DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1098
Art. 16. APPLICAZIONE CONVENZIONALE DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA Le variazioni percentuali del numero indice saranno tradotte in variazioni percentuali dell'indennita' di contingenza (cioe' dell'importo da corrispondersi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando le variazioni per coefficienti convenzionalmente stabiliti di: per i lavoratori di eta' superiore agli anni 20, coefficiente 2; per le lavoratrici di eta' superiore agli anni 20 e per i lavoratori d'ambo i sessi di eta' inferiore agli anni 20, coefficiente 1,75. Conseguentemente ad una variazione dell'1 per cento del numero indice sara' variata rispettivamente dei 2 per cento e 1,75 per cento indennita' di contingenza corrisposta ai lavoratori appartenenti ai raggruppamenti qui sopra specificati. Le variazioni saranno calcolate sulle contingenze basi.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 17
Art. 17. SCATTO DELLA CONTINGENZA DAL 1 aprile 1944 La variazione della indennita' di contingeura dal 1 aprile al 30 giugno viene stabilita convenzionalmente, in una percentuale di aumento del 14% sulla contingenza base fissata in ciascuna zona territoriale a termine dell'articolo 14. Tale variazione sara' in via eccezionale applicata anche per i giorni intercorrenti tra il 1 aprile e la data di entrata in vigore del contratto (25 marzo) e non dara' luogo all'assorbimento parziale dell'eventuale terzo elemento, previsto dalla lettera a) dell'articolo 13. (Vedasi chiarimento a verbale).
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 18
Art. 18. QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI-FAMIGLIA Tenuto conto deli inconvenienti ai quali ha dato luogo la forma attuale di corresponsione delle quote suppletive per capi famiglia e familiari a carico nelle province del Nord, le parti riconoscono la necessita' della loro sollecita trasformazione attraverso il vigente congegno degli assegni familiari ed in tal senso si propongono di intevenire presso i competenti organi di governo. Le parti sono d'accordo Che la nuova disciplina degli assegni familiari debba essere uniforme per tutto il territorio nazionale; nel frattempo anche per le province centro-meridionali le quote suppletive forfettarie per carichi di famiglia che siano in atto corrisposto saranno tenute distinte dagli altri elementi della retribuzione, in attesa di essere sostituite dalla revisione degli assegni familiari. (Vedasi chiarimento a verbale).
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 19
Art. 19. FRAZIONABILITA' DELLA CONTINGENZA E DEL TERZO ELEMENTO La indennita' di contingenza e l'eventuale "terzo elemento" si intendono a tutti gli effetti frazionabili ad ora in rapporto ad un orario giornaliero ragguagliato ad 8 ore od al maggiore orario contriattuale, proprio di particolari categorie di lavoratori che effettuino lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (guardiani, custodi, autisti, ecc.). Per ogni ora di lavoro straordinario sara' aggiunta alla paga base, maggiorata delle percentuali contrattuali, una quota oraria della indennita' di contingenza e dell'eventuale terzo elemento. Restano salve, limitatamente alla nuova contingenza, le condizioni di miglior favore nei casi in cui la contingenza o indennita' sostituitive non siano attualmente frazionabili. Le associazioni territoriali competenti prenderanno in esame la situazione in cui la frazionabilita' e' applicata solo per una parte della indennita' di carovita o contingenza.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 20
Art. 20. AUMENTO MINIMO Agli operai che, per effetto dell'applicazione del presente contratto, non conseguano un aumento della retribuzione globale di almeno il 4 per cento della retribuzione stessa, sara' assicurata detta percentuale minima, in aggiunta alla retribuzione individuale di fatto. Il relativo importo verra' a costituire il terzo elemento di cui all'articolo 11 o si aggiungera' a quello esistente. L'aumento di cui al primo comma assorbe, fino alla sua concorrenza, i miglioramenti economici concessi agli operai successivamente al 1 febbraio con espressa clausola del loro assorbimento nel caso di futuri aumenti derivanti da accordi di carattere generale. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma primo gli operai, la cui retribuzione globale di fatto sia gia' superiore di almeno lire 70 per gli uomini adulti, lire 50 per le donne e lire 35 per i minori rispetto ai minimi di retribuzione complessiva (paga base e contingenza) previsti dal presente contratto. (Vedasi chiarimento a verbale).
