttori di generatori di vapore per i quali e' richiesta la patente di secondo grado generale oppure di secondo grado particolare, forgiatori, saldatori a gas o ad elettricita', tubisti idraulici, lattonieri, operai addetti alla attrezzatura, alla messa a punto e al funzionamento di piu' macchine automatiche ed operatrici, collaudatori di valvole trasmittenti, ecc. Operai qualificati Si intendono gli operai che eseguono lavori per i quali si richiede una comune specifica, capacita' pratica di mestiere. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: Calderai, muratori, fabbri, falegnami, imballatori, elettricisti comuni, addetti alla verniciatura a spruzzo ed imbianchini, fuochisti, conduttori di generatori di vapore per i quali e' richiesta la patente di terzo grado generale o particolare, trafilatori, addetti alle presse e bilancieri, addetti all'attrezzatura, alla messa a punto e al funzionamento di macchine semplici, preparatori chimici, addetti ai trattamenti termici valvole, ecc. Si considerano inoltre qualificati i fresatori, aggiustatori meccanici, tornitori, ecc. addetti a lavori di minore importanza - per complessita' e precisione - rispetto a quelli eseguiti dagli operai specializzati. Sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una breve e generica preparazione pratica. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: addetti al lavaggio palloncini, addetti alla distribuzione di materiali, addetti alle preparazioni chimiche, imballatori per imballi predisposti o di serie, addetti alle presse e bilanceri per lavorazioni semplici o di serie, addetti ai gasogeni ingrassatori, aiutanti fuochisti, sabbiatori, pulitori e addetti al recupero, addetti a macchine automatiche o semi-automatiche gia' attrezzate, ecc. Si intendono gli operai addettl a lavori di pulizia, ai trasporti a mano ed altri simili lavori. DONNE 1ª Categoria Si intendono tali le donne che compiono lavori richiedenti un non breve periodo di tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: Addette al montaggio a mano dell'armatura lampade, addette al montaggio a mano e a macchina dell'armatura (pacchetto) valvole, addette alla preparazione polveri fluorescenti, addette alla preparazione carbonato per catodi, addette alla spolveraratura tubi, addette alla stabilizzazione tubi, addette alla spruzzatura a mano catodi e filamenti valvole e lampade, chiusura a mano e semiautomatica valvole e lampade (escluse le lampade senza supporto) addette alle chiusure non automatiche con centratura supporto, addete alla centratura virole per lampade con apparecchi di proiezione, controllo supporto valvole, addette al fotometro, montaggio a mano di filamenti e spirali (escluso quello delle lampade senza supporto), collaudo tecnico di lampade e valvole, avvolgitura griglie a mano, perlinatura a mano, gancettaggio a mano, controllo filamenti e spirali, foratura e rettifica trafile addette al "getteraggio" spirali, addetto alla saldatura codotte sulle pompe, saldatrici di filamenti e spirali, saldatrici di parti metalliche complesse, argentatura lampade, addette alle macchine tipografiche, addette alle macchine semiautomatiche per piedini o supporti compresa regolazione fiamma, addette alle macchine spiralizzatrici con responsabilita' della qualita', addette allo scioglimento del mandrino, saldatura a mano di elettrodi, zoccolatura valvole e lampade con responsabilita' della centratura, pesaturafili o spirali, correzione griglie, addette al laboratorio chimico, operazioni che comportino pesatura, dosaggi ed altre misure, saldatura al banco di vetri duri, orletti a mano, addette alla preparazione schermi per tubi a raggi catodici, addette alla vuotatura automatica o semiautomatica valvole, addette al bagno di smerigliatura. Le seguenti lavorazioni vengono aggiunte alla prima categoria in considerazione del disagio o della faticosita' in esse insiti in relazione al sesso: addette al gruppo automatico chiusura e pompa, chiusura automatica, preparazioni per l'esecuzione della metallizzazione e metallizzazione. 2ª Categoria Si intendono tali le donne che eseguono lavori richiedenti un breve periodo di tirocinio. A titolo di esempio sono da ascriversi a questa categoria le seguenti operaie: Addette alla sagomatura tubi, addette ai forni cottura tubi polverati, addette a banche di trafilatura, e bobinatura, pesatura, calibratura e taglio vetro, spruzzatura automatica supporti lampade, controllo di semplice accensione lampade, addette al rifornimento materiali nei reparti, saldatrici automatica o semiautomatica lampade, collaudo valvole; invecchiamento, prova per corti circuiti e prova rumorosita' collaudo automatico valvole predisposte, addette zoccolatura e stagnatura valvole e lampade, metallizzazione griglie costruzione con macchine automatiche o semiautomatiche, calibratura a macchina griglie, smistamento, classifica e pulitura valvole, addette alle macchine automatiche o semiautomatiche per lavorazione supporti e piedi, catodo: tutte ic operazioni, elettrodi: tutte le operazioni, tranceria: tutte le operazioni, purificazione parti metalliche, rivestimento catodi per spruzzatura, con le draghe e per cataforesi, purificazione spruzzatura mica, addette alla spiralizzazione, gancettaggio automatico o semiautomatico, addette alla fabbricazione orletti a macchina,applicazione mastice alle virole e zoccoli, addette alla lavorazione mica, addette al reparto di smerigliatura, addette alla coloritura, calibratura e timbratura bulbi per valvole e lampade, pulizia virole, idrogenazione (carburazione), perlinatura a macchina, ricupero virole, incartatura a mano e a macchina e imballo, lavaggio, canrbonatura, ecc. 3ª Categoria Si intendono tali le donne che compiono lavori di pulizia, di trasporto a mano di natura molto leggera ed altri lavori leggeri e semplici. A maggiore chiarimento per una piu' esatta applicazione delle qualifiche sopra elencate, riferite alle tre categorie donne, si precisa: - la classificazione delle donne addette alla lavorazione dei tubi e quella corrispondente alla analoga lavorazione delle lampade elettriche; - sia nella produzione delle lampade, dei tubi e delle valvole le lavorazioni svolte con macchine completamente automatiche sono da classificare tutte nella seconda categoria. Soffiatori al cannello addetti alla produzione di lampade elettriche e valvole termojoniche UOMINI Soffiatori specializzati Sono coloro che eseguono qualsiasi lavorazione speciale e con qualsiasi tipo o qualita' di vetro. Soffiatori qualificati Sono coloro che eseguono lavori relativamente complessi per i quali non occorre la particolare preparazione tecnica richiesta per i soffiatori specializzati. Soffiatori comuni Sono coloro che eseguono lavori preparatori di natura semplice. DONNE Soffiatrici specializzate Sono coloro che eseguono lavori relativamente complessi per i quali occorre una semplice preparazioni tecnica. Soffiatrici qualificate Sono coloro che eseguono lavori preparatori di natura semplice. Operai addetti alla produzione di tubi fluorescenti UOMINI Operai specializzati Si intendono gli operai che compiono lavori per la esecuzione dei quali occorre una capacita' tecnica pratica che si acquista solo attraverso il necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che compiono a regola d'arte i lavori ad essi affidati inerenti alla loro specialita'. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: elettricisti montatori, meccanici, addetti alla manutenzione ed al funzionamento di macchine e di impianti, saldatori a gas o ad elettricita', lattonieri, forgiatori, addetti alla verniciatura a nano, attrezzisti, inontatori di insegne luminose ed impianti illuminanti, ecc. Operai qualificati Si intendono gli operai che eseguono lavori per i quali si richiede una comune specifica capacita' pratica di mestiere. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: elettricisti comuni, fabbri, falegnami, imballatori, addetti alla verniciatura a spruzzo, addetti alle presse e bilancieri, addetti alla manutenzione di macchine semplici, lattonieri che eseguono lavori di minore importanza per complessita' e precisione rispetto a quelli eseguiti dagli operai specializzati. Operai comuni (manovali specializzati) Sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una breve generica preparazione pratica. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: addetti al lavaggio palloni e tubi, addetti alla preparazione chimica, imballatori per imballi prediposti o di serie, addetti alle presse e bilancieri per lavorazioni semplici o di serie, ecc. Manovali comuni Addetti ai lavori di pulizia, addetti ai trasporti a mano ed altri simili lavori. DONNE 1ª Categoria Si intendono tali le donne che compiono lavori richiedenti un breve periodo di tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: addette al collaudo tecnico dei tubi prima della vuotatura, addette alla saldatura dei tubi sulle pompe, addette alla polveratura dei tubi, addette alla cottura dei tubi, addette alla sagomatura meccanica dei tubi, ecc. 2ª Categoria Si intendono tali le donne che eseguono lavori richiedenti un breve periodo di tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: saldatrici di parti metalliche, addette alla applicazione dei terminali degli elettrodi; elettrodi, tutte le operazioni meccaniche; tranceria; tutte le operazioni; addette al lavaggio, calibratura e timbratura tubi, ecc. 3ª Categoria Si intendono tali le donne che compiono lavori di pulizia, trasporto a mano di natura molto leggera ed altri lavori leggieri e semplici. Norma speciale - Agli operai elettricisti; montatori che facciano uso di scale aeree e di ponti mobili viene riconosciuto il diritto ad una maggiorazione del 10% sulla paga effettivamente percepita (esclusa la contingenza), limitatamente alle ore di lavoro durante le quali essi fanno uso dei mezzi di cui sopra. Operai addetti alla soffiatura e vuotatura di tubi luminescenti UOMINI - DONNE Soffiatori specializzati Sono coloro che eseguono qualsiasi lavorazione speciale e con qualsiasi tipo o qualita' di vetro. Sono coloro che eseguono lavori semplici per i quali non occorre la particolare preparazione tecnica richiesta per i soffiatori specializzati. Soffiatori comuni Sono coloro che eseguono lavori semplici di tubi luminosi rettilinei o centrati. Vuotatori specializzati Sono coloro che hanno la capacita' di effettuare qualsiasi lavorazione di vuotatura. Vuotatori qualificati Sono coloro che eseguono le lavorazioni semplici di vuotatura per cui non occorre la particolare preparazione tecnica richiesta per i vuotatori specializzati. Donne (soffiatrici). Specializzate Sono le adette alla preparazione ed alla applicazione degli elettrodi ai tubi luminescenti. Qualificate Sono le addette alla costruzione di elettrodi semplici. Operai addetti alla produzione di bottiglie isolanti UOMINI Operai specializzati Si intendono gli operai che compiono lavori per la esecuzione dei quali occorre una capacita' tecnico pratica che si acquista solo atttraverso il necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che compiono a regola d'arte i lavori ad essi affidati inerenti alla loro specialita'. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: elettricisti montatori, meccanici addetti alla manutenzione ed al funzionamento di macchine e di impianti, attrezzisti, tornitori, fresatori e tornitori in lastre, ecc. Operai qualificati Si intendono gli operai che eseguono lavori per i quali si richiede una comune specifica capacita' pratica di mestiere. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: Elettricisti comuni, falegnami, imballatori, addetti alla manutenzione di macchine semplici, tornitori in lastre, ecc. Operai comuni (manovali specializzati) Sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una breve generica preparazione pratica. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: Imballatori per imballi predisposti o di serie, ecc. Manovali comuni Addetti ai lavori di pulizia, addetti ai trasporti a mano ed altri simili lavori. 1ª Categoria Soffiatrici di fondi e addette alle pompe. 2ª Categoria Soffiatrici di colli - riparazioni. 3ª Categoria Addette ai capillari, alla argentatura e alla pulitura gambette. 4ª Categoria Addette alla montatura amianto, alla asciugatura e al collaudo. 5ª Categoria Confezionatrici in genere.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 55
