DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1088

Type DPR
Publication 1960-07-28
Ultimo aggiornamento 1960-10-13
State In force
Source Normattiva
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Art. 4. CATEGORIE Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del presente contratto sono i seguenti: 1ª Categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive (tecnici, amministrativi). Svolgono tali funzioni gli impiegati di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, che abbiano discrezionalita' di poteri e facolta' di iniziativa per il buon andamento di determinate attivita' aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda o dai titolari della medesima. 2ª Categoria: impiegati di concetto (tecnici, amministrativi). Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di ambo i sessi che svolgono mansioni di concetto. 3ª Categoria: impiegati d'ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo B) (tecnici, amministrativi). Appartengono al gruppo A della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali richiedano particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio. Appartengono al gruppo B della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali non richiedano in modo particolare preparazione, esperienza o pratica d'ufficio. Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie sopra indicate, nonche' quelle concernenti la attribuzione della qualifica impiegatizia, non definite, in sede aziendale, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico disciplinato dalle norme previste dallo annesso regolamento che fa parte integrante del presente contratto.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 5

Art. 5. LAUREATI E DIPLOMATI I laureati (o i diplomati di scuole medie superiori) in specialita' tecniche o amministrative inerenti alla industria, che vengono assunti in data successiva a quella di stipulazione del presente contratto non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla seconda, sempreche' siano adibiti a mansioni inerenti alle loro specialita' professionali. Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto alla azienda all'atto dell'assunzione. Il presente articolo non intende modificare la categoria che gli impiegati in servizio rivestono alla data di stipulazione del presente contratto. E' ammessa una riduzione del minimo contrattuale del 15 per cento per la durata del periodo di prova. Dichiarazione a verbale. La riduzione del minimo di stipendio del 15 per cento e' applicabile solo nel caso di assegnazione alla 2ª categoria. Non costituisce comunque precedente e viene applicato unicamente agli effetti dell'art. 5 cui la presente dichiarazione si riferisce.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 6

Art. 6. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati della 1ª categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse ne' la protrazione, ne' la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio. Le norme relative alla prevalenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione. Per gli impiegati amministrativi di 2ª e 3ª categoria il periodo di prova sara' ridotto a due mesi, quando l'impiegato abbia gia' prestato servizio per un periodo superiore a due anni nelle stesse mansioni in altre aziende industriali.

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Art. 7. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purche' cio' non importi alcun peggioramento economico, ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione, All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non superiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria o di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzioni a tutti gli effetti di altri impiegati per malattia, ferie, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 20 giorni e per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria, superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio alla prima categoria e di mesi sei per il passaggio alle altre categorie.

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Art. 8. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' questa ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuita'.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 9

Art. 9. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari a 9 mesi per ogni 3 anni di anzianita' di servizio compiuta in qualita' di operaio.

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Art. 10. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norma di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali ripartito in non piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile. Per ogni ora di lavoro compiuta dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 settimanali e per i discontinui oltre le 56 e fino alle 60 settimanali, l'azienda corrispondera' all'impiegato stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, una quota oraria di stipendio mensile, esclusa la contingenza (e cioe' stipendio minimo tabellare, eventuale scatto di anzianita', eventuale superminimo, eventuale aumento di merito individuale ed eventuale terzo elemento) che verra' determinata dividendo lo stipendio mensile sopradetto per 180. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione della azienda. Per il personale contemplato nella tabella delle lavorazioni stagionali (approvata con [regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1957) e successivi) il compenso previsto dal comma 4° del presente articolo non verra' corrisposto, limitatamente ai periodi indicati dalla citata tabella.

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Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'articolo 10 della presente regolamentazione e cioe' di 8 ore giornaliere o 48 settimanali e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 12. E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6. Nessun impiegato potra' esimersi dall'effettuare entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e notturno da corrispondersi, oltre la normale retribuzione sono le seguenti: a) lavoro straordinario diurno.............................. 25% b) lavoro festivo (domenica, festivita infrasettimanali e nazionali o giorno di riposo compensativo)............. 40% c) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)............ 55% d) lavoro straordinario feriale notturno.................... 40% e) lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore)... 60% f) lavoro notturno (dalle 22 alla 6) non compreso in turni.. 30% g) lavoro notturno compreso in turni........................ 7% Le dette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria di stipendio, ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (e cioe' il minimo tabellare di stipendio, eventuali scatti di anzianita', eventuale superminimo, eventuale merito individuale ed eventuale terzo elemento), piu' la contingenza. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili; la maggiore assorbe la minore. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dalla direzione dell'azienda.

