DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1089

Type DPR
Publication 1960-07-28
Ultimo aggiornamento 1960-10-13
State In force
Source Normattiva
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Art. 16. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'articolo 44 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete, per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione della qualifica di intermedio (e in ogni caso con decorrenza non anteriore a quella stabilita dagli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946 rispettivamente per l'Italia settentrionale e l'Italia centro-meridionale), una indennita' di 15.30 (quindici trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso l'azienda. Per l'anzianita' successiva al 1 gennaio 1948 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata per ogni anno di anzianita', nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile. La liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennita' di contingenza, l'indennita' speciale, l'eventuale indennita' di mensa, ecc. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi. Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effeTti del compito dell'anzianita' si fa riferimento all'[articolo 2121 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2121).

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 17

Art. 17. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianita' ininterrotta, le sottoindicate aliquote dell'indennita' di cui all'art. 16. Fino a 5 anni di anzianita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% Oltre i 5 e fino a 10 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75% Oltre i 10 anni di anzianita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% Verra' corrisposta la intera indennita' di cui all'articolo 16 nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternita' o compimento dei 60 anni per gli uomini e del 55 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste all'art. 3 della parte IV del presente contratto.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 18

Art. 18. RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI Si intendono integralmente richiamate le norme previste all'art. 6, per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento al fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all'art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente all'art. 81, 1° comma e 3 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia centro-meridionale.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 1

Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4 e, in modo sommario, le mansioni a cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita'; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia gia' in possesso, e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge. Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei rasi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie e ai figli dell'impiegato deceduto durante il rapporto di lavoro presso l'azienda. sempreche' questi abbiano l'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dell'avvenuto decesso.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 2

Art. 2. VISITA MEDICA L'azienda potra' in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 3

Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine: tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulta giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui all'art. 32 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 4

Art. 4. CATEGORIE Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del presente contratto sono le seguenti: 1ª categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive (tecnici, amministrativi). Svolgono tali funzioni gli impiegati di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, che abbiamo discrezionalita' di poteri e facolta' di iniziative per il buon andamento di determinate attivita' aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda e dai titolari della medesima. 2ª categoria: impiegati di concetto (tecnici, amministrativi). Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di ambo i sessi che svolgono mansioni di concetto. 3ª categoria: impiegati di ordine, suddivisi in gruppo A e gruppo B (tecnici, amministrativi). Appartengono al gruppo A della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali non richiedano, in modo particolare, preparazione, esperienza o pratica di ufficio. Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie sopra indicate, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, non definite in sede aziendale, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico disciplinato dalle norme previste dall'annesso regolamento che fa parte integrante del presente contratto.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 5

Art. 5. LAUREATI E DIPLOMATI I laureati (o diplomati di scuole medie superiori) in specialita' tecniche o amministrative inerenti all'industria, che vengono assunti in data successiva a quella di stipulazione del presente contratto non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla 2ª, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti alle loro specialita' professionali. Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'azienda all'atto dell'assunzione. Il presente articolo non intende modificare la categoria che gli impiegati in servizio rivestono alla data di stipulazione del presente contratto.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 6

Art. 6. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati della 1ª categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse ne la protrazione, ne la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuno delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta, per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione. Per gli impiegati amministrativi di 2ª e 3ª categoria il periodo di prova sara' ridotto a due mesi, quando l'impiegato abbia gia', prestato servizio per un periodo superiore a due anni nelle stesse mansioni in altre aziende industriali.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 7

Art. 7. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purche' cio' non importi alcun peggioramento economico, ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria o di tre mesi nel disimpegno di mansioni di altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione a tutti gli effetti di altri impiegati assenti per malattia, ferie, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 20 giorni e per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio alla 1ª categoria e di mesi 6 per il passaggio alle altre categorie.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 8

Art. 8. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diverse categorie e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuita'.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 9

Art. 9. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari a 9 mesi per ogni 3 anni di anzianita' di servizio compiuta in qualita' di operaio.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 10