Art. 55. TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO La paga base oraria minima afferente a ciascuna Categoria di lavoratore e' riportata in allegato alla presente regolamentazione.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 56
Art. 56. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro avra' una validita' di tre anni con decorrenza dal 1 novembre 1958 e si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-Retribuzioni
Retribuzioni minime orarie per gli Operai addetti alla produzione di Lampade elettriche, Valvole termojoniche, Tubi fluorescenti e luminescenti, Bottiglie isolanti Parte di provvedimento in formato grafico Retribuzioni minime orarie per le Operaie addette alla produzione di Lampade elettriche, Valvole termojoniche, Tubi fluorescenti e luminescenti Parte di provvedimento in formato grafico Retribuzioni minime orarie per i Soffiatori al cannello dipendenti dalle Aziende produttrici di lampade elettriche e Valvole termojoniche Parte di provvedimento in formato grafico Retribuzioni minime orarie per gli Operai addetti alla lavorazione di soffiatura e vuotatura di Tubi luminescenti Parte di provvedimento in formato grafico Retribuzioni minime orarie per le Operaie addette alla Lavorazione di soffiatura e vuotatura di Tubi luminescenti Parte di provvedimento in formato grafico Retribuzioni minime orarie per le Operaie addette alla produzione di bottiglie isolanti Parte di provvedimento in formato grafico Retribuzioni minime giornaliere (8 ore) per gli Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dipendenti dalle Aziende produttrici di Lampade elettriche, Valvole telmojoniche, Tubi fluorescenti e luminescenti, Bottiglie isolanti Parte di provvedimento in formato grafico Retribuzioni minime giornaliere (8 ore) per le operaie addette a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dipendenti dalle Aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, tubi fluorescenti e luminescenti, bottiglie isolanti. Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 1
REGOLAMENTAZIONE CATEGORIE SPECIALI Art. 1. SFERA DI APPLICABILITA' DEL CONTRATTO Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore per le aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti) per gli appartenenti alle categorie speciali (gia' equiparati), da esse dipendenti.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione dei lavoratori ai quali si riferisce la presente regolamentazione avverra' a norma delle disposizioni di legge e degli eventuali accordi interconfederali. All'interessato, con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato, verra' comunicato anche il relativo trattamento economico.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 3
Art. 3. CRITERI DI APPARTENENZA Quando la natura del lavoro sia tale che pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiego, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento previsto dalla presente regolamentazione. Sono da considerare, agli effetti del precedente comma, i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreche' non partecipino con ininterrotta continuita' al lavoro manuale. Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili gia' regolate dalle classificazioni operaie.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 4
Art. 4. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE CATEGORIE I lavoratori di cui trattasi sono distinti in due categorie. Appartengono alla 1ª categoria i lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate comportino il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse. Appartengono alla 2ª categoria gli altri lavoratori aventi diritto alla categoria speciale.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 5
Art. 5. PERIODO DI PROVA Il periodo di prova e' fissato in 15 giorni, prorogabili a 30 di comune accordo. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione, compreso il trattamento economico previsto per la categoria nella quale viene prestato il servizio. La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova, senza preavviso ne' indennita'. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio. Il lavoro prestato nel periodo di prova, qualora sia eseguito da conferma anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianita'.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 6
Art. 6. ALLA CATEGORIA SPECIALE PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA In caso di passaggio dell'operaio alle categorie speciali nella stessa azienda, il lavoratore avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti della indennita' di anzianita', del trattamento di malattia e di dimissioni di una maggiore anzianita' convenzionale da computarsi nella misura prevista dall'art. 19 pari a sei mesi per ogni due anni compiuti di anzianita' con la qualifica di operaio.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 7
Art. 7. MUTAMENTO DI MANSIONI Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico che non sia incompatibile con la sua qualifica. Al lavoratore che sia destinato per inrarico della Direzione o di chi per essa a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di dette mansioni, il lavoratore sara' senz'altro passato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, eco.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 8