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Art. 12. FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI RIPOSO SETTIMANALE Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale. Per il trattamento delle festivita' infrasettimanali e nazionali si fa riferimento alle norme interconfederali e legislative. Il riposo settimanale cadra' di domenica, salvo le eccezioni di legge. Per gli impiegati il cui lavoro e connesso con quello dello stabilimento, vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento stesso. In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sara' preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

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Art 13. FERIE L'impiegato ha diritto, ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a: 15 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio fino a 4 anni; 18 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 4 anni fino a 13 anni; 24 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 13 anni fino a 20 anni; 28 giorni lavorativi in case di anzianita' di servizio oltre i 20 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissare l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, computabilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato, non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.

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Art. 14. PERMESSI - CONGEDI MATRIMONIALI Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda, salvo casi di giustificato impedimento. All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda puo' accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo, per giustificati motivi, con facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di riposo. Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.

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Art. 15. RETRIBUZIONE Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. Qualora l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2 per cento in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potra' superare il 10 per cento della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

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Art. 16. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5 per cento sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria. Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente regolamentazione avessero gia' maturato il 1° o i primi 2 bienni di anzianita', l'importo degli aumenti periodici gia' maturati verra' rivalutato, in base alla nuova percentuale del 5 per cento. Tale trattamento avra' decorrenza dal 1 gennaio 1950. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta' o di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura del 50 per cento in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e la anzianita', ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A della 3ª categoria) non costituisce un passaggio di categoria agli effetti del precedente comma.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 17

Art. 17. INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilita', per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 7 per cento del minimo di stipendio della categoria di appartenenza e della indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 18

Art. 18. INDENNITA' DI BICICLETTA Il datore di lavoro corrispondera' all'impiegato che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi della azienda stessa, una indennita' mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 19

Art. 19. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Le associazioni nazionali potranno stabilire una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente prevenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 20

Art. 20. PRESTITI Quando l'impiegato si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potra' rivolgersi alla direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovra' con ritenute per ogni periodo di paga normalmente corrispondenti al 10 per cento del prestito stesso, essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate. Non e' ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non e' stato estinto il debito precedente.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 21

Art. 21. TREDICESIMA MENSILITA L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita' per guanti sono i mesi interi di servizio prestato.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 22

Art. 22. TRASFERTE All'impiegato in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 23

Art. 23 TRASFERIMENTI L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. L'impiegato che non accetti il trasferimento, se licenziato, avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria all'atto della assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato, e tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio. In tali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso, verra' considerato dimissionario. Qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, l'impiegato avra' diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia, e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre una indennita' pari a 1/2 mensilita' all'impiegato celibe senza congiunti conviventi a carico, e una mensilita' all'impiegato con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di affitto, luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati o denunciati al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato per iscritto tempestivamente all'impiegato. All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 24

Art. 24. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 25

Art. 25. TUTELA DELLA MATERNITA Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve conservare il posto all'impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di 5 mesi dopo tale evento. L'azienda corrispondera' all'impiegata l'intera retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, e meta' retribuzione per i successivi tre mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisce per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza. Qualora durante il periodo di cui al 1° comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni, fissate dall'art. 26 della presente regolamentazione, quando risultino piu' favorevoli all'impiegato, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa. L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianita' di servizio per il periodo suddetto.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 26

Art. 26 TRATTAMENTO DI MALATTIA L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di su fiducia. All'impiegato non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o di malattia, sara' riservato il seguente trattamento:

Anni di ininterrotta anzianita presso l'azienda senza risoluzione del rapporto di lavoro Conserva- zione del posto (in mesi) Correspon- sione della retribuzione zione mensi- le fino a mesi Correspon- sione di- mezza re- tribuzione mensile per altri mesi

Cesseranno per l'azienda gli obblighi della conservazione del posto di cui alla precedente tabella, qualora l'impiegato raggiunga, in complesso, durante un anno di calendario, i limiti massimi previsti alle lettere a) e b), durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera c) e durante un biennio per il caso previsto dalla lettera d) anche in caso di diverse malattie. Eguale diritto spettera' all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora, la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento, di cui all'art. 32. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato o di suoi familiari, valgono le disposizioni contrattuali o di legge vigenti,