Art. 10. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgano le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile. Per ogni ora di lavoro compiuta dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 ore settimanali e per i discontinui oltre le 56 e sino alle 60 settimanali, l'azienda corrispondera' al dipendente stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, il 50% (cinquanta per cento) di una quota oraria di stipendio mensile, esclusa la contingenza (e cioe' stipendio minimo tabellare, eventuale scatto di anzianita', eventuale superminimo, eventuale aumento di merito individuale ed eventuale terzo elemento). La quota oraria verra' determinata dividendo lo stipendio mensile sopradetto per 180. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione dell'azienda. Per il personale contemplato nella tabella delle lavorazioni stagionali (approvato con [regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1957) e successivi) il compenso previsto dal comma 40 del presente articolo non verra' corrisposto, limitatamente ai periodi indicati dalla citata tabella. Chiarimento a verbale. Le parti sono d'accordo che nelle aziende conserviere a lavorazione promiscua non si da' luogo a cumulo di periodi stagionali e la deroga, di cui all'art. 10, comma 6°, si applica solo al periodo di maggior durata, previsto dalla tabella di legge.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 11

Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'art. 10 della presente regolamentazione e cioe' otto ore giornaliere o quarantotto settimanali e di 10 giornaliere o sessanta settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve, le deroghe le eccezioni di legge. E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 12. Nessun impiegato potra' esimersi dall'effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi oltre la normale retribuzione sono le seguenti: a) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% b) lavoro festivo (domenica o giorni di riposo compensativi). . . 65% c) lavoro straordinario festivo (oltre le otto ore) . . . . . . . 90% d) lavoro festivo eseguito nelle festivita' infrasettimanali. . . 65% e) lavoro festivo eseguito nelle festivita' nazionali . . . . . . 65% f) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. . . . 50% g) lavoro straordinario feriale notturno. . . . . . . . . . . . . 65% h) lavoro straordinario festivo notturno (oltre le otto ore) . . 100% i) lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% Le dette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria di stipendio, ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (e cioe' il minimo tabellare di stipendio, eventuali scatti di anzianita', eventuale superminimo, eventuale merito individuale ed eventuale terzo elemento) piu' la contingenza, piu' l'indennita' speciale.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 12

Art. 12. RIPOSO SETTIMANALE FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale. Per il trattamento delle festivita' infrasettimanali e nazionali si fa riferimento alle norme interconfederali e legislative. Il riposo settimanale cadra' di domenica, salvo le eccezioni di legge. Per gli impiegati il cui lavoro e' connesso con quello dello stabilimento vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento. In caso di modificazione di turni di riposo l'impiegato sara' preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 13

Art. 13. FERIE L'impiegato ha diritto, ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a: - 15 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio fino a 4 anni; - 18 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da 5 a 10 anni; - 24 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da 11 a 20 anni; - 28 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio oltre 20 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturato. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 14

Art. 14. PERMESSI - CONGEDI MATRIMONIALI Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda, salvo casi di giustificato impedimento. All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda puo' accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo, per giustificati motivi, con facolta di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di ferie. Agli impiegati sara' concesso un Permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 15

Art. 15. RETRIBUZIONE Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. Qualora l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2 per cento in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altari elementi costitutivi della retribuzione all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potra' superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga, la risoluzione del rapporto.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 16

Art. 16. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella, misura del 5% sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. Ai fini del computo degli aumenti periodi, si considera un massimo di 12 bienni per ogni categoria. Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente regolamentazione avessero gia' maturato il 1° e i primi 2 bienni di azienda, l'importo degli aumenti periodici gia' maturati verra' rivalutato, in base alla nuova percentuale del 5%. Tale trattamento avra' decorrenza dal 1 dicembre 1948. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta' o di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e la anzianita', ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A della 3ª categoria) non costituisce un passaggio di categoria agli effetti del precedente comma. Disposizione transitoria. Per gli impiegati che al momento della entrata in vigore del presente contratto avessero gia' maturata una anzianita' (utile agli effetti delle disposizioni dell'articolo di cui sopra) superiore a II bienni, l'undicesimo aumento verra' riconosciuto con decorrenza dal momento di entrata in vigore del contratto stesso; per detti impiegati il dodicesimo aumento periodico - per l'anzianita' gia' maturata o maturanda relativa al dodicesimo biennio - verra' riconosciuto alla scadenza del termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 17

Art. 17. INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilita', per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 7% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza e della indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 18

Art. 18. INDENNITA' DI BICICLETTA Il datore di lavoro corrispondera' all'impiegato che sa richiesta della azienda, usa la propria bicicletta per servizi della azienda stessa, una indennita' mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 19

Art. 19. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Le associazioni nazionali potranno stabilire una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 20