Art. 8. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all'art. 6 (regolamentazione operaia), ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di lavoro e oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia. E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. E' lavoro festivo quello effettuato in giornate di riposo compensativo, di domenica o durante le festivita' di cui all'art. 9. Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue: - lavoro straordinario diurno (feriale): prime due ore.......................................... 22% ore successive......................................... 30% - lavoro straordinario notturno (feriale)................ 50% avvicendati............................................ 30% - lavoro in giorni festivi............................... 50% lavoro straordinario festivo........................... 60% - lavoro domenicale con riposo compensativo.............. 10% lavoro compreso in turni avvicendati: turni diurni........................................... 4% turni notturni......................................... 15% Le maggiorazioni in percentuale sopradette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Le percentuali suddette vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 10 in essa compresa l'indennita' di contingenza.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 9
Art. 9. FESTIVITA' Sono considerate festivita': a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) l'anniversario della liberazione: 25 aprile; la festa del lavoro: 1 maggio; la fondazione della Repubblica: 2 giugno; il giorno dell'unita' nazionale: 4 novembre; c) Capo d'anno: 1 gennaio; Epifania: 6 gennaio; S. Giuseppe: 19 marzo; Lunedi di Pasqua: mobile; Ascensione: mobile; Corpus Domini: mobile; SS. Pietro e Paolo: 29 giugno; Assunzione: 15 agosto; Ognissanti: 1 novembre; Immacolata Concezione: 8 dicembre; Natale: 25 dicembre; S. Stefano: 26 dicembre; 4) La ricorrenza del S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festivita' di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge ed agli accordi interconfederali vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festivita' del S. Patrono di cui al punto d).
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 10
Art. 10. ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione del lavoratore e' costituita dai seguenti elementi: a) paga mensile (minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianita' eventuali aumenti di merito, eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); b) indennita' di contingenza; c) eventuali indennita' continuative o di ammontare determinato; d) tredicesima mensilita'. Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria della paga mensile di cui ai punti a) e c), si divide la paga stessa per 25 (venticinque) e per 180 (centottanta). Ai fini della determinazione delle quote orarie e giornaliere dell'indennita' di contingenza, si fa riferimento alle aliquote convenzionali in vigore.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 11
Art. 11. TRATTAMENTO IN CASO Dl SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO In caso di sospensione o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) non subira' riduzioni.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 12
Art. 12. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Il lavoratore, per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa. azienda, avra' diritto - indipendentemente da qualsiasi aumento di merito - ad una maggiorazione sulla paga mensile minima contrattuale nella misura del 5%. Tale aliquota, per l'anzianita' maturata fino al 14 giugno 1952 e' calcolata sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria di appartenenza, del lavoratore; per l'anzianita' maturata dopo tale data, invece, l'aliquota stessa e' calcolata, oltre che sul minimo contrattuale della categoria di appartenenza del lavoratore, anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 10 bienni. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici maturati dopo il 14 giugno 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di paga contrattuali in atto alle singole scadenze mensili. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' - per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza - si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di passaggio alla categoria superiore, sara' mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nella categoria di provenienza. Sempre nel caso di passaggio alla categoria superiore, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio stesso sara' considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianiti nella nuova categoria. Le quote di rivalutazione sugli scatti di anzianita' maturati antecedentemente il 14 giugno 1952 che, ai sensi dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sono state aumentate del 4%, saranno elevate - con decorrenza dal 1 novembre 1958 - alle seguenti nuove misure globali: UOMINI DONNE 1ª categoria L. 530 - L. 480 - 2ª categoria L. 450 - L. 410 - Norme transitorie all'art. 12 Per i lavoratori che prima della data di applicazione degli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 e del 23 maggio 1946 svolgevano presso la stessa azienda le medesime mansioni che hanno dato loro titolo per la assegnazione alle categorie speciali (gia' equiparati) si terra' conto del periodo di servizio prestato per le anzidette mansioni successivamente al 1 gennaio 1939. La norma di cui al comma precedente si applica anche nella ipotesi in cui l'azienda, come effetto del passaggio a tale qualifica, abbia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla liquidazione dell'indennita' di anzianita'.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 13
Art. 13. GRATIFICA NATALIZIA La gratifica natalizia, di cui ai vigenti accordi interconfederali, verra' corrisposta nella misura di una mensilita' di retribuzione globale di fatto percepiti dal lavoratore. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La corresponsione della gratifica natalizia deve normalmente avvenire alla vigilia di Natale.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 14