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 21
Art. 21. COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO a) Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conservera' ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni gia' concesse individualmente per riconosciuti meriti, entro i limiti seguenti: le maggiori paghe basi, in cifra assoluta, gia' concesse individualmente, saranno mantenute integralmente fino ad un ammontare orario di lire 2 per gli uomini, di lire 1,50 per le donne di eta' superiore agli anni 18 e di lire 1 per le (donne di eta' inferiore ai 18 anni e gli uomini di eta' inferiore ai 16 anni. L'eccedenza sara' mantenuta per il 50 per cento dalla stessa ed il residuo ove non sia assorbito da aumento della paga base o della contingenza, verra' attribuito al terzo elemento. b) Nella prima applicazione del presente accordo ai lavoratori a cottimo che realizzino utili di cottimo superiori ai precedenti minimi contrattuali di cottimo, dovra' essere consentito di conseguire, nei confronti degli operai lavoranti ad economia, uni miglioramento pari alla differenza in cifra fra i detti maggiori utili ed il precedente minimo contrattuale di cottimo. Tuttavia tale miglioramento da concedersi in aggiunta allo utile di cottimo, non potra', in ogni caso superare la percentuale del 15 per cento delle nuove pagle basi e sempre che tale percentuale non risulti superiore all'aumento delle paglie basi. Detto miglioramento sara' concesso, come supplemento agli utili di cottimo attuali, allorquando sia mantenuta la produzione precedente e sino a quando non saranno rivedute le tariffe di cottimo: mentre, nel caso in cui la produzione unitaria del cottimista dovesse subire una diminuzione, il sopraddetto massimo del 15 per cento sara' ridotto in misura proporzionale alla diminuita produzione. Si intende che, se i guadagni di cottimo attuali gia superano il coacervo dei nuovi elementi della retribuzione, ai guadagni stessi va aggiunto il miglioramento di cui innanzi, sempre che sia intervenuto un aumento corrispondente per i lavoranti ad economia. ESEMPI [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U109800200210110001&dgu=1960-10-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-14&art.codiceRedazionale=060U1098) c) I nuovi minimi di paga sono comprensivi delle maggiorazioni del 2 per cento di cui all'[articolo 10 del decreto-legge luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1944-10-12;384~art10) e delle indennita' di cui al [decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 308](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1944-11-02;308).
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 22
Art. 22. DECORRENZA E DURATA Le norme di cui al presente titolo hanno decorrenza dal 25 marzo e resteranno in vigore fino a quando non saranno sostituite dai singoli contratti nazionali di categoria.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 23
Art. 23. MINIMI DI STIPENDIO Con decorrenza dal 1 aprile 1946 saranno applicati per gli impiegati i seguenti minimi di stipendi: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U109800200230110001&dgu=1960-10-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-14&art.codiceRedazionale=060U1098) Le disposizioni, di cui all'articolo 11 relative alla ricostituzione degli elementi della retribuzione, si applicano anche agli impiegati.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 24
Art. 24. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sottoindicate: per il primo e secondo biennio. . . . . . . . . . . . 4% biennale per i bienni dal 3° all'8°. . . . . . . . . . . . . . 5% biennale Le aliquote suddette sono calcolate sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturata devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 21° anno di eta'. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici gia' concessi, restera' invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 25
Art. 25. ADEGUAMENTI STIPENDI Sugli stipendi mensili di fatto degli impiegati, attualmente esistenti nell'Italia centro-meridionale, saranno applicati, con decorrenza dal 1 aprile ed a prescindere dagli scarti percentuali per zona, gli aumenti di cui alla seguente TABELLA A [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U109800200250110001&dgu=1960-10-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-14&art.codiceRedazionale=060U1098) Tali aumenti verranno limitati alla meta' nei confronti di quegli impiegati, la cui retribuzione complessiva anteriore al 1 aprile 1946, dedotta la contingenza nella misura derivante dall'applicazione del presente accordo, risulti superiore alle cifre indicate nella seguente TABELLA B [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U109800200250110002&dgu=1960-10-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-14&art.codiceRedazionale=060U1098)
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 26