Art. 20. PRESTITI Quando l'impiegato si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potra' rivolgersi alla dire zione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovra' con ritenute per ogni periodo di paga normalmente corrispondenti al 10% del prestito stesso, essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate. Non e' ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non e' stato estinto il debito precedente.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 21

Art. 21. TREDICESIMA MENSILITA' L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato nomi in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 22

Art. 22. TRASFERTE All'impiegato in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Le ore di viaggio eccedenti le otto saranno retribuite con il 50% della quota oraria di stipendio e contingenza, calcolata con le modalita' di cui al comma 7 dell'art. 11 della presente regolamentazione. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiuto in giorni diversi. Spettera' inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese, o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra l'azienda e l'impiegato. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero di cui all'art. 10, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 23

Art. 23. TRASFERIMENTI L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente escluse quelle indennita' o competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. L'impiegato che non accetti il trasferimento, se licenziato, avra' diritto, alla indennita' di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria all'atto della aassunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio. In tali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso, verra' considerato dimissionario. Qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, l'impiegato avra' diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia, e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.), previi opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre una indennita' pari a 1/2 mensilita' all'impiegato celibe senza congiunti conviventi a carico, e una mensilita' all'impiegato con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di affitto, luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati o denunciati al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tali indennizzi. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato per iscritto tempestivamente all'impiegato. All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra,

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 24

Art. 24. ALLOGGIO Qualora nella localita', ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 25

Art. 25. TUTELA DELLA MATERNITA' Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve conservare il posto all'impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di 5 mesi dopo tale evento. L'azienda corrispondera' all'impiegato l'intera retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, e meta' retribuzione per i successivi tre mesi, fatta deduzione diquanto essa percepisce per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza. Qualora durante il periodo di cui al 1° comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 26 della presente regolamentazione quando risultino piu' favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa. L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianita' di servizio per il periodo suddetto.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 26

Art. 26. TRATTAMENTO DI MALATTIA L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia. All'impiegato non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o di malattia, sara' riservato il seguente trattamento:

Anni di ininterrotta anzianita presso l'azienda senza risolu- zione del rapporto di lavoro Conserva- zione del posto (in mesi) Correspon- sione della re- tribuzione mensile fino a mesi Correspon- sione di 1/2 retri- buzione mensile per altri mesi

Cesseranno per l'azienda gli obblighi della conservazione del posto di cui alla precedente tabella, qualora l'impiegato raggiunga, in complesso, durante un anno di calendario, i limiti massimi previsti alle lettere a) e b), durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera c) e durante un biennio per il caso previsto dalla lettera d) anche in 'caso di diverse malattie. Eguale diritto spettera' all'impiegato nel periodo di preavviso fino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavViso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento, di cui all'art. 32. Ove cio' non avvenga. e la azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato di suoi familiari, valgano le disposizioni contrattuali o di legge vigenti.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 27

Art. 27. CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'anzianita'. Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'impiegato, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve. poirsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'impiegato si intendera' dimissionario alla data della chiamata o del richiamo alle armi. La conservazione dal posto non spetta agli impiegati assunti per lavori stagionali. Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo alle arimi, valgono le norme di legge in vigore al momento del richiamo.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 28

Art. 28. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tener un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare: 1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartite dai superiori 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore. da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio, termo restando quanto disposto all'ultimo comma dell'[art. 8 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825~art8); 4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 29

Art. 29. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno esser punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio; d) sospensione dal lavoro, o dello stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 3 giorni; e) licenziamento senza preavviso, ma con indennita' di licenziamento; f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. La sospensione di cui alla lettera d) al puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno. accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c). I provvedimenti cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 30

Art. 30. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO In conformita' delle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per l'Italia settentrionale e 23 maggio 1946 per l'Italia centrale-meridionaee insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile di fatto non subira' riduzione.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 31

Art. 31. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso. I termini di preavviso per i casi di licenziamento Sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prOva non hanno raggiunto i quattro anni di servizio: 1) mesi due di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) giorni 15 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; b) per gli impiegati che hanno raggiunto i quattro anni di servizio e non i dieci: 1) mesi tre di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) giorni 45 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; c) per gli impiegati che hanno raggiunto i dieci anni di servizio: 1) mesi 4 per gli impiegati di la categoria; 2) mesi 2 per gli impiegati di 2ª categoria; 3) giorni 45 per gli impiegati di 3ª categoria. Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla mattine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi l'obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto. L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio 1937 manterra' "ad personam" l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati procedentemente alla [legge 3 aprile 1929, n. 532](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-04-03;532) o non giuridicamente perfetti ai sensi della. legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennita' di licenziamento, di cui all'art. 32, in piu' della misura spettantegli in base al precedente trattamento.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 32