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 27

Art. 27. CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'anzianita'. Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'impiegato entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'impiegato si intendera' dimissionario alla data della chiamata o del richiamo alle armi. La conservazione del posto non spetta agli impiegati assunti per lavori stagionali. Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo alle armi, valgono le norme di legge in vigore al momento del richiamo.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 28

Art. 28. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare: 1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dalla azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, ne' svolgere attivita' contraria, agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'[art. 8 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825~art8); 4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 29

Art. 29. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio; d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 3 giorni; e) licenziamento senza preavviso, ma con indennita' di licenziamento; f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabili una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c). I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 30

Art. 30. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONI O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO Di LAVORO In conformita' alle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per l'Italia settentrionale e 23 maggio 1946 per l'Italia centrale-meridionale e insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile, l'indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzione.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 31

Art. 31. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso. I termini di preavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova non hanno raggiunto i quattro anni di servizio: 1) mesi due di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) giorni quindici di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria. b) Per gli impiegati che hanno raggiunto i quattro anni di servizio e non i 10: 1) mesi tre di preavviso per gli impiegati di 1° categoria; 2) giorni quarantacinque di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 8° categoria. c) Per gli impiegati che hanno raggiunto i dieci anni di servizio: 1) mesi quattro per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi due per gli impiegati di 2ª categoria; 3) giorni quarantacinque per gli impiegati di 3ª categoria. Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita' sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto sia all'inizio, aia nel corno del preavviso, senza che da cio' derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compito. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze della azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto. L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio manterra' "ad personam" l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuati, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennita' di licenziamento di cui all'art. 32 in piu' della misura spettantegli in base al precedente trattamento.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 32

Art. 32. INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi del punto f) dell'art. 29 si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 la indennita' di licenziamento verra' liquidata, ai momento del licenziamento stesso, in base alle norme del [regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825) (quindici trentesimi di retribuzione mensile, esclusa l'indennita' di contingenza, per ogni anno di anzianita' oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive: b) per l'anzianita' di servizio dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1941 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura dei venticinque trentesimi della retribuzione mensile, esclusa l'indennita' di contingenza, per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprenda, l'indennita' di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile salvo il caso di contratti individuali intuitu personae, per i quali la previdenza e l'indennita' di anzianita' per licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto; c) per l'anzianita' di servizio dal 1 gennaio 1942 al 31 dicembre 1947 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura di venticinque trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio, ivi compresa l'indennita' di contingenza; d) per l'anzianita' di servizio dal 1 gennaio 1948 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura di trenta trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio, ivi compresa l'indennita' di contingenza. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Tra il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione le partecipazioni agli utili, anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione, aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se impiegato e', remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Nel caso che le eventuali provvigioni, premi di produzione ecc. di cui al comma precedente, vengano liquidati mensilmente comunque a periodi inferiori al semestre, il computo verra' effettuato sulla media dello ultimo anno. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dalla azienda. Nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 35 della presente regolamentazione.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 33

Art. 33. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI All'impiego dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente: 50% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni computi; 100% per anzianita' di servizio superiore a 5 anni compiuti. L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta', per gli uomini, o il 55° anno di eta' per le donne o per malattia od infortunio ai sensi dell'art. 26 nonche' alle impiegate dimissionari e per matrimonio, gravidanza o puerperio

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 34

Art. 34 INDENNITA' IN CASO DI MORTE Nel caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli articoli 31 e 32 debbono corrispondersi al coniuge, ai figli, e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per gli eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda. Non sono per deducibili le somme spettanti per la previdenza, prevista dall'art. 35 del presente contratto, La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno ([art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)). In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa, l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 35

Art. 35. PREVIDENZA Agli effetti della previdenza l'azienda si atterra' alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 36

Art. 36. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 37

Art. 37. SOSTITUZIONE DEGLI USI La presente regolamentazione, salvo quanto disposto dall'art. 32 per la indennita' di licenziamento relativa alla anzianita' di servizio fino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso allo art. 31, sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 38

Art. 38. NORME SPECIALI Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno esseri stabilite dalla Direzione dell'azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni del diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato. Nelle aziende che abbiano piu' di 30 impiegati copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sara' consegnata a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 39