Art. 26. DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento di cui all'articolo 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937: la meta' quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i cinque anni di servizio compiuti; i tre quarti quando l'impiegato, all'atto delle dimissioni, abbia superati i cinque anni ma, non i 10 di servizio compiuti; l'intero trattamento quando l'impiegato, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 10 anni di servizio compiuti. All'impiegata, che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o puerperio, verra' corrisposto l'intero trattamento previsto dal citato articolo 24.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 27
Art. 27. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'articolo 8 del contratto nazionale 5 agosto 1937 disposte dalla azienda dalle competenti autorita', lo stipendio mesile e, in linea eccezionale e a questi particolari effetti, la contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 28
Art. 28. COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO Alla situazione risultante dagli articoli 23 e 25 verranno aggiunti gli aumenti di merito attribuiti al singolo impiegato. Non si considerano aumenti individuali di merito quelli concessi ad una larga maggioranza di impiegati. Tenuto conto delle difficolta' di identificare nella situazione individuale di ciascun impiegato la parte attinente al merito, nella prima sistemazione stipendiale realizzata dal presente accordo, si conviene che l'ammontare da attribuire a tale titolo non debba, superare le cifre della seguente tabella: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U109800200280110001&dgu=1960-10-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-14&art.codiceRedazionale=060U1098) L'eccedenza del trattamento individuale rispetto alle cifre della tabella sopra riportata viene attribuita per il 50 per cento al presumibile merito e per il restante 50 per cento per anzianita'; tuttavia la quota, da attribuirsi ad anzianita', non puo' ridurre al di sotto della meta' l'importo degli aumenti di anzianita' da attribuirsi in forza dell'articolo 24 del presente accordo; il residuo, ove non sia assorbito dagli aumenti del nuovo minimo di stipendio o della nuova contingenza, verra' attribuito al terzo elemento.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 29
Art. 29. COORDINAMENTO DEGLI AUMENTI CON LA SITUAZIONE PREESISTENTE Gli aumenti previsti dall'articolo 25 assorbiranno, sino a concorrenza dei loro importi, i miglioramenti economici gia' corrisposti dalle aziende a titolo di anticipo o di acconto in vista della presente sistemazione di adeguamento retributivo. Qualora siano stati corrisposti miglioramenti a carattere collettivo, anche a titolo diverso da quello predetto, successivamente al 1 febbraio 1946, che abbiano portato gli emolumenti (esclusa la nuova contingenza) a livelli non inferiori alla somma dei minimi di cui all'articolo 23 e degli aumenti di cui all'articolo 25, gli aumenti stessi saranno ridotti alla meta'.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 30
Art. 30. DEFINIZIONE ED ESEMPLIFICAZIONE DELLA TERZA CATEGORIA GRUPPO B Appartengono al gruppo B della terza categoria gli impiegati di ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni, sia tecniche che amministrative, le quali non richiedano in modo particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio. A titolo di esempio si indicano come appartenenti a questo gruppo i seguenti impiegati: 1) dattilografo; 2) archivista; 3) scritturale; 4) schedarista; 5) comptometrista; 6) lucidista; 7) pantografista di sala da disegno. Eventuali controversie che potessero sorgere in sede d'applicazione del presente articolo saranno risolte di comune accordo dalle associazioni territoriali competenti.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 31
Art. 31. CRITERI DI APPARTENENZA E TRATTAMENTO NORMATIVO Ai lavoratori che appartengano alle categorie specificate nel comma seguente (detti anche "equiparati") si conviene di applicare il trattamento previsto dal [regio decreto-legge 31 novembre 1924, n. 1823](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-31;1823), convertito in legge con legge 18 marzo 1926, a 562, sul rapporto d'impiego privato, senza pregiudizio del loro stato giuridico. L'anzianita' utile agli effetti di tale trattamento decorrera' dal giorno dell'assunzione e, per i lavoratori in servizio, dal 10 aprile 1946. Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che: a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi; b) abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilita' che non siano normalmente attribuite agli operai; c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 32