Art. 32. INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi del punto f) dell'articolo 29 si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 la indennita' di licenziamento verra' liquidata ai momento del licenziamento stesso, in base alle norme del [regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825) (quindici trentesimi di retribuzione mensile di fatto per ogni anno di anzianita) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' di servizio dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1947 la indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura di venticinque trentesimi della retribuzione mensile di fatto, per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella, disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprenda l'indennita' di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuita personae, per i quali la previdenza e l'indennita' di anzianita' per licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto; c) per anzianita' di servizio dal 1 gennaio 1948 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura, di trenta trentesimi della retribuzione mensile di fatto, per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fitta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anuo verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione, aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte conprovvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Nel caso che le eventuali provvigioni, premi di produzione ecc., di cui al comma precedente, vengano liquidati mensilmente o comunque, a periodi inferiori al semestre, il computo verra' effettuato sulla media dell'ultimo anno. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contirario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quando l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza. (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda. Nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza dell'art. 35 della, presente regolamentazione.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 33

Art. 33. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente: 50% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 100% per anzianita' di servizio superiore a 5 anni compiuti. L'intira indennita' di anzianita' e' dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta' per gli uomini o il 55° anno di eta' per le donne, o per malattia od infortunio ai sensi dell'art. 26 nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 34

Art. 34. INDENNITA' IN CASO DI MORTE Nel caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli articoli 31 e 32 debbono corrispondersi al coniuge, ai figli, e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta. deduzione di quanto essi percepiscono per gli eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda. Non sono peru' deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 35 del presente contratto. La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi dirittO, deve farsi secondo il bisogno di Ciascuno ([art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)). In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 35

Art. 35. PREVIDENZA Agli effetti della previdenza l'azienda si atterra' alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 36

Art. 36. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni Istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituito.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 37

Art. 37. SOSTITUZIONE DEGLI USI La presente regolamentazione, salvo quanto disposto dall'art. 32 per la indennita' di licenziamento relativa alla anzianita' di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto In via transitoria per il preavviso all'art. 31 sostituisce ed assorbe, tutti gli unsi e consuetudini, anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 38

Art. 38. NORME SPECIALI Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato. Nelle aziende che abbiano piu' di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sara' consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 39

Art. 39. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 36 le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato, salvo quanto disposto dagli articoli 31, 32 e 37 della presente regolamentazione.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III-art. 40

Art. 40. MINIMI DI STIPENDIO I minimi di stipendio base degli impiegati, con decorrenza 1 settembre 1959 sono stabiliti come dalle Tabelle allegate.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III Allegato n. 2 Accordo-art. 1

ALLEGATO N. 2 Accordo per l'istituzione dei Collegi Tecnici Provinciali e Nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati della industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia. Art. 1. Le divergenze relative all'appartenenza del personale in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie previste dall'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico, disciplinato dalle norme che seguono.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III Allegato n. 2 Accordo-art. 2

Art. 2. In ogni provincia, nella quale si rende necessaria, l'istituzione del predetto Collegio tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli Industriali e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indichera' la persona prescelta a far parte del Collegio. Il Collegio e' presieduto da uni Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III Allegato n. 2 Accordo-art. 3

Art. 3. L'intervento del Collegio Tecnico sara' chiesto dalle Organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo. L'Associazione che richiede l'intervento, ne da' notizia all'Associazione corrispondente a: mezzo raccomandata, comunicando gli estremi delle vertenza ed il nominativo della persona, da essa prescelta, a far parte del Collegio tecnico. L'Associazione che riceve la richiesta provvedera' nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'art. 2.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III Allegato n. 2 Accordo-art. 4

Art. 4. Comparse le parti avanti al Collegio Tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento. Se il componimento riesce, se ne forma, verbale, sottoscritto da Membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile. Se il componimento non riesce, il Collegio Tecnico, dovra', sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con l'azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o alla unanimita'. Del verbale dovra' essere comunicata dal Collegio copia autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e con lettera alle Associazioni Nazionali di categoria competenti.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III Allegato n. 2 Accordo-art. 5