Art. 39. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 36 le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato, salvo quanto disposto dagli articoli 31, 32 e 37 della presente regolamentazione.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 40

Art. 40. MINIMI DI STIPENDIO Le tabelle dei minimi di stipendio base degli impiegati vengono riportate al termine della presente regolamentazione.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III-art. 41

Art. 41. DECORRENZA La presente regolamentazione per gli impiegati entra in vigore il 1° gennaio 1950. Copia del presente contratto sara' tenuta a disposizione degli impiegati pressi l'amministrazione della azienda. Minimi mensili di stipendio base degli impiegati a decorrere dal 1° aprile 1948 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U108800300410110001&dgu=1960-10-13&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-13&art.codiceRedazionale=060U1088)

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 1 Accordo-art. 1

ALLEGATO 1 COLLEGI ASSEGNAZIONI CATEGORIE ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEI COLLEGI TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA DI CUI ALLA PRESENTE REGOLAMENTAZIONE E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA Art. 1. Le divergenze relative all'appartenenza, del personale in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie previste dall'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati, nonche' quelle concernenti la attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico, disciplinato dalle norme che seguono.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 1 Accordo-art. 2

Art. 2. In ogni provincia, nella quale si rende necessaria la istituzione del predetto Collegio Tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli industriali le Organizzazioni Territoriali dei Lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indichera' la persona prescelta a far parte del Collegio. Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal Capo Circolo competente.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 1 Accordo-art. 3

Art. 3. L'intervento del Collegio Tecnico sara' chiesto dalle Organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo. L'Associazione che richiede l'intervento, ne da' notizia all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta, a far parte del Collegio Tecnico. L'Associazione che riceve la richiesta, provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta, il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'art. 2.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 1 Accordo-art. 4

Art. 4. Comparse le parti avanti al Collegio Tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento. Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai Membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile. Se il componimento non riesce, il Collegio Tecnico, dovra', sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con la azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia state adottato a maggioranza o all'unanimita'. Del verbale dovra' essere comunicata dal Colleghi copia autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e con lettera alle Associazioni Nazionali di categoria competenti.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 1 Accordo-art. 5

Art. 5. Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio Tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data della raccomandata di cui all'art. 4 ultimo comma, ricorrere, per erronea ed incompleta valutazione da parte del Collegio Provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato al Collegio Tecnico Nazionale costituito a norma del seguente articolo.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 1 Accordo-art. 6

Art. 6. Le Associazioni degli industriali e le contrapposte Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori, designeranno ciascuna fino a dieci nominativi di esperti fra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indichera' le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale. Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza, Sociale.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 1 Accordo-art. 7

Art. 7. L'intervento del Collegio Tecnico Interfederale sara' chiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente. L'Associazione che richiede l'intervento ne dara' notizia, nel termine di cui al precedente articolo, albi Associazione corrispondente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando i motivi del gravame ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale. L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre i quindici giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell'art. 5 ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti; copia di essa verra' comunicata all'Associazione che ha richiesto il nuovo esame.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 1 Accordo-art. 8

Art. 8. Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale, esprimera' in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o all'unanimita' Del verbale potra' essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IV-art. 1

Art. 1 PERMESSI SINDACALI Ai lavoratori, che in rappresentanza della categoria, sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia centrali che locali, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga, espressamente richiesta la per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra, menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene, dalle Organizzazioni sindacali predette tramite le Associazioni territoriali degli

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IV-art. 2

Art. 2. ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali e' concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna mentre decorre l'anzianita' ai soli fini dell'indennita' di licenziamento, e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IV-art. 3

Art. 3. MENSE AZIENDALI Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennita' e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in atto.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IV-art. 4

Art. 4. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non risolve di diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro. In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore, o di cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto ad preavviso ed alla indennita' di anzianita', nonche' alle altre eventuali spettanti spettanze derivanti dal presente contratto.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IV-art. 5

Art. 5. CERTIFICATO DI LAVORO Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi del rapporto intercorso, mettera' a disposizione del lavoratore che ne fara' richiesta un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della categoria nella (quale il lavoratore stesso e' stato inquadrato.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IV-art. 6

Art. 6. RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, mettera' a disposizione del lavoratore il quale ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro, il (certificato di cui al precedente art. 6, le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IV-art. 7