Art. 14. FERIE Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore, ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio secondo i termini indicati: - giorni 14 lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; - giorni 18 lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti; - giorni 22 lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 e fino ai 20 anni compiuti; - giorni 27 lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 20 anni compiuti. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale ex categorie intermedie), di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il nord e 23 maggio 1946 per il centro sud) e' considerata utile agli effetti del presente articolo per il 50% della sua entita'. La scelta dell'epoca delle ferie sara' fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio. Il lavoratore puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostituitiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione. In caso di licenziamento, il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso. Sempre in caso di licenziamento il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto sempre che non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie il trattamento di trasferta previsto dall'art. 10 della regolamentazione "Operai".
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 15
Art. 15. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio sara' concesso al lavoratore un permesso di giorni 14, con decorrenza della retribuzione che sara' corrisposta, da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto di Previdenza Sociale o da quanto potranno disporre eventuali accordi interconfederali. Il congedo matrimoniale e' altresi' dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio e che faccia richiesta del congedo almeno 6 giorni prima della data di dimissioni, fermo restando l'obbligo di presentare il documento comprovante l'avvenuto matrimonio. Il congedo matrimoniale non si computa nel periodo di ferie e di preavviso.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 16
Art. 16. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla [Legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni. Ove durante l'assenza dal servizio dovuta a gravidanza e puerperio sopravvenga malattia, si applicano le norme di cui all'art. 17 del presente contratto, a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, sempreche' dette norme risultino piu' favorevoli per la operaia.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 17
Art. 17. MALATTIA E INFORTUNIO In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, il lavoratore, non in prova, avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi per anzianita' ininterrotta di servizio fino a 5 anni: di otto mesi oltre i 5 anni e di dieci mesi oltre i 12 anni, percependo, nel primo caso l'intera retribuzione per i primi due mesi e meta' di essa per gli altri quattro, l'intera retribuzione come sopra per i primi tre mesi e meta' per i successivi cinque mesi nel secondo caso, e l'intera retribuzione come sopra per i primi quattro mesi e meta' per i successivi cinque mesi nel terzo caso. L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto dall'azienda in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dal medico di sua fiducia. Qualora la malattia perduri oltre il termine sopra indicato, e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo al lavoratore quanto gli compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Analogamente nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto su richiesta del lavoratore, con la corresponsione dell'indennita' di licenziamento di cui all'art. 19. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali. Al lavoratore gia' operaio e passato alla categoria speciale, saranno riconosciute, agli effetti del presente articolo, le eventuali condizioni di miglior favore maturate, in base all'anzianita' di servizio, come operaio.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 18
Art. 18. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto. Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento: Anzianita di servizio Periodo di preavviso 1ª categoria 2ª categoria - per coloro che avendo superato il periodo di prova, abbiano un'an- zianita di servizio fino a 2 anni compiuti 1/2 mese 1/2 mese - per coloro che abbiano un'anzianita di servi- zio oltre 2 anni e fi- no a 5 anni compiuti.. 1 mese e 1/2 1 mese - per coloro che abbiano un'anzianita di servi- zio oltre 5 anni e fi- no a 15 anni compiuti. 2 mesi 1 mese e 1/2 - per coloro che abbiano un'anzianita di servi- zio oltre 15 anni com- piuti................. 2 mesi e 1/2 2 mesi L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale ed alle ex categorie intermedie di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il nord e 23 maggio 1946 per il centro-sud) e' considerata utile agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza all'altra un'indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo dell'indennita' di licenziamento. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione, la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dai datori di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 19
Art. 19. INDENNITA' DI ANZIANITA' In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 40 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete: a) per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione alla categoria speciale (gia' equiparati) ed in ogni caso non prima del 1 gennaio 1945 nelle province dell'Italia Settentrionale e del 1 aprile 1946 nelle province dell'Italia Centro-Meridionale, un'indennita' pari a 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' maturata, presso l'azienda; b) per l'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1954, l'indennita' d'anzianita' verra' liquidata nella misura di 20/30 della retribuzione mensile, per ogni anno d'anzianita'; c) per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1955 l'indennita' d'anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno d'anzianita'. La liquidazione dell'indennita' verra' fatta silla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 20