Art. 32. RETRIBUZIONE I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a), b) e c) dell'articolo precedente e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse. In via esemplificativa appartengono alla prima categoria: il capotreno di laminazione, il contromaestro, il maestro di piu' forni di riscaldo, il capo sorvegliante di miniere, l'assistente tessile, ecc.; appartengono alla seconda categoria: il caposquadra con apporto di competenza tecnico-pratica ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, il sollecitatore semplice, il marcatempo, il sorvegliante di miniera, il capo usciere, il capo fattorino, ecc. I minimi di retribuzione, derivanti dalla assegnazione alle due categorie predette risultano dalla seguente tabella: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U109800200320110001&dgu=1960-10-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-14&art.codiceRedazionale=060U1098) Le disposizioni, di cui all'articolo 11 e relative alla ricostruzione degli elementi della retribuzione, si applicano anche ai lavoratori considerati nel presente titolo.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 33
Art. 33. CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI FATTO PREESISTENTI ED INAPPLICABILITA' DEGLI USI Quanto precede non modifica naturalmente il trattamento in atto agli effetti fiscali previdenziali ed assicurativi. Ferma restando la non applicabilita' degli usi di cui all'[articolo 17 del regio decreto-legge 13 novembre 1921, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1921-11-13;1825~art17), restano in vigore le condizioni individuali complessive, economiche e normative, di miglior favore anche acquisite in base ai vigenti accordi sindacali, ivi compresa la eventuale attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse stata eventualmente riconosciuta.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 34
Art. 34. DISPOSIZIONI VARIE ED INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI Le disposizioni, di cui agli articoli 24, 26, 27, 28 e 29 del titolo precedente si applicano anche nei confronti del personale cui si riferisce il presente titolo, salvo che per l'indennita' in caso di dimissioni, che verra' corrisposta nelle percentuali di cui all'articolo 26 riferite alla misura di cui al primo comma dell'articolo 31.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 35
Art. 35. ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI Sulla retribuzione di fatto dei lavoratori di cui si tratta, attualmente esistente nell'Italia centro-meridionale, saranno applicati con decorrenza dal 1 aprile 1946 gli aumenti indicati, a prescindere dagli scarti percentuali per zona, nella seguente TABELLA A [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U109800200350110001&dgu=1960-10-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-14&art.codiceRedazionale=060U1098) Tali aumenti verranno limitati alla meta' nei confronti di quei lavoratori, la cui retribuzione complessiva anteriore al 1 aprile 1946, dedotta la contingenza nella misura derivante dall'applicazione del presente accordo, risulti inferiore alle cifre indicate nella seguente TABELLA B [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U109800200350110002&dgu=1960-10-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-10-14&art.codiceRedazionale=060U1098)
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-art. 36
Art. 36. DURATA Il trattamento contemplato nel presente titolo restera' in vigore sino a che le associazioni nazionali provvederanno a stipulare i contratti collettivi di categoria.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione lavoratori industria Italia centro meridionale-art. 37
Art. 37. NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI Le organizzazioni interessate alle presenti trattative convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le due organizzazioni sindacali centrali o periferiche degli industriali e dei lavoratori. Esse si impegnano ad assicurare con i mezzi a loro disposizione la piu' scrupolosa, osservanza delle norme concordate da parte dei rispettivi associati, allo scopo di evitare tentativi di deviazione o modificazione rispetto alle norme stesse fuori dei casi previsti dall'accordo, e cioe' nel comune intento di assicurarne la pacifica applicazione fino alla stipulazione dei contratti nazionali di categoria.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione lavoratori industria Italia centro meridionale-art. 38
Art. 38. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO Il presente concordato non si applica ne' alle aziende di trasporto che rientrano nella sfera di applicazione dell'accordo 27 aprile 1946 di perequazione delle retribuzioni degli autoferrotranvieri ed internavigatori dell'Italia centro-meridionale ed insulare, ne' alle aziende dell'industria saccarifera, ne' agli esercenti i servizi pubblici dell'elettricita', del gas, delle telecomunicazioni e degli acquedotti. Le imprese edili che abbiano contratti con enti pubblici, nei quali non sia prevista la clausola per la revisione dei prezzi o nei quali tale clausola non sia riconosciuta operativa, daranno applicazione al presente accordo non appena saranno prorogati la [legge 9 luglio 1940, n. 1137](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-07-09;1137) e il [decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1945-04-05;192).