Art. 7. RECLAMI E CONTROVERSIE Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente articolo o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovra' essere sotto posta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle competenti locali associazioni degli industriali e dei lavoratori e in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorita' giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IV-art. 8

Art. 8. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario della azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IV-art. 9

Art. 9. NORME GENERALI Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IV-art. 10

Art. 10. DURATA Il presente contratto avra' durata fino al 31 dicembre 1950 e sara' tacitamente rinnovato di anno in anno se non verra' disdetto tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata e ricevuta di, ritorno. In caso di disdetta, il presente contratto restera' in vigore fino a che non sia stato sostituito da un successivo contratto nazionale. Norma transitoria Le parti si obbligano a perfezionare mediante la sottoscrizione definitiva, il presente contratto - che viene nel frattempo siglato - non appena le Confederazioni avranno concordato le loro determinazioni in merito alla cosi' eletta "Non collaborazione". Fin da ora peraltro le parti si impegnano a dare applicazione in via di fatto a tutte le norme del contratto.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 2 Accordo-art. 1

ALLEGATO 2 ACCORDO PER IL CONGLOBAMENTO E RIASSETTO ZONALE PER I DIPENDENTI DALL'INDUSTRIA DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI Addi' 9 agosto 1955 tra la CONFEDERAZIONE GENERALE dell'INDUSTRIA ITALIANA nella persona del dott. Mario Rossi, con la partecipazione dell'Associazione Nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici, rappresentata dal dott. Giorgio Mortari e dal dott. Oscar Trumpy; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale on. Giulio Pastore e dai Segretari Confederali dott. Bruno Storti, dottor Palo O Carezzali, dott. Dionigi Coppo, assistiti dal professore Salvatore Papa; con l'intervento della FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIALI ALIMENTARI, rappresentata dal suo Segretario sig. Ugo Zino; L'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor Italo Viglianesi e dal dott. Raffaele Vanni, assistiti dal sig. Sergio Cesare; con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori Industrie. Alimentari rappresentata dal Segretario sig. Ferruccio Bigi; Addi' 9 agosto 1955 tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona del dott. Mario Rossi, con la partecipazione dell'Associazione Nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici, rappresentata dal dott. Giorgio Mortari e dal dott. Oscar Trumpy e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale dottor Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni, con l'intervento della FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal sig. Ernesto, Russo, assistito dai sigg. Giovanni Erpete e Giovanni Celentano; ai fini della situazione nei riguardi del settore industrie alimenti zootecnici dell'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e il riassetto zonale si e' convenuto quanto segue: Art. 1. RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE In relazione alla particolare situazione contrattuale del settore per quanto attiene alla regolamentazione salariale operaia, secondo la quale il settore stesso presenta notevoli diversita' di incremento merceologico a seconda delle diverse zone e province, e allo scopo di far conseguire ai lavoratori un miglioramento delle attuali retribuzioni (comprensive degli incrementi di cui all'art. 3 dell'accordo 12 giugno 1954) si conviene che a partire dal periodo di paga in corso alla data di stipulazione del presente accordo le aziende produttrici di alimenti zootecnici adotteranno le retribuzioni conglobate per il gruppo merceologico A (operai) di cui all'accordo interconfederale 12 giugno 1954. Per gli impiegati e gli intermedi verranno adottata le tabelle di cui all'accordo 12 giugno 1954 con la decorrenza indicata nell'accordo stesso.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 2 Accordo-art. 2

Art. 2. RIPROPORZIONAMENTO DELLE ALIQUOTE Art. 10. IMPIEGATI Per ciascuna ora di lavoro compiuta oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, e per i discontinui oltre le 56 o fino alle 60, verra' corrisposto il 50 per cento della nuova retribuzione unificata. L'applicazione della norma di cui sopra non deve in ogni caso portare a ridurre gli imporra corrisposti antecedentemente, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia, tali ultimi importi restano in vigore anche per i nuovi assunti.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 2 Accordo-art. 3

Art. 3. LAVORATORI DISCONTINUI Per i lavoratori discontinui la nona e la decima ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta al 20%.

C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 2 Accordo-art. 4

Art. 4. Il presente accordo forma parte integrante del contratto nazionale di lavoro per gli addetti alla industria degli alimenti zootecnici 1° gennaio 1950 e ne segue le sorti a tutti gli effetti. Visto il contratto e gli allegati che precedono Il Ministro per il tesoro e la previdenza sociale. SULLO

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