Art. 20. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate dell'indennita' d'anzianita' prevista dall'art. 19 della presente regolamentazione: il 50% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; il 100% per anzianita' di servizio superiore ai 5 anni. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale od alle ex categorie speciali di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il nord e 23 maggio 1946 per il centro-sud) e' considerata utile agli effetti del presente articolo sempreche' il lavoratore non sia stato liquidato all'atto del passaggio dalla qualifica di operaio a quella speciale (gia' equiparati); nel qual caso varra' l'anzianita' convenzionale di cui all'art. 6. L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per causa di malattia o di infortunio ed alle donne in caso di matrimonio o di gravidanza. Lo stesso trattamento verra' usato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato se uomini, gli anni 60 e se donne, gli anni 55.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 21
Art. 21. DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contemplate nella regolamentazione per gli operai, ad accezione delle norme relative agli art. 13, 14, 26, 31, 35.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 22
Art. 22. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO La retribuzione minima mensile contrattuale afferente a ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori appartenenti alla categoria speciale, e' riportata in allegato alla presente regolamentazione.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-art. 23
Art. 23. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro avra' una validita' di tre anni con decorrenza dal 1 novembre 1958 e si intendera' tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione categorie speciali-Retribuzioni
Retribuzioni minime mensili per gli appartenenti alle categorie speciali dipendenti dalle Aziende produttrici di Lampade elettriche, Valvole tearmojoniche, Tubi fluorescenti e lumimescenti, Bottiglie isolanti Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 1
REGOLAMENTAZIONE IMPIEGATI Art. 1. SFERA DI APPLICABILITA' DEL CONTRATTO Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore per le aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti) e per gli impiegati da esse dipendenti.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sara' specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria alla quale l'impiegato viene assegnato, a norma dell'art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico relativo; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. Per il collocamento si seguono le norme di legge sulla domanda ed offerta di lavoro relative agli impiegati. All'atto dell'assunzione l'impiegato dovra' presentare i seguenti documenti: 1) carta d'identita' o documento equivalente; 2) libretto di lavoro; 3) tessere e libretto per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia in possesso; 4) stato di famiglia ed altri documenti richiesti da particolari disposizioni; 5) dichiarazione, a pena di decadenza, delle eventuali benemerenze nazionali, da documentare nel piu' breve tempo possibile, specificando se l'impiegato abbia goduto precedentemente dei benefici relativi presso altre aziende.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 3
Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con professione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui all'art. 37 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore ai 3 anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche al contratto a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed all'indennita' di licenziamento. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 4
Art. 4. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI Gli impiegati sono classificati come sotto indicato in categorie distinte a seconda della natura delle mansioni richieste od esplicate: 1ª Categoria, tecnici-amministrativi: Appartengono alla prima categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dai dirigenti aziendali o comunque con equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza. 2ª Categoria, tecnici-amministrativi: Appartengono alla seconda categoria gli impiegati con mansioni di concetto. 3ª Categoria, tecnici amministrativi: Gruppo A - Appartengono al gruppo A gli impiegati con mansioni d'ordine; Gruppo B - Appartengono al gruppo B gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio. Il laureato e il diplomato di scuole medie superiori, in specialita' tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, non puo' essere assegnato a categoria inferiore alla seconda. Chiarimenti aggiuntivi all'art. 4. L'assegnazione alla 2ª Categoria impiegati per i diplomati di nuova assunzione di cui all'art. 4, e' subordinata ad un periodo di tirocinio di mesi 18, compreso il periodo di prova. Tale condizione non e' richiesta per gli impiegati provenienti da altre aziende ove abbiano gia' superato un eguale periodo di tirocinio. All'atto dell'assunzione i diplomati dovranno presentare il certificato di studio comprovante il conseguimento del diploma.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 5