Concordato 23 maggio 1946 perequazione lavoratori industria Italia centro meridionale-art. 39
Art. 39. INCASELLAMENTO, CONTINGENZA E TERZO ELEMENTO Le norme relative all'incasellamento per zone territoriali ed alla disciplina dell'indennita' di contingenza e del terzo elemento, previste nel Titolo I dell'accordo, sono applicabili anche alle categorie di lavoratori considerate negli altri due Titoli.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione lavoratori industria Italia centro meridionale-art. 40
Art. 40. CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI MIGLIOR FAVORE Le parti concordano che col presente accordo non hanno inteso di modificare le condizioni individuali complessive di miglior favore.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione lavoratori industria Italia centro meridionale-art. 41
Art. 41. DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO Le aziende che abbiano dato applicazione agli accordi del 6 dicembre 1945 e del 30 marzo 1946 per l'Italia Settentrionale non sono tenute all'applicazione del presente accordo. Le organizzazioni locali competenti esamineranno, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente accordo la situazione al fine di stabilire se dette aziende debbano attenersi alle norme di esso o continuare ad applicare integralmente quelle degli accordi predetti ispirandosi al criterio, per quanto riguarda la contingenza, di far riferimento alle misure risultanti per le zone territoriali in cui l'azienda esplica la sua attivita'.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-Chiarimenti
CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE CHIARIMENTI A VERBALE TITOLO I. - OPERAI Art. 1. INCASELLAMENTO PER ZONE TERRITORIALI Ove condizioni particolari rendano difficile per l'industria, in relazione alla situazione salariale provinciale, l'applicazione della norma di cui all'articolo 1 (scarto per le localita' della provincia), le organizzazioni territoriali si incontreranno per rimuovere le difficolta'. Art. 2. INCASELLAMENTO PER GRUPPI MERCEOLOGICI MINIMI DI PAGA PER GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DEL GRUPPO ZERO I minimi di paga base da concordarsi per le categorie incasellate nei gruppo zero nelle province centro-meridionali non dovranno risultare superiori a quelli concordati per le corrispondenti categorie del Nord. Incasellamento categorie gomma, conduttori elettrici e concia. Si da' atto che la competente Federazione del Lavoratori ha richesto un diverso incasellamento per le categorie della gomma e condottori elettrici nonche' della concia e che, in proposito, sono in corso trattative tra le associazioni nazionali interessate. Art. 6. APPRENDISTI Le parti riconoscono concordemente che il primo comma dell'articolo 6 debba essere applicato nel senso che l'apprendista - il quale, trovandosi nelle condizioni richieste, domandi di essere ammesso alla prova del capolavoro - abbia diritto di compierla. Per il secondo comma resta chiarito che, qualora il datore di lavoro non si avvalga della facolta' di sottoporre l'apprendista alla prova del capolavoro, il periodo di apprendistato si considera terminato a tutti gli effetti. L'apprendista, che non abbia superato il capolavoro e che venga adibito prevalentemente a mansioni di manovale specializzato, ha, in ogni caso, diritto al minimo contrattuale di tale categoria. Art. 7. LAVORI DISCONTINUI Opportune norme di adattamento potranno essere concordate tra le associazioni territoriali competenti per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia, che prestano la loro opera anche nei periodi di viva stagione per le lavorazioni a carattere stagionale. Per tali lavoratori, in via di massima, vale il principio che i maggiori orari effettuati durante la viva stagione compensano i minori orari effettuati durante il periodo della morta; stagione e cio' secondo le consuetudini in vigore. Le norme di cui all'articolo 7 non modificano le consuetudini in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze. Art. 8. COTTIMO Si chiarisce che l'ultimo comma dell'articolo 8 non trova applicazione nei casi in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'azienda richieda il mantenimento della stessa produzione individuale, salvo mi-gliori condizioni aziendali eventualmente in atto. Art. 11. RICOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Le parti si danno atto che, per la identificazione delle indennita' del penultimo comma dell'articolo 11, non deve farsi riferimento tanto alla denominazione delle corresponsioni quanto alla intrinseca natura di esse ed alle circostanze che ne hanno determinato la concessione. Art. 13. VARIAZIONI DEL "TERZO ELEMENTO" Per