Art. 5. Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio Tecnico Provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data della raccomandata di cui all'art. 4 ultimo comma, ricorrere, per erronea ed incompleta valutazione da parte del Collegio Provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio Tecnico Nazionale costituito a norma del seguente articolo.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III Allegato n. 2 Accordo-art. 6

Art. 6. Le Associazioni degli industriali alimentari e le contrapposte Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori, designeranno ciascuna fino a dieci nominativi di esperti fra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indichera' le due persone a far parte del Collegio Nazionale. Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III Allegato n. 2 Accordo-art. 7

Art. 7. L'intervento del Collegio Tecnico Interconfederale - sara' chiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente. L'Associazione che richiede l'intervento ne dara' notizia nel termine di cui al precedente articolo, all'Associazione corrispondente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando i motivi del gravame ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale. L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre i quindici giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell'art. 5 ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti; copia di esse verra' comunicata all'Associazione che ha richiesto il nuovo esame.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III Allegato n. 2 Accordo-art. 8

Art. 8. Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale, esprimera' in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o all'unanimita'. Del verbale dovra' essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte III Allegato n. 2 Accordo-art. 9

Art. 9. Il presente accordo, che e' considerato parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati dell'alimentazione del quale seguira' le sorti, entrera', in vigore il giorno stesso della sua stipulazione.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IV-art. 1

Art. 1. INDENNITA' ISTRUZIONE FIGLI Qualora il lavoratore capo famiglia, avente almeno un anno di anzianita', debba risiedere per ragioni di lavoro in localita' dove non esistono scuole e si trovi nella necessita' di avviare i figli dove abbiano sede le scuole medesime, il datore di lavoro si assumera' l'onere del pagamento dell'abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotramviari o per servizi automobilistici, sempreche' anche questi offrano abbonamenti di tipo scolastico. Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni scolastiche il contributo di cui sopra, da parte del datore di lavoro, corrispondera' al 50% della spesa dell'abbonamento normale. Il trattamento di cui ai precedenti comma cessa in ogni caso col compimento del 14° anno di eta' di ciascun figlio e decade nel caso in cui l'alunno sospenda, la frequenza alle scuole e non riporti nell'anno scolastico la promozione alla classe superiore, salvo che cio' sia dipeso da causa di malattia. Il rimborso di cui sopra avverra' a presentazione del documento di abbonamento.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IV-art. 2

Art. 2. PERMESSI SINDACALI Ai lavoratori, che in rappresentanza della categoria, sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia centrali che locali, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressante richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene, dalle Organizzazioni sindacali predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IV-art. 3

Art. 3. ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali e' concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' ai soli fini dell'indennita' di licenziamento e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IV-art. 4

Art. 4. MENSE AZIENDALI Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennita' e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in atto.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IV-art. 5

Art. 5. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non risolve di diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva nei confronti del -nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro. In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore, o di cessazione dell'azienda, il lavoratori conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso ed alla indennita' di anzianita', nonche' alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IV-art. 6

Art. 6. CERTIFICATO DI LAVORO Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi del rapporto intercorso, mettera' a disposizione del lavoratore che fara' richiesta un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della categoria nella quale il lavoratore stesso e' stato inquadrato.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IV-art. 7

Art. 7. RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, mettera' a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente art. 6. le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza. dell'interessato.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IV-art. 8

Art. 8. RECLAMI E CONTROVERSIE Qualora nell'interpretazione e nella. applicazione del presente contratto o-nello svolgimento del, rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovra' essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorita' giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali. La procedura conciliativa di cui al presente articolo deve essere seguita anche per le controversie relative all'interpretazione e alla applicazione delle norme di cui all'art. 5 dell'accordo aggiuntivo (cottimo).