Art. 5. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati di prima categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova - ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati: a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'. L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 2 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego puo' avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne' l'obbligo dell'indennita' di licenziamento. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita' di servizio decorrera' dal giorno dell'assunzione stessa. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza le quali pero' dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda e' tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di 1ª categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di 2ª o 3ª categoria. In tutti gli altri casi l'azienda e' tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del, mese stesso.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 6
Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di 1ª categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passera' senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alla 1ª categoria e di mesi 8 per il passaggio alle altre categorie. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie servizio militare, aspettativa, ecc. non da luogo al passaggio di categoria salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni. All'impiegato comune destinato a compiere mansioni inerenti la categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso d'importo non inferiore alla differenza. tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 7
Art. 7. CUMULO DI MANSIONI Agli impiegati ai quali vengono affidate, con carattere di continuita', mansioni pertinenti a diverse categorie o gruppi, sara' attribuita la categoria o il gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza e almeno carattere di equivalenza di tempo.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 8
Art. 8. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso, della indennita' di anzianita' e delle ferie, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari ad un anno per ogni quattro anni compiuti di anzianita' con la qualifica di operaio.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 9
Art. 9. ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA PASSAGGIO DALLA CATEGORIA SPECIALE In caso di passaggio dalla categoria speciale alla categoria impiegatizia, nella stessa azienda, il lavoratore avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita', di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari a sei mesi per ogni due anni compiuti di anzianita' con la categoria speciale. Agli effetti dell'istituto delle ferie e della malattia, il lavoratore conservera' l'eventuale trattamento piu' favorevole spettantegli per la sua anzianita' di appartenente alla categoria speciale.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 10
Art. 10. ORARIO DI LAVORO Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue. Tuttavia le ore di lavoro prestate, oltre 44 ore e fino alle 48 ore settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue, verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di altrettante quote orarie dello stipendio mensile, di cui alle lettere a) e c) del primo comma dell'art. 29 del presente contratto. L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero l'impiegato nel pomeriggio del sabato. Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purche' non si superino le 9 ore giornaliere o le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potra' avvenire oltre le 8 ore giornaliere. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla, Direzione con l'osservanza delle norme degli accordi interconfederali circa le funzioni delle Commissioni Interne. Per l'impiegato la cui prestazione e' direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, puo' essere adottata, fermo restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 11
Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI - MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 10. E' considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 del mattino. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'art. 13. Nessun impiegato puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: - lavoro straordinario diurno (feriale) . . . . . . . . . . . 25% - lavoro straordinario notturno (feriale) . . . . . . . . . . 50% - lavoro notturno non compreso in turni avvicendati . . . . . 30% - lavoro in giorni festivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% - lavoro straordinario festivo. . . . . . . . . . . . . . . . 60% - lavoro domenicale con riposo conpensativo . . . . . . . . . 10% lavoro a turni avvicendati: - turni diurni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% - turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'articolo 29 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario e festivo, all'impiegato competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 12
Art. 12. RIPOSO SETTIMANALE L'impiegato ha diritto al riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe disposte dalla legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato. In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'impiegato avra' diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita. nell'art. 11 per il lavoro festivo, sempreche' non sia stato preavvisato entro il secondo giorno precedente.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 13
Art. 13. FESTIVITA' Sono considerate festivita': a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) l'anniversario della liberazione: 25 aprile; la festa del lavoro: 1 maggio; la fondazione della Repubblica: 2 giugno; il giorno dell'unita' nazionale: 4 novembre; c) Capo d'Anno: 1 gennaio; Epifania: 6 gennaio; S. Giuseppe: 19 marzo; Lunedi di Pasqua: mobile; Ascensione: mobile; Corpus Domini: mobile; SS. Pietro e Paolo: 29 giugno; Assunzione: 15 agosto; Ognissanti: 1 novembre; Immacolata Concezione: 8 dicembre; Natale: 25 dicembre; S. Stefano: 26 dicembre; d) la ricorrenza del S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festivita' di cui ai puniti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge ed agli accordi interconfederali vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festivita' del S. Patrono di cui al punto d).