le variazioni del terzo elemento vale quanto sara' stabilito piu' appresso in merito al contenuto dell'articolo 20 circa la necessita' di adeguati temperamenti, per evitare che si determinino, in dipendenza dell'applicazione delle norme dell'articolo 13, inversioni nella situazione retributiva assoluta del lavoratori interessati. Art. 17. VARIAZIONI DI CONTINGENZA AL 1 aprile L'applicazione di una percentuale unica del 14 per cento di aumento convenzionale dal 1 aprile non infirma le norme relative all'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 15 per le successive normali revisioni. Art. 18. QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI-FAMIGLIA La rappresentanza industriale si impegna a non fare opposizione all'indispensabile aumento de contributi per la gestione assegni familiari (che e' stato previsto intorno al 7-8 per cento delle retribuzioni in atto) e dia applicazione delle nuove misure degli assegni dal 1 aprile 1946, con gli accorgimenti necessari per i relativi contributi. Art. 20. AUMENTO MINIMO Le parti sono d'accordo che, in tutti i casi in cui le variazioni della retribuzione siano in funzione di particolari classi o scaglioni della retribuzione stessa, saranno adottati i temperamenti opportuni per evitare che si determinino inversioni nella situazione retributiva dei lavoratori interessati. Ad esempio: per effetto del massimale oltre il quale non opera l'aumento del 4 per cento (art. 20) un lavoratore che abbia un terzo elemento di oltre lire 70 non puo' avere una retribuzione globale complessiva inferiore a quella che viene a conseguire altro lavoratore della stessa categoria che abbia un terzo elemento di lire 69,95. Ove condizioni particolari rendano difficile per l'industria, in relazione alla situazione salariale provinciale, l'applicazione dell'aumento di cui al primo comma dell'articolo 20, le organizzazioni territoriali si incontreranno per rimuovere le difficolta'. TITOLO II. - IMPIEGATI Art. 24. AUMENTI DI ANZIANITA' L'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1937 alla data di applicazione del presente accordo sara' computata indipendentemente dal cambiamenti di categoria verticatisi in detto periodo. Art. 25. AUMENTI DI STIPENDIO Le parti convengono che gli impiegati aventi alla data di entrata in vigore del presente accordo retribuzione superiore al limiti di cui alla tabella B dell'articolo 25, debbono conseguire un aumento che li porti ad una retribuzione non inferiore a quella conseguita, per effetto dell'aumento, dall'impiegato avente retribuzione immediatamente inferiore al limite predetto. TITOLO III. - CATEGORIE SPECIALI Art. 35. AUMENTI DI RETRIBUZIONE Il chiarimento di cui all'articolo 25 del Titolo II si applica anche per gli aumenti relativi alle categorie disciplinate dal Titolo III. DICHIARAZIONE A VERBALE a) Rapporti di lavoro risoluti prima della sottoscrizione dell'accordo. Le Confederazioni contraenti, nel dare efficacia retroattiva al presente accordo, non hanno inteso di far rientrare nella sfera di applicazione di esso quei lavoratori il cui rapporto risulti risoluto prima della data di sottoscrizione dell'accordo stesso, salva diversa pattuizione tra le parti interessate. b) Temperamenti sulla retroattivita'. Qualora la norma relativa alla retroattivita' determini ripercussioni gravi nella situazione di determinate categorie od aziende, le Organizzazioni territoriali competenti si incontreranno per adottare opportuni provvedimenti di forfetizzazione o ratizzazione. c) Tutela della industrie esportatrici. Per le industrie la cui attivita' e' strettamente legata alla possibilita' di esportazione le parti svolgeranno ogni possibile azione presso gli organi competenti per promuovere urgenti provvedimenti al fine di non compromettere la sopravvivenza delle industrie stesse, a seguito della situazione dei costi derivanti dall'applicazione del presente accordo. d) Applicazione dell'accordo nelle province della Sicilia. Le Confederazioni contraenti si danno atto che l'applicazione del presente nelle province della Sicilia avra' luogo in base alle norme che costituiscono oggetto di separato accordo. e) Applicazione dell'accordo per gli addetti alla industria conserviera. Per quanto concerne gli addetti all'industria conserviera l'applicazione del presente accordo e' subordinata all'esito delle trattative in corso tra le associazioni nazionali competenti o, in difetto, alle intese che interverranno tra le associazioni locali.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-Allegato I/II
