DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1089
ALLEGATO N. 3 Concordata interconfederale dal 6 dicembre 1943 - Cottimo "Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilita' tecniche e gli accordi interventi o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate. "Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovra' risultare inferiore al 10 per cento oltre i minimi di paga di cui al presente accordo. "Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. "Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nel periodo normali di paga di cui al comma 2° ed al lavoratore verranno concessi acconti, sul presumibile guadagno, non inferiori alla propria paga base maggiorata della percentuale minima di cottimo. "Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia non avra' diritto al mantenimento dell'utile di cottimo". TABELLA 1 a) IMPIEGATI - UOMINI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 1 b) IMPIEGATI - DONNE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 2 CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 3 a) OPERAI - UOMINI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 3 b) OPERAI - DONNE Parte di provvedimento in formato grafico
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