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 14
Art. 14. SOSPENSIONE DI LAVORO Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianita' di servizio agli effetti del presente contratto.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 15
Art. 15. TRATTAMENTO IN CASO Di SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DEL LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 10 del presente contratto, disposto dall'azienda o dalle competenti Autorita', lo stipendio mensile di fatto e la contingenza non subiranno riduzioni.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 16
Art. 16. TRASFERIMENTI All'impiegato che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta o sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto, l'importo previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennita' di trasferimento gli verra', corrisposta, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza), se senza congiunti a carico, una somma pari a mezza mensilita', di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza). Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione dell'impiegato nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'. Qualora, in relazione al trasferimento, l'impiegato, per l'effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fitto, sempreche' questo sia denunciato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda. L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennita' di anzianita' al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva ed ai ratei maturati delle ferie e della 13ª mensilita': diversamente il trasferimento si intende revocato, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria sia stato espressamente stabilito all'atto dell'assunzione il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetta il trasferimento sara' considerato dimissionario. All'impiegato che chieda il trasferimento per sue necessita', non competono le indennita' di cui sopra.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 17
Art. 17. TRASFERTA All'impiegato in missione per esigenze di servizio, la azienda corrispondera', oltre alla normale retribuzione mensile: a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalita', quando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreche' siano autorizzate e comprovate; d) una indennita' di trasferta pari al 40% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza). L'indennita' di cui al punto d) non sara' dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennita' verra' corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d), dopo il primo mese, verra' corrisposta nella misura del 30%. Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria o prevalente, l'eventuale indennita' di missione potra' essere concordata direttamente con l'azienda. L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 18
Art. 18. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di tra-sporto che colleghino la localita', stessa con centri abitati e il perimetro del piu' vicino centro disti oltre 5 Km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 19
Art. 19. CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la' risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso l'impiegato conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni, ecc,) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 20
Art. 20. SERVIZIO MILITARE La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare. L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva che all'atto della chiamata risulti in forza presso la azienda da almeno un anno, ha diritto alla decorrenza dell'anzianita'. Ai fini del computo dell'indennita' di anzianita' e dell'anzianita' utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso, sotto le armi sara' computato come anzianita' di servizio sempreche' l'impiegato chiamato alle armi presti almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi. Se l'impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro, ha diritto a tutte le indennita' competentigli a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, ne' il diritto alla relativa indennita' sostitutiva. Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia. Per il trattamento in caso di richiamo alle armi si riporta in calce l'art. 1 della vigente legge 10 giugno 1940. (1)
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 21
Art. 21. TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO In caso di malattia l'impiegato deve avvertire l'azienda entro il giorno successivo l'assenza e inviare alla azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di fiducia. In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: a) sei mesi per anzianita' di servizio fino a tre anni compiuti; b) nove mesi per anzianita' di servizio oltre tre anni e fino a sei anni compiuti; c) dieci mesi per anzianita' di servizio oltre i sei anni. L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento: per le anzianita' di cui al punto a): intera retribuzione globale per i primi due mesi; meta' retribuzione globale per i 4 mesi successivi; per le anzianita' di cui al punto b): intera retribuzione globale per i primi tre mesi meta' retribuzione globale per i 6 mesi successivi; per le anzianita' di cui al punto c): intera retribuzione globale per i primi quattro mesi; meta' retribuzione globale per i 6 mesi successivi. L'impiegato soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avra' diritto alla conservazione del posto: 1) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennita' per inabilita' temporanea prevista dalla legge; 2) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto Assicuratore. L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente quelli di cui ai punti a), b), c), l'impiegato percepira' il normale trattamento assicurativo. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera' all'impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso puo' risolvere il rapporto di impiego con diritto alla sola indennita' di anzianita' per licenziamento. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali. Per l'assistenza e il trattamento In caso di malattia o infortunio per gli impiegati, valgono le norme regolanti la materia. Per gli impiegati coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si fara' luogo al cumulo tra. il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo. riconoscendo in ogni caso all'impiegato il trattamento piu' favorevole. Agli effetti del presente articolo e' considerata malattia anche l'infermita' derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria. L'assenza, per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianita' di servizio a tutti gli effetti indennita' di anzianita', per licenziamento, dimissioni, ferie, tredicesima mensilita' ecc.).
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 22
Art. 22. TUTELA DELLA MATERNITA' In caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alla [legge 26 agosto 1959, n. 830](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-08-26;830), sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni. Il trattamento economico sara'. il seguente: intera retribuzione per i primi quattro mesi di assenza; meta retribuzione per il 5° e 6° di assenza. L'azienda avra' diritto di dedurre dal trattamento economico spettante all'impiegata quante l'impiegata stessa abbia percepite per atti di previdenza compiuti dall'azienda, allo stesso titolo. Qualora durante lo stato di gravidanza e puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 21 a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, quando risultino piu' favorevoli all'impiegata. La interruzione del servizio per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianita' di servizio limitatamente al periodo di conservazione del posto.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 23
Art. 23. CONGEDO MATRIMONIALE Agli impiegati che contraggono matrimonio sara' concesso un permesso di 14 giorni lavorativi con decorrenza della normale retribuzione. Il congedo matrimoniale, e' altresi' dovuto all'impiegata che si dimetta per contra ree matrimonio, fermo restando l'obbligo di presentare il documento comprovante l'avvenuto matrimonio. Tale permesso non sara' computato quale periodo di ferie annuali ne' potra' essere considerato come periodo di preavviso.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 24
Art. 24. ASSENZE E PERMESSI Le assenze debbono essere giustificate ai piu' tarde entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il. caso di impedimento giustificato. Sempreche' ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentira' all'impiegato, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso. Tali brevi permessi non saranno computati in conto ferie. Chiarimento a verbale La formulazione di cui al 2° comma non esclude per l'azienda la facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tale facolta' e' data soprattutto allo scopo di costituire una remora contro eventuali abusi.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione impiegati-art. 25
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