ALLEGATO I ALLEGATO II ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DEI LAVORATIVI DELL'INDUSTRIA CHIMICA (12 maggio 1945). (Omissis). In relazione alla richiesta presentata dalla Organizzazione dei lavoratori dell'industria Chimica, circa la classificazione della categoria a rettifica dell'accordo di perequazione salariale Alta Italia 6 dicembre 1945 art. 2) ed a valere per l'accordo di perequazione salariale per il Centro-Sud, si conviene quanto appresso: 1) I minimi salariali per i lavoratori dell'industria Chimica rimangono regolati dalla seguente tabella (Gruppo II) con applicazione alla prima zona territoriale e con gli scarti previsti per le altre zone: Operai specializzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20,50 Operai qualificati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18,90 Manovali specializzati (op. com.). . . . . . . . . . . . . . L. 17,90 Manovali comuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16,50 2) Il presente accordo avra' valore, per le province del Nord, dal giorno 6 maggio corr. 3) E' in facolta' delle aziende di concedere l'eventuale recupero, a tariffa normale, delle ore di sospensione del lavoro verificatesi in relazione alla presente trattativa.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-Allegato III
ALLEGATO III ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DELLE INDUSTRIE TESSILI (12 maggio 1946). (Omissis). Si e' addivenuti alla stipulazione del presente accordo in base al quale, senza alcun pregiudizio della definitiva sistemazione che le singole categorie industriali si daranno attraverso i contratti nazionali, le industrie comprese in detto Gruppo T vengono divise nei seguenti raggruppamenti: A) - 1) Lana: tessimento dei nastri di seta per cappello da uomo; tintoria, stamperia, apparecchiatura e fissaggio della seta per conto terzi; 2) Tutte le categorie non contenute nei raggruppamenti 1° e 3° coi minimi tabellari di cui al punto B; 3) Juta; trecce e stringhe, coi minimi tabellari della tabella T dell'accordo 6 dicembre 1945. Per quanto concerne il settore industriale laniero, avendo la F.I.O.T. prospettata una situazione di disagio determinatasi fra le maestranze per i dislivelli salariali di ratto verificatisi in alcune zone, la rappresentanza industriale laniera riconosce la necessita' di pro-cedere ad approfondite indagini, per accertare con esattezza gli estremi di tale situazione, e conviene di incontrarsi con la F.I.O.T. stessa a Milano entro il 22 maggio corrente allo scopo di completare, per la parte che la concerne, il presente accordo inserendo il settore nel 1° raggruppamento della tabella T e fissando i relativi minimi salariali che avranno comunque vigore con la stessa decorrenza del presente accordo. Sempre con riferimento al 1° raggruppamento si conviene che la misura dei minimi di paga di ciascuna delle altre categorie di industria sara' distintamente determinata dalle rispettive organizzazioni industriali di categoria; B) Con riferimento al secondo raggruppamento si conviene che, non potendosi far piu' analitica valutazione delle particolarita' di ciascuna delle categorie di industrie, le stesse abbiano a prospettare le loro richieste in sede di stipulazione di contratto nazionale, fermo restando nel frattempo le situazioni di fatto acquisite. I nuovi minimi tabellari orari del secondo raggruppamento sono i seguenti: Specializzati e uomini ausiliari specializzati...... L. 19,65 12,55 Ausiliari qualificati............................... " 18,50 - Operai qualificati di 1ª categoria.................. " 17,50 12 - Operai qualificati di 2ª categoria (sopra i 16 anni) " 16.90 11.45 Operai comuni sopra i 18 anni....................... " 16,35 10,30 Manovali comuni sopra i 18 anni..................... " 15,30 10,30 Operai qualificati al di sotto dei 16 anni.......... " - 9,25 Operai comuni dai 16 ai 18 anni..................... " 12,55 10,10 Operai comuni al di sotto dei 16 anni............... " 9,80 8,70 Manovali comuni dai 16 ai 18 anni................... " 11,45 9,80 Manovali comuni al di sotto dei 16 anni............. " 9,55 8,45 Conduttori di generatori di vapore per i quali e ri- chiesta la patente di 2° grado generale oppure di 3° grado particolare, nonche conduttori quali e' richiesta la patente di 3° grado.................. " 22 - - Fuochisti conduttori di generatori di vapore per i quali e richiesta la patente di 3° grado generale o particolare..................................... " 21 - - C) Colla sistemazione raggiunta si dichiarano superate e risolte le riserve contenute negli accordi provvisori stipulati per la corresponsione di acconti alle maestranze di alcuni settori o di alcune zone tessili per la parte concernente il riferimento alla prevista stipulazione di accordi nazionali. Per tutto quanto non contemplato dal presente accordo e non