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IV-art. 9

Art. 9. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario dell'azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IV-art. 10

Art. 10. NORME GENERALI Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IV-art. 11

Art. 11. INDENNITA' SPECIALE Le parti, tenute presenti le particolari caratteristi che del settore, convengono la istituzione di una indennita' speciale oraria nelle seguenti misure: OPERAI Uomini: Specializzati (sup. 20 anni) . . . . . . . . . . . . . . . . L. 21,95 Qualificati (sup. 20 anni) . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 19,75 Manovali spec. (sup. 20 anni). . . . . . . . . . . . . . . . L. 18,75 Manovali comuni (sup. 20 anni) . . . . . . . . . . . . . . . L. 17,50 Manovali spec. (dai 18 ai 20 anni) . . . . . . . . . . . . . L. 17,40 Manovali comuni (dai 18 ai 20 anni). . . . . . . . . . . . . L. 16,10 Manovali spec. (dai 16 ai 18 anni) . . . . . . . . . . . . . L. 13,50 Manovali comuni (dai 16 ai 18 anni). . . . . . . . . . . . . L. 12,50 Manovali comuni (inf. ai 16 anni) . . . . . . . . . . . . . . L. 8,65 Donne: 1ª Categoria (sup. ai 18 anni) . . . . . . . . . . . . . . . L. 17,90 2ª Categoria (sup. ai 18 anni) . . . . . . . . . . . . . . . L. 16,95 3ª categoria (sup. ai 18 anni). . . . . . . . . . . . . . . . [L. 16 - 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;3)ª Categoria (dai 16 ai 18 anni) . . . . . . . . . . . . . . L. 11,90 3ª Categoria (inf. ai 16 anni). . . . . . . . . . . . . . . . L. 8,65 EQUIPARATI Uomini: 1° Grado (sup. ai 21 anni) . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30,70 2° Grado (sup. ai 21 anni) . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22,75 1° Grado (sup. ai 21 anni) . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 28,50 2° Grado (sup. ai 21 anni) . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20,35 IMPIEGATI Uomini: 1ª Categoria (sup. ai 21 anni) . . . . . . . . . . . . . . . L. 43,60 2ª Categoria (sup. ai 21 anni) . . . . . . . . . . . . . . . L. 32,85 2ª Categoria (inf. ai 21 anni) . . . . . . . . . . . . . . . L. 28,50 3ª Categoria A (sup. ai 21 anni) . . . . . . . . . . . . . . L. 24,45 3ª Categoria B (sup. ai 21 anni) . . . . . . . . . . . . . . L. 20,70 3ª Categoria A (dai 19 ai 21 anni) . . . . . . . . . . . . . L. 23,15 3ª Categoria A (dai 18 ai 19 anni) . . . . . . . . . . . . . L. 20,55 3ª Categoria A (dai 17 ai 18 anni) . . . . . . . . . . . . . L. 17,65 3ª Categoria A (inf. ai 17 anni) . . . . . . . . . . . . . . L. 16,30 3ª Categoria B (dai 19 ai 21 anni) . . . . . . . . . . . . . L. 19,80 3ª Categoria B (dati 18 ai 19 anni). . . . . . . . . . . . . L. 17,75 3ª Categoria B (dai 17 ai 18 anni). . . . . . . . . . . . . . . L. 15 3ª Categoria B (h ai 17 anni). . . . . . . . . . . . . . . . L. 14,10 Donne: 1ª Categoria (sup. ai 21 anni) . . . . . . . . . . . . . . . L. 43,60 2ª Categoria (sup. ai 21 anni). . . . . . . . . . . . . . . . [L. 32 - 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932;2)ª Categoria (inf. ai 21 anni) . . . . . . . . . . . . . . . L. 27,90 3ª Categoria A (sup. ai 21 anni) . . . . . . . . . . . . . . L. 24,15 3ª Categoria B (sup. ai 21 anni) . . . . . . . . . . . . . . L. 20,40 3ª Categoria A (dai 19 ai 21 anni) . . . . . . . . . . . . . L. 22,70 3ª Categoria A (dai 18 ai 19 anni) . . . . . . . . . . . . . L. 18,80 3ª Categoria A (dai 17 ai 18 anni) . . . . . . . . . . . . . L. 17,35 3ª Categoria A (inf. ai 17 anni). . . . . . . . . . . . . . . [L. 16 - 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;3)ª Categoria B (dai 19 ai 21. anni). . . . . . . . . . . . . L. 19,35 3ª Categoria B (dai 18 ai 19 anni) . . . . . . . . . . . . . L. 16,10 3ª Categoria B (dati 17 ai 18 anni). . . . . . . . . . . . . L. 14,70 3ª Categoria B (inf. ai 17 anni) . . . . . . . . . . . . . . L. 13,60 Tale indennita' speciale oraria Verra' corrisposta per ogni ora contrattuale retribuita e, pertanto, verra' computata per ogni ora di effettivo lavoro prestato e agli effetti del calcolo di tutti gli istituti contrattuali previsti. Per quanto riguarda gli operati addetti ai lavori discontinui di semplice attesa e custodia, la quote orarie di indennita' speciale afferenti alla prestazione della 9ª e 19ª ora verranno computate secondo i criteri stabiliti con l'accordo interconfederale 23 maggio 1946.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IV-art. 12