in contrasto col medesimo viene riconfermato il concordato 6 dicembre 1945 colle eventuali successive modifiche che venissero stabilite dalle Confederazioni contraenti; D) Circa le condizioni di applicazione dell'art. 2, comma secondo e terzo, per il coordinamento con le condizioni gia' concesse individualmente per riconosciuti meriti, si chiarisce che laddove, in dipendenza delle stesse condizioni, abbia gia' avuto luogo un assorbimento, i predetti comma non avranno pii alcun effetto operativo; E) Il presente accordo decorre a partire dal 1° periodo di paga che avra' inizio successivamente alla data della sua stipulazione e rimarra' tassativamente in vigore per le rispettive categorie di lavoratori fino a quando non sara' sostituito dai singoli contratti nazionali di categoria; F) Per le questioni non risolute nel presente accordo le parti contraenti convengono di incontrarsi a Milano entro 15 girni dalla data odierna.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-Allegato IV
ALLEGATO IV ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DELLE CATEGORIE DELLE INDUSTRIEESTRATTIVE (11 maggio 1946). (Omissis). In adempimento dell'incarico ricevuto dalle rispettive Confederazioni, hanno concordato come segue l'incasellamento delle miniere, e delle cave dei gruppi merceologici previsti dall'accordo di perequazione salariale per l'Italia centrale, meridionale e Insulare; in corso di definizione fra le due Confederazioni: 1) sono incasellate nel gruppo A) per l'interno e nel gruppo B per l'esterno le miniere nazionali di pirite, zolfo, piombo e zinco, mercurio, bauxite, nonche' quelle dei combustibili solidi dell'Italia centrale e della Sardegna, di salgemma, dell'Italia continentale, le saline marittime del Continente e della, Sardegna; 2) sono incasellate nei gruppo C) le miniere di ferro, ferro-manganese, manganese, rame, stagno, antimonio, combustibili solidi dell'Italia meridionale e della Sicilia, saline marittime della Sicilia, argille, caolini, terre da sbianca, bentonite, rocce asfaltiche e bitumimese, materiali di cava (escluso le cave di marmo, granito e altre pietre da costruzione). Sono pure incasellate nel gruppo C) tutte le miniere improduttive; 3) entro il mese di settembre p. v. le Associazioni stipulanti si incontreranno per riesaminare l'incasellamento delle miniere elencate nel gruppo C), tenuto conto dell'andamento delle varie industrie e delle condizioni salariali dei lavoratori; 4) per le miniere di zolfo della Sicilia rimarranno fermi i salari in corso fino al 30 giugno p. v. e cioin esecuzione di una intesa vigente, nonostante l'incasellamento del gruppo A), B). Entro la stessa data gli industriali ed i lavoratori della Sicilia s'incontreranno per riesaminare il trattamento salariale, tenute presenti le condizioni salariali del gruppo A), B) e le particolari condizioni dell'industri.
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-Allegato V
ALLEGATO V ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO Mobili, infissi avvolgibili, tappezzieri, bigliardi e pianoforti, carpenterla navale, carri e carrozze, botti e fusti dogati, articoli sportivi, tranciati e compensati, pipe, aste-dorate.................... Gruppo A Sediame curvato, comune e di serie, lavorazioni del sughero, torneria, articoli da disegno, segherie (produzione di tavotame e squadrati e trucioli), articoli sanitari igienici e ghiacciaie di serie, lavorazione del giunco, pavimenti di legno (esclusa la osa in opera), forme calzature, tacchi, cambri- oni................................................ Gruppo B Cestai e rivestimenti damigiane e fiaschi, zoccolame e fondi per calzature, imballaggi comuni........... Gruppo C
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale-Allegato VI
ALLEGATO VI ACCORDO NAZIONALE PER L'INCASELLAMENTO DELL'INDUSTRIA DELLA FABBRICAZIONE DELLA CARTA(14 maggio 1946) (Omissis). Si e' presa, in esame la questione riguardante l'incasellamento dell'industria della carta dell'Italia centro-meridionale, convenendosi di mantenerla nel gruppo C) come fatto per l'industria della carta nell'Alta Italia. Le parti si danno reciprocamente atto che tale classificazione non costituisce precedente per le eventuali discussioni del contratto collettivo nazionale di lavoro. Per la parte economica generale e per ogni regolamentazione si e' convenuto di uniformarsi strettamente a quanto sara' stabilito dagli accordi confederali tuttora in discussione, mentre le Tabelle delle paghe orarie saranno le seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico Visti il contratto e gli allegati che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO
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