Art. 12. DURATA E DECORRENZA Il presente Contratto avra' la durata di due anni. Sara' tacitamente rinnovato di anno in anno se non verra' disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta (di ritorno in caso di disdetta il presente contratto restera' ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione. Chiarimento a verbale. Il presente accordo decorre dal 1 settembre 1959 e avra' durata fino al 30 settembre 1906.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte V-art. 1

Art. 1. QUALIFICHE OPERAIE Uomini. Specializzati: Sono coloro i quali compiono lavori di particolare rilievo, delicatezza ed importanza, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. In via esemplificativa rientrano nella categoria. I seguenti operai: - legatore provetto di salame crespone da Kg. 21/2 ed oltre e di salame gigante; - scuoiatore - spaccatore - sezionatore - spolpatore provetto (bovini); - spaccatore - apritore - sezionatore provetto (suini); - sezionatore - refilatore provetto di prosciutto tipo Parma; - salatore provetto di prosciutti crudi, cotti e coppe; - insaccatore provetto di salame crudo, crespone e gigante; - conduttore delle autoclavi per ]a lavorazione di grassi e scatolame (con una pressione di almeno due e mezzo atmosfere); - trippaio rifinitore provetto. Annotazione transitoria. Per quanto riguarda le voci "stufatore provetto di mortadella", e "stagionatore provetto", le parti, mantenendo ferme le rispettive posizioni, decidono di riprendere l'esame nella prossima sessione di trattative. Qualificati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. In via esemplificativa rientrano nella categoria i seguenti operai: - insaccatore di salumi da cuocere, mortadella, ecc.; - disossatore; - spolpatore; - scuoiatore; - mondatore di carni; - legatore di salame crespone inferiore ai Kg. 2 1/2, degli altri tipi di salame crudo, salumi da cuocere, mortadella, ecc.; - addetto alla conduzione delle macchine tritacarne; - addetto alla conduzione delle macchine impastatrici; - saratore di budella; - salatore di lardi e pancette; - cuocitori di carni (scatolifici); - conduttore di autoclavi per la lavorazione di grassi e scatolame (con una pressione inferiore alle 2 1/2 atmosfere); - colatori di grassi e seghi; - trippaio rifinitore. Manovali specializzati: Sono coloro i quali, non avendo specifiche capacita' tecniche, sono assegnati a mansioni che non rientrano fra quelle previste per le superiori categorie e per le quali occorre una certa attitudine. In via esemplificativa rientrano nella categoria i seguenti operai: - addetti alle celle frigorifere; - addetti ai lavori pesanti; - addetti ai lavori di imballaggio. Manovali comuni: Sono quegli operai non contemplati nelle precedenti categorie, in quanto compiono lavori di semplice manovalanza. Donne. 1ª Categoria (specializzate) - Appartengono alla categoria le seguenti operaie: - legatrici provette di salame crespone da. Kg. 2 1/2 ed oltre e di salame gigante; - pelatrici - cucitrici - calibratrici provette di budella - mondatrici provette di carni; - aggraffatrici provette con macchine a mano; - pesatrici provette del prodotto prima della aggraffatura delle scatole. 2ª Categoria (qualificate) - Appartengono alla categoria le seguenti operaie: - confezionatrici di cestini, casse e scatole; - pelatrici; - mondatrici di carni; - scarniticatrici di ossa; - ripulitrici, sgrassatrici di budella e trippa; - aggraffatrici con macchine automatiche; - pesatrici; - riempitrici di scatole; - addette alla lavanderia; - legatrici di salame crespone inferiore ai Kg. 2 1/2, degli altri tipi di salame crudo, salumi da cuocere, mortadella, ecc. 3ª Categoria (comuni) - Appartengono alla categoria le seguenti operaie: - etichettatrici; - nastratrici; - addette ai lavori di pulizia e di manovalanza. AUSILIARI: Sono considerati ausiliari i seguenti operai: Specializzati: - meccanico provetto; - muratore provetto; - falegname provetto; - meccanico - frigorista provetto; - conduttore di caldaie a vapore con patente di 2° grado; - autista - meccanico con patente di 3° grado; - elettricista provetto; - saldatore autogeno; - infermiere patentato. Qualificati: - meccanico; - muratore; - falegname; - meccanico; - frigorista; - conduttore di caldaie a vapore con patente inferiore al 2° grado; - autista; - elettricista. Si chiarisce che, con l'interposizione dei trattini fra le mansioni specificate nelle esemplificazioni delle vario categorie operaie di cui al presente articolo, si e' inteso stabilire che hanno titolo ad essere"riconosciuti specializzati o qualificati soltanto quegli operai che, in via continuativa, anche se alternativamente, svolgono tutte le mansioni unite dai trattini stessi.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte V-art. 2

Art. 2. INDUMENTI DI LAVORO Per i lavori che dovranno essere effettuati nelle celle frigorifere, le aziende terranno in dotazione per uso dei lavoratori. giubbotti imbottiti o maglioni, copricapo e guanti. Agli operai stessi verranno forniti annualmente: - due paia di calze di lana. Ai lavoratori che svolgono normalmente la loro attivita' in luoghi particolarmente bagnati (mattatoio e sventramento - lavanderia - budelleria - tripperia - cottura prosciutti) verranno forniti in uso: - un paio di zoccoli di legno o di zoccoli con stivaletto - un grembiule impermeabile. Le aziende forniranno annualmente in uso, agli operai, un camiciotto o una tuta, e alle operaie una vestaglia. Agli operai addetti allo spolpo verra' fornito in uso un grembiule di cuoio.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte V-art. 3

Art. 3. INDENNITA' DISAGIO FREDDO E LAVORI IN AMBIENTI BAGNATI INDENNITA' DISAGIO CALDO Ai lavoratori che prestano la loro attivita' in celle frigorifere sara' corrisposta una speciale indennita' denominata "disagio freddo" nella misura di: - orarie L. 14 da 5 gradi sotto zero a 5 gradi sopra zero; - orarie L. 18 da 5 gradi sotto zero in poi. Tale indennita' sara' corrisposta limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato nelle celle frigorifere, non calcolando i periodi di tempo inferiore in 10 minuti consecutivi. Agli effetti del computo delle indennita' in questione i singoli periodi di tempo trascorsi nelle celle saranno sommati, sempreche' ogni singolo periodo non sia inferiore a 10 minuti consecutivi come sopra detto. Le frazioni superiori alla mezz'ora, risultanti da detta somma saranno arrotondate ad ora. Ai lavoratori adibiti a mansioni in luoghi particolarmente bagnati (mattazione e sventramento budelleria, lavanderia, tripperia, cottura prosciutti) e limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato in detti luoghi, sara' corrisposta una indennita' speciale di L. 6 orarie. Ai lavoratori addetti alle stufe sara' corrisposta una indennita' di disagio caldo nella misura di L. 10 orarie. Le indennita' speciali di cui al presente articolo, non saranno considerate nel computo della maggiorazione per eventuale lavoro straordinario ne' saranno considerate utili ad alcun altro effetto contrattuale.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte V-art. 4

Art. 4. CORRESPONSIONE GENERI IN NATURA Le aziende corrisponderanno settimanalmente a tutti i lavoratori, in relazione alla effettiva, per il loro consumo familiare, generi in natura nella sequente misura ed a prezzo di listino con lo sconto del 40 per cento: - 1 kg. di polpa bovina o suina; - 2 kg. di grassi (lardo, sugna, strutto); in quanto disponibili, con facolta' di sostituzione, da parte delle aziende, con altro di equivalente valore.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte V-art. 5

Art. 5. COTTIMO Le parti, pur riconoscendo che nell'industria delle conserve animali non si effettua di regola lavoro a cottimo, concordano comunque, per il caso in 'cui la questione dovesse sorgere, di fare riferimento all'accordo interconfederale in materia, il cui testo viene riportato in allegato. La percentuale prevista dal detto accordo viene riproporzionata, al 10% (dieci per cento) della, paga base contrattuale.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte V-art. 6

Art. 6. DECORRENZA Il presente accordo, aggiuntivo al contratto nazionale normativo per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria delle conserve animali, ha decorrenza dal 1 settembre 1959.

C.C.N.L. del 24 settembre 1959-Allegato